Natura dei contributi versati alla previdenza complementare

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Natura dei contributi versati alla previdenza complementare
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PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR
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Natura dei contributi versati
alla previdenza complementare
Mauro Parisi Avvocato, Responsabile ispettivo del Ministero del lavoro
Giuseppe D’Angelo Studio Associato D’Angelo-Corinti & Coll.
A margine della notevole e fondamentale questione
concernente la natura del conferimento del Tfr ai
fondi di previdenza, ne sorge un’ulteriore che attie­
ne all’obbligatorietà del versamento della contribu­
zione a carico di quelle aziende che non siano
iscritte ad associazioni firmatarie di accordi istitu­
tivi dei fondi prescelti per il conferimento del trat­
tamento del lavoratore
N. 24 - 8 giugno 2007
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Fra le molte vicende interpretative rese urgenti
dalla recente normativa sul conferimento del trat­
tamento di fine rapporto, si segnala di particolare
rilevanza ­ accanto e oltre quelle attinenti alla
questione della natura dei trattamenti pensionisti­
ci integrativi ­ quella dell’obbligatorietà dei contri­
buti di cui al comma 2, articolo 8, del decreto
legislativo n. 252/2005, a carico delle imprese
che conferiscono nei fondi previdenziali previsti
dalla contrattazione collettiva.
In attesa di chiarimenti ufficiali, va senz’altro sot­
tolineato come sia significativo il contrasto sorto al
riguardo tra gli orientamenti della Cassazione e
della Corte Costituzionale. In effetti, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 1°
febbraio 1997, n. 974, affermò che: «i trattamenti
pensionistici integrativi aziendali hanno natura
giuridica di retribuzione differita, ma, in relazione
alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili
alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in
relazione di corrispettività con la prestazione lavo­
rativa».
Ne discende, prosegue la citata sentenza, la non
operatività del criterio di inderogabile proporziona­
lità alla quantità e qualità del lavoro e, più in
generale ­ con particolare riferimento alle pensio­
ni aggiuntive rispetto al trattamento previdenziale
obbligatorio ­ della garanzia dell’articolo 36 della
Costituzione, in relazione all’articolo 2099 del
codice civile.
La Corte di Cassazione, peraltro, all’epoca non
tenne conto dell’autorevole pronuncia della Corte
Costituzionale (sent. n. 421/1995) che, nei giudizi
di legittimità costituzionale dell’art. 9­bis Dl 29
marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in mate­
ria previdenziale), aggiunto dalla legge di conver­
sione 10 giugno 1991, n. 166, statuì che solo con
la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 3),
attuata dal Dlgs 21 aprile 1993, n. 124, è venuto
meno (senza efficacia retroattiva) per i fondi di
previdenza complementare il referente dell’art. 12
della legge n. 153/1969: la definizione legislativa
come «fondi di previdenza... al fine di assicurare
più elevati livelli di copertura previdenziale» li ha
inseriti nel sistema dell’art. 38 Cost.
Dopo queste leggi le contribuzioni degli imprendi­
tori al finanziamento dei fondi non possono più
definirsi «emolumenti retributivi con funzione pre­
videnziale», ma sono strutturalmente contributi di
natura previdenziale, come tali estranei alla nozione
di retribuzione imponibile ai sensi e agli effetti del­
l’articolo 12 della legge n. 153/1969, potendo (e
dovendo) formare oggetto soltanto di un contributo
di solidarietà alla previdenza pubblica, il quale non
è un contributo previdenziale in senso tecnico (co­
me si argomenta, tra l’altro, dall’art. 5, comma 5,
lett. b, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
80).
Il consolidato orientamento della Cassazione sulla
natura retributiva dei contributi versati alla previ­
denza integrativa, deve ulteriormente precisarsi,
deriva altresì dalla (erronea) tesi secondo la quale
i trattamenti pensionistici aziendali rivestono na­
tura di retribuzione differita concorrente al com­
puto del trattamento di fine rapporto (Cass., sez.
lav., n. 13558 del 2 novembre 2001; Cass., sez.
lav., n. 783 del 17 gennaio 2006) e, come tali,
obbligatori anche per la parte del contributo a
carico del datore di lavoro previsto dalla contrat­
tazione collettiva.
Non obbligatorietà del contributo
a carico delle imprese conferenti
A margine della notevole e fondamentale questio­
ne concernente la natura del conferimento del Tfr
ai fondi di previdenza, ne sorge un’ulteriore che
attiene all’obbligatorietà del versamento della
contribuzione a carico di quelle aziende che non
siano iscritte ad associazioni firmatarie di accordi
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istitutivi dei fondi prescelti per il conferimento del
trattamento del lavoratore.
