Antiriciclaggio - Istituto Nazionale Tributaristi

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Antiriciclaggio - Istituto Nazionale Tributaristi
25/02/2013
Antiriciclaggio
A cura di
Gianfranco Costa
Aggiornata al 1/10/2012
1
Argomento
Indice
N° slide
Definizioni
7
Professionisti
11
Altri soggetti
20
Obblighi professionista
25
Obblighi cliente
55
Approccio sul rischio
57
Adeguata verifica
68
Archivio unico
73
Fascicolo cliente
90
Segnalazioni UIF
94
Operazioni in contante
133
Segnalazioni contante
148
Sanzioni
163
Protezione dati
165
2
1
Norme
25/02/2013
•
3° Dir. 2005/60/CE del 8.3.2005 (la L. 29/06 ha delegato il recepimento)
•
Art. 13 – d.l. 625/1997
•
D.l. 143/91 conv. L. 197/91 (legge antiriciclaggio)
•
D.lgs. 56/2004 (abrogato dal 29.12.2007)
•
L. 29/2006 – art. 21 aggiorna i soggetti con obblighi
antiriciclaggio
•
Circolare UIC 22.8.97
•
Comunicazione DMF/6027054 CONSOB
•
Provvedimento UIC 24.02.2006 per attività professionali
•
Provvedimento UIC 24.02.2006 per operatori non finanziari
•
D.M. 3.2.2006, n. 141 – Professionisti
•
D.M. 3.2.2006, n. 143 – Operatori non finanziari
•
Parere n. 99 del 21.4.2006 del Comitato Antiriciclaggio M.E.F.
•
Decreto MEF 21.04.2006, prot. 43726
•
Precisazioni UIC 21.6.2006 rispetto ai provvedimenti 24.02.2006
•
Risposta quesiti UGDC del 12.10.2006
3
• Forum di Italia Oggi del 24.3.2007
• D.M. 10.4.2007, n. 60
• D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 pubblicato il 14.12.2007
(efficacia dal 29.12.2007)
Norme
• C.M. 18/E/2008 – bollo assegni
• C.MEF 33124-2008 valenza assegni
• D.L. 112/2008 – manovra d’estate
• D.lgs. 151/2009 – recepimento direttiva 2006/70/CE
• DM Giustizia 16.4.2010
• Banca d’Italia delibera 24.8.2010
• D.L. 78/2010 – modifica dei limiti e delle sanzioni
• Circ. MEF 5.8.2010, n. 281178
• Circ. MEF 10.9.2010, n. 216614
• Circ. MEF 11.10.2010, n. 297944
4
2
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• Provv. UIF 4.5.2011 per le segnalazioni telematiche
• D.L. 78/2010
• D.L. 138/2011
Norme
• D.L. 201-2011
• Cir. MEF 16.1.2012, n. 2
• Art. 3 – co. 1 e 2 - DL 16-2012
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Decorrenze
Commercialisti,
ragionieri,
consulenti lavoro,
revisori contabili
Avvocati e
notai
Tributaristi e
CED
Caf,
assoc. di
categoria,
patronati
Identificazione
clientela
22.04.2006
22.04.2006
25.05.2007
4.11.2009
Registrazione e
conservazione
archivio unico
22.04.2006
22.04.2006
25.05.2007
4.11.2009
Segnalazione
operazioni UIF
22.04.2006
22.04.2006
25.05.2007
4.11.2009
14.03.2004
14.03.2004
23.02.2006
4.11.2009
Obblighi
Segnalazione
MEF importi
€ 12.500
(5.000, DAL
13.8.2011:
2.500; 1.000 dal
6.12.2011)
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Definizioni
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Alcune definizioni
• e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o
compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11
e 14, ovvero il soggetto al quale
– i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una
prestazione professionale
– in seguito al conferimento di un incarico;
• g) "dati identificativi":
– il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il
codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione
– o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la
denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le
persone giuridiche, la partita IVA;
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Alcune definizioni
• i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni
bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a
essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di
accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre
carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le
polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che
permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per
via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie;
• l) "operazione":
– la trasmissione o la movimentazione di mezzi di
pagamento;
– per i soggetti di cui all’articolo 12:
• un'attività determinata o determinabile,
• finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale
modificativo della situazione giuridica esistente,
• da realizzare tramite una prestazione professionale;
9
Operazioni frazionate
«Operazione frazionata": un'operazione
– unitaria sotto il profilo economico,
– di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal
presente decreto,
– posta in essere attraverso più operazioni,
– singolarmente inferiori ai predetti limiti,
– effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto
periodo di tempo fissato in 7 giorni
– ferma restando la sussistenza dell'operazione
frazionata quando ricorrano elementi per
ritenerla tale;
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Antiriciclaggio
Ai sensi dell’art. 2, per “riciclaggio”, si intende
l’eseguire intenzionalmente le seguenti
operazioni:
riciclaggio
Occultamento o
dissimulazione
Conversione o
trasferimento
Acquisto detenzione
o utilizzazione
Beni che derivano da attività criminose e
partecipazione di uno degli atti sopra
indicati, associazione per commetterli,
aiutare o istigare qualcuno a commetterli
11
Professionisti
Art. 12 – d.lgs. 231/2007
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Professionisti
Ai fini del presente decreto per professionisti si
intendono:
a)i soggetti iscritti nell'albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo
dei consulenti del lavoro;
b)ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da
periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in
maniera professionale, anche nei confronti dei
propri associati o iscritti, attività in materia di
contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di
categoria di imprenditori e commercianti, CAF e
patronati;
New D.Lgs
13
151/09
Professionisti
Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono:
c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri
clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o
immobiliare e quando assistono i propri clienti nella
predisposizione o nella realizzazione di operazioni
riguardanti:
1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o
attività economiche;
2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni;
3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di
titoli;
4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla
gestione o all'amministrazione di società;
5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o
soggetti giuridici analoghi;
d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione
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dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c).
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Prestatori di servizi a terzi
Per prestatori di servizi relativi a società e trust si
intendono:
• Persone fisiche o giuridiche che forniscano, a titolo
professionale, uno dei seguenti servizi a terzi:
– Costituire società o altre persone giuridiche
– Occupare la funzione di dirigente o amministratore di una società, di
socio di una associazione o una funzione analoga nei confronti di altre
persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale
funzione
– Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o
postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o
qualsiasi altra entità giuridica
– Occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto
giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale
funzione
– Esercitare il ruolo di azionista per conto di un’altra persona o
provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione, purché non
si tratti di una società quotata
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• Obbligo di: identificazione e registrazione
• Esonero da: segnalazione
Professionisti
L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette
non si applica:
• A Dottori e ragionieri commercialisti, consulenti
del lavoro, tributaristi e associazioni di categoria,
avvocati e notai, per le informazioni che essi
ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo
allo stesso,
– nel corso dell'esame della posizione giuridica del
loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa
o di rappresentanza del medesimo in un
procedimento giudiziario o in relazione a tale
procedimento,
– compresa la consulenza sull'eventualità di
intentare o evitare un procedimento, ove tali
informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante
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o dopo il procedimento stesso.
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Esonero da
ogni
adempimento
Professionisti
Esoneri oggettivi
Gli obblighi di adeguata verifica e di
registrazione (di cui al Titolo II, Capi I e II), non
sussistono in relazione allo svolgimento della
mera attività di
– redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni
derivanti da obblighi fiscali
– degli adempimenti in materia di
amministrazione del personale di cui alla legge
11.1.1979, n. 12.
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Collegio sindacale
Il d.lgs. 151/2009 ha aggiunto all’art. 12 il comma:
• 3-bis. I componenti degli organi di controllo,
comunque denominati, per quanto disciplinato
dal presente decreto e fermo restando il rispetto
del disposto di cui all’articolo 52 (vigilanza sul rispetto
degli obblighi antiriciclaggio, da parte dei controllati), sono
esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I,
II e III.
Organi di controllo sono:
• Collegio sindacale
• Consiglio di sorveglianza
segue
• Comitato di controllo
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Collegio sindacale
Gli organi di controllo devono:
• Vigilare che le società di cui sono sindaci
adempiano agli obblighi previsti dalle norme
antiriciclaggio
Gli organi di controllo sono esonerati da:
– Adeguata verifica della clientela
– Obblighi di registrazione
– Obblighi di segnalazione
Se il collegio sindacale svolge anche le funzioni di
REVISIONE CONTABILE: esso è parificato ai revisori
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contabili e soggiace agli stessi obblighi
Revisori contabili
Art. 13
Per revisori contabili si intendono:
a)le società di revisione iscritte nell'albo
speciale previsto dall' articolo 161 del TUF;
b)i soggetti iscritti nel registro dei revisori
contabili.
• I revisori contabili osservano le disposizioni di
cui all' articolo 12, co. 2.
– Le stesse dei professionisti
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Altri soggetti interessati
Art. 14 – d.lgs. 231/2007
Sono interessati agli obblighi di adeguata
verifica, identificazione e registrazione
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Altri soggetti interessati (art. 14)
a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all' art. 115 del
TULPS;
b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie
particolari giurate, in presenza della licenza di cui all' art. 134 del TULPS;
c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari
giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che
esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla L. 298/1974;
d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in
vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, co. 3, del DL 457/1997;
e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di
giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle
autorizzazioni concesse dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato, ai sensi dell' art. 1, co. 539, della L. 266/2005;
e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro,
anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle
finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’art. 1, co.
539, L. 266/2005;
f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nella
sezione del ruolo Agenti presso la CCIAA, ai sensi della L. 39/1989.
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Soggetti destinatari di
alcuni obblighi
Art. 10, co. 2 – d.lgs. 231/2007
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Obblighi limitati
Hanno solo obblighi di segnalazione:
a) le società di gestione accentrata di strumenti
finanziari;
b) le società di gestione dei mercati regolamentati di
strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono
strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e
di fondi interbancari;
c) le società di gestione dei servizi di liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari;
d) le società di gestione dei sistemi di compensazione e
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari;
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Hanno solo obblighi di segnalazione:
e) le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di
licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla
preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste
dalle norme a fianco di esse riportate:
1.commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per
finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la
dichiarazione di cui all'art. 1 della L. 17/1/2000, n. 7;
2.fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione
e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza
di cui all'articolo 127 del TULPS;
3.fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane,
tenute all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di
identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
4.commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva
prevista dall'articolo 126 del TULPS;
5.esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla
licenza prevista dall' art. 115 del TULPS;
f) le succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti
aventi sede legale in uno Stato estero;
g) gli uffici della pubblica amministrazione.
