Ipotesi regolamento navigazione fattibello (
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Ipotesi regolamento navigazione fattibello (
Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna Parco del Delta del Po Emilia - Romagna Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello Art. 1 - Finalità 1. Il presente regolamento costituisce strumento di attuazione delle Norme Tecniche del Piano di Stazione Centro Storico di Comacchio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia - Romagna, adottato con Delibera del Consiglio Provinciale n. 244/24756 del 23/12/1993 e vigente in salvaguardia ai sensi della L.R. n. 20/2000 art. 12, e delle Norme Tecniche del Piano di Stazione Valli di Comacchio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale EmiliaRomagna n. 2282/2003, nonché della legislazione nazionale e regionale vigente in materia di navigazione. 2. Il regolamento è volto a perseguire le finalità dello Statuto del Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po ed a coniugare pratiche di nautica sostenibile ad una fruizione consapevole e preservazione mirata degli ecosistemi presenti, per concertare tutela della biodiversità, fruizione turistica e commerciale dell'area, perseguendo uno sviluppo sostenibile del territorio. 3. Il regolamento si propone quale finalità la definizione dei percorsi navigabili e delle modalità di fruizione degli stessi secondo il tipo di attività esercitata: diporto, commerciale (trasporto passeggeri e visite guidate), pesca professionale. Art. 2 - Definizioni Ai fini del presente regolamento: a) il termine «unità nautica» indica qualsiasi nave, motoscafo, galleggiante, impianto galleggiante, unità da diporto ed in generale qualsiasi costruzione usata o capace di essere usata come mezzo di trasporto sulla superficie dell’acqua o sotto di essa, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002 ; b) il termine «unità nautica motorizzata» o «unità nautica a motore» indica una unità nautica a propulsione meccanica, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002; c) il termine «unità nautica a remi» indica una unità nautica che può essere mossa soltanto mediante i remi oppure con un sistema di trasmissione simile alla forza umana, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002; d) il termine «unità nautica a vela» indica una unità nautica concepita per la navigazione a vela, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002. Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 1 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna Una unità nautica a vela che naviga a motore con o senza vela issata è considerata come una unità nautica a motore; e) il termine «unità da diporto» indica una nave, una imbarcazione o un natante utilizzato per scopi sportivi o ricreativi, dai quali esuli il fine di lucro, come definito ai sensi della L. n. 50/1971 «Norme sulla navigazione da diporto» e successive integrazioni e modificazioni; f) il termine «natante» indica qualsiasi unità da diporto a remi o di lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi del D.Lgs.vo n. 171/2005; g) il termine «imbarcazione» indica qualsiasi unita navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 10 fino a 24 metri, come definito ai sensi della L. n. 50/1971 e successive integrazioni e modificazioni; h) il termine «locazione di unità da diporto» indica il contratto con il quale una delle parti si obbliga, dietro corrispettivo, a far godere all'altra per un dato tempo l'unità navale, secondo quanto previsto dalla L. n. 50/1971 e successive integrazioni e modificazioni; i) il termine «trasporto passeggeri» indica l'attività professionale svolta da imprese e associazioni abilitate, con l'utilizzo di unità navali adibite al trasporto passeggeri condotte da personale abilitato; j) i l termine «visite guidate» indica le attività professionali svolte, a fronte di un pagamento di un corrispettivo, da guide turistiche iscritte a imprese e associazioni, a terra e in laguna, con l'utilizzo di unità navali adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente lagunare; k) il termine «navigazione da diporto» indica la navigazione effettuata a scopi sportivi e