Antiriciclaggio - Istituto Nazionale Tributaristi
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Antiriciclaggio - Istituto Nazionale Tributaristi
25/02/2013 Antiriciclaggio A cura di Gianfranco Costa Aggiornata al 1/10/2012 1 Argomento Indice N° slide Definizioni 7 Professionisti 11 Altri soggetti 20 Obblighi professionista 25 Obblighi cliente 55 Approccio sul rischio 57 Adeguata verifica 68 Archivio unico 73 Fascicolo cliente 90 Segnalazioni UIF 94 Operazioni in contante 133 Segnalazioni contante 148 Sanzioni 163 Protezione dati 165 2 1 Norme 25/02/2013 • 3° Dir. 2005/60/CE del 8.3.2005 (la L. 29/06 ha delegato il recepimento) • Art. 13 – d.l. 625/1997 • D.l. 143/91 conv. L. 197/91 (legge antiriciclaggio) • D.lgs. 56/2004 (abrogato dal 29.12.2007) • L. 29/2006 – art. 21 aggiorna i soggetti con obblighi antiriciclaggio • Circolare UIC 22.8.97 • Comunicazione DMF/6027054 CONSOB • Provvedimento UIC 24.02.2006 per attività professionali • Provvedimento UIC 24.02.2006 per operatori non finanziari • D.M. 3.2.2006, n. 141 – Professionisti • D.M. 3.2.2006, n. 143 – Operatori non finanziari • Parere n. 99 del 21.4.2006 del Comitato Antiriciclaggio M.E.F. • Decreto MEF 21.04.2006, prot. 43726 • Precisazioni UIC 21.6.2006 rispetto ai provvedimenti 24.02.2006 • Risposta quesiti UGDC del 12.10.2006 3 • Forum di Italia Oggi del 24.3.2007 • D.M. 10.4.2007, n. 60 • D.Lgs. 21.11.2007, n. 231 pubblicato il 14.12.2007 (efficacia dal 29.12.2007) Norme • C.M. 18/E/2008 – bollo assegni • C.MEF 33124-2008 valenza assegni • D.L. 112/2008 – manovra d’estate • D.lgs. 151/2009 – recepimento direttiva 2006/70/CE • DM Giustizia 16.4.2010 • Banca d’Italia delibera 24.8.2010 • D.L. 78/2010 – modifica dei limiti e delle sanzioni • Circ. MEF 5.8.2010, n. 281178 • Circ. MEF 10.9.2010, n. 216614 • Circ. MEF 11.10.2010, n. 297944 4 2 25/02/2013 • Provv. UIF 4.5.2011 per le segnalazioni telematiche • D.L. 78/2010 • D.L. 138/2011 Norme • D.L. 201-2011 • Cir. MEF 16.1.2012, n. 2 • Art. 3 – co. 1 e 2 - DL 16-2012 5 Decorrenze Commercialisti, ragionieri, consulenti lavoro, revisori contabili Avvocati e notai Tributaristi e CED Caf, assoc. di categoria, patronati Identificazione clientela 22.04.2006 22.04.2006 25.05.2007 4.11.2009 Registrazione e conservazione archivio unico 22.04.2006 22.04.2006 25.05.2007 4.11.2009 Segnalazione operazioni UIF 22.04.2006 22.04.2006 25.05.2007 4.11.2009 14.03.2004 14.03.2004 23.02.2006 4.11.2009 Obblighi Segnalazione MEF importi € 12.500 (5.000, DAL 13.8.2011: 2.500; 1.000 dal 6.12.2011) 6 3 25/02/2013 Definizioni 7 Alcune definizioni • e) "cliente": il soggetto che instaura rapporti continuativi o compie operazioni con i destinatari indicati agli articoli 11 e 14, ovvero il soggetto al quale – i destinatari indicati agli articoli 12 e 13 rendono una prestazione professionale – in seguito al conferimento di un incarico; • g) "dati identificativi": – il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, l'indirizzo, il codice fiscale e gli estremi del documento di identificazione – o, nel caso di soggetti diversi da persona fisica, la denominazione, la sede legale e il codice fiscale o, per le persone giuridiche, la partita IVA; 8 4 25/02/2013 Alcune definizioni • i) "mezzi di pagamento": il denaro contante, gli assegni bancari e postali, gli assegni circolari e gli altri assegni a essi assimilabili o equiparabili, i vaglia postali, gli ordini di accreditamento o di pagamento, le carte di credito e le altre carte di pagamento, le polizze assicurative trasferibili, le polizze di pegno e ogni altro strumento a disposizione che permetta di trasferire, movimentare o acquisire, anche per via telematica, fondi, valori o disponibilità finanziarie; • l) "operazione": – la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento; – per i soggetti di cui all’articolo 12: • un'attività determinata o determinabile, • finalizzata a un obiettivo di natura finanziaria o patrimoniale modificativo della situazione giuridica esistente, • da realizzare tramite una prestazione professionale; 9 Operazioni frazionate «Operazione frazionata": un'operazione – unitaria sotto il profilo economico, – di valore pari o superiore ai limiti stabiliti dal presente decreto, – posta in essere attraverso più operazioni, – singolarmente inferiori ai predetti limiti, – effettuate in momenti diversi ed in un circoscritto periodo di tempo fissato in 7 giorni – ferma restando la sussistenza dell'operazione frazionata quando ricorrano elementi per ritenerla tale; 10 5 25/02/2013 Antiriciclaggio Ai sensi dell’art. 2, per “riciclaggio”, si intende l’eseguire intenzionalmente le seguenti operazioni: riciclaggio Occultamento o dissimulazione Conversione o trasferimento Acquisto detenzione o utilizzazione Beni che derivano da attività criminose e partecipazione di uno degli atti sopra indicati, associazione per commetterli, aiutare o istigare qualcuno a commetterli 11 Professionisti Art. 12 – d.lgs. 231/2007 12 6 25/02/2013 Professionisti Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: a)i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro; b)ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati; New D.Lgs 13 151/09 Professionisti Ai fini del presente decreto per professionisti si intendono: c) i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni riguardanti: 1) il trasferimento a qualsiasi titolo di diritti reali su beni immobili o attività economiche; 2) la gestione di denaro, strumenti finanziari o altri beni; 3) l'apertura o la gestione di conti bancari, libretti di deposito e conti di titoli; 4) l'organizzazione degli apporti necessari alla costituzione, alla gestione o all'amministrazione di società; 5) la costituzione, la gestione o l'amministrazione di società, enti, trust o soggetti giuridici analoghi; d) i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione 14 dei soggetti indicati dalle lettere a), b) e c). 7 25/02/2013 Prestatori di servizi a terzi Per prestatori di servizi relativi a società e trust si intendono: • Persone fisiche o giuridiche che forniscano, a titolo professionale, uno dei seguenti servizi a terzi: – Costituire società o altre persone giuridiche – Occupare la funzione di dirigente o amministratore di una società, di socio di una associazione o una funzione analoga nei confronti di altre persone giuridiche o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione – Fornire una sede legale, un indirizzo commerciale, amministrativo o postale e altri servizi connessi a una società, un’associazione o qualsiasi altra entità giuridica – Occupare la funzione di fiduciario in un trust espresso o in un soggetto giuridico analogo o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione – Esercitare il ruolo di azionista per conto di un’altra persona o provvedere affinché un’altra persona occupi tale funzione, purché non si tratti di una società quotata 15 • Obbligo di: identificazione e registrazione • Esonero da: segnalazione Professionisti L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica: • A Dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi e associazioni di categoria, avvocati e notai, per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, – nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, – compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante 16 o dopo il procedimento stesso. 8 25/02/2013 Esonero da ogni adempimento Professionisti Esoneri oggettivi Gli obblighi di adeguata verifica e di registrazione (di cui al Titolo II, Capi I e II), non sussistono in relazione allo svolgimento della mera attività di – redazione e/o di trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali – degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge 11.1.1979, n. 12. 17 Collegio sindacale Il d.lgs. 151/2009 ha aggiunto all’art. 12 il comma: • 3-bis. I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all’articolo 52 (vigilanza sul rispetto degli obblighi antiriciclaggio, da parte dei controllati), sono esonerati dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III. Organi di controllo sono: • Collegio sindacale • Consiglio di sorveglianza segue • Comitato di controllo 18 9 25/02/2013 Collegio sindacale Gli organi di controllo devono: • Vigilare che le società di cui sono sindaci adempiano agli obblighi previsti dalle norme antiriciclaggio Gli organi di controllo sono esonerati da: – Adeguata verifica della clientela – Obblighi di registrazione – Obblighi di segnalazione Se il collegio sindacale svolge anche le funzioni di REVISIONE CONTABILE: esso è parificato ai revisori 19 contabili e soggiace agli stessi obblighi Revisori contabili Art. 13 Per revisori contabili si intendono: a)le società di revisione iscritte nell'albo speciale previsto dall' articolo 161 del TUF; b)i soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili. • I revisori contabili osservano le disposizioni di cui all' articolo 12, co. 2. – Le stesse dei professionisti 20 10 25/02/2013 Altri soggetti interessati Art. 14 – d.lgs. 231/2007 Sono interessati agli obblighi di adeguata verifica, identificazione e registrazione 21 Altri soggetti interessati (art. 14) a) recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all' art. 115 del TULPS; b) custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all' art. 134 del TULPS; c) trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla L. 298/1974; d) gestione di case da gioco, in presenza delle autorizzazioni concesse dalle leggi in vigore, nonché al requisito di cui all'art. 5, co. 3, del DL 457/1997; e) offerta, attraverso la rete internet e altre reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, in presenza delle autorizzazioni concesse dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell' art. 1, co. 539, della L. 266/2005; e-bis) offerta di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro, anche in assenza delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell’economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell’art. 1, co. 539, L. 266/2005; f) agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nella sezione del ruolo Agenti presso la CCIAA, ai sensi della L. 39/1989. 22 11 25/02/2013 Soggetti destinatari di alcuni obblighi Art. 10, co. 2 – d.lgs. 231/2007 23 Obblighi limitati Hanno solo obblighi di segnalazione: a) le società di gestione accentrata di strumenti finanziari; b) le società di gestione dei mercati regolamentati di strumenti finanziari e ai soggetti che gestiscono strutture per la negoziazione di strumenti finanziari e di fondi interbancari; c) le società di gestione dei servizi di liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari; d) le società di gestione dei sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni in strumenti finanziari; 24 12 25/02/2013 Hanno solo obblighi di segnalazione: e) le seguenti attività, il cui esercizio resta subordinato al possesso di licenze, di autorizzazioni, iscrizioni in albi o registri, ovvero alla preventiva dichiarazione di inizio di attività specificamente richieste dalle norme a fianco di esse riportate: 1.commercio, comprese l'esportazione e l'importazione, di oro per finalità industriali o di investimento, per il quale è prevista la dichiarazione di cui all'art. 1 della L. 17/1/2000, n. 7; 2.fabbricazione, mediazione e commercio, comprese l'esportazione e l'importazione di oggetti preziosi, per il quale è prevista la licenza di cui all'articolo 127 del TULPS; 3.fabbricazione di oggetti preziosi da parte di imprese artigiane, tenute all'iscrizione nel registro degli assegnatari dei marchi di identificazione tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura; 4.commercio di cose antiche di cui alla dichiarazione preventiva prevista dall'articolo 126 del TULPS; 5.esercizio di case d'asta o galleria d'arte per il quale è prevista alla licenza prevista dall' art. 115 del TULPS; f) le succursali italiane dei soggetti indicati nelle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero; g) gli uffici della pubblica amministrazione. 