Cina

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Organismo di controllo: Agricolture, Fisheries and Conservation Department
Sito web: http://english.agri.gov.cn/ga/plar/200906/t20090623_1113.htm
Importazioni dall’Italia: ortofrutticoli ammessi
Disposizioni fitosanitarie
Kiwi
Cold treatment in cella o in transito; autorizzazione e registrazione dei
frutteti e degli stabilimenti
Allegato protocollo esportazione kiwi
PROTOCOLLO SUI REQUISITI FITOSANITARI PER L’ESPORTAZIONE DI KIWI DALL’ITALIA ALLA CINA TRA IL MINISTERO
DELLE POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L’AMMINISTRAZIONE
GENERALE DELLA QUALITA’,SUPERVISIONE, ISPEZIONE E QUARANTENA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE
Al fine di esportare in maniera sicura kiwi freschi (Actinidia chinensis e Actinidia deliciosa) dall’Italia alla Cina, il
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali della Repubblica Italiana (di seguito denominato MIPAAF) e
l’Amministrazione Generale di Supervisione di qualità, ispezione e quarantena della Repubblica Popolare Cinese (di
seguito denominata AQSIQ), sulla base della valutazione del rischio di parassiti, si sono confrontati e hanno
concordato quanto segue:
Articolo 1
I kiwi destinati all’esportazione in Cina devono conformarsi alle attuali leggi fitosanitarie e ai regolamenti della Cina e
rispondere alle esigenze fitosanitarie stipulate in questo Protocollo. I kiwi devono provenire dalle seguenti quattro
regioni: Piemonte, Veneto, Lazio ed Emilia-Romagna, fatta salva la possibilità di estendere la provenienza ad altre
regioni sulla base di questo protocollo.
Articolo 2
I frutteti, gli stabilimenti di confezionamento, di stoccaggio e gli impianti di trattamento a freddo dei kiwi desinati
all’esportazione in Cina devono essere registrati dal MIPAAF e approvati sia da quest’ultimo sia dall’AQSIQ.
Articolo 3
Sotto la direzione del MIPAAF, saranno adottate misure efficaci di monitoraggio, precauzione e di gestione integrata
degli insetti nocivi (IPM) al fine di evitare o ridurre la comparsa e il danno dei parassiti da quarantena considerati
dannosi dalla Cina (allegato 1) nei frutteti di kiwi e negli stabilimenti di confezionamento. Su richiesta dell’AQSIQ il
MIPAAF fornirà all’AQSIQ informazioni sulle procedure e i risultati del summenzionato monitoraggio dei parassiti e i
programmi di IPM.
Articolo 4
Prima del confezionamento, i kiwi dovranno essere selezionati ed i frutti guasti eliminati. Il processo di
confezionamento, stoccaggio, di trattamento a freddo e di spedizione del kiwi sarà soggetto all’esame di quarantena
da parte del MIPAAF. La frutta destinata all’esportazione in Cina dovrà essere priva di parassiti, acari, foglie, rami,
terra e frutta
marcia. La frutta destinata all’esportazione in Cina dovrà essere imballata ed immagazzinata separatamente da quella
non destinata alla Cina.
Articolo 5
Ogni imballaggio di kiwi destinato all’esportazione in Cina dovrà avere le seguenti informazioni in inglese: luogo di
origine, nome o numero di registro del frutteto e dello stabilimento di confezionamento, e ogni pallet di frutti dovrà
portare il marchio con la dicitura in inglese “For the People’s Republic of China”. La frutta dovrà essere imballata in
materiali puliti e nuovi, che dovranno rispondere ai requisiti fitosanitari cinesi.
Articolo 6
M. Guizzardi
I kiwi dovranno essere sottoposti al trattamento a freddo per ridurre la Ceratitis capitata. Il trattamento a freddo
dovrà essere effettuato sotto la supervisione del MIPAAF prima della spedizione o in transito alle seguenti
temperature della polpa e tempi:
1.1°C o meno, per non meno di 14 giorni consecutivi, oppure
1.7°C o meno, per non meno di 16 giorni consecutivi, oppure
2.1°C o meno, per non meno di 18 giorni consecutivi.
