02 Bialetti Industrie_Codice Etico_14_11_2014_def

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02 Bialetti Industrie_Codice Etico_14_11_2014_def
Codice Etico
Ver. 3.0
Data 14/11/14
GRUPPO BIALETTI INDUSTRIE
CODICE ETICO
Il Presente documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Bialetti Industrie S.p.A. del 14 novembre 2014.
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Codice Etico
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INDICE
1.
DEFINIZIONI .............................................................................................................. 4
2.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI ................................................................................... 4
2.1 PREMESSA ............................................................................................................... 5
2.2 VISIONE ETICA DI BIALETTI ......................................................................................... 6
2.3 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE E SISTEMA DISCIPLINARE ................................... 6
2.4 EFFICACIA DEL PRESENTE CODICE NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI, COLLABORATORI,
RESPONSABILI ED ESPONENTI AZIENDALI ............................................................................. 7
2.5 EFFICACIA DEL PRESENTE CODICE NEI CONFRONTI DI TERZI ........................................ 8
3.
PRINCIPI E CRITERI DI CONDOTTA GENERALI .................................................... 9
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
4.
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE ..................... 13
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
5.
ONESTÀ, INTEGRITÀ MORALE, CORRETTEZZA, TRASPARENZA E OBIETTIVITÀ.................. 9
NON DISCRIMINAZIONE .............................................................................................. 9
VALORE DELLE RISORSE UMANE ................................................................................ 9
CORRETTEZZA E TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI SOCIETARIE ............................. 10
SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO ............................................................................ 10
COMUNICAZIONE VERSO L'ESTERNO......................................................................... 10
TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE ................................................ 11
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DELLE INFORMAZIONI .............................................. 11
QUALITÀ E SICUREZZA DEI PRODOTTI E DELLE FORNITURE ......................................... 11
CONCORRENZA ................................................................................................... 11
PREVENZIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSE ......................................................... 12
OMAGGI, REGALIE E BENEFICI ............................................................................... 13
RESPONSABILITÀ VERSO LA COLLETTIVITÀ ............................................................. 13
SELEZIONE DEL PERSONALE .................................................................................... 13
COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO................................................................ 14
GESTIONE DEL DIPENDENTE .................................................................................... 14
VALORIZZAZIONE E FORMAZIONE DELLE RISORSE ...................................................... 14
VALUTAZIONE DEL PERSONALE ................................................................................ 15
ATTIVITÀ COLLATERALI ............................................................................................ 15
DIRITTI DEL LAVORATORE: SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .................................... 15
DIRITTI DEL LAVORATORE: TUTELA DELLA PRIVACY .................................................... 16
DIRITTI DEL LAVORATORE: TUTELA DELLA PERSONA .................................................. 16
DOVERI DEL LAVORATORE: CRITERI GENERALI DI CONDOTTA .................................. 16
DOVERI DEL LAVORATORE: CONFLITTO DI INTERESSI .............................................. 17
DOVERI DEL LAVORATORE: TUTELA DEI BENI AZIENDALI .......................................... 17
DOVERI DEL LAVORATORE: GESTIONE DELLE INFORMAZIONI ................................... 17
DOVERI DEL LAVORATORE: FALSITÀ IN MONETE ..................................................... 18
DOVERI DEL LAVORATORE: OBBLIGHI DI INFORMAZIONE .......................................... 18
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON CLIENTI E FORNITORI ......... 18
Codice Etico
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5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
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ATTIVAZIONE E MANTENIMENTO DELLE RELAZIONI COMMERCIALI ................................ 18
RAPPORTI CON I CLIENTI.......................................................................................... 19
CONTRATTI E COMUNICAZIONI AI CLIENTI .................................................................. 19
RAPPORTI CON I FORNITORI ..................................................................................... 20
TRASPARENZA ED EFFICIENZA DEL PROCESSO DI ACQUISTO ...................................... 21
CLAUSOLE CONTRATTUALI RELATIVE AI COMPORTAMENTI ETICI NELLE FORNITURE ...... 21
CONCORRENZA ...................................................................................................... 21
6.
CRITERI DI CONDOTTA NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ......................................................................................................... 22
6.1 AMBITO DI RIFERIMENTO.......................................................................................... 22
6.2 REGOLE DI CONDOTTA RELATIVE AI RISCHI DI CORRUZIONE E CONCUSSIONE............... 22
6.3 CORRETTEZZA NEI RAPPORTI COMMERCIALI CON LA PA ............................................ 23
6.4 CONDOTTA RELATIVA ALLE DICHIARAZIONI E ATTESTAZIONI VERSO LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ............................................................................................................ 23
6.5 UTILIZZO DI CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI RICEVUTI .................................................. 24
6.6 DATI E SISTEMI INFORMATICI CHE SONO IN RELAZIONE CON LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE ............................................................................................................ 24
7.
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ, GLI
ORGANI DI INFORMAZIONE E CON LE ISTITUZIONI .................................................... 24
7.1
7.2
7.3
7.4
POLITICA SOCIALE................................................................................................... 24
RAPPORTI CON ORGANI DI INFORMAZIONE ................................................................ 24
RAPPORTI CON PARTITI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI ED ASSOCIAZIONI ....................... 25
RAPPORTI ISTITUZIONALI ......................................................................................... 25
8.
CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD ATTIVITÀ DI NATURA CONTABILE,
AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA ................................................................................ 25
9.
CRITERI DI CONDOTTA IN MATERIA DI PREVENZIONE DEL RICILAGGIO ....... 26
10.
POLITICHE D’IMPRESA ........................................................................................ 27
10.1
10.2
10.3
11.
TUTELA AMBIENTALE ............................................................................................ 27
PROPRIETÀ INTELLETTUALE E SVILUPPO NUOVI PRODOTTI ...................................... 27
RESPONSABILITÀ SOCIALE .................................................................................... 27
ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO ............................................. 27
11.1
11.2
11.3
11.4
ATTUAZIONE........................................................................................................ 27
CONOSCENZA E COMPRENSIONE DEL CODICE ETICO ............................................. 28
L’ORGANISMO DI VIGILANZA AI SENSI DELL’ART. 6 DEL D.LGS. N.231/2001.............. 28
CHIARIMENTI, RECLAMI E SEGNALAZIONI................................................................ 29
Codice Etico
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1.
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DEFINIZIONI
Nel presente Codice, le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito indicato:
•
•
•
•
•
•
•
2.
“Codice” : il presente Codice e gli eventuali allegati, come di volta in volta integrati o
modificati;
“Collaboratori”: i soggetti che intrattengono rapporti economico – finanziari con la
Società ovvero altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto,
prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione (quali, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, lavoro a progetto, lavoro somministrato; inserimento;
tirocinio estivo di orientamento) ovvero qualsiasi altro rapporto contemplato dall’art. 409
del codice di procedura civile, le prestazioni di lavoro occasionale, nonché qualsiasi
altra persona sottoposta alla direzione o vigilanza di qualsiasi soggetto in posizione
apicale di Bialetti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
“Destinatari”: i soggetti a cui si applicano le disposizioni del presente Codice e, in
particolare, i Dipendenti, i Responsabili, i Collaboratori e gli Esponenti Aziendali;
“Dipendenti”: i soggetti che intrattengono con la Società un rapporto di lavoro
subordinato, inclusi i lavoratori a termine o a tempo parziale;
“Esponenti Aziendali”: il Presidente, l’Amministratore Delegato, i membri del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale, del comitato esecutivo (se esistente), i
Direttori Generali (se esistenti) nonché i membri degli altri organi sociali di Bialetti
eventualmente istituiti ai sensi dell’art. 2380 codice civile (come modificato dal decreto
legislativo del 17 gennaio 2003 n. 6) o delle leggi speciali, nonché qualsiasi altro
soggetto in posizione apicale, per tale intendendosi qualsiasi persona che rivesta
funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di Bialetti o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale come ai sensi del decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
“Organismo di Vigilanza”: l’organismo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa
e controllo in conformità al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nominato per
garantire l’attuazione dei principi contenuti nel Codice Etico (di seguito anche Garante);
“Responsabili”: ciascun dipendente responsabile di uno o più settori di Bialetti o società
controllate, in conformità all’organigramma della Società come di volta in volta vigente.
DISPOSIZIONI PRELIMINARI
Il presente documento definisce i valori ed i principi di condotta rilevanti per Bialetti
Industrie S.p.A. e le sue società controllate e collegate (di seguito “Bialetti” o il “Gruppo”),
ai fini del buon funzionamento, dell'affidabilità, del rispetto di leggi e regolamenti nonché
della reputazione di Bialetti.