ricreativi dai quali esuli il fine di lucro, secondo quanto previsto dalla L. n. 50/1971 e successive integrazioni e modificazioni; l) i termini «lunghezza» e «larghezza» dell'unità nautica indicano la sua lunghezza fuori tutto e la sua larghezza massima, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 530/2002; m) il termine «unità nautica in stazionamento» indica una unità nautica che si trova direttamente o indirettamente all'ancora, ormeggiata alla riva o arenata, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia - Romagna n. 530/2002; n) il termine «unità nautica in navigazione» indica una unità che non è direttamente né indirettamente all'ancora, né ormeggiata a riva, né arenata, come definito da Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna, approvato con Delibera di Giunta Regionale Emilia – Romagna n. 530/2002; o) il termine «area esclusiva» indica una porzione di territorio che per valore e/o fragilità degli elementi naturalistici, ambientali e paesaggistici, degli equilibri e relazioni ecologiche ivi presenti, richiede una forma di fruizione limitata e sensibile, per l'attuazione della tutela necessaria; p) il termine «comprensorio Valle Fattibello» indica l'area geografica che costituisce Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 2 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna l'ambito di applicazione del regolamento, come da successivo art. 3; q) il termine «Ente Parco» indica il Consorzio del Parco Regionale Delta del Po Emilia – Romagna; r) il termine «criteri di eco-compatibilità» indica quegli accorgimenti tesi a rendere l'attività di navigazione il meno impattante possibile sull'ambiente, quali eventuale possesso di sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, mini-eolico), trattamento dello scafo con pitture anti-vegetative a “rilascio zero”, utilizzo di bio-lubrificanti. Art. 3 - Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento si applica ai bacini e ai corpi idrici all'interno del comprensorio Valle Fattibello, Valle Spavola e Valle Capre, incluso il tratto di Canale Navigabile Migliarino – Ostellato – Porto Garibaldi dall'immissione del canale tronco della Darsena dei Cappuccini in Comacchio fino al suo ingresso nella valle, il canale delle Vallette, il Logonovo dalla chiavica a 8 luci all’altezza del ponte sulla Romea e il tratto del canale delle Vene dall'incile fino al manufatto posto all'altezza di Viale Etruschi – Lido Spina, secondo i confini riportati da cartografia di zonizzazione dell'Ente Parco e comunque ricadenti all'interno del territorio del Parco Regionale del Delta del Po come da Piani di Stazione vigenti Centro Storico di Comacchio e Valli di Comacchio. 2. E' escluso dall'ambito del presente regolamento il tratto del Canale Navigabile Migliarino – Ostellato – Porto Garibaldi dall'accosto ANMI fino al confine del Piano di Stazione, come da cartografia allegata (Tavola I – Canale Navigabile). Art. 4 - Disposizioni per la navigazione 1. La navigazione nell'ambito di applicazione di questo regolamento è consentita solo ed esclusivamente ad unità nautiche che risultino soddisfare le disposizioni ivi contenute, fermo restando l'abilitazione alla navigazione delle stesse, l'opportuna qualifica, professionale e non, del conducente, gli atti concessori/licenze rilasciati dagli Enti di competenza, secondo normativa vigente in relazione al tipo di attività in esercizio. 2. La navigazione è consentita da un'ora dopo l'alba ad un'ora prima del tramonto, al fine di evitare un eccessivo disturbo all'avifauna presente nell'areale e alla rimonta del novellame dalla costa verso l'area valliva. Sono fatte salve deroghe dell'Ente Parco, come previsto all'art. 17. 3. Possono essere ammesse alla navigazione: a) Unità nautiche a remi: barche a remi, canoe, kayak. b) Unità nautiche con propulsione elettrica per diporto (natanti), attività commerciale e pesca professionale. c) Natanti per scopo escursionistico e turismo naturalistico: • con motore 4 tempi a benzina, o motore entrobordo alimentato a diesel (adeguamento a biodiesel entro .. gg dall'adozione ?), conforme ai requisiti previsti da direttiva comunitaria 2003/44/CE relativamente alle emissioni Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 3 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna gassose e acustiche; • dotati di serbatoi per la raccolta delle acque reflue, se provvisti di servizi, e di sistema di raccolta delle acque di sentina. d) Navi per trasporto passeggeri e visite guidate: • di lunghezza massima inferiore o pari a 18 m, larghezza massima 4,2 m, pescaggio tale da consentire la navigazione in acque a bassa profondità (in attesa di acquisizione dei rilievi batimetrici ); • equipaggiate con motori fuoribordo 4 tempi alimentati a benzina e di potenza non superiore ai 25 Cv, o motore entrobordo alimentato a diesel (adeguamento biodiesel entro .. gg dall'adozione ?), conformi ai requisiti previsti da normativa comunitaria e nazionale relativamente alle emissioni gassose e acustiche; • dotate di serbatoi per la raccolta delle acque reflue, se presenti servizi a bordo, al fine di evitare qualsiasi tipo di scarico nel bacino o corpo idrico, e sistema di raccolta delle acque di sentina; • di forma e caratteristiche dello scafo tali da consentire il migliore inserimento nel contesto ambientale (batana, gozzo in legno, mototopo, motoscafo dai lineamenti sobri, .. ). e) Unità nautiche ad uso pesca professionale di lunghezza inferiore o pari a 7,5 m: • equipaggiate con motore elettrico, o motore a 4 tempi benzina o diesel (adeguamento biodiesel entro .. gg dall'adozione ?), conforme ai requisiti previsti da normativa comunitaria e nazionale relativamente alle emissioni gassose e acustiche; • il cui proprietario sia in possesso di regolare concessione per la coltivazione dei molluschi in area interna all'ambito di applicazione. 4. La navigazione è consentita alle unità nautiche di cui al comma 3 del presente articolo e secondo gli orari del comma 2 dello stesso, previo rilascio di autorizzazione da parte dell'Ente Parco, come disciplinato al successivo art. 11. 5. E' consentito navigare seguendo i percorsi indicati al successivo art. 5, comma 1, e secondo le modalità di fruizione suddivise per tipologia di attività, come previste ai successivi artt. 7, 8 e 9. Art. 5 – Percorsi navigabili e aree esclusive 1. I percorsi navigabili all'interno dell'ambito sono identificati all'allegato I A del presente regolamento, e rappresentati in cartografia allegata (Tavola I). 2. Sono identificate quali aree esclusive quelle riportate all'allegato I B del presente regolamento, e rappresentate in cartografia allegata (Tavola I). 3. Percorsi navigabili ed aree esclusive sono passibili di modificazioni. Tali modificazioni sono recepite dal presente regolamento mediante determina del Direttore dell'Ente Parco. La comunicazione delle predette ai soggetti interessati avviene secondo quanto riportato all'art. 17 comma 3. Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 4 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna Art. 6 – Limiti e divieti di navigazione 1. La navigazione è limitata nelle aree esclusive, secondo quanto riportato all'art. 10. 2. La navigazione è vietata: • al di fuori dei percorsi definiti all'art. 5 del presente regolamento; • nelle zone colonizzate da vegetazione acquatica (tra i canneti), anche se temporaneamente; • ad acqua scooter, imbarcazioni e navi da diporto, alle unità nautiche a vela; • per lo svolgimento dell'attività di pesca-turismo. Art. 7 - Disciplina della navigazione per attività di diporto 1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti del presente regolamento, la navigazione per attività di diporto è consentita esclusivamente seguendo i percorsi e le modalità di fruizione di seguito descritte: a) Percorso 1: • Tipologia di unità nautiche ammesse: natanti a propulsione elettrica, con motore 4 tempi, benzina e diesel (/biodiesel ?); • Velocità max consentita: 4 nodi, pari a 7,408 Km/h; • Periodo di fruizione: tutto l'anno, con limitazione nel periodo dal 1 marzo al 15 luglio alle giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica. b) Percorsi 2 e 3: • Tipologia di unità nautiche ammesse: natanti a propulsione elettrica, barche a remi, canoe e kayak; • Velocità max consentita: 2,7 nodi, pari a 5 Km/h nel tratto di navigazione del canale circondariale Valle