25 Obblighi operativi D.Lgs. 231/07 26 13 25/02/2013 OBBLIGHI Gli obblighi operativi a seguito del DLgs. 231/07 sono: 1. Adeguata verifica della clientela: al verificarsi delle condizioni richieste, è innanzitutto necessario procedere ad identificare il cliente ed acquisire alcune informazioni riguardanti la prestazione richiesta dallo stesso; 2. Registrazione e tenuta dell’archivio unico: il soggetto interessato deve registrare in un archivio, i dati raccolti in sede di identificazione; 3. Segnalazione delle operazioni sospette: se, a seguito della propria valutazione, si riscontra che le operazioni poste in essere dal cliente possano configurare operazioni di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, scatta l’obbligo di segnalazione; 27 1 - Adeguata verifica art. 18 D.Lgs. 231/2007 28 14 25/02/2013 Adeguata verifica Il 1° obbligo imposto ai soggetti destinatari della disciplina antiriciclaggio è quello di effettuare un’adeguata verifica della clientela, che si traduce in: • Identificazione del cliente e verifica dell’identità dello stesso; • Identificazione dell’eventuale titolare effettivo e verifica dell’identità dello stesso; • Ottenere informazioni sullo scopo e la natura previste dal rapporto continuativo o dalla prestazione; • Svolgere controllo costante nel corso del rapporto o della prestazione. 29 Identificazione del cliente Ai sensi dell’art. 16 l’identificazione è obbligatoria quando: 1. La prestazione ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità – di valore pari o superiore a € 15.000 2. Prestazioni occasionali se comportano trasmissione o movimentazione di mezzi di pagamento – di importo pari o superiore a € 15.000 3. L’operazione è di importo indeterminato o indeterminabile 4. Esiste il sospetto di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, a prescindere dal valore – anche inferiore a 15.000 30 15 25/02/2013 Identificazione del cliente Ai sensi dell’art. 19 l’identificazione consiste nell’effettuazione di 2 operazioni: • Verifica dell’identità –del cliente –ed eventualmente del titolare effettivo • Acquisizione dei relativi estremi identificativi 31 Operazioni superiori ad € 15.000 Al fine di determinare se un’operazione supera il limite di € 15.000 non si deve tenere conto: • del compenso spettante al soggetto che effettua la prestazione (parcella); • della compensazione tra quanto imputabile allo stesso cliente. 32 16 25/02/2013 Operazioni di valore non determinabile Sono operazioni di valore non determinabile • la costituzione, gestione o amministrazione di: – Società; – Enti; – Trust o strutture analoghe. Inoltre, sono da considerare non determinabili anche gli incarichi di: – Revisione contabile; – Tenuta della contabilità. 33 Prestazioni periodiche Nella prassi si riscontra sovente l’effettuazione nei confronti del medesimo cliente di una serie di prestazioni periodiche. A tal fine è necessario distinguere tra: – Incarico a tempo indeterminato; – Incarico a tempo determinato; – Incarico a tempo determinato con possibilità di rinnovo tacito. 34 17 25/02/2013 Prestazioni periodiche 1. Incarico a tempo indeterminato: non è richiesto il rinnovo di registrazione poiché il rapporto non ha una scadenza. 2. Incarico a tempo determinato: è richiesta una nuova registrazione, – come conseguenza di un nuovo contratto d’opera conferito al professionista – con una nuova proposta accettata dallo stesso. 3. Incarico a tempo determinato con possibilità di rinnovo tacito: poiché il contratto stesso prevede un termine che può essere tacitamente prorogato, allorché manchi una disdetta, il contratto che prosegue è sempre quello iniziale che non richiede una nuova registrazione. 35 Titolare effettivo È necessario evidenziare che, in linea generale, – l’identificazione avviene in presenza del cliente interessato. Contestualmente è necessario procedere anche all’identificazione dell’eventuale “titolare effettivo” – Il titolare effettivo viene identificato come una persona fisica che, in ultima istanza, possiede o controlla il cliente o per conto del quale realizza un’operazione o un’attività. segue 36 18 25/02/2013 Titolare effettivo Per titolare effettivo s'intende (art. 2, all. tecnico): • in caso di società, fondazioni, trust: – la persona fisica o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedano o controllino un'entità giuridica, attraverso il possesso o il controllo diretto o indiretto di una percentuale sufficiente delle partecipazioni al capitale sociale o dei diritti di voto in seno a tale entità giuridica, anche tramite azioni al portatore (escluse le quotate) • tale criterio si ritiene soddisfatto ove la percentuale corrisponda al 25% + 1 di partecipazione al capitale sociale; 37 Titolare effettivo Quindi: • All’atto del conferimento dell’incarico: – Verifica delle quote di partecipazione possedute dai soci • In caso di cessione di quote: – Verificare se gli acquirenti delle quote splafonino il 25% + 1 del capitale o dei diritti di voto 38 19 25/02/2013 Titolare effettivo (cliente società) Qualora il cliente sia una società o un ente è necessario: • Procedere anche alla verifica dell’effettiva esistenza del potere di rappresentanza; • Acquisire le informazioni necessarie per individuare e verificare l’identità dei relativi rappresentanti delegati alla firma per l’operazione da svolgere. segue 39 Titolare effettivo (cliente società) I dati identificativi, il conferimento dei poteri di rappresentanza ed ogni altra informazione necessaria per adempiere agli obblighi antiriciclaggio deve essere comprovata con l’esibizione di documentazione ufficiale, come ad esempio: • Visure camerali; • Certificati rilasciati da enti competenti; • Delibere consiliari o assembleari. 40 20 25/02/2013 Soggetto tenuto all’identificazione L’identificazione deve essere effettuata: – dal professionista, – di società di servizi, ecc. – dei soggetti obbligati a porre in essere gli adempimenti antiriciclaggio. È consentito al soggetto interessato – effettuare l’identificazione – anche attraverso propri dipendenti o collaboratori. • Ma è necessario una “delega scritta” 41 Momento della Identificazione L’identificazione deve essere effettuata Al momento in cui è conferito l’incarico di svolgere la prestazione Prima dell’esecuzione della prestazione 42 21 25/02/2013 Documenti per identificazione • Per identificare il cliente è necessario farsi esibire un documento di identità valido, come: – – – – – – Carta d’identità Patente di guida Patente nautica Passaporto Porto d’armi Tessere di riconoscimento con foto rilasciate da una Pubblica Amministrazione – Permessi di soggiorno per gli extracomunitari • Non è possibile – Sostituire il documento con un’autocertificazione 43 44 22 25/02/2013 Casi particolari di identificazione 45 Casi particolari di identificazione Casi particolari • Conferimento di incarico da più clienti: l’identificazione dovuta per ciascuno di essi • Cliente che incarica più professionisti: ciascuno di essi procede all’identificazione • Non è possibile avvalersi delle dichiarazioni sostitutive previste dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 • Il professionista può delegare, occasionalmente o stabilmente, un dipendente o un collaboratore per l’acquisizione dei dati identificativi • Se si ritiene vi siano stati errori nell’acquisizione dei dati o che questi siano incongruenti si dovrà rinnovare l’identificazione 46 23 25/02/2013 Casi particolari di identificazione Casi particolari (provv. 21.6.06): • Incasso di imposte dal cliente: è prestazione professionale da registrare • Prestazioni professionali periodiche (redazione del bilancio): va registato anche il rinnovo tacito (doveva essere eliminato dal correttivo al DM 141/2006) • Incarico per prestazioni multiple (costituzione della società e redazione della contabilità): al conferimento dell’incarico andranno registrate tutte e distintamente 47 Casi particolari di identificazione Casi particolari (provv. 21.6.06): • Incarico fra professionisti: – Con valutazione della pratica del cliente: registrazione del cliente e del collega – Solo consulenza al collega: registrazione del solo collega • Centro elaborazione dati: – Attività di mera elaborazione: no registrazione del cliente – Attività di predisposizione di dichiarazioni e altri adempimenti: si registrazione del cliente 48 24 25/02/2013 Casi particolari di identificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC): • Operazione frazionata: 1.fattura di € 30.000 pagata a 30 – 60 – 90 gg.: non è operazione frazionata in quanto riferita ad un accordo commerciale preventivo (anche alla luce del d.lgs. che parla di 7 gg) 2.finanziamento soci o distribuzione di utili di € 10.000 a giugno e di € 10.000 a settembre: questi casi andranno valutati di volta in volta in quanto “non appare connaturato al tipo di operazione posta in essere, al fine di valutare se lo scopo effettivo del frazionamento è stato quello di eludere la norma” 3.Pagamenti F24 telematici: commercialista € 10.000; consulente del lavoro € 10.000; stessa scadenza: NON è operazione frazionata 4.Predisposizione di F24: è prestazione professionale da registrare se di valore superiore a € 15.000 49 Casi particolari di identificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC): • Conferimenti di incarico da autorità giudiziaria (curatore fallimentare, CTU): è esclusa dall’ambito di applicazione (il professionista è organo ausiliario della procedura e non protagonista) • Unico e mod. 730: identificazione se il saldo è superiore a € 15.000 (dal 25.5.07 abrogata dal DM 60/2007 – correttivo al DM 141/2006) (l’art. 12, c. 3, d.lgs. 231/07 parlava di dichiarazione dei redditi e non di dichiarazioni fiscali) (obbligo eliminato dal d.lgs. 151/2009) • Assegni irregolari: obbligo di segnalazione anche per i professionisti. (C.M. 33124/2008: è compito delle banche) 50 25 25/02/2013 Casi particolari di identificazione Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007): • Redazione di contratto di comodato: identificazione se il bene concesso ha valore superiore a € 12.500 (d.lgs. € 15.000) • Redazione di contratto di locazione: identificazione se l’importo del canone annuo è superiore a € 12.500 (d.lgs. € 15.000) 51 Casi particolari di identificazione Casi particolari (risposta UIC a UNGDC): • F24 cumulativo: registrazione dei clienti se il totale delle imposte supera € 15.000 52 26 25/02/2013 Casi particolari di identificazione Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007): • Cliente cambia professionista: nessuna registrazione da fare per il professionista che perde il cliente nuova lett. b, art. 36 – mod. da D.lgs. 151/09: va – registrata • Decorrenza termini di registrazione: UIC distingue due gruppi informativi nell’AUI: – ANAGRAFICA SOGGETTI: l’identificazione va eseguita immediatamente – PRESTAZIONI PROFESSIONALI: se non note al momento dell’identificazione, l’AUI può essere compilato 53 successivamente Casi particolari di identificazione Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007): • Liquidatore di società: distinguere: – – • se viene compiuta all’interno dell’attività professionale: soggetta quale organo interno della società o ente in liquidazione: non soggetta Amministratori di condominio: è un organo interno del condominio che effettua incassi e pagamenti: non può essere soggetto alle disposizioni antiriciclaggio in quanto è irrealistico che un soggetto sia chiamato a segnalare se stesso 54 27 25/02/2013 Casi particolari di identificazione Casi particolari (risposta UIC teleconferenza I.O. 24.3.2007): – Il professionista viene a conoscenza di fatture “di comodo”: può integrare il reato presupposto a quello di riciclaggio: “tale illecito può rientrare fra le casistiche oggetto di segnalazione come operazione sospetta a prescindere dall’importo delle fatture false di cui il professionista abbia sentore” 55 Obblighi del cliente Art. 21 – D.lgs. 231/2007 56 28 25/02/2013 Obblighi del cliente • I clienti forniscono, sotto la propria responsabilità, – tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti destinatari del presente decreto di adempiere agli obblighi di adeguata verifica della clientela. • Ai fini dell'identificazione del titolare effettivo, i clienti – forniscono per iscritto, – sotto la propria responsabilità, – tutte le informazioni necessarie e aggiornate delle quali siano a conoscenza 57 Approccio basato sul rischio Art. 20 – d.lgs 231/2007 58 29 25/02/2013 Approccio basato sul rischio Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato: • al tipo di cliente, • al rapporto continuativo, • alla prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Analisi nelle slide seguenti 59 Adempimenti I professionisti devono essere in grado di dimostrare alle autorità competenti di cui all’art. 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'art. 8, • che la portata delle misure adottate è adeguata all'entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Altrimenti il professionista DEVE (art. 23): – ASTENERSI dal fornire la prestazione professionale – o porvi fine se la prestazione è iniziata 60 30 25/02/2013 Approccio basato sul rischio Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, i professionisti osservano le istruzioni emanate dalle autorità competenti, nonché i seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1.natura giuridica; 2.prevalente attività svolta; 3.comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4.area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; 61 Approccio basato sul rischio Criteri generali riferiti alla prestazione: b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1. 2. 3. 4. 5. 6. tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; modalità di svolgimento dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale; ammontare; frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attività svolta dal cliente; area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo. 62 31 25/02/2013 Verifica della clientela Le modalità di verifica della clientela, (Titolo II, Capo I – Sezione I, DLgs n. 231/2007), può essere posta in atto in maniera: • Ordinaria • Semplificata • Rafforzata 63 Adempimenti QUANDO SEMPLIFICATI – art. 25 Gli obblighi di adeguata verifica non sono necessari quando la prestazione è rivolta a soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio: – Intermediari finanziari, – Confidi – Enti creditizi e finanziari • nazionali o comunitari • o siti in paesi che prevedono I medesimi obblighi – Uffici della pubblica amministrazione 64 32 25/02/2013 Adempimenti Gli obblighi SEMPLIFICATI consistono: • Identificazione del cliente • Verificare i poteri rappresentativi se non si presenta il titolare 65 Adempimenti QUANDO RAFFORZATI – art. 28: – Il rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo è più elevato – Il cliente non è fisicamente presente – Le prestazioni professionali sono rivolte a persone politicamente esposte residenti in altri paesi comunitari o extra UE – Per le modalità di effettuazione dell’operazione o della prestazione professionale – Per il particolare ammontare dell’operazione – Per la non ragionevolezza dell’operazione o della prestazione professionale richiesta – Per l’area geografica di effettuazione dell’operazione o della prestazione professionale 66 33 25/02/2013 Adempimenti RAFFORZATI: misure da adottare: Quando il cliente non è fisicamente presente: – Accertare l’identità del cliente tramite documenti, dati o informazioni supplementari – Adottare misure supplementari per la verifica o la certificazione dei documenti forniti o richiedere una certificazione di conferma di un ente creditizio o finanziario – Assicurarsi che il primo pagamento relativo all’operazione sia effettuato tramite conto corrente intestato al cliente presso un ente creditizio segue 67 Adempimenti RAFFORZATI: misure da adottare: Quando il cliente è una persona politicamente esposta residente all’estero (UE ed extra UE): • stabilire adeguate procedure basate sul rischio per determinare se il cliente sia una persona politicamente esposta; • ottenere l'autorizzazione del Direttore generale, di suo incaricato ovvero di un soggetto che svolge una funzione equivalente, prima di avviare un rapporto continuativo con tali clienti; • adottare ogni misura adeguata per stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione; • assicurare un controllo continuo e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale 68 34 25/02/2013 Procedura per l’adeguata verifica della clientela 69 Procedura per l’adeguata verifica Le linee guida fornite dal CNFCEC affrontano le seguenti problematiche: • Clienti e operazioni oggetto di verifica; • Individuazione della tipologia di verifica richiesta; • Verifica della clientela secondo l’approccio basato sul rischio; • Trascrizione dei dati raccolti e istituzione fascicolo cliente; • Controllo costante sul cliente. In particolare il documento dell’Ordine dei Dottori Commercialisti riporta una procedura di analisi degli aspetti connessi: • Al cliente • All’operazione 70 35 25/02/2013 attenzione Adeguata verifica Art. 19 Lett. c) Art. 19: L'adempimento degli obblighi di adeguata verifica del cliente, di cui all'art. 18, avviene con: c) il controllo costante nel corso del rapporto continuativo o della prestazione professionale si attua – analizzando le transazioni concluse durante tutta la durata di tale rapporto in modo da verificare che • tali transazioni siano compatibili con la conoscenza che l'ente o la persona tenuta all'identificazione hanno – del proprio cliente, – delle sue attività commerciali – e del suo profilo di rischio, • avendo riguardo, se necessario, – all'origine dei fondi – e tenendo aggiornati i documenti, i dati o le informazioni detenute. 71 2 - Archivio unico Art. 36, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007 72 36 25/02/2013 Archivio unico Archivio unico Con strumenti informatici Con strumenti cartacei Lo scopo dell’archivio unico è la conservazione delle informazioni con modalità accentrate, standardizzate ed uniformi. 73 Dati da registrare e conservare nell’archivio unico Nell’archivio unico sono contenuti non solo i dati raccolti durante l’identificazione ma anche le informazioni relative alle varie prestazioni fornite, nel corso del tempo, al cliente. Le informazioni riportate nell’archivio unico, sono le seguenti: • Dati identificativi del cliente; • Dati identificativi della persona per conto della quale il cliente opera; • Attività lavorativa svolta dal cliente e dalla persona per conto della quale opera; • Data dell’avvenuta identificazione; • Descrizione sintetica della tipologia di prestazione fornita; • Valore dell’oggetto della presentazione, se conosciuto. 74 37 25/02/2013 Registrazioni successive Dopo la prima prestazione per la quale si è resa necessaria l’identificazione dei dati, è necessario provvedere al constante aggiornamento delle informazioni memorizzate, inserendo: • le informazioni relative alle “nuove prestazioni” richieste dal cliente; • le eventuali modifiche o rettifiche da apportare ai dati precedentemente inseriti. 75 Termine di registrazione La normativa dispone che le informazioni devono essere registrate nell’archivio unico “tempestivamente” e comunque non oltre 30 giorni: – dall’accettazione dell’incarico professionale; – dall’eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; – dal termine della prestazione professionale. 76 38 25/02/2013 Modalità tenuta dell’archivio L’archivio deve essere tenuto in maniera trasparente e ordinata, in modo da: • favorire la consultazione, ricerca e trattamento dei dati; • garantire la storicità delle informazioni e la loro conservazione. Inoltre le registrazioni devono essere conservate – nell’ordine cronologico d’inserimento, – al fine di poter ricostruire storicamente le operazioni effettuate. 77 Tenuta dell’archivio L’archivio unico cartaceo (che non può essere composto da fogli mobili o da quaderni ad anelli) deve essere: – numerato progressivamente – siglato in ogni pagina dal professionista o dal collaboratore o dipendente che deve essere autorizzato per iscritto – alla fine dell’ultimo foglio va indicato il numero delle pagine di cui è composto il registro e deve essere posta la firma dei soggetti appena descritti 78 39 25/02/2013 79 80 40 25/02/2013 81 Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006 • • • • • • • • • • • • • • • • • Accertamenti, ispezioni e controlli Adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza dei lavoratori dipendenti e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente Amministrazione del personale dipendente e ogni altra funzione affine, connessa e conseguente Amministrazione e liquidazione di aziende Amministrazione e liquidazione di patrimoni Amministrazione e liquidazione di singoli beni Apertura/chiusura di conti bancari Apertura/chiusura di conti di titoli Apertura/chiusura di libretti di deposito Apertura/chiusura e gestione di cassette di sicurezza Assistenza e rappresentanza in materia tributaria Assistenza in procedure concorsuali Assistenza ai datori di lavoro in sede di visite ispettive o di accertamenti Assistenza per richiesta finanziamenti Assistenza societaria continuativa e generica Assistenza tributaria Attività di valutazione tecnica dell’iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l’accesso a finanziamenti pubblici 82 41 25/02/2013 Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006 • • • • • • • • • • • • • • • • • Certificazione di investimenti ambientali Consulenza aziendale Consulenza connessa a procedure contenziose Consulenza contrattuale Consulenza economico-finanziaria Consulenza in tema di controllo aziendale Consulenza in materia contributiva Consulenza ed assistenza per la riduzione di sanzioni civili, penalità e similari Consulenza tributaria Consulenze tecniche, perizie e pareri motivati Controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe Custodia e conservazione di aziende Custodia e