Studi di settore - Periodo d`imposta 2011
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Studi di settore - Periodo d`imposta 2011
DIREZIONE SERVIZI TRIBUTARI Anno 2012 – Circ. n. 84 – 23.07.2012 - 84/FS/om TITOLO: Studi di settore - Periodo d’imposta 2011 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate dell'11 luglio 2012, n. 30/E. Contenuto in sintesi Con il documento di seguito illustrato l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore ed, in particolare, per l’utilizzo degli stessi per il periodo d’imposta 2011. ----------Con riferimento all’argomento in oggetto, si comunica che l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 30, datata 11 luglio 2012, recante: ”Studi di settore - Periodo d’imposta 2011”. Si riportano qui di seguito il testo della circolare Confcommercio n. 128 del 17 luglio 2012 che sottolinea i chiarimenti più rilevanti contenuti nel provvedimento in oggetto. Il testo della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30 dell’11 luglio 2012 è disponibile sul sito www.agenziaentrate.it.. POLITICHE E SERVIZI PER IL SISTEMA Fiscalità d’impresa Roma, 17 luglio 2012 Prot. n. 002898 Com. n. 128 OGGETTO: Studi di settore. Periodo d’imposta 2011 - Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/E dell'11 luglio 2012. Premessa Con la Circolare n. 30/E dell'11 luglio 2012, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito alle principali novità relative agli studi di settore per il periodo d’imposta 2011, dopo che, con i decreti del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 28 dicembre 2011, ne sono stati revisionati 69. Al riguardo, premettiamo fin da subito, che l'art. 6 del decreto relativo all’approvazione dei 28 studi relativi ad attività economiche del settore del commercio, ha confermato, per il periodo d'imposta 2011, l'inutilizzabilità, ai fini dell'accertamento, dei risultati derivante dall'applicazione degli studi nei confronti dei soggetti che, tra gli altri, esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi”. Inoltre, solo per il periodo d'imposta 2011, come si vedrà nelle pagine a seguire, tali risultati sono inutilizzabili: per i soggetti esercenti attività d'impresa, cui si applicano gli studi di settore, per il periodo d'imposta in cui cessa l'applicazione il regime dei "minimi"; per i soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 68.20.02 – “Affitto di aziende”. Ricordiamo che, con riferimento a tutti i 206 studi di settore è stata valutata l’incidenza della particolare congiuntura economica dell’anno 2011 e, in occasione della riunione straordinaria del 4 aprile 2012, la Commissione degli esperti ha espresso il proprio parere in merito alla validità degli interventi individuati per adeguare le risultanze derivanti dall’applicazione degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011. A seguito di tale parere, è stata, quindi, approvata con il decreto ministeriale del 13 giugno 2012, la “revisione congiunturale speciale” per il periodo d’imposta 2011, che si è tradotta nella elaborazione di specifici fattori correttivi e che ha riguardato sia i 69 nuovi studi evoluti per tale annualità che gli altri 137 studi già in vigore. Vediamo, in dettaglio, i chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria. 1. Principali novità 1.1. Novità normative I primi attesi chiarimenti forniti dalla circolare riguardano le novità normative introdotte dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012 in materia di accertamento induttivo. Come noto, tale disposizione ha previsto la possibilità di ricorrere all'accertamento induttivo qualora il contribuente ometta la presentazione del modello degli studi o indichi cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi non sussistenti. Inoltre, l'accertamento induttivo è possibile nei casi di compilazione infedele del modello, a condizione che vi sia uno scostamento tra i ricavi o compensi stimati dallo studio di settore e quelli dichiarati dal contribuente superiore al 15% o, comunque, ad euro 50.000. Per espressa previsione normativa, tale modifica si applica a far data dagli accertamenti notificati dal 2 marzo 2012. Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, riprendendo l'interpretazione già fornita in occasione della precedente circolare n. 8/E del 2012, precisa nuovamente che gli uffici utilizzeranno ordinariamente la facoltà di applicare l'accertamento induttivo, soltanto a partire dal controllo delle dichiarazioni relative al periodo di imposta 2010, alla luce dei principi di trasparenza e collaborazione cui sono improntati i rapporti Aministrazione-contribuenti. Per le annualità precedenti il 2010, laddove il contribuente, spontaneamente o a seguito di invito, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, gli uffici procederanno, qualora se ne ravvisasse l’interesse, con ricostruzioni di tipo analitico o analitico presuntivo evitando, dunque, il ricorso a metodi di accertamento del tipo induttivo “puro”. L'Agenzia delle Entrate, inoltre, evidenzia che l'accertamento induttivo previsto dall'art. 8 del D.L. n. 16 del 2012 non trova applicazione qualora il contribuente spontaneamente, o a seguito di eventuale invito, comunichi correttamente i dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, mediante dichiarazione integrativa da presentare entro i termini previsti dall’articolo 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998. A tal fine, è necessario che la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali i contribuenti, abbiano avuto formale conoscenza. 1.2 Aggiornamento delle analisi della territorialità Le modifiche relative all'analisi della territorialità, applicabili dal periodo d'imposta 2011, sono state individuate con il decreto del 26 aprile 2012. Al riguardo, nell'ambito dello studio VM05U (Commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori), sono state aggiornate, rispetto allo scorso anno, le c.d. “aree gravitazionali”, ovvero le aree di mercato influenzate dalla presenza dei “Factory Outlet Center” (FOC), considerando la distanza in minuti di percorrenza di ogni comune dal “FOC” più vicino. Con specifico riferimento alle regioni Abruzzo, Campania e Sicilia l'aggiornamento dello studio è stato reso necessario dall'apertura di tre nuovi FOC. Un ulteriore aggiornamento è stato, poi, effettuato alla territorialità del commercio, al fine di cogliere le variazioni intervenute nelle caratteristiche della rete distributiva, in rapporto al suo grado di modernizzazione e di copertura dei servizi di prossimità, e dello sviluppo socioeconomico del territorio. 1.3 Introduzione di nuovi indicatori di coerenza economica basati su anomalie nei dati dichiarati Come noto, il decreto del 26 aprile 2012 ha introdotto dieci nuovi indicatori di coerenza economica, finalizzati a contrastare possibili situazioni di non corretta indicazione dei dati dichiarati nei modelli degli studi di settore. In specie, nella circolare viene approfondita l'analisi dei seguenti due indicatori: incoerenza nel valore delle rimanenze finali e/o delle esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale; presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso; Il primo indicatore è applicabile, tra gli altri, allo studio VG75U, relativo all’installazione di impianti elettrici, idraulico-sanitari ed altri impianti. Tenuto conto che la suddetta attività economica, in alcuni casi, potrebbe essere interessata da giacenze ultrannuali, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che si terrà conto di tale circostanza già in fase di analisi del rischio e di selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo. L'indicatore "Presenza anomala di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso" è applicabile, invece, tra gli altri, allo studio TM87U, relativo al Commercio al dettaglio di altri prodotti. Tra le attività comprese nello studio TM87U è presente anche quella di “Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari” – codice attività 47.19.90. Sul punto, la circolare osserva che tale attività potrebbe essere interessata, in alcune circostanze, dalla presenza di costi o ricavi relativi a prodotti soggetti ad aggio o ricavo fisso, come ad esempio la vendita di giornali, tabacchi o anche la vendita di schede e ricariche telefoniche. Anche in questo caso, vi sarà un'attenta valutazione della circostanza già in fase di analisi del rischio e di selezione delle posizioni soggettive da sottoporre a controllo. 1.4 Introduzione del nuovo indicatore di normalità economica in assenza del valore dei beni strumentali Per effetto del decreto 26 aprile 2012 è stato individuato un nuovo indicatore di normalità economica, applicabile a 145 studi di settore. Tale indicatore è finalizzato a far emergere le condizioni di non normalità per quei contribuenti che, nel quadro del modello di comunicazione relativo ai dati strutturali, dichiarano informazioni riconducibili all'esistenza di beni strumentali ma, tra i dati contabili dello stesso modello, non dichiarano il relativo "Valore dei Beni Strumentali". Per tali soggetti, viene precisato che il “Valore dei Beni Strumentali” da normalità economica è determinato in misura pari alla media, ponderata per la probabilità di appartenenza al cluster, del “Valore dei Beni Strumentali per addetto normale di riferimento”, moltiplicato per il numero di addetti. 1.5 Soci amministratori Analogamente a quanto fatto per il 2009 e per il 2010, anche per il periodo d’imposta 2011 è stata introdotta una nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori ai fini della determinazione presuntiva dei ricavi basata sugli studi di settore. Per tali studi, infatti, indipendentemente dal rapporto che lega i soci amministratori con la società (collaborazione coordinata e continuativa, ecc.), è stata adottata la metodologia di stima fondata sulle “teste”, normalizzate in base alla percentuale di lavoro svolto, in luogo di quella fondata sulle “spese” sostenute per la remunerazione dell’attività prestata. 1.6. Elaborazione su base regionale dello studio di settore VM35U (Erboristerie) Lo studio di settore VM35U (Erboristerie) rappresenta la terza elaborazione di studi di settore su “base regionale”, dopo lo studio UG69U, relativo alle costruzioni e l'VM05U, relativo al commercio al dettaglio di abbigliamento, calzature e pelletterie ed accessori. Per lo studio VM35U, al fine di adeguare i risultati dello studio alla realtà economica territoriale, nella definizione della “funzione di ricavo” è stata utilizzata, a differenza delle elaborazioni regionali precedenti, la metodologia relativa ai Modelli Lineari Misti (LMM), in modo da consentire, per tali attività, una definizione del risultato economico più attento agli aspetti territoriali e alle caratteristiche strutturali-organizzative. Più in particolare, il Modello Lineare Misto è un modello statistico-matematico che permette di interpolare i dati e di descrivere l’andamento della variabile dipendente in funzione di una serie di variabili indipendenti. Rispetto al corrispondente modello di regressione lineare multipla, il modello LMM permette l’analisi di osservazioni raggruppate o correlate, utilizzando l’informazione completa legata sia alla suddivisione in gruppi omogenei che a quella di tipo territoriale. 2. Revisione congiunturale speciale Il decreto ministeriale del 13 giugno 2011 ha previsto che i risultati derivanti dall’applicazione degli studi di settore utilizzabili per il periodo di imposta 2011, come per il precedente, tengano conto di quattro tipologie di correttivi: - modifica del funzionamento dell’indicatore di normalità economica “durata delle scorte”; - correttivi specifici per la crisi; - correttivi congiunturali di settore; - correttivi congiunturali individuali. Gli ultimi tre correttivi sono applicati ai soggetti che presentano, nel periodo d’imposta 2011, ricavi/compensi ai fini della congruità, inferiori al ricavo/compenso puntuale di riferimento, che è dato dall’applicazione dell’analisi di congruità e di normalità economica, come modificata a seguito dell’applicazione dello specifico correttivo. 2.1. Correttivi relativi all’analisi di normalità economica Gli interventi relativi all’analisi di normalità economica riguardano l’indicatore “Durata delle scorte” e si applicano ai soggetti che presentano contemporaneamente le seguenti condizioni: - riduzione dei ricavi dichiarati ai fini della congruità nel periodo d’imposta 2011 rispetto a quelli del 2010; - situazione di coerenza delle esistenze iniziali. Con riferimento all’indicatore “Durata delle scorte”, la soglia massima di normalità economica viene aumentata in modo da tener conto dell’incremento di rimanenze finali riconducibile alla crisi economica. Per i soggetti che rimangono non normali, anche dopo l’applicazione delle nuove soglie di normalità dell’indicatore “Durata delle scorte”, il maggior costo del venduto, che costituisce il parametro di riferimento per la determinazione dei maggiori ricavi da normalità economica, viene diminuito dell’incremento delle rimanenze finali riconducibile alla crisi economica. 2.2. Correttivi specifici per la crisi Con riferimento allo studio di settore VG68U, relativo al trasporto merci su strada, sono stati realizzati tre correttivi specifici per la crisi, relativi all'incremento dei prezzi dei carburati, al credito d’imposta per caro petrolio ed al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria. Il correttivo specifico per l’incremento dei prezzi dei carburanti prevede che: - i “Costi per carburanti e lubrificanti” vengano riportati ai prezzi dell’anno cui si riferiscono i dati presi a base per l’evoluzione dello studio di settore, deflazionando i relativi costi dichiarati per il periodo d’imposta di applicazione; - al ricavo puntuale, risultante dall’applicazione della sola analisi di congruità sulla base dei costi così deflazionati, viene aggiunta la quota parte di incremento dei “Costi per carburanti e lubrificanti” che, dalle analisi effettuate in fase di predisposizione del correttivo, è risultata traslabile sui ricavi. Con riferimento ai correttivi specifici relativi al credito d’imposta per caro petrolio ed al familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria, nella funzione di stima dei ricavi viene utilizzata: - la variabile “Costo per carburanti e lubrificanti” al netto dell’“Ammontare del credito d’imposta per caro petrolio”; - la variabile “Collaboratori dell'impresa familiare e coniuge dell'azienda coniugale e familiari diversi (numero normalizzato)” al netto del contributo del familiare che svolge esclusivamente attività di segreteria. 2.3. Correttivi congiunturali di settore La circolare precisa che, anche per il periodo d’imposta 2011, sono stati elaborati i correttivi congiunturali di settore per tutti i 206 studi di settore in vigore. In particolare, sono state esaminate le riduzioni delle tariffe per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi e la contrazione dei margini e della redditività per gli altri 194 studi di settore. Dalle analisi effettuate è emerso che 164 studi di settore sono stati caratterizzati, nel 2011, da una riduzione dei margini economici e della redditività. 2.4. Correttivi congiunturali individuali I correttivi congiunturali individuali adeguano la flessibilità del modello degli studi di settore con specifico riferimento ai soggetti che hanno presentato nel 2011 una situazione di crisi. Tali correttivi sono stati previsti per tutti i 206 studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2011, esaminando i seguenti aspetti: - la ritardata percezione dei compensi a fronte delle prestazioni rese (per i 12 studi di settore dei professionisti che applicano funzioni di compenso basate sul numero degli incarichi); - la contrazione dei costi variabili (per gli altri 194 studi di settore). Con riferimento ai 194 studi di settore, diversi da quelli dei professionisti, i correttivi congiunturali individuali possono essere applicati dai soggetti che presentano, per il periodo d’imposta 2011, costi variabili inferiori ai costi variabili storici di riferimento, individuati, questi ultimi, come il maggior valore tra i costi variabili per i periodi d’imposta 2009 e 2010. L’applicazione di questa tipologia di correttivo congiunturale individuale determina un valore di riduzione dei ricavi o compensi stimati calcolato moltiplicando il ricavo/compenso puntuale di riferimento, derivante dall’applicazione dell’analisi della congruità, per un coefficiente di ponderazione che tiene conto sia della contrazione dei costi variabili non colta dai correttivi congiunturali di settore sia della rigidità del modello di stima degli studi di settore connessa alla riduzione dei costi variabili derivante da situazioni di crisi. 3. Utilizzo retroattivo di studi evoluti e di quelli “integrati” Come noto, gli studi di settore evoluti, possono essere utilizzati ai fini dell’accertamento, ove più favorevoli al contribuente ed a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi d’imposta precedenti quello della loro entrata in vigore. Ora, atteso che dalle analisi effettuate è emerso che la base dati 2009, utilizzata per elaborare gli studi di settore evoluti per il periodo d'imposta 2011, ha evidenziato significative modifiche nello svolgimento delle attività soggette agli studi, le evoluzioni degli stessi non potranno essere utilizzate, per i periodi d’imposta precedenti al 2011. Ovviamente, la possibilità di utilizzo retroattivo è esclusa anche per le risultanze che derivino dagli studi in esame integrati dagli interventi correttivi apportati dal decreto del 13 giugno 2012, in quanto tali risultanze tengono conto degli effetti della crisi economica del 2011, non applicabili con riguardo ad annualità precedenti. Alla medesima conclusione si perviene in relazione alla possibilità di utilizzo per annualità successive al 2011 degli studi di settore integrati dagli interventi correttivi apportati dal citato decreto del 13 giugno 2012. Quindi, in conclusione, le risultanze degli studi che tengono conto dei correttivi di cui al decreto del 13 giugno 2012 trovano applicazione, ai fini dell’accertamento, per il solo periodo d’imposta 2011. 4. Principali novità della modulistica 4.1 Istruzioni parte generale Oltre alle nuove sanzioni applicabili, per effetto del D.L. n. 98 del 2011, ai contribuenti che non dichiarano correttamente i dati afferenti l'applicazione degli studi di settore, l'Agenzia delle Entrate chiarisce alcuni aspetti relativi alla situazione dei c.d. ex minimi. Al riguardo, ricordiamo che l'art. 1, c. 112 della L. n. 244 del 2007, circa la fuoriuscita dal regime dei minimi prevede che, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposta, i ricavi, i compensi e le spese sostenute che hanno già concorso a formare il reddito durante il periodo in cui si era “minimi”, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito dei periodi di imposta successivi sottoposti al regime ordinario, ancorché di competenza di tali periodi. Viceversa, quei componenti che, ancorché di competenza del periodo soggetto al regime dei minimi, non hanno concorso a formare il reddito imponibile del periodo stesso, assumono rilevanza nei periodi di imposta successivi nel corso dei quali si verificano i presupposti. Tale passaggio dal principio di cassa, applicabile ai minimi, a quello di competenza ordinariamente, usato dalle imprese, avrebbe potuto comportare effetti distorsivi nei risultati degli studi di settore. Per evitare tale circostanza, sono stati introdotte specifiche modalità applicative. In specie, per il periodo d’imposta in cui cessa di avere applicazione il regime dei “minimi”, ai fini dell'azione di accertamento, non sono utilizzabili i risultati degli studi di settore per il solo periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2011. La circolare chiarisce che tale disposizione si applica ai soli soggetti che nel 2011 sono rientrati nel regime ordinario a seguito della precedente adesione al regime dei “minimi”. Invece, coloro che nei periodi d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2010 o precedenti hanno cessato di avvalersi del regime dei contribuenti “minimi”, devono fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dallo “specifico principio di cassa” correlato al citato regime e applicato nei periodi di imposta precedenti. 4.2 Novità del Quadro A Il predetto quadro è stato interessato dalle seguenti modifiche: - introduzione di due nuovi righi denominati “Soci amministratori” e “Soci non amministratori” in luogo dei precedenti “Soci con occupazione prevalente nell’impresa” e “Soci diversi da quelli di cui al rigo precedente”; - introduzione del nuovo rigo “Associati in partecipazione”, che sostituisce quelli presenti in precedenza, denominati “Associati in partecipazione che apportano lavoro prevalentemente nell’impresa” e “Associati in partecipazione diversi da quelli di cui al rigo precedente”. 4.3 Istruzioni comuni ai Quadri F e G Per ciò che attiene le istruzioni per la compilazione dei Quadri F e G, da quest'anno vengono fornite in un unico documento le indicazioni valide per la compilazione di entrambi i quadri contabili. 