Spavola dall'incile fino a Stazione Foce; 4 nodi pari a 7.408 km/h per il resto del percorso; • Periodo di fruizione: tutto l'anno, con limitazione nel periodo dal 1 marzo al 15 luglio alle giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica. c) Percorsi 4 e 5: • Tipologia di unità nautiche ammesse: natanti a propulsione elettrica, barche a remi, canoe e kayak; natanti a motore 4 tempi, benzina e diesel (/biodiesel ?) soltanto per il percorso 5; • Velocità max consentita: 4 nodi, pari a 7,408 Km/h; • Periodo di fruizione: tutto l'anno. 2. La navigazione in esercizio di diporto è autorizzata dall'Ente Parco a seguito di domanda corredata di autocertificazione, come esplicitato al successivo art. 11. Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 5 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna Art. 8 - Disciplina della navigazione per attività di trasporto passeggeri e visite guidate 1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti del presente regolamento, la navigazione per attività di trasporto passeggeri e visite guidate è consentita esclusivamente sui percorsi e secondo le modalità seguenti: a) Percorso 1: • Tipologia di unità nautiche ammesse: unità nautiche a propulsione elettrica, a motore 4 tempi, benzina o diesel (adeguamento a biodiesel ?), la cui lunghezza massima non superi i 18 m; • Velocità max consentita 4 nodi, pari a 7,408 Km/h; • Periodo di fruizione: tutto l'anno con un limite massimo di 60 persone al giorno, accompagnate da una guida ogni 15 persone, che ne segua ed indirizzi i comportamenti, illustrando le caratteristiche storiche e naturalistiche dell'area; limitazione nel periodo dal 1 marzo al 15 luglio alle giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica. b) Percorsi 2 e 3: • Tipologia di unità nautiche ammesse: unità nautiche a propulsione elettrica di lunghezza massima non superiore ai 10 m; • Velocità max consentita 2,7 nodi, pari a 5 Km/h nel tratto di navigazione del circondariale Spavola dall'incile fino a Stazione Foce; 4 nodi pari a 7.408 km/h per il resto del percorso; • Periodo di fruizione: tutto l'anno con un limite massimo di 60 persone al giorno per un massimo di tre corse giornaliere A/R, con accompagnamento di una guida ogni 15 persone, che ne segua ed indirizzi i comportamenti, illustrando le caratteristiche storiche e naturalistiche dell'area, per un massimo di 25 persone in visita contemporaneamente; nel periodo dal 1 Marzo al 15 luglio, fruizione consentita nelle giornate del martedì, giovedì, sabato e domenica. c) Percorso 5: • Tipologia di unità nautiche ammesse: unità nautiche a propulsione elettrica, a motore 4 tempi, benzina o diesel (adeguamento a biodiesel ?), la cui lunghezza massima non superi i 12 m; barche a remi, canoe e kayak; • Velocità max consentita 4 nodi, pari a 7,408 Km/h; • Periodo di fruizione: tutto l'anno con un limite massimo di 60 persone al giorno, accompagnate da una guida ogni 15 persone, che ne segua ed indirizzi i comportamenti, illustrando le caratteristiche storiche e naturalistiche dell'area. 2. L'effettuazione del servizio di trasporto passeggeri è vincolata alla disponibilità di pontili collaudati, come da art. 12. 3. L'attività commerciale di trasporto passeggeri e visite guidate, fermo restando la titolarità(*) allo svolgimento del servizio da parte del richiedente, dovrà avvenire in Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 6 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna accordo con l'Ente Parco. L'Ente Parco, per quanto di competenza, legittima l'attività nei tempi e nelle modalità mediante il rilascio di atto autorizzativo, a seguito di domanda corredata da autocertificazione, come previsto all'art. 11. (*)L’Ente Parco è disponibile ad un confronto con l’Ente competente al rilascio delle concessioni per l’espletamento dei servizi di cui al presente articolo, per la definizione di un numero massimo di concessioni, congruo al tipo di attività nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Art. 9 – Disciplina della navigazione per attività di pesca professionale 1. Fermo restando quanto stabilito agli articoli precedenti del presente regolamento, la navigazione per attività di