Oggetto: Imposta sostitutiva sui contratti di leasing – scadenza del

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Oggetto: Imposta sostitutiva sui contratti di leasing – scadenza del
A tutti i clienti
Circolare
Bolzano, 18 marzo 2011
n. 17/2011
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Oggetto: Imposta sostitutiva sui contratti di leasing – scadenza del 31 marzo 2011
Con la nostra circolare n. 5 del 17 gennaio 2011 Vi abbiamo informato brevemente sulle
modifiche introdotte dai commi 15 e 16 della Legge Finanziaria 2010 (legge n. 220 del 13
dicembre 2010), a seguito delle quali i trasferimenti di immobili alle società di leasing a decorrere
dal 1° gennaio 2011 non sono piú assoggettati alle imposte ipocatastali nella misura ridotta del 2%,
ma a quella integrale del 4% (imposta ipotecaria 3% ed imposta catastale 1%). Questa novitá
riguarda tra l’altro anche i trasferimenti alle società di leasing dei fabbricati in corso di
costruzione. Inoltre è stabilito che l’utilizzatore dell’immobile è solidalmente responsabile con la
societá di leasing del corretto pagamento delle imposte dovute.
Le modifiche apportate dalla Legge Finanziaria prevedono inoltre che:
- dal 1° gannaio 2011 in sede di riscatto dell’immobile da parte dell’utilizzatore, le imposte
ipocatastali siano dovute in misura fissa (€ 168), anziché nella misura del 2% come in
precedenza;
- l’abrogazione dal 1° gennaio 2011 dell’imposta di registro dovuta nella misura dell’1% in
sede di registrazione dei contratti di leasing. D’ora in poi l’imposta per la registrazione dei
contratti di leasing sará dovuta in misura fissa.
Per i contratti di leasing in essere al 1° gennaio 2011 è prevista una normativa transitoria:
entro il 31.3.2011 é dovuto il versamento in unica soluzione di un’imposta sostitutiva delle
imposte ipocatastali, che è determinata moltiplicando l’importo corrispondente al valore del bene
immobile finanziato, per il 2%, scomputandovi poi l’imposta di registro dell’1% corrisposta
annualmente per la registrazione del contratto e riducendo infine l’importo cosí ottenuto, di una
percentuale forfetaria di attualizzazione pari al 4% per ogni anno (e frazione d’anno) di durata
residua del contratto.
Con il Provvedimento del 14.1.2011 l’Agenzia delle Entrate ha emanato le disposizioni attuative
delle novità enunciate, precisando innanzitutto che l’imposta sostitutiva è dovuta per tutti i
contratti in corso alla data del 1° gennaio 2011, se a quella data la società di leasing era ancora
oppure era giá proprietaria dell’immobile e dunque anche per gli immobili da costruire o in fase di
costruzione. Il pagamento dell’imposta sostitutiva può essere effettuato solo utilizzando i servizi
telematici e le relative procedure sono state definite con Provvedimento dell’8 marzo 2011. Infine
con la Circolare 12/E del’11 marzo 2011 l‘Agenzia delle Entrate ha dato ulteriori istruzioni per il
calcolo ed il versamento dell’imposta sostitutiva, precisando che quest’ultima ammonta:
- al 2% se il contratto di leasing ha per oggetto fabbricati strumentali, che ricadono quindi
nella disciplina IVA ed
- al 3% se il contratto di leasing ha per oggetto fabbricati abitativi.
L’utilizzatore dell’immobile è solidalmente responsabile con la società di leasing per il calcolo
corretto ed il pagamento del’imposta sostitutiva. Il versamento peró deve essere effettuato solo da
uno dei due coobbligati. Quindi nella maggior parte dei casi sará la società di leasing che entro 31
marzo 2011 effettuerà il versamento e che poi provvederá al riaddebito dell’imposta
all’utilizzatore. L’Amministrazione Finanziaria ammette due alternative per il riaddebito
dell’imposta sostitutiva:
- se vi è uno specifico mandato di pagamento conferito dall’utilizzatore alla società di
leasing, l’importo riaddebitato non va assoggettato ad IVA (ex art. 15 del DPR n. 633/72),
trattandosi del rimborso di un’anticipazione effettuata in nome e per conto dell’utilizzatore;
- in mancanza di uno specifico mandato invece l’importo riaddebitato deve concorrere alla
formazione della base imponibile, trattandosi di un costo accessorio al leasing, il cui
riaddebito va assogettato ad IVA con aliquota ordinaria.
Suggerimenti:
Le società di leasing invieranno in questi giorni i calcoli e la richiesta di pagamento per i contratti
di leasing in corso al 1° gennaio 2011. Per questo Vi diamo alcuni suggerimenti.
1. Oggetto dell’imposta sostitutiva:
L’imposta sostitutiva è dovuta con riguardo a tutti i contratti di leasing in corso all’1.1.2011 a
prescindere dalla tipologia di immobile oggetto del contratto stesso (strumentale o abitativo); non
sono da assoggettare ad imposta sostitutiva i contratti in base ai quali la società di leasing a quella
data non era ancora proprietaria o non era piú proprietaria dell’immobile, mentre l’imposta
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sostitutiva è dovuta per quei contratti aventi ad oggetto immobili ancora da costruire o in
costruzione.
Attenzione: Non sono soggetti all’imposta sostitutiva i contratti di leasing di beni mobili.
Soprattutto per i contratti aventi per oggetto impianti fotovoltaici, per i quali è difficile la
distinzione tra bene mobile ed immobile, Vi consigliamo di verificare attentamente se l’imposta
sostitutiva è dovuta.
2. Calcolo dell’imposta sostitutiva:
L’imposta sostitutiva va calcolata applicando al valore finanziato dalla società di leasing per
l’acquisto o la costruzione dell’immobile l’aliquota del 2% se il contratto di leasing ha per oggetto
fabbricati strumentali o del 3% se ha per oggetto fabbricati abitativi. Dall’importo cosí determinato
si devono dedurre gli importi pagati annualmente (dal 2006 in poi) a titolo di imposta di registro
(1% delle rate annuali di leasing). Vi consigliamo pertanto di controllare sia l’importo finanziato
(costo di acquisto o costo di costruzione), che l’imposta di registro versata negli anni precedenti.
3. Versamento dell’imposta sostitutiva:
L’imposta va versata entro il 31.3.2011 in un’unica soluzione, in quanto non è ammessa la
rateazione, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Di regola
sará la società di leasing ad effettuare il pagamento. Per ragioni di liquidita è consigliabile,
soprattutto nel caso di importi elevati, conferire alla società di leasing uno specifico mandato di
pagamento, cosi il riaddebito dell’imposta sostitutiva non sará da assoggetare all’IVA. Le società
di leasing in questi giorni invieranno un modulo per il conferimento del mandato, che dovrete
firmare e restituire a mezzo raccomandata alla società di leasing stessa.
Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti.
Cordiali saluti
Dott. Josef Vieider
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