Accordo di programma tra il Ministero per il Commercio con l`Estero
Transcript
Accordo di programma tra il Ministero per il Commercio con l`Estero
Accordo di programma tra il Ministero per il Commercio con l'Estero e la Regione Emilia Romagna Viste le funzioni affidate al Ministero del Commercio con l'Estero in materia di sostegno alla politica di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, di gestione della politica promozionale e del relativo coordinamento su base nazionale. Premesso che la Regione Emilia Romagna intende concorrere allo sviluppo economico del proprio tessuto produttivo, mediante l'esplicazione di un'attività di promozione delle risorse e di erogazione di servizi alle imprese finalizzati al sostegno del processo di internazionalizzazione del sistema produttivo emiliano romagnolo. Considerata l'opportunità, evidenziata anche nelle linee direttrici del programma promozionale del Ministero Commercio Estero di studiare forme di partecipazione congiunta ad iniziative promozionali al fine di rendere sempre più incisivo il coordinamento tra le attività nazionali e quelle a livello locale. Considerato che la definizione di uno specifico accordo programmatico tra Amministrazioni pubbliche concorre anche alla migliore e più efficace azione amministrativa nel settore. Viene stipulato tra il Ministero Commercio Estero e Regione Emilia Romagna, il seguente accordo di programma. la Art. 1 - Finalità L'accordo persegue le finalità di rendere massima la sinergia tra l'azione nazionale e quella regionale nel settore promozionale per migliorare l'efficacia dell'intervento pubblico in favore del sistema produttivo emiliano romagnolo e, in particolare, nel processo di internazionalizzazione dell'artigianato e delle P.M.I.. A questo riguardo vengono individuati, come elementi primari, la promozione e lo sviluppo dei settori dell'artigianato e della piccola e media impresa, la valorizzazione del terziario avanzato, la realizzazione di interventi informativi e formativi diretti al miglioramento della cultura dell'impresa e della qualità della struttura produttiva. Art. 2 - Riferimenti programmatici Nella concreta realizzazione degli obiettivi dell'attività promozionale e degli interventi da realizzare congiuntamente ogni anno, le parti terranno conto delle linee programmatiche e di indirizzo emanate dal Ministero Commercio Estero e degli specifici obiettivi contenuti negli atti di programma della Regione Emilia Romagna. Art. 3 - Obiettivi programmatici Le azioni derivanti dal presente accordo di programma dovranno essere dirette al perseguimento dei seguenti obiettivi: elaborazione e realizzazione congiunta di specifiche iniziative o progetti aventi finalità di supporto allo sviluppo economico della Regione sotto il profilo dell'Internazionalizzazione, della promozione delle esportazioni e della razionalizzazione delle importazioni, della promozione di investimenti esteri per la realizzazione di insediamenti produttivi; valorizzazione e sostegno di particolari comparti produttivi della Regione Emilia Romagna, in particolare quello agroalimentare, meccanico, tessile, dell'abbigliamento, calzaturiero, ceramico, arredo e biomedicale; individuazione di azioni di promozione della commercializzazione dei prodotti con finalità di prestazione di servizi; progettazione e organizzazione di interventi di promozione, di informazione e di formazione manageriale e tecnica. Art. 4 - Metodologia operativa Gli obiettivi programmatici previsti dal presente accordo e gli interventi specifici che ne deriveranno saranno perseguiti mediante la piena utilizzazione degli strumenti amministrativi e finanziari, propri di ciascun soggetto, all'interno di un pieno rapporto di collaborazione operativa e di comunione di interventi. L'I.C.E. e la Regione Emilia Romagna stipuleranno apposite convenzioni annuali, che dovranno essere approvate dal Ministero Commercio Estero, dirette alla regolamentazione delle concrete iniziative promozionali di attuazione dei progetti congiunti che deriveranno dal presente accordo. Tali progetti potranno essere finanziati oltre che con fondi all'uopo destinati dal Ministero Commercio Estero e dalla Regione Emilia Romagna, anche con finanziamenti comunitari o altre linee di intervento utili al perseguimento degli obiettivi programmatici individuati, nonché con il concorso finanziario degli altri soggetti pubblici e privati operanti nel settore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione. Per l'attuazione di progetti comunitari relativi alle materie di propria competenza, il Ministero Commercio Estero assumerà la funzione di autorità nazionale responsabile. Il Comitato di coordinamento regionale dell'Emilia Romagna eserciterà le funzioni attribuite dalla legge anche in relazione ai progetti ed alle azioni previste dal presente accordo di programma. Art. 5 - Durata Il presente accordo di programma ha la durata di anni tre, entra in vigore immediatamente ed è rinnovabile tacitamente, salvo disdetta da comunicare, da una delle parti, almeno sei mesi prima della scadenza, per un uguale periodo. IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO 09 MAGGIO 1996 IL PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA