COMITATO TECNICO SALUTE E SICUREZZA

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COMITATO TECNICO SALUTE E SICUREZZA
COMITATO TECNICO
SALUTE E SICUREZZA
Newsletter n. 2
Ultime modifiche Testo Unico apportate dal Decreto attuativo Jobs Act
Con il D. Lgs. n° 151 del 14 Settembre 2015, entrato in vigore il 24 Settembre 2015, il legislatore ha modificato ed integrato alcuni articoli del decreto Legislativo 81/08 con l’obiettivo di snellire alcuni adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Modifiche all’art.. 3 D. Lgs. 81/08
Con la modifica del comma 8 dell’art. 3 (campo di applicazione) l’imprenditore e/o il professionista che utilizza una
persona per svolgere un lavoro accessorio (voucher) dovrà, nei confronti del prestatore, applicare tutta la vigente normativa in materia. Negli altri casi si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 (Rimangono esclusi
piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili)
Viene modificato il comma 12bis dell’art. 3 (campo di applicazione) che includerà tutte le forme di volontariato,
comprese quelle in associazioni religiose e in programmi internazionali di educazione non formale e a cui si applicano le
disposizioni dell’art. 21.
Modifiche all’art. 28 D. Lgs. 81/08
E’ stato aggiunto il comma 3ter secondo il quale ai fini della valutazione dei rischi l’INAIL, anche con la collaborazione
delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite il coordinamento tecnico delle Regioni e degli organismi paritetici rende disponibile al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio.
Modifiche all’art. 29 D. Lgs. 81/08
E’ inserito il comma 6 quater secondo il quale con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da
adottarsi previo parere della commissione consultiva permanente, sono individuati sistemi di supporto alla valutazione dei rischi tra i quali strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive
Risk Assessment)
Che cosè l’OIRA?
L'OIRA è stato creato per fornire strumenti di facile impiego destinati alle micro e alle piccole imprese, come guida nel
processo di valutazione dei rischi. Il software OIRA aiuta le parti sociali settoriali (le organizzazioni dei datori di lavoro e
dei lavoratori) e le autorità nazionali (ministeri, ispettorati del lavoro, istituti per la salute e la sicurezza sul lavoro, ecc.)
a produrre strumenti settoriali di valutazione dei rischi destinati alle organizzazioni di piccole dimensioni.
L'OiRA, fornisce le risorse e il know-how necessari per consentire alle microimprese e alle piccole imprese di valutare
Newsletter n. 2
autonomamente i propri rischi. Disponibili gratuitamente sul web, gli strumenti OiRA sono facilmente accessibili e semplici da usare.
autonomamente i propri rischi. Disponibili gratuitamente sul web, gli strumenti OiRA sono facilmente
Modifiche all’art. 34 D.Lgs. 81/08
accessibili e semplici da usare.
Nell’art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi)
viene abrogato
il comma
1-bis.
questa
modifica il datore di lavoro avrà la possibilità di svolgere i compiti di
Modifiche
all’art.
34Con
D.Lgs.
81/08
primo soccorso,
prevenzione
incendi
eddaevacuazione
anche
l’impresa
produttiva
supera i 5
Nell’art. 34
(Svolgimento
diretto
parte del datore
di quando
lavoro dei
compiti odil’unità
prevenzione
e prolavoratori.
Il datore
lavoroviene
dovràabrogato
comunque
avere 1-bis.
una formazione
primodi
soccorso,
antincendio
ed
tezione
daidirischi)
il comma
Con questaspecifica
modifica ilindatore
lavoro avrà
la
evacuazione,
così come
previsto dal
comma di
2-bis.
possibilità
di svolgere
i compiti
primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anIl limite diche
tale quando
disposizione
sono
i
casi
previsti
dall’Allegato
II: i 5 lavoratori. Il datore di lavoro dovrà comunl’impresa o l’unità produttiva supera
Aziende artigiane
e industriali
(fino a 30
lavoratori);
que avere
una formazione
specifica
in primo soccorso, antincendio ed evacuazione, così come
Aziende agricole
zootecniche
fino a 30 lavoratori;
previstoedal
comma 2-bis.
Aziende della
pesca
finodisposizione
a 20 lavoratori;
Il limite
di tale
sono i casi previsti dall’Allegato II:
Altre aziende
fino
a
200
lavoratori).
Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori);
Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;
Aziende
della 53
pesca
fino a 20
lavoratori;
Modifiche
all’art.
D.Lgs.
81/08
fino a 200
lavoratori).
L’articolo Altre
53 si aziende
intitola “Tenuta
della
documentazione” riguarda il registro infortuni che secondo le nuove disposizioni non
verrà più menzionato, poiché al comma 4 art. 20 del decreto che stiamo esaminando si abolisce l’obbligo di conservazione del
registro all’art.
infortuni53
a decorrere
da 90 giorni successivi all’entrata in vigore di questo decreto.