conservazione di beni Determinazioni dei costi di produzione nelle imprese industriali Divisioni ed assegnazioni di patrimoni, compilazione dei relativi progetti e piani liquidazione nei giudizi di graduazione Elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari 83 Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006 • • • • • • • • • • • • • • • • Gestione di conti di titoli Gestione di conti bancari Gestione di altri beni Gestione di denaro Gestione di libretti di deposito Gestione di posizioni previdenziali e assicurative Gestione di strumenti finanziari Gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe Ispezioni e revisioni amministrative e contabili Monitoraggio e tutoraggio dell’utilizzo dei finanziamenti pubblici erogati alle imprese Operazioni di finanza straordinaria Operazioni di vendita di beni mobili ed immobili nonché la formazione del progetto di distribuzione, su delega del giudice dell’esecuzione, ex art. 2, co. 3, lett. e), DL 14/3/2005, n. 35, conv. in L. 14/5/2005, n. 80. Organizzazione degli apporti necessari alla costituzione di società Organizzazione degli apporti necessari alla gestione o all’amministrazione di società Organizzazione e impianto della contabilità Organizzazione contabile 84 42 25/02/2013 Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006 • Tenuta paghe e contributi • Piani di contabilità per aziende • Qualsiasi altra operazione di natura finanziaria • Qualsiasi altra operazione immobiliare • Rappresentanza tributaria • Redazione di bilanci • Redazione e asseverazione delle informative ambientali, sociali e di sostenibilità delle imprese e degli enti pubblici e privati • Regolamenti e liquidazioni di avarie • Relazioni di stima di cui al codice civile • Revisione contabile • Rilascio di visti di conformità per studi di settore • Rilevazioni in materia contabile e amministrativa • Riordino della contabilità • Studi e ricerche di analisi finanziaria aventi ad oggetto titoli di emittenti quotati 85 Elenco prestazioni professionali – all. A2 provv. 24/2/2006 • Tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro • Trasferimento a qualsiasi titolo di attività economiche • Trasferimento a qualsiasi titolo di beni immobili • Trasformazioni, scissioni e fusioni di società ed altri enti • Valutazione di aziende, rami d’azienda e patrimoni • Valutazione di singoli beni e diritti • Verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili • Verificazione ed ogni altra indagine in merito alla attendibilità di bilanci, di conti, di scritture e d'ogni altro documento contabile delle imprese • Altro 86 43 25/02/2013 Obbligo di conservazione I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio sono tenuti altresì a conservare documenti collegati all’obbligo di adeguata verifica: • Per quanto riguarda l’obbligo di adeguata verifica della clientela, della copia o dei riferimenti dei documenti richiesti, per 10 anni dalla fine della prestazione professionale; • Per quanto riguarda i rapporti continuativi/prestazioni, della scrittura e delle registrazioni, consistenti nei documenti originali o delle copie aventi analoga efficacia probatoria nei procedimenti giudiziari, per un periodo di 10 anni dalla cessazione della prestazione 87 Cessazione attività e conservazione dati • In caso di cessazione dell’attività professionale, l’archivio deve essere mantenuto per lo stesso termine (10 anni) a cura del professionista. • In caso di decesso del professionista l’obbligo si estingue. 88 44 25/02/2013 Utilizzabilità dei dati ai fini fiscali Ai sensi dell’art. 36, co. 6, D.Lgs. 231/2007 è espressamente previsto che – i dati e le informazioni “registrate”, – al fine dell’adempimento degli obblighi antiriciclaggio, – sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni vigenti. 89 Fascicolo cliente Art. 19, co. 1, lett. C) 90 45 25/02/2013 Fascicolo clientela Oltre all’inserimento dei dati identificativi nell’archivio, la norma prevede che la documentazione nonché gli ulteriori dati e informazioni siano conservati nel fascicolo relativo a ciascun cliente. 91 Fascicolo clientela Il fascicolo dovrebbe contenere: • La scheda di identificazione firmata dalle parti; • L’eventuale scheda di valutazione del rischio (art. 20); • Fotocopia documento di riconoscimento valido alla data dell’identificazione; • Fotocopia codice fiscale e della partita IVA; • Visura camerale; • Dati del titolare effettivo; – Documentazione richiesta dal professionista per individuare ed identificare il titolare effettivo • Eventuale copia mandato professionale; • Dichiarazione da parte del cliente sul titolare effettivo; 92 46 25/02/2013 Fascicolo clientela È consigliato inoltre tenere: • Appunti sulla ragionevolezza delle operazioni rispetto all’attività svolta • Notizie su – successioni, donazioni, elargizioni, rimborsi assicurativi, vincite a lotto, totip, ecc. 93 3 - Segnalazioni operazioni sospette art.41, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007 94 47 25/02/2013 Segnalazioni La normativa antiriciclaggio prevede un’ulteriore obbligo a carico del soggetto interessato, ovvero la segnalazione all’UIF (Unità di Informazione Fiananziaria) delle “operazioni sospette”. 95 Riciclaggio di denaro e beni Valutazione dei rapporti coi clienti Ai fini antiriciclaggio, i professionisti si avvalgono delle informazioni ricevute nel corso dell’identificazione e di quelle disponibili in virtù dell’attività professionale prestata I professionisti valutano complessivamente, nel tempo, i rapporti intrattenuti con i clienti e individuano eventuali incongruenze rispetto alla capacità economica, alle attività svolte, al profilo di rischio di riciclaggio Questi obblighi non si applicano alle società di revisione 96 48 25/02/2013 Riciclaggio di denaro e beni La valutazione dei rapporti coi clienti deve essere fatta con riferimento a: • Aspetti soggettivi: cioè alle caratteristiche dei clienti: – soggetti insediati in località caratterizzata da regimi fiscali o antiriciclaggio privilegiati – individuati dal GAFI come paesi non cooperativi; – soggetti dei quali è noto il coinvolgimento in attività illecite • Aspetti oggettivi: riguardano le caratteristiche dell’attività svolta dai clienti e delle operazioni e dei mezzi utilizzati dagli stessi: – l’interposizione di soggetti terzi; – impiego di strumenti societari, associativi o fiduciari suscettibili di limitare la trasparenza della proprietà e della gestione; – utilizzo di denaro contante o di strumenti al portatore 97 Riciclaggio di denaro e beni • D.lgs. - Art. 41: “.... (I professionisti segnalano) quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo” Operazione sospetta “Il sospetto è desunto – dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione – o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate, – tenuto conto anche della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita, – in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti • nell'ambito dell'attività svolta • ovvero a seguito del conferimento di un incarico” 98 49 25/02/2013 Operazione sospetta Novità OPERAZIONI SOSPETTE (art. 36 – DL 78/2010) Con riferimento all’individuazione delle operazioni sospette da segnalare all’UIF, è integrato l’art. 41, co. 1, D.Lgs. n. 231/2007, in base al quale costituisce un elemento di sospetto • “il ricorso frequente o ingiustificato a operazioni in contante, anche se non in violazione dei limiti di cui all’articolo 49, e, in particolare, • il prelievo o il versamento in contante • con intermediari finanziari • di importo pari o superiore a € 15.000” 99 Operazione sospetta Novità OPERAZIONI SOSPETTE (art. 36 – DL 78-2010) Esempio 1: Versamento in banca di € 25.000 in contanti frutto degli incassi di un supermercato – Non è da considerare operazione sospetta in quanto rientra nella normalità comportamentale Esempio 2: Prelievo dalla Banca di importi superiodi a € 15.000 effettuata spesso o continuamente per pagare fatture o dipendenti – È una operazione sospetta in quanto l’imprenditore potrebbe assolvere ai pagamenti con • Assegni bancari o circolari • Con bonifici • Con carte di credito o bancomat 100 50 25/02/2013 Operazione sospetta Novità OPERAZIONI SOSPETTE (art. 36 – DL 78/2010 - Circ. MEF 11.10.2010, n. 297944) “La modifica introdotta dal citato art. 36 non altera dunque l'attuale assetto normativo, ma offre ai soggetti obbligati un elemento valutativo di particolare pregnanza, volto a qualificare meglio il sospetto circa il cliente o l'operazione e ad agevolare l'individuazione e la corretta ponderazione di eventuali profili di sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Atteso quanto sopra i soggetti destinatari degli obblighi di segnalazione ai sensi del D. Lgs. 231/2007 devono: 1. valutare con attenzione: • l'operatività in contante della clientela, anche per importi sotto la soglia di € 5.000 (2.500 dal 13.8.2011; 1.000 dal 6.9.2011), quando questa appaia frequente e/o ingiustificata alla luce del patrimonio informativo complessivo del segnalante; • le operazioni di versamento e prelievo di contante effettuate con intermediari finanziari per un importo pari o superiore a € 15.000. 2. raffrontare i predetti elementi con il profilo soggettivo del cliente o dell'effettivo beneficiario dell'operazione, al pari di quanto accade per le altre tipologie di indici di anomalia.” 101 Operazione sospetta Novità: PAESI A RISCHIO RICICLAGGIO (art. 36 – DL 78/2010) I soggetti tenuti al rispetto degli obblighi antiriciclaggio devono: • astenersi dall’instaurare un rapporto continuativo o dall’eseguire operazioni o prestazioni professionali; • terminare il rapporto continuativo o la prestazione professionale già in essere; di cui siano direttamente o indirettamente parte – società fiduciarie – trust – società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede nei Paesi che saranno individuati con un apposito Decreto • in ragione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo • o della mancanza di un adeguato scambio di informazioni, anche in materia fiscale. 