regolamento incentivi progettazione.rtf

Transcript

regolamento incentivi progettazione.rtf
Regolamento degli incentivi per la progettazione e la gestione
interna di lavori pubblici e strumenti urbanistici
(Approvato con deliberazione n. 3/GM del 5.1.2012)
PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1
OBIETTIVI E FINALITÀ.
1.
Il presente regolamento è emanato ai sensi dell’art.92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modifiche ed integrazioni – di seguito denominato “codice” – e si applica nei casi di redazione di
progetti di opere, di lavori o di strumenti urbanistici a cura del personale interno.
2.
L’incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l’importo del rispettivo trattamento economico
complessivo annuo lordo ai sensi dell’art.1 co.10 quater D.L. 162/2008 convertito nella L.201/2008.
3.
L’attribuzione dell’incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all’incremento
della produttività.
4.
Al fine di incentivare l’attività di progettazione e di gestione interna dei lavori pubblici (con la connessa attività
tecnico-amministrativa) e di predisposizione interna di strumenti urbanistici, generali o attuativi, ivi comprese le
loro varianti, sono costituiti appositi stanziamenti da ripartire tra il personale dell’Area Infrastrutture e dell’Area
Gestione del Territorio ed, eventualmente, di altre unità organizzative dell’Ente coinvolto nell’attività di
progettazione.
5.
Per l’applicazione del presente regolamento, le suddette attività devono essere svolte da personale interno
all’amministrazione comunale e riguardare lavori pubblici o strumenti urbanistici eseguiti direttamente dalla
stessa amministrazione o dalla società unipersonale Calenzano Comune S.r.l..
PARTE II
INCENTIVO PER LA PROGETTAZIONE E LA DIREZIONE LAVORI DI
OPERE PUBBLICHE E PER LA PREDISPOSIZIONE E L’ATTUAZIONE
DEI PIANI DI SICUREZZA
ARTICOLO 2
CAMPO DI APPLICAZIONE
1. Le somme di cui all’art. 92, comma 5, del codice, sono costituite dalla percentuale dell’importo posto
a base di gara dell’opera o del lavoro come meglio indicato nei commi successivi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti per le attività di progettazione di livello preliminare,
definitivo ed esecutivo inerenti ai lavori pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione ed adeguamento funzionale e tecnico normativo di
opere ed impianti, comprese le eventuali connesse progettazioni di campagne diagnostiche, le
eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall’art.132, comma 1 del codice, ad
eccezione della lettera e).
3. Restano escluse dalle incentivazione tutte le attività legate a “mere sostituzioni di parti o a semplici
quantificazione di oneri” almeno che non siano oggetto di attività progettuale.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono stati approvati
dai soggetti competenti e risultano appaltabili.
ARTICOLO 3
COSTITUZIONE ED ACCANTONAMENTO DELL’INCENTIVO
1.
Nel bilancio annuale del Comune o della Calenzano Comune S.r.l. è iscritta ed accantonata una quota pari ad
una percentuale dell’importo a base di gara (IVA esclusa) delle opere e dei lavori previsti nei rispettivi bilanci,
da ripartire, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera, tra il responsabile del procedimento, gli
incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento, della direzione dei lavori, del
collaudo ed i coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e di salute
nonché tra i loro collaboratori.
2.
La quota destinata all’incentivo di progettazione è quantificata applicando la percentuale massima stabilita dalla
normativa vigente al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione, ripartita per il 50% in relazione
all’entità dell’opera e per il 50% in relazione alla sua complessità, secondo le seguenti gradazioni:
a) in relazione all’entità dell’opera:
•
100% per progetti di importo fino a euro 500.000,00;
•
90% per i progetti di importo compreso tra euro 500.001,00 fino a euro 1.000.000,00 per la parte eccedente i
500.000,00 euro;
•
80% per i progetti di importo compreso tra 1.000.001,00 fino a euro 5.000.000,00 per la parte eccedente euro
1.000.000,00;
•
70% per progetti di importo compreso tra euro 5.000.001,00 e euro 25.000.000,00, per la parte eccedente i
5.000.000,00 di euro;
•
50% per progetti di importo superiori a euro 25.000.001,00 e per la parte eccedente euro 25.000.000,00;
b) in relazione alla complessità dell’opera:
•
100% della misura massima prevista per progetti riguardanti nuove opere, ristrutturazioni, restauri, recuperi edilizi
e rifacimenti, manutenzione straordinaria composta (che comprende interventi con più tipologie);
•
85% per progetti di sola manutenzione straordinaria semplice (interventi monotipologici);
•
40% per progetti di sola manutenzione ordinaria.
3.
Le parti della quota predetta corrispondenti a prestazioni non svolte da dipendenti dell’Ente, in quanto affidate a
soggetti estranei all’organico dell’Amministrazione, costituiscono economia di spesa. In quest’ultimo caso
l’incentivo viene ridotto in considerazione all’apporto del personale esterno stesso.
4.
Al fine dell’applicazione del presente Regolamento non sono considerati apporti esterni unicamente gli
interventi specialistici quali a titolo esemplificativo: indagini geologiche, geotecniche, sismiche, agronomiche,
economiche e chimico-fisiche; sondaggi e rilievi; misurazioni e picchettazioni.
5.
Gli oneri di spesa inerenti le prestazioni professionali indicate al precedente primo comma, fanno carico sugli
stanziamenti previsti, per la realizzazione dei singoli lavori, negli stati di previsione della spesa per la singola
opera o ad apposito intervento di bilancio.
6.
La gestione delle relative risorse è assegnata al responsabile unico del procedimento che vi provvede secondo le
modalità indicate negli articoli seguenti.
ARTICOLO 4
AMBITO OGGETTIVO DI APPLICAZIONE
1.
Agli effetti del presente regolamento, per opere o lavori pubblici si intendono tutte le attività e gli interventi
soggetti alla disciplina di cui al Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.
2.
Il responsabile del procedimento, all’uopo nominato dal Responsabile dell’Area competente o dal Direttore
Generale oppure, in loro assenza, dal Segretario Comunale, cura le fasi della progettazione, dell’affidamento e
dell’esecuzione di ogni singolo intervento.
3.
Nessuna quota è iscritta nello stato di previsione della spesa per opere e lavori non affidati in appalto, ma
eseguiti in economia, atteso che dette operazioni rientrano nei compiti istituzionali dell’Ufficio tecnico
comunale.
4. Le attività in materia di sicurezza e di salute sono quelle individuate e definite dalla Direttiva 22/57/CEE e
recepite dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni.
ARTICOLO 5
SOGGETTI DESTINATARI
1.
Sono destinatari dell’incentivo:
a)
il responsabile del procedimento;
b)
il personale tecnico che redige direttamente il progetto e/o il piano di sicurezza e di coordinamento e che,
nell’ambito delle proprie competenze professionali, assume la responsabilità della progettazione firmando i
relativi elaborati;
c)
i collaboratori che redigono elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto, su disposizione dei
tecnici di cui al precedente punto b) e che, firmandoli, assumono la responsabilità dell’esattezza delle
rilevazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, nell’ambito delle proprie competenze professionali;
d)
gli altri componenti del gruppo di progettazione che hanno contribuito al progetto, anche con la redazione
del capitolato e/o seguendo la parte amministrativa dell’opera stessa, pur non sottoscrivendone gli
elaborati;
e)
gli incaricati della direzione dei lavori e/o del collaudo ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori;
f)
gli assistenti che fanno fronte a singole attività della direzione lavori, del collaudo e del coordinamento per
l’esecuzione dei lavori;
g)
i tecnici e gli amministrativi che supportano l’azione del R.U.P. nelle varie fasi di svolgimento dell’opera.
ARTICOLO 6
ONERI PER LE ASSICURAZIONI
1.
Sono a carico dell’Amministrazione le spese relative ai corsi di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro di
cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni. I dipendenti, che conseguono il relativo attestato da parte
dell’ente organizzatore del corso e/o per i quali, comunque, l’amministrazione sostiene gli oneri di cui al presente
articolo, sono tenuti, se richiesti, alla predisposizione degli elaborati progettuali ed alle altre attività previste dal
presente regolamento.
2.
E’ altresì a carico dell’amministrazione comunale la copertura assicurativa per la responsabilità dei rischi di natura
professionale dei dipendenti incaricati delle attività di cui al presente regolamento.
ARTICOLO 7
INCARICHI E GRUPPI DI PROGETTAZIONE
1.
La progettazione, direzione lavori, collaudo, coordinamento sicurezza di un’opera pubblica è intesa come funzione
che viene espletata da tutti i dipendenti dell’Area Tecnica in relazione alla loro specifica professionalità,
curriculum, iscrizione ad Albi professionali.
2.
Gli incarichi al personale dell’amministrazione debbono coinvolgere, progressivamente, il maggior numero dei
tecnici interni, assicurando, di regola, un’equa ripartizione degli incarichi stessi nel rispetto comunque delle
specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
3.
L’espletamento degli incarichi non deve - in ogni caso - arrecare pregiudizio al regolare svolgimento dei compiti di
istituto.