Esso contiene l'insieme dei diritti, dei doveri e delle responsabilità di Bialetti nei confronti
delle parti interessate interne ed esterne al Gruppo (dipendenti, fornitori, clienti, Pubblica
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Amministrazione, azionisti, mercato finanziario, ecc.), al di là e indipendentemente da
quanto previsto a livello normativo.
Il presente documento è stato approvato dagli organi dirigenti di ciascuna società del
Gruppo, che si impegna a garantirne la massima diffusione.
Il Codice costituisce, inoltre, parte integrante del sistema di organizzazione, gestione e
controllo della Società ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
"disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle
associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300".
Il presente Codice Etico è costituito:
•
•
•
dai principi generali sulle relazioni con gli stakeholders, che definiscono in modo
astratto i valori di riferimento nelle attività di Bialetti;
dai criteri di condotta verso ciascuna classe di stakeholder, che forniscono nello
specifico le linee guida e le norme alle quali i collaboratori di Bialetti sono tenuti ad
attenersi per il rispetto dei principi generali e per prevenire il rischio di comportamenti
non etici;
dai meccanismi di attuazione, che descrivono il sistema di controllo per l'osservanza del
Codice Etico e per il suo continuo miglioramento.
Per l’efficacia e l’obbligatorietà del Codice Etico, si provvederà alla pubblicazione sul sito
Internet della Società (http://www.bialettigroup.com); esso sarà consegnato a tutti i nuovi
dipendenti e collaboratori della società sin dalla fase di selezione e diffuso a tutti coloro che
hanno relazioni con la Società.
2.1
Premessa
Il Gruppo Bialetti è composto da:
• Bialetti Industrie S.p.A.: che opera a livello nazionale ed internazionale per la
produzione e commercializzazione di tutti i prodotti a marchio Bialetti, Aeternum, Girmi
e Rondine;
• Bialetti Store S.r.l.: attiva nella commercializzazione dei prodotti del Gruppo attraverso
negozi monomarca all’interno di strutture “Outlet Village”, Centri Commerciali e Centri
Città;
• Bialetti Girmi France S.a.r.l.: responsabile nell’ambito del Gruppo della
commercializzazione dei prodotti nel mercato francese;
• Cem Bialetti A.S.: Società leader nel mercato turco e in medio oriente nella produzione
e commercializzazione di strumenti da cottura in alluminio antiaderente, ceramici e
smaltati;
• SC Bialetti Stainless Steel S.r.l.: la Società dove sono concentrate le attività relative alla
produzione di caffettiere in alluminio.
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Il Gruppo Bialetti opera nella produzione e commercializzazione di prodotti rivolti al mondo
della casa e, in particolare, nel mercato degli strumenti da cottura e degli accessori da
cucina, dei piccoli elettrodomestici per cottura di alimenti (“Mondo Casa”), e dei prodotti
correlati alla preparazione del caffè, ossia caffettiere gas, caffettiere elettriche e macchine
elettriche per il caffè espresso (“Mondo Caffè”), dedicati alla grande distribuzione
organizzata, al canale dettaglio e dell’e-commerce.
2.2
Visione etica di Bialetti
La filosofia di Bialetti è quella di uno sviluppo aziendale sostenibile in termini economicisociali-ambientali. Ciò implica essere competitivi, essere innovativi, creare valore, non solo
attraverso l’efficienza della produzione, ma anche attraverso la continua soddisfazione dei
bisogni dei consumatori e dei clienti, grazie al continuo sviluppo di nuovi prodotti, l’impegno
sociale, il rispetto etico verso ogni interlocutore interno ed esterno, la salvaguardia
dell’ambiente e l’attenzione per il territorio circostante.
La buona reputazione è una risorsa immateriale essenziale per Bialetti. All’esterno essa
favorisce l’approvazione sociale, l’attrazione delle migliori risorse umane, la soddisfazione
del mercato e degli enti con i quali opera, l'equilibrio con i fornitori e l’affidabilità verso i terzi
in genere.
All'interno, essa consente di prendere ed attuare le decisioni senza contrasti e di
organizzare il lavoro limitando i controlli burocratici.
Questo codice è pertanto improntato a un ideale di cooperazione orientato alla tutela del
reciproco rispetto e vantaggio delle parti coinvolte.
Bialetti richiede perciò a tutte le parti interessate con le quali è in relazione di agire secondo
principi e regole ispirate ad un analogo ideale di condotta etica.
2.3
Ambito di applicazione del codice e sistema disciplinare
Tutti i Destinatari che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali delle società del
Gruppo, siano essi soggetti in posizione apicale, quali amministratori, sindaci o soggetti con
funzioni di direzione e rappresentanza, oppure dipendenti, collaboratori e consulenti
esterni, fornitori e partner commerciali, sono tenuti senza eccezione all'osservanza del
presente Codice Etico nella conduzione degli affari e delle attività aziendali.
L’osservanza del Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni
contrattuali di tutti i soggetti di cui sopra, destinatari del presente documento, secondo
quanto stabilito nel Modello Organizzativo di Bialetti.
Il Gruppo, durante lo svolgimento dell’attività, intende rispettare le leggi e le normative
vigenti orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli
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impegni richiamati nel Codice Etico e, in nessun caso, il perseguimento di un interesse o di
un vantaggio per il Gruppo può giustificare un comportamento non corretto.
Ogni comportamento contrario alla lettera e allo spirito del Codice Etico sarà sanzionato in
modo proporzionato alla gravità delle eventuali infrazioni commesse, in conformità con
quanto previsto dal sistema disciplinare definito dal Modello Organizzativo, di cui il Codice
Etico è parte integrante.
Le infrazioni da parte di soggetti terzi saranno sanzionate secondo i criteri indicati nelle
specifiche clausole contrattuali previste.
Efficacia del presente Codice nei confronti di Dipendenti, Collaboratori,
Responsabili ed Esponenti aziendali
2.4
L’osservanza del presente Codice costituisce parte integrante delle obbligazioni contrattuali
dei Dipendenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2104 cod. civ.
La violazione del presente Codice può costituire inadempimento contrattuale e/o illecito
disciplinare e, se del caso, può comportare il risarcimento dei danni eventualmente
derivanti alla Società da tale violazione, in conformità alla vigente normativa ed ai contratti
collettivi come di volta in volta applicabili.
I Destinatari hanno l’obbligo di osservare le disposizioni di cui al presente Codice sia nei
rapporti tra loro (cd. rapporti interni), sia nei rapporti con i terzi (cd. rapporti esterni). In
particolare:
•
•
•
•
•
gli Esponenti Aziendali, nell’ambito delle loro funzioni di amministrazione e di controllo,
si ispirano ai principi del presente Codice;
i Responsabili uniformano la propria condotta ai principi previsti nel presente Codice e
ne esigono il rispetto da parte dei Dipendenti e Collaboratori. A tal fine, la condotta dei
Responsabili costituisce modello esemplare. Ai fini del presente Codice, ciascun
Responsabile è direttamente responsabile del coordinamento e/o controllo dei
collaboratori sottoposti alla sua direzione e vigila per prevenire violazioni del presente
Codice. In particolare, ciascun Responsabile ha l’obbligo di:
comunicare ai propri collaboratori, in maniera chiara, precisa e completa, gli obblighi da
adempiere e specificamente l’obbligo di osservanza delle norme di legge e del presente
Codice;
comunicare ai propri collaboratori in maniera inequivocabile che, oltre a disapprovare
eventuali violazioni del presente Codice, quest’ultime possono costituire inadempimento
contrattuale e/o illecito disciplinare, in conformità alla normativa vigente, ed essere
quindi sanzionabili;
riferire tempestivamente al proprio superiore o al Garante le proprie rilevazioni nonché
le eventuali notizie a lui riferite dai propri collaboratori in merito a potenziali o attuali
violazioni del presente Codice da parte di qualsiasi Dipendente o Collaboratore;
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•
•
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nell’ambito delle funzioni a lui attribuite, attuare o promuovere l’adozione di misure
idonee ad evitare la protrazione di violazioni ed impedire ritorsioni a danno dei propri
collaboratori o di qualsiasi altro Dipendente o Collaboratore;
i Dipendenti ed i Collaboratori adeguano la propria condotta ai principi previsti nel
presente Codice ed alle comunicazioni dei propri Responsabili.