4.4 Novità del Quadro F 4.4.1. Soci amministratori E’ stata uniformata per tutti i soci amministratori, indipendentemente dalla modalità di relazione da loro intrattenuta con la società (collaborazione coordinata e continuativa, lavoro dipendente o prestazione a fattura) la metodologia di stima fondata sulle teste, normalizzate in base alla percentuale di lavoro prestato, in luogo di quella fondata sulle spese sostenute per l'attività da essi esercitata. Di conseguenza, coerentemente con le modifiche apportate al quadro A, introdotte al fine di consentire la nuova modalità di stima dell’apporto dei soci amministratori per la determinazione presuntiva dei ricavi basati sugli studi di settore, sono state effettuate alcune modifiche al quadro F – Elementi contabili relativi all’attività d’impresa, dei modelli relativi agli studi evoluti per il periodo d’imposta 2011. 4.4.2. Spese sostenute di importo non superiore a 1.000 euro Nella circolare, l'Agenzia delle Entrate invita gli uffici a prestare una particolare attenzione ai controlli sulle imprese in contabilità semplificata. Per tali imprese, infatti, l’art. 7, comma 2, lett. s), del D.L. n. 70 del 2011 ha previsto, che “i costi, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d’imposta, in deroga all’articolo 109, comma 2, lettera b), sono deducibili nell’esercizio nel quale è stato ricevuto il documento probatorio. Tale disposizione si applica solo nel caso in cui l’importo del costo indicato nel documento di spesa non sia superiore a euro 1.000”. La possibilità di dedurre per cassa i costi non superiori a 1.000, concernenti contratti a corrispettivi periodici, relativi a spese di competenza di due periodi d'imposta potrebbe, dunque, creare distorsioni nei risultati degli studi di settore in termini di non congruità. In tali circostanze gli uffici devono procedere con un'attenta valutazione del caso. 4.4.3. Perdite e distruzione di beni In relazione alle “Materie prime, sussidiarie, semilavorati. merci e prodotti finiti”, sono stati previsti i seguenti righi: - F36 relativo ai “Beni distrutti o sottratti (esclusi quelli soggetti ad aggio o ricavo fisso)”; - F37 afferente i “Beni soggetti ad aggio o ricavo fisso distrutti o sottratti”. In relazione alle “Esistenze iniziali relative ad opere, forniture e servizi di durata ultrannuale”, è stato previsto il seguente rigo: - F38 “Beni distrutti o sottratti”. 4.5 Novità del Quadro Z Al fine di acquisire informazioni utili per l’elaborazione degli studi per i quali è prevista l’evoluzione nel 2013 (studi applicabili dal periodo d’imposta 2013), all’interno dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore sono stati predisposti, appositi quadri Z – Dati complementari. In tali quadri vengono richiesti nuovi elementi specifici in relazione alle attività economiche comprese negli studi di settore interessati dalla citata evoluzione. 4.6 Novità del Quadro X Per l’applicazione dei correttivi previsti dal decreto ministeriale del 13 giugno 2012 è necessaria l’indicazione di alcuni dati specifici. Tali ulteriori dati consentiranno al software GERICO di rimodulare la stima dei ricavi o compensi sulla base dei correttivi stessi. A tal fine è stato integrato il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore con la previsione, nel quadro X, delle informazioni necessarie ai fini dell’applicazione dei cosiddetti “correttivi crisi”. Si fa presente che per alcuni dati è prevista l’indicazione di importi riferibili a periodi di imposta precedenti il 2011. 4.7 Nuovo Quadro V Il Quadro V è dedicato ai soggetti per i quali, per il periodo d'imposta 2011, non sono utilizzabili i risultati degli studi di settore. In specie, barrando la casella corrispondente, il quadro V dovrà essere compilato dai soggetti che si trovano in una delle seguenti condizioni: società cooperative a mutualità prevalente; soggetti IAS; soggetti sottoposti all'applicazione del regime dei "minimi" nel periodo d'imposta precedente; soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 64.92.01 – “Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi”; soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 66.19.40 – “Attività di Bancoposta”; soggetti che esercitano in maniera prevalente l’attività contraddistinta dal codice 68.20.02 "Affitto di aziende"; Nello stesso quadro V, è prevista, inoltre, un'apposita casella per indicare se il contribuente, in uno dei due periodi d’imposta precedenti al 2011, ha cessato di avvalersi del regime dei minimi. In tal caso, oltre a barrare la relativa casella del quadro V, si dovranno fornire alcuni dati contabili, da indicare nei quadri F, G e X, senza tenere conto degli effetti derivanti dal principio di cassa, applicato nei periodi di imposta precedenti e correlato al citato regime. 