Guida - Camera di Commercio di Perugia
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IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI (Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008) Istruzioni per l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane dei soggetti esercenti l’attività di installazione di impianti all’interno degli edifici (aggiornato al dicembre 2012) _______________________________________________________________ IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI (D.M. n. 37 del 22.01.2008) RIFERIMENTI NORMATIVI pag. 2 DEFINIZIONE pag. 2 pag. 3 pag. 5 Requisiti personali pag. 5 Requisiti tecnico professionali pag. 5 IL RESPONSABILE TECNICO pag. 8 INIZIO DELL’ATTIVITA’ pag. 9 Segnalazione di inizio attività - impresa in un giorno pag. 9 Trasferimento sede da altra provincia pag. 10 Apertura di Unità Locale pag. 10 Sospensione dell’attività pag. 10 Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico pag. 11 Informazioni aggiuntive REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ Cessazione e sostituzione contestuale dell’unico responsabile tecnico pag. 12 Cessazione dell’unico responsabile tecnico pag. 13 Decesso dell’unico responsabile tecnico pag. 13 DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ pag. 14 La dichiarazione pag. 14 Modalità di presentazione pag. 14 Modalità di accesso alle dichiarazioni pag. 14 CONTATTI CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA ALBO IMPRESE ARTIGIANE Via Catanelli 72 – Ponte San Giovanni Telefax 075 5970156 Call center 848 884242 E-mail PEC www.pg.camcom.it [email protected] [email protected] 1 RIFERIMENTI NORMATIVI • • • • • Legge n. 46 del 05.03.1990 – “Norme per la sicurezza degli impianti” – Articoli 8, 14 e 16. Legge n. 25 del 05.01.1996 – “Differimento dei termini previsti da disposizioni legislative” D.P.R. n. 558 del 14.12.1999 – “Semplificazione della disciplina in materia di Registro Imprese e Albo Artigiani per particolari categorie di attività soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici” D.M. n. 37 del 22.01.2008 – “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici” Legge n. 241 del 07.08.1990 art. 19 – “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, così come modificata dalla legge n. 69 del 18.06.2009”. DEFINIZIONE Rientrano nella disciplina dell’attività di impiantistica gli interventi di installazione, o manutenzione effettuati su: a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere; b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; g) impianti di protezione antincendio. Gli interventi effettuati su tali impianti sono assoggettati alla disciplina di cui al D.M. 22 gennaio 2088 n. 37 indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio in cui sono collocati (abitativa o produttivo/commerciale) e sia che l’impianto si trovi all’interno dell’edificio o all’esterno o in una delle pertinenze dell’edificio stesso. Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura (art. 2 il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante comodato, presso l’utente). 2 Sono possibili le abilitazioni limitate relativamente alle attività indicate dalle varie lettere, purché esplicitamente previsto dalla legge e sempreché la limitazione sia fatta nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera. Informazioni aggiuntive Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione. Il D.M. 37/2008 ha esteso l’ambito di applicazione della normativa agli impianti posti al servizio di tutti gli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla loro destinazione d’uso. Considerato che nel testo del Decreto non è prevista alcuna disciplina transitoria, e che precedentemente l’installazione e manutenzione di impianti posti su edifici ad uso produttivo/commerciale non era assoggettata al possesso di alcun requisito professionale (eccetto per la lett. a) art. 1 L. 5 marzo 1990 n. 46) , si sottolinea che è assicurato alle imprese già esercenti attività di impiantistica in categorie escluse dalla precedente normativa, e regolarmente iscritte al registro Imprese e/o all’Albo Imprese Artigiane alla data di entrata in vigore, il diritto a svolgere detta attività. E’ inoltre riconosciuta alle stesse imprese la possibilità di regolarizzarsi per il ramo di attività effettivamente svolta (tenuto conto dello stato di iscrizione al Registro Imprese e/o all’Albo Imprese Artigiane) dietro presentazione di specifica richiesta e a condizione che, dalla verifica della documentazione presentata (es. copie di fatture di acquisto beni/materiale/attrezzature e rilasciate per lavori svolti), sia dimostrato l’effettivo svolgimento della suddetta attività. Rientrano nella sfera di applicazione del D.M. 37/2008 anche le attività di: • impianti di ricezione televisiva via satellite: comprensivi della parabola e del decoder (rientra nell’attività di cui alla lett. b); • impianti elettrostatici