Senza pregiudizio delle funzioni attribuite al Garante nei confronti dei Dipendenti,
Collaboratori ed Esponenti Aziendali, l’adempimento da parte di ciascun Responsabile delle
sue funzioni e degli obblighi ad esse correlati è compiuto in conformità alle disposizioni del
presente Codice, nonché alle conseguenti raccomandazioni o istruzioni del Garante, ed alle
procedure di attuazione e controllo di volta in volta adottate dalla Società.
Per quanto necessario, la Società promuove l’applicazione del presente Codice ai
Destinatari anche mediante richiamo, nei rispettivi contratti, di apposite clausole che
stabiliscono l’obbligo di osservare le disposizioni del presente Codice.
Il Garante vigila sull’attuazione di quanto precede.
Il Garante vigila inoltre affinché la selezione dei candidati a Dipendenti, Collaboratori ed
Esponenti Aziendali sia condotta anche al fine di valutare la congruità delle qualità
personali e professionali dei candidati selezionati con le disposizioni del presente Codice.
2.5
Efficacia del presente Codice nei confronti di terzi
Il Destinatario che, nell’esercizio delle sue funzioni, entri in contatto con i terzi, dovrà:
•
•
•
informare, per quanto necessario, il terzo degli obblighi sanciti dal Codice;
esigere l’osservanza degli obblighi derivanti dal presente Codice che riguardano
direttamente l’attività dello stesso;
nel caso del Dipendente o del Collaboratore, riferire al proprio Responsabile, e, nel
caso del Responsabile o dell’Esponente Aziendale, riferire al Garante qualsiasi
condotta di terzi contraria al presente Codice o comunque idonea ad indurre i
Destinatari a commettere violazioni del presente Codice.
Bialetti promuove l’applicazione dei principi fondamentali di cui al presente Codice e, tenuto
conto dell’ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, delle norme
del presente Codice da parte dei terzi con i quali la società intrattiene rapporti, anche
mediante inserzione, nei rispettivi modelli e schemi contrattuali tra essi e la Società, di
apposite clausole che stabiliscono l’obbligo a carico di tali terzi, di osservare, nell’ambito
delle proprie attività e della propria organizzazione, le disposizioni del presente Codice.
Il Garante vigila sull’attuazione di quanto precede.
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3.
PRINCIPI E CRITERI DI CONDOTTA GENERALI
3.1
Onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza e obiettività
Nello svolgimento delle attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, i Destinatari
sono tenuti a rispettare con diligenza le leggi vigenti ed i regolamenti dei Paesi in cui si
svolge l'attività aziendale, nonché il Codice Etico ed i regolamenti interni.
A tale scopo, ciascun Destinatario si impegna per acquisire con diligenza la necessaria
conoscenza delle norme di legge applicabili allo svolgimento delle proprie funzioni, come di
volta in volta vigenti.
Ciascun Destinatario osserva, oltre ai principi generali di diligenza e fedeltà di cui all’art.
2104 c.c., anche le prescrizioni comportamentali contenute nei contratti collettivi ad esso
applicabili.
Essi devono avere un comportamento improntato al rispetto dei principi fondamentali di
onestà, integrità morale, correttezza, trasparenza, obiettività e rispetto della personalità
individuale nel perseguimento degli obiettivi aziendali e in tutti i rapporti con persone ed enti
interni ed esterni al Gruppo.
In nessun caso il perseguimento dell’interesse del Gruppo può giustificare un operato non
conforme ad una linea di condotta onesta. Pertanto Bialetti non intraprenderà né proseguirà
alcun tipo di rapporto con chiunque adotti comportamenti difformi da quanto stabilito in
questo specifico punto del Codice Etico.
3.2
Non discriminazione
Va evitata ogni forma di discriminazione ed in particolare qualsiasi discriminazione basata
su razza, nazionalità, sesso, età, disabilità, stato di salute, orientamenti sessuali, opinioni
politiche o sindacali, indirizzi filosofici o convinzioni religiose verso qualunque soggetto
interno ed esterno al Gruppo.
3.3
Valore delle risorse umane
Bialetti tutela e promuove il valore e lo sviluppo delle risorse umane, in quanto importante
fattore di successo per il Gruppo, allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione ed
accrescerne il patrimonio di competenze possedute.
Nella gestione dei rapporti che implicano l’instaurarsi di relazioni gerarchiche, Bialetti
richiede che l’autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento
che possa essere ritenuto lesivo della dignità ed autonomia del dipendente.
Al fine di garantire il pieno rispetto della persona, il Gruppo richiede l’impegno di tutte le sue
Società, al rispetto degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro, delle condizioni
igienico-sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o comunque di associazione e
rappresentanza richiesti dalla normativa del paese in cui essi operano.
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Correttezza e trasparenza delle informazioni societarie
Ogni operazione e transazione deve essere correttamente eseguita, registrata, autorizzata,
verificabile, legittima, coerente e congrua. Ciò significa che ciascuna azione ed operazione
deve avere una registrazione adeguata nel sistema di contabilità, secondo i criteri indicati
dalla legge e i principi contabili applicabili.
Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato
registrato, ogni operazione deve inoltre essere supportata da idonea documentazione, in
modo da consentire in ogni momento all’effettuazione di controlli che ne attestino le
caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato,
verificato l’operazione stessa.
La circolazione delle informazioni all’interno del Gruppo, ai fini della redazione del bilancio
consolidato e al fine di garantire una rappresentazione chiara e veritiera della situazione
economica, patrimoniale e finanziaria deve avvenire conformemente ai principi di veridicità,
completezza e trasparenza, nel rispetto dell’autonomia di ciascuna società e degli specifici
ambiti di attività.
3.5
Sistema di controllo interno
Il Gruppo riconosce la rilevanza di un efficiente ed efficace sistema di controllo interno
quale condizione e presupposto indispensabile perché lo svolgimento delle proprie attività
d’impresa si articoli in conformità e coerenza con i principi del presente Codice Etico.
Al tal fine, Bialetti garantisce la creazione dei migliori presupporti organizzativi e ambientali,
affinché sia promossa e diffusa ad ogni livello aziendale tale cultura, sensibilizzando i propri
dipendenti sulla rilevanza del sistema dei controlli interni e del rispetto, nello svolgimento
delle attività lavorative, delle normative vigenti e delle procedure aziendali, anche con il fine
di gestire efficacemente le attività e fornire dati contabili accurati e completi.
Costituisce presupposto funzionale alla creazione di un efficace sistema di controllo interno
una adeguata e completa determinazione e attribuzione di compiti e responsabilità in capo
a chi agisce per conto delle Società, con conseguente adozione di una coerente
attribuzione di deleghe operative.
3.6
Comunicazione verso l'esterno
La comunicazione di Bialetti deve essere improntata al rispetto del diritto all'informazione;
in nessun caso è permesso di divulgare notizie o commenti falsi o tendenziosi.
Ogni attività di comunicazione deve rispettare le leggi, le regole, le pratiche di condotta
professionale e deve essere realizzata con chiarezza, trasparenza e tempestività.
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I rapporti con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni e alle responsabilità
aziendali a ciò delegate.
3.7
Trasparenza e completezza dell'informazione
I collaboratori di Bialetti sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili
ed accurate, atte a consentire all’insieme delle parti interessate di giungere, nello sviluppo
dei rapporti che vengono instaurati, a decisioni autonome e consapevoli.
In particolare, nella formulazione di qualunque forma di accordo, Bialetti avrà cura di
specificare al contraente, in modo chiaro e comprensibile, i comportamenti da tenere nello
svolgimento del rapporto instaurato.
3.8
Riservatezza e trattamento delle informazioni
Bialetti assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal
ricercare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e conformità
alle norme giuridiche vigenti.
Nella nozione di informazioni riservate rientrano tutti i dati, le conoscenze, gli atti, i
documenti, le relazioni, gli appunti, gli studi, i disegni, le fotografie e qualsiasi altro
materiale attinente all’organizzazione ed ai beni aziendali, ai metodi di produzione, alle
operazioni commerciali e finanziarie, alle attività di ricerca e sviluppo, nonché ai
procedimenti giudiziali e amministrativi relativi alla Società.
Pertanto, i collaboratori di Bialetti sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate che
costituiscono patrimonio aziendale per scopi non connessi con l’esercizio della propria
attività e a non trattare le stesse informazioni in modo difforme a quanto previsto dalle
autorizzazioni ricevute e dalle procedure aziendali stabilite.
Tutte le informazioni delle parti interessate devono essere trattate da Bialetti nel pieno
rispetto delle leggi vigenti in materia di protezione dei dati personali.
3.9
Qualità e sicurezza dei prodotti e delle forniture
Bialetti orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti oltre che
all’apprezzamento della collettività in cui opera, applicando i più elevati standard di qualità e
sicurezza dei prodotti.