4.8 Nuove informazioni relative all’attività di compro-oro Nella modulistica degli studi di settore relativi all'attività dei c.d. "compro oro" è stata introdotta la richiesta di nuove informazioni, al fine di garantire una sempre maggiore attinenza degli studi alla realtà economica di tale settore. Al riguardo, la circolare precisa che tali informazioni non hanno impatti sulla stima effettuata dallo studio e potranno eventualmente essere utilizzate in fase di evoluzione degli studi di settore. Gli studi di settore interessati dalla richiesta di nuove informazioni sono i seguenti: - VM15A – Commercio al dettaglio e riparazione di orologi e gioielli; - UM31U – Commercio all’ingrosso di orologi e gioielleria; - VD33U – Produzione e lavorazione di oggetti di gioielleria e oreficeria; - UM82U – Commercio all’ingrosso di metalli; - UD30U – Riciclaggio; - TM87U – Commercio al dettaglio di altri prodotti; - TM88U – Commercio all’ingrosso di altri prodotti. 5. Principali novità di GERICO 2012 La versione di GERICO 2012 è strutturata in modo analogo rispetto alla versione studiata per il periodo di imposta 2009. Rispetto alla precedente versione, GERICO 2012 prevede, però, alcune novità relative alla descrizione dell'esito dell'applicativo e alla diversa collocazione delle informazioni relative "all'Asseverazione" e "all'Attestazione". Inoltre, l’applicativo GERICO 2011 propone un esito “completo” anche in caso di congruità, analogamente alla precedente versione. 6. Comunicazioni di anomalia 2012 Conformemente a quanto effettuato negli anni dal 2007 al 2011, anche per il 2012 è stata ripetuta l’attività di invio di comunicazioni relative a particolari anomalie che, seppur in presenza di “congruità” agli studi di settore, risultano probabilmente originate dalla omessa o non corretta indicazione di dati per l’applicazione degli studi, ovvero dal comportamento di soggetti che, seppur tenuti, non hanno presentato il modello dei dati rilevanti per gli studi di settore. Le anomalie, oggetto di comunicazione, possono essere raggruppate nelle seguenti quattro macrocategorie: - incoerenze di magazzino; - mancata indicazione del valore dei beni strumentali; - incongruenze nei dati dichiarati nel modello studi di settore, ovvero tra questi e i dati dichiarati nel modello Unico; - indicatore “incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi” superiore al doppio della soglia massima. L’obiettivo delle comunicazioni, come per gli anni precedenti, resta l’invito a valutare attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello di dichiarazione, allo scopo di scoraggiare la reiterazione di eventuali comportamenti non corretti. Tenuto conto delle conseguenze del terremoto che ha colpito alcune province della Lombardia, dell’Emilia Romagna e del Veneto, l'Agenzia delle Entrate informa che, in questa fase, non sono state inviate comunicazioni ed inviti ai contribuenti domiciliati fiscalmente nelle province di Reggio Emilia, Bologna, Modena, Ferrara, Mantova e Rovigo. 7. Segnalazione delle cause di non congruità Anche per le dichiarazioni relative al periodo di imposta 2011, l’Agenzia delle Entrate renderà disponibile lo specifico software per la segnalazione di eventuali circostanze in grado di giustificare lo scostamento dalle risultanze degli studi di settore, anche tenendo conto dei correttivi per la crisi. Tali informazioni potranno essere comunicate all’Amministrazione finanziaria entro la fine del mese di dicembre 2012, con un termine più ampio rispetto a quello ordinariamente previsto per la trasmissione telematica delle dichiarazioni. Con il software “Segnalazioni” i contribuenti, oltre che comunicare eventuali giustificazioni nelle ipotesi di: - non risultano congrui, anche a fronte di una “non normalità economica”; - non risultano coerenti; - non risultano normali, anche se congrui; potranno evidenziare le ragioni che li hanno indotti a dichiarare una causa di esclusione o di inapplicabilità agli studi di settore.