per allontanamento volatili: posti al servizio di edifici o delle relative pertinenze, (rientra nell’attività di cui alla lett. b) limitata alla sola voce di “installazione di impianti elettronici”; • impianti fotovoltaici – solari – termici: quando comportino interventi sull’impianto destinato: o all’autoproduzione di energia fino a 20Kw nominali e alla sua distribuzione nell’edificio (rientra nell’attività di cui alla lett. a); il limite di 20 Kw non deve essere inteso come un limite all’abilitazione, in quanto l’installazione di pannelli fotovoltaici è sempre subordinata al possesso dei requisiti previsti dalla presente legge indipendentemente dalla potenza; o al riscaldamento dell’immobile (rientra nell’attività di cui alla lett. c); o al riscaldamento dell’acqua e alla sua distribuzione nell’edificio (rientra nell’attività di cui alla lett. d); 3 • impianti di refrigerazione: impianti che attuano un processo mediante il quale la temperatura di un ambiente confinato viene abbassata al di sotto di quella esterna all’ambiente stesso, come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio (rientrano nell’attività di cui alla lett. c); il semplice “ancoraggio” di attrezzature di refrigerazione non rientra nel campo di applicazione della legge; • impianti di condizionamento e climatizzazione: ove l’attività comporti la collocazione e l’installazione in modo fisso di unità separate interne - tipo split ed esterne – motore – (rientra nell’attività di cui alla lett. c); non sono soggetti alla disciplina del D.M. 37/2008 gli apparecchi commercializzati come pronti all’uso in quanto non possono considerarsi come impianto da installare, ma di elettrodomestico da collegare; • impianti di riscaldamento di ambienti tramite stufe e caminetti, attività prevista dalla lett. c) limitata alla voce “impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”; • fumisti: intesi come soggetti installatori, anche mediante costruzione, di apparecchi generatori di calore o destinati alla cottura di cibi, alimentati da residui vegetali (es. caminetti, termocaminetti, stufe, forni), attività ricompresa nella lett. c) limitata alla voce “impianti di riscaldamento comprese le opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali”. L’attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, ove non modifichi gli elementi dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, non è soggetta ad alcuna abilitazione, (attività di spazzacamini propriamente detti); • impianti idrici in generale: ivi compresi anche gli impianti di scarico dal punto di utilizzo – rubinetto - fino al collettore fognario, escluso il semplice ancoraggio di attrezzature/materiali idrici. Tutto ciò che modifica l’impianto in sé - es. installazione di depuratore di acqua - rientra nell’attività di cui alla lett. d); • impianti di irrigazione giardini: a seguito dell’ampliamento del campo di applicazione della disciplina del D.M. 37/2008 a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici che siano collocati all’interno degli stessi o delle relative pertinenze, vale a dire anche in spazi esterni, ma comunque destinati in modo strutturale a servizio dell’edificio (attività prevista dalla lett. d). 4 REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ L’esercizio dell’attività di installazione impianti in genere è subordinata al possesso di determinati requisiti personali e tecnico-professionali in capo al responsabile tecnico nominato. Requisiti personali • non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia (questa previsione è estesa anche a tutti i soggetti indicati all’art. 2 del DPR 252/1998); il possesso dei requisiti personali viene autocertificato mediante il mod. ONO/ALT/37/122. Requisiti tecnico-professionali Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali: a) titolo di studio o diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una università statale o legalmente riconosciuta (l’elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida – allegato 1); b) titolo di studio ed esperienza professionale o diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività (l’elenco, non esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida – allegato 1), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore; per l’attività di cui alla lett. d) (impianti idrici e sanitari) il periodo di inserimento è ridotto ad un anno; o titolo o attestato di formazione professionale previo un periodo di inserimento di almeno quattro anni continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore; per l’attività di cui alla lett. d) (impianti idrici e sanitari) il periodo di inserimento è ridotto a due anni; L’attività lavorativa, richiesta oltre al titolo di studio, deve essere stata svolta nel medesimo settore per il quale si richiede il requisito tecnico professionale, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di: • • titolare, socio