4.
Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono
essere inseriti nei gruppi di progettazione e gestione anche dipendenti di altri uffici o settori, che per lo specifico
incarico hanno diritto a quanto previsto dal presente regolamento.
5.
I gruppi di progettazione e gestione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono
ognuna con la propria esperienza e professionalità alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del
progetto, del piano di sicurezza e di coordinamento od alla direzione ed alla sicurezza dei lavori al collaudo.
6.
A seguito dell’adozione del piano triennale dei lavori pubblici e al fine di procedere all’elaborazione di ciascun
progetto di un opera o lavoro, il Responsabile dell’Area tecnica individua il responsabile unico del procedimento
con il quale procede alla composizione del gruppo di progettazione.
7.
La composizione del gruppo di progettazione e gestione è definita dal Responsabile dell’Area tecnica di
riferimento, su proposta del responsabile unico del procedimento, con il provvedimento di costituzione del gruppo
di progettazione con cui viene altresì disposto l’impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento), fissato il
termine per le diverse attività nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze,
tenendo conto del grado di complessità dell’incarico.
ARTICOLO 8
RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO
1.
L’incentivo, e quindi i relativi stanziamenti previsti nel bilancio previsionale, è ripartito, con atto di liquidazione,
dal responsabile unico del procedimento competente, per ciascuna opera o lavoro, tra il personale indicato
nell’art.5, con l’eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all’ultimo comma
dell’articolo precedente, secondo la seguente tabella:
Attività
Soggetti
Coordinamento vigilanza e
responsabilità del
procedimento
Responsabile unico
del procedimento
Percentuale Percentuale Percentuale
Relativa
Attiva
Omogenea
15%
15%
15%
Gruppo di progettazione
Preliminare
Definitiva
47%
Progettisti
Collaboratori tecnici
Collaboratori
amministrativi
Progettisti
Collaboratori tecnici
Collaboratori
amministrativi
5%
1%
1%
7%
16%
2%
2%
20%
Esecutiva
Progettisti
Collaboratori tecnici
Collaboratori
amministrativi
Coordinatore D.Lgs.
81/2008
10%
3%
2%
5%
20%
Ufficio della direzione dei
lavori
33%
Direttore dei lavori
Collaboratori Tecnici
Collaboratori
amministrativi
Coordinatore per la
sicurezza in fase di
esecuzione ex D.L.gs
81/2008
15%
5%
4%
33%
9%
Collaudo o certificazione
di regolare esecuzione dei
lavori
5%
Collaudatore/i
Direttore lavori
Collaboratori
Amministrativi
Totali
2.
o
4%
4%
1%
1%
100%
100%
100%
La mancata realizzazione dell’opera o del lavoro non inficia l’erogazione dell’incentivo, limitatamente alle attività
eseguite.
3.
L’incentivo è riconosciuto anche in caso di varianti in corso d’opera, ammissibili ai sensi di legge, che comportino
un’attività di progettazione, da quantificarsi sull’importo di perizia.
4.
Gli importi da liquidare, imputati a valere sugli appositi stanziamenti di bilancio, sono calcolati al lordo delle
ritenute a carico dei dipendenti e degli oneri riflessi a carico dell’Ente.
5.
E’ invece a carico dell’Ente la quota relativa all’IRAP sui compensi in questione, il cui onere dovrà essere previsto
nel quadro economico dell’opera o del lavoro oggetto di progettazione a valere direttamente sugli stanziamenti
previsti per la realizzazione dei medesimi.
6.
I dipendenti che partecipano ai gruppi di progettazione e gestione non potranno usufruire del lavoro straordinario
per attività connesse alla redazione del progetto o per le ulteriori attività di gestione dei lavori.
7. Qualora gli incarichi relativi alle fasi di progettazione, direzione lavori, collaudo, piano e responsabile della
sicurezza, dovessero essere affidati a soggetti esterni all’Amministrazione e in caso di lavori affidati in
concessione, qualunque sia l’importo a base di gara al Rup e al gruppo di progettazione viene riconosciuta la
percentuale dell’0,30% sull’importo a base di gara fino alla soglia di € 5.000.000 e del 0,10% sull’importo
eccedente la predetta soglia, da ripartire secondo le seguenti percentuali: responsabile del procedimento 80%,
personale di supporto 20%.
Art. 9
LIQUIDAZIONE INCENTIVO
1.
La liquidazione avviene periodicamente ad avvenuto espletamento dei seguenti adempimenti:
-
progetto: approvazione del progetto utile per l’appalto;
-
esecuzione, sicurezza, direzione lavori e collaudo: terminata l’opera e redatto il conto finale dei lavori, il
certificato di regolare esecuzione o il collaudo.