102 51 25/02/2013 Operazione sospetta Riciclaggio di denaro e beni • Originariamente la norma richiamava i delitti degli artt. 648-bis e 648-ter, che riguardano: – La sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto: • • Rapina aggravata, estorsione aggravata, sequestro di persona a scopo di estorsione, produzione e traffico di stupefacenti (quelli dell‘art. 648-bis c.p.) Che comportano la reclusione da 4 a 12 anni e la multa da € 1.032 a € 15.494 (quelli dell‘art. 648-bis c.p.) – Il compimento, in relazione ai trasferimenti sopra descritti, di altre operazioni volte ad ostacolare l’identificazione della provenienza delittuosa del denaro stesso e dei beni – L‘impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, di beni o di altre utilità provenienti da delitto (art. 648-ter c.p.) 103 Operazione sospetta Riciclaggio di denaro e beni Delitti non colposi: • di natura economica: – – – – – – • di natura finanziaria: – – • Bancarotta fraudolenta Peculato Malversazione Concussione Corruzione Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche Abuso di informazioni privilegiate Manipolazione di mercato (market abuse) di natura tributaria: – – – – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri domunenti per operazioni inesistenti Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifizi Dichiarazione infedele Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti Penale tributario 104 52 25/02/2013 Operazione sospetta Riciclaggio di denaro e beni Penale tributario – D.Lgs. 74/2000 • Art. 2: utilizzo di fatture per operazioni inesistenti • Art. 3: indicazione di elementi attivi inferiori a quelli dovuti o elementi passivi fittizzi se congiuntamente: – L’imposta evasa di talune imposte è superiore a € 30.000 – Il totale degli elementi attivi sottratti ad imposizione, anche con l’utilizzo di elementi passivi fittizzi, è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione segue Operazione sospetta 105 Riciclaggio di denaro e beni Penale tributario – D.Lgs. 74/2000 • Art. 10: occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione – al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari • Art. 10/bis: non versa ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti – entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, – per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun periodo d'imposta segue 106 53 25/02/2013 Operazione sospetta Riciclaggio di denaro e beni Penale tributario – D.Lgs. 74/2000 • Art. 10/ter: non versa l’IVA: – dovuta in base alla dichiarazione annuale, – entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo – per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun periodo d'imposta • Art. 10/quater: chiunque non versa le somme dovute – utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 – D.Lgs. 241/1997, crediti non spettanti o inesistenti – per un ammontare superiore a € 50.000 per ciascun 107 periodo d'imposta Operazione sospetta Riciclaggio di denaro e beni Penale tributario – D.Lgs. 74/2000 • Quando ha rilevanza ai fini antiriciclaggio? – Art. 2 – d.lgs.231/2007: Se commesse intenzionalmente, costituiscono riciclaggio: • la conversione o il trasferimento di beni, • effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa Si ritiene che sia necessario che il delitto di “evasione” si consumi con la conversione o il trasferimento dei beni 108 54 25/02/2013 Operazione sospetta Riciclaggio di denaro e beni Penale tributario – D.Lgs. 74/2000 Esemplificazioni: • 1° caso: il contribuente: – che non versa le imposte per conclamata difficoltà finanziaria – Ma non abbia prelevato dai conti dell’impresa denaro – Non sia soggetto alla segnalazione • 2° caso: il contribuente: – – – – Che non versa le imposte Ma preleva tali importi Per fare degli investimenti Sia da segnalare Operazione sospetta 109 Indicatori di anomalia • Coinvolgimento di soggetti costituiti, operanti o insediati in paesi caratterizzati da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o del segreto bancario, o in paesi non cooperanti (elenco GAFI) • Operazioni prospettate o effettuate a condizioni o valori palesemente diversi da quelli di mercato (non sono tali quei valori risultanti da calcoli tabellari o da coefficienti di moltiplicazione previsti dalla legge) • Operazioni che appaiono incongrue rispetto alla finalità dichiarata • Esistenza di ingiustificate incongruenze rispetto alle caratteristiche soggettive del cliente e alla sua normale operatività • Ricorso ingiustificato a tecniche di frazionamento delle operazioni • Ingiustificata interposizione di soggetti terzi • Ingiustificato impiego di denaro contante o di mezzi di pagamento non appropriati rispetto alla prassi comune ed in considerazione della natura dell’operazione • Comportamento tenuto dei clienti volto a non fornire informazioni circa l’identità personale, la sede legale o amministrativa, l’identità degli amministratori aziendali o dei partecipanti al capitale • Altri indicatori di anomalia contenuti nell’allegato “C” provv. 24.2.2006 110 55 25/02/2013 Operazione sospetta Indicatori di anomalia Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009 A) Operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti di imprese in difficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi Sotto il profilo soggettivo • acquisto di partecipazioni in imprese in difficoltà economica o finanziaria da parte di soggetti che operano in settori diversi da quello dell'impresa o che non risultano svolgere attività imprenditoriale; • improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine sociale e/o dell'amministrazione dell'impresa; • ingresso di soci e/o amministratori che, per il loro profilo economico e/o per le informazioni acquisite in sede di adeguata verifica, potrebbero rappresentare meri prestanomi di soggetti terzi; • ingresso di soci e/o amministratori con residenza o sede in Paesi o località diversi da quelli in cui ha sede ovvero opera l'impresa, specie se non risulti trasparente l'eventuale catena di controllo e chi sia il titolare effettivo; • trasferimento della residenza di soci e/o amministratori dell'impresa in Paesi con regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio. 111 Operazione sospetta Indicatori di anomalia Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009 A) Operatività connessa all'azione della criminalità nei confronti di imprese in difficoltà economica o finanziaria, soprattutto in periodi di crisi Sotto il profilo oggettivo • ricezione improvvisa di contributi in conto aumento capitale o di finanziamenti da parte dei soci, in particolare attraverso flussi provenienti da intermediari diversi da quello ove sono radicati i rapporti dell'impresa; • improvviso ripianamento, anche parziale, della posizione debitoria, in particolare attraverso versamenti di contante ovvero ricezione di finanziamenti dall'estero; • effettuazione di operazioni che - per importo, modalità, localizzazione territoriale e controparti interessate - presentano caratteristiche che non hanno alcun collegamento con l'attività economica svolta dall'impresa; • ricezione di flussi rilevanti dall'estero - in particolare da Paesi caratterizzati da regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio - per i quali non risultino verificabili la natura del rapporto intercorrente con il relativo ordinante e la motivazione economica sottostante al trasferimento; • cessione a soggetti terzi di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all'esercizio di attività, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato; • cessione a soggetti terzi, a condizioni non coerenti con i valori di mercato, di contratti di leasing, relativi a beni strumentali e immobili di evidente valore rilevante; • contestuali ovvero ravvicinate operazioni di emissione di assegni e di versamento di contante riconducibili al c.d. "giro di assegni". 112 56 25/02/2013 Operazione sospetta Indicatori di anomalia Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009 B) Operatività connessa al rischio di usura 1. Sotto il profilo soggettivo • movimentazione del conto palesemente sovradimensionata rispetto al profilo economico del titolare e del tutto incoerente con quella attesa in relazione all'attività dichiarata (persone fisiche prive di collegamenti con il mondo produttivo), sia per l'alta frequenza delle operazioni, sia per i volumi e le modalità tecniche delle stesse; • i soggetti "finanziati" operano in settori d'attività differenti o comunque non ricollegabili a quello del titolare del conto; spesso si tratta di "protestati" o comunque di persone in difficoltà economiche o finanziarie; • frequente movimentazione da parte del soggetto "finanziatore" di conti intestati ad altri soggetti su cui, a diverso titolo, ha delega a operare; • apertura ovvero utilizzo anomalo di rapporti sui quali sono versati effetti "al dopo incasso", non giustificabile con il profilo soggettivo del 113 cliente, specie se censito come "famiglia consumatrice". Operazione sospetta Indicatori di anomalia Criteri generali – indicatori UIF 24.9.2009 B) Operatività connessa al rischio di usura 2. Sotto il profilo oggettivo • rapporti che presentano una movimentazione vorticosa e un sostanziale pareggiamento tra addebiti ed accrediti ; • frequenti operazioni di versamento di assegni bancari e di contante, nonché presentazione di pagherò cambiari, quasi sempre in cifra tonda • frequenti operazioni di versamento di assegni "sotto la soglia" con una pluralità di girate da parte di terzi soggetti; • gli assegni versati e i pagherò presentati risultano spesso emessi da nominativi ricorrenti, per lo più coincidenti con i soggetti che negoziano gli assegni tratti dal titolare del conto; • contestuali prelevamenti di contante, in occasione del versamento di titoli di credito, spesso utilizzando moduli di sportello; • tra gli assegni tratti a scopo di "finanziamento" e quelli presentati a scopo di "rimborso" si riscontra un arco temporale breve e spesso uno spread a favore del titolare del conto; • frequenti "richiami" di effetti presentati all'incasso; • frequenti "ritorni" di assegni ed effetti impagati, cui alle volte fa seguito il 114 pagamento "a mani notaio" o il protesto. 57 25/02/2013 Operazione sospetta Indicatori di anomalia COMUNICAZIONE DELL’UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010 – frode IVA UE Operatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria Sotto il profilo soggettivo • imprese in precedenza non operative, ovvero di recente costituzione, operanti in settori economici interessati dalla movimentazione di elevati flussi finanziari (ad esempio, il commercio di autoveicoli o di beni di largo consumo, quali computer e i telefoni cellulari, nonché beni alimentari); • imprese con capitale non superiore ai limiti minimi previsti, prive di unità operative (impianti, depositi, magazzini, esercizi aperti al pubblico) ovvero aventi sede in paesi regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio; • imprese che, di norma, non chiedono affidamenti né sono titolari di altre attività finanziarie presso l'intermediario; • imprese i cui soci o amministratori risultano di dubbio profilo reputazionale per precedenti penali, anche a carico di soggetti notoriamente contigui ai medesimi, ovvero sono gravati da procedure pregresse pregiudizievoli (quali protesti, fallimenti, ecc.) o risultano nullatenenti irreperibili; • imprese che presentano documentazione, all’atto dell’apertura del rapporto o dell’operazione, che appare falsa contraffatta o comunque non riconducibile all’attività commerciale svolta; 115 • imprese che risultano cedute ovvero cessate poco tempo dopo la loro costituzione Operazione sospetta Indicatori di anomalia COMUNICAZIONE DELLA UIF DEL 15 FEBBRAIO 2010 – frode IVA UE Operatività connessa con il rischio di frode all’IVA intracomunitaria • Sotto il profilo oggettivo • vorticosa movimentazione del conto caratterizzata da flussi d’importo molto rilevante in un ristretto periodo di tempo; • movimentazione del conto caratterizzata prevalentemente da ricezioni o trasferimenti di fondi da/verso l’estero per importi elevati; • accrediti di assegni o bonifici di importo ingente disposti da operatori nazionali, ai quali fanno contestualmente seguito trasferimenti, tramite assegni o bonifici, verso altri Paesi della UE o verso paesi extra-UE; • flussi in entrata contestualmente seguiti da trasferimenti di fondi privi di apparente giustificazione commerciale, in favore di altre società che non sembrano collegabili all’attività svolta dal cliente; • giri di fondi per importi ingenti effettuati fra imprese riconducibili ai medesimi soggetti; • giri di fondi intercorsi per importi significativi con soci, specie se residenti o aventi sede in paesi a regime fiscalmente privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio; • · cessione a terzi, a prezzi sensibilmente inferiori a quelli di mercato, di beni a contenuto tecnologico, di autoveicoli e in generale di beni agevolmente trasportabili e di largo consumo; • · cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di una sola impresa cliente o di un numero molto limitato d’imprese clienti; • · movimentazione priva di addebiti per forniture (luce, gas, acqua), tributi (soprattutto versamenti IVA), previdenza sociale, o comunque caratterizzata da addebiti della specie in misura insignificante in rapporto ai volumi movimentati. 