Le specifiche del trattamento a freddo sono riportate nell’allegato 2 e nell’allegato 3. Gli impianti che effettueranno il
trattamento a freddo prima della spedizione saranno valutati ed approvati dall’AQSIQ.
Articolo 7
Durante i primi due anni di applicazione di questo Protocollo, il MIPAAF condurrà una ispezione di quarantena per
ogni partita di kiwi su un campione in proporzione del 2%. Nel caso in cui venisse rilevata la presenza di parassiti nocivi
per la Cina, la partita non sarà esportata in Cina. Nel caso in cui non venisse rilevato alcun problema nei primi due
anni, da allora in poi, il campione su cui effettuare l’ispezione potrà essere ridotto all’1%.
Per ogni partita di kiwi che superi l’ispezione della quarantena, il MIPAAF rilascerà un certificato fitosanitario con la
seguente dichiarazione addizionale: “La partita è stata severamente ispezionata dal punto di vista della quarantena ed
è considerata conforme ai requisiti descritti nel Protocollo degli Obblighi Fitosanitari per l’Esportazione di Kiwi
dall’Italia alla Cina, ed è indenne da insetti nocivi per la Cina”. Il MIPAAF fornirà in anticipo all’AQSIQ il modello del
certificato fitosanitario per conferma e registrazione.
Articolo 8
Quando la spedizione di kiwi arriverà ai porti di entrata, gli organi cinesi di ispezione e quarantena (la divisione
dell’AQSIQ, d’ora in avanti denominata CIQ) esamineranno i certificati in questione, le etichette, e la documentazione
relativa al trattamento a freddo e l’avvenuta ispezione e quarantena. Nel caso in cui venisse rilevata la provenienza di
kiwi da frutteti, stabilimenti di confezionamento, impianti di stoccaggio o di trattamento a freddo non autorizzati, non
sarà concesso l’accesso della partita. Nel caso in cui venisse rilevata la presenza di Ceratitis capitata all’arrivo, la
partita sarà rispedita al mittente o distrutta. L’AQSIQ informerà immediatamente il MIPAAF che l’importazione di kiwi
dall’Italia è momentaneamente sospesa. Nel caso in cui venisse rilevata la presenza di qualsiasi altro parassita,
secondo quanto stabilito negli articoli della Law of the People’s Republic of China on the Entry and Exit Animal and
Plant Quarantine ed i suoi regolamenti applicativi, la partita sarà rispedita al mittente, distrutta o messa in quarantena
(solo nei casi in cui i parassiti possano essere sterminati efficacemente). Secondo le circostanze di intercettazione,
l’AQSIQ sospenderà l’importazione di kiwi dai relativi frutteti e stabilimenti di confezionamento. AQSIQ ne
comunicherà la ragione al MIPAAF e quest’ultimo comunicherà al piu’ presto i risultati delle sue indagini e prenderà
misure per rimediare la situazione.
Articolo 9
Prima di dare il via alle esportazioni di kiwi, AQSIQ invierà due funzionari della quarantena nelle aree di produzione del
kiwi al fine di riesaminare e ri-analizzare le condizioni di quarantena in collaborazione con il MIPAAF, incluso il
monitoraggio dei parassiti, le misure
preventive, il sistema delle pratiche di gestione della quarantena e delle condizioni fitosanitarie dei frutteti, degli
stabilimenti di confezionamento, stoccaggio e di trattamento a freddo. Un campione di frutteti, di stabilimenti di
confezionamento, stoccaggio e di trattamento a freddo registrati ed approvati dal MIPAAF secondo l’articolo 2, se
l’ispezione proverà che soddisfano i requisiti del protocollo, tutti i frutteti, stabilimenti di confezionamento, stoccaggio
e gli impianti di trattamento a freddo registrati dal MIPAAF saranno approvati. Le spese relative alla visita di cui sopra,
incluso il trasposto, il pernottamento e le prebende saranno a carico della parte italiana.
