2017-QUADERNO SOR CENERINO.appendice 1

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2017-QUADERNO SOR CENERINO.appendice 1
S o c i e t à
O r n i t o l o g i c a
R e g g i a n a
2017 Psittacus Erithacus:
inserimento in Appendice I
i Quaderni
della Società
Ornitologica
Reggiana
1/2017
Quel simpatico del Cenerino…
a cura di Enrico Banfi, powered by Marco Cotti.
S o c i e t à
Quel simpatico del Cenerino…
O r n i t o l o g i c a
R e g g i a n a
COMMENTI- 1-Sull’inserimento in Appendice I (Allegato A)
Un commento.
“Se non li allevi, scompaiono”: campagna
per la difesa del Cenerino
Paesi proponenti la collocazione in Appendice 1: Angola, Chad, European Union, Gabon, Guinea,
Nigeria ( ha perso il 48% delle sue foreste tra il 1990 ed il 2010, fonte FAO, 2010), Senegal, Togo
and United States of America
La distruzione dell’habitat. L’habitat del cenerino è la foresta; la distruzione della foresta, per i più
Dove vivono in natura, hanno distrutto il loro
vari motivi ma sempre economici , è stata costante. In particolare nel corso degli anni ’90 si sono
habitat: niente cibo, niente nidi.
raggiunti livelli notevolissimi ed è tuttora crescente in praticamente tutti i Paesi interessati il Centro
I Paesi in cui vivono sono poverissimi, terre di
migranti e profughi: foresta ed animali servono
Africa). Tra il 2005 ed il 2010 la perdita percentuale annua di foresta va dall’1% in Benin, Burundi
e Cameroon, al 2.19% (115.000 ha distrutti all’anno!) in Ghana, fino al 4% in Nigeria e il 5.75% in
Togo. In particolare, secondo FAO, il Ghana, tra il 2000 ed il 2010 ha perso il 19% delle sue foreste,
per sopravvivere
la Nigeria il 48% tra il 1990 ed il 2010 (FAO, 2010). L’Africa centrale, lato ovest, è stato stimato
Le loro autorità tollerano distruzione, catture,
che nel 2003 avesse già perso circa il 90% delle sue foreste originarie ! ( World Resources Institute,
contrabbando. O peggio.
Le autorità internazionali non sono riuscite ad
2003).In tale lato ovest sono collocate Nigeria, la Guinea, il Ghana (popolazione di Cenerini ridotta
del 90/99% a fronte dei 115.000 ha di foresta distrutta/anno), ed il Cameroon . I primi due sono fra
i richiedenti la collocazione dello Psittacus erithacus in Appendice I ma sono fra i principali respon-
eliminare le minacce, né ad ovviare alle caren-
sabili della distruzione pressochè totale del suo habitat.
ze delle autorità e dei sistemi di controllo.
Parere del Segretariato. Le informazioni disponibili indicano che Psittacus erithacus non ha un’area
Non è ostacolando ulteriormente l’allevamento
in ambiente protetto
che si tutelano le specie minacciate
Basta il buon senso: più ne allevi, più è
probabile che la specie sopravviva.
Presidiamo foreste, aeroporti, governi deboli o collusi non registri amatoriali.
di distribuzione ristretta e ha una popolazione costituita da numerose centinaia di migliaia a numerosi milioni di esemplari in natura. Il declino è dovuto alla distruzione dell’habitat ed alla cattura
legale ed illegale per il commercio pet, che ha condotto ad una diminuzione della popolazione soprattutto in Africa Centrale Ovest ( ha perso il 90% delle sue foreste nel 2003, fonte World Resources
Institute, 2003). Non ci sono tuttavia informazioni per determinare se ci sia stato un marcato declino
nell’intera specie come richiesto dall’Annesso 4 della Risoluzione Conf. 9.24 (Rev. CoP16). Pertanto le informazioni disponibili al momento della redazione del rapporto non impongono l’inclusione
nell’Appendice 1. Il Segretariato raccomanda che la proposta sia respinta.
Il parere del Segretariato, organismo tecnico che dovrebbe essere depositario della massima conoscenza sul tema, non è stato tenuto in alcun conto.