116 58 25/02/2013 Operazione sospetta Indicatori di anomalia DM Giustizia 16.4.2010 • • • • Art. 3 - Indicatori di anomalia Al fine di agevolare l'attività di valutazione dei professionisti in ordine agli eventuali profili di sospetto delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, si forniscono nell'allegato 1 al presente decreto indicatori di anomalia. Gli indicatori di anomalia sono volti a ridurre i margini di incertezza connessi con valutazioni soggettive o con comportamenti discrezionali e sono improntati all'esigenza di contribuire al contenimento degli oneri e al corretto e omogeneo adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette. L'elencazione degli indicatori di anomalia non è esaustiva anche in considerazione della continua evoluzione delle modalità di svolgimento delle operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'impossibilità di ricondurre operazioni o comportamenti della clientela ad uno o più degli indicatori previsti nell'allegato 1 al presente decreto può non essere sufficiente ad escludere che l'operazione sia sospetta. I professionisti valutano pertanto con la massima attenzione ulteriori comportamenti e caratteristiche dell'operazione che, sebbene non descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto. 117 Segue Operazione sospetta Indicatori di anomalia DM Giustizia 16.4.2010 Art. 3 - Indicatori di anomalia • La mera ricorrenza di operazioni o comportamenti descritti in uno o più indicatori di anomalia non è motivo di per sé sufficiente per l'individuazione e la segnalazione di operazioni sospette, per le quali è necessario valutare in concreto la rilevanza dei comportamenti della clientela. • Per favorire la lettura e la comprensione degli indicatori, alcuni di essi sono stati specificati in sub-indici che costituiscono un'esemplificazione dell'indicatore a cui si riferiscono. • I professionisti si avvalgono degli indicatori previsti nell'allegato 1, che attengono ad aspetti sia soggettivi che oggettivi dell'operazione, al fine di effettuare, sulla base di tutte le altre informazioni disponibili, una valutazione complessiva sulla natura dell'operazione. • I professionisti utilizzano gli indicatori quale strumento operativo per la valutazione della sussistenza di un'operazione sospetta, selezionando quelli rilevanti alla luce della concreta attività prestata. • Al fine di rilevare operazioni sospette i professionisti utilizzano altresì gli schemi e modelli di anomalia emanati dalla UIF ai sensi dell'art. 6, comma 7, lettera b) del decreto legislativo n. 231 del 2007. 118 59 25/02/2013 Operazione sospetta Indicatori di anomalia Operazioni sospetta Precisazioni • La ricorrenza dei comportamenti descritti negli indicatori non costituisce di per sé motivo sufficiente all’individuazione e segnalazione di operazioni sospette, per la quale è necessario valutare la rilevanza in concreto dei comportamenti del cliente • Sono significative per la rilevazione di ulteriori comportamenti che, sebbene diversi da quelli descritti negli indicatori, rilevino in concreto profili di sospetto • L’accurato adempimento di obblighi di segnalazione di operazioni sospette implica la rilevazione di comportamenti che integrano più indicatori • In sostanza: – Gli indicatori sono elementi utili ma non determinanti – Al professionista è dato obbligo di valutare il cliente e le operazioni da esso poste in essere 119 Esenzione obbligo di segnalazione L'obbligo di segnalazione di operazioni sospette non si applica: • A Dottori e ragionieri commercialisti, consulenti del lavoro, tributaristi e associazioni di categoria, avvocati e notai, per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso, – nel corso dell'esame della posizione giuridica del loro cliente o dell'espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento giudiziario o in relazione a tale procedimento, – compresa la consulenza sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. Segue 120 60 25/02/2013 Esenzione obbligo di segnalazione Analoga esenzione deve essere accordata con riferimento: • Ai giudizi arbitrari; • Alla soluzione di controversie dinanzi agli organismi di conciliazione previsti dalla Legge. 121 Termini della segnalazione all’UIF La segnalazione delle operazioni sospette va eseguita “senza ritardo”, ove possibile prima di eseguire l’operazione, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi in sospetto”. Quindi è richiesto che il soggetto operi la propria segnalazione in modo tempestivo, appena il soggetto tenuto alla segnalazione viene a conoscenza degli elementi di “sospetto”. 122 61 25/02/2013 Registrazione e segnalazione Procedura di segnalazione (1) • Il professionista (art. 41) provvede personalmente ad eseguire la segnalazione di un’operazione sospetta • Se più professionisti assistono il medesimo cliente, – la segnalazione all’UIF può essere congiunta • Le segnalazioni devono essere effettuate: – Senza ritardo – Ove possibile, prima del compimento dell’operazione oggetto dell’incarico 123 Registrazione e segnalazione Procedura di segnalazione (2) • Società di revisione (art. 44): la procedura per rilevare e segnalare l’operazione sospette si svolge in due fasi: – Rilevazione degli elementi di sospetto e dell’informazione immediata del titolare dell’attività o del legale rappresentante – Il titolare dell’attività o il legale rappresentante esamina le segnalazioni pervenutegli, se le ritiene fondate, le trasmette all’UIF 124 62 25/02/2013 Registrazione e segnalazione Trasmissione della segnalazione • Dal 1.11.2011 la segnalazione è esclusivamente telematica – Previa iscrizione presso il sito della Banca d’Italia – Ed attribuzione da parte della stessa di apposita password 125 Registrazione e segnalazione Contenuto della segnalazione • Fino al 31.10.2011, la segnalazione era cartacea e andava prodotta secondo lo schema dell’allegato “D” seguendo le istruzioni dell’allegato “E”, indicando: – Dati del segnalante – Dati del soggetto segnalato o della persona per conto della quale esso opera – Informazioni sull’operazione oggetto di segnalazione – Motivi del sospetto 126 63 25/02/2013 Registrazione e segnalazione Trasmissione della segnalazione • Fino al 31.10.2011, la segnalazione era in forma cartacea ed andava inviata a: Unità Informazione Finanziaria Servizio risorse informatiche approvvigionamenti e i servizi Via delle Quattro Fontane, 123 00184 Roma Accanto all’indirizzo del mittente si indicherà il codice: – “PR AR94” per i professionisti – “OP AR94” per gli operatori non finanziari Ogni variazione delle informazioni relative al segnalante deve essere tempestivamente comunicata all’ufficio L’UIC si riserva di predisporre gli strumenti per la trasmissione informatica delle segnalazioni 127 Collaborazione e riservatezza • L’UIF può richiedere ai professionisti ogni informazione necessaria nella propria attività di approfondimento e analisi • I professionisti devono trasmettere tempestivamente le informazioni richieste • L’UIF informa i professionisti dell’esito delle segnalazioni nei seguenti casi: – Archiviazione – Non si dia corso a seguito degli accertamenti da parte degli organismi investigativi Tutte le informazioni relative alle segnalazioni sono soggette a un regime di rigorosa riservatezza 128 64 25/02/2013 Iter di segnalazione UIF trasmette segnalazione + relazione tecnica D.I.A. (Direzione Investigativa Antimafia) N.S.P.V. (Nucleo Speciale di Polizia Valutaria) Reati particolari Reati ordinari 129 Archiviazione della segnalazione Archiviazione Qualora la segnalazione non abbia fatto corso, gli organi investigativi formano L’UIF Rende noto al segnalante dell’archiviazione o degli esiti 130 65 25/02/2013 Conseguenze della segnalazione A seguito della segnalazione ricevuta, l’UIF può proseguire nell’indagine, utilizzando anche i dati posseduti da altre autorità di controllo. L’UIF è tenuta a trasmettere tempestivamente agli organi investigativi competenti le segnalazioni, corredate di una relazione tecnica. Su richiesta degli organi investigativi con i quali collabora, – l’UIF può anche disporre che l’operazione dichiarata sospetta sia sospesa per un massimo di 48 ore. 131 Misure di contrasto all’utilizzo di denaro contante e di titoli al portatore nei pagamenti superiori a € 1.000 art. 49 d.lgs. 231 132 66 25/02/2013 Babele delle modifiche SOGLIA 12.500 5.000 12.500 5.000 2.500 1.000 DECORRENZA Fino al 29.4.2008 Dal 30.4.2008 al 24.6.2008 Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 Dal 31.5.2010 Dal 13.8.2011 Dal 6.12.2011 133 Misure di contrasto ai contanti L’art. 49, d.lgs. 231/2007 prevede: • E' vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera: – effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, – quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000 – Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati (comma inserito dal d.lgs. 151/2009) • Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane – E quindi non da altri intermediari 134 67 25/02/2013 Misure di contrasto ai contanti L’art. 49, d,lgs 231/2007 prevede: • limitazione della circolazione degli altri mezzi di pagamento, con obbligo di indicare su assegni e vaglia pari o superiori a € 1.000 (dal 13.8.2011 tutti non trasferibili): 1. il nominativo o la ragione sociale dei beneficiario 2. la clausola di non trasferibilità • Gli assegni emessi a nome del traente (MM) possono essere girati all’incasso solo: – ad una banca – a Poste Italiane 135 Assegni • Tutti gli assegni (bancari o circolari) sono NON trasferibili • Con apposita istanza è possibile ottenerli trasferibili, ma: – Imposta di bollo € 1.50 per ogni assegno – Importo massimo di tali assegni non può superare € 1.000 – il codice fiscale del soggetto che ha effettuato le girate dal 25.6.2008 non si dovrà riportare sugli assegni trasferibili Apposita istanza potrebbe significare apposita registrazione ed apposita verifica 136 68 25/02/2013 Assegni L’emissione di assegni irregolari: – Senza clausola di non trasferibilità – Senza il beneficiario Non inficiano l’operazione, ma comportano l’addebito della sanzione – dall’1 al 40% – con un minimo di € 3.000 • Il minimo passa dal 1% al 5%, sempre con un minimo di € 3.000 se la movimentazione supera € 50.000 137 Libretti di risparmio • I libretti di deposito bancario o postale al portatore non possono avere un saldo superiore a € 1.000 • Libretti al portatore dovevano essere estinti o ridotti entro il 31.3.2012 138 69 25/02/2013 Alcune operazioni ammesse Art. 3 – co. 1 e 2 DL 16-2012 Gli acquisti fatti da cittadini