Reg provle Recupero ung feriti DC 55-2001

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Reg provle Recupero ung feriti DC 55-2001
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO DEL 17.07.2001 N. 55
REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E IL COORDINAMENTO DEL
SERVIZIO PROVINCIALE DI RECUPERO DEGLI UNGULATI FERITI IN
PROVINCIA DI BOLOGNA.
Art.1
Finalità
1. Il presente regolamento è finalizzato alla disciplina e al coordinamento del servizio di
recupero degli ungulati feriti, ai sensi dell'Art. 56, comma 4, della Legge Regionale n° 8/94,
così come modificato dall’Art. 43 della Legge Regionale n° 6/2000, e dell'Art. 12 del
Regolamento Regionale n.21/95. Tale recupero si effettua con l'ausilio di cani da traccia
specialmente addestrati.
2. L’attività di recupero degli ungulati feriti durante l'esercizio venatorio o per altre cause non
è un’azione di caccia; si configura come un servizio di volontariato a contenuto etico
ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione delle popolazioni degli ungulati
con finalità sociali ed igienico sanitarie.
3. I conduttori dei cani da traccia, iscritti nell'Albo Provinciale, durante il recupero sono
autorizzati ad usare tutti i mezzi previsti dalla attuale normativa per il ritrovamento e
l’eventuale abbattimento dell’animale oggetto della ricerca.
Art. 2
Corsi di formazione e abilitazione come conduttore di cane da traccia.
1. Coloro che siano in possesso dell'abilitazione di cacciatore di ungulati con metodi selettivi,
o di un titolo equipollente riconosciuto dalla Provincia di Bologna, possono partecipare a un
corso di formazione per aspiranti conduttori di cane da traccia.
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2. Il programma e le modalità del corso sono quelle previste al punto 6 della deliberazione di
Giunta Regionale n.2324 del 27 giugno 1995. Coloro che superino la prova d'esame possono
fare richiesta per essere inseriti nell' Albo provinciale dei conduttori di cane da traccia.
3. La Provincia stabilisce il numero massimo di partecipanti ai corsi in relazione al fabbisogno
indicato dagli Ambiti Territoriali di Caccia rapportato anche al numero di capi previsti nei
piani di prelievo e di controllo faunistico.
4. La Provincia, oltre a fornire l'apposita commissione d'esame, esercita il controllo, ogni
qualvolta lo ritenga necessario, sul rispetto degli obblighi di frequenza e sul corretto
svolgimento del corso, verificando la qualità dei corsi mediante appositi questionari.
Art. 3
Albo provinciale dei conduttori di cani da traccia
All’ Albo Provinciale apposito verranno iscritti coloro che possiedono la qualifica di
conduttore di cane da traccia e che ne facciano richiesta.
Art.4
Qualificazione dell’ausiliare
1. L’ausiliare, per potere essere impiegato in operazioni di recupero, deve appartenere ad una
delle razze il cui standard di lavoro specifico preveda il lavoro su traccia e che, quindi, possa
essere testato in questa disciplina (vedi Allegato 1).
2. L’ausiliare deve essere abilitato attraverso prove specifiche di lavoro organizzate dall’ENCI
e sottoposto a successive prove di lavoro, sempre
organizzate dall’ENCI, con cadenza
biennale.
Nel caso vengano effettuate almeno tre azioni di recupero con esito positivo ogni anno,
l’abilitazione si intende prorogata per l’anno successivo.
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Art. 5
Registro Provinciale delle unità autorizzate al recupero degli ungulati feriti
1. Presso la Provincia Servizio Apicale Tutela e Sviluppo Fauna viene istituito il Registro
Provinciale dei "nuclei di recupero" nel quale vengono iscritti i conduttori abilitati con i
relativi cani abilitati in condizione di operatività.
2. L’iscrizione avviene su richiesta del conduttore iscritto all’Albo Provinciale di cui al
precedente Articolo 3 il quale, per motivi di reperibilità, dovrà essere munito di segreteria
telefonica e fax.
3. L’iscrizione al Registro Provinciale è altresì consentita al conduttore che sia in possesso di
abilitazione o di un titolo equipollente riconosciuto dalla Provincia.
La permanenza nel Registro è subordinata all'attività effettivamente prestata. I conduttori che
nel corso di ogni anno dalla data di iscrizione nel Registro provinciale, non abbiano risposto
operativamente, per tre volte e senza giustificato motivo, alle richieste di intervento, verranno
cancellati d’ufficio da detto registro ad insindacabile giudizio della Provincia.