Il Gruppo ha implementato un sistema di gestione per la qualità e indirizza le proprie attività
di ricerca, sviluppo e commercializzazione ad elevati standard qualitativi dei propri servizi e
prodotti. Tutti i prodotti sono sottoposti ad analisi e valutazioni di rischio e sicurezza durante
l’intero processo di sviluppo.
3.10
Concorrenza
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Bialetti osserva le norme vigenti in materia di concorrenza nei paesi in cui opera, ed intende
tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi da comportamenti collusivi e
predatori, che possano integrare forme di concorrenza sleale.
In particolare la Società richiede ai Destinatari del Codice Etico di astenersi da pratiche
(quali a titolo esemplificativo creazione di cartelli, spartizioni di mercati, limitazione alla
produzione o alla vendita, accordi condizionanti, ecc.) tali da rappresentare una violazione
delle disposizioni sulla concorrenza, e dall’essere coinvolti, sia personalmente sia tramite
terzi, in iniziative o contatti tra concorrenti (a titolo di esempio, non esaustivo: discussioni
sui prezzi o quantità, suddivisione di mercati, limitazioni di produzione o di vendite, accordi
per ripartirsi clienti, scambi di informazioni sui prezzi, ecc.) che possano apparire come
violazioni delle normative poste a tutela della concorrenza e del mercato.
Al fine di prevenire violazioni della suddetta normativa, i Dipendenti ed i Collaboratori hanno
l’obbligo di segnalare al proprio Responsabile, e i Responsabili e gli Esponenti Aziendali
hanno l’obbligo di segnalare al Garante competente quei comportamenti in contrasto con i
divieti sopra elencati.
La vendita dei prodotti e dei servizi della Società deve avvenire unicamente sulla base dei
loro meriti e dei vantaggi che offrono. Il presente Codice non consente di denigrare in modo
falso la concorrenza o i suoi prodotti e servizi.
La Società riconosce che la concorrenza è un elemento fondamentale per lo sviluppo ed il
progresso economico e sociale del Paese. A tal fine, nello svolgimento della propria attività,
vigila affinché siano rispettate le condizioni generali per la libertà di impresa, consentendo
agli operatori economici di poter accedere al mercato e di competere con pari opportunità,
e tutela i propri clienti, favorendo il contenimento dei prezzi e i miglioramenti della qualità
dei servizi che derivano dal libero gioco della concorrenza.
La Società non nega, nasconde o ritarda alcuna informazione richiesta dall’Autorità
Antitrust e dagli organi di regolazione nelle loro funzioni ispettive e collabora attivamente
nel corso delle procedure istruttorie.
3.11
Prevenzione del conflitto di interesse
Nella conduzione di qualsiasi attività, da parte dei dipendenti, dei membri degli organi
sociali e, in genere, di tutti coloro che operano in nome e per conto di Bialetti, devono
essere evitate situazioni nelle quali i soggetti coinvolti nelle operazioni e transazioni siano,
o possano anche solo apparire, in conflitto di interesse. Deve esse evitata ogni situazione
in cui si possa manifestare un conflitto di interessi che possa influenzare l’imparzialità e
l’eticità del comportamento dei soggetti di cui sopra.
I soggetti che si trovino in una situazione di conflitto d’interessi, anche solo potenziale,
devono darne immediata notizia proprio Direttore di Funzione e al Direttore/Responsabile
del Personale che valuteranno il comportamento da adottare.
Codice Etico
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Omaggi, regalie e benefici
Bialetti condanna tutte le pratiche di corruzione, favori illegittimi, comportamenti collusivi,
sollecitazioni dirette e/o indirette di vantaggi personali.
Non è ammessa alcuna forma di offerta, dazione promessa di denaro o di beni o benefici
futuri (ad es. denaro, oggetti, prestazioni, favori) di qualsiasi natura a/da terzi (con
particolare riferimento a funzionari pubblici italiani ed esteri, loro parenti e affini) che possa
essere, anche solo indirettamente, interpretata come eccedente le normali manifestazioni di
cortesia ammesse nella prassi commerciale, o comunque mirate ad ottenere trattamenti di
favore nella conduzione degli affari.
Le uniche forme di cortesia ammesse devono rientrare nel concetto di modico valore ed
essere finalizzate a promuovere l’immagine di Bialetti o iniziative da questa promosse: le
stesse devono comunque essere autorizzate dalla direzione e supportate da idonea
documentazione.
Il Destinatario che riceva donativi, o offerte di donativi, non conformi a quanto precede deve
immediatamente informare per iscritto, nel caso di Dipendente o Collaboratore il proprio
Responsabile, nel caso di Responsabile o di Esponente Aziendale il Garante, per
l’adozione degli opportuni provvedimenti.
Qualsiasi Destinatario che, nell’ambito delle proprie funzioni, stipuli contratti con terzi, deve
vigilare affinché tali contratti non prevedano o implichino donativi in violazione del presente
Codice.
3.13
Responsabilità verso la collettività
Bialetti è consapevole dell’influenza che le proprie attività possono avere sulle condizioni,
sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché
dell’importanza dell’accettazione sociale delle comunità in cui opera.
Per questo motivo il Gruppo intende condurre le attività finalizzate al conseguimento
dell’oggetto sociale in funzione dell’apprezzamento sociale, nel rispetto delle comunità
locali, nazionali ed internazionali con cui interagisce.
4.
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON IL PERSONALE
4.1
Selezione del personale
La valutazione delle candidature deve essere effettuata in base alla corrispondenza dei
profili dei candidati alle esigenze ed ai requisiti aziendali, nel rispetto delle pari opportunità
per tutti i soggetti interessati. Le informazioni richieste ai candidati devono essere
strettamente collegate alla verifica del profilo professionale e psicoattitudinale del singolo,
nonché alla verifica del rispetto dei requisiti di legge nazionali ed internazionali e
Codice Etico
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dell'idoneità in relazione alla prevenzione dei reati di cui al D. Lgs.231/01, sempre in
conformità ai principi di non discriminazione e di tutela dei dati personali, definiti nel
presente Codice Etico e previsti dalla legge.
4.2
Costituzione del rapporto di lavoro
Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro; non è tollerata alcuna forma di
lavoro irregolare o di "lavoro nero".
Alla costituzione del rapporto di lavoro ogni dipendente deve ricevere accurate informazioni
relative a:
• caratteristiche della funzione di appartenenza, responsabilità del proprio ruolo e
mansioni da svolgere;
• elementi normativi e retributivi, come regolati dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
• norme e procedure da adottare al fine di evitare comportamenti contrari a norme di
legge e politiche aziendali.
• Tali informazioni sono presentate al dipendente in modo che l’accettazione dell'incarico
sia basata su un’effettiva comprensione.
4.3
Gestione del dipendente
Ogni responsabile è tenuto a valorizzare il tempo di lavoro dei dipendenti richiedendo
prestazioni coerenti con l’esercizio delle loro mansioni e con i piani di organizzazione del
lavoro.
Costituisce abuso della posizione di autorità richiedere, come atto dovuto al superiore
gerarchico, prestazioni, favori personali o qualunque comportamento che configuri una
violazione del presente Codice Etico.
È assicurato il coinvolgimento dei dipendenti nello svolgimento del lavoro, anche
prevedendo momenti di partecipazione a discussioni e decisioni funzionali alla
realizzazione degli obiettivi aziendali.
Il dipendente deve partecipare a tali momenti con spirito di collaborazione e indipendenza
di giudizio.
La gestione del dipendente deve essere svolta nel rispetto dei sistemi e attraverso l'utilizzo
degli strumenti forniti dalla Direzione Risorse Umane.
4.4
Valorizzazione e formazione delle risorse
Ogni responsabile aziendale deve utilizzare e valorizzare pienamente tutte le
professionalità presenti nella struttura mediante l’attivazione delle leve disponibili per
favorire lo sviluppo e la crescita dei propri dipendenti.
In quest’ambito riveste particolare importanza la comunicazione da parte dei responsabili
dei punti di forza e di debolezza del dipendente, in modo che quest’ultimo possa tendere al
miglioramento delle proprie competenze anche attraverso una formazione mirata.
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Bialetti mette a disposizione di tutti i dipendenti strumenti informativi e formativi con
l’obiettivo di valorizzare le specifiche competenze ed implementare il valore professionale
del personale.
