circolare associativa del 9.12.2008 n. 149

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circolare associativa del 9.12.2008 n. 149
Prot. n. 149/LE/GaPa
Roma, 9 dicembre 2008
- AZIENDE ASSOCIATE
- SEZIONI TERRITORIALI
– LORO SEDI –
Circolare n. 149/2008
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI - ART. 28 D.LGS. 9 APRILE 2008, N. 81
Il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 1 (di seguito Testo Unico) ha prescritto, all’art. 17, alcuni obblighi
a carico del datore di lavoro che non sono da questo delegabili ad altri soggetti. Precisamente,
la norma dispone che il datore di lavoro non può delegare l’attività connessa alla valutazione di
tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’art. 28 del Testo
Unico e la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
In questa sede si esaminerà, in vista della prossima scadenza del 31 dicembre 2008, il tema
della valutazione dei rischi. Si ricorda, infatti, che la normativa relativa alla valutazione dei
rischi secondo i contenuti e le modalità della disposizione di legge appena richiamata entrerà
in vigore il 1° gennaio 2009 2 .
Per quanto concerne specificamente la stima dei costi della sicurezza da considerare all’atto
della redazione del documento unico di valutazione dei rischi, si fa rinvio alla circolare redatta
sull’argomento (cfr circolare Anav 4.04.2008 n. 57).
In considerazione dell’ampiezza della materia, si forniscono in questa sede le indicazioni
ritenute di maggiore interesse per la categoria.
******
1. LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 17, comma 1 lett. a; art. 28, comma 1)
Il datore di lavoro, in quanto responsabile dell’attività a lui intitolata, deve effettuare la
valutazione di tutti i rischi presenti nell’ambiente di lavoro della sua azienda anche se non sono
specificamente regolamentati da norme di legge.
1
Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro” - Gazzetta ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008, S.O. n. 108 – cfr. circolare associativa del
7.07.2008 n. 98.
2 Entrata in vigore prorogata a seguito del rinvio contenuto nella legge n. 129/2008, art. 4, comma 2bis. cfr
circolare associativa del 31.07.2008 n. 111.
00185 Roma – Piazza dell’Esquilino, 29 – C.F. 97185750581 -Tel. 06 48 79 301 – Fax 06 48 21 204
e-mail: [email protected] – www.anav.it
L’art. 28, comma 1, del T.U. prescrive che la valutazione, anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato di cui al citato Accordo Europeo del 2004, alle differenze
di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi.
La valutazione dei rischi consiste, quindi, nell’identificare tutti i pericoli che possono emergere
sul posto di lavoro, individuare le persone che possono essere esposte a questi pericoli e
valutare quali rischi vi sono, così da effettuare una selezione quanto più motivata possibile
delle attrezzature che si trovano sul luogo di lavoro e dell’organizzazione stessa del lavoro.
Alla stesura della valutazione dei rischi deve collaborare, e i loro nomi devono comparire nel
documento, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico competente
nei casi in cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’art. 41 del T.U. Prima della
stesura finale, inoltre, si deve consultare il rappresentante per la sicurezza.
Per effettuare la valutazione dei rischi si può utilizzare il metodo contenuto nella norma UNI
EN ISO 14121-1:2007 3 (anche se non specifica ma unica esistente allo stato attuale). Al fine di
evitare sanzioni – di cui di seguito in maniera approfondita – occorre che vi sia un documento
redatto con precisi contenuti e modalità.