Dunque: è certa la gravissima distruzione dell’habitat (foreste) causa l’indiscriminato ed incontrollato prelievo di alberi per legname. Questa distruzione consapevole ed in corso da decenni ed è opera
dei governi degli Stati, parte dei quali richiedono la collocazione di Psittacus e. in Appendice 1, che
Questa situazione comporta una diminuzione della domanda, una diminuzione della disponibilità
significa controllo e limitazione della detenzione ed allevamento in cattività. Sono gli stessi Stati che
alla detenzione causa gli aspetti burocratici, e quindi serie difficoltà a cedere gli esemplari. Il che si
autorizzati- per aiutare le economie locali- a catture contingentate, consentono il superamento delle
traduce, sul piano pratico in un danno economico rilevante soprattutto per gli operatori commerciali,
quote concesse. Dunque, distruggono l’habitat di riproduzione, superano i contingenti di catture au-
che si ritrovano in “magazzino” un prodotto che non fornirà i ricavi attesi. Il tutto improvvisamente
torizzate e richiedono la collocazione in Appendice 1. Difficile capire…..
, inaspettatamente, senza responsabilità e- apparentemente- senza via d’uscita. Non è un problema
Ci sono notizie di fiorente commercio illegale di uova di Psittacus, che provengono ovviamente dagli
di deroga rispetto le nuove certificazioni richieste ma di interesse decaduto da parte del mercato per
stessi Paesi africani, che hanno distrutto l’habitat, praticato catture in forte esubero rispetto le quote
questa specie.
autorizzate. E consentono il commercio di uova…
Altra considerazione importante- dice la nota del Direttore DPNM- in seguito alla decisione CoP
Ebbene, il provvedimento adottato (collocazione dello Psittacus in Appendice I) non riguarda questi
17, l’Unione Europea modificherà gli allegati al Reg. (CE) n. 338/97. “In tal caso, gli esemplari po-
Stati, ma gli allevatori sportivi ed i commercianti della filiera legale, che sono – in realtà- oggetto di
tranno essere commerciati solo se nati o acquisiti prima dell’inclusione della specie in Appendice I,
truffe : acquistano esemplari forniti di documenti ufficiali di provenienza, sia fonte W che C. Cer-
o se nati ed allevati in cattività ai sensi dei regolamenti comunitari dopo detta data”. In altre parole:
chiamo una logica in tutto questo? Una c’è: più si ostacolano detenzione ed allevamento in cattività
a)-i soggetti nati prima dell’inclusione circolano liberamente, come per l’Appendice II (ALL. B). Ma
e commercio legale, più aumentano opportunità e guadagni per la filiera illegale, alimentata anche
occorre la dichiarazione di nascita in regola;
da alcuni Paesi richiedenti la collocazione in Appendice I.
b)-i soggetti nati dopo, anche se da una coppia nata o acquisita prima, saranno sottoposti alle regole
Per quanto riguarda il nostro Paese, ancora non siamo riusciti a conoscere la sua posizione all’interno
di Appendice I (ALL. A). Attenzione al caso della necessità della seconda generazione per genitori
della Comunità europea: nonostante le formali e ripetute richieste non ci è stata fornita alcuna infor-
di cui almeno uno dei due è fonte W. Questa è una minaccia che merita da sola un paragrafo di ap-
mazione. Che non abbia una “sua” posizione? O che pensi di non avere argomenti per sostenerla?
profondimento;
Resta il fatto che questo comportamento comunitario ed italiano pare non avere una logica, sembra
c)-i soggetti acquisiti prima dell’inclusione circolano liberamente, come per l’Appendice II (ALL.
una via di fuga lungo una strada di minore resistenza….