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Obblighi operativi
D.Lgs. 231/07
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OBBLIGHI
Gli obblighi operativi a seguito del DLgs. 231/07 sono:
1. Adeguata verifica della clientela: al verificarsi delle
condizioni richieste, è innanzitutto necessario procedere
ad identificare il cliente ed acquisire alcune informazioni
riguardanti la prestazione richiesta dallo stesso;
2. Registrazione e tenuta dell’archivio unico: il soggetto
interessato deve registrare in un archivio, i dati raccolti in
sede di identificazione;
3. Segnalazione delle operazioni sospette: se, a seguito
della propria valutazione, si riscontra che le operazioni
poste in essere dal cliente possano configurare
operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo,
scatta l’obbligo di segnalazione;
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1 - Adeguata verifica
art. 18 D.Lgs. 231/2007
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Adeguata verifica
Il 1° obbligo imposto ai soggetti destinatari della
disciplina antiriciclaggio è quello di effettuare
un’adeguata verifica della clientela, che si traduce in:
• Identificazione del cliente e verifica dell’identità dello
stesso;
• Identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica
dell’identità dello stesso;
• Ottenere informazioni sullo scopo e la natura previste
dal rapporto continuativo o dalla prestazione;
• Svolgere controllo costante nel corso del rapporto o
della prestazione.
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Identificazione del cliente
Ai sensi dell’art. 16 l’identificazione è obbligatoria
quando:
1. La prestazione ha per oggetto mezzi di pagamento, beni
o utilità
– di valore pari o superiore a € 15.000
2. Prestazioni occasionali se comportano trasmissione o
movimentazione di mezzi di pagamento
– di importo pari o superiore a € 15.000
3. L’operazione è di importo indeterminato o
indeterminabile
4. Esiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo, a prescindere dal valore
– anche inferiore a 15.000
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Identificazione del cliente
Ai sensi dell’art. 19 l’identificazione
consiste nell’effettuazione di 2
operazioni:
• Verifica dell’identità
–del cliente
–ed eventualmente del titolare effettivo
• Acquisizione dei relativi estremi
identificativi
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Operazioni superiori ad € 15.000
Al fine di determinare se un’operazione
supera il limite di € 15.000 non si deve
tenere conto:
• del compenso spettante al soggetto che
effettua la prestazione (parcella);
• della compensazione tra quanto
imputabile allo stesso cliente.
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Operazioni di valore non determinabile
Sono operazioni di valore non
determinabile
• la costituzione, gestione o amministrazione
di:
– Società;
– Enti;
– Trust o strutture analoghe.
Inoltre, sono da considerare non determinabili
anche gli incarichi di:
– Revisione contabile;
– Tenuta della contabilità.
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Prestazioni periodiche
Nella prassi si riscontra sovente
l’effettuazione nei confronti del medesimo
cliente di una serie di prestazioni
periodiche. A tal fine è necessario
distinguere tra:
– Incarico a tempo indeterminato;
– Incarico a tempo determinato;
– Incarico a tempo determinato con
possibilità di rinnovo tacito.
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Prestazioni periodiche
1. Incarico a tempo indeterminato: non è richiesto il
rinnovo di registrazione poiché il rapporto non ha
una scadenza.
2. Incarico a tempo determinato: è richiesta una
nuova registrazione,
– come conseguenza di un nuovo contratto d’opera conferito al
professionista
– con una nuova proposta accettata dallo stesso.
3. Incarico a tempo determinato con possibilità di
rinnovo tacito: poiché il contratto stesso prevede un
termine che può essere tacitamente prorogato,
allorché manchi una disdetta, il contratto che
prosegue è sempre quello iniziale che non richiede
una nuova registrazione.
35
Titolare effettivo
È necessario evidenziare che, in linea generale,
– l’identificazione avviene in presenza del cliente
interessato.
Contestualmente è necessario procedere anche
all’identificazione dell’eventuale “titolare
effettivo”
– Il titolare effettivo viene identificato come una
persona fisica che, in ultima istanza, possiede o
controlla il cliente o per conto del quale realizza
un’operazione o un’attività.
segue
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Titolare effettivo
Per titolare effettivo s'intende (art. 2, all. tecnico):
• in caso di società, fondazioni, trust:
– la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima
istanza, possiedano o controllino un'entità
giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto
o indiretto di una percentuale sufficiente delle
partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di
voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite
azioni al portatore (escluse le quotate)
• tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale
corrisponda al 25% + 1 di partecipazione al capitale
sociale;
37
Titolare effettivo
Quindi:
• All’atto del conferimento dell’incarico:
– Verifica delle quote di partecipazione possedute
dai soci
• In caso di cessione di quote:
– Verificare se gli acquirenti delle quote
splafonino il 25% + 1 del capitale o dei diritti
di voto
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Titolare effettivo (cliente società)
Qualora il cliente sia una società o un ente è
necessario:
• Procedere anche alla verifica dell’effettiva
esistenza del potere di rappresentanza;
• Acquisire le informazioni necessarie per
individuare e verificare l’identità dei relativi
rappresentanti delegati alla firma per
l’operazione da svolgere.
segue
39
Titolare effettivo (cliente società)
I dati identificativi, il conferimento dei poteri di
rappresentanza ed ogni altra informazione
necessaria per adempiere agli obblighi
antiriciclaggio deve essere comprovata con
l’esibizione di documentazione ufficiale, come
ad esempio:
• Visure camerali;
• Certificati rilasciati da enti competenti;
• Delibere consiliari o assembleari.
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Soggetto tenuto all’identificazione
L’identificazione deve essere effettuata:
– dal professionista,
– di società di servizi, ecc.
– dei soggetti obbligati a porre in essere gli
adempimenti antiriciclaggio.
È consentito al soggetto interessato
– effettuare l’identificazione
– anche attraverso propri dipendenti o
collaboratori.
• Ma è necessario una “delega scritta”
41
Momento della Identificazione
L’identificazione
deve essere
effettuata
Al momento in cui è
conferito l’incarico
di svolgere la
prestazione
Prima
dell’esecuzione
della prestazione
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Documenti per identificazione
• Per identificare il cliente è necessario farsi esibire
un documento di identità valido, come:
–
–
–
–
–
–
Carta d’identità
Patente di guida
Patente nautica
Passaporto
Porto d’armi
Tessere di riconoscimento con foto rilasciate da una
Pubblica Amministrazione
– Permessi di soggiorno per gli extracomunitari
• Non è possibile
– Sostituire il documento con un’autocertificazione
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25/02/2013
Casi particolari di
identificazione
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Casi particolari di identificazione
Casi particolari
• Conferimento di incarico da più clienti: l’identificazione
dovuta per ciascuno di essi
• Cliente che incarica più professionisti: ciascuno di essi
procede all’identificazione
• Non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive
previste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000
• Il professionista può delegare, occasionalmente o
stabilmente, un dipendente o un collaboratore per
l’acquisizione dei dati identificativi
• Se si ritiene vi siano stati errori nell’acquisizione dei
dati o che questi siano incongruenti si dovrà rinnovare
l’identificazione
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Casi particolari di identificazione
Casi particolari (provv. 21.6.06):
• Incasso di imposte dal cliente: è prestazione
professionale da registrare
• Prestazioni professionali periodiche (redazione
del bilancio): va registato anche il rinnovo tacito
(doveva essere eliminato dal correttivo al DM 141/2006)
• Incarico per prestazioni multiple (costituzione
della società e redazione della contabilità): al
conferimento dell’incarico andranno registrate
tutte e distintamente
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Casi particolari di identificazione
Casi particolari (provv. 21.6.06):
• Incarico fra professionisti:
– Con valutazione della pratica del cliente:
registrazione del cliente e del collega
– Solo consulenza al collega: registrazione del solo
collega
• Centro elaborazione dati:
– Attività di mera elaborazione: no registrazione del
cliente
– Attività di predisposizione di dichiarazioni e altri
adempimenti: si registrazione del cliente
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Casi particolari di identificazione
Casi particolari (risposta UIC a UNGDC):
• Operazione frazionata:
1.fattura di € 30.000 pagata a 30 – 60 – 90 gg.: non è
operazione frazionata in quanto riferita ad un accordo
commerciale preventivo (anche alla luce del d.lgs. che parla
di 7 gg)
2.finanziamento soci o distribuzione di utili di € 10.000 a
giugno e di € 10.000 a settembre: questi casi andranno
valutati di volta in volta in quanto “non appare connaturato
al tipo di operazione posta in essere, al fine di valutare se lo
scopo effettivo del frazionamento è stato quello di eludere
la norma”
3.Pagamenti F24 telematici: commercialista € 10.000;
consulente del lavoro € 10.000; stessa scadenza: NON è
operazione frazionata
4.Predisposizione di F24: è prestazione professionale da
registrare se di valore superiore a € 15.000
49
Casi particolari di identificazione
Casi particolari (risposta UIC a UNGDC):
•
Conferimenti di incarico da autorità giudiziaria
(curatore fallimentare, CTU): è esclusa
dall’ambito di applicazione (il professionista è
organo ausiliario della procedura e non protagonista)
•
Unico e mod. 730: identificazione se il saldo è
superiore a € 15.000 (dal 25.5.07 abrogata dal DM
60/2007 – correttivo al DM 141/2006) (l’art. 12, c. 3,
d.lgs. 231/07 parlava di dichiarazione dei redditi e non
di dichiarazioni fiscali) (obbligo eliminato dal d.lgs.
