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REGIONE SICILIANA AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDOPIEMONTE Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991 Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833 Affari Generali www.aorpapardopiemonte.it email:[email protected] Regolamento dei diritti e dei doveri delle associazioni di volontariato firmatarie di protocolli d’intesa con l’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte” ATTESO CHE Costituzione statuisce Stato, Regioni, Città Metropolitane,Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli ed associati,per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, - l’articolo 118 della che - la Legge 11 agosto 1991 n. 266 recante “Legge-quadro sul volontariato” riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione della partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l’autonomia e ne favorisce l’apporto per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali; - il D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460 recante “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” istituisce le ONLUS (acronimo per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che sono le associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di diritto privato i cui statuti od atti costitutivi prevedano lo svolgimento della loro attività in settori quali l’assistenza sociale o socio-sanitaria, l’assistenza sanitaria, la beneficenza, la formazione, l’istruzione, lo sport dilettantistico, la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse storico ed artistico, la tutela dell’ambiente, la promozione della cultura e dell’arte, la tutela dei diritti civili, la ricerca scientifica; - il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale” favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. In particolare,l’articolo 14 del citato D. L.vo. prevede alcune misure, quali la predisposizione di indicatori di qualità dei servizi per garantire l’adeguamento delle strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini in ordine alla personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza; la determinazione di modalità di presenza degli organismi di tutela dei diritti all’interno delle strutture sanitarie; la predisposizione di modalità di raccolta e di analisi delle segnalazioni da realizzare in collaborazione con le organizzazioni civiche; la convocazione obbligatoria, almeno una volta l’anno, di una conferenza dei servizi a livello aziendale per la verifica del rispetto degli impegni assunti nei confronti dei cittadini e l’individuazione di misure volte al miglioramento dei servizi; l’individuazione di regole per la gestione delle segnalazioni su violazioni dei diritti e disfunzioni, presentate sia dai diretti interessati che dalle organizzazioni di tutela; la promozione di iniziative di formazione nei confronti del personale in materia di tutela dei diritti degli utenti; - l’art. 12 del D.L.vo. n. 229/99 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della Legge 30.11.1998 n. 419” prevede che le regioni stabiliscano modalità di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e di volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute nelle attività ai vari livelli 2/6 2 svolte in materia di programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari, si ritiene opportuno e necessario procedere alla regolamentazione ed alla disciplina dell’accesso dei Volontari e dei Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato, firmatari del protocollo d’intesa, all’interno dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo - Piemonte”. Il presente regolamento stabilisce le modalità per assicurare una piena e responsabile presenza delle Associazioni all’interno dei Presidi Ospedalieri Papardo e Piemonte, con l’obiettivo di contribuire a facilitare l’operatività delle Associazioni stesse, impegnate in progetti e attività rivolte ai pazienti ospiti dei nosocomi. Art. 1 Le Associazioni di Volontariato accreditate svolgono a titolo gratuito le attività nell’ambito dei programmi concordati con l’Azienda. Art. 2 L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P) dell’Azienda gestisce i rapporti diretti con le Associazioni che aderiscono al protocollo d’intesa, orientano i comportamenti degli operatori e assicurano lo scambio di informazioni con il personale dell’Azienda, intervenendo in presenza di difficoltà organizzative o relazionali. Art. 3 Sono a carico degli organismi di volontariato gli oneri assicurativi, connessi all’espletamento dell’attività da parte dei volontari presso le strutture sanitarie dell’Azienda, da garantire anche mediante l’adesione a polizze collettive, così come di seguito indicato: POLIZZA INFORTUNI: rischio morte: €. 206.582, 76; a) b) rischio invalidità permanente: €. 258.228,45; c) rischio invalidità temporanea, in caso di ricovero ed analoghe condizioni – per almeno mesi sei: €. 