2. IL DOCUMENTO RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28, co. 2)
Il T.U., al secondo comma dell’art. 28, prevede che, dopo aver proceduto alla valutazione dei
rischi, il datore di lavoro deve elaborare un documento scritto avente ad oggetto la valutazione
stessa, il quale deve contenere, oltre ai risultati della valutazione, anche:
- una relazione nella quale siano specificati i criteri adottati per effettuare la valutazione;
- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione ed i dispositivi di protezione
individuale (DPI) conseguentemente individuati;
- il programma delle misure e le metodiche di controllo attuate per verificare i livelli di
sicurezza presenti in azienda e per aggiornarle al fine di garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza;
3
La norma UNI EN ISO 14121-1:2007 "Sicurezza del macchinario - Valutazione del rischio - Parte 1: Principi"
stabilisce i principi generali per la valutazione del rischio, dove la conoscenza e l’esperienza su progettazione,
utilizzo, incidenti, infortuni e danni sulle macchine sono associate al fine di valutare i rischi durante tutte le fasi
della vita delle macchine. I produttori di macchine devono identificare i rischi durante la fase di progettazione e di conseguenza- prevenire futuri incidenti. Le linee guida sulla valutazione del rischio riportate nella norma sono
presentate come una serie di passaggi logici, utili ai progettisti per determinare i limiti della macchina,
identificare pericoli di varia natura (radiazioni, calore, elettrocuzione...), stimare i potenziali pericoli derivanti da
un possibile errore umano. La norma internazionale ISO 14121-1 rappresenta la base da cui partire per una
revisione generale e per lo sviluppo di nuove norme su aspetti specifici di sicurezza, dispositivi di protezione,
requisiti di sicurezza più dettagliati per macchine particolari. L'ISO ha poi recentemente pubblicato la parte 2
della norma: l'ISO/TR 14121-2. Il comitato tecnico ISO/TC 199 "Safety of machinery" - che ha messo a punto la
ISO 14121 - collabora attivamente con l'industria, gli organismi incaricati della salute e della sicurezza, autorità,
sindacati, organizzazioni internazionali quali ILO (International Labour Organization) e OMS (Organizzazione
mondiale della sanità), allo scopo di sviluppare norme che riducano i rischi di infortuni sul luogo di lavoro,
nell'ambiente domestico, nel tempo libero.
2
- l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; pertanto, l’indicazione del
RSPP, del RSL e del medico competente che hanno collaborato alla valutazione dei rischi;
- l’individuazione delle mansioni che eventualmente richiedono formazione e competenze
specifiche ;
- i provvedimenti assunti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per
la salute e la sicurezza.
Il documento di valutazione dei rischi ovvero l’autocertificazione (per i datori di lavoro che
occupano fino a 10 lavoratori) devono avere data certa 4 e quindi devono riportare la data
nella quale sono stati elaborati. Al riguardo, si ritiene necessario che tale adempimento sia
eseguito da tutti, anche da coloro che avevano effettuato l’autocertificazione negli anni passati,
predisponendo un nuovo documento di valutazione dei rischi secondo le disposizioni del T.U.
ovvero – per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori - una nuova autocertificazione
avente data certa.
Il documento deve essere, poi, conservato presso l’unità produttiva a cui si riferisce. In
proposito, si evidenzia che è consentito l’impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati
per la memorizzazione della documentazione prevista in materia. Si segnala, inoltre, che l’art.
53, comma 5 del T.U., stabilisce che tutta la documentazione rilevante in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e tutela delle condizioni di lavoro può essere tenuta su unico
supporto cartaceo o informatico. Ferme restando le disposizioni relative alla valutazione dei
rischi, le modalità per l’eventuale eliminazione o per la tenuta semplificata della
documentazione di cui al periodo che precede sono definite con successivo decreto, adottato previa consultazione delle parti sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano - entro il 15 maggio 2009.
Il DVR deve essere predisposto solo dopo aver effettuato la valutazione dei rischi.
Contrariamente a quanto era previsto nella precedente disciplina (D.Lgs. n. 626/1994), il T.U.
non prevede più la possibilità, nel caso di nuova attività, di effettuare la valutazione e di
redigere il documento entro 3 mesi dall’effettivo inizio dell’attività stessa; pertanto, il
documento dovrà essere predisposto prima dell’effettivo avvio dell’attività.
Il DVR deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità previste dal T.U., in occasione di
modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate.
4 Per conferire data certa ad un documento è possibile chiederne la timbratura ad un ufficio pubblico (ufficio
postale, ASL, ufficio comunale) ovvero auto-inviarsi il documento stesso “in plico” raccomandato senza busta,
con avviso di ricevimento.
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3. OBBLIGO ED ESENZIONI
- Aziende che occupano fino a 10 dipendenti (art. 29, comma 5)
I datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti 5 sono momentaneamente esentati
dall’elaborazione del documento relativo alla valutazione dei rischi e dalla conservazione dello
stesso in azienda.