151/2009)
•
Assegni irregolari: obbligo di segnalazione
anche per i professionisti. (C.M. 33124/2008: è
compito delle banche)
50
25
25/02/2013
Casi particolari di identificazione
Casi particolari (risposta UIC teleconferenza
I.O. 24.3.2007):
• Redazione di contratto di
comodato: identificazione se il bene
concesso ha valore superiore a €
12.500 (d.lgs. € 15.000)
• Redazione di contratto di locazione:
identificazione se l’importo del
canone annuo è superiore a €
12.500 (d.lgs. € 15.000)
51
Casi particolari di identificazione
Casi particolari (risposta UIC a UNGDC):
•
F24 cumulativo: registrazione dei clienti
se il totale delle imposte supera € 15.000
52
26
25/02/2013
Casi particolari di identificazione
Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007):
•
Cliente cambia professionista: nessuna
registrazione da fare per il professionista che perde
il cliente
nuova lett. b, art. 36 – mod. da D.lgs. 151/09: va
–
registrata
•
Decorrenza termini di registrazione: UIC distingue
due gruppi informativi nell’AUI:
–
ANAGRAFICA SOGGETTI: l’identificazione va eseguita
immediatamente
–
PRESTAZIONI PROFESSIONALI: se non note al momento
dell’identificazione, l’AUI può essere compilato
53
successivamente
Casi particolari di identificazione
Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O.
24.3.2007):
•
Liquidatore di società: distinguere:
–
–
•
se viene compiuta all’interno dell’attività
professionale: soggetta
quale organo interno della società o ente in
liquidazione: non soggetta
Amministratori di condominio: è un organo
interno del condominio che effettua incassi e
pagamenti: non può essere soggetto alle
disposizioni antiriciclaggio in quanto è
irrealistico che un soggetto sia chiamato a
segnalare se stesso
54
27
25/02/2013
Casi particolari di identificazione
Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O.
24.3.2007):
– Il professionista viene a conoscenza di fatture
“di comodo”: può integrare il reato
presupposto a quello di riciclaggio: “tale illecito
può rientrare fra le casistiche oggetto di
segnalazione come operazione sospetta a
prescindere dall’importo delle fatture false di cui il
professionista abbia sentore”
55
Obblighi del cliente
Art. 21 – D.lgs. 231/2007
56
28
25/02/2013
Obblighi del cliente
• I clienti forniscono, sotto la propria
responsabilità,
– tutte le informazioni necessarie e aggiornate per
consentire ai soggetti destinatari del presente
decreto di adempiere agli obblighi di adeguata
verifica della clientela.
• Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo,
i clienti
– forniscono per iscritto,
– sotto la propria responsabilità,
– tutte le informazioni necessarie e aggiornate
delle quali siano a conoscenza
57
Approccio basato sul rischio
Art. 20 – d.lgs 231/2007
58
29
25/02/2013
Approccio basato sul rischio
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela
sono assolti commisurandoli al rischio
associato:
• al tipo di cliente,
• al rapporto continuativo,
• alla prestazione professionale, operazione,
prodotto o transazione di cui trattasi.
Analisi nelle slide
seguenti
59
Adempimenti
I professionisti devono essere in grado di
dimostrare alle autorità competenti di cui
all’art. 7, ovvero agli ordini professionali di cui
all'art. 8,
• che la portata delle misure adottate è
adeguata all'entità del rischio di
riciclaggio o di finanziamento del
terrorismo.
Altrimenti il professionista DEVE (art. 23):
– ASTENERSI dal fornire la prestazione
professionale
– o porvi fine se la prestazione è iniziata
60
30
25/02/2013
Approccio basato sul rischio
Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di
finanziamento del terrorismo, i professionisti
osservano le istruzioni emanate dalle autorità
competenti, nonché i seguenti criteri generali:
a) con riferimento al cliente:
1.natura giuridica;
2.prevalente attività svolta;
3.comportamento tenuto al momento del compimento
dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto
continuativo o della prestazione professionale;
4.area geografica di residenza o sede del cliente o
della controparte;
61
Approccio basato sul rischio
Criteri generali riferiti alla prestazione:
b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o
prestazione professionale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione
professionale posti in essere;
modalità di svolgimento dell'operazione, del rapporto
continuativo o della prestazione professionale;
ammontare;
frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo
o della prestazione professionale;
ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o
della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta
dal cliente;
area geografica di destinazione del prodotto, oggetto
dell'operazione o del rapporto continuativo.
62
31
25/02/2013
Verifica della clientela
Le modalità di verifica della
clientela, (Titolo II, Capo I – Sezione I,
DLgs n. 231/2007), può essere posta
in atto in maniera:
• Ordinaria
• Semplificata
• Rafforzata
63
Adempimenti
QUANDO SEMPLIFICATI
– art. 25
Gli obblighi di adeguata verifica non sono
necessari quando la prestazione è rivolta a
soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio:
– Intermediari finanziari,
– Confidi
– Enti creditizi e finanziari
• nazionali o comunitari
• o siti in paesi che prevedono I medesimi obblighi
– Uffici della pubblica amministrazione
64
32
25/02/2013
Adempimenti
Gli obblighi SEMPLIFICATI
consistono:
• Identificazione del cliente
• Verificare i poteri
rappresentativi se non si
presenta il titolare
65
Adempimenti
QUANDO RAFFORZATI – art. 28:
– Il rischio di riciclaggio o di finanziamento al
terrorismo è più elevato
– Il cliente non è fisicamente presente
– Le prestazioni professionali sono rivolte a persone
politicamente esposte residenti in altri paesi
comunitari o extra UE
– Per le modalità di effettuazione dell’operazione o
della prestazione professionale
– Per il particolare ammontare dell’operazione
– Per la non ragionevolezza dell’operazione o della
prestazione professionale richiesta
– Per l’area geografica di effettuazione dell’operazione
o della prestazione professionale
66
33
25/02/2013
Adempimenti
RAFFORZATI: misure da adottare:
Quando il cliente non è fisicamente presente:
– Accertare l’identità del cliente tramite
documenti, dati o informazioni supplementari
– Adottare misure supplementari per la verifica o
la certificazione dei documenti forniti o
richiedere una certificazione di conferma di un
ente creditizio o finanziario
– Assicurarsi che il primo pagamento relativo
all’operazione sia effettuato tramite conto
corrente intestato al cliente presso un ente
creditizio
segue
67
Adempimenti
RAFFORZATI: misure da adottare:
Quando il cliente è una persona politicamente esposta
residente all’estero (UE ed extra UE):
• stabilire adeguate procedure basate sul rischio per
determinare se il cliente sia una persona politicamente
esposta;
• ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di
suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una
funzione equivalente, prima di avviare un rapporto
continuativo con tali clienti;
• adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine
del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto
continuativo o nell'operazione;
• assicurare un controllo continuo e rafforzato del
rapporto continuativo o della prestazione professionale
68
34
25/02/2013
Procedura per
l’adeguata verifica della
clientela
69
Procedura per l’adeguata verifica
Le linee guida fornite dal CNFCEC affrontano le
seguenti problematiche:
• Clienti e operazioni oggetto di verifica;
• Individuazione della tipologia di verifica richiesta;
• Verifica della clientela secondo l’approccio basato sul
rischio;
• Trascrizione dei dati raccolti e istituzione fascicolo
cliente;
• Controllo costante sul cliente.
In particolare il documento dell’Ordine dei Dottori
Commercialisti riporta una procedura di analisi degli
aspetti connessi:
• Al cliente
• All’operazione
70
35
25/02/2013
attenzione
Adeguata verifica
Art. 19
Lett. c)
Art. 19: L'adempimento degli obblighi di adeguata
verifica del cliente, di cui all'art. 18, avviene con:
c) il controllo costante nel corso del rapporto
continuativo o della prestazione professionale si
attua
– analizzando le transazioni concluse durante tutta
la durata di tale rapporto in modo da verificare che
• tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che
l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno
– del proprio cliente,
– delle sue attività commerciali
– e del suo profilo di rischio,
• avendo riguardo, se necessario,
– all'origine dei fondi
– e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le
informazioni detenute.
71
2 - Archivio unico
Art. 36, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007
72
36
25/02/2013
Archivio unico
Archivio
unico
Con strumenti
informatici
Con strumenti
cartacei
Lo scopo dell’archivio unico è la conservazione delle
informazioni con modalità accentrate, standardizzate
ed uniformi.
73
Dati da registrare e conservare
nell’archivio unico
Nell’archivio unico sono contenuti non solo i dati raccolti
durante l’identificazione ma anche le informazioni relative
alle varie prestazioni fornite, nel corso del tempo, al cliente.
Le informazioni riportate nell’archivio unico, sono le seguenti:
• Dati identificativi del cliente;
• Dati identificativi della persona per conto della quale il
cliente opera;
• Attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per
conto della quale opera;
• Data dell’avvenuta identificazione;
• Descrizione sintetica della tipologia di prestazione fornita;
• Valore dell’oggetto della presentazione, se conosciuto.
74
37
25/02/2013
Registrazioni successive
Dopo la prima prestazione per la quale si
è resa necessaria l’identificazione dei dati,
è necessario provvedere al constante
aggiornamento delle informazioni
memorizzate, inserendo:
• le informazioni relative alle “nuove
prestazioni” richieste dal cliente;
• le eventuali modifiche o rettifiche da
apportare ai dati precedentemente
inseriti.
75
Termine di registrazione
La normativa dispone che le informazioni
devono essere registrate nell’archivio
unico “tempestivamente” e comunque non
oltre 30 giorni:
– dall’accettazione dell’incarico professionale;
– dall’eventuale conoscenza successiva di
ulteriori informazioni;
– dal termine della prestazione professionale.
76
38
25/02/2013
Modalità tenuta dell’archivio
L’archivio deve essere tenuto in maniera
trasparente e ordinata, in modo da:
• favorire la consultazione, ricerca e trattamento dei
dati;
• garantire la storicità delle informazioni e la loro
conservazione.
Inoltre le registrazioni devono essere
conservate
– nell’ordine cronologico d’inserimento,
– al fine di poter ricostruire storicamente le
operazioni effettuate.