Articolo 10
Se necessario, l’AQSIQ condurrà ulteriori analisi di rischio sulla base di situazioni di presenza di parassiti e di loro
ritrovamento sulla frutta. L’AQSIQ e il MIPAAF si consulteranno reciprocamente e metteranno a punto la lista dei
parassiti nonché le relative misure di quarantena.
Articolo 11
Al fine di assicurare l’effettiva applicazione di questo protocollo, se necessario, l’AQSIQ ed il MIPAAF possono
intraprendere una verifica ed una valutazione complessive di questo protocollo.
Articolo 12
Ogni disputa circa l’interpretazione o l’applicazione di questo Protocollo sarà composta per le vie amichevoli
attraverso la consultazione o negoziazione tra AQSIQ e MIPAAF. Il presente protocollo entrerà in vigore dalla data
della sua firma e rimarrà valido per un periodo di due anni. Nel caso in cui né AQSIQ né MIPAAF notifichino la volontà
di emendare o porre fine a questo protocollo entro due mesi dalla data della sua scadenza, questo protocollo sarà
esteso automaticamente per un anno e così via.
Siglato a Beijing il 2 settembre 2008 in lingua italiana, cinese e inglese
M. Guizzardi
Allegato 1:
Gli insetti da quarantena che riguardano la Cina
1. Ceratitis capitata
2. Ceroplastes rusci
3. Lobesia Botrana
4. Metcalfa pruinosa (Hom.,Flatidae)
5. Pseudomonas syringae pv. Actinidiae
Allegato 2:
Procedura operativa per il trattamento a freddo prima della spedizione
1. Impianti a freddo:
1.1 Il trattamento prima del carico sarà permesso solo nelle attrezzature per il trattamento a freddo approvate dal
Mipaaf e dall’AQSIQ.
1.2 Il Mipaaf è responsabile nell’assicurare che le attrezzature per il trattamento a freddo utilizzate dagli esportatori
sono conformi agli standard e hanno la dotazione di refrigerazione capace di terminare e raggiungere e mantenere i
frutti alla temperatura richiesta.
1.3 Il Mipaaf tiene un registro delle attrezzature per il trattamento a freddo approvate per il trattamento prima del
carico verso la Cina. Questo registro includerà la documentazione relativa a:
(a) dislocazione e piani di costruzione di tutte le attrezzature, inclusi i dettagli di contatto del proprietario/operatore,
(b) dimensione delle attrezzature e capienza della stanza,
(c) tipo di isolamento usato nei muri, nei soffitti e nei piani,
(d) fabbricazione, modello, tipo e capacità del condensatore di refrigerazione e dell’evaporatore/circolazione dell’aria,
(e) il range delle temperature dell’attrezzatura, il controllo del ciclo di decongelamento e le specifiche e i dettagli delle
attrezzature integrate per la registrazione delle temperature.
1.4 Il Mipaaf girerà ad AQSIQ (prima dell’inizio di ciascuna stagione del kiwi) i nomi e gli indirizzi degli stabilimenti per
il trattamento di disinfestazione a freddo attualmente registrati.
2. Tipi di registratori:
2.1 Il Mipaaf deve assicurare che la combinazione delle sonde della temperatura e degli strumenti di registrazione
delle temperature siano:
(a) Adeguate per lo scopo. Essi devono essere conformi agli standard richiesti dalla USDA. I sensori devono essere
precisi in ± 0.15°C nel range da - 3.0°C a +3.0°C.
(b) Adattabili al numero di sonde richiesto,
(c) Capace di registrare e memorizzare i dati per il periodo del trattamento e poi fino a che le informazioni possano
essere esaminate dagli ufficiali del Mipaaf e dell’ AQSIQ,
(d) Capace di registrare tutti i sensori di temperature almeno ogni ora con lo stesso grado di precisione come è
richiesto dai sensori, e
(e) Capace di produrre tabulati che identifichino ciascun sensore, il tempo e la temperatura, così come
l’identificazione del numero della struttura di magazzinaggio.
