Natura dei contributi versati alla previdenza complementare
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Natura dei contributi versati alla previdenza complementare
Guida al Lavoro PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Articoli Circolari IL SOLE SOLE 24 24 ORE ORE IL Natura dei contributi versati alla previdenza complementare Mauro Parisi Avvocato, Responsabile ispettivo del Ministero del lavoro Giuseppe D’Angelo Studio Associato D’Angelo-Corinti & Coll. A margine della notevole e fondamentale questione concernente la natura del conferimento del Tfr ai fondi di previdenza, ne sorge un’ulteriore che attie ne all’obbligatorietà del versamento della contribu zione a carico di quelle aziende che non siano iscritte ad associazioni firmatarie di accordi istitu tivi dei fondi prescelti per il conferimento del trat tamento del lavoratore N. 24 - 8 giugno 2007 18 Fra le molte vicende interpretative rese urgenti dalla recente normativa sul conferimento del trat tamento di fine rapporto, si segnala di particolare rilevanza accanto e oltre quelle attinenti alla questione della natura dei trattamenti pensionisti ci integrativi quella dell’obbligatorietà dei contri buti di cui al comma 2, articolo 8, del decreto legislativo n. 252/2005, a carico delle imprese che conferiscono nei fondi previdenziali previsti dalla contrattazione collettiva. In attesa di chiarimenti ufficiali, va senz’altro sot tolineato come sia significativo il contrasto sorto al riguardo tra gli orientamenti della Cassazione e della Corte Costituzionale. In effetti, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza 1° febbraio 1997, n. 974, affermò che: «i trattamenti pensionistici integrativi aziendali hanno natura giuridica di retribuzione differita, ma, in relazione alla loro funzione previdenziale, sono ascrivibili alla categoria delle erogazioni solo in senso lato in relazione di corrispettività con la prestazione lavo rativa». Ne discende, prosegue la citata sentenza, la non operatività del criterio di inderogabile proporziona lità alla quantità e qualità del lavoro e, più in generale con particolare riferimento alle pensio ni aggiuntive rispetto al trattamento previdenziale obbligatorio della garanzia dell’articolo 36 della Costituzione, in relazione all’articolo 2099 del codice civile. La Corte di Cassazione, peraltro, all’epoca non tenne conto dell’autorevole pronuncia della Corte Costituzionale (sent. n. 421/1995) che, nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 9bis Dl 29 marzo 1991, n. 103 (Disposizioni urgenti in mate ria previdenziale), aggiunto dalla legge di conver sione 10 giugno 1991, n. 166, statuì che solo con la legge delega 23 ottobre 1992, n. 421 (art. 3), attuata dal Dlgs 21 aprile 1993, n. 124, è venuto meno (senza efficacia retroattiva) per i fondi di previdenza complementare il referente dell’art. 12 della legge n. 153/1969: la definizione legislativa come «fondi di previdenza... al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale» li ha inseriti nel sistema dell’art. 38 Cost. Dopo queste leggi le contribuzioni degli imprendi tori al finanziamento dei fondi non possono più definirsi «emolumenti retributivi con funzione pre videnziale», ma sono strutturalmente contributi di natura previdenziale, come tali estranei alla nozione di retribuzione imponibile ai sensi e agli effetti del l’articolo 12 della legge n. 153/1969, potendo (e dovendo) formare oggetto soltanto di un contributo di solidarietà alla previdenza pubblica, il quale non è un contributo previdenziale in senso tecnico (co me si argomenta, tra l’altro, dall’art. 5, comma 5, lett. b, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80). Il consolidato orientamento della Cassazione sulla natura retributiva dei contributi versati alla previ denza integrativa, deve ulteriormente precisarsi, deriva altresì dalla (erronea) tesi secondo la quale i trattamenti pensionistici aziendali rivestono na tura di retribuzione differita concorrente al com puto del trattamento di fine rapporto (Cass., sez. lav., n. 13558 del 2 novembre 2001; Cass., sez. lav., n. 783 del 17 gennaio 2006) e, come tali, obbligatori anche per la parte del contributo a carico del datore di lavoro previsto dalla contrat tazione collettiva. Non obbligatorietà del contributo a carico delle imprese conferenti A margine della notevole e fondamentale questio ne concernente la natura del conferimento del Tfr ai fondi di previdenza, ne sorge un’ulteriore che attiene all’obbligatorietà del versamento della contribuzione a carico di quelle aziende che non siano iscritte ad associazioni firmatarie di accordi Guida al Lavoro IL SOLE 24 ORE istitutivi dei fondi prescelti per il conferimento