77
Tenuta dell’archivio
L’archivio unico cartaceo (che non può
essere composto da fogli mobili o da
quaderni ad anelli) deve essere:
– numerato progressivamente
– siglato in ogni pagina dal professionista o dal
collaboratore o dipendente che deve essere
autorizzato per iscritto
– alla fine dell’ultimo foglio va indicato il numero
delle pagine di cui è composto il registro e
deve essere posta la firma dei soggetti appena
descritti
78
39
25/02/2013
79
80
40
25/02/2013
81
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Accertamenti, ispezioni e controlli
Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori
dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente
Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine,
connessa e conseguente
Amministrazione e liquidazione di aziende
Amministrazione e liquidazione di patrimoni
Amministrazione e liquidazione di singoli beni
Apertura/chiusura di conti bancari
Apertura/chiusura di conti di titoli
Apertura/chiusura di libretti di deposito
Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza
Assistenza e rappresentanza in materia tributaria
Assistenza in procedure concorsuali
Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti
Assistenza per richiesta finanziamenti
Assistenza societaria continuativa e generica
Assistenza tributaria
Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione
dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici
82
41
25/02/2013
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Certificazione di investimenti ambientali
Consulenza aziendale
Consulenza connessa a procedure contenziose
Consulenza contrattuale
Consulenza economico-finanziaria
Consulenza in tema di controllo aziendale
Consulenza in materia contributiva
Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità
e similari
Consulenza tributaria
Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati
Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione
Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Custodia e conservazione di aziende
Custodia e conservazione di beni
Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali
Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi
progetti e piani liquidazione nei giudizi di graduazione
Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura
degli ulteriori adempimenti tributari
83
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Gestione di conti di titoli
Gestione di conti bancari
Gestione di altri beni
Gestione di denaro
Gestione di libretti di deposito
Gestione di posizioni previdenziali e assicurative
Gestione di strumenti finanziari
Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe
Ispezioni e revisioni amministrative e contabili
Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati
alle imprese
Operazioni di finanza straordinaria
Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del
progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, ex art. 2,
co. 3, lett. e), DL 14/3/2005, n. 35, conv. in L. 14/5/2005, n. 80.
Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società
Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o
all’amministrazione di società
Organizzazione e impianto della contabilità
Organizzazione contabile
84
42
25/02/2013
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
•
Tenuta paghe e contributi
•
Piani di contabilità per aziende
•
Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria
•
Qualsiasi altra operazione immobiliare
•
Rappresentanza tributaria
•
Redazione di bilanci
•
Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di
sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati
•
Regolamenti e liquidazioni di avarie
•
Relazioni di stima di cui al codice civile
•
Revisione contabile
•
Rilascio di visti di conformità per studi di settore
•
Rilevazioni in materia contabile e amministrativa
•
Riordino della contabilità
•
Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti
quotati
85
Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006
• Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del
lavoro
• Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche
• Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili
• Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri
enti
• Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni
• Valutazione di singoli beni e diritti
• Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e
della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle
scritture contabili
• Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla
attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro
documento contabile delle imprese
• Altro
86
43
25/02/2013
Obbligo di conservazione
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono
tenuti altresì a conservare documenti collegati
all’obbligo di adeguata verifica:
• Per quanto riguarda l’obbligo di adeguata verifica della
clientela, della copia o dei riferimenti dei documenti
richiesti, per 10 anni dalla fine della prestazione
professionale;
• Per quanto riguarda i rapporti continuativi/prestazioni,
della scrittura e delle registrazioni, consistenti nei
documenti originali o delle copie aventi analoga
efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un
periodo di 10 anni dalla cessazione della prestazione
87
Cessazione attività e conservazione dati
• In caso di cessazione dell’attività
professionale, l’archivio deve
essere mantenuto per lo stesso
termine (10 anni) a cura del
professionista.
• In caso di decesso del
professionista l’obbligo si estingue.
88
44
25/02/2013
Utilizzabilità dei dati ai fini fiscali
Ai sensi dell’art. 36, co. 6, D.Lgs.
231/2007 è espressamente previsto che
– i dati e le informazioni “registrate”,
– al fine dell’adempimento degli obblighi
antiriciclaggio,
– sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le
disposizioni vigenti.
89
Fascicolo cliente
Art. 19, co. 1, lett. C)
90
45
25/02/2013
Fascicolo clientela
Oltre all’inserimento dei dati
identificativi nell’archivio, la norma
prevede che la documentazione
nonché gli ulteriori dati e
informazioni siano conservati nel
fascicolo relativo a ciascun cliente.
91
Fascicolo clientela
Il fascicolo dovrebbe contenere:
• La scheda di identificazione firmata dalle parti;
• L’eventuale scheda di valutazione del rischio (art.
20);
• Fotocopia documento di riconoscimento valido alla
data dell’identificazione;
• Fotocopia codice fiscale e della partita IVA;
• Visura camerale;
• Dati del titolare effettivo;
– Documentazione richiesta dal professionista per
individuare ed identificare il titolare effettivo
• Eventuale copia mandato professionale;
• Dichiarazione da parte del cliente sul titolare
effettivo;
92
46
25/02/2013
Fascicolo clientela
È consigliato inoltre tenere:
• Appunti sulla ragionevolezza delle
operazioni rispetto all’attività svolta
• Notizie su
– successioni, donazioni, elargizioni, rimborsi
assicurativi, vincite a lotto, totip, ecc.
93
3 - Segnalazioni operazioni
sospette
art.41, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007
94
47
25/02/2013
Segnalazioni
La normativa antiriciclaggio prevede
un’ulteriore obbligo a carico del
soggetto interessato, ovvero la
segnalazione all’UIF (Unità di
Informazione Fiananziaria) delle
“operazioni sospette”.
95
Riciclaggio di denaro e beni
Valutazione dei rapporti coi clienti
Ai fini antiriciclaggio, i professionisti si avvalgono
delle informazioni ricevute nel corso
dell’identificazione e di quelle disponibili in
virtù dell’attività professionale prestata
I professionisti valutano complessivamente, nel
tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti e
individuano eventuali incongruenze rispetto
alla capacità economica, alle attività svolte, al
profilo di rischio di riciclaggio
Questi obblighi non si applicano alle società di
revisione
96
48
25/02/2013
Riciclaggio di denaro e beni
La valutazione dei rapporti coi clienti deve essere fatta con
riferimento a:
• Aspetti soggettivi: cioè alle caratteristiche dei clienti:
– soggetti insediati in località caratterizzata da regimi fiscali o
antiriciclaggio privilegiati – individuati dal GAFI come paesi non
cooperativi;
– soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite
• Aspetti oggettivi: riguardano le caratteristiche
dell’attività svolta dai clienti e delle operazioni e dei mezzi
utilizzati dagli stessi:
– l’interposizione di soggetti terzi;
– impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili
di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione;
– utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore
97
Riciclaggio di denaro e beni
• D.lgs. - Art. 41: “.... (I professionisti segnalano)
quando sanno, sospettano o hanno motivi
ragionevoli per sospettare che siano in corso o
che siano state compiute o tentate operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo”
Operazione sospetta
“Il sospetto è desunto
– dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione
– o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in
ragione delle funzioni esercitate,
– tenuto conto anche della capacità economica e
dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita,
– in base agli elementi a disposizione dei segnalanti,
acquisiti
•
nell'ambito dell'attività svolta
•
ovvero a seguito del conferimento di un incarico”
98
49
25/02/2013
Operazione sospetta
Novità OPERAZIONI SOSPETTE
(art. 36 – DL 78/2010)
Con riferimento all’individuazione delle operazioni
sospette da segnalare all’UIF, è integrato l’art. 41,
co. 1, D.Lgs. n. 231/2007, in base al quale
costituisce un elemento di sospetto
• “il ricorso frequente o ingiustificato a
operazioni in contante, anche se non in
violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in
particolare,
• il prelievo o il versamento in contante
• con intermediari finanziari
• di importo pari o superiore a € 15.000”
99
Operazione sospetta
Novità OPERAZIONI SOSPETTE
(art. 36 – DL 78-2010)
Esempio 1:
Versamento in banca di € 25.000 in contanti frutto
degli incassi di un supermercato
– Non è da considerare operazione sospetta in quanto rientra
nella normalità comportamentale
Esempio 2:
Prelievo dalla Banca di importi superiodi a € 15.000
effettuata spesso o continuamente per pagare
fatture o dipendenti
– È una operazione sospetta in quanto l’imprenditore
potrebbe assolvere ai pagamenti con
• Assegni bancari o circolari
• Con bonifici
• Con carte di credito o bancomat
100
50
25/02/2013
Operazione sospetta
Novità OPERAZIONI SOSPETTE
(art. 36 – DL 78/2010 - Circ. MEF 11.10.2010,
n. 297944)
“La modifica introdotta dal citato art. 36 non altera dunque l'attuale assetto
normativo, ma offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di
particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o
l'operazione e ad agevolare l'individuazione e la corretta ponderazione di
eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Atteso quanto sopra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione ai
sensi del D. Lgs. 231/2007 devono:
1. valutare con attenzione:
•
l'operatività in contante della clientela, anche per importi sotto la
soglia di € 5.000 (2.500 dal 13.8.2011; 1.000 dal 6.9.2011), quando
questa appaia frequente e/o ingiustificata alla luce del patrimonio
informativo complessivo del segnalante;
•
le operazioni di versamento e prelievo di contante effettuate con
intermediari finanziari per un importo pari o superiore a € 15.000.
2. raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente o
dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade per le
altre tipologie di indici di anomalia.”
101
Operazione sospetta
Novità: PAESI A RISCHIO RICICLAGGIO
(art. 36 – DL 78/2010)
I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi
antiriciclaggio devono:
• astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo o dall’eseguire
operazioni o prestazioni professionali;
• terminare il rapporto continuativo o la prestazione
professionale già in essere;
di cui siano direttamente o indirettamente parte
– società fiduciarie
– trust
– società anonime o controllate attraverso azioni al portatore
aventi sede nei Paesi che saranno individuati con un
apposito Decreto
• in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo
• o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche
in materia fiscale.
102
51
25/02/2013
Operazione sospetta
Riciclaggio di denaro e beni
• Originariamente la norma richiamava i delitti
degli artt. 648-bis e 648-ter, che riguardano:
– La sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o
altre utilità provenienti da un delitto:
•
•
Rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona
a scopo di estorsione, produzione e traffico di stupefacenti
(quelli dell‘art. 648-bis c.p.)
Che comportano la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da €
1.032 a € 15.494 (quelli dell‘art. 648-bis c.p.)
– Il compimento, in relazione ai trasferimenti sopra
descritti, di altre operazioni volte ad ostacolare
l’identificazione della provenienza delittuosa del
denaro stesso e dei beni
– L‘impiego in attività economiche o finanziarie di
denaro, di beni o di altre utilità provenienti da delitto
(art. 648-ter c.p.)