La norma non deve trarre in inganno quanti possono avvalersi di tale facilitazione in quanto
essi sono, comunque, tenuti ad autocertificare, con documento scritto e firmato,
l’effettuazione della valutazione dei rischi e l’adempimento di tutti gli obblighi ad essa
connessi. In proposito, al fine di poter effettivamente dimostrare di aver effettuato la
valutazione, si ritiene comunque indispensabile custodire la documentazione utilizzata per la
valutazione dei rischi anche se questa non è stata elaborata secondo i canoni prescritti dalla
legge. L’autocertificazione deve essere, inoltre, inviata al rappresentante per la sicurezza che
dovrà restituirne copia controfirmata per ricevuta.
Al fine di facilitare la redazione dell’autocertificazione, è disponibile, sul sito associativo nella
sezione Documenti/Modulistica, un fac-simile di carattere generale.
Nel caso in cui l’azienda non avesse dipendenti, ma solo collaboratori, il titolare è comunque
tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi dal momento che anche i collaboratori a progetto,
occasionali, coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi ecc., sono considerati lavoratori e
quindi occorre che il datore di lavoro effettui la valutazione, predisponga il documento per la
valutazione dei rischi (DVR), nomini un RSPP ed eventualmente il medico competente. Solo
chi lavora esclusivamente per conto proprio, senza alcuna collaborazione, né di familiari, né di
stagisti, tirocinanti o volontari, non è tenuto a fare la valutazione dei rischi.
Tale procedura semplificata, che consente la autocertificazione, potrà essere utilizzata fino alla
scadenza del 18° mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale che
conterrà le procedure standardizzate che la Commissione consultiva permanente per la salute e
la sicurezza sul luogo di lavoro dovrà elaborare entro e non oltre il 31.12.2010, tenendo conto
dei profili di rischio e delle statistiche di infortunio di settore e, comunque, non oltre il
30.6.2012.
- Aziende che occupano fino a 50 dipendenti (art. 29, co. 6)
I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi
come indicato al paragrafo 1 della presente circolare. Fino all’emanazione delle procedure
5
Nel computo dei 10 lavoratori devono essere conteggiati tutti i soci lavoratori (società di persone, di capitali e
cooperative), i dipendenti a tempo pieno e tempo parziale, i lavoratori interinali, i collaboratori a progetto ed i
lavoratori a domicilio che svolgono la loro attività in maniera esclusiva per il datore di lavoro. Nel computo non
devono essere presi in considerazione: il datore di lavoro, i coadiuvanti e collaboratori familiari, i lavoratori
autonomi, i tirocinanti, gli stagisti, i collaboratori occasionali, i volontari, i lavoratori in sostituzione (es. che
sostituiscono qualcuno in maternità).
4
standardizzate 6 , infatti, i datori di lavoro che occupano fino a 50 dipendenti, devono applicare
integralmente quanto disposto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/2008.
Più precisamente, fino all’emanazione delle procedure standardizzate, i datori dovranno:
- effettuare la valutazione ed elaborare il documento relativo alla valutazione in
collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico
competente;
- prima dell’effettuazione della valutazione deve essere consultato il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
- la valutazione ed il documento di valutazione dei rischi devono essere rielaborati nel
caso intervengano modifiche dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significati o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. Chiaramente, a seguito
di tale rielaborazione documentale, dovranno essere aggiornate le misure di prevenzione
laddove necessario,
- il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l’azienda.
Nel caso di specie, quanto alle sanzioni, il T.U. prevede che il datore di lavoro ed il dirigente
sono passibili di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 Euro se il
documento di valutazione dei rischi non è conservato presso l’unità produttiva.
4. DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE (art. 77, co. 1)
Nell’abito dell’analisi che il datore di lavoro deve fare per valutare i rischi occorre che
mansione per mansione siano riportati nel DUVR tutti quei rischi che non possono essere
eliminati o ridotti con mezzi tecnici. Nel caso l’eliminazione o la riduzione del rischio risulti
impossibile, deve essere data adeguata giustificazione. Questa analisi consente la scelta dei
dispositivi di protezione individuale (DPI) più adatti ai lavoratori.
