L`Avv.(omissis) - Ordine Avvocati Roma

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L`Avv.(omissis) - Ordine Avvocati Roma
Pratica (omissis) – Avv. (omissis)
- L’Avv.(omissis), in data (omissis), ha richiesto alla
Struttura
Deontologica
parere
in
ordine
alla
presunta
incompatibilità tra la sua nomina, in qualità di Membro
dell’Organismo di Vigilanza, ai sensi del d.lgs. 231/2001 della
società (omissis), e quella di difensore della società stessa in
numerosi processi penali, nelle cui vicende l’(omissis) è citata
esclusivamente quale persona offesa, per cui nulla di quanto
contestato sarebbe stato commesso nell’interesse o a vantaggio
della società stessa; l’avv. (omissis) precisa che, tra gli
incarichi al medesimo conferiti, vi è anche quello di difendere la
persona del Presidente dell’(omissis), (omissis), coinvolto in
altri processi, nei quali nulla gli è contestato in ragione di
vicende che abbiano portato interesse o vantaggio alla società in
questione.
A supporto della propria richiesta di parere, l’Avv. (omissis)
ha
riportato
il
testo
dell’art.
5
del
d.lgs.
231/2001
(responsabilità amministrativa dell’ente) che sancisce quanto
segue:
1)“L’Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o
a suo vantaggio:
a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di
amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità
organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché
da persone che esercitano,anche di fatto, la gestione ed il
controllo dello stesso;
b)da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei
soggetti di cui alla lettera a)
2) l’Ente non risponde se le persone indicate nel comma 1) hanno
agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Il Consiglio
- Udita la relazione del Consigliere Avv. Aldo Minghelli, quale
Coordinatore della Struttura Deontologica, estensori Avv. Sandra
Aromolo ed Avv. Filippo Maria Berardi,
Osserva
- Le norme deontologiche che disciplinano le incompatibilità
dell’esercizio
della
professione
forense,
sono
contenute,
rispettivamente, negli artt. 18 e 19 della Legge 31 dicembre 2012
n. 247 “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione
forense” i quali definiscono in modo chiaro ed univoco i casi più
comuni
di
incompatibilità
con
la
professione
forense;
in
particolare l’art. 18, rubricato “Incompatibilità”, sancisce: 1)
La professione di Avvocato è incompatibile: a) con qualsiasi altra
attività
di
lavoro
autonomo
svolta
continuativamente
o
professionalmente,
escluse
quelle
di
carattere
scientifico,
letterario, artistico e culturale, e con l’esercizio dell’attività
di notaio; b) con l’esercizio di qualsiasi attività di impresa
commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È
fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e
vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure
relative a crisi di impresa; c) con la qualità di socio
illimitatamente responsabile o di amministratore di società di
persone, aventi quale finalità l’esercizio di attività di impresa
commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità
di amministratore unico o consigliere delegato di società di
capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di
presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali
di
gestione.
L’incompatibilità
non
sussiste
se
l’oggetto
dell’attività
della
società
è
limitato
esclusivamente
all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli
enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente
pubblico; d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se
con orario di lavoro limitato”.
- L’art. 3 della medesima Legge al comma 1) recita: “L’esercizio
dell’attività di avvocato deve essere fondato sull’autonomia e
sull’indipendenza
dell’azione
professionale
e
del
giudizio
intellettuale”; il medesimo articolo, al comma 2) dispone,
altresì, che: “La professione forense deve essere esercitata con
indipendenza, lealtà e probità, dignità, decoro, diligenza e
competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e
rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
- L’art. 6 comma 2) del Codice Deontologico Forense, rubricato
“Dovere di evitare incompatibilità” recita: “L’avvocato non deve
svolgere
attività
comunque
incompatibili
con
i
doveri
di
indipendenza e decoro della professione forense”.
A sua volta, l’art. 9, rubricato “Doveri di probità, dignità e
decoro ed indipendenza” similmente, stabilisce che: “L’avvocato
deve esercitare l’attività professionale con indipendenza, lealtà,
correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza,
tenendo conto del rilievo costituzionale sociale della difesa,
rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”.
- L’art. 24 comma 1) del medesimo Codice, rubricato “Conflitto di
interessi” stabilisce che: “L’avvocato deve astenersi dal prestare
attività
professionale
quando
questa
possa
determinare
un
conflitto di interessi della parte assistita e del cliente o
interferire con lo svolgimento di altri incarichi anche non
professionale”.
La ratio dei principi normativi sopra richiamati è facilmente
individuabile nella necessità di salvaguardare il corretto
svolgimento dell’attività professionale, garantendo l’autonomia e
l’indipendenza della figura dell’Avvocato, così come espressamente
statuito dalla Suprema Corte con la sentenza a Sezioni Unite resa
in data 24 giugno 2009 n. 14810 (Giust. Civ. Mass. 2009, 6 972)
secondo la quale “In tema di ordinamento professionale forense, la
ratio delle discipline delle incompatibilità è quello di garantire
l’autonomo e indipendente svolgimento del mandato professionale,
sicché ai fini dell’incompatibilità tra la professione di avvocato
ed ogni impiego retribuito, non rileva la natura subordinata o
autonoma del rapporto di lavoro, bensì la sua relativa stabilità
e, quando non si tratti di prestazioni di carattere scientifico o
letterario, la sua remunerazione in misura predeterminata, in
ragione della continuità del rapporto professionale”.
Tutto ciò premesso,
ritiene
che non rientra, ovviamente, nelle funzioni di questo Consiglio,
rilasciare autorizzazioni di sorta; tuttavia l'istante può
comunque trovare adeguata e satisfattiva risposta nella normativa
richiamata.
Parole/frasi chiave:
art 3; art. 6; art. 9;art. 18; art.19; art. 24.; dovere di evitare
incompatibilità; autonomia; doveri di probità, dignità e decoro ed
indipendenza; conflitto di interessi