del trattamento del lavoratore. La questione, che rischia di comportare notevoli aggravi a carico delle imprese, attende ancora un’espressa presa di posizione da parte del Mini stero del lavoro. Tuttavia, data la natura negozia le delle fonti istitutive dei predetti fondi di previ denza, non sembra ragionevole che la soluzione che verrà adottata dal dicastero possa discostarsi da quanto già affermato, tra l’altro per differenti, ma assimilabili, profili negoziali dall’interpello del 21 dicembre 2006 (sui fondi di assistenza sanitaria) e dal precedente interpello del 12 apri le 2005 (in materia di enti bilaterali). Nell’uno e nell’altro caso si rimarcava la natura contrattuale, e non attinente al rapporto di lavoro, delle relati ve disposizioni. Anzi, proprio il primo dei citati interpelli fa riferimento anche «alla costituzione e funzionamento di casse integrative di previdenza e assistenza». Al riguardo va peraltro osservato come l’evoluzio ne normativa intervenuta nel frattempo, di cui la Suprema Corte non ha tenuto conto, dovendo af frontare questioni risalenti agli anni ’90, porta a ritenere da un lato la pacifica esclusione, dal reddi to, della contribuzione per forme pensionistiche complementari (articolo 3, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, di armonizzazione delle basi imponibili contributive e fiscali e di riformula zione dell’art. 48 del Testo unico delle imposte sui redditi) e, dall’altro, l’irragionevole tesi secondo la quale il datore di lavoro oltre a conferire il Tfr maturando ai fondi (art. 8, Dlgs n. 252/2005) dovrebbe obbligatoriamente (indipendentemente PREVIDENZA COMPLEMENTARE E TFR Circolari dall’appartenenza all’organizzazione sindacale fir mataria dei contratti) versare un ulteriore contribu to (sempre a titolo di trattamento di fine rapporto secondo gli orientamenti giurisprudenziali fin qui analizzati) attraverso istituti diversi. Di avviso conforme al dettato normativo della nostra Carta costituzionale ed alla finalità della previdenza complementare prevista dal decreto legislativo n. 252/2005 il Tribunale di Roma che, con sentenza del 17 marzo 2005 (v. anche Tribu nale di Massa del 28 aprile 2003), così argomen ta sulla natura previdenziale dei contributi del datore di lavoro a forme di previdenza comple mentare: «La natura previdenziale dei contributi del dato re di lavoro a forme di previdenza complementare li rende incompatibili con la nozione legale di retribuzione utile ai fini del calcolo dell’indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto; pertanto, i suddetti contributi esulano dalla fattis pecie di cui all’articolo 2120, comma 2, del codice civile». Dal che deriva alcun nesso con l’art. 36 Cost. prescindendo l’eventuale ulteriore contributo alle quote di trattamento di fine rapporto maturande del lavoratore dalle prestazioni rese dallo stesso e, quindi, fuori dall’alveolo della citata garanzia co stituzionale. Rendere obbligatori i contributi a percentuale, sta biliti dalla contrattazione collettiva, viola principi costituzionali inderogabili, quali la libertà di asso ciazione e la libera concorrenza del mercato, oltre a lievitare impropriamente il costo del lavoro, con negative ripercussioni sull’occupazione. Tfr impiegati, quadri e dirigenti agricoli: circolare Enpaia ENPAIA - CIRCOLARE 10 MAGGIO 2007, N. 3 Oggetto: Tfr Impiegati, Quadri e Dirigenti Agricoli. N. 24 - 8 giugno 2007 La legge speciale n. 1655/1962 continuerà a disciplinare il trattamento di fine rapporto degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti in agricoltura. Conseguentemente la contribuzione dovuta rimane nella misura dell’11% per gli impiegati e i quadri (6% Tfr; 4% Fondo di Previdenza; 1% Assicurazione Infortuni professionali ed extra-professionali) e del 12% per i dirigenti (6% Tfr; 4% Fondo di Previdenza; 2% Assicurazione Infortuni professionali ed extra-professionali). Il dipendente iscritto all’Enpaia, mentre è libero di aderire ad un Fondo di Previdenza Complementare con un contributo a proprio carico ed un contributo a carico del datore di lavoro, non può destinare a tale Fondo il proprio Tfr perché questo deve essere obbligatoriamente accantonato presso l’Enpaia. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, a prescindere dal raggiungimento dell’età pensionabile, il Tfr accantonato presso l’Enpaia sia prima che dopo il 1° gennaio 2007 viene liquidato, come sempre, direttamente al dipendente assicurato. Si evidenzia, pertanto, che gli impiegati, i quadri e i dirigenti agricoli non possono effettuare la scelta per la destinazione del Tfr e di conseguenza non sono tenuti alla compilazione dei moduli TFR1 e TFR2 consegnati dai loro datori di lavoro. 19