2. Gli importi liquidati transitano nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo di cui all’art.31 del CCNL
22/01/2004, ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999.
Art. 10
PENALITA’
1.
Nel caso di ritardata consegna degli elaborati da parte del responsabile del procedimento nei termini previsti dalla
determinazione di costituzione del gruppo di progettazione, in analogia a quanto previsto dall’art. 257 del D.P.R.
05 ottobre 2010, n. 207, sarà applicata una penale in misura giornaliera compresa tra l’0,5 per mille e l’1 per mille
dell’incentivo, con il limite massimo del 10% del compenso spettante, da determinare in relazione alle conseguenze
legate all’eventuale ritardo.
2.
Non si applica di cui al comma precedente nel caso in cui sia dimostrato, con congruo anticipo rispetto al termine
ultimo assegnato, che le motivazioni del ritardo siano da imputare a fattori esterni non attribuibili allo stesso gruppo
di progettazione. La giustificazione del ritardo è disposta con provvedimento del Direttore Generale o, in sua
assenza dal Segretario, sentito il Responsabile del Procedimento;
3.
Analogamente si procederà per le altre fasi del procedimento.
4. E’ facoltà del Responsabile dell’Area tecnica, sentito il responsabile del procedimento, rimuovere dal gruppo di
lavoro soggetti tecnici e/o amministrativi che non assolvono i compiti assegnati nei termini richiesti; in tal caso i
soggetti rimossi dall’incarico, con atto debitamente motivato, non hanno nulla a pretendere in ordine agli incentivi
di cui al presente regolamento, per quanto svolto sino ad allora.
PARTE III
INCENTIVO PER GLI ATTI DI PIANIFICAZIONE
ARTICOLO 11
COSTITUZIONE ED ACCANTONAMENTO DELL’INCENTIVO
1.
Nel bilancio annuale è istituito un apposito capitolo di spesa nel quale sono iscritte ed accantonate le quote
corrispondenti al 30% della tariffa professionale relativa a ciascun atto di pianificazione urbanistica comunale, sia
esso generale, particolareggiato od esecutivo (regolamento edilizio) e le loro varianti (con esclusione del P.P.A.),
la cui redazione sia affidata al personale dell’Area Tecnica di riferimento.
2. La gestione di tale capitolo è assegnata al responsabile dell’Area competente, che vi provvede secondo le modalità
previste dalla presente disciplina.
ARTICOLO 12
SOGGETTI DESTINATARI
1.
Nel caso di atti di pianificazione urbanistica sono destinatari dell’incentivo i dipendenti dell’amministrazione che
partecipano o collaborano alla redazione dello strumento e precisamente:
a) il responsabile del procedimento;
b) quanti abbiamo redatto direttamente gli strumenti urbanistici, generali, particolareggiati o esecutivi o loro
varianti, ivi compresi gli atti normativi e/o convenzionali;
c) il garante della comunicazione e relativi collaboratori;
d) i soggetti interni all’Ente incaricati di redigere consulenze su specifici settori (commercio, agricoltura,
infrastrutture, viabilità, etc.), valutazioni ambientali e indagini geologiche a supporto dell’atto di pianificazione
da redigere;
e) i collaboratori amministrativi dei soggetti di cui alle precedenti lettere.
ARTICOLO 13
CONFERIMENTO DELL’INCARICO
1.
Gli incarichi al personale dell’amministrazione debbono coinvolgere, progressivamente, il maggior numero dei
tecnici interni, assicurando, di regola, un’equa ripartizione degli incarichi stessi, nel rispetto comunque delle
specifiche competenze professionali e della disponibilità espressa dai dipendenti stessi.
2.
L’espletamento degli incarichi non deve - in ogni caso - arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei
normali compiti di istituto.
3.
Per esigenze particolari o per difficoltà connesse a vacanze di organico o a particolari carichi di lavoro, possono
essere inseriti nei gruppi di progettazione anche dipendenti di altri settori.
4.
I gruppi di progettazione sono costituiti dalle figure professionali ed operative che contribuiscono –ognuna con la
propria esperienza e professionalità- alle attività intellettuali e materiali utili alla redazione del piano.
5.
La composizione del gruppo di progettazione e gestione è definita dal Responsabile dell’Area tecnica di
riferimento, su proposta del responsabile unico del procedimento, con il provvedimento di costituzione del gruppo
di progettazione con cui viene altresì disposto l’impegno di spesa (a valere sullo specifico stanziamento), fissato il
termine per le diverse attività nonché definita la misura della riduzione del compenso per ritardi o inadempienze,
tenendo conto del grado di complessità dell’incarico.