Art. 6
Autorizzazione al recupero degli ungulati feriti
1. Il recupero degli ungulati feriti è consentito esclusivamente agli iscritti al Registro
Provinciale dei nuclei di recupero, muniti di specifica autorizzazione biennale rilasciata dalla
Provincia.
2. L’Autorizzazione riporta le generalità del conduttore, gli estremi dell’abilitazione nonché il
nome, la razza, il numero identificativo (tatuaggio o microchip) ed il numero del libretto di
lavoro dell’ausiliare, o degli ausiliari, che il conduttore intende utilizzare e la data di scadenza
delle rispettive autorizzazioni.
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3. Quando il conduttore giudichi il recupero particolarmente impegnativo potrà farsi
coadiuvare da un altro conduttore abilitato, armato e anche privo di cane, con funzioni di
sicurezza.
4. La Provincia provvede annualmente ad inviare agli ATC l’elenco aggiornato dei nuclei di
recupero iscritti al Registro Provinciale.
5. L’elenco degli iscritti al Registro, suddiviso per A.T.C. e distretto, viene annualmente
inserito nel calendario venatorio provinciale. Il feritore dovrà chiamare un conduttore
assegnato al distretto in cui ha avuto luogo il ferimento; se impossibilitato, quest'ultimo
provvederà di sua iniziativa a contattare un altro conduttore abilitato.
6. E’ fatto obbligo al conduttore del cane da traccia di apporre all’ausiliare apposito collare
identificativo ad alta visibilità prima della fase di lancio.
7. Le squadre organizzate per la caccia al cinghiale sono autorizzate ad effettuare in proprio il
recupero dei cinghiali feriti nel corso dell'attività venatoria. In questo caso il recupero deve
avvenire rispettando le norme di tempo e di luogo previste per l'attività venatoria stessa
riportate nel calendario venatorio provinciale.
8. Per quanto riguarda la ricerca di capi di Cervo feriti, l’organizzazione del servizio di
recupero verrà stabilita attraverso intesa interregionale.
Art. 7
Limitazioni all’attività di recupero
1. Durante il recupero degli ungulati feriti è vietata qualsiasi attività venatoria sia al
conduttore che agli eventuali collaboratori.
2. Ove il recupero interessi territori posti all’interno di Parchi, il conduttore è tenuto a
concordare le modalità dell’intervento con il personale di vigilanza dei medesimi e, in assenza
di questo, con la Polizia Provinciale di Bologna.
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3. Nel caso in cui il recupero debba svolgersi in Aziende Faunistico Venatorie o Agri
Turistico Venatorie o Centri Privati di Riproduzione Selvaggina allo stato naturale, il
conduttore è tenuto ad acquisire preventivamente il consenso del Concessionario e concordare
con esso le modalità del recupero.
Art. 8
Addestramento e allenamento dei cani da traccia
1. In periodo di caccia chiusa, l’addestramento e l'allenamento dei cani da traccia, con uso
obbligatorio del guinzaglio specifico (lunga), è consentito ai conduttori iscritti all'Albo
Provinciale in tutto il territorio ricadente negli Ambiti Territoriali di Caccia Tale attività può
essere svolta anche negli ambiti protetti gestiti dalla Provincia previa comunicazione, anche
telefonica, al più vicino ufficio di Polizia Provinciale.
Nelle A.F.V. è necessaria l’autorizzazione del titolari o del gestore.
2. In periodo di caccia chiusa e negli ambiti protetti durante l’addestramento e l’allenamento è
vietato portare armi da caccia.
3. Ai conduttori di cani da traccia iscritti all'Albo provinciale è consentito l’uso e la
detenzione
di
liquido
ematico,
carcasse
di
ungulati
munite
di
contrassegno
dell’Amministrazione Provinciale o dell'Ambito Territoriale di Caccia e di altro materiale
organico idoneo all’addestramento e all’allenamento degli ausiliari.
Art. 9
Servizio di recupero degli ungulati feriti negli Ambiti Territoriali di Caccia
e nelle Aziende Venatorie
1. Ogni Ambito Territoriale di Caccia organizza il Servizio di recupero degli ungulati feriti su
base distrettuale.
2. Fanno parte del servizio di recupero solo gli iscritti al Registro di cui al precedente Art.5 in
possesso dell’autorizzazione rilasciata dalla Provincia ai sensi dell’Art.6 del presente
regolamento.