pesca professionale è consentita esclusivamente secondo i percorsi e secondo le modalità seguenti: a) Percorsi 1, 4 e 5: • Tipologia di unità nautiche ammesse: unità nautiche a propulsione elettrica e a motore 4 tempi, benzina o diesel (/biodiesel ?), la cui lunghezza massima non superi i 7,5 m, barche a remi (ad esclusione del percorso 1 nel tratto da largo Fattibello alla diramazione nel circondariale Valle Spavola); • Velocità max consentita 4 nodi, pari a 7,408 Km/h; • Periodo di fruizione: tutto l'anno. 2. Le unità nautiche in esercizio per la pesca professionale sono legittimate alla navigazione nell'ambito di cui all'art. 3 previo rilascio da parte dell'Ente Parco di atto autorizzativo, a seguito di domanda corredata da autocertificazione, come previsto all'art. 11. Art. 10 – Aree esclusive 1. La navigazione nelle aree esclusive definite all'art. 5 comma 2, è vietata, fatta salvo quanto stabilito al comma successivo. 2. La navigazione è consentita in Valle Spavola solo ed esclusivamente per visite o escursioni guidate, in canoa o kayak, in giornate al di fuori del periodo di nidificazione dell'avifauna (1 marzo – 15 luglio) e non coincidenti con le giornate di caccia come previste da L. n. 157/92 art. 18 comma 5, e Calendario Venatorio Provinciale in corso. L’Ente Parco ammette la navigazione tramite rilascio di autorizzazione, come esplicitato al successivo art. 11. Art. 11 - Autorizzazioni 1. La navigazione è consentita all'interno dell'area oggetto del presente regolamento ed in ottemperanza alle disposizioni del medesimo, previo rilascio di atto autorizzativo da parte dell'Ente Parco o, in collaborazione con lo stesso, della Capitaneria di Porto e dell'Ispettorato di Porto competenti. 2. L'atto autorizzativo è rilasciato a fronte di una autocertificazione da parte del richiedente, come da modulistica allegata (Allegato III). 3. L'autorizzazione comporta il rilascio di un 'pass' da esibire, in caso di richiesta, alle Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 7 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna autorità preposte al controllo. 4. L'autorizzazione ha valenza temporale secondo quanto espresso dall'atto stesso. 5. Le unità nautiche a remi per attività diportistica, a scopo escursionistico e di turismo naturalistico, non necessitano di autorizzazione alla navigazione, fatto salvo quanto definito all'art. 10. 6. Qualora sia necessario regolamentare in termini numerici la fruizione dell'area, l’Ente Parco si riserva di limitare il numero di autorizzazioni. In tale caso saranno assolte con precedenza le richieste da parte di quelle unità nautiche che soddisfino criteri di ecocompatibilità. Art. 12 - Norme di comportamento e segnaletica 1. La velocità di navigazione massima consentita è pari ai 4 nodi, fatta eccezione per il tratto dalla diramazione del sub-lagunare a Stazione Foce, in cui la velocità massima è fissata ai 2,7 nodi. 2. La lunghezza, la larghezza, l'altezza, il pescaggio e la velocità dell'unità nautica, oltre a soddisfare le disposizioni di questo regolamento, devono essere compatibili con le caratteristiche tecniche delle vie navigabili e delle opere idrauliche ivi presenti. 3. Ogni unità nautica a motore ad eccezione di quelle dei pescatori professionisti, al lavoro e idoneamente segnalate, deve allontanarsi dalle unità nautiche a remi, da canoe e da kayak, a cui è tenuta a dare precedenza. 4. L'unità nautica a motore in esercizio di navigazione deve mantenersi sulla linea mediana del canale di navigazione. Nel caso di incrocio con altre unità in navigazione o in caso di sorpasso, dovrà stringere verso il lato del canale di navigazione a dritta, mantenendo comunque una distanza di sicurezza sia dall'unità incrociante, sia dalle sponde arginali del canale. 