Viene svolta una formazione istituzionale, erogata in determinati momenti della vita
aziendale del dipendente (ad esempio, per i neoassunti, formazione relativa alla sicurezza
sul lavoro, al D. Lgs. 231/01 ed alla relativa prevenzione dei rischi, introduzione all’azienda
e al suo business) e una formazione ricorrente rivolta al personale operativo.
4.5
Valutazione del personale
Bialetti evita qualsiasi forma di discriminazione nei confronti dei propri dipendenti.
Nell’ambito dei processi di gestione ed organizzazione del personale le decisioni sono
basate sulla corrispondenza tra profili attesi e profili posseduti dai dipendenti.
La valutazione dei collaboratori è effettuata attraverso un sistema di valutazione periodica
della prestazione che prevede il coinvolgimento della Direzione Risorse Umane, dei
responsabili di riferimento e dell'interessato.
In sede di valutazione la Direzione Risorse Umane garantisce il rispetto del criterio di non
discriminazione e, nei limiti delle informazioni disponibili, adotta opportune misure per
evitare favoritismi, nepotismi, o forme di clientelismo.
4.6
Attività collaterali
Lo svolgimento di attività collaterali da parte dei Destinatari è consentito nei limiti in cui
esse non pregiudichino lo svolgimento da parte degli stessi delle loro attività lavorative in
favore della Società.
I Destinatari devono comunque astenersi dallo svolgere attività collaterali (anche non
retribuite) che si pongano in contrasto con specifici obblighi da essi assunti nei confronti di
Bialetti.
4.7
Diritti del lavoratore: salute e sicurezza sul lavoro
Bialetti si impegna a predisporre e mantenere ambienti di lavoro sicuri e salubri nel rispetto
della normativa antinfortunistica vigente nei paesi in cui opera e a diffondere e consolidare
una cultura della sicurezza e salute sul lavoro sviluppando la consapevolezza dei rischi,
promuovendo comportamenti responsabili da parte di tutti i collaboratori.
A tal fine realizza interventi di natura tecnica e organizzativa, attraverso l’introduzione di:
• un sistema integrato di gestione dei rischi, della sicurezza, delle risorse da proteggere;
• controllo ed aggiornamento del sistema a presidio dei rischi connessi alla sicurezza;
• interventi formativi e di comunicazione.
Codice Etico
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4.8
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Diritti del lavoratore: tutela della privacy
La privacy del dipendente è tutelata adottando standard che specificano la tipologia delle
informazioni da richiedere al dipendente e le relative modalità di trattamento e
conservazione.
È esclusa qualsiasi indagine sulle idee, preferenze, gusti personali e, in generale,
informazioni dei collaboratori non attinenti alle finalità di selezione del personale e gestione
del rapporto di lavoro secondo i criteri indicati nel presente Codice Etico.
Tali standard prevedono inoltre il divieto, fatte salve le ipotesi previste dalla legge, di
comunicare o diffondere i dati personali senza previo consenso dell'interessato.
4.9
Diritti del lavoratore: tutela della persona
Bialetti si impegna a tutelare l’integrità morale dei collaboratori garantendo il diritto a
condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona.
Per questo motivo non sono tollerati atti di violenza fisica o psicologica, molestie sessuali,
qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona, delle sue
convinzioni e delle sue preferenze.
Il dipendente che ritenga di essere stato oggetto di molestie o di essere stato discriminato
per motivi legati all’età, al sesso, alla razza, allo stato di salute, alla nazionalità, alle opinioni
politiche e alle credenze religiose etc., può segnalare l’accaduto all'Organismo di Vigilanza
che valuterà la violazione del Codice Etico.
4.10
Doveri del lavoratore: criteri generali di condotta
Il dipendente deve agire lealmente, nell’osservanza degli obblighi sottoscritti nel contratto di
lavoro, di quanto previsto dal Codice Etico e dalle normative aziendali, assicurando elevati
standard delle prestazioni rese.
Dovrà assolutamente evitare comportamenti tali da danneggiare i beni del Gruppo, la
gestione aziendale, il rapporto con le parti interessate e l’immagine di Bialetti.
Le decisioni assunte da ciascuno devono basarsi su principi di sana e prudente gestione,
valutando in modo oculato i rischi potenziali, nella consapevolezza che le scelte personali
contribuiscono al raggiungimento di positivi risultati aziendali.
Tutte le operazioni e transazioni devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto
di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità
sotto l’aspetto formale e sostanziale e alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo
le norme vigenti e le procedure aziendali e devono essere assoggettabili a verifica.
E’ vietato sollecitare o accettare, per sé o per altri, raccomandazioni, trattamenti di favore,
doni o altra utilità da parte dei soggetti con i quali si entra in relazione, evitando di ricevere
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benefici di ogni genere che possano essere o apparire tali da influenzare la propria
indipendenza di giudizio o imparzialità.
4.11
Doveri del lavoratore: conflitto di interessi
Tutti i collaboratori di Bialetti sono tenuti a evitare situazioni da cui possano scaturire
conflitti di interessi (es. cointeressenze con fornitori o clienti) e ad astenersi
dall’avvantaggiarsi personalmente di opportunità di affari di cui sono venuti a conoscenza
nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni.
A titolo esemplificativo, conflitti di interesse possono essere determinati dalle seguenti
situazioni:
•
•
assunzione di cariche sociali o svolgimento di attività lavorative di qualsiasi tipo presso
clienti o fornitori;
assunzione di interessi economici e finanziari del Destinatario o della sua famiglia in
attività di fornitori o clienti (quale, a titolo esemplificativo, assunzione di partecipazioni,
dirette o indirette, al capitale sociale di tali soggetti).
Ogni situazione potenzialmente idonea a generare un conflitto di interessi, o comunque a
pregiudicare la capacità del Destinatario di assumere decisioni nel migliore interesse della
Società, deve essere immediatamente comunicata dal Dipendente o dal Collaboratore al
proprio Responsabile, ovvero dal Responsabile o dall’Esponente Aziendale al Garante e
determina, per il Destinatario in questione, l’obbligo di astenersi dal compiere atti connessi
o relativi a tale situazione.
E’ fatta salva la disciplina in materia di conflitti di interesse dei membri degli organi di
amministrazione e controllo ai sensi di legge.
4.12
Doveri del lavoratore: tutela dei beni aziendali
Ogni dipendente è tenuto a operare con diligenza per tutelare i beni aziendali assegnati
nonché impedirne l’uso fraudolento o improprio, attraverso comportamenti responsabili e in
linea con gli obiettivi e le norme operative predisposte per regolamentarne l’utilizzo,
documentando con precisione il loro impiego.
L’utilizzo degli strumenti aziendali da parte dei dipendenti e/o consulenti dell'azienda (per
questi ultimi nei limiti contrattualmente previsti) deve essere funzionale ed esclusivo allo
svolgimento delle attività lavorative o agli scopi autorizzati dalle funzioni interne preposte.
Bialetti si riserva il diritto di impedire utilizzi impropri e/o illeciti dei propri beni e infrastrutture
attraverso l’impiego di opportuni sistemi di controllo.
4.13
Doveri del lavoratore: gestione delle informazioni
Codice Etico
Ver. 3.0
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Il dipendente deve conoscere e attuare quanto previsto dalle politiche e dalle norme
aziendali in tema di sicurezza delle informazioni per garantirne l’integrità, la riservatezza e
la disponibilità.
Le informazioni acquisite nello svolgimento delle attività assegnate devono rimanere
strettamente riservate e opportunamente protette e non possono essere utilizzate,
comunicate o divulgate, sia all’interno, sia all’esterno del Gruppo, se non nel rispetto della
normativa vigente e delle procedure aziendali.
Ogni dipendente è tenuto ad elaborare i propri documenti utilizzando un linguaggio chiaro,
oggettivo ed esaustivo, consentendo le eventuali verifiche da parte di colleghi, responsabili
o soggetti esterni autorizzati a farne richiesta.
4.14
Doveri del lavoratore: falsità in monete
E’ vietato falsificare, detenere, spendere o comunque mettere in circolazione banconote,
monete, carte di pubblico credito, valori di bollo contraffatti o alterati. Chi riceve banconote
o monete o carte di pubblico credito sospette di falsità o rubate deve informare il proprio
diretto responsabile, affinché provveda all’opportuna denuncia.
4.15
Doveri del lavoratore: obblighi di informazione
E’ fatto obbligo di segnalare al responsabile dell’unità organizzativa di appartenenza
eventuali situazioni anomale o istruzioni ricevute contrastanti con la legge, con il Modello di
Organizzazione, Gestione e Controllo aziendale ai sensi del D.Lgs. 231/2001, con il
contenuto dei contratti di lavoro, con la normativa interna o con il presente Codice Etico.
