COMITATO TECNICO SALUTE E SICUREZZA
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COMITATO TECNICO SALUTE E SICUREZZA Newsletter n. 2 Ultime modifiche Testo Unico apportate dal Decreto attuativo Jobs Act Con il D. Lgs. n° 151 del 14 Settembre 2015, entrato in vigore il 24 Settembre 2015, il legislatore ha modificato ed integrato alcuni articoli del decreto Legislativo 81/08 con l’obiettivo di snellire alcuni adempimenti a carico dei soggetti coinvolti nella gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Modifiche all’art.. 3 D. Lgs. 81/08 Con la modifica del comma 8 dell’art. 3 (campo di applicazione) l’imprenditore e/o il professionista che utilizza una persona per svolgere un lavoro accessorio (voucher) dovrà, nei confronti del prestatore, applicare tutta la vigente normativa in materia. Negli altri casi si applicano le disposizioni di cui all’art. 21 (Rimangono esclusi piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili) Viene modificato il comma 12bis dell’art. 3 (campo di applicazione) che includerà tutte le forme di volontariato, comprese quelle in associazioni religiose e in programmi internazionali di educazione non formale e a cui si applicano le disposizioni dell’art. 21. Modifiche all’art. 28 D. Lgs. 81/08 E’ stato aggiunto il comma 3ter secondo il quale ai fini della valutazione dei rischi l’INAIL, anche con la collaborazione delle Aziende Sanitarie Locali per il tramite il coordinamento tecnico delle Regioni e degli organismi paritetici rende disponibile al datore di lavoro strumenti tecnici e specialistici per la riduzione dei livelli di rischio. Modifiche all’art. 29 D. Lgs. 81/08 E’ inserito il comma 6 quater secondo il quale con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi previo parere della commissione consultiva permanente, sono individuati sistemi di supporto alla valutazione dei rischi tra i quali strumenti informatizzati secondo il prototipo europeo OIRA (Online Interactive Risk Assessment) Che cosè l’OIRA? L'OIRA è stato creato per fornire strumenti di facile impiego destinati alle micro e alle piccole imprese, come guida nel processo di valutazione dei rischi. Il software OIRA aiuta le parti sociali settoriali (le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori) e le autorità nazionali (ministeri, ispettorati del lavoro, istituti per la salute e la sicurezza sul lavoro, ecc.) a produrre strumenti settoriali di valutazione dei rischi destinati alle organizzazioni di piccole dimensioni. L'OiRA, fornisce le risorse e il know-how necessari per consentire alle microimprese e alle piccole imprese di valutare Newsletter n. 2 autonomamente i propri rischi. Disponibili gratuitamente sul web, gli strumenti OiRA sono facilmente accessibili e semplici da usare. autonomamente i propri rischi. Disponibili gratuitamente sul web, gli strumenti OiRA sono facilmente Modifiche all’art. 34 D.Lgs. 81/08 accessibili e semplici da usare. Nell’art. 34 (Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi) viene abrogato il comma 1-bis. questa modifica il datore di lavoro avrà la possibilità di svolgere i compiti di Modifiche all’art. 34Con D.Lgs. 81/08 primo soccorso, prevenzione incendi eddaevacuazione anche l’impresa produttiva supera i 5 Nell’art. 34 (Svolgimento diretto parte del datore di quando lavoro dei compiti odil’unità prevenzione e prolavoratori. Il datore lavoroviene dovràabrogato comunque avere 1-bis. una formazione primodi soccorso, antincendio ed tezione daidirischi) il comma Con questaspecifica modifica ilindatore lavoro avrà la evacuazione, così come previsto dal comma di 2-bis. possibilità di svolgere i compiti primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione anIl limite diche tale quando disposizione sono i casi previsti dall’Allegato II: i 5 lavoratori. Il datore di lavoro dovrà comunl’impresa o l’unità produttiva supera Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori); que avere una formazione specifica in primo soccorso, antincendio ed evacuazione, così come Aziende agricole zootecniche fino a 30 lavoratori; previstoedal comma 2-bis. Aziende della pesca finodisposizione a 20 lavoratori; Il limite di tale sono i casi previsti dall’Allegato II: Altre aziende fino a 200 lavoratori). Aziende artigiane e industriali (fino a 30 lavoratori); Aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori; Aziende della 53 pesca fino a 20 lavoratori; Modifiche all’art. D.Lgs. 81/08 fino a 200 lavoratori). L’articolo Altre 53 si aziende intitola “Tenuta della documentazione” riguarda il registro infortuni che secondo le nuove disposizioni non verrà più menzionato, poiché al comma 4 art. 20 del decreto che stiamo esaminando si abolisce l’obbligo di conservazione del registro all’art. infortuni53 a decorrere da 90 giorni successivi all’entrata in vigore di questo decreto. Modifiche D.Lgs. 81/08 L’articolo 53 si intitola “Tenuta della documentazione” riguarda il registro infortuni che secondo le nuove disposizioni non verrà più menzionato, poiché al comma 4 art. 