stranieri extracomunitari, presso soggetti art. 22 – DPR 633/1972 e l’agenzia viaggio, non soggiacciono ai limiti dei contanti di € 1.000 (art. 49 del d.lgs. 231/2007) a condizione che: • Si acquisisca copia del passaporto E autocertificazione che attesti la non-cittadinanza italiana (ai sensi dell’art. 47 L. 445/2000); • Si versi il denaro incassato sul c/c entro il 1° giorno successivo feriale e consegni alla banca la copia del documento o l’autocertificazione; • Si comunichi all’Agenzia delle Entrate, anche telematicamente, di optare per il comportamento sopra descritto. Opzione come da apposito regolamento Periodo di tolleranza 139 Circ. MEF 5.8.2010 “Con effetto a decorrere dal 31.5.2010, la soglia ovunque indicata di 12.500 euro è ridotta a 5.000 euro, mentre rimane inalterata la struttura delle violazioni previste dai commi dall‘1 al 19 dell'art. 49 del d. Lgs. 231/2007. Non si applicano le sanzioni per le violazioni previste dai commi 1, 3, 5, 8, 12 e 13 dell'articolo 49, commesse tra il 31.5.2010 e il 15.6.2010, quando riferite a importi compresi tra 5.000 e 12.500 euro.” Sessa previsione per le modifiche 2011 per il periodo 13.8 – 31.8.2011 per il passaggio a € 2.500 (e per quelle commesse dal 6.12.2011 al 31.1.2012 nel passaggio a € 1.000 – art. 12, dl 201/2011) Segue140 140 70 25/02/2013 Circ. MEF 5.8.2010 “Di conseguenza, rileggendo alla luce della nuova soglia le norme già contenute nel decreto legislativo 231/2007, si precisa quanto segue: • È consentito il trasferimento di contanti e titoli al portatore tra soggetti diversi solamente quando il valore oggetto del trasferimento è inferiore a € 5.000 (dal 13.8.2011 è di € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000). • Non sono consentiti i trasferimenti, di importo inferiore alla citata soglia, quando sono artificiosamente frazionati allo scopo di eludere la legge. • È consentita l'emissione di assegni bancari e postali, assegni circolari e vaglia postali e cambiari liberi per importi inferiori a € 5.000 (dal 13.8.2011 è di € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000).” Segue 141 Circ. MEF 5.8.2010 • “Gli assegni utilizzati, anche per la medesima transazione, non sono cumulabili ai fini del calcolo dell'importo totale del trasferimento. La soglia è intesa soltanto per il singolo assegno. • Gli assegni bancari e postali per importi pari o superiori a € 5.000 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario. • Gli assegni emessi all'ordine del traente (i cd. assegni "a me medesimo") non possono circolare, qualunque sia l'importo: l'unico utilizzo possibile è la girata per l'incasso allo stesso nome del traente/beneficiario. • Il saldo dei libretti al portatore in circolazione deve essere inferiore a € 2.500. I libretti che eccedano tale soglia al 13.8.2011 dovranno essere ricondotti al di sotto di € 2.500 entro il 30.9.2011 (ed entro il 31.3.2012 ad € 1.000). • I libretti circolanti aventi un saldo pari o superiore alla citata soglia potranno essere trasferiti prima di tale data, a condizione di essere stati riportati a un saldo inferiore a € 2.500 (ed entro il 31.3.2012 ad € 1.000).” 142 71 25/02/2013 Assegni C.M. 33124 DEL 20.3.2008: • Saranno considerati regolari – gli assegni liberi emessi anteriormente al 30.4.2008, per importi inferiori a € 12.500 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) – ed incassati successivamente; • gli assegni emessi dal 30.4.2008, per importi pari o superiori a € 5.000 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) senza indicazione del beneficiario e/o della clausola di non trasferibilità: – saranno comunque pagati dalla Banche/Poste – Banche/Poste comunicheranno tale irregolarità al M.E.F. • i carnet di assegni in possesso della clientela alla data del 29.4.2008 – potranno essere utilizzati anche successivamente – con il rispetto dei nuovi limiti; 143 Assegni dal 30/4 al 24/6/2008 C.M. 33124 DEL 20.3.2008: • per i moduli di assegni ritirati dalla clientela fino al 29.4.2008 ed utilizzati successivamente non è dovuta l’imposta di bollo di € 1,50: – in ogni caso il loro utilizzo dovrà essere effettuato rispettando i nuovi limiti • in caso di girata: – l’indicazione del codice fiscale del girante è sempre necessaria anche con riferimento agli assegni rilasciati anteriormente al 30.4.2008, • salvo quelli incassati dopo il 25/6/2008; – in mancanza del codice fiscale del girante la banca/Poste non poteva effettuare il pagamento dell’assegno dal 30/04 al 24/06/2008; – la nullità della girata era operativa (dal 30/04 al 24/06/2008) qualora: • il girante fosse privo del codice fiscale, • il codice fiscale del girante fosse manifestamente errato; 144 72 25/02/2013 Assegni dal 30/4 al 24/6/2008 C.M. 33124 DEL 20.3.2008: • girata effettuata “per conto di un diverso soggetto titolare della convenzione di assegno (ad es. una persona giuridica): – il codice fiscale da indicare era quello del soggetto titolare del medesimo rapporto (es: codice fiscale della società)”; • non era necessaria l’indicazione del codice fiscale da parte del giratario che pone all’incasso l’assegno emesso in forma libera o non trasferibile: – qualora egli sia stato già identificato dalla Banca/Poste – o venga identificato al momento dell’incasso medesimo 145 Assegni dal 30/4 al 24/6/2008 C.M. 33124 DEL 20.3.2008: • la regolarità delle girate sarà controllata dalla Banca/Poste tenendo conto: – della firma di girata – della regolarità formale del codice fiscale nonché della sua compatibilità con la firma di girata, – sempreché ciò non risulti impossibile come nel caso, ad esempio, di firma illeggibile ovvero di firma apposta dal giratario per conto di un altro soggetto • Il Co. 6 dell’art. 49 dispone che gli assegni emessi all’ordine del traente (c.d. assegni “m.m.”, me medesimo) potranno essere girati unicamente per l’incasso ad una banca o alle Poste: – inibendo quindi la possibilità di essere oggetto di girare a terzi – ciò indipendentemente dall’importo trasferito – come confermato dal MEF: “tali assegni potranno essere emessi anche per importi superiori a 5.000 euro (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) ” 146 73 25/02/2013 Segnalazione al M.E.F. I professionisti sono tenuti a: – identificare la clientela che compie operazioni di importo pari o superiore a € 12.500 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000); – registrare i dati dei clienti e le operazioni compiute in un archivio informatico unico con l'obbligo di conservarli per 10 anni – segnalare le operazioni per contanti extra soglia 147 Segnalazione al M.E.F. L’art. 51 del d.lgs. 231/2007 stabilisce: • I soggetti che hanno notizia delle infrazioni alle disposizioni della legge antiriciclaggio (operazioni in contanti pari o superiori a € 12.500 – divenuto € 5.000 dal 30.4.2008 – tornato a 12.500 dal 25/6/2008, dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000), ne riferiscono entro 30 giorni al Ministero dell’Economia e delle Finanze per le attività sanzionatorie • Chi non riferisce è soggetto alla sanzione – dal 3 al 30% dell’importo dell’operazione – Con un minimo di € 3.000 148 74 25/02/2013 Segnalazione al M.E.F. Cosa fare: • Con i clienti poco puntuali nella consegna della contabilità – Farsi firmare un documento dal quale risulta la data in cui la contabilità è giunta in Studio • Da quella data parte il conteggio dei 30 giorni per l’eventuale segnalazione 149 Segnalazione al M.E.F. • L’obbligo di segnalazione di tutte le transazioni “significative”, cioè quelle: – pari o superiori a € 12.500 (€ 5.000 dal 30.4.2008, tornato a 12.500 dal 25/6/2008 e ritornato a 5.000 dal 31.5.2010, dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000), – in cui viene utilizzato denaro contante senza il tramite di un operatore bancario/finanziario. • In particolare, si deve verificare se dalle registrazioni contabili dei propri clienti risultano (art. 7, c. 1, d.lgs 56/04): – pagamenti in contanti per importi pari o superiori a € 5.000 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) (ad esempio, per l’acquisto o la vendita di merce, di beni strumentali, ecc.); – conferimenti di denaro o pagamenti di dividendi effettuati in contanti e per importi superiori a € 5.000 (dal 13.8.2011, € 2.500; dal 6.12.2011 è di € 1.000) (attenzione ai finanziamenti e/o prelevamento soci) 150 75 25/02/2013 Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: • …. “l’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 …… vieta –il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore in euro o valuta estera –effettuati a qualsiasi titolo –tra soggetti diversi –quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a € 1.000” 151 Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: • …. “il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, …… Pertanto, –i prelievi/versamenti di contante sopra soglia –sul proprio conto corrente, libretto postale nominativo, o effettuati anche con carta di credito –non costituiscono automaticamente violazione dell’art. 49 citato” 152 76 25/02/2013 Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: • …. “L’importo di € 1.000 –è riferito alla somma complessiva del trasferimento. • Pertanto, è vietato anche –suddividere ‘artificiosamente’ un unico importo di € 1.000, o superiore, –in più pagamenti in contanti –di importo singolarmente inferiore al limite previsto, –ma relativi alla medesima transazione economica.” 153 Segnalazione al M.E.F. • Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: Richiamo in nota: – “Se la suddivisione di un importo pari o superiore a € 1.000 • dipende invece da contratti stipulati tra le parti, • di cui si possa avere contezza o prova, • che prevedano ad es. rateazioni o somministrazioni, • in tal caso può interpretarsi la molteplicità dei trasferimenti come prassi commerciale e non elusione della normativa in questione. Si cita un parere del Consiglio di stato n. 1504/1995 – sez. III, che pone un limite all’ipotesi di cumulo di trasferimenti avvenuti nel medesimo contesto economico, in presenza di scadenze di pagamento pattuite preventivamente, anche se resta impregiudicato il potere discrezionale dell’autorità amministrativa di verificare nelle singole fattispecie se il disposto normativo è stato violato ” 154 77 25/02/2013 Segnalazione al M.E.F. Circ. 2 del 16.1.2012 del MEF: In caso di elevazione di verbale per mancata segnalazione: –Possibilità di oblazione • Pagamento del 2% dell’importo trasferito • Il pagamento va effettuato entro 60 gg dalla notifica della contestazione 155 Segnalazione Ragioneria Provinciali Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011: • Le funzioni in materia di procedimenti amministrativi sanzionatori antiriciclaggio relativamente alle sanzioni di cui all’art. 58 del D.lgs. 21.11.2007, n. 231, – sono esercitate dalle Ragionerie territoriali dello Stato • La Direzione V del Dipartimento del tesoro definisce i procedimenti di cui all’art. 49 del D.Lgs. 231/2007 – di importo superiore a € 250.000 e non oblabili, – relativi a processi verbali di contestazione pervenuti al 31.8.2011 – e i procedimenti già avviati nell’ambito della stessa Direzione a tale data, anche di importo inferiore 156 78 25/02/2013 Segnalazione Ragioneria Provinciali Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011: • I soggetti segnalatori dovranno distinguere, per le segnalazioni, le movimentazioni irregolari di contante fino a 250.000 e oltre tale somma. Infatti la distinzione comporta due soggetti distinti cui dover inviare le comunicazioni: 1. irregolarità da euro 1.000 a euro 250.000, le cui comunicazioni andranno inviate alle Ragionerie territoriali dello Stato indicate nella tabella 1; 2. irregolarità oltre euro 250.000 che dovranno essere segnalate alle Ragionerie territoriali indicate nella tabella 2. 