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3. I concessionari delle Aziende Faunistico Venatorie possono avvalersi, limitatamente al
recupero dei capi feriti nel territorio della Azienda Venatoria stessa, durante la normale
attività venatoria, dei conduttori di cani da traccia iscritti al Registro Provinciale in possesso
dell’autorizzazione rilasciata dall’Amministrazione Provinciale anche non inseriti nei Servizi
di recupero di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'attività di recupero è gratuita e svolta su base esclusivamente volontaria. Secondo
consuetudine, il feritore potrà liberamente corrispondere al conduttore di cane da traccia un
eventuale riconoscimento. Ogni intervento di recupero va documentato tramite trascrizione
sull’apposito bollettino in triplice copia e firmato. La prima copia resta al conduttore, la
seconda va all'Ambito Territoriale di Caccia o Azienda Venatoria dove si è svolto il recupero,
la terza resta al feritore per l’inoltro al Referente del Distretto.
5. Annualmente il conduttore è tenuto a consegnare, all’ATC di appartenenza e
all'Amministrazione provinciale, una relazione con il numero degli interventi, e dei
ritrovamenti entro quindici giorni dalla conclusione dell’annata venatoria.
6. Gli A.T.C. possono assegnare ai conduttori di nuclei di recupero il prelievo di uno o più
capi di ungulati in funzione dell’impegno profuso e della percentuale di successo nei recuperi.
Art. 10
Trattamento e destino della carcassa
1. La carcassa dell’animale ritrovato è di proprietà del feritore in caso di attività venatoria; è
di proprietà della Provincia in ogni altro caso.
2. Il feritore, dopo il recupero del capo ferito, deve ottemperare a quanto previsto dai
regolamenti dell’ATC di appartenenza. Nel caso in cui le carni siano inutilizzabili ha
l’obbligo di smaltirle a norma di legge.
3. Se il feritore non può essere presente al recupero il conduttore autorizzato svolgerà le
funzioni di cui al comma 2 del presente articolo.
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4. L’A.T.C. applicherà al feritore le penalizzazioni da prevedersi ed a valere per la stagione
venatoria successiva.
Art.11
Infrazioni e sanzioni
1. Costituiscono infrazioni di carattere grave al presente regolamento:
a. l’attività venatoria esercitata durante il recupero degli ungulati feriti;
b. la mancata osservanza delle limitazioni di cui al commi 2 e 3 dell’Art.7 del presente
regolamento;
c. la fraudolenta o incompleta compilazione della dichiarazione di cui al comma 6 dell’Art. 9
del presente regolamento.
2. Costituiscono infrazioni di carattere lieve:
a. l’uso di cane non in possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 4 del presente
regolamento;
b. il mancato uso del guinzaglio specifico (lunga) ad eccezione della fase di lancio;
c. il mancato uso del collare identificativo ad alta visibilità in fase di lancio.
3. Le infrazioni di cui al precedente comma 1 comportano la sospensione temporanea o
definitiva dall’attività di recupero degli ungulati, le infrazioni di cui al precedente comma 2
comportano la possibile sospensione temporanea.
Art. 12
Irrogazione delle sanzioni
1. Le sanzioni previste dal presente regolamento sono comminate dalla Provincia mediante
appositi provvedimenti amministrativi di competenza del Dirigente del Servizio Apicale
Tutela e Sviluppo Fauna che provvederà a darne comunicazione al diretto interessato tramite
raccomandata.
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2. La Provincia provvede a fornire tempestivamente agli ATC l’elenco di tutti i provvedimenti
sanzionatori adottati.
Art. 13
Entrata in vigore
Il presente regolamento, divenuto esecutivo ai sensi di legge, è ripubblicato all’Albo Pretorio
per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo al
completamento della ripubblicazione.
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ALLEGATO
n.1
COORDINAMENTO
AL
DEL
REGOLAMENTO
SERVIZIO
PER
L'ORGANIZZAZIONE
PROVINCIALE
DI
RECUPERO
E
IL
DEGLI
UNGULATI FERITI IN PROVINCIA DI BOLOGNA.
Razze di cani che possiedono un regolamento di verifica per il lavoro su traccia di sangue in
Italia:
- HANNOVERISCHER SCHWEISSHUND
- BAYERISCHER GEBIRG SCHWEISSHUND
regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana FCI (1.7.99) società
referente: Società Amatori Cani da Traccia
- BASSOTTO TEDESCO
regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana VDH DTK FCI (1.7.99)
società referente: Deutscher Teckel Club
- DEUTSCHE JAGDTERRIER
regolamento depositato presso Ente Nazionale della Cinofilia Italiana FCI (1.1.95) società
referente: Società Italiana Terrier.
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