Si rammenta che si intende per dispositivo di protezione individuale “qualsiasi attrezzatura
destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o
più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo”.
I Dispositivi in questione, dunque, devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro (art. 75)
I DPI devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti nel particolare
luogo di lavoro, tenuto conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore.
6
Infatti, le procedure standardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f) prescritte in questo caso non sono
ancora operative. La norma prescrive, infatti, “l’elaborazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2010, delle
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui all’articolo 29, comma 5, tenendo
conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di settore. Tali procedure vengono recepite con decreto dei
Ministeri del Lavoro, della salute e delle politiche sociali e dell’Interno acquisito il parere della Conferenza
Stato, Regioni e province autonome di Trento e di Bolzano”.
5
Si segnala in proposito, che, ai sensi dell’art. 74, non costituiscono DPI fra gli altri:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere
la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali;
d) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
e) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Per quanto concerne gli obblighi cui sono tenuti i datori di lavoro ed i lavoratori in ordine,
rispettivamente, alla scelta ed all’informazione sul corretto utilizzo dei dispositivi e in ordine
alla formazione e all’addestramento, si rinvia alla lettura degli articoli 77, 78 e 79 del T.U., la
cui formulazione non necessita di ulteriori precisazioni.
Il datore di lavoro ed il dirigente, se non provvedono a fornire gli adeguati DPI, sono puniti con
l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 Euro.
5. UTILIZZO DELLA SEGNALETICA DI SICUREZZA (art. 163, comma 1)
Nell’ambito dell’analisi che il datore di lavoro deve effettuare per la valutazione dei rischi,
occorre che valuti anche tutti quei rischi che necessitano dell’utilizzo di segnali di sicurezza per
comunicare ai lavoratori l’esistenza di rischi non eliminati e/o ridotti nell’ambiente in cui sono
chiamati ad operare. Si fa chiaramente riferimento a quella segnaletica che, riguardo ad un
oggetto, ad una attività o ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o una
prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda
dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o
un segnale gestuale.
Si rinvia al Titolo V del T.U. per quanto concerne le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza
e salute sul luogo di lavoro.
Il datore di lavoro, in caso di inottemperanza, è punito con l’arresto da tre a sei mesi o con
l’ammenda da 2.000 a 10.000 Euro.
6. ESPOSIZIONE AL RUMORE (art. 190 e ss.)
Il legislatore del D.Lgs. 81/2008 ha riordinato la materia della valutazione dei rischi da
esposizione ad agenti fisici all’interno del Titolo VIII, inserendovi, oltre alla tutela
dall’esposizione a rumore (aggiornando le disposizioni già presenti nel D.Lgs. 195/2006) anche
quella dall’esposizione a vibrazioni meccaniche, a campi elettromagnetici, a radiazioni ottiche
di origine artificiale ed a microclima ed atmosfere iperbariche che possono comportare rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori. La gestione dei rischi fisici risulta, quindi, composta da
una prima parte di carattere generale (Capo I) e da ulteriori sezioni per ogni rischio specifico
(Capo II, III, IV, V). Qui si affronteranno quelle ritenute di maggior interesse per la categoria.
E’ noto, infatti, che l’attività lavorativa svolta a bordo di mezzi di trasporto espone il corpo a
vibrazioni o impatti o a livelli di rumorosità che, se superiori a determinati limiti possono
risultare nocivi per i soggetti che vi sono esposti.
6
Nel documento relativo alla valutazione dei rischi deve essere presente un capitolo apposito
dedicato al rischio derivante dall’esposizione al rumore presente durante l’attività lavorativa
anche se tale esposizione risulta inferiore al valore inferiore di azione, dal momento che in tal
caso deve comunque giustificarsi l’assenza di esposizione 7 .