3. Calibratura delle temperature:
3.1 La calibratura deve essere effettuata utilizzando massa di ghiaccio tritato e acqua distillata, usando un termometro
certificato approvato dal Mipaaf.
3.2 Ciascun sensore che rileva più ± 0.6°C fino a 0°C deve essere sostituito da uno che soddisfa questo criterio.
3.3 Quando il trattamento è stato completato il Mipaaf verificherà che la calibratura dei sensori dei frutti usano il
metodo riportato al 3.1
4. Collocazione dei sensori di temperatura sotto la supervisione del Mipaaf:
4.1 I frutti palletizzati devono essere caricati nelle stanze del freddo sotto la supervisione del Mipaaf e possono essere
pre-refrigerate a discrezione dell’esportatore.
4.2 Sono richieste almeno due sonde (nei punti di entrata ed uscita della circolazione d’aria) per misurare la
temperatura della stanza ed un minimo di quattro sonde per misurare la temperatura della polpa, collocate:
(a) Una al centro dell’ammasso nel centro della stanza refrigerata,
(b) Una nell’angolo della cima dell’ammasso nel centro della stanza refrigerata,
(c) Una al centro dell’ammasso vicino all’uscita dell’aria fredda,e
(d) Una nell’angolo sopra l’ammasso vicino all’uscita dell’aria fredda.
4.3 La collocazione dei sensori e la connessione al logger deve essere fatta sotto la direzione e la supervisione di un
ufficiale autorizzato del Mipaaf.
4.4 Le registrazioni del logger possono cominciare in qualsiasi momento, comunque il periodo di trattamento sarà
considerato iniziato solo dopo che tutte le sonde hanno raggiunto la temperatura del trattamento indicata.
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4.5 Quando solo un numero minimo di sonde sono state utilizzate e nel caso in cui una sonda fallisca nel registrare una
temperatura per un periodo di più di quattro ore consecutive, il trattamento dovrà essere dichiarato nullo e dovrà
essere iniziato da capo.
5. Progressivo riesame dei trattamenti:
5.1 Se la registrazione del trattamento indica che i parametri del trattamento sono stati soddisfatti, poi il Mipaaf e
l’AQSIQ potranno autorizzare la fine del trattamento e se i sensori superano la calibratura come specificato nella
‘Sezione III’ poi il trattamento potrà essere considerato completato con successo.
5.2 I sensori dovranno essere calibrati prima che il frutto sia spostato dalla stanza del trattamento.
6. Conferma del trattamento
6.1 Dopo che il suddetto trattamento è trascorso le sonde dovranno essere ricalibrate usando le procedure nella
‘Sezione III’. Le registrazioni dovranno essere tenute per la verifica di AQSIQ.
6.2 Se qualsiasi sonda al completamento del trattamento mostra una lettura più alta rispetto alla regolazione iniziale
della calibratura, le registrazioni dalla/e sonda/e dovranno essere aggiustate di conseguenza.
Se questo aggiustamento rivela che la tabella del trattamento richiamato non è stato soddisfatto il trattamento dovrà
essere considerato fallito. Esiste la possibilità di ritrattare questi frutti a discrezione del Mipaaf, dell’AQSIQ e
dell’esportatore.
6.3 I tabulati delle registrazioni di temperature devono essere accompagnati da una sintesi di dati appropriati che
indichino che il trattamento a freddo richiesto per il prodotto è stato portato a termine.
6.4 Il Mipaaf e l’AQSIQ devono approvare queste registrazioni e sintesi prima di confermare che il trattamento ha
avuto successo. Esse dovranno essere disponibili per la verifica di AQSIQ quando richiesto.