157 Segnalazione Ragioneria Provinciali Tabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000 vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011): Direzione Regioni di competenza RTS di GENOVA Via Urbano Rela, n. 8, 16151, GE Liguria RTS di TORINO Via Grandis, n. 14, 10121, TO Piemonte e Valle d’Aosta RTS di MILANO Via Tarchetti, n. 6 20121, MI Lombardia RTS di BOLZANO Piazza Tribunale, n. 2, 39100, BZ Trentino Alto Adige RTS di ROMA Via Napoleone Parboni, n. 6, 00153, RM Roma, Rieti, Viterbo RTS di LATINA Viale Pier Luigi Nervi, n. 270, 04100, LT Latina, Frosinone 158 79 25/02/2013 Segnalazione Ragionerie Provinciali Tabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000 vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011): Direzione Regioni di competenza RTS di VERONA Lungadige Capuleti, n. 11, 37122, VR Verona, Vicenza, Padova, Rovigo RTS di VENEZIA Campo S. Angelo, n. 3538, 30124, VE Venezia, Treviso, Belluno RTS di UDINE Via Gorghi, n. 18, 33100, UD Friuli Venezia Giulia RTS di BOLOGNA Piazza dell’8 Agosto, n. 26 , 40126, BO Emilia Romagna RTS di FIRENZE Via Pietrapiana, n. 53, 50121, FI Toscana RTS di PERUGIA Via Martiri dei Lager, n. 77, 06100, PG Umbria 159 Segnalazione Ragionerie Provinciali Tabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000 vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011): Direzione Regioni di competenza RTS di NAPOLI Via Lauria, n. 80, centro direzionale IS. F80, 80143, NA Napoli, Avellino, Benevento, Caserta RTS di SALERNO Piazza S.Agostino, n. 29, 84121, SA Salerno e Basilicata RTS di BARI Via Demetrio Marin, n. 3, 70125, BA Puglia, Molise RTS di L’AQUILA c/o Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza Coppito 67100, AQ Abruzzo 160 80 25/02/2013 Segnalazione Ragionerie Provinciali Tabella 1: Le movimentazioni fuori soglia da € 1.000 a 250.000 vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011): Direzione Regioni di competenza RTS di COSENZA Piazza XI Settembre, n. 1, 87100, CS Cosenza, Crotone, Catanzaro RTS di REGGIO CALABRIA Via Dei Bianchi n. 7, 89100, RC Reggio Calabria, Vibo Valentia RTS di MESSINA Via Monsignor D'Arrigo, n. 5, 98122, ME Messina, Caltanisetta, Enna, Palermo, Trapani Catania, Agrigento, Siracusa, Ragusa Cagliari, Oristano RTS di CATANIA Via Cardinale Dusmet, n. 17, 95121, CT RTS di CAGLIARI Via XX Settembre, n. 13, 09125, CA RTS di SASSARI Via Carlo Felice, n. 29, 07100, SS Sassari, Nuoro 161 Segnalazione Ragionerie Provinciali Tabella 2: Le movimentazioni fuori soglia ma oltre € 250.000 vanno segnalate alle Ragioneria Territoriali dello Stato (RTS) (Dec. Dir. Tesoro e Rag. Gen. Stato 17.11.2011): Territori di competenza Ragioneria Territoriale dello Stato Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta Via Urbano Rela n. 8, 16151 Genova Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche P.zza dell'8 Agosto n. 26, 40126 Bologna Via Napoleone Parboni n. 6, 00153 Roma Lazio, Sardegna, Abruzzo Campania, Calabria, Sicilia, Basilicata Via Lauria n. 80, Centro Direzionale IS. F80, 80143 Napoli Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige Via Tarchetti n. 6, 20121 Milano Puglia e Molise Via Demetrio Marin n. 3, 70125 Bari 162 81 25/02/2013 FAC-SIMILE DI SEGNALAZIONE MOVIMENTAZIONI PER CONTANTI Mittente ………… Spett.le Ragioneria Territoriale dello Stato di … Via … Cap ……, città ….. (..) Oggetto: comunicazione di irregolarità per transazioni per contanti, ex art. 49, 50 e 51 del D.Lgs. 231/2007. Il sottoscritto rag./dott. …., in relazione alla propria attività di consulente fiscale/dottore commercialista/ ecc., incaricato alla redazione della contabilità della ditta ………., con sede a ……. In via ….., codice fiscale ……., SEGNALA che nell’espletamento di tale attività ha riscontrato che la fattura n. …, del …., dell’importo di € ……, è stata pagata per contanti, contravvenendo alle previsioni dell’art. 49 del D.Lgs. 231/2007. In fede. ……….., lì …….. 163 Firma ……………………… Sanzioni Sanzioni Antiriciclaggio Titolo V, Capi I e II D.Lgs. n. 231/2007 Penali Amministrative 164 82 25/02/2013 In azzurro le novità del D.L. 78/2010 Sanzioni - art. 57 e 58 Alcune violazioni Sanzione – Omessa comunicazione entro 30 Dal 3 al 30% dell’importo gg giorni di trasferimento di dell’operazione denaro contante per oltre € 12.500 • con minimo di 3.000 (dal 16.6.2010) (2.500) (dal 6.12.2011 è di € 1.000) – Omissione di segnalazione all’UIF Da 5.000 a 50.000 euro – Violazione obblighi di identificazione e registrazione Da 2.600 a 13.000 – Mancata istituzione archivio unico Da 5.000 a 50.000 – Violazione ai trasferimenti per Sanzione dal 1 al 40% dell’importo contanti superiori a 12.500 • Con minimo 3.000 (2.500) (dal 6.12.2011 è di € 1.000) • Dal 5% al 40%, con minimo 3.000 se di importo in contanti > 50.000 – Omissioni delle comunicazioni del Collegio sindacale Arresto fino a 1 anno e sanzione da 100 a 1.000 165 Obblighi Obblighi antiriciclaggio Titolare del trattamento è tenuto a Istruire dipendenti collaboratori Indicare per iscritto soggetti incaricati Aggiornamento “mansionario” dei dipendenti 166 83 25/02/2013 Obblighi Formazione (art. 54) – I professionisti adottano misure di formazione ai propri collaboratori e dipendenti affinché siano in grado di adoperare le informazioni in proprio possesso per avere un’adeguata conoscenza della clientela ed evidenziare al professionista le situazioni di sospetto – La formazione deve avere carattere di continuità e sistematicità e tenere conto dell’evoluzione della normativa antiriciclaggio – I programmi di formazione sono finalizzati a riconoscere le attività potenzialmente connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo – Le modalità attuative sono individuate dagli ordini professionali 167 Tecniche di protezione 168 84 25/02/2013 Protezione Tenuta archivio Obbligo antiriciclaggio comporta Copia di sicurezza Misure minime di sicurezza (login, password, etc.) Aggiornamento DPS (se tenuti alla redazione) 169 Tecniche di protezione Per la tutela degli archivi elettronici, negli stessi devono essere inserite chiavi o password. Le chiavi possono essere contenute in appositi dispositivi magnetici o digitate all’apertura dell’archivio. Le chiavi devono essere conosciute: • dall’operatore • e dal responsabile del trattamento. Le chiavi devono essere periodicamente modificate per garantire la riservatezza 170 85 25/02/2013 Tecniche di protezione Password cos’è? La parola chiave o password, come riportato dall’art. 4 del Codice: • è associata ad una persona e ad essa nota, • è costituita da una sequenza di caratteri (alfabetici, numerici, simbolici) o altri dati in forma elettronica: • può contenere cioè tutti i segni riportati sulla tastiera e usati con libertà di scelta e combinazione La sua lunghezza, dove il sistema lo permetta, non lunghezza dovrà mai essere inferiore ad 8 caratteri. Se il sistema non lo permette, il numero dei caratteri dovrà essere pari al massimo consentito da tale sistema. Inoltre, deve essere aumentata in proporzione all’importanza e alla natura dei dati trattati 171 Tecniche di protezione Password no!! precauzioni è negata la possibilità di utilizzare parole facilmente individuabili quali il proprio nome o quello di un familiare non deve essere associata a nulla di logico che sia interpretabile o riconoscibile da qualsiasi persona in quanto riferita a caratteristiche note del suo titolare evitare ripetizioni consecutive di caratteri scegliere, dove possibile, l’uso di maiuscole e minuscole, lettere, numeri ed altri caratteri usarla in modo che non venga mai scritta e annotata in luoghi facilmente visibili ad altri non appaia sul video quando viene digitata non venga digitata davanti ad altre persone non risulti visibile attraverso le varie funzioni di stampa 172 86 25/02/2013 Tecniche di protezione Password La durata di una password, ai sensi del punto 5 del disciplinare, non può essere superiore a: • 6 mesi, decorsi i quali dovrà essere modificata. • 3 mesi, per i trattamenti di dati sensibili e giudiziari, in quanto richiedono protezioni maggiori durata Il terminale non può essere lasciato incustodito dall’operatore: • È consigliato impostare il terminale in modo che si attivi lo screen saver e che alla sua riattivazione venga richiesta la password 173 Tecniche di protezione Antivirus e sistema operativo misure minime tecniche ed organizzative installazione ed aggiornamento frequente dei programmi antivirus installazione periodica degli ultimi aggiornamenti del sistema operativo e delle applicazioni Il Disciplinare Tecnico, al punto 16, parla di quando? cadenza almeno semestrale per: l’aggiornamento degli antivirus l’aggiornamento dei sistemi operativi 174 87 25/02/2013 Tecniche di protezione I supporti informatici L’utilizzo di supporti quali floppy disk, cd rom o nastri che contengono dati sensibili o giudiziari (punto 22 del disciplinare tecnico) se contengono dati sensibili o giudiziari non utilizzati devono essere distrutti o resi inutilizzabili Per essere riutilizzati le informazioni in essi contenute non devono essere intelligibili e tecnicamente in alcun modo ricostruibili Questi obblighi sono volti, naturalmente, ad evitare che i dati contenuti nei supporti siano conosciuti, anche accidentalmente, da soggetti che non sono autorizzati a farlo 175 Copie di sicurezza Art. 34 c. 1 lett. f) – punti 18 e 23 del Disciplinare Tecnico Tutela dei dati realizzazione di una copia degli archivi Il titolare decide le modalità per effettuare le copie, il contenuto, la frequenza e la custodia in luoghi sicuri, accessibili solo agli incaricati, delle copie stesse per garantire in tempi brevi il ripristino dei dati Dati sensibili o giudiziari Punto 18 del Disciplinare Tecnico ripristino in meno di 7 giorni salvataggio almeno settimanale Il ripristino dei dati, utilizzando le più recenti copie di sicurezza, consente di riprendere l’attività e quindi anche il trattamento dei dati, garantendo i servizi offerti. 176 88 25/02/2013 Art. 6, co. 2, lett. a), D.L. 70/2011 Privacy Art. 34 D.Lgs. 196/2003 • Il DPS è sostituito da un’autocertificazione – per le imprese che trattano solo dati personali NON sensibili – ovvero come unici dati sensibili e giudiziari quelli relativi ai propri dipendenti e collaboratori, anche se extracomunitari, compresi quelli del coniuge e dei parenti • L’autocertificazione – è resa dal titolare del trattamento – attesta di trattare solo tali dati in osservanza delle misure minime di sicurezza 177 Art. 45, co. 1, lett. c, DL 5/2012 Privacy Art. 34 D.Lgs. 196/2003 • Il trattamento di dati sensibili e giudiziari effettuato con strumenti elettronici è consentito senza la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza (Dps). • Eliminato il Dps, vengono meno anche i relativi riferimenti sulla avvenuta redazione o aggiornamento nelle relazioni accompagnatorie del bilancio. 178 89