Accordo di programma tra il Ministero per il Commercio con l`Estero

Transcript

Accordo di programma tra il Ministero per il Commercio con l`Estero
Accordo di programma tra il Ministero
per il Commercio con l'Estero e
la Regione Emilia Romagna
Viste le funzioni affidate al Ministero del Commercio con
l'Estero
in
materia
di
sostegno
alla
politica
di
internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, di
gestione
della
politica
promozionale
e
del
relativo
coordinamento su base nazionale.
Premesso che la Regione Emilia Romagna intende concorrere
allo sviluppo economico del proprio tessuto produttivo,
mediante l'esplicazione di un'attività di promozione delle
risorse e di erogazione di servizi alle imprese finalizzati
al sostegno del processo di internazionalizzazione del
sistema produttivo emiliano romagnolo.
Considerata l'opportunità, evidenziata anche nelle linee
direttrici del programma promozionale del Ministero Commercio
Estero di studiare forme di partecipazione congiunta ad
iniziative promozionali al fine di rendere sempre più
incisivo il coordinamento tra le attività nazionali e quelle
a livello locale.
Considerato che la definizione di uno specifico accordo
programmatico tra Amministrazioni pubbliche concorre anche
alla migliore e più efficace azione amministrativa nel
settore.
Viene stipulato tra il Ministero Commercio Estero e
Regione Emilia Romagna, il seguente accordo di programma.
la
Art. 1 - Finalità
L'accordo persegue le finalità di rendere massima la sinergia
tra l'azione nazionale e quella regionale nel settore
promozionale
per
migliorare
l'efficacia
dell'intervento
pubblico in favore del sistema produttivo emiliano romagnolo
e, in particolare, nel processo di internazionalizzazione
dell'artigianato e delle P.M.I..
A questo riguardo vengono individuati, come elementi primari,
la promozione e lo sviluppo dei settori dell'artigianato e
della piccola e media impresa, la valorizzazione del
terziario
avanzato,
la
realizzazione
di
interventi
informativi e formativi diretti al miglioramento della
cultura
dell'impresa
e
della
qualità
della
struttura
produttiva.
Art. 2 - Riferimenti programmatici
Nella concreta realizzazione degli obiettivi dell'attività
promozionale e degli interventi da realizzare congiuntamente
ogni anno, le parti terranno conto delle linee programmatiche
e di indirizzo emanate dal Ministero Commercio Estero e degli
specifici obiettivi contenuti negli atti di programma della
Regione Emilia Romagna.
Art. 3 - Obiettivi programmatici
Le azioni derivanti dal presente accordo di programma
dovranno essere dirette al perseguimento dei seguenti
obiettivi:
elaborazione
e realizzazione congiunta di specifiche
iniziative o progetti aventi finalità di supporto allo
sviluppo economico della Regione sotto il profilo
dell'Internazionalizzazione,
della
promozione
delle
esportazioni
e
della
razionalizzazione
delle
importazioni, della promozione di investimenti esteri
per la realizzazione di insediamenti produttivi;
valorizzazione
e
sostegno
di
particolari
comparti
produttivi della Regione Emilia Romagna, in particolare
quello
agroalimentare,
meccanico,
tessile,
dell'abbigliamento, calzaturiero, ceramico, arredo e
biomedicale;
individuazione
di
azioni
di
promozione
della
commercializzazione
dei
prodotti
con
finalità
di
prestazione di servizi;
progettazione
e
organizzazione
di
interventi
di
promozione, di informazione e di formazione manageriale
e tecnica.
Art. 4 - Metodologia operativa
Gli obiettivi programmatici previsti dal presente accordo e
gli
interventi
specifici
che
ne
deriveranno
saranno
perseguiti mediante la piena utilizzazione degli strumenti
amministrativi e finanziari, propri di ciascun soggetto,
all'interno di un pieno rapporto di collaborazione operativa
e di comunione di interventi.
L'I.C.E. e la Regione Emilia Romagna stipuleranno apposite
convenzioni annuali, che dovranno essere approvate dal
Ministero Commercio Estero, dirette alla regolamentazione
delle concrete iniziative promozionali di attuazione dei
progetti congiunti che deriveranno dal presente accordo. Tali
progetti potranno essere finanziati oltre che con fondi
all'uopo destinati dal Ministero Commercio Estero e dalla
Regione Emilia Romagna, anche con finanziamenti comunitari o
altre linee di intervento utili al perseguimento degli
obiettivi programmatici individuati, nonché con il concorso
finanziario degli altri soggetti pubblici e privati operanti
nel settore dell'esportazione e dell'internazionalizzazione.
Per l'attuazione di progetti comunitari relativi alle materie
di propria competenza, il Ministero Commercio Estero assumerà
la funzione di autorità nazionale responsabile.
Il Comitato di coordinamento regionale dell'Emilia Romagna
eserciterà le funzioni attribuite dalla legge anche in
relazione ai progetti ed alle azioni previste dal presente
accordo di programma.
Art. 5 - Durata
Il presente accordo di programma ha la durata di anni tre,
entra in vigore immediatamente ed è rinnovabile tacitamente,
salvo disdetta da comunicare, da una delle parti, almeno sei
mesi prima della scadenza, per un uguale periodo.
IL MINISTRO PER IL
COMMERCIO CON L'ESTERO
09 MAGGIO 1996
IL PRESIDENTE DELLA
REGIONE EMILIA ROMAGNA