Nella previsione della valutazione dei rischi, il T.U. conferma la necessità di riportare i dati
ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione direttamente nel
DVR, sottolineando che essa può includere una giustificazione del datore di lavoro secondo
cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei rischi più
dettagliata. Rimane invariata la richiesta di ripetere con periodicità almeno quadriennale le
valutazioni strumentali, a meno di precedenti modifiche che potrebbero renderla obsoleta,
ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Non si denotano nel nuovo testo particolari modifiche per quanto concerne la definizione dei
valori limite di esposizione e valori di azione, rimanendo valido quanto già descritto nel D.Lgs.
195/2006 (cfr. circolare Anav 27.09.2008 n. 68) .
Le disposizioni contenute nel T.U. si presentano di estrema chiarezza; tuttavia, per effettuare la
valutazione si può utilizzare la norma UNI 9432 – 2008 “determinazione del livello di
esposizione personale al rumore nell’ambiente di lavoro”.
Il datore di lavoro, quindi, valuta l’esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro
prendendo in considerazione in particolare:
a) il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, inclusa ogni esposizione a rumore
impulsivo;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione indicati dall’articolo 189;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al
rumore, con particolare riferimento alle donne in gravidanza e i minori;
d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei
lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e sostanze ototossiche 8 connesse con
l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da
interazioni fra rumore e segnali di avvertimento o altri suoni che vanno osservati al
fine di ridurre il rischio di infortuni;
f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di
lavoro in conformità alle vigenti disposizioni in materia;
g) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di
rumore;
h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale,
in locali di cui è responsabile;
7
Per un ulteriore approfondimento leggasi circolare Anav 27.09.2008 n. 68 sull’”attuazione della direttiva
2003/10/ce relativa all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore- D.Lgs 10 aprile 2006, n. 195”. Si
consulti, altresì, Linee guida ISPESL per la predisposizione di procedure operative standardizzate per la
valutazione del rischio da rumore e vibrazioni in ambienti di lavoro sul sito www.ispesl.it
8 Le sostanze ototossiche sono quelle sostanze chimiche che possono causare la sordità.
7
i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria;
l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell’udito con adeguate caratteristiche di
attenuazione.
Il T.U. prevede che il datore di lavoro sottoponga a sorveglianza sanitaria i lavoratori la cui
esposizione al rumore eccede i valori di azione. La sorveglianza viene effettuata
periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico
competente, con adeguata motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa
nota ai rappresentanti per la sicurezza di lavoratori in funzione della valutazione del rischio.
L’organo di vigilanza 9 , con provvedimento motivato, può disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti dal medico competente.
Infine per quanto riguarda l’uso dei dispositivi di protezione individuali, l’art. 193 riporta “(…)
nel caso in cui l’esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione
esige che i lavoratori utilizzino i dispositivi di protezione individuale dell’udito”, dove il
termine “esige” sostituisce l’ambiguo “fa tutto il possibile” dell’art. 49-septies del D.Lgs.
626/94 e s.m.i..
L’eventuale violazione delle norme riguardanti la valutazione in questione comporta l’arresto
da quattro ad otto mesi o l’ammenda da 4.000 a 12.000 Euro, con variazioni di ammontare a
seconda dei valori effettivamente forniti.
7. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI (art. 202)
Come anticipato per l’esposizione ai livelli di rumore, l’attività lavorativa svolta a bordo di
mezzi di trasporto espone il corpo a vibrazioni o impatti che possono risultare nocivi per i
soggetti esposti.
Il livello di esposizione alle vibrazioni, come indicato dalla norma in esame, può essere
valutato mediante l’osservazione delle condizioni di lavoro ed il riferimento alle informazioni
sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di attrezzature nelle particolari
condizioni di utilizzo reperibili presso la banca dati dell’ISPESL, unica oggi esistente in Italia,
alla
quale
si
può
accedere
tramite
indirizzo
internet
http://www.ispesl.it/linee_guida/fattore_di_rischio/lineeguidavibrazioni.pdf.
In generale, secondo le linee guida dell’ISPESL, vanno considerati esposti a vibrazioni
trasmesse al corpo tutti quei lavoratori che prestino la loro abituale attività alla guida o
comunque a bordo di mezzi di trasporto (in specie, autobus).