30,00/die; POLIZZA R.C.T. con massimale unico per persone e cose, ivi compresa l’Azienda autorizzante : €. 103.291,38 Art. 4 I volontari impegnati in attività definite con l’Azienda, dovranno operare nella fattiva e reciproca collaborazione con gli operatori ospedalieri, nell’ambito delle specifiche competenze e con scrupolosa osservanza delle norme di ordine etico e 3/6 3 comportamentali. Art. 5 I casi particolari di pazienti ricoverati, che necessitano del supporto e dell’intervento del Volontariato assistenziale, saranno segnalati dal coordinatore sanitario professionale della Struttura sanitaria interessata al Servizio Sociale ospedaliero, che verificherà le necessità dell’intervento e l’attivazione delle risorse disponibili. L’assistente sociale concorderà direttamente con il volontario l’intervento da effettuare, che sarà di supporto alle problematiche assistenziali. Sarà altresì cura delle Associazioni segnalare al Servizio Sociale Ospedaliero i casi già seguiti presso il domicilio del paziente. Art. 6 Ogni volontario che svolge attività assistenziale o ricreativa nella struttura sanitaria, dovrà presentarsi munito di cartellino di identificazione riportante il nome e cognome del Volontario e l’associazione di appartenenza. Il predetto cartellino è personale e non cedibile ad altre persone. Tutti i volontari che presteranno attività all’interno dell’Azienda sono tenuti ad esibirlo, in modo tale da permetterne una agevole visione. Art.7 I Volontari dovranno prendere visione del presente regolamento, ponendo particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi al D. L.vo 30.06.03 nr. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al fine di rispettare la privacy dei degenti e del personale. Art.8 Ogni associazione di Volontariato, nell’ambito del proprio Statuto, dovrà presentare alla Direzione Generale dell’Azienda un Piano di Programmazione annuale, sulle iniziative che intende realizzare, per la necessaria validazione ed approvazione. Tale Piano dovrà contenere iniziative mirate all’umanizzazione, alla divulgazione di informazioni, accoglienza e orientamento, accompagnamento dei pazienti, ricreative, assistenziali, mediazione linguistica e culturale con gli stranieri. 4/6 4 Art. 9 Ogni associazione di Volontariato dovrà preventivamente inviare l’elenco nominativo dei volontari da impegnare nelle attività in parola, specificando le fasce orarie, il numero di presenze giornaliere, i giorni della settimana e l’eventuale disponibilità a garantire la presenza dei medesimi durante l’orario notturno, a fronte di casi particolari. Art.10 I volontari impegnati in attività definite con l’Azienda, dovranno: rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi dell’Azienda. rispettare le abitudini di vita dei degenti, la quiete e il riposo degli stessi, avendo cura di non intralciare lo svolgimento della normale attività assistenziale. evitare qualsiasi comportamento e/o iniziativa che possa creare situazione di disturbo o di disagio ai degenti. considerare che l’esercizio delle attività ricreative è consentito, ove possibile, negli spazi di socializzazione previsti, negli ambienti ad uso comune e, comunque, con la necessaria considerazione verso chi non partecipa alle predette attività. uniformarsi alle regole della struttura sanitaria interessata e favorire la collaborazione con gli operatori sanitari. Art.11 L’Azienda avrà cura di creare occasioni di confronto e di verifica con i Responsabili delle Associazioni di Volontariato ed il personale impegnato all’interno dei nosocomi, al fine di promuovere e condividere progetti e iniziative congiunte, incontri di carattere tecnico, informativo e formativo. Tali incontri renderanno possibile una maggiore collaborazione, favorendo il contributo di tutti, al fine di migliorare i servizi resi. Ogni osservazione, proposta o suggerimento, espressi in tale occasione, sarà oggetto di iniziative da parte dell’azienda volte al miglioramento dei servizi e dell’organizzazione degli stessi. Art.12 L’Azienda, una volta approvato e validato il Piano di Programmazione annuale presentato dalle singole Associazioni di Volontariato, provvederà a comunicare ai Responsabili delle strutture sanitarie interessate, le necessarie informazioni utili, al fine di consentire la presenza dei Volontari dell’Associazione autorizzata, all’interno delle predette strutture. 5/6 5 Art.13 I Volontari, in presenza di criticità nell’ambito della struttura sanitaria ove svolgono la propria attività, possono procedere a sporgere un reclamo formale, presso l’U.R.P. , astenendosi dal formulare critiche nei confronti del personale aziendale e/o nei confronti delle direttive impartite dal Responsabile della struttura sanitaria interessata. Art. 14 Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte. Art 15 Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni di natura regolamentare, adottate sulla materia dalle cessate Aziende Ospedaliere “Papardo” e “Piemonte”. 6/6 6