B). Ma occorre il documento di cessione /acquisizione in regola !
d)-i soggetti acquisiti dopo l’inclusione: qui occorre una precisazione importante. E cioè: il diritto
COMMENTI- 2- Sulle Disposizioni conseguenti
di essere gestito secondo l’Appendice II se nati (dichiarazione di nascita) o acquisiti (dichiarazione
di provenienza, cessione/acquisizione) prima dell’inclusione è proprio dell’esemplare e legato alla
La gestione del pregresso. La normativa CITES, ante CoP 17, conseguente alla collocazione dello
sua origine (data nascita o data acquisizione antecedente all’inclusione) ed è indipendente dalla fonte
P. erithacus in Appendice II (Allegato B), ha stimolato allevatori e commercianti ad acquistare esem-
(W, C…). Si tratta di un diritto acquisito una volta per tutte. Quindi, l’acquisizione- in data successi-
plari di P. erithacus ed a porli in allevamento, per la riproduzione. La facilità di questa ha consentito
va all’inclusione- di un esemplare nato o acquisito da proprietario precedente prima dell’inclusione
di produrre una notevolissima quantità (molte migliaia) di esemplari, che hanno goduto di libertà di
viene governata dalle regole di Appendice II (ALL. B).
movimento e bassa regolamentazione, caratteristica delle specie in Appendice I (Allegato B). L’ac-
In altre parole, gli esemplari della specie Psittacus erithacus governati dalle regole di Appendice II
quisto, quindi, di esemplari di Psittacus è sempre stato relativamente facile, anche perché la quantità
continueranno ad essere soggetti a tali regole, anche dopo l’inclusione della specie in Appendice I e
crescente offerta sul mercato ha fatto diminuire il prezzo.
la modifica degli Allegati al Reg. (CE) n. 338/97 ed in qualunque data avvenga il loro spostamento
La conseguenza del passaggio in Appendice I comporta, viceversa: notevole appesantimento della gestio-
o commercializzazione.
ne con pesante rischio di sanzioni, necessità di seconda generazione, attesa di ottenimento del Certificato
Così riteniamo, secondo giurisprudenza e buonsenso. Ma occorre il conforto dell’ufficialità ( parere del Ministero dell’Ambiente).
Commerciale (gravissimo per una specie allevata per pet, mercato 1 destinato a scomparire) .
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V. art 5 c. 3 Reg.( CE ) n. 939/97: “3 . Di regola, gli organi di gestione decidono sul rilascio delle licenze e
dei certificati entro un mese dalla data di presentazione della domanda completa. Tuttavia, quando dette autorità consultano dei terzi, la decisione può essere presa soltanto dopo che la consultazione sia stata debitamente completata. I ritardi significativi nella trattazione delle domande vengono comunicati ai richiedenti .”.
E’ noto a tutti quanto questo articolo sia disatteso…
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Il caso della seconda generazione. Riguarda parentali che siano, almeno uno, in fonte W.
-antecedente CoP 17: questa fonte non ha alcun effetto. I figli vengono gestiti come normali All. B:
detenzione e, soprattutto, spostamento di sede, scambio, cessione anche con attività aventi fine di
lucro non richiedono particolari attenzioni o documenti;
-post CoP 17: potrebbe cambiare il mondo. Infatti, trattandosi di parentali con almeno un fonte W,
è molto probabile che le autorità italiane tendano ad applicare quanto previsto all’art. 54 del Reg.
(CE) 865/06 al comma 4 per la qualifica di “nascita in cattività” per i figli:
“Salvo il disposto dell’articolo 55, un esemplare di una specie
animale si considera nato e allevato in cattività soltanto quando
un organo di gestione competente, in consultazione con
un’autorità scientifica competente dello Stato membro interessato,
abbia accertato quanto segue:
………………….
…………………
4) la riserva riproduttiva ha prodotto discendenti della
seconda o di successive generazioni (F2, F3 e via dicendo)
in ambiente controllato o è gestita con modalità che si sono
dimostrate idonee a produrre in modo affidabile discendenti
di seconda generazione in ambiente controllato.
Il che comporterebbe una conseguenza estremamente grave per il detentore ed un effetto gravissimo
sul mercato legale. Infatti, adottando questa interpretazione, chi detiene una coppia siffatta, cioè con
un esemplare in fonte W (anche se di origine lecita, dunque con certificato d’origine ufficiale) per
commerciare i figli dovrebbe attendere la seconda generazione ( 3-5 anni) della coppia o dimostrare
che il suo allevare è in grado di ottenerlo ( da tempo, ci sono contenziosi aperti da anni su questo
argomento con la Commissione Scientifica). Questo è uno dei punti più pericolosi del passaggio da
Appendice II a I della specie Psittacus erithacus.