ARTICOLO 14
RIPARTIZIONE DELL’INCENTIVO
1. L’incentivo, e quindi i relativi stanziamenti previsti nel bilancio previsionale, è ripartito, con l’atto di liquidazione,
dal responsabile del servizio competente, per ciascun atto di pianificazione urbanistica, tra il personale indicato
nell’art.12, con l’eventuale applicazione delle quote di riduzione per ritardi o inadempienze di cui all’ultimo
comma dell’articolo precedente, secondo le seguenti percentuali:
Attività
Responsabile del procedimento
Progettisti
Soggetti di cui alla lettera d) dell’art.12
Garante della comunicazione e suoi collaboratori
Collaboratori amministrativi
TOTALI
2.
percentuale
relativa
15%
40%
25%
10%
10%
100%
percentuale
attività
15%
85%
100%
All’interno della ripartizione su indicata, il responsabile del servizio, con l’atto di liquidazione, accerta la quota di
partecipazione di ogni singolo dipendente, determinando, quindi, la somma a ciascuno spettante.
3.
La liquidazione è disposta dopo l’intervenuta approvazione del piano e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di
approvazione dello stesso, regolarmente redatto.
4.
Gli importi da liquidare, imputati a valere sugli appositi stanziamenti di bilancio, sono calcolati al lordo delle
ritenute a carico dei dipendenti e degli oneri riflessi a carico dell’Ente.
8.
E’ invece a carico dell’Ente la quota relativa all’IRAP sui compensi in questione, il cui onere dovrà comunque
essere previsto nel capitolo di spesa appositamente istituito nel proprio bilancio.
5. I dipendenti che partecipano alla redazione degli atti di pianificazione urbanistica non potranno usufruire del lavoro
straordinario per attività connesse alla redazione dei piani stessi.
ARTICOLO 15
LIQUIDAZIONE INCENTIVO
1.
Per gli atti di pianificazione la liquidazione avviene in un’unica soluzione all’atto di approvazione del piano.
2.
La liquidazione avverrà comunque entro 90 giorni dalla consegna del progetto o dell’atto di pianificazione, se il
ritardo del successivo atto di approvazione, non sia imputabile a carenza dello stesso.
3.
Nessuna ripartizione viene operata qualora il progetto non venga approvato per cause attribuibili al gruppo di
progettazione.
4.
Gli importi liquidati transitano nella quota variabile delle risorse decentrate del fondo di cui all’art.31 del CCNL
22/01/2004, ai sensi dell’art.15, comma 1, lettera k) del CCNL 01/04/1999.
PARTE IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Art. 16
CERTIFICAZIONE E VERIFICA DEI RISULTATI
1.
Una volta completate le varie fasi della progettazione o la redazione dell’atto di pianificazione, il Responsabile
dell’Area tecnica di riferimento certifica il raggiungimento degli obiettivi ed il rispetto del termine fissato nel
provvedimento di costituzione del gruppo di progettazione di cui ai precedenti artt. 7 e 13.
2.
La certificazione di cui sopra viene trasmessa a cura del Responsabile al Direttore Generale che una volta vistata
provvederà ad inviarla al servizio personale per l’inserimento nelle competenze stipendiali.
Art. 17
RINVIO DINAMICO
1.
Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 163/2001 e
ss.mm.ii.
2.
Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in
provvedimenti legislativi nazionali e regionali.
3.
In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la nuova norma di
carattere comunitario nazionale o regionale.
ART.18
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1.
Le presenti norme entrano in vigore immediatamente dopo l’esecutività dell’atto che l’approva.
2.
Ai sensi dell’art.3 della determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 43/2000 del 25.09.2000,
l’accantonamento non previsto nel quadro economico dei progetti approvati dopo il 01/01/2000, ed i cui
procedimenti non siano ancora conclusi, può conformarsi alla disciplina al tempo vigente, con accantonamento
tardivo mediante l’approvazione di nuovo quadro economico.
3.
Per i lavori e le opere con progetti approvati o iniziati successivamente all’entrata in vigore dell’art.18 della legge
109/94, come modificata dall’art.13 della legge 144/1999, gli incentivi previsti dal presente Regolamento, in forza
delle deliberazioni esecutive di approvazione dei relativi progetti che prevedono la corresponsione del compenso ex
art.92 DLGS 163/2006 s.m.i., sono attribuiti con riferimento alla misura massima e alle modalità di calcolo vigenti
al momento dell’affidamento dell’incarico di progettazione.