103
Operazione sospetta
Riciclaggio di denaro e beni
Delitti non colposi:
• di natura economica:
–
–
–
–
–
–
•
di natura finanziaria:
–
–
•
Bancarotta fraudolenta
Peculato
Malversazione
Concussione
Corruzione
Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche
Abuso di informazioni privilegiate
Manipolazione di mercato (market abuse)
di natura tributaria:
–
–
–
–
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri domunenti per
operazioni inesistenti
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi
Dichiarazione infedele
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
Penale tributario
104
52
25/02/2013
Operazione sospetta
Riciclaggio di denaro e beni
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
• Art. 2: utilizzo di fatture per operazioni
inesistenti
• Art. 3: indicazione di elementi attivi
inferiori a quelli dovuti o elementi passivi
fittizzi se congiuntamente:
–
L’imposta evasa di talune imposte è superiore a € 30.000
–
Il totale degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche con
l’utilizzo di elementi passivi fittizzi, è superiore al 5%
dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in
dichiarazione
segue
Operazione sospetta
105
Riciclaggio di denaro e beni
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
• Art. 10: occulta o distrugge in tutto o in parte le
scritture contabili o i documenti di cui è
obbligatoria la conservazione
–
al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in modo
da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari
• Art. 10/bis: non versa ritenute risultanti dalla
certificazione rilasciata ai sostituiti
– entro il termine previsto per la presentazione della
dichiarazione annuale di sostituto di imposta,
– per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun
periodo d'imposta
segue
106
53
25/02/2013
Operazione sospetta
Riciclaggio di denaro e beni
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
• Art. 10/ter: non versa l’IVA:
– dovuta in base alla dichiarazione annuale,
– entro il termine per il versamento dell'acconto
relativo al periodo di imposta successivo
– per un ammontare superiore a € 50.000 per
ciascun periodo d'imposta
• Art. 10/quater: chiunque non versa le somme
dovute
– utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 –
D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti
– per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun
107
periodo d'imposta
Operazione sospetta
Riciclaggio di denaro e beni
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
• Quando ha rilevanza ai fini antiriciclaggio?
– Art. 2 – d.lgs.231/2007: Se
commesse
intenzionalmente, costituiscono riciclaggio:
• la conversione o il trasferimento di beni,
• effettuati essendo a conoscenza che essi
provengono da un'attività criminosa
Si ritiene che sia necessario che il delitto di
“evasione” si consumi con la conversione o
il trasferimento dei beni
108
54
25/02/2013
Operazione sospetta
Riciclaggio di denaro e beni
Penale tributario – D.Lgs. 74/2000
Esemplificazioni:
• 1° caso: il contribuente:
– che non versa le imposte per conclamata
difficoltà finanziaria
– Ma non abbia prelevato dai conti dell’impresa
denaro
– Non sia soggetto alla segnalazione
• 2° caso: il contribuente:
–
–
–
–
Che non versa le imposte
Ma preleva tali importi
Per fare degli investimenti
Sia da segnalare
Operazione sospetta
109
Indicatori di anomalia
• Coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in paesi
caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto
bancario, o in paesi non cooperanti (elenco GAFI)
• Operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente
diversi da quelli di mercato (non sono tali quei valori risultanti da
calcoli tabellari o da coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge)
• Operazioni che appaiono incongrue rispetto alla finalità dichiarata
• Esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche
soggettive del cliente e alla sua normale operatività
• Ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni
• Ingiustificata interposizione di soggetti terzi
• Ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non
appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della
natura dell’operazione
• Comportamento tenuto dei clienti volto a non fornire informazioni
circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità
degli amministratori aziendali o dei partecipanti al capitale
• Altri indicatori di anomalia contenuti nell’allegato “C” provv. 24.2.2006
110
55
25/02/2013
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009
A) Operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti di
imprese in difficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi di
crisi
Sotto il profilo soggettivo
• acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziaria
da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell'impresa o
che non risultano svolgere attività imprenditoriale;
• improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari,
della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa;
• ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o
per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero
rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi;
• ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o
località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie se
non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare
effettivo;
• trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa in
Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al
riciclaggio.
111
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009
A) Operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti di imprese in
difficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi
Sotto il profilo oggettivo
• ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da
parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da
quello ove sono radicati i rapporti dell'impresa;
• improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare
attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero;
• effettuazione di operazioni che - per importo, modalità, localizzazione territoriale e
controparti interessate - presentano caratteristiche che non hanno alcun
collegamento con l'attività economica svolta dall'impresa;
• ricezione di flussi rilevanti dall'estero - in particolare da Paesi caratterizzati da
regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio - per i quali non
risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la
motivazione economica sottostante al trasferimento;
• cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e
autorizzazioni all'esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato;
• cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti
di leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante;
• contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento
di contante riconducibili al c.d. "giro di assegni".
112
56
25/02/2013
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009
B) Operatività connessa al rischio di usura
1. Sotto il profilo soggettivo
•
movimentazione del conto palesemente sovradimensionata rispetto
al profilo economico del titolare e del tutto incoerente con quella attesa
in relazione all'attività dichiarata (persone fisiche prive di collegamenti con
il mondo produttivo), sia per l'alta frequenza delle operazioni, sia per i
volumi e le modalità tecniche delle stesse;
•
i soggetti "finanziati" operano in settori d'attività differenti o
comunque non ricollegabili a quello del titolare del conto; spesso si
tratta di "protestati" o comunque di persone in difficoltà economiche o
finanziarie;
•
frequente movimentazione da parte del soggetto "finanziatore" di
conti intestati ad altri soggetti su cui, a diverso titolo, ha delega a
operare;
•
apertura ovvero utilizzo anomalo di rapporti sui quali sono versati
effetti "al dopo incasso", non giustificabile con il profilo soggettivo del
113
cliente, specie se censito come "famiglia consumatrice".
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009
B) Operatività connessa al rischio di usura
2. Sotto il profilo oggettivo
• rapporti che presentano una movimentazione vorticosa e un sostanziale
pareggiamento tra addebiti ed accrediti ;
• frequenti operazioni di versamento di assegni bancari e di contante, nonché
presentazione di pagherò cambiari, quasi sempre in cifra tonda
• frequenti operazioni di versamento di assegni "sotto la soglia" con una
pluralità di girate da parte di terzi soggetti;
• gli assegni versati e i pagherò presentati risultano spesso emessi da
nominativi ricorrenti, per lo più coincidenti con i soggetti che negoziano gli
assegni tratti dal titolare del conto;
• contestuali prelevamenti di contante, in occasione del versamento di titoli di
credito, spesso utilizzando moduli di sportello;
• tra gli assegni tratti a scopo di "finanziamento" e quelli presentati a scopo di
"rimborso" si riscontra un arco temporale breve e spesso uno spread a favore del
titolare del conto;
• frequenti "richiami" di effetti presentati all'incasso;
• frequenti "ritorni" di assegni ed effetti impagati, cui alle volte fa seguito il
114
pagamento "a mani notaio" o il protesto.
57
25/02/2013
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
COMUNICAZIONE DELL’UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010 – frode IVA UE
Operatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria
Sotto il profilo soggettivo
• imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in
settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad
esempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali computer e i
telefoni cellulari, nonché beni alimentari);
• imprese con capitale non superiore ai limiti minimi previsti, prive di unità operative
(impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero aventi sede in
paesi regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
• imprese che, di norma, non chiedono affidamenti né sono titolari di altre attività
finanziarie presso l'intermediario;
• imprese i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale per
precedenti penali, anche a carico di soggetti notoriamente contigui ai medesimi,
ovvero sono gravati da procedure pregresse pregiudizievoli (quali protesti,
fallimenti, ecc.) o risultano nullatenenti irreperibili;
• imprese che presentano documentazione, all’atto dell’apertura del rapporto o
dell’operazione, che appare falsa contraffatta o comunque non riconducibile
all’attività commerciale svolta;
115
• imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
COMUNICAZIONE DELLA UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010 – frode IVA UE
Operatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria
• Sotto il profilo oggettivo
• vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi d’importo molto rilevante in
un ristretto periodo di tempo;
• movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di
fondi da/verso l’estero per importi elevati;
• accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali
fanno contestualmente seguito trasferimenti, tramite assegni o bonifici, verso altri Paesi
della UE o verso paesi extra-UE;
• flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente
giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili
all’attività svolta dal cliente;
• giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti;
• giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o aventi sede
in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio;
• · cessione a terzi, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a
contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e
di largo consumo;
• · cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa cliente o di
un numero molto limitato d’imprese clienti;
• · movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto
versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della
specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati.
116
58
25/02/2013
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
DM Giustizia 16.4.2010
•
•
•
•
Art. 3 - Indicatori di anomalia
Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli
eventuali profili di sospetto delle operazioni di
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1
al presente decreto indicatori di anomalia.
Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza
connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e
sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al
corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni
sospette.
L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in
considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o
più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere
sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano
pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche
dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto
profili di sospetto.
117
Segue
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
DM Giustizia 16.4.2010
Art. 3 - Indicatori di anomalia
• La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o
più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per
l'individuazione e la
segnalazione di operazioni sospette,
per
le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della
clientela.
• Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati
specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si
riferiscono.
• I professionisti si avvalgono degli
indicatori
previsti nell'allegato 1,
che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di
effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione
complessiva sulla natura dell'operazione.
• I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo
per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta,
selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata.
• Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli
schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7,
lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007.
118
59
25/02/2013
Operazione sospetta
Indicatori di anomalia
Operazioni sospetta
Precisazioni
• La ricorrenza dei comportamenti descritti negli indicatori
non costituisce di per sé motivo sufficiente
all’individuazione e segnalazione di operazioni sospette,
per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto
dei comportamenti del cliente
• Sono significative per la rilevazione di ulteriori
comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti
negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto
• L’accurato adempimento di obblighi di segnalazione di
operazioni sospette implica la rilevazione di
comportamenti che integrano più indicatori
• In sostanza:
– Gli indicatori sono elementi utili ma non determinanti
– Al professionista è dato obbligo di valutare il cliente e le
operazioni da esso poste in essere
119
Esenzione obbligo di segnalazione
L'obbligo di segnalazione di operazioni
sospette non si applica:
• A Dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del
lavoro, tributaristi e associazioni di categoria, avvocati e
notai, per le informazioni che essi ricevono da un loro
cliente o ottengono riguardo allo stesso,
– nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente
o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza
del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a
tale procedimento,
– compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o
evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o
ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso.