Modifiche
D.Lgs. 81/08
L’articolo 53 si intitola “Tenuta della documentazione” riguarda il registro infortuni che secondo le
nuove
disposizioni
non verrà
più menzionato, poiché al comma 4 art. 20 del decreto che stiamo esaModifiche
all’art.
55 D.Lgs.
81/08
di conservazione
del registro
infortuni
a decorrere
da 90 6-bis.
giorni In questo
L’articolo minando
55 elencasileabolisce
”Sanzionil’obbligo
per il datore
di lavoro e il dirigente”;
viene
per cui aggiunto
il comma
successivi
in vigore
di questo decreto.
modo viene
garantitaall’entrata
l’omogeneità
di comportamento
da parte degli organi di vigilanza per ciò che riguarda le sanzioni.
Le sanzioni verranno inoltre calcolate progressivamente in funzione dei lavoratori coinvolti. Per le violazioni
previste dagli
artt. 18all’art.
(sorveglianza
sanitaria)
Modifiche
55 D.Lgs.
81/08e 37 (formazione),se riguardano più di 5 lavoratori le sanzioni raddoppiano, se L’articolo
riguardano
di 10lelavoratori
triplicano.
55più
elenca
”Sanzioni
per il datore di lavoro e il dirigente”; viene per cui aggiunto il comma
6-bis. In questo modo viene garantita l’omogeneità di comportamento da parte degli organi di vigilanza per ciò che riguarda le sanzioni.
Modifiche
all’art. 69 D.Lgs. 81/08
Le sanzioni verranno inoltre calcolate progressivamente in funzione dei lavoratori coinvolti.
L’articolo 69 elenca le ”Definizioni” relative alle attrezzature di lavoro, si aggiunge alla definizione di operatore il riferiPer le violazioni previste dagli artt. 18 (sorveglianza sanitaria) e 37 (formazione),se riguardano
mento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavopiù di 5 lavoratori le sanzioni raddoppiano, se riguardano più di 10 lavoratori triplicano.
ro o il datore di lavoro che ne fa uso.
Modifiche
69 D.Lgs.
81/08
Modifiche
all’art.all’art.
73 D.Lgs.
81/08
All’art. 73L’articolo
(Informazione,
formazione
e addestramento
per l’uso di
da lavoro)
viene inserito
69 elenca
le ”Definizioni”
relative alle attrezzature
di attrezzature
lavoro, si aggiunge
alla definizione
di l’articolo
operatore
il riferimento
al datoredel
di Lavoro
lavoro. saranno
Il commaabrogate
1 lettera le
e) disposizioni
diventa perciò
lavoratore
incaricato
73 bis che
previo decreto
del Ministero
di ilcui
al Decreto
01/03/1974 sulla
dell’uso
di
una
attrezzatura
di
lavoro
o
il
datore
di
lavoro
che
ne
fa
uso.
abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Inoltre il nuovo comma prevede che saranno aggiornati i gradi dei
certificati di abilitazione, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove per il rilascio ed il
rinnovo dei certificati.
Modifiche
73 D.Lgs.
81/08
Modifiche
all’art.all’art.
87 D.Lgs.
81/08
All’art. 73 (Informazione, formazione e addestramento per l’uso di attrezzature da lavoro) viene
All’art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso) vengoinserito
l’articolo
bis che previo
del Ministero
del Lavoro
saranno
abrogate
le disposizioni
no introdotte
modifiche
per73
aggiornare
alcunedecreto
disposizioni
sanzionatorie,
anche
con sanzione
amministrativa
pecuniaria,
di cui
al Decreto
01/03/1974
sulla abilitazione
alla inerenti
conduzione
generatori
di vapore.
Inoltre il nuoper il datore
di lavoro,
dirigente,
noleggiatore
e concedente
l’usodei
delle
attrezzature
da lavoro.
vo comma prevede che saranno aggiornati i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per l’ammis-
Modifiche
88leD.Lgs.
sioneall’art.
agli esami,
modalità81/08
di svolgimento delle prove per il rilascio ed il rinnovo dei certificati.
L’articolo 88 riguarda il Campo di applicazione per le misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La moModifiche all’art. 87 D.Lgs. 81/08
difica riguarda il comma 2 lettera g-bis) che viene sostituita con “ai lavoratori relativi a impianti elettrici, reti informatiche,
gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavoro edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.”
Ai lavoratori fin qui elencati, quindi, non verranno applicatele misure di sicurezza previste per i cantieri temporanei o
mobili.
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Modifiche all’art. 98 D.Lgs. 81/08
L’articolo 98 sui Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori
semplifica le modalità di formazione dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori aggiungendo il seguente testo al
comma 3: “L’allegato XIV è aggiornato con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. O corsi di cuoi all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28
ore) e i corsi aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’
Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2″.
ll comma 5-bis dell’art. 190 - Valutazione del rischio del rumore è stato sostituito con il seguente:
L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la
fonte documentale cui si e' fatto riferimento.