partecipante al lavoro con regolare iscrizione all’Inail per attività tecnico manuale; collaboratore familiare; 5 • • dipendente operaio qualificato (incluso l’apprendistato e la formazione lavoro – solo nel caso dell’attestato di formazione professionale si richiede il conseguimento della qualifica in uscita) altre figure particolari (prestatore di lavoro somministrato, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, ecc.) verranno valutate caso per caso e comunque con gli stessi criteri del lavoro a tempo parziale. L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti l’attività di installazione di impianti, purché la stessa abbia regolarmente iscritto nel registro Imprese una struttura interna dedicata all’attività di impiantistica. c) esperienza professionale specializzata o aver esercitato l’attività di installazione di impianti per almeno tre anni, escluso il periodo di apprendistato e quello svolto come operaio qualificato, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata (l’attività può essere stata svolta presso un’impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all’attività di impiantistica regolarmente comunicata al Registro Imprese) nello stesso ramo di attività, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di: • dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato (la tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida – allegato 2); • titolare, socio partecipante al lavoro con regolare iscrizione all’Inail per attività tecnico manuale; • collaboratore familiare; • altre figure particolari (prestatore di lavoro somministrato, di lavoro intermittente, di lavoro ripartito, ecc.) verranno valutate caso per caso e comunque con gli stessi criteri del lavoro a tempo parziale. d) esperienza professionale o aver esercitato l’attività di installazione di impianti per almeno sei anni in un’impresa abilitata del settore (l’attività può essere stata svolta presso un’impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna dedicata all’attività di impiantistica regolarmente comunicata al Registro Imprese) nello stesso ramo di attività in qualità di: • titolare, socio partecipante al lavoro con regolare iscrizione all’Inail per attività tecnico manuale; • collaboratore familiare. e) casi particolari o i soggetti in possesso dei requisiti già accertati dal Registro Imprese o dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato; se ancora iscritti nel registro Imprese è necessario cancellare la precedente posizione prima o contestualmente alla comunicazione riferita alla nuova attività; o i soggetti che, anche se non più iscritti come imprese di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di entrata in vigore della Legge n. 46 del 05 marzo 1990 (13 marzo 1990), dimostrino di aver svolto professionalmente e per almeno un anno l’attività di installazione impianti in qualità titolari, soci partecipanti al 6 lavoro di imprese del settore regolarmente iscritte all’Albo Imprese Artigiane o al Registro Ditte da dimostrare con copie di fatture di acquisto di attrezzature/materiale e copie di fatture emesse per lavori svolti (art. 6 legge n. 25 del 5 gennaio 1996). f) requisiti professionali maturati all’estero (Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/c del 08/06/2007) o nel caso in cui il requisito del titolo di studio sia l’unico titolo necessario e sufficiente per ottenere l’abilitazione (punto a), i cittadini italiani e i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) che hanno conseguito il titolo di studio all’estero (in paesi comunitari o terzi) devono chiederne il riconoscimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per l’impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica – Ufficio VI – Servizi e Professioni (www.sviluppoeconomico.gov.it). Il Ministero emana apposito decreto di riconoscimento del titolo conseguito all’estero che sarà pubblicato on line sul sito dello stesso Ministero (art. 32 L. 69/2009). Sono ammessi al riconoscimento da parte del Ministero solo i titoli/attestati seguiti con successo, e dai quali discenda il conseguimento di un titolo; o nel caso in cui il titolo di studio o attestato di formazione professionale sia stato conseguito in Italia, ma l’esperienza professionale necessaria (punto b) sia stata maturata in paese extracomunitario, il richiedente dovrà previamente ottenere il riconoscimento da parte del Ministero come sopra evidenziato; o nel caso opposto, in cui il titolo di studio o attestato di formazione professionale sia stato conseguito all’estero e l’esperienza professionale necessaria (punto b) sia stata compiuta in Italia, si dovrà comunque procedere al riconoscimento ministeriale di cui sopra; o nel caso in cui il titolo di studio o attestato di formazione professionale sia stato conseguito in Italia, ma l’esperienza professionale sia stata svolta in uno dei Paesi membri dell’Unione Europea e sia del medesimo