regolamento per l`istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e

Transcript

regolamento per l`istituzione del consiglio comunale dei ragazzi e
REGOLAMENTO PER L’ISTITUZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
DEI RAGAZZI E DELLE RAGAZZE
DEL COMUNE DI BERZO SAN FERMO
Premessa
Il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze è un’istituzione all’interno del quale si gioca la grande
scommessa della crescita civica dei nostri piccoli cittadini, dell’ascolto dei loro bisogni, desideri e
sogni e soprattutto della realizzazione, all’interno di un normale iter amministrativo, dei loro
progetti.
Art.1
finalità
1.
Il Comune di Berzo San Fermo e l’Istituto Comprensivo di Luzzana (BG) istituiscono il
Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze (CCR) al fine di promuovere ed
incentivare la partecipazione alla vita della propria comunità e per favorire lo sviluppo
educativo, istitutivo e formativo.
2.
il presente regolamento disciplina l’ elezione del CCR, il suo finanziamento e le sue
competenze.
Art.2
Il Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
1.
2.
Il CCR è composto dal Sindaco del CCR, che ne è il presidente, e da sette (7) ragazzi
residenti nel comune di Berzo San Fermo che frequentano le classi IV e V della scuola
elementare.
il CCR può discutere tra l’altro le seguenti materie:
rapporti con l’ Unicef
politiche di pace e di giustizia
politica ambientale
sport e tempo libero
giochi
associazionismo
cultura e spettacolo
pubblica istruzione
iniziative per giovani e anziani
Art.3
La sede delle adunanze
1.
Le adunanze si tengono presso la sala consiliare del Comune di Berzo San Fermo o in altri
spazi all’ interno degli edifici scolastici e comunali.
2.
Le sedute del CCR sono pubbliche.
Art.4
Il Sindaco del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
1. Il Sindaco del CCR è il rappresentante di tutti i ragazzi e le ragazze che frequentano le
scuole elementari.
2. il Sindaco del CCR assume la presidenza del CCR e della Giunta del CCR.
3. Il Sindaco del CCR in occasioni ufficiali indossa una fascia tricolore appositamente
preparata.
4. Il Sindaco del CCR provvede alla convocazione del CCR.
5. L’invito per la partecipazione deve essere consegnato almeno cinque giorni prima della
riunione. L’invito contiene l’indicazione del giorno e dell’ora in cui si svolgerà la seduta e
l’ elenco degli argomenti che saranno messi a discussione.
Art.5
Elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
1. Il Sindaco del CCR è eletto, per la durata annuale, dai ragazzi e dalle ragazze che
frequentano la classe IV e V delle scuole elementari.
2. La data per lo svolgimento delle elezioni è fissata di norma al primo giugno di ogni anno.
3. I seggi disponibili sono cosi suddivisi: 4 per gli alunni di quinta elementare e 3 per gli alunni
di quarta elementare.
4. L’ attribuzione dei seggi per ogni classe di età avviene attraverso il sistema proporzionale
applicando il metodo D’Hondt ai voti di ciascuna lista.
5. All’interno di ogni lista i seggi vengono assegnati in base alle preferenze raccolte da ogni
candidato.
6. Risulta eletto Sindaco il candidato che prende il maggior numero di voti.
7. In caso di parità, i consiglieri del CCR voteranno il Sindaco, il giorno successivo alla
votazioni, scegliendo fra i due o più candidati arrivati primi con un numero uguale di
preferenze.
8. Nel caso di presentazione di una sola lista in una o entrambe le classi di età si procederà
unicamente al conteggio delle preferenze dei singoli candidati.
9. Le modalità di svolgimento delle elezioni sono affidate all’istituzione scolastica, in accordo
con il Sindaco o gli assessori competenti.
Art.6
Durata del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
1. La carica di Sindaco del CCR è conferita dal Sindaco del Comune di Berzo San Fermo e dal
Dirigente Scolastico in occasione della prima riunione del CCR. In quell’occasione sarà
siglato tra le due cariche un patto per un’impegnativa collaborazione.
2. Le dimissioni anticipate del Sindaco del CCR comportano lo scioglimento del CCR e lo
svolgimento di nuove elezioni. Fino allo svolgimento delle nuove elezioni il Vice Sindaco
sostituirà il Sindaco in tutte le sue funzioni e il CCR rimarrà in carica.
3. Il CCR rimane in carica un anno.
Art.7
La Giunta del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze
1. La Giunta del CCR è composta da un numero variabile di persone nominate dal Sindaco del
CCR.
2. La Giunta si riunisce su invito del Sindaco del CCR per preparare gli argomenti da discutere
nel CCR e per dare attuazione alle iniziative deliberate.
3. Alle sedute della Giunta partecipano, se necessario, i docenti e gli assessori ritenuti
importanti per le discussioni e le decisioni che la Giunta dovrà assumere.
Art.8
Il Vice Sindaco
1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco fra i componenti della Giunta.
2. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo.
Art.9
Decisioni del Consiglio Comunale dei ragazzi e delle ragazze. Votazioni.
1. Le sedute del CCR sono valide se interviene la metà più uno dei consiglieri.
2. Le decisioni del CCR sono assunte a maggioranza, con la metà più uno dei voti dei
consiglieri presenti. La votazione avviene per alzata di mano.
3. Ogni consigliere ha diritto ad esprimere il proprio voto incondizionato.
4. le riunioni del CCR vengono verbalizzate a turno dai membri della Giunta del CCR.
Art.10
Finanziamento e funzioni del C.C.R.
1. Nel bilancio di previsione del Comune viene previsto un capitolo per il funzionamento
delle spese relative alle iniziative proposte dal C.C.R. sulle materie indicate all’art 2,
comma 2 del presente regolamento.
2. Il C.C.R. ha funzioni consultive e propositive.
3. Il C.C.R. può esprimere il proprio parere sulle pratiche che gli organi del comune ritengono
di dover sottoporre alla sua attenzione.
Art.11
Il tutore
1. Il tutore, nella figura dell’ Assessore alla Pubblica Istruzione e/o dell’ Assessore alla
Partecipazione, è la persona che, in rappresentanza del comune, accompagna il CCR
nell’espletamento delle proprie attività.
2. Il tutore collabora attivamente con il Preside e con i docenti incaricati a seguire il progetto
del CCR.
Art.12
Rapporti con il Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale incontra il Consiglio dei Ragazzi e delle Ragazze almeno una volta
l’anno.
Art.13
Entrata in vigore del regolamento
1. Il presente articolo entra in vigore con l’avvenuta esecutività della deliberazione di
approvazione da parte del Consiglio Comunale.