Ma……Le norme comunitarie , di solito, sono scritte in modo esaustivo e chiaro, se le si leggono
senza forzature ideologiche. E, dunque, ricostruiamo la situazione di un allevatore (o commerciante) che detiene una coppia di Cenerini in cui almeno uno ha il certificato di provenienza che riporta
: Fonte W. Gli Stati del Centrafrica sono autorizzati a catture e commercializzazione di esemplari
prelevati, secondo quote stabilite, dalla natura. Quindi, si tratta di esemplari di origine lecita, prelevati- a detta delle autorità internazionali- “ in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie in-
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teressate in ambiente naturale”. Se il certificato porta una data antecedente il passaggio della specie
Psittacus da Appendice II ad I (suppongo il 2 gennaio 2017), allora si applica non il comma 4 ma il
comma 2 del medesimo art. 54.:
2) la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in
osservanza della normativa a essa applicabile alla data
della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la
OGNI MODULO DEBITAMENTE COMPILATO VA PRESENTATO ALL’UFFICIO CITES TERRITORIALE DI COMPETENZA A CUI FARE RIFERIMENTO
PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE O CHIARIMENTO.
sopravvivenza delle specie interessate in ambiente naturale;
Non ci sono pervenute comunicazioni riguardo modifiche della localizzazione delle
questo è sufficiente a garantire che i figli, anche F1 della coppia siano considerati nati in cattività e,
corso del Corpo Forestale dello Stato.
dunque, possono essere spostati, scambiati, oggetto di commercio di lucro. Seguendo naturalmente
Rev. 22/01/2017-banfi
stazioni CFS Territoriali di riferimento, come conseguenza della riorganizzazione in
le norme applicate all’Appendice I, come il Certificato commerciale (o “giallo”).
Preciso che è il Certificato a dover portare la data antecedente il 2 gennaio 2017 e non il documento
di cessione/entrata in possesso. Il “diritto” è in capo all’esemplare oggetto del commercio, che se lo
porterà dietro in tutti i suoi trasferimenti.
Modulistica per specie di Allegato A
i documenti necessari per il disbrigo delle pratiche CITES sono rinvenibili sul
sito SOR/News , nella news del 22 gennaio 2017
Denuncia di nascita - All.A
Richiesta certificazione - All.A
Scheda informativa/dichiarativa - All.A
Scheda informativa per richiesta di certificato per ogni evento di spostamento - All.A
Comunicazione variazione luogo custodia - All.A
Comunicazione decesso - All.A
Denuncia detenzione/possesso - All.A
Modulistica per specie di Allegato B
Denuncia di nascita All.Scheda informativa/dichiarativa - All.B
.
Quel simpatico del Cenerino…..
L’UFFICIALITA’- Inserimento in Appendice I- Disposizioni conseguenti
La specie Psittacus erithacus è stata inserita in Appendice 1 (Allegato A), Cosa cambia? Dalle Notifiche CITES 2016/063-064 e conseguente comunicazione del Ministero italiano (MATTM ) Vediamo un estratto.
Dal 24 settembre al 4 ottobre 2016 la 17a Conferenza delle Parti CITES (CoP 17) ha prodotto decisioni relative alla classificazione di specie nelle varie Appendici. Tali modifiche sono entrate in
esecuzione il giorno 2 gennaio 2017. Esse, dovranno essere recepite dal Parlamento europeo ed
andranno a modificare gli Allegati al Reg. (CE) n. 338/97.
Le decisioni sono già state trasmesse al Parlamento europeo che dovrà recepirle formalmente. L’atto
del Parlamento sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla data della
pubblicazione italiana decorreranno i termini per compiere alcuni atti fondamentali da parte degli
allevatori, dei detentori e degli altri soggetti interessati. Ad oggi, 22 gennaio 2017, la pubblicazione
non è ancora avvenuta.