La questione, che rischia di comportare notevoli
aggravi a carico delle imprese, attende ancora
un’espressa presa di posizione da parte del Mini­
stero del lavoro. Tuttavia, data la natura negozia­
le delle fonti istitutive dei predetti fondi di previ­
denza, non sembra ragionevole che la soluzione
che verrà adottata dal dicastero possa discostarsi
da quanto già affermato, tra l’altro ­ per differenti,
ma assimilabili, profili negoziali ­ dall’interpello
del 21 dicembre 2006 (sui fondi di assistenza
sanitaria) e dal precedente interpello del 12 apri­
le 2005 (in materia di enti bilaterali). Nell’uno e
nell’altro caso si rimarcava la natura contrattuale,
e non attinente al rapporto di lavoro, delle relati­
ve disposizioni. Anzi, proprio il primo dei citati
interpelli fa riferimento anche «alla costituzione e
funzionamento di casse integrative di previdenza e
assistenza».
Al riguardo va peraltro osservato come l’evoluzio­
ne normativa intervenuta nel frattempo, di cui la
Suprema Corte non ha tenuto conto, dovendo af­
frontare questioni risalenti agli anni ’90, porta a
ritenere da un lato la pacifica esclusione, dal reddi­
to, della contribuzione per forme pensionistiche
complementari (articolo 3, del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, di armonizzazione delle
basi imponibili contributive e fiscali e di riformula­
zione dell’art. 48 del Testo unico delle imposte sui
redditi) e, dall’altro, l’irragionevole tesi secondo la
quale il datore di lavoro oltre a conferire il Tfr
maturando ai fondi (art. 8, Dlgs n. 252/2005)
dovrebbe obbligatoriamente (indipendentemente
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dall’appartenenza all’organizzazione sindacale fir­
mataria dei contratti) versare un ulteriore contribu­
to (sempre a titolo di trattamento di fine rapporto
secondo gli orientamenti giurisprudenziali fin qui
analizzati) attraverso istituti diversi.
Di avviso conforme al dettato normativo della
nostra Carta costituzionale ed alla finalità della
previdenza complementare prevista dal decreto
legislativo n. 252/2005 il Tribunale di Roma che,
con sentenza del 17 marzo 2005 (v. anche Tribu­
nale di Massa del 28 aprile 2003), così argomen­
ta sulla natura previdenziale dei contributi del
datore di lavoro a forme di previdenza comple­
mentare:
­ «La natura previdenziale dei contributi del dato­
re di lavoro a forme di previdenza complementare
li rende incompatibili con la nozione legale di
retribuzione utile ai fini del calcolo dell’indennità
di anzianità e del trattamento di fine rapporto;
pertanto, i suddetti contributi esulano dalla fattis­
pecie di cui all’articolo 2120, comma 2, del codice
civile».
Dal che deriva alcun nesso con l’art. 36 Cost.
prescindendo l’eventuale ulteriore contributo alle
quote di trattamento di fine rapporto maturande
del lavoratore dalle prestazioni rese dallo stesso e,
quindi, fuori dall’alveolo della citata garanzia co­
stituzionale.
Rendere obbligatori i contributi a percentuale, sta­
biliti dalla contrattazione collettiva, viola principi
costituzionali inderogabili, quali la libertà di asso­
ciazione e la libera concorrenza del mercato, oltre
a lievitare impropriamente il costo del lavoro, con
negative ripercussioni sull’occupazione.
Tfr impiegati, quadri e dirigenti agricoli: circolare Enpaia
ENPAIA - CIRCOLARE 10 MAGGIO 2007, N. 3
Oggetto: Tfr Impiegati, Quadri e Dirigenti Agricoli.
N. 24 - 8 giugno 2007
La legge speciale n. 1655/1962 continuerà a disciplinare il trattamento di fine rapporto degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti in agricoltura.
Conseguentemente la contribuzione dovuta rimane nella misura dell’11% per gli impiegati e i quadri
(6% Tfr; 4% Fondo di Previdenza; 1% Assicurazione Infortuni professionali ed extra-professionali) e
del 12% per i dirigenti (6% Tfr; 4% Fondo di Previdenza; 2% Assicurazione Infortuni professionali ed
extra-professionali).
Il dipendente iscritto all’Enpaia, mentre è libero di aderire ad un Fondo di Previdenza Complementare
con un contributo a proprio carico ed un contributo a carico del datore di lavoro, non può destinare a
tale Fondo il proprio Tfr perché questo deve essere obbligatoriamente accantonato presso l’Enpaia.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal raggiungimento dell’età pensionabile,
il Tfr accantonato presso l’Enpaia sia prima che dopo il 1° gennaio 2007 viene liquidato, come
sempre, direttamente al dipendente assicurato.
Si evidenzia, pertanto, che gli impiegati, i quadri e i dirigenti agricoli non possono effettuare la scelta
per la destinazione del Tfr e di conseguenza non sono tenuti alla compilazione dei moduli TFR1 e
TFR2 consegnati dai loro datori di lavoro.
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