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REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI PAPARDOPIEMONTE
Ctr. Papardo – 98158 Messina - tel.090-3991
Codice Fiscale e Partita IVA 03051880833
Affari Generali
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Regolamento dei diritti e dei doveri delle
associazioni di volontariato
firmatarie di protocolli d’intesa
con l’Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Papardo – Piemonte”
ATTESO CHE
Costituzione statuisce
Stato, Regioni, Città
Metropolitane,Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli
ed associati,per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio
di sussidiarietà,
-
l’articolo
118
della
che
- la Legge 11 agosto 1991 n. 266 recante “Legge-quadro sul volontariato” riconosce il
valore sociale e la funzione dell’attività di volontariato come espressione della
partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone
l’autonomia e ne favorisce l’apporto per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale individuate dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome
e dagli enti locali;
- il D.L.vo 4 dicembre 1997 n. 460 recante “Riordino della disciplina tributaria degli
enti non commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale” istituisce le
ONLUS (acronimo per Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) che sono le
associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative ed altri enti di diritto privato i
cui statuti od atti costitutivi prevedano lo svolgimento della loro attività in settori
quali l’assistenza sociale o socio-sanitaria, l’assistenza sanitaria, la beneficenza, la
formazione, l’istruzione, lo sport dilettantistico, la tutela, promozione e valorizzazione
delle cose d’interesse storico ed artistico, la tutela dell’ambiente, la promozione della
cultura e dell’arte, la tutela dei diritti civili, la ricerca scientifica;
- il D.L.vo 30 dicembre 1992 n. 502 recante “Norme per la razionalizzazione del
Servizio Sanitario Nazionale” favorisce la presenza e l’attività, all’interno delle
strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. In
particolare,l’articolo 14 del citato D. L.vo. prevede alcune misure, quali la
predisposizione di indicatori di qualità dei servizi per garantire l’adeguamento delle
strutture e delle prestazioni sanitarie alle esigenze dei cittadini in ordine alla
personalizzazione ed umanizzazione dell’assistenza; la determinazione di modalità di
presenza degli organismi di tutela dei diritti all’interno delle strutture sanitarie; la
predisposizione di modalità di raccolta e di analisi delle segnalazioni da realizzare in
collaborazione con le organizzazioni civiche; la convocazione obbligatoria, almeno una
volta l’anno, di una conferenza dei servizi a livello aziendale per la verifica del rispetto
degli impegni assunti nei confronti dei cittadini e l’individuazione di misure volte al
miglioramento dei servizi; l’individuazione di regole per la gestione delle segnalazioni
su violazioni dei diritti e disfunzioni, presentate sia dai diretti interessati che dalle
organizzazioni di tutela; la promozione di iniziative di formazione nei confronti del
personale in materia di tutela dei diritti degli utenti;
- l’art. 12 del D.L.vo. n. 229/99 recante “Norme per la razionalizzazione del Servizio
sanitario nazionale, a norma dell’articolo 1 della Legge 30.11.1998 n. 419” prevede che
le regioni stabiliscano modalità di partecipazione delle organizzazioni dei cittadini e di
volontariato impegnate nella tutela del diritto alla salute nelle attività ai vari livelli
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svolte in materia di programmazione, controllo e valutazione dei servizi sanitari, si
ritiene opportuno e necessario procedere alla regolamentazione ed alla disciplina
dell’accesso dei Volontari e dei Rappresentanti delle Associazioni di Volontariato,
firmatari del protocollo d’intesa, all’interno dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti
Papardo - Piemonte”.
Il presente regolamento stabilisce le modalità per assicurare una piena e
responsabile presenza delle Associazioni all’interno dei Presidi Ospedalieri Papardo e
Piemonte, con l’obiettivo di contribuire a facilitare l’operatività delle Associazioni
stesse, impegnate in progetti e attività rivolte ai pazienti ospiti dei nosocomi.
Art. 1
Le Associazioni di Volontariato accreditate svolgono a titolo gratuito le attività
nell’ambito dei programmi concordati con l’Azienda.
Art. 2
L’Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P) dell’Azienda gestisce i rapporti diretti
con le Associazioni che aderiscono al protocollo d’intesa, orientano i comportamenti
degli operatori e assicurano lo scambio di informazioni con il personale dell’Azienda,
intervenendo in presenza di difficoltà organizzative o relazionali.
Art. 3
Sono a carico degli organismi di volontariato gli oneri assicurativi, connessi
all’espletamento dell’attività da parte dei volontari presso le strutture sanitarie
dell’Azienda, da garantire anche mediante l’adesione a polizze collettive, così come di
seguito indicato:
POLIZZA INFORTUNI:
rischio morte: €. 206.582, 76;
a)
b)
rischio invalidità permanente: €. 258.228,45;
c)
rischio invalidità temporanea, in caso di ricovero ed analoghe condizioni – per
almeno mesi sei: €. 30,00/die;
POLIZZA R.C.T. con massimale unico per persone e cose, ivi compresa l’Azienda
autorizzante : €. 103.291,38
Art. 4
I volontari impegnati in attività definite con l’Azienda, dovranno operare nella
fattiva e reciproca collaborazione con gli operatori ospedalieri, nell’ambito delle
specifiche competenze e con scrupolosa osservanza delle norme di ordine etico e
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comportamentali.