Le disposizioni da seguire all’entrata in vigore delle modifiche sono le seguenti:
1 - Ai sensi dell’art. 5 bis della Legge 7/02/1992 n. 150, coloro che detengono esemplari di nuove
specie iscritte in All. A del Reg. (CE) n. 338/97 (Appendice I CITES), ad esempio esemplari di
Pappagallo Cenerino (Psittacus erithacus) dovranno farne denuncia al Servizio Cites territoriale
del Corpo Forestale dello Stato ( 1 ),entro 90 giorni dalla pubblicazione sulla G.U Italiana, come
precedentemente ricordato. E’ bene che oltre alla denuncia di possesso, venga presentata anche
fotocopia delle pagine del Registro di All. B in cui gli esemplari detenuti sono oggi registrati. Gli
uffici devono rilasciare apposita ricevuta e copia timbrata ed identificata della fotocopia del registro
di All. B di provenienza. I due documenti sono fondamentali e vanno conservati nel Registro di All.
A.: definiscono la provenienza
2 - Coloro che sono tenuti alla compilazione del Registro di detenzione di cui al DM. 8 gennaio
2002 ( 2 ), che detengono esemplari di specie animali e/o vegetali (vivi, morti, loro parti o prodotti)
di nuova inclusione nell’All. A al Reg. (CE) n. 338/97 (ad es. Psittacus erithacus) dovranno riportare
tali esemplari sul registro entro 30 giorni dall’entrata in vigore dei nuovi allegati. Chi fosse sprovvisto del Registro di All. A , potrà richiederlo al Servizio Cites Territoriale CFS.
In queste due prescrizioni pare esserci una contraddizione: il possesso va denunciato entro 90 giorni
dalla pubblicazione su G.U, mentre la trascrizione deve avvenire entro 30 giorni dalla pubblicazione. Consigliamo di effettuare entrambe le operazioni entro i 30 giorni.
3 - Le riesportazioni extra UE di esemplari di specie in All. A,B,C devono essere previamente autorizzate
dal CFS Territoriale, mediante rilascio di certificato di riesportazione, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del
Reg. (CE) n. 338/97.
4 -Lo sfruttamento commerciale a fini di lucro (scambio, locazione, permuta, cessione di qualsiasi natura
e titolo, esclusa la donazione) di esemplari di specie in All. A (quindi anche del Cenerino) deve essere
previamente autorizzata da CFS, mediante il rilascio del Certificato commerciale ( o Certificato “giallo”)
di cui art. 8, comma 3 del Reg. (CE) n. 338/97. Sempre dovrà essere compilato il documento di cessione di
ciascun esemplare, documento che va conservato da entrambe le parti. Le attività degli allevatori sportivi
rientrano- dal punto di vista CITES- fra quelle con finalità di lucro (lo scambio…) fatto salvo il caso in
cui si formalizzi una donazione.
( 1 )- Il riferimento è il servizio CITES del CFS utilizzato fino al 31 dicembre 2016. Non sono ancora
state rese note eventuali modificazioni logistiche o procedurali conseguenti alla riorganizzazione in corso
del Corpo Forestale dello Stato.
( 2 )- In particolare i soggetti riportati al comma c) chiunque utilizzi, detenga o esponga esemplari a
scopo di lucro o ponga in essere atti di disposizione finalizzati allo scambio, alla locazione, alla permuta
o alla cessione a fini commerciali di qualsiasi natura e titolo, ivi compreso chiunque ottenga esemplari
provenienti da sequestro, confisca, affidamento, fatte salve le disposizioni della legge 11 febbraio 1992,
n. 157
5 -Qualsiasi spostamento all’interno della Unione europea di esemplari vivi di specie in All. A dalla località i ndicata nella licenza d’importazione o in un certificato commerciale dovrà essere previamente autorizzata da CFS Territoriale, mediante rilascio di certificato di cui art. 9, comma 2 del Reg. (CE) n. 338/97.
6 -Le importazioni ed esportazioni extra UE di specie di All. A e B devono essere previamente autorizzate
dal Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), mediante rilascio di licenza import o export di cui art.
4 e 5 rispettivamente, del Reg. (CE) n. 338/97.
7 -Le importazioni di esemplari extra UE di specie di All. C e D sono subordinate alla previa presentazione, presso l’ufficio doganale frontaliero di introduzione, di una notifica di import.
8 -Le esportazioni extra UE di esemplari di specie di All. C devono essere previamente autorizzate da
MISE (Ministero Commercio Estero), mediante rilascio di licenza di esportazione, ai sensi dell’art. 5 Reg.
(CE) n. 338/97.