crediti di firma - Cassa Rurale Adamello
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1 FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA INFORMAZIONI SULLA BANCA CASSA RURALE ADAMELLO-BRENTA BCC Via Tre Novembre, 20 – 38079 Tione di Trento (TN) Tel: 0465-673311 -Fax: 0465-321931 Email: [email protected] -Sito internet: www.cr-adamellobrenta.net Registro delle Imprese della CCIAA di Trento n. REA 1007 Iscritta all’Albo della Banca d’Italia n. 4006 -cod. ABI 08024-2 Iscritta all’Albo Nazionale degli Enti Cooperativi al nr. A157601 Iscritta nel registro delle imprese presso C.C.I.A.A. di Trento,C.F. e P. IVA 00210910220 Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo CHE COS’È LA RICHIESTA DI RILASCIO DI GARANZIA BANCARIA Il credito di firma è il contratto con cui la banca garantisce il pagamento di un debito di un cliente (affidato) nei confronti di un soggetto terzo (creditore). Il cliente è tenuto a rimborsare alla banca quanto da questa pagato in esecuzione del contratto. Nel caso della garanzia “semplice” la banca, quando dinanzi all’inadempimento del cliente riceverà una richiesta di pagamento da parte del terzo, potrà eccepire a quest’ultimo tutte le eccezioni che il debitore principale poteva sollevare in base al contratto da lui concluso. Se la garanzia è “a prima richiesta”, la banca può adempiere l’obbligazione nei confronti del terzo, nonostante eventuali opposizioni da parte del cliente, e rivalersi su quest’ultimo per il pagamento effettuato. A titolo esemplificativo, se la banca autorizza il cliente a emettere o a fare emettere tratte su di essa e si impegna ad accettarle, essa concede un credito di accettazione; se la banca garantisce l’obbligazione del cliente, essa apre un credito di avallo, nel caso in cui la garanzia sia data firmando per avallo una cambiale, oppure un credito di fideiussione, se la garanzia è data in altra forma. Con le aperture di credito di firma, la banca si espone al rischio di dovere adempiere l’obbligazione assunta o garantita per conto del cliente nell’ipotesi in cui questi sia insolvente alla scadenza. Nei crediti di firma assumono particolare rilievo le c.d. fideiussioni passive, cioè quelle prestate dalla banca a favore di un terzo nell’interesse di un proprio cliente. Principali rischi (generici e specifici) - Il principale rischio è rappresentato, in caso di pagamento della garanzia rilasciata dalla banca, dalla restituzione alla banca stessa di quanto corrisposto a seguito dell’avvenuta escussione. - La variazione delle condizioni economiche, ove contrattualmente prevista. CONDIZIONI ECONOMICHE Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio. Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo SPESE Crediti di firma (Commissioni in ragione d’anno o frazione con un minimo di € 30,00) Fidejussioni provvisorie (Durata massima 180 giorni per partecipazione ad aste) Fidejussioni provvisorie (Durata massima 180 giorni per partecipazione ad aste in ATI) 2,00% € 200,00 € 1.000,00 Fidejussione IVA-IRPEG-ILOR (Rimborso su conto fiscale) Commissione in ragione d’anno o frazione per qualsiasi Importo (con un minimo di € 25,00) 2,00% Fidejussioni a rotazione (clienti con plafond per rilascio crediti di firma) Minimo per anno o frazione 2,00% Fidejussioni per operazioni di finanziamento in valuta Commissioni in ragione d’anno o frazione per qualsiasi importo 2,00% Imposta di Bollo Spese di informativa precontrattuale Cassa Rurale Adamello-Brenta, Banca di Credito Cooperativo 01/10/2015 come previsto dalla normativa vigente € 1,00 2 FOGLIO INFORMATIVO CREDITI DI FIRMA Spese spedizione documento di sintesi € 1,00 Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica. Spese documento di sintesi a richiesta € 1,00 Tasso annuo massimo di interesse (di mora) da corrispondere a fronte escussione non rimborsata dal cliente Euribor 3 mesi/360 + 13,25% RECESSO E RECLAMI Recesso dal contratto Il cliente potrà chiedere alla banca che receda dalla garanzia prestata nel suo interesse a favore di un soggetto terzo nei casi e con le modalità di volta in volta concordate, previa restituzione del credito di firma. Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale n° 15 giorni dal ricevimento della richiesta del cliente Reclami I reclami vanno inviati all’Ufficio Reclami della banca (via 3 Novembre, n. 20 – 38079 – Tione di Trento, indirizzo di PEC [email protected], indirizzo di posta elettronica [email protected]) che risponde entro 30 giorni dal ricevimento. Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a: • Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it., chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. • Conciliatore BancarioFinanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore BancarioFinanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it • o ad altro organismo di mediazione convenuto tra le parti LEGENDA Fideiussione Clausola di pagamento “a prima richiesta”, “senza eccezioni” o altra analoga Clausola di pagamento “semplice” Interesse di mora Garanzia in forza della quale il fideiussore, obbligandosi personalmente (con tutto il suo patrimonio), garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. Con tale clausola si intende attribuire al terzo creditore una sicurezza di rimborso sostanzialmente equivalente a quella propria del deposito cauzionale, determinando una sorta di automatismo nella soddisfazione del proprio credito (contratto autonomo di garanzia). Con tale clausola si intende attribuire al contratto una funzione prettamente fideiussoria, ovvero di garanzia dell’esatto e puntuale adempimento dell’obbligazione indicata nel contratto stesso ed assunta dal cliente affidato, escludendo ogni funzione indennitaria tipica, invece, della polizza assicurativa. rappresenta il maggior tasso da applicare sulle somme pagate tardivamente. Cassa Rurale Adamello-Brenta, Banca di Credito Cooperativo 01/10/2015