6.5 Se il richiesto trattamento a freddo del prodotto non è stato terminato, il logger può essere riconnesso e il
trattamento continuato a condizione che:
(a) Il Mipaaf e l’AQSIQ confermino il mantenimento delle condizioni richieste, come elencate nella Sezione 6.3, o
(b) il tempo trascorso dalla fine del trattamento e dal re inizio del
trattamento è meno di 24 ore. In entrambi i casi, dovrà essere continuata la raccolta dei dati dal tempo in cui il logger
è stato riconnesso.
7. Caricamento nei containers
7.1 I containers dovranno essere ispezionati dal Mipaaf e dall’AQSIQ prima del caricamento, in modo da assicurare
l’assenza di insetti e che qualsiasi foro sia coperto per evitare l’entrata di insetti.
7.2 I frutti dovranno essere caricati con una costruzione resistente agli insetti o utilizzando una chiusura resistente agli
insetti tra l’entrata della camera del freddo e il containers.
8. Sigilli dei containers
8.1 Un sigillo numerato deve essere apposto da un’ufficiale autorizzato del Mipaaf nella porta del containers caricato
e il numero del sigillo dovrà essere riportato nel Certificato Fitosanitario.
8.2 Il sigillo dovrà essere rimosso solo dall’ufficiale del CIQ al porto di arrivo in Cina.
9. Magazzinaggio dei frutti nel caso in cui non siano immediatamente caricati:
9.1 I frutti trattati non designati per l’immediato carico possono essere immagazzinati per una successiva spedizione a
condizione che le seguenti condizioni di sicurezza siano mantenute dal Mipaaf:
(a) se i frutti sono stoccati nella stanza del trattamento, la porta della stanza deve essere sigillata,
(b) se i frutti devono essere trasferiti in un’altra stanza per lo stoccaggio, essi devono essere trasferiti in maniera sicura
approvata dal Mipaaf e la stanza non dovrà contenere altri frutti, e
(c) il successivo caricamento del containers dovrà essere eseguito sotto la supervisione del Mipaaf secondo quanto
disposto ‘Sezione 7’.
10. Documenti:
Le temperature, la durata e il numero degli stabilimenti di confezionamento/impianti della disinfestazione a freddo
prima dell’export devono essere inseriti nella sezione del trattamento nel Certificato Fitosanitario.
ALLEGATO 3:
Procedura Operativa per il trattamento a freddo in transito
1. Tipo di container
I container devono essere (integrali) auto-refrigerati adibiti al trasporto e avere attrezzature per la refrigerazione
capaci di raggiungere e mantenere le temperature richieste.
2. Tipi di registratori
Il Mipaaf deve assicurare che la combinazione tra le sonde e le registrazioni della temperatura siano predisposti come
segue:
2.1 I sensori devono essere regolati su una temperatura di ± 0.1°C con un’oscillazione tra -3.0°C e +3.0°C.
2.2 Capaci di ospitare il numero di sonde necessarie.
2.3 Capaci di registrare e conservare dati per l’intera durata del periodo del trattamento.
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2.4 Capaci di registrare tutti i sensori per la temperatura almeno ogni ora agli stessi gradi richiesti ai sensori, e
2.5 Capaci di produrre tabulati che identifichino ciascun sensore, il tempo e la temperatura, il numero
d’identificazione del registratore e il container.
3. Calibratura dei sensori per la temperatura
3.1 La calibratura deve essere effettuata utilizzando massa di ghiaccio tritato e acqua distillata, usando un termometro
certificato approvato dall’organizzazione per la quarantena.
3.2 Ciascun sensore che registri più o meno 0.3°C fino a 0°C deve essere sostituito con altro sensore che soddisfi
questo criterio.
3.3 Un “Registro sulla calibratura dei sensori per la frutta” deve essere preparato per ciascun container, firmato e
timbrato da un funzionario Mipaaf preposto alla quarantena. La copia originale deve essere allegata al Certificato
Fitosanitario che accompagna la consegna.