Qualora l’ordine ritenuto illegittimo sia impartito da detto responsabile, la segnalazione va
indirizzata all’Organismo di Vigilanza.
Costituisce violazione qualsiasi ritorsione nei confronti di chi ha fatto segnalazioni in buona
fede di possibili violazioni dei Codici o richieste di chiarimento sulle modalità applicative dei
Codici stessi. Costituisce parimenti violazione il comportamento di chi dovesse accusare
altri dipendenti di violazioni con la consapevolezza che tali violazioni non sussistono.
5.
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON CLIENTI E FORNITORI
5.1
Attivazione e mantenimento delle relazioni commerciali
I clienti costituiscono parte integrante del patrimonio aziendale di Bialetti.
La Società intrattiene rapporti con clienti che rispettano i principi fondamentali e, tenuto
conto del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme
del presente Codice.
Codice Etico
Ver. 3.0
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Per consolidare la stima e, conseguentemente, la fedeltà dei clienti, i rapporti con gli stessi
devono essere impostati da parte di ciascun Destinatario secondo criteri di legalità e
moralità, nel rispetto dei principi di professionalità ed onorabilità.
Nell’avviare relazioni commerciali con nuovi clienti e/o fornitori e nella gestione di quelle già
in essere, è fatto divieto, sulla base delle informazioni pubbliche e/o disponibili nel rispetto
delle normative vigenti, di instaurare e mantenere rapporti:
•
con soggetti implicati in attività illecite, in particolare connesse ai reati previsti dal D.
Lgs.231/2001 e, comunque, con soggetti privi dei necessari requisiti di serietà ed
affidabilità commerciale;
•
con soggetti che, anche in modo indiretto, ostacolano lo sviluppo umano e
contribuiscono a non rispettare la dignità umana e la personalità individuale e/o a
violare i diritti fondamentali della persona (ad es. sfruttando il lavoro minorile, favorendo
il traffico di migranti ovvero il turismo sessuale, ecc.);
•
con soggetti che non si impegnino formalmente con il Gruppo - ad esempio in ambito
contrattuale - a rispettare la normativa di legge vigente in materia di lavoro - con
particolare attenzione al lavoro minorile - e di salute e sicurezza dei lavoratori, nonché
in generale tutti i principi previsti dal presente Codice Etico.
E' fatto infine divieto di:
• effettuare in favore di partner prestazioni che non trovino adeguata giustificazione nel
contesto del rapporto associativo costituito con gli stessi;
• riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni che non trovino adeguata
giustificazione nelle caratteristiche dell’incarico da svolgere o che non siano giustificate
entro i normali valori di mercato.
5.2
Rapporti con i clienti
La professionalità, la competenza, la disponibilità, il rispetto e la correttezza rappresentano
i principi guida e lo stile di comportamento da seguire nei rapporti con i clienti.
Per tutelare l'immagine e la reputazione dell'azienda è indispensabile che i rapporti con i
clienti, compresi i messaggi pubblicitari siano improntati:
• alla piena trasparenza e correttezza;
• al rispetto della legge;
• all'indipendenza nei confronti di ogni forma di condizionamento, sia interno sia esterno.
5.3
Contratti e comunicazioni ai clienti
I contratti e le comunicazioni alla clientela devono essere:
Codice Etico
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•
chiari e semplici, formulati con un linguaggio il più possibile vicino a quello normalmente
adoperato dagli interlocutori;
• conformi alle normative vigenti, senza ricorrere a pratiche elusive o comunque
scorrette;
• conformi alle politiche commerciali aziendali ed ai parametri in esse definiti;
• completi, così da non trascurare alcun elemento rilevante ai fini della decisione del
cliente.
Scopi e destinatari delle comunicazioni devono determinare, di volta in volta, la scelta dei
canali di contatto più idonei alla trasmissione dei contenuti impegnandosi a non utilizzare
strumenti pubblicitari ingannevoli o non veritieri.
5.4
Rapporti con i fornitori
Bialetti intrattiene rapporti con fornitori che rispettano i principi fondamentali e, tenuto conto
del loro ordinamento giuridico, sociale, economico e culturale di riferimento, le norme del
presente Codice.
La Società persegue la selezione equa ed imparziale dei propri fornitori.
I Destinatari si attengono alle procedure di selezione e aggiudicazione dei fornitori stabilite
dalle direttive aziendali, nonché alle procedure di evidenza pubblica applicabili ai sensi
della normativa vigente.
Ogni acquisto in favore del Gruppo deve essere condotto con lealtà, integrità, riservatezza,
diligenza, professionalità e obiettività di giudizio, da personale qualificato che si assume la
responsabilità delle proprie valutazioni e dei propri giudizi.
Fatti salvi gli incarichi caratterizzati dall’intuitus personae, da valutarsi in concreto, nei
rapporti di appalto, somministrazione, approvvigionamento o fornitura di beni o servizi a
Bialetti, i soggetti responsabili e addetti al processo di acquisto:
L’assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i fornitori, attuali e potenziali, deve
svolgersi nel rispetto di quanto contenuto nel presente Codice Etico in materia di
prevenzione del conflitto di interessi e nello specifico, i soggetti responsabili e addetti al
processo di acquisto:
•
•
•
sono tenuti al rispetto dei principi di imparzialità ed indipendenza nell’esercizio dei
compiti e delle funzioni affidate, operando sulla base dell'adozione di criteri oggettivi e
documentabili;
devono mantenersi liberi da obblighi personali verso i fornitori; eventuali rapporti
personali dei dipendenti e/o consulenti con i fornitori devono essere segnalati alla
direzione di appartenenza prima di ogni trattativa;
devono mantenere i rapporti e condurre le trattative con i fornitori in modo da creare
una solida base per relazioni reciprocamente convenienti e di durata adeguata,
nell’interesse del Gruppo;
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•
•
•
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sono tenuti tassativamente a segnalare immediatamente all'Organismo di Vigilanza
qualsiasi tentativo o caso di alterazione dei normali rapporti commerciali;
non devono offrire beni o servizi, in particolare sotto forma di regali, a personale di altre
società o enti per ottenere informazioni riservate o benefici diretti o indiretti rilevanti, per
sé o per l'azienda, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni generali del
presente Codice Etico;
non devono accettare beni o servizi da soggetti esterni o interni a fronte del rilascio di
notizie riservate o dell’avvio di azioni o comportamenti volti a favorire tali soggetti,
anche nel caso non vi siano ripercussioni dirette per il Gruppo.
Nel caso in cui Bialetti acquisti da terzi semilavorati e/o prodotti finiti, al fine di utilizzarli nel
proprio processo produttivo o di venderli sul mercato finale, è fatto salvo il divieto di
falsificare la provenienza del materiale utilizzato o di modificare il marchio di terzi
eventualmente presente sui materiali / prodotti utilizzati.
5.5
Trasparenza ed efficienza del processo di acquisto
Per garantire la massima trasparenza ed efficienza del processo di acquisto, deve essere
garantita nelle procedure aziendali:
• la separazione dei ruoli tra l'unità organizzativa richiedente la fornitura e l'unità
stipulante il contratto;
• un'adeguata ricostruibilità delle scelte adottate;
• la conservazione delle informazioni nonché di tutti i documenti rilevanti nella gestione
del rapporto.
Inoltre qualsiasi contratto di importo ritenuto significativo deve essere costantemente
monitorato e firmato da soggetti dotati di adeguati poteri.
5.6
Clausole contrattuali relative ai comportamenti etici nelle forniture
Le violazioni di principi stabiliti dal Codice Etico comportano meccanismi sanzionatori. A tal
fine, nel corpo dei singoli contratti, devono essere previste apposite clausole finalizzate a
garantire il rispetto del Codice Etico nell'ambito delle forniture.
5.7
Concorrenza
Ciascun Destinatario è tenuto a rispettare la normativa in materia di leale concorrenza ed
antitrust.
L’Articolo 81 del Trattato CE sancisce che “sono incompatibili con il mercato comune e
vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le
pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano
Codice Etico
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per oggetto e per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza
all'interno del mercato comune […]”.
Inoltre, nel caso in cui l’abuso o la pratica concordata pregiudichi la libera concorrenza
all’interno dello Stato Italiano, tale accordo è punibile anche secondo la legge Antitrust
Italiana e, in particolare, dall’articolo 2.
Al fine di non violare la normativa a tutela della concorrenza, Bialetti opera esclusivamente
in base alle proprie scelte strategiche e commerciali, definendo la propria politica in modo
autonomo ed indipendente da quella dei concorrenti.