20 del decreto che stiamo esaModifiche all’art. 55 D.Lgs. 81/08 di conservazione del registro infortuni a decorrere da 90 6-bis. giorni In questo L’articolo minando 55 elencasileabolisce ”Sanzionil’obbligo per il datore di lavoro e il dirigente”; viene per cui aggiunto il comma successivi in vigore di questo decreto. modo viene garantitaall’entrata l’omogeneità di comportamento da parte degli organi di vigilanza per ciò che riguarda le sanzioni. Le sanzioni verranno inoltre calcolate progressivamente in funzione dei lavoratori coinvolti. Per le violazioni previste dagli artt. 18all’art. (sorveglianza sanitaria) Modifiche 55 D.Lgs. 81/08e 37 (formazione),se riguardano più di 5 lavoratori le sanzioni raddoppiano, se L’articolo riguardano di 10lelavoratori triplicano. 55più elenca ”Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”; viene per cui aggiunto il comma 6-bis. In questo modo viene garantita l’omogeneità di comportamento da parte degli organi di vigilanza per ciò che riguarda le sanzioni. Modifiche all’art. 69 D.Lgs. 81/08 Le sanzioni verranno inoltre calcolate progressivamente in funzione dei lavoratori coinvolti. L’articolo 69 elenca le ”Definizioni” relative alle attrezzature di lavoro, si aggiunge alla definizione di operatore il riferiPer le violazioni previste dagli artt. 18 (sorveglianza sanitaria) e 37 (formazione),se riguardano mento al datore di lavoro. Il comma 1 lettera e) diventa perciò il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavopiù di 5 lavoratori le sanzioni raddoppiano, se riguardano più di 10 lavoratori triplicano. ro o il datore di lavoro che ne fa uso. Modifiche 69 D.Lgs. 81/08 Modifiche all’art.all’art. 73 D.Lgs. 81/08 All’art. 73L’articolo (Informazione, formazione e addestramento per l’uso di da lavoro) viene inserito 69 elenca le ”Definizioni” relative alle attrezzature di attrezzature lavoro, si aggiunge alla definizione di l’articolo operatore il riferimento al datoredel di Lavoro lavoro. saranno Il commaabrogate 1 lettera le e) disposizioni diventa perciò lavoratore incaricato 73 bis che previo decreto del Ministero di ilcui al Decreto 01/03/1974 sulla dell’uso di una attrezzatura di lavoro o il datore di lavoro che ne fa uso. abilitazione alla conduzione dei generatori di vapore. Inoltre il nuovo comma prevede che saranno aggiornati i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per l’ammissione agli esami, le modalità di svolgimento delle prove per il rilascio ed il rinnovo dei certificati. Modifiche 73 D.Lgs. 81/08 Modifiche all’art.all’art. 87 D.Lgs. 81/08 All’art. 73 (Informazione, formazione e addestramento per l’uso di attrezzature da lavoro) viene All’art. 87 (Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso) vengoinserito l’articolo bis che previo del Ministero del Lavoro saranno abrogate le disposizioni no introdotte modifiche per73 aggiornare alcunedecreto disposizioni sanzionatorie, anche con sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al Decreto 01/03/1974 sulla abilitazione alla inerenti conduzione generatori di vapore. Inoltre il nuoper il datore di lavoro, dirigente, noleggiatore e concedente l’usodei delle attrezzature da lavoro. vo comma prevede che saranno aggiornati i gradi dei certificati di abilitazione, i requisiti per l’ammis- Modifiche 88leD.Lgs. sioneall’art. agli esami, modalità81/08 di svolgimento delle prove per il rilascio ed il rinnovo dei certificati. L’articolo 88 riguarda il Campo di applicazione per le misure di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. La moModifiche all’art. 87 D.Lgs. 81/08 difica riguarda il comma 2 lettera g-bis) che viene sostituita con “ai lavoratori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavoro edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.” Ai lavoratori fin qui elencati, quindi, non verranno applicatele misure di sicurezza previste per i cantieri temporanei o mobili. Newsletter n. 2 Modifiche all’art. 98 D.Lgs. 81/08 L’articolo 98 sui Requisiti professionali del coordinatore per la progettazione, del coordinatore per l’esecuzione dei lavori semplifica le modalità di formazione dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori aggiungendo il seguente testo al comma 3: “L’allegato XIV è aggiornato con Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. O corsi di cuoi all’allegato XIV, solo per il modulo giuridico (28 ore) e i corsi aggiornamento possono svolgersi in modalità e-learning nel rispetto di quanto previsto dall’allegato I dell’ Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 21 dicembre 2011 emanato per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2″. ll comma 5-bis dell’art. 190 - Valutazione del rischio del rumore è stato sostituito con il seguente: L'emissione sonora di attrezzature di lavoro, macchine e impianti può essere stimata in fase preventiva facendo riferimento alle banche dati sul rumore approvate dalla Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, riportando la fonte documentale cui si e' fatto riferimento.