5. Le prescrizioni, i divieti e le norme di comportamento di cui al presente regolamento sono compendiati dalla segnaletica di cui all'allegato II. (da elaborarsi di concerto con gli Enti interessati .) Art. 13 - Ormeggio ed alaggio E' fatto divieto di ancoraggio, sbarco e accosto ad argini, dossi, isolotti e barene. Le unità nautiche devono essere ormeggiate ed alate esclusivamente presso le darsene e gli approdi autorizzati dagli Enti competenti secondo normativa vigente, e segnalati dall'Ente Parco. Art. 14 - Disposizioni per la salvaguardia ambientale 1. E' fatto divieto in tutta l'area considerata, sia per le zone a terra che per i percorsi fluviali, di: a) disturbo, danneggiamento, prelievo e asporto di esemplari di specie animale, in particolare di fauna ittica e avifauna, nonché di uova, nidi e piccoli nati, di specie vegetali, dei loro frutti e semi, di sabbie e terreni. E' fatto salvo il prelievo ai fini Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 8 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna della pesca professionale così come disciplinata da apposito Regolamento dell'Ente Parco; b) introduzione di specie aliene ed alloctone, comprese le specie ittiche; c) abbandono di rifiuti e residui di qualsiasi genere, oggetto o sostanza fluida, che possano compromettere la qualità delle acque o dell'ambiente in generale. 2. Alle unità in acqua è vietata l'esecuzione di qualsiasi lavoro di manutenzione e di riparazione che possa provocare inquinamento, cambio dell'olio ed operazioni di pulizia con detergenti o sostanze chimiche. Eventuali operazioni di manutenzione che si rendessero necessarie nell'immediato per la sicurezza della navigazione sono da svolgersi presso le darsene di Porto Garibaldi – Lido Estensi e dei Cappuccini. 3. E' vietato l'utilizzo di vernici anti-fouling con composti organo-stannici per le unità nautiche adibite al trasporto passeggeri e visite guidate sui percorsi inseriti nell'ambito del presente regolamento, e per le unità nautiche ad uso pesca professionale. 4. E' richiesto l'utilizzo di bio-lubrificanti. Art. 15 - Inquinamento acustico 1. E' fatto divieto di detenzione a bordo di qualsiasi attrezzatura per la diffusione sonora, ad esclusione dei dispositivi acustici quali dotazioni di sicurezza previsti dalla normativa in vigore. Nel caso di strumenti acustici presenti a bordo, è fatto divieto di utilizzo. 2. Il rumore prodotto dai motori delle unità di navigazione non dovrà superare i limiti stabiliti da normativa comunitaria e nazionale relativamente alle emissioni acustiche. Art. 16 - Quadri elettrici, cavi e attrezzature aziendali E' fatto divieto di avvicinamento, sia in fase di navigazione che durante approdo a terra, a quadri elettrici, cavi, linee elettriche, macchine ed attrezzature aziendali utilizzate. Art. 17 - Eventi e manifestazioni 1. Manifestazioni sportive, feste nautiche ed altre manifestazioni che possano interessare le aree navigabili, canali e bacini, sono subordinate all'autorizzazione da parte dell'Ente Parco. 2. L'organizzazione, la sistemazione in sicurezza dei luoghi, la sorveglianza sono a carico degli organizzatori della manifestazione, secondo le indicazioni espresse dall'Ente Parco. Art. 18 – Deroghe ed ordinanze 1. L'Ente Parco si riserva variazioni delle modalità di navigazione o sospensione della stessa, qualora potesse rappresentare pregiudizio per la fauna ittica e ornitica, o per motivate esigenze di ordine idraulico. 2. L'Ente Parco può' autorizzare la navigazione in orari o secondo modalità in deroga alle disposizioni di questo regolamento, per attività di ricerca scientifica, per motivazioni di sicurezza e secondo discrezionalità dell'Ente adeguatamente motivata. L'autorizzazione in deroga dell'Ente puo' indicare eventuali prescrizioni da osservarsi in relazione ai Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 9 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna corpi idrici interessati, ai tempi e modalità di navigazione. 3. Le ordinanze di divieto temporaneo ed urgente, gli aggiornamenti della normativa, le cartografie relative, sono trasmesse dall'Ente Parco al Comune interessato, ai soggetti incaricati della vigilanza, ai titolari della darsene e degli approdi autorizzati, con obbligo di pubblicizzare mediante avvisi esposti in luoghi accessibili al pubblico, ed alle Associazioni interessate (canoiste, ambientaliste, nautiche, etc. ) che ne facciano richiesta. Art. 19 - Monitoraggio Il monitoraggio sulla attività di fruizione dell'area si esercita in collaborazione con le aziende che esercitano i servizi di trasporto passeggeri e visite guidate. Coloro che hanno in regolare concessione i servizi di cui sopra come da normativa vigente si impegnano, all'atto della richiesta di autorizzazione all'Ente Parco, a presentare entro il 31/12 di ogni anno il report relativo all'attività svolta: tipologia di unità nautica utilizzata, numero di viaggi, persone trasportate, percorso fruito, eventuali osservazioni. Art. 20 - Vigilanza e sanzioni 1. L’Ente Parco esercita la sua funzione avvalendosi dei tecnici dipendenti e anche, mediante apposita convenzione, dei soggetti indicati dall’art. 14 della L.R. 2/77, nonché del personale del Corpo Forestale. 