In particolare, è vietato:
• instaurare rapporti con i concorrenti di Bialetti per raggiungere intese su prezzi di
acquisto o vendita, su quantitativi o su altre condizioni contrattuali;
• stipulare accordi o intese anche verbali di non concorrenza con concorrenti di Bialetti;
• impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo
sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
• ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento, anche attraverso accordi per la
partecipazione a gare d’appalto;
• applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi
nella concorrenza;
• subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di
prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non
abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
6.
CRITERI DI CONDOTTA
AMMINISTRAZIONE
6.1
NEI
RAPPORTI
CON
LA
PUBBLICA
Ambito di riferimento
Ai fini del presente Codice Etico, per Pubblica Amministrazione si deve intendere, oltre a
qualsiasi ente pubblico, altresì, qualsiasi agenzia amministrativa indipendente, persona,
fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
ovvero in qualità di membro di organo delle Comunità europee o di funzionario delle
Comunità europee o di funzionario di Stato estero.
Sempre ai sensi del presente Codice Etico, nella definizione di ente pubblico sono
compresi quei soggetti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico,
adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali,
come gli enti gestori dei mercati regolamentati.
6.2
Regole di condotta relative ai rischi di corruzione e concussione
Codice Etico
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Non è ammesso, né direttamente, né indirettamente, né per il tramite di interposta persona,
offrire o promettere denaro, doni o compensi, sotto qualsiasi forma, né esercitare illecite
pressioni, né promettere qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore a dirigenti,
funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ovvero a soggetti incaricati di
pubblico servizio ovvero a loro parenti o conviventi allo scopo di indurre al compimento di
un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio, dovendosi ritenere tale anche lo scopo di
favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo al fine di
arrecare un vantaggio diretto o indiretto all'azienda.
Inoltre, chi riceve richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte di
soggetti della Pubblica Amministrazione, come sopra definiti, dovrà immediatamente:
•
sospendere ogni rapporto con essi;
•
informare per iscritto l'Organismo di Vigilanza ed il proprio responsabile aziendale.
Le prescrizioni indicate nei precedenti punti non devono essere eluse ricorrendo a forme
diverse di aiuti e contribuzioni che, sotto la veste di incarichi, consulenze, pubblicità, ecc.,
abbiano analoghe finalità di quelle vietate negli stessi punti.
6.3
Correttezza nei rapporti commerciali con la PA
Pur non essendo parte delle normali strategie di business di Bialetti la fornitura dei propri
prodotti alla Pubblica Amministrazione, nel caso si instaurino rapporti commerciali con la
Pubblica Amministrazione, compresa la partecipazione a gare pubbliche, è necessario
operare sempre nel rispetto della legge e della corretta prassi commerciale.
In particolare non dovranno essere intraprese, direttamente o indirettamente, le seguenti
azioni:
• esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano
avvantaggiare dipendenti e/o il loro diretto superiore a titolo personale;
• offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore, garantendone
comunque la loro rintracciabilità attraverso opportuna documentazione;
• sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l’integrità o la
reputazione di entrambe le parti;
• influenzare impropriamente le decisioni né indurre al compimento di atti contrari ai
doveri d’ufficio seppure posto in essere a vantaggio o nell’interesse della Società, i
dirigenti, funzionari (compresi i funzionari che trattano o prendono decisioni per conto
della Pubblica Amministrazione) o dipendenti della Pubblica Amministrazione o loro
parenti o conviventi.
Condotta relativa alle dichiarazioni e attestazioni verso la Pubblica
Amministrazione
6.4
Codice Etico
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Non è consentito utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose
non vere, ovvero omettere informazioni per conseguire, a vantaggio o nell’interesse
dell'azienda, contributi, finanziamenti o altre erogazioni comunque denominate concesse
dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea.
E’ vietato indurre chiunque in errore con artifizi o raggiri per procurare al Gruppo un ingiusto
profitto con altrui danno. La violazione di tale divieto è ancora più grave se ad essere
indotto in errore è lo Stato o un ente pubblico.
Il “profitto ingiusto” può essere diretto o indiretto e comprendere, oltre ai contributi,
finanziamenti e altre erogazioni concesse dallo Stato, da un ente pubblico e dall’Unione
Europea, anche concessioni, autorizzazioni, licenze o altri atti amministrativi.
6.5
Utilizzo di contributi e finanziamenti ricevuti
E’ fatto divieto di utilizzare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque
denominate, concesse al Gruppo dallo Stato, da un Ente Pubblico o dall’Unione Europea,
per scopi diversi da quelli per i quali gli stessi sono stati assegnati.
Dati e sistemi informatici che sono in relazione con la Pubblica
Amministrazione
6.6
E’ vietato alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico
o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità sui dati, informazioni e programmi in esso
contenuti o ad esso pertinenti, al fine di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno. Il
divieto è rafforzato se ad essere danneggiato è lo Stato o un ente pubblico.
7.
CRITERI DI CONDOTTA NELLE RELAZIONI CON LA COLLETTIVITÀ, GLI
ORGANI DI INFORMAZIONE E CON LE ISTITUZIONI
7.1
Politica sociale
Bialetti persegue obiettivi coerenti con quelli di sviluppo della collettività e del contesto
ambientale in cui opera.
Tale condizione trova fondamento nella consapevolezza che la soddisfazione della
collettività rappresenta uno delle finalità di Bialetti oltre che un vantaggio competitivo.
7.2
Rapporti con organi di informazione
I rapporti con la stampa, la televisione ed in generale con i mezzi di comunicazione di
massa, sia nazionali che stranieri, sono tenuti esclusivamente dagli Esponenti Aziendali a
ciò autorizzati o dalle persone da essi delegate.
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Tutti gli interventi di comunicazione esterna dovranno essere previamente autorizzati in
conformità alle procedure aziendali di volta in volta in vigore.
7.3
Rapporti con partiti, organizzazioni sindacali ed associazioni
Bialetti non finanzia partiti né in Italia né all’estero, loro rappresentanti o candidati, né
effettua sponsorizzazioni di congressi o feste che abbiano un fine esclusivo di propaganda
politica. Si astiene da qualsiasi pressione diretta o indiretta ad esponenti politici (es.
accettazione di segnalazioni ai fini delle assunzioni, contratti di consulenza).
7.4
Rapporti istituzionali
Ogni rapporto con le istituzioni pubbliche locali, nazionali ed internazionali riconducibile alla
normale attività amministrativa è orientata a criteri di trasparenza e correttezza, evitando
atteggiamenti di natura collusiva.
Al fine di garantire la massima chiarezza nei rapporti, i contatti con gli interlocutori
istituzionali devono avvenire esclusivamente tramite referenti che abbiano ricevuto esplicito
mandato dai legali rappresentanti di Bialetti.
8.
CRITERI DI CONDOTTA RELATIVI AD
CONTABILE, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA
ATTIVITÀ
DI
NATURA
A tutti i soggetti (dipendenti e/o consulenti) che a qualunque titolo, anche quali meri fornitori
di dati, siano coinvolti nella formazione del bilancio e di documenti similari, o comunque di
documenti che rappresentino la situazione economica, patrimoniale o finanziaria del
Gruppo, nonché in particolare agli amministratori, ai sindaci e chi ricopre posizioni apicali:
•
è fatto obbligo di fornire la massima collaborazione per gli aspetti specifici; di garantire
la completezza e la chiarezza delle informazioni fornite nonché l'accuratezza dei dati e
delle elaborazioni;
•
è vietato esporre fatti non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero
omettere informazioni od occultare dati in violazione diretta o indiretta dei principi
normativi e delle regole procedurali interne, in modo da indurre in errore i destinatari dei
sopra menzionati documenti.
Per ogni operazione deve essere conservata in atti adeguata documentazione di supporto,
tale da consentire un’agevole registrazione contabile, la ricostruzione dell’operazione e
l’individuazione di eventuali responsabilità.
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Ciascun Destinatario è tenuto a collaborare alla corretta e tempestiva registrazione in
contabilità di ogni attività di gestione.
La presentazione di adeguata documentazione di supporto è altresì richiesta ai Destinatari
nella compilazione di note spese, di cui sia chiesto il rimborso.
L’eventuale condotta illecita sarà considerata come commessa in danno al Gruppo stesso.
E’ vietato impedire o comunque ostacolare lo svolgimento delle attività di controllo o di
revisione legalmente attribuite ai soci, al collegio sindacale, all'Organismo di Vigilanza o
alla società di revisione.