Art. 5
I casi particolari di pazienti ricoverati, che necessitano del supporto e
dell’intervento del Volontariato assistenziale, saranno segnalati dal coordinatore
sanitario professionale della Struttura sanitaria interessata al Servizio Sociale
ospedaliero, che verificherà le necessità dell’intervento e l’attivazione delle risorse
disponibili. L’assistente sociale concorderà direttamente con il volontario l’intervento
da effettuare, che sarà di supporto alle problematiche assistenziali. Sarà altresì cura
delle Associazioni segnalare al Servizio Sociale Ospedaliero i casi già seguiti presso il
domicilio del paziente.
Art. 6
Ogni volontario che svolge attività assistenziale o ricreativa nella struttura
sanitaria, dovrà presentarsi munito di cartellino di identificazione riportante il nome e
cognome del Volontario e l’associazione di appartenenza. Il predetto cartellino è
personale e non cedibile ad altre persone. Tutti i volontari che presteranno attività
all’interno dell’Azienda sono tenuti ad esibirlo, in modo tale da permetterne una
agevole visione.
Art.7
I Volontari dovranno prendere visione del presente regolamento, ponendo
particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi al D. L.vo 30.06.03 nr. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, al fine di rispettare la privacy dei degenti e
del personale.
Art.8
Ogni associazione di Volontariato, nell’ambito del proprio Statuto, dovrà presentare
alla Direzione Generale dell’Azienda un Piano di Programmazione annuale, sulle
iniziative che intende realizzare, per la necessaria validazione ed approvazione.
Tale Piano dovrà contenere iniziative mirate all’umanizzazione, alla divulgazione
di informazioni, accoglienza e orientamento, accompagnamento dei pazienti, ricreative,
assistenziali, mediazione linguistica e culturale con gli stranieri.
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Art. 9
Ogni associazione di Volontariato dovrà preventivamente inviare l’elenco
nominativo dei volontari da impegnare nelle attività in parola, specificando le fasce
orarie, il numero di presenze giornaliere, i giorni della settimana e l’eventuale
disponibilità a garantire la presenza dei medesimi durante l’orario notturno, a fronte
di casi particolari.
Art.10
I volontari impegnati in attività definite con l’Azienda, dovranno:
rispettare gli ambienti, le attrezzature e gli arredi dell’Azienda.
rispettare le abitudini di vita dei degenti, la quiete e il riposo degli stessi, avendo
cura di non intralciare lo svolgimento della normale attività assistenziale.
evitare qualsiasi comportamento e/o iniziativa che possa creare situazione di
disturbo o di disagio ai degenti.
considerare che l’esercizio delle attività ricreative è consentito, ove possibile, negli
spazi di socializzazione previsti, negli ambienti ad uso comune e, comunque, con la
necessaria considerazione verso chi non partecipa alle predette attività.
uniformarsi alle regole della struttura sanitaria interessata e favorire la
collaborazione con gli operatori sanitari.
Art.11
L’Azienda avrà cura di creare occasioni di confronto e di verifica con i
Responsabili delle Associazioni di Volontariato ed il personale impegnato all’interno
dei nosocomi, al fine di promuovere e condividere progetti e iniziative congiunte,
incontri di carattere tecnico, informativo e formativo. Tali incontri renderanno
possibile una maggiore collaborazione, favorendo il contributo di tutti, al fine di
migliorare i servizi resi. Ogni osservazione, proposta o suggerimento, espressi in tale
occasione, sarà oggetto di iniziative da parte dell’azienda volte al miglioramento dei
servizi e dell’organizzazione degli stessi.
Art.12
L’Azienda, una volta approvato e validato il Piano di Programmazione annuale
presentato dalle singole Associazioni di Volontariato, provvederà a comunicare ai
Responsabili delle strutture sanitarie interessate, le necessarie informazioni utili, al
fine di consentire la presenza dei Volontari dell’Associazione autorizzata, all’interno
delle predette strutture.
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Art.13
I Volontari, in presenza di criticità nell’ambito della struttura sanitaria ove
svolgono la propria attività, possono procedere a sporgere un reclamo formale, presso
l’U.R.P. , astenendosi dal formulare critiche nei confronti del personale aziendale e/o
nei confronti delle direttive impartite dal Responsabile della struttura sanitaria
interessata.
Art. 14
Il presente regolamento è reso pubblico mediante pubblicazione sul sito Internet
dell’Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte.
Art 15
Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti
disposizioni di natura regolamentare, adottate sulla materia dalle cessate Aziende
Ospedaliere “Papardo” e “Piemonte”.
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