Segue
120
60
25/02/2013
Esenzione obbligo di segnalazione
Analoga esenzione deve essere
accordata con riferimento:
• Ai giudizi arbitrari;
• Alla soluzione di controversie dinanzi
agli organismi di conciliazione previsti
dalla Legge.
121
Termini della segnalazione all’UIF
La segnalazione delle operazioni sospette va
eseguita “senza ritardo”, ove possibile prima
di eseguire l’operazione, appena il soggetto
tenuto alla segnalazione viene a conoscenza
degli elementi in sospetto”.
Quindi è richiesto che il soggetto operi la
propria segnalazione in modo tempestivo,
appena il soggetto tenuto alla segnalazione
viene a conoscenza degli elementi di
“sospetto”.
122
61
25/02/2013
Registrazione e segnalazione
Procedura di segnalazione (1)
• Il professionista (art. 41) provvede personalmente
ad eseguire la segnalazione di un’operazione
sospetta
• Se più professionisti assistono il medesimo
cliente,
– la segnalazione all’UIF può essere congiunta
• Le segnalazioni devono essere effettuate:
– Senza ritardo
– Ove possibile, prima del compimento
dell’operazione oggetto dell’incarico
123
Registrazione e segnalazione
Procedura di segnalazione (2)
• Società di revisione (art. 44): la procedura
per rilevare e segnalare l’operazione
sospette si svolge in due fasi:
– Rilevazione degli elementi di sospetto e
dell’informazione immediata del titolare
dell’attività o del legale rappresentante
– Il titolare dell’attività o il legale
rappresentante esamina le segnalazioni
pervenutegli, se le ritiene fondate, le
trasmette all’UIF
124
62
25/02/2013
Registrazione e segnalazione
Trasmissione della segnalazione
• Dal 1.11.2011 la
segnalazione è esclusivamente
telematica
– Previa iscrizione presso il sito
della Banca d’Italia
– Ed attribuzione da parte della
stessa di apposita password
125
Registrazione e segnalazione
Contenuto della segnalazione
• Fino al 31.10.2011, la segnalazione era
cartacea e andava prodotta secondo lo
schema dell’allegato “D” seguendo le
istruzioni dell’allegato “E”, indicando:
– Dati del segnalante
– Dati del soggetto segnalato o della persona
per conto della quale esso opera
– Informazioni sull’operazione oggetto di
segnalazione
– Motivi del sospetto
126
63
25/02/2013
Registrazione e segnalazione
Trasmissione della segnalazione
• Fino al 31.10.2011, la segnalazione era in forma
cartacea ed andava inviata a:
Unità Informazione Finanziaria
Servizio risorse informatiche approvvigionamenti e i servizi
Via delle Quattro Fontane, 123
00184 Roma
Accanto all’indirizzo del mittente si indicherà il codice:
– “PR AR94” per i professionisti
– “OP AR94” per gli operatori non finanziari
Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante
deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio
L’UIC si riserva di predisporre gli strumenti per la
trasmissione informatica delle segnalazioni
127
Collaborazione e riservatezza
• L’UIF può richiedere ai professionisti ogni
informazione necessaria nella propria attività
di approfondimento e analisi
• I
professionisti
devono
trasmettere
tempestivamente le informazioni richieste
• L’UIF informa i professionisti dell’esito delle
segnalazioni nei seguenti casi:
– Archiviazione
– Non si dia corso a seguito degli accertamenti da
parte degli organismi investigativi
Tutte le informazioni relative alle segnalazioni sono
soggette a un regime di rigorosa riservatezza
128
64
25/02/2013
Iter di segnalazione
UIF trasmette segnalazione
+
relazione tecnica
D.I.A.
(Direzione Investigativa
Antimafia)
N.S.P.V.
(Nucleo Speciale di
Polizia Valutaria)
Reati particolari
Reati ordinari
129
Archiviazione della segnalazione
Archiviazione
Qualora la segnalazione non abbia fatto corso, gli
organi investigativi formano
L’UIF
Rende noto al segnalante
dell’archiviazione o degli esiti
130
65
25/02/2013
Conseguenze della segnalazione
A seguito della segnalazione ricevuta, l’UIF può
proseguire nell’indagine, utilizzando anche i dati
posseduti da altre autorità di controllo.
L’UIF è tenuta a trasmettere tempestivamente
agli organi investigativi competenti le
segnalazioni, corredate di una relazione tecnica.
Su richiesta degli organi investigativi con i quali
collabora,
– l’UIF può anche disporre che l’operazione dichiarata
sospetta sia sospesa per un massimo di 48 ore.
131
Misure di contrasto
all’utilizzo di denaro contante e di
titoli al portatore nei pagamenti
superiori a € 1.000
art. 49 d.lgs. 231
132
66
25/02/2013
Babele delle modifiche
SOGLIA
12.500
5.000
12.500
5.000
2.500
1.000
DECORRENZA
Fino al 29.4.2008
Dal 30.4.2008 al 24.6.2008
Dal 25.6.2008 al 30.5.2010
Dal 31.5.2010
Dal 13.8.2011
Dal 6.12.2011
133
Misure di contrasto ai contanti
L’art. 49, d.lgs. 231/2007 prevede:
• E' vietato il trasferimento di denaro contante o di
libretti di deposito bancari o postali al portatore o di
titoli al portatore in euro o in valuta estera:
– effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi,
– quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore a € 1.000
– Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con
più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono
artificiosamente frazionati (comma inserito dal d.lgs. 151/2009)
• Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche,
istituti di moneta elettronica e Poste Italiane
– E quindi non da altri intermediari
134
67
25/02/2013
Misure di contrasto ai contanti
L’art. 49, d,lgs 231/2007 prevede:
• limitazione della circolazione degli altri mezzi di
pagamento, con obbligo di indicare su assegni e
vaglia pari o superiori a € 1.000 (dal 13.8.2011 tutti
non trasferibili):
1. il nominativo o la ragione sociale dei beneficiario
2. la clausola di non trasferibilità
• Gli assegni emessi a nome del traente (MM)
possono essere girati all’incasso solo:
– ad una banca
– a Poste Italiane
135
Assegni
• Tutti gli assegni (bancari o circolari) sono
NON trasferibili
• Con apposita istanza è possibile ottenerli
trasferibili, ma:
– Imposta di bollo € 1.50 per ogni assegno
– Importo massimo di tali assegni non può superare
€ 1.000
– il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le
girate dal 25.6.2008 non si dovrà riportare
sugli assegni trasferibili
Apposita istanza potrebbe significare
apposita registrazione ed apposita verifica
136
68
25/02/2013
Assegni
L’emissione di assegni irregolari:
– Senza clausola di non trasferibilità
– Senza il beneficiario
Non inficiano l’operazione, ma
comportano l’addebito della sanzione
– dall’1 al 40%
– con un minimo di € 3.000
• Il minimo passa dal 1% al 5%, sempre con un minimo di
€ 3.000 se la movimentazione supera € 50.000
137
Libretti di risparmio
• I libretti di deposito bancario o postale al
portatore non possono avere un saldo
superiore a € 1.000
• Libretti al portatore dovevano essere
estinti o ridotti entro il 31.3.2012
138
69
25/02/2013
Alcune operazioni ammesse
Art. 3 – co. 1 e 2
DL 16-2012
Gli acquisti fatti da cittadini stranieri extracomunitari,
presso soggetti art. 22 – DPR 633/1972 e l’agenzia viaggio,
non soggiacciono ai limiti dei contanti di € 1.000 (art. 49 del
d.lgs. 231/2007) a condizione che:
• Si acquisisca copia del passaporto E autocertificazione che
attesti la non-cittadinanza italiana (ai sensi dell’art. 47 L.
445/2000);
• Si versi il denaro incassato sul c/c entro il 1° giorno
successivo feriale e consegni alla banca la copia del
documento o l’autocertificazione;
• Si comunichi all’Agenzia delle Entrate, anche
telematicamente, di optare per il comportamento sopra
descritto.
Opzione come da apposito regolamento
Periodo di tolleranza
139
Circ. MEF 5.8.2010
“Con effetto a decorrere dal 31.5.2010, la soglia
ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000
euro, mentre rimane inalterata la struttura delle
violazioni previste dai commi dall‘1 al 19 dell'art. 49
del d. Lgs. 231/2007. Non si applicano le
sanzioni per le violazioni previste dai commi 1, 3,
5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il
31.5.2010 e il 15.6.2010, quando riferite a
importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.”
Sessa previsione per le modifiche 2011 per il
periodo 13.8 – 31.8.2011 per il passaggio a €
2.500 (e per quelle commesse dal 6.12.2011 al 31.1.2012
nel passaggio a € 1.000 – art. 12, dl 201/2011)
Segue140
140
70
25/02/2013
Circ. MEF 5.8.2010
“Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia
le norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007,
si precisa quanto segue:
• È consentito il trasferimento di contanti e titoli al
portatore tra soggetti diversi solamente quando il
valore oggetto del trasferimento è inferiore a € 5.000
(dal 13.8.2011 è di € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000).
• Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore
alla citata soglia, quando sono artificiosamente
frazionati allo scopo di eludere la legge.
• È consentita l'emissione di assegni bancari e postali,
assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per
importi inferiori a € 5.000 (dal 13.8.2011 è di € 2.500; dal
6.12.2011 è di € 1.000).”
Segue
141
Circ. MEF 5.8.2010
• “Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono
cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La
soglia è intesa soltanto per il singolo assegno.
• Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a € 5.000 (dal
13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) devono recare
l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.
• Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me
medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico
utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del
traente/beneficiario.
• Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore
a € 2.500. I libretti che eccedano tale soglia al 13.8.2011 dovranno
essere ricondotti al di sotto di € 2.500 entro il 30.9.2011 (ed entro il
31.3.2012 ad € 1.000).