3.4 All’arrivo, la CIQ controllerà la calibratura dei sensori per la frutta utilizzando il metodo di cui al paragrafo 3.1.
4. Collocamento dei sensori per la temperatura
4.1 La frutta imballata deve essere caricata in container adibiti al trasporto sotto la supervisione di funzionari per la
quarantena. Tali container devono essere imballati in modo da assicurare un uguale flusso d’aria sotto e intorno i
pallet e i pacchi sfusi.
4.2 Almeno tre sensori da frutta e due sensori per l’aria sono necessari per ciascun container. I sensori devono essere
così collocati:
(a) Sensore 1 (nella polpa del frutto): strato superiore degli imballaggi di frutta, fila centrale, parte anteriore del
container.
(b) Sensore 2 (nella polpa del frutto): Approssimativamente 1.5 m (per un container di 40 piedi) o 1 m (per container
che misurino 20 piedi) dalla porta, al centro del carico, al centro della scatola, a metà tra la parte superiore e quella
inferiore del carico stesso.
(c) Sensore 3 (nella polpa del frutto): Approssimativamente 1.5 m (per un container di 40 piedi) o 1 m (per container
che misurino 20 piedi) dalla porta, parete sinistra, a metà tra la parte superiore e quella inferiore del carico stesso.
(d) I rimanenti due sensori per la temperatura devono essere sistemati rispettivamente nella zona di rilascio e di
immissione dell’aria nel cargo.
4.3 Tutti i sensori devono essere collocati sotto la direzione e supervisione di un ispettore autorizzato del paese
esportatore.
4.4 La frutta da trasportare deve essere conservata in ambienti freddi fino al momento in cui la temperatura della
polpa raggiunga un minimo di 4°
5. Sigillo dei container
5.1 Un funzionario autorizzato dovrà porre un sigillo numerato sulla porta dei contenitore carico.
5.2 Il sigillo dovrà essere rimosso solamente da un funzionario CIQ nel porto di arrivo in Cina.
6. Registrazione della temperatura e conferma del trattamento
6.1 La sistemazione in transito è per il completamento del trattamento a freddo da effettuarsi durante il viaggio tra il
porto del paese esportatore e il primo porto di arrivo in Cina.
6.2 Le registrazioni possono iniziare in qualunque momento, comunque il periodo di trattamento sarà considerato
iniziato solo dopo che tutti i sensori della frutta avranno raggiunto la temperatura di trattamento
prevista.
6.3 La Società di Spedizione scaricherà le registrazioni dei computer relative al trattamento a freddo e le spedirà alla
CIQ del primo porto di approdo in Cina.
6.4 Alcune tratte marittime permettono al trattamento a freddo di essere completato entro l’arrivo dell’imbarcazione
nel porto cinese. È ammesso che le registrazioni sul trattamento vengano scaricate durante il tragitto e spedite alla
CIQ per la verifica. Permane comunque il requisito che non è necessario che il trattamento sia stato effettuato finché
la CIQ non abbia completato la ricalibrazione delle sonde dei sensore della temperatura. È perciò una decisione
commerciale se i frutti debbano essere condizionati con il sistema di aria condizionata (ad es. elevando gradualmente
la temperatura del vagone) prima dell’arrivo in Cina.
6.5 La CIQ verificherà che le registrazioni soddisfino i requisiti cinesi di trattamento a freddo. In seguito alla calibratura
dei sensori, il trattamento è completo.
7. Documenti
7.1 Temperatura e durata del trattamento a freddo, numero di container e numero del sigillo del contenitore devono
essere riportati nella sezione del trattamento sul Certificato Fitosanitario.
7.2 Il Certificato Fitosanitario, la relazione sul trattamento a freddo e le registrazioni sulla calibratura dei sensori della
frutta saranno forniti per conferma alla CIQ quando la spedizione di kiwi giungerà nei porti designati.
M. Guizzardi
Normativa ISPM in vigore dal 01.01.2006
M. Guizzardi