La disposizione in esame dispone che la sorveglianza sanitaria sia effettuata periodicamente, di
norma una volta l’anno o con periodicità diversa decisa dal medico competente con adeguata
motivazione riportata nel documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentanti per
la sicurezza dei lavoratori in funzione della valutazione del rischio. Come per i livelli di
9
I principali organi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro sono: le USL, le
Direzioni Provinciali (Ministero del Lavoro), l’INAIL, i Vigili del fuoco, l’ISPESL.
8
esposizione al rumore, anche in questo caso l’organo di vigilanza, con provvedimento
motivato, può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza diversi rispetto a quelli forniti
dal medico competente.
L’eventuale violazione delle norme riguardanti la valutazione in questione comporta l’arresto
da quattro ad otto mesi o l’ammenda da 2.000 a 4.000 Euro.
8. ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (art. 174, commi 2 e 3)
Rientra nell’attività soggetta a valutazione dei rischi l’analisi dei posti di lavoro, con particolare
riguardo ai rischi per la vista e per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento
fisico o mentale e alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. Il datore di lavoro
adotterà, quindi, le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni,
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Specificamente deve essere oggetto di valutazione il lavoratore che utilizza un’attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per 20 ore settimanali – dedotte le
interruzioni.
Sono espressamente esclusi dall’applicazione delle disposizioni in materia, i lavoratori addetti:
a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo
dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale
attrezzatura;
Rileva la norma dell’art. 175 la quale stabilisce che il lavoratore videoterminalista, qualora
svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua
attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Le modalità di tali interruzioni sono
rimesse alla contrattazione collettiva, anche aziendale e possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità..
Laddove, invece, manchi una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione, il lavoratore
comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione
continuativa al videoterminale.
Se nel DUVR non viene effettuata la valutazione relativa all’uso dei videoterminali o non si
giustifica il perché non sia stata effettuata si può presupporre che il documento sia incompleto e
che, pertanto, il datore sia passibile della pena dell’arresto da quattro a otto mesi o
dell’ammenda da 4.000 a 12.000 Euro.
9. RISCHIO INCENDIO (art, 46, commi 2 e 4)
Nei luoghi di lavoro devono essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per
tutelare l’incolumità dei lavoratori. Con il DM 10 marzo 1998 il Ministero dell’interno ha
fissato i criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di
lavoro. Nel decreto sono definiti e classificati i livelli di rischio di incendio (elevato, medio,
basso).
Nel documento relativo alla valutazione dei rischi dovranno essere contenuti i risultati
dell’analisi dei pericoli d’incendio e la conseguente valutazione dei rischi elencando i
provvedimenti previsti e programmati al fine di migliorare le condizioni di sicurezza rispetto a
9
questi e il relativo programma di realizzazione. Rischi specifici possono essere rilevati, ad
esempio, nelle aziende dotate di autorimessa per autobus o di officine meccaniche per la
riparazione e/o verniciatura dei veicoli; luoghi dove, peraltro, possono essere depositati prodotti
in gomma, pneumatici e simili, notoriamente infiammabili. La valutazione dei rischi dovrà
essere effettuata, quindi, per ogni particolare area dell’azienda, utilizzando specifiche tabelle di
classificazione del rischio di incendio.
Anche in tal caso, se il DUVR non contenesse la valutazione relativa ai rischi in questione o
fosse privo delle adeguate giustificazioni, sarebbe incompleto. La sanzione che ne seguirebbe
sarebbe quella dell’arresto da quattro a otto mesi o dell’ammenda da 4.000 a 12.000 Euro.
10. LAVORO NOTTURNO
Un altro aspetto da non sottovalutare all’atto della redazione del DUVR è l’incidenza, sulla
sicurezza del lavoro, dell’attività svolta durante la notte. Infatti, pur non essendo espressamente
inserito negli specifici rischi considerati nel T.U., il rischio da lavoro notturno è specificamente
normato dall’ordinamento 10 e dalle previsioni contrattuali.
Se il datore di lavoro, nella redazione del DUVR, non dovesse tener conto della valutazione
relativa al lavoro notturno o non giustificasse l’assenza di simile valutazione, il documento
risulterebbe incompleto e il titolare passibile di sanzioni, sia ai sensi del T.U. che delle
disposizioni in materia di tutela del lavoratori notturni 11 .