• I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia
potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati
riportati a un saldo inferiore a € 2.500 (ed entro il 31.3.2012 ad €
1.000).”
142
71
25/02/2013
Assegni
C.M. 33124 DEL 20.3.2008:
• Saranno considerati regolari
– gli assegni liberi emessi anteriormente al 30.4.2008, per importi inferiori
a € 12.500 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000)
– ed incassati successivamente;
• gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a
€ 5.000 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) senza
indicazione del beneficiario e/o della clausola di non
trasferibilità:
– saranno comunque pagati dalla Banche/Poste
– Banche/Poste comunicheranno tale irregolarità al M.E.F.
• i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del
29.4.2008
– potranno essere utilizzati anche successivamente
– con il rispetto dei nuovi limiti;
143
Assegni dal 30/4 al 24/6/2008
C.M. 33124 DEL 20.3.2008:
• per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008
ed utilizzati successivamente non è dovuta l’imposta di bollo
di € 1,50:
– in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i
nuovi limiti
• in caso di girata:
– l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche
con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008,
• salvo quelli incassati dopo il 25/6/2008;
– in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non poteva
effettuare il pagamento dell’assegno dal 30/04 al 24/06/2008;
– la nullità della girata era operativa (dal 30/04 al 24/06/2008) qualora:
• il girante fosse privo del codice fiscale,
• il codice fiscale del girante fosse manifestamente errato;
144
72
25/02/2013
Assegni dal 30/4 al 24/6/2008
C.M. 33124 DEL 20.3.2008:
• girata effettuata “per conto di un diverso soggetto titolare
della convenzione di assegno (ad es. una persona
giuridica):
– il codice fiscale da indicare era quello del soggetto titolare del
medesimo rapporto (es: codice fiscale della società)”;
• non era necessaria l’indicazione del codice fiscale
da parte del giratario che pone all’incasso
l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile:
– qualora egli sia stato già identificato dalla Banca/Poste
– o venga identificato al momento dell’incasso medesimo
145
Assegni dal 30/4 al 24/6/2008
C.M. 33124 DEL 20.3.2008:
• la regolarità delle girate sarà controllata dalla Banca/Poste
tenendo conto:
– della firma di girata
– della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua
compatibilità con la firma di girata,
– sempreché ciò non risulti impossibile come nel caso, ad esempio, di
firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un
altro soggetto
• Il Co. 6 dell’art. 49 dispone che gli assegni emessi all’ordine
del traente (c.d. assegni “m.m.”, me medesimo) potranno
essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle
Poste:
– inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di girare a terzi
– ciò indipendentemente dall’importo trasferito
– come confermato dal MEF: “tali assegni potranno essere emessi
anche per importi superiori a 5.000 euro (dal 13.8.2011, € 2.500; dal
6.12.2011 è di € 1.000) ”
146
73
25/02/2013
Segnalazione al M.E.F.
I professionisti sono tenuti a:
– identificare la clientela che compie
operazioni di importo pari o superiore a
€ 12.500 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è
di € 1.000);
– registrare i dati dei clienti e le
operazioni compiute in un archivio
informatico unico con l'obbligo di
conservarli per 10 anni
– segnalare le operazioni per contanti
extra soglia
147
Segnalazione al M.E.F.
L’art. 51 del d.lgs. 231/2007 stabilisce:
• I soggetti che hanno notizia delle infrazioni alle
disposizioni della legge antiriciclaggio (operazioni in
contanti pari o superiori a € 12.500 – divenuto € 5.000 dal 30.4.2008 –
tornato a 12.500 dal 25/6/2008, dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è
di € 1.000),
ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero
dell’Economia e delle Finanze per le attività
sanzionatorie
• Chi non riferisce è soggetto alla sanzione
– dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione
– Con un minimo di € 3.000
148
74
25/02/2013
Segnalazione al M.E.F.
Cosa fare:
• Con i clienti poco puntuali nella
consegna della contabilità
– Farsi firmare un documento dal quale
risulta la data in cui la contabilità è giunta in
Studio
• Da quella data parte il conteggio dei 30
giorni per l’eventuale segnalazione
149
Segnalazione al M.E.F.
• L’obbligo di segnalazione di tutte le transazioni
“significative”, cioè quelle:
– pari o superiori a € 12.500 (€ 5.000 dal 30.4.2008, tornato a
12.500 dal 25/6/2008 e ritornato a 5.000 dal 31.5.2010, dal 13.8.2011,
€ 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000),
– in cui viene utilizzato denaro contante senza il
tramite di un operatore bancario/finanziario.
• In particolare, si deve verificare se dalle registrazioni
contabili dei propri clienti risultano (art. 7, c. 1, d.lgs 56/04):
–
pagamenti in contanti per importi pari o superiori a € 5.000 (dal
13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) (ad esempio, per
l’acquisto o la vendita di merce, di beni strumentali, ecc.);
–
conferimenti di denaro o pagamenti di dividendi effettuati in
contanti e per importi superiori a € 5.000 (dal 13.8.2011, € 2.500;
dal 6.12.2011 è di € 1.000) (attenzione ai finanziamenti e/o
prelevamento soci)
150
75
25/02/2013
Segnalazione al M.E.F.
Circ. 2
del 16.1.2012 del MEF:
• …. “l’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 …… vieta
–il trasferimento di denaro contante o di
libretti di deposito bancari o postali al
portatore in euro o valuta estera
–effettuati a qualsiasi titolo
–tra soggetti diversi
–quando il valore oggetto di trasferimento è
complessivamente pari o superiore a €
1.000”
151
Segnalazione al M.E.F.
Circ. 2
del 16.1.2012 del MEF:
• …. “il trasferimento può tuttavia essere
eseguito per il tramite di banche, ……
Pertanto,
–i prelievi/versamenti di contante sopra
soglia
–sul proprio conto corrente, libretto postale
nominativo, o effettuati anche con carta di
credito
–non costituiscono automaticamente
violazione dell’art. 49 citato”
152
76
25/02/2013
Segnalazione al M.E.F.
Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF:
• …. “L’importo di € 1.000
–è riferito alla somma complessiva del
trasferimento.
• Pertanto, è vietato anche
–suddividere ‘artificiosamente’ un unico
importo di € 1.000, o superiore,
–in più pagamenti in contanti
–di importo singolarmente inferiore al limite
previsto,
–ma relativi alla medesima transazione
economica.”
153
Segnalazione al M.E.F.
• Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF:
Richiamo in nota:
– “Se la suddivisione di un importo pari o superiore a € 1.000
• dipende invece da contratti stipulati tra le parti,
• di cui si possa avere contezza o prova,
• che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni,
• in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti
come prassi commerciale e non elusione della
normativa in questione.
Si cita un parere del Consiglio di stato n. 1504/1995 – sez. III,
che pone un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimenti
avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di
scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se
resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità
amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il
disposto normativo è stato violato ”
154
77
25/02/2013
Segnalazione al M.E.F.
Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF:
In caso di elevazione di verbale per
mancata segnalazione:
–Possibilità di oblazione
• Pagamento del 2% dell’importo trasferito
• Il pagamento va effettuato entro 60 gg
dalla notifica della contestazione
155
Segnalazione Ragioneria Provinciali
Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011:
• Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi
sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni
di cui all’art. 58 del D.lgs. 21.11.2007, n. 231,
– sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato
• La Direzione V del Dipartimento del tesoro definisce i
procedimenti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 231/2007
– di importo superiore a € 250.000 e non oblabili,
– relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al
31.8.2011
– e i procedimenti già avviati nell’ambito della stessa Direzione a
tale data, anche di importo inferiore
156
78
25/02/2013
Segnalazione Ragioneria Provinciali
Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011:
• I soggetti segnalatori dovranno distinguere, per le
segnalazioni, le movimentazioni irregolari di
contante fino a 250.000 e oltre tale somma. Infatti
la distinzione comporta due soggetti distinti cui
dover inviare le comunicazioni:
1. irregolarità da euro 1.000 a euro 250.000, le cui
comunicazioni andranno inviate alle Ragionerie
territoriali dello Stato indicate nella tabella 1;
2. irregolarità oltre euro 250.000 che dovranno essere
segnalate alle Ragionerie territoriali indicate nella
tabella 2.
157
Segnalazione Ragioneria Provinciali
Tabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000
vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)
(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Direzione
Regioni di competenza
RTS di GENOVA Via Urbano Rela, n.
8, 16151, GE
Liguria
RTS di TORINO Via Grandis, n. 14,
10121, TO
Piemonte e Valle d’Aosta
RTS di MILANO Via Tarchetti, n. 6 20121, MI
Lombardia
RTS di BOLZANO Piazza Tribunale,
n. 2, 39100, BZ
Trentino Alto Adige
RTS di ROMA Via Napoleone Parboni,
n. 6, 00153, RM
Roma, Rieti, Viterbo
RTS di LATINA Viale Pier Luigi Nervi,
n. 270, 04100, LT
Latina, Frosinone
158
79
25/02/2013
Segnalazione Ragionerie Provinciali
Tabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000
vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)
(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Direzione
Regioni di competenza
RTS di VERONA Lungadige Capuleti,
n. 11, 37122, VR
Verona, Vicenza, Padova, Rovigo
RTS di VENEZIA Campo S. Angelo, n.
3538, 30124, VE
Venezia, Treviso, Belluno
RTS di UDINE Via Gorghi, n. 18,
33100, UD
Friuli Venezia Giulia
RTS di BOLOGNA Piazza dell’8
Agosto, n. 26 , 40126, BO
Emilia Romagna
RTS di FIRENZE Via Pietrapiana, n.
53, 50121, FI
Toscana
RTS di PERUGIA Via Martiri dei Lager,
n. 77, 06100, PG
Umbria
159
Segnalazione Ragionerie Provinciali
Tabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000
vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)
(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Direzione
Regioni di competenza
RTS di NAPOLI Via Lauria, n. 80,
centro direzionale IS. F80,
80143, NA
Napoli, Avellino, Benevento,
Caserta
RTS di SALERNO Piazza
S.Agostino, n. 29, 84121, SA
Salerno e Basilicata
RTS di BARI Via Demetrio Marin, n.