2. Ferme restando le disposizioni relative al danno ambientale di cui all’art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e le sanzioni previste dalle leggi vigenti, a chiunque violi le prescrizioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni pecuniarie previste dall’art. 60 della L.R. 6/05, con i relativi obblighi, modalità e fattispecie. 3. Competente all’irrogazione della sanzione è l’Ente Parco. Per le procedure della sanzione si applicano le norme della L.R. 28 aprile 1984, n. 21, nonché, per quanto in essa non previsto, le norme della L.24 novembre 1981, n.689. Allegati Allegato I A: Descrizione dei percorsi Allegato I B: Aree esclusive Allegato II: Segnaletica Allegato III: Modulo di richiesta di autorizzazione alla navigazione Tavola I: Cartografia Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 10 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna Parco del Delta del Po Emilia - Romagna Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello Allegato I A Descrizione dei percorsi 1. Percorso Dal centro storico alla costa L'itinerario parte dalla Darsena dei Cappuccini per terminare alla Darsena Lido Estensi dopo una navigazione della durata di un'ora all'incirca. La navigazione porta all'attraversamento di Valle Fattibello longitudinalmente seguendo il canale sublagunare e passando per il cuore della valle stessa, fino all'allacciamento al canale circondariale che costeggia il lato orientale di Valle Spavola per giungere attraverso il canale delle Vallette e il Porto Canale alla darsena di Porto Garibaldi – Lido Estensi. 2. Percorso Dal centro storico a Stazione Foce L'itinerario prevede la partenza dalla Darsena dei Cappuccini per terminare all'approdo di Stazione Foce, da cui diparte un itinerario escursionistico pedonale (argine foce, saline di Comacchio). La navigazione è della durata di un'ora all'incirca. Dalla Darsena dei Cappuccini, si naviga per un breve tratto il Canale Navigabile fino a giungere in Valle Fattibello, attraversata longitudinalmente la quale si prosegue nel circondariale occidentale di Valle Spavola. La Valle costituisce un ambiente peculiare, di notevole valore naturalistico per la presenza di specie ornitiche di interesse comunitario nidificanti e di unità vegetazionali di elevato pregio. 3. Percorso Dalla darsena Lido Estensi a Stazione Foce L'itinerario prevede la partenza in prossimità della Darsena di Lido Estensi per giungere all'approdo di Stazione Foce, navigando il canale Vallette e il circondariale Valle Spavola. La navigazione, della durata di un'ora all'incirca, consente di osservare Valle Spavola 'dall'acqua', uno dei siti di maggiore importanza per la fauna ornitica, essendo zona di rifugio, alimentazione e in alcuni casi di riproduzione di specie di interesse comunitario. 4. Percorso Relitto Pallotta Nel tratto del Canale Relitto Pallotta (HI), a partire dal canale Navigabile Ostellato – Porto Garibaldi. 5. Percorso Canale Logonovo – Delle vene Dalla chiavica a 8 luci, l'itinerario si sviluppa per un tratto del Logonovo fino all'immissione nel Canale delle Vene per chiudersi raggiungendo il manufatto in prossimità di Viale Etruschi. Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 11 Consorzio del Parco Regionale del Delta del Po Emilia-Romagna Allegato I B Aree esclusive Ai fini del regolamento di cui il presente allegato, sono identificate quali aree esclusive: • • • Valle Spavola; Valle Capre; Area delle Casette Estensi; come riportato da cartografia (Tavola I). Ipotesi di regolamentazione per la navigazione nel comprensorio Valle Fattibello 12