tipo e della stessa durata richiesta ai cittadini italiani (punto b), i cittadini comunitari possono rivolgersi direttamente alla CCIAA (registro imprese o albo imprese artigiane); o nel caso in cui il requisito dell’esperienza professionale sia l’unico titolo necessario e sufficiente per ottenere l’abilitazione (punto c), i cittadini comunitari che hanno conseguito un’esperienza professionale del medesimo tipo e della stessa durata richiesta ai cittadini italiani possono rivolgersi direttamente alla CCIAA (registro imprese o albo imprese artigiane). L’Ufficio Albo Imprese Artigiane provvede ad effettuare controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati. 7 IL RESPONSABILE TECNICO L’impresa che comunica l’inizio dell’attività di installazione impianti deve dimostrare il possesso dei requisiti professionali, che si intendono acquisiti con l’individuazione del responsabile tecnico. Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica è incompatibile con ogni altra attività in via continuativa (il titolare di impresa individuale e il legale rappresentante di società non artigiane non sono soggetti al regime di incompatibilità). Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con una delle seguenti figure: • • • • • titolare dell’impresa individuale collaboratore familiare a condizione che il titolare/socio dell’impresa sia già abilitato per la stessa attività socio di s.n.c. partecipante al lavoro dell’impresa socio accomandatario di s.a.s. e partecipante al lavoro dell’impresa socio di s.r.l. partecipante al lavoro dell’impresa (nel caso in cui il responsabile tecnico non sia anche legale rappresentante della Società è necessario un Verbale con cui si conferisce la carica). 8 INIZIO DELL’ATTIVITA’ Segnalazione di inizio attività – Impresa in un giorno Le imprese artigiane che intendono esercitare l’attività di installazione impianti sono tenute a inoltrare una pratica telematica di inizio attività elaborata con l’applicativo Starweb-Artigianato all’Albo Imprese Artigiane della provincia dove viene esercitata l’attività, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (mod. SCIA/37) dichiarando il possesso dei requisiti personali e tecnico professionali previsti dalla legge. La mancanza del mod. SCIA/37 è condizione di irricevibilità della pratica. Nel caso in cui venga nominato un ulteriore responsabile tecnico (o più) è necessario allegare alla pratica telematica, oltre al mod. SCIA/37, tanti mod. RT/37 quanti sono gli ulteriori responsabili tecnici nominati, rimane invariato l’importo dei diritti di segreteria. La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del mod. SCIA/37 devono coincidere con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale a sua volta (di norma), corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della Comunicazione unica e che costituisce titolo per l’avvio dell’attività. Impresa individuale Società Coop. Sociali I1/I2/UL S5/UL S5/UL Int. P Int. P SI SI SI Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (iscrizione/modifica) maggiorata di € 9 Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (iscrizione/modifica) maggiorata di € 15 NO Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (iscrizione/modifica) maggiorata di € 15 NO € 168,00 NO Starweb - Artigianato Già modello base Intercalare Modulistica impiantisti mod. SCIA/37 Costi amministrativi Diritti di segreteria Imposta di bollo SI (se iscrizione con contestuale inizio dell’attività o iscrizione di impresa già attiva al Registro imprese) NO Concessione Governativa (se iscrizione di impresa individuale iscritta inattiva al Registro imprese o se trattasi di modifica) € 168,00 9 Trasferimento sede da altra provincia In caso di trasferimento della sede principale e operativa in altra provincia, poiché le abilitazioni relative all’attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio nazionale, l’impresa non deve ripresentare il mod. SCIA/37 per dimostrare i requisiti, ma deve trasmettere al Registro Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione per trasferimento da altra provincia con una pratica ComUnica/Starweb. In questo caso l’attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti nella persona del preposto alla gestione tecnica. Apertura di Unità Locale L’impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per una delle attività di autoriparazione deve inoltrare una pratica telematica elaborata con l’applicativo Starweb-Artigianato unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (mod. SCIA/37). Sospensione dell’attività La sospensione dell’attività è causa di cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane. L’impresa che abbia sospeso l’attività, nel momento in cui riprenda la stessa attività con lo stesso responsabile tecnico, inoltra una pratica telematica di inizio attività e di iscrizione elaborata con l’applicativo Starweb-Artigianato; nel caso in cui