Dichiarazione della Commissione federale per i problemi dell`AIDS

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Dichiarazione della Commissione federale per i problemi dell`AIDS
Eidgenössische Kommission für Aids-Fragen (EKAF)
Commission fédérale pour les problèmes liés au sida (CFPS)
Commissione federale per i problemi dell'AIDS (CFPA)
Cumissiun federala per dumondas d'AIDS (CFDA)
Dichiarazione della Commissione federale per i problemi dell’AIDS circa la punibilità della
trasmissione dell’HIV
Da quando l’HIV ha iniziato a diffondersi negli anni 1980, normalmente le persone positive all’HIV che
hanno rapporti sessuali non protetti sono condannate per (tentate) lesioni gravi1 da una parte e
dall’altra per (tentata) propagazione di malattie dell’uomo2. Il Tribunale federale ha riconosciuto che il
reato di (tentate) lesioni gravi non sussiste se la persona negativa all’HIV è stata informata in merito
all’infezione di cui è portatore il suo partner sessuale e ha pertanto dato un consenso informato al
rapporto sessuale non protetto3. In una decisione recente4, per la prima volta il Tribunale federale ha
condannato per lesioni colpose gravi e propagazione di malattie dell’uomo per negligenza un uomo
che poteva supporre di essere stato infettato ma senza averne la certezza, e aveva ciò malgrado
continuato ad avere rapporti sessuali non protetti.
Nella dottrina penalistica5 l’applicazione del diritto penale nell’ambito della lotta contro l’infezione
dell’HIV è controversa. La maggior parte degli esperti di sanità pubblica è contraria alla
criminalizzazione della trasmissione dell’HIV per via sessuale. Nel novembre 2009 la CFPA ha invitato
illustri esperti di diritto penale6 a una discussione in cui la situazione giuridica e la giurisprudenza
svizzere sono state esaminate nell’ottica del diritto comparato.
Dopo un’approfondita analisi dei pareri e delle esperienze maturate sotto l’impero dei diversi diritti
considerati nell’ottica comparatistica, la CFPA è giunta alla conclusione che è scorretto servirsi del
diritto penale per punire chi ha rapporti sessuali non protetti, come è avvenuto sinora, e ciò per i
seguenti motivi. Questa posizione riflette il parere dell’UNAIDS in proposito7:
1. L’efficacia delle strategie di prevenzione si basa sul presupposto che per principio chiunque è
responsabile per la protezione della propria persona dall’HIV e dalle altre malattie
sessualmente trasmissibili, a condizione di essere in grado di assumere tale responsabilità.
1
Secondo l’articolo 122 CP (eventualmente in combinato disposto con l’articolo 22 CP).
2
Secondo l’articolo 231 CP (eventualmente in combinato disposto con l’articolo 22 CP.
3
DTF 131 IV 1
4
DTF 134 IV 193,
5
Mösch,P. Pärli, Der strafrechtliche Umgang mit HIV/Aids in der Schweiz im Lichte der Anliegen der HIV/Aids Prävention:
Status quo, Reflexion, Folgerungen Teil 1: Die schweizerische Rechtsprechung: empirische und dogmatische Analyse, AJP
2009, pag. 1261.
6
Invitati: avvocato Jacob Hösl, Colonia (autore di un’approfondita perizia sulla situazione giuridica in Germania che sarà
pubblicata a fine 2010); avvocato Dr. Helmut Graupner, copresidente della Società austriaca per la ricerca sul sesso, Vienna;
Ronald A.M. Brands, Policy Officer Social and Legal Aspects, STI AIDS Paesi Bassi, Amsterdam.
7
UNAIDS, Criminalization of HIV Transmission, Policy Brief, Ginevra 2008, vedi anche il parere dell’Aiuto Aids Svizzera sulla
punibilità della trasmissione dell’HIV, Zurigo 2010.
Presidente CFPA
Prof. Dr. med. Pietro Vernazza
Infektiologie/Spitalhygiene
Ospedale cantonale di San Gallo
9007 San Gallo
tel. 071 494 26 31 / fax 071 494 61 14
e-Mail: [email protected]
Segreteria CFPA
Luciano Ruggia, Collaboratore scientifico
Ufficio federale della sanità pubblica
Divisione Sanità pubblica
Sezione Malattie trasmissibili
Casella postale, CH-3003 Bern
tel. 031 324 06 67 / fax 031 324 09 42
e-Mail: [email protected]
L’applicazione del diritto penale in caso di rapporti sessuali non protetti può mettere a
repentaglio questa strategia.
2. La protezione della salute pubblica si basa sulla strategia sociale di apprendimento secondo
cui l’intera società impara a tutelarsi preventivamente dall'HIV e senza discriminare gli
interessati. Questo principio caratterizza da 25 anni la politica svizzera in materia di HIV/Aids;
il valore di tale politica è riconosciuto sul piano internazionale8.
3. Nel 1986 la Svizzera ha scelto di applicare sul piano della sanità pubblica una strategia di
prevenzione dell’HIV/Aids basata sull’apprendimento e non su considerazioni
epidemiologiche9. Il Consiglio federale ha consolidato in diversi modi questa strategia10. Su
questa base la Confederazione e i Cantoni hanno rinunciato ad applicare le misure
epidemiologiche previste nella vigente legge sulle epidemie (dichiarazioni nominali,
interrogatori da parte delle autorità sanitarie).
4. La responsabilità penale è addossata esclusivamente o prevalentemente alla persona positiva
all’HIV. Impiegare in questo modo il diritto penale non è conforme alla strategia di prevenzione
fondata sull’apprendimento. La prassi penale che attribuisce unilateralmente la responsabilità
alla persona positiva all’HIV genera un falso senso di sicurezza nella società e può avere
ripercussioni controproducenti.