E’ vietato determinare la maggioranza in assemblea con atti simulati o fraudolenti.
E’ vietato diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da
provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati.
A tutti coloro che hanno rapporti con le autorità pubbliche di vigilanza, nonché agli
amministratori, ai sindaci e a chi ricopre posizioni apicali è vietato ostacolarne le funzioni.
E’ altresì vietato, nelle comunicazioni alle predette autorità, esporre fatti non corrispondenti
al vero, anche se oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o
finanziaria del Gruppo, o occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti inerenti
la situazione medesima che avrebbero dovuto essere comunicati.
I dipendenti e consulenti del Gruppo devono evitare ogni comportamento che possa,
direttamente o indirettamente, causare fenomeni di insider trading anche da parte di terzi.
I dipendenti, i consulenti, i membri del consiglio di amministrazione, i sindaci e, più in
generale, tutti i soggetti che hanno accesso ad informazioni riservate, non accessibili al
pubblico e tali da influenzare il valore di titoli azionari e - più generale - ogni altro titolo
diffuso al pubblico, devono astenersi dall’utilizzare tali informazioni per la compravendita
dei suddetti titoli, al fine di garantire la massima trasparenza del mercato.
9.
CRITERI
RICILAGGIO
DI
CONDOTTA
IN
MATERIA
DI
PREVENZIONE
DEL
I soggetti a cui il presente Codice Etico si applica, nell’ambito dei diversi rapporti instaurati
con il Gruppo, non dovranno in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in
vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività criminali o alla ricettazione
di beni o altre utilità di provenienza illecita.
Gli stessi sono tenuti, inoltre, a verificare preventivamente le informazioni disponibili sulle
controparti commerciali, fornitori, partner, collaboratori e consulenti, al fine di accertare la
relativa rispettabilità prima di instaurare con essi rapporti di affari.
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Il Gruppo, attraverso le proprie Società, si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni
sia nazionali che internazionali, in materia di lotta al riciclaggio.
10.
POLITICHE D’IMPRESA
10.1
Tutela ambientale
Il Gruppo promuove politiche produttive che contemplano esigenze di sviluppo economico e
creazione di valore, proprie dell’attività di impresa e ad esso riconducibili, con le esigenze di
rispetto e salvaguardia dell’ambiente.
Bialetti rispetta le leggi e i regolamenti vigenti in materia ambientale in ogni paese dove
svolge la sua attività e contribuisce allo sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso
l’uso delle migliori tecnologie disponibili, il costante monitoraggio dei processi aziendali,
nonché l’individuazione delle soluzioni industriali di minore impatto ambientale in termini di
scelta dei materiali e risorse, imballaggio, distribuzione e gestione dei suoi prodotti.
10.2
Proprietà intellettuale e sviluppo nuovi prodotti
La tutela della proprietà intellettuale della Società, compresi brevetti, segreti industriali,
marchi, segni distintivi, conoscenze tecniche e scientifiche, know-how e competenze
acquisite nel corso delle attività aziendali, è fondamentale per conservare il vantaggio
competitivo dell’azienda.
I dipendenti sono tenuti a definire, tutelare, mantenere e difendere i diritti della Società in
tutti gli ambiti di proprietà intellettuale e commercialmente rilevanti e ad esercitare tali diritti
in modo responsabile.
Oltre a proteggere i diritti di proprietà intellettuale della Società, vanno rispettati anche i
diritti di proprietà intellettuale degli altri soggetti.
10.3
Responsabilità sociale
La responsabilità sociale delle imprese operanti sia in territorio nazionale che estero è
valore riconosciuto e condiviso all’interno di Bialetti.
La Società conduce le proprie attività nel rispetto degli obblighi sociali e morali e mira a
contribuire, con le stesse, all’arricchimento del patrimonio economico, intellettuale e sociale
di ciascun paese e comunità in cui svolge la propria attività.
11.
ATTUAZIONE E CONTROLLO DEL CODICE ETICO
11.1
Attuazione
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Il presente Codice Etico è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della Bialetti
Industrie SpA il 14 novembre 2014.
Eventuali modifiche e/o aggiornamenti saranno approvati dal medesimo organo sociale e
prontamente comunicati ai soggetti interessati.
11.2
Conoscenza e comprensione del Codice Etico
Il Codice Etico viene portato a conoscenza delle parti interessate interne ed esterne al
Gruppo per mezzo di apposite attività di comunicazione e diffusione. Il Codice Etico viene
distribuito a tutti i dipendenti in fase di assunzione ed a tutti i soggetti terzi che entrano in
rapporto di affari con Bialetti.
Internamente al Gruppo, l'adeguata conoscenza e comprensione del Codice Etico da parte
di tutto il personale viene assicurata attraverso programmi di informazione e formazione
definiti secondo le regole stabilite dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo
aziendale, di cui il Codice Etico è parte integrante.
Inoltre, al fine di perseguire il rispetto dei principi di cui al presente Codice, Bialetti assicura:
• lo svolgimento di verifiche in merito a notizie di violazione del presente Codice e
l’applicazione di sanzioni in caso di violazione delle stesse in conformità alla normativa
vigente;
• la prevenzione e repressione di qualsiasi forma di ritorsione nei confronti di coloro che
contribuiscano all’attuazione del presente Codice.
11.3
L’Organismo di Vigilanza ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n.231/2001
Tutti gli stakeholders della Società possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima
attraverso appositi canali di informazione riservati, ogni violazione o sospetto di violazione
del Codice Etico all’Organismo di Vigilanza della Società, che provvede ad un’analisi della
segnalazione, ascoltando eventualmente l’autore e il responsabile della presunta
violazione.
L’Organismo di Vigilanza ha infatti, tra gli altri, il compito di:
• verificare periodicamente l’applicazione e il rispetto del Codice;
• verificare il contenuto del Codice, al fine di segnalare la necessità di adeguamenti alla
evoluzione delle leggi;
• intraprendere attività per la diffusione del Codice;
• proporre all’organo amministrativo modifiche e integrazioni al Codice;
• ricevere le segnalazioni di violazioni del Codice e svolgere indagini in merito;
• assicurare ed assistere i soggetti che segnalano comportamenti non conformi al
Codice, tutelandoli da pressioni, ingerenze, intimidazioni e ritorsioni;
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•
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predisporre annualmente una relazione relativa all’attività svolta da sottoporre
all’organo amministrativo.
La revisione del Codice è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta
dell’Amministratore Delegato, sentito il parere del Collegio Sindacale. La proposta è
formulata tenuto conto della valutazione degli stakeholders con riferimento ai principi e
contenuti del Codice, anche promuovendone il contributo attivo e la segnalazione di
eventuali carenze.
11.4
Chiarimenti, reclami e segnalazioni
Tutti i dipendenti e i collaboratori della Società sono tenuti a collaborare con l’Organismo di
Vigilanza, eventualmente fornendo la documentazione aziendale necessaria allo
svolgimento delle attività di competenza dello stesso.
In caso di dubbio sulla liceità di un determinato comportamento, sul suo disvalore etico o
sulla contrarietà al Codice, il Destinatario potrà rivolgersi al proprio superiore e/o
all’Organismo di Vigilanza.
La segnalazione di eventuali illeciti da parte dei destinatari dovrà avvenire in forma scritta e
potrà essere inoltrata, oltre che per la linea gerarchica, all’Organismo di Vigilanza mediante
trasmissione della comunicazione al seguente indirizzo:
Organismo di Vigilanza di Bialetti Industrie S.p.A.
c/o Bialetti Industrie S.p.A.
via Fogliano 1
25030 Coccaglio (BS) – Italia.
Le segnalazioni relative a eventuali violazioni dell’Organismo di Vigilanza potranno essere
indirizzate al Consiglio di Amministrazione affinché questo deleghi uno dei suoi membri a
svolgere le indagini ritenute necessarie e/o opportune.
Sulle segnalazioni ricevute verrà mantenuto il più stretto riserbo.
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APPENDICE A
ELENCO DELLE MODIFICHE
Ver.
Data
Parte
modificata
1.0
18/03/08
Nessuna
2.0
27/08/10
3.0
14/11/2014
Descrizione delle
modifiche
Prima edizione del documento
Par. 2.5 / 8 / 9 /10.1 Inserimento paragrafo
Par. 2.9 / 2.10 /
Riformulazione generale
2.12 / 3.6 / 3.14
Modalità di segnalazione dei conflitti di
Par. 2.11
interesse
Par. 10.3
Riformulazione compiti OdV
Tutti i paragrafi
Aggiornamento del documento