3, 70125, BA
Puglia, Molise
RTS di L’AQUILA c/o Scuola ispettori
e sovrintendenti della
Guardia di Finanza Coppito 67100,
AQ
Abruzzo
160
80
25/02/2013
Segnalazione Ragionerie Provinciali
Tabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000
vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)
(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Direzione
Regioni di competenza
RTS di COSENZA Piazza XI Settembre,
n. 1, 87100, CS
Cosenza, Crotone, Catanzaro
RTS di REGGIO CALABRIA Via Dei
Bianchi n. 7, 89100, RC
Reggio Calabria, Vibo Valentia
RTS di MESSINA Via Monsignor
D'Arrigo, n. 5, 98122, ME
Messina, Caltanisetta, Enna,
Palermo, Trapani
Catania, Agrigento, Siracusa,
Ragusa
Cagliari, Oristano
RTS di CATANIA Via Cardinale Dusmet,
n. 17, 95121, CT
RTS di CAGLIARI Via XX Settembre, n.
13, 09125, CA
RTS di SASSARI Via Carlo Felice, n. 29,
07100, SS
Sassari, Nuoro
161
Segnalazione Ragionerie Provinciali
Tabella 2: Le movimentazioni fuori soglia ma oltre € 250.000
vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS)
(Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011):
Territori di competenza
Ragioneria Territoriale dello Stato
Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta
Via Urbano Rela n. 8, 16151 Genova
Emilia Romagna, Toscana,
Umbria, Marche
P.zza dell'8 Agosto n. 26, 40126
Bologna
Via Napoleone Parboni n. 6, 00153
Roma
Lazio, Sardegna, Abruzzo
Campania, Calabria, Sicilia,
Basilicata
Via Lauria n. 80, Centro Direzionale
IS. F80, 80143 Napoli
Lombardia, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige
Via Tarchetti n. 6, 20121 Milano
Puglia e Molise
Via Demetrio Marin n. 3, 70125 Bari
162
81
25/02/2013
FAC-SIMILE DI SEGNALAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CONTANTI
Mittente
…………
Spett.le
Ragioneria Territoriale dello Stato di …
Via …
Cap ……, città ….. (..)
Oggetto: comunicazione di irregolarità per transazioni per contanti, ex art. 49,
50 e 51 del D.Lgs. 231/2007.
Il sottoscritto rag./dott. …., in relazione alla propria attività di consulente
fiscale/dottore commercialista/ ecc., incaricato alla redazione della contabilità
della ditta ………., con sede a ……. In via ….., codice fiscale …….,
SEGNALA
che nell’espletamento di tale attività ha riscontrato che la fattura n. …, del
…., dell’importo di € ……, è stata pagata per contanti, contravvenendo alle
previsioni dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007.
In fede.
……….., lì ……..
163
Firma ………………………
Sanzioni
Sanzioni
Antiriciclaggio
Titolo V, Capi I e II
D.Lgs. n. 231/2007
Penali
Amministrative
164
82
25/02/2013
In azzurro le novità del
D.L. 78/2010
Sanzioni - art. 57 e 58
Alcune violazioni
Sanzione
– Omessa comunicazione entro 30
Dal 3 al 30% dell’importo
gg giorni di trasferimento di
dell’operazione
denaro contante per oltre € 12.500
• con minimo di 3.000 (dal 16.6.2010)
(2.500) (dal 6.12.2011 è di € 1.000)
– Omissione di segnalazione
all’UIF
Da 5.000 a 50.000 euro
– Violazione obblighi di
identificazione e registrazione
Da 2.600 a 13.000
– Mancata istituzione archivio
unico
Da 5.000 a 50.000
– Violazione ai trasferimenti per
Sanzione dal 1 al 40% dell’importo
contanti superiori a 12.500
• Con minimo 3.000
(2.500) (dal 6.12.2011 è di € 1.000)
• Dal 5% al 40%, con minimo 3.000 se
di importo in contanti > 50.000
– Omissioni delle comunicazioni
del Collegio sindacale
Arresto fino a 1 anno
e sanzione da 100 a 1.000
165
Obblighi
Obblighi antiriciclaggio
Titolare del trattamento è
tenuto a
Istruire dipendenti collaboratori
Indicare per iscritto soggetti
incaricati
Aggiornamento “mansionario”
dei dipendenti
166
83
25/02/2013
Obblighi
Formazione (art. 54)
– I professionisti adottano misure di formazione ai propri
collaboratori e dipendenti affinché siano in grado di
adoperare le informazioni in proprio possesso per avere
un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al
professionista le situazioni di sospetto
– La formazione deve avere carattere di continuità e
sistematicità e tenere conto dell’evoluzione della
normativa antiriciclaggio
– I programmi di formazione sono finalizzati a riconoscere
le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al
finanziamento del terrorismo
– Le modalità attuative sono individuate dagli ordini
professionali
167
Tecniche di protezione
168
84
25/02/2013
Protezione
Tenuta archivio
Obbligo
antiriciclaggio
comporta
Copia di sicurezza
Misure minime di
sicurezza (login,
password, etc.)
Aggiornamento DPS
(se tenuti alla
redazione)
169
Tecniche di protezione
Per la tutela degli archivi elettronici, negli stessi
devono essere inserite chiavi o password.
Le chiavi possono essere contenute in appositi
dispositivi
magnetici
o
digitate
all’apertura
dell’archivio.
Le chiavi devono essere conosciute:
• dall’operatore
• e dal responsabile del trattamento.
Le chiavi devono essere periodicamente modificate
per garantire la riservatezza
170
85
25/02/2013
Tecniche di protezione
Password
cos’è?
La parola chiave o password, come riportato dall’art. 4
del Codice:
• è associata ad una persona e ad essa nota,
• è costituita da una sequenza di caratteri (alfabetici,
numerici, simbolici) o altri dati in forma elettronica:
• può contenere cioè tutti i segni riportati sulla
tastiera e usati con libertà di scelta e
combinazione
La sua lunghezza, dove il sistema lo permetta, non
lunghezza
dovrà mai
essere inferiore ad 8 caratteri.
Se il sistema non lo permette, il numero dei caratteri
dovrà essere pari al massimo consentito da tale
sistema.
Inoltre, deve essere aumentata in proporzione
all’importanza e alla natura dei dati trattati
171
Tecniche di protezione
Password
no!!
precauzioni
 è negata la possibilità di utilizzare parole facilmente
individuabili quali il proprio nome o quello di un
familiare
 non deve essere associata a nulla di logico che sia
interpretabile o riconoscibile da qualsiasi persona in
quanto riferita a caratteristiche note del suo titolare
 evitare ripetizioni consecutive di caratteri
 scegliere, dove possibile, l’uso di maiuscole e
minuscole, lettere, numeri ed altri caratteri
 usarla in modo che non venga mai scritta e annotata
in luoghi facilmente visibili ad altri
 non appaia sul video quando viene digitata
 non venga digitata davanti ad altre persone
 non risulti visibile attraverso le varie funzioni di
stampa
172
86
25/02/2013
Tecniche di protezione
Password
La durata di una password, ai sensi del punto
5 del disciplinare, non può essere superiore a:
• 6 mesi, decorsi i quali dovrà essere
modificata.
• 3 mesi, per i trattamenti di dati sensibili
e giudiziari, in quanto richiedono
protezioni maggiori
durata
Il terminale non può essere lasciato incustodito
dall’operatore:
• È consigliato impostare il terminale in modo che
si attivi lo screen saver e che alla sua
riattivazione venga richiesta la password
173
Tecniche di protezione
Antivirus e sistema operativo
misure minime
tecniche ed
organizzative
 installazione ed aggiornamento frequente
dei programmi antivirus
 installazione
periodica
degli
ultimi
aggiornamenti del sistema operativo e delle
applicazioni
Il Disciplinare Tecnico, al punto 16, parla di
quando?
cadenza
almeno semestrale per:
 l’aggiornamento degli antivirus
 l’aggiornamento dei sistemi operativi
174
87
25/02/2013
Tecniche di protezione
I supporti informatici
L’utilizzo di supporti quali floppy disk, cd rom o nastri che
contengono dati sensibili o giudiziari (punto 22 del disciplinare
tecnico)
se contengono dati sensibili o giudiziari non utilizzati
devono essere distrutti o resi inutilizzabili
Per essere riutilizzati le informazioni in essi contenute non
devono essere intelligibili e tecnicamente in alcun modo
ricostruibili
Questi obblighi sono volti, naturalmente, ad evitare che i dati
contenuti
nei
supporti
siano
conosciuti,
anche
accidentalmente, da soggetti che non sono autorizzati a farlo
175
Copie di sicurezza
Art. 34 c. 1 lett. f) – punti 18 e 23 del Disciplinare Tecnico
Tutela dei dati
realizzazione di una copia degli archivi
Il titolare decide le modalità per effettuare le copie, il contenuto, la
frequenza e la custodia in luoghi sicuri, accessibili solo agli incaricati, delle
copie stesse per garantire in tempi brevi il ripristino dei dati
Dati sensibili o giudiziari
Punto 18 del Disciplinare Tecnico
ripristino in meno di 7 giorni
salvataggio almeno settimanale
Il ripristino dei dati, utilizzando le più recenti copie di sicurezza, consente di
riprendere l’attività e quindi anche il trattamento dei dati,
garantendo i servizi offerti.
176
88
25/02/2013
Art. 6, co. 2, lett. a),
D.L. 70/2011
Privacy
Art. 34
D.Lgs. 196/2003
• Il DPS è sostituito da un’autocertificazione
– per le imprese che trattano solo dati personali
NON sensibili
– ovvero come unici dati sensibili e giudiziari
quelli relativi ai propri dipendenti e
collaboratori, anche se extracomunitari,
compresi quelli del coniuge e dei parenti
• L’autocertificazione
– è resa dal titolare del trattamento
– attesta di trattare solo tali dati in osservanza
delle misure minime di sicurezza
177
Art. 45, co. 1, lett.
c, DL 5/2012
Privacy
Art. 34
D.Lgs. 196/2003
• Il trattamento di dati sensibili e giudiziari
effettuato con strumenti elettronici è
consentito senza la tenuta di un aggiornato
documento programmatico sulla sicurezza
(Dps).
• Eliminato il Dps, vengono meno anche i
relativi riferimenti sulla avvenuta redazione o
aggiornamento nelle relazioni
accompagnatorie del bilancio.
178
89