11. SANZIONI (art. 55)
In ultimo si fornisce un quadro delle sanzioni correlate all’attività di valutazione dei rischi e
conseguente redazione del DUVR, dal momento che, nell’impianto normativo del Testo Unico
rappresenta un elemento di novità il notevole inasprimento del sistema sanzionatorio che
colpisce indiscriminatamente inadempienze formali e sostanziali senza proporzione tra l’entità
della sanzione e la gravità dell’inadempienza.
Il D.Lgs. 81/2008 prevede la sanzione alternativa dell’arresto da quattro a otto mesi e
dell’ammenda 5.000-15.000 Euro per la mancata valutazione del rischio, mancata o non
corretta redazione del documento di valutazione e per la mancata nomina del Responsabile del
servizio di prevenzione e protezione.
Nei restanti casi di violazione delle norme in materia di valutazione dei rischi, sono previste le
sanzioni alternative dell’arresto e dell’ammenda, con una graduazione delle sanzioni in
relazione alla gravità del rischio e conseguentemente della violazione.
Anche nei casi di alternatività, la pena dell’arresto può essere ridotta di un terzo per il
contravventore che entro fissati termini (art. 491 del c.p.p.) si “adoperi concretamente per la
rimozione delle irregolarità riscontrate dagli organi di vigilanza e delle eventuali conseguenze
dannose del reato”.
10
D.Lgs. 17.11.2007 n. 234; Legge 14.2.1958 n. 138; Regio decreto legge 19.10.1923 n. 2328.
11
Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.549 a 4.131 Euro per il datore di lavoro che non fa effettuare dal
medico competente, almeno ogni due anni i controlli preventivi e periodici sui lavoratori notturni e con la
sanzione amministrativa da 51 a 154 Euro per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al lavoro botturno oltre i
limiti previsti.
10
Il T.U. ha modificato, all’art. 300, la norma dell’articolo 25-septies del D.Lgs. 231/2001 – in
tema di responsabilità giuridica delle imprese – che disciplina i casi di omicidio colposo o
lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela della igiene e della salute sul lavoro, prevedendo la sanzione pecuniaria maggiore
esclusivamente nel caso in cui sia avvenuto un infortunio mortale connesso alla mancata
valutazione del rischio e redazione corretta del documento. Mentre se l’infortunio mortale è
connesso alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute
sul lavoro, senza tuttavia la violazione riguardante la redazione del DUVR, la sanzione
pecuniaria viene ridotta ad una misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote 12 .
Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni
interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.
Nel caso di infortunio che comporti lesioni non mortali di più persone, commesso con
violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro, la
sanzione pecuniaria viene ulteriormente ridotta ad una misura non superiore a 250 quote. Nel
caso di condanna per tale delitto si applicano le sanzioni interdittive per una durata non
superiore a sei mesi.
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In ultimo si segnala che il D.Lgs. n. 81/2008 ha confermato l’obbligo - già previsto dalla Legge
n. 123/2007 - di elaborazione e consegna al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza del
documento unico di valutazione dei rischi da interferenze. Viene, inoltre, previsto l’ulteriore
obbligo di consentire allo stesso RLS l’accesso ai dati oggetto di denuncia all’Inail (infortuni
che comportino assenza di almeno un giorno). In proposito, si conferma il rinvio al 1° gennaio
2009 dell’obbligo di comunicazione all’Istituto previdenziale, a fini statistici, degli infortuni
con prognosi superiore ad un giorno (cfr. circolare associativa 7.07.2008 n. 98)
Per quanto concerne gli accertamenti di assenza di tossicodipendenza sui lavoratori addetti a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi si fa
rinvio alla circolare associativa 14.07.2008 n. 102.
Distinti saluti.
12 Si ricorda che, in base al D.Lgs. 231/2001, il valore della quota viene fissato dal giudice in relazione alle
condizioni patrimoniali dell’impresa, allo scopo di assicurare l’efficacia della sanzione, e può variare da 103€ sino
a 1.549€ .
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