5. Innumerevoli atti sessuali non protetti sono compiuti ogni giorno da persone positive all’HIV. Il
fatto che questi «delitti» siano effettivamente scoperti e penalmente sanzionati dipende in
gran parte da circostanze casuali e dal comportamento del partner sessuale. Trattandosi di
reati perseguiti d’ufficio, i relativi procedimenti penali non possono essere arrestati dopo
essere stati avviati, nemmeno se gli interessati lo auspicano. Vi sono inoltre studi da cui risulta
che sanzionare penalmente la trasmissione dell’HIV per via sessuale non contribuisce a
ridurre i rischi di propagazione del virus11. Quindi il diritto penale non costituisce uno
strumento adeguato per lottare contro l’epidemia di HIV e la sua applicazione in tale ambito
viola pertanto il principio della proporzionalità, vincolante per l’operato dello Stato.
6. L’analisi della giurisprudenza mostra che nella maggioranza dei casi le condanne sono state
inflitte per la tentata trasmissione dell’HIV; ciò significa che la trasmissione non ha avuto luogo
o che non ha potuto essere provata in modo giuridicamente soddisfacente. Anche quando i
rischi di trasmissione del virus sono estremamente ridotti, i tribunali considerano che le
persone positive all’HIV abbiano commesso per dolo eventuale le tentate lesioni colpose gravi
e la tentata propagazione di una malattia pericolosa dell’uomo. Tenuto conto delle nuove
conoscenze secondo cui in molti casi i rischi sono minimi e, in determinate condizioni, perfino
inesistenti (dichiarazione della CFPA12), appare più che discutibile ritenere in questi casi il
dolo eventuale che sussiste soltanto se l’autore del reato ha preso in considerazione la
possibilità di trasmettere del virus.
7. La prassi giudiziaria considera che i rapporti sessuali non protetti adempiono la fattispecie
della (tentata) propagazione di una malattia dell’uomo trasmissibile e pericolosa anche nel
caso in cui il partner sessuale negativo all’HIV sia stato informato e abbia consentito
liberamente al contatto non protetto. Non è tuttavia dimostrato che l’applicazione di questa
8
Plüss/Frey/Kübler/Rosenbrock (2009). Review of the Swiss HIV Policy by a Panel of International Experts. Scientific
Background Report. Horgen, Syntagma GmbH (vedi:
http://www.bag.admin.ch/evaluation/01759/02062/06256/index.html?lang=it ).
9
Vedi Programma nazionale HIV/Aids 2004–2008, pag. 9.
10
11
Concetto Aids 1987, 1993, Programma nazionale 1999, 2004, 2008.
Carol L. Galletly/Steven D. Pinkerton. Preventing HIV Transmission via HIV Exposure Laws: Applying Logic and
Mathematical Modeling to Compare Statutory Approaches to Penalizing Undisclosed Exposure to HIV, Journal of Law, Medicine
& Ethics, vol. 36 n. 3, pag. 577 segg.
12
Vernazza/Hirschel/Bernasconi/Flepp, HIV-Infizierte Menschen ohne andere STI sind unter wirksamer antiretroviraler
Therapie sexuell nicht infektiös, Schweiz. Ärztezeitung, 2008, 89; 5, pag. 165 segg.
norma penale abbia un impatto positivo sulla propagazione dell’infezione di HIV. Al contrario
questa prassi implica una criminalizzazione reale o potenziale di molte persone positive
all’HIV i cui partner sessuali hanno consentito a rapporti non protetti dopo essere stati
informati. Se in questo ambito una norma penale potesse davvero arginare la propagazione
della malattia, non si capisce per quale motivo non sia chiamato a renderne conto anche il
partner non infetto che ha consentito al reato comune (rapporto sessuale).
Secondo la CFPA, la prassi giudiziaria contraddice nettamente la politica svizzera in materia di Aids
che ha dato buona prova e raccoglie un ampio consenso sociale. La CFPA rivolge pertanto le
seguenti richieste al legislatore e alle autorità incaricate dell’applicazione del diritto penale (autorità di
perseguimento penale e tribunali):
1. Le autorità di perseguimento penale e i tribunali devono tenere conto delle conoscenze
scientifiche sull’infettività delle persone positive all’HIV che seguono con successo una terapia
(dichiarazione della CFPA del 2008). Le persone che, secondo i criteri della CFPA, non sono
in grado di trasmettere l’infezione, non devono essere condannate. Eventuali procedimenti
vanno sospesi e le sentenze finora pronunciate vanno sottoposte a revisione.
2. Il rischio di trasmissione è spesso molto basso anche per quanto concerne le persone positive
all’HIV la cui viremia è ancora rilevabile. Pertanto i tribunali non devono essere precipitosi nel
ritenere il dolo eventuale. A questo proposito la Corte suprema dei Paesi Bassi ha preso una
decisione di principio esemplare nel 200513.
3. Il legislatore deve modificare l’articolo 231 CP, affinché i contatti sessuali non protetti che
avvengono di comune accordo tra i partner non siano più puniti in virtù di tale disposizione.
Questa modifica può essere eseguita nell’ambito della revisione attualmente in corso (2010)
della legge sulle epidemie14.
Commissione federale per i problemi legati all’Aids, CFPA, 22 settembre 2010
13
Supreme Court of the Netherlands (Hoge Rad der Nederlanden), Criminal Division, Judgment of 18 th January 2005, Case
No. LJN ARI 1860.
14
Per un compendio della revisione vedi: http://www.bag.admin.ch/themen/medizin/03030/03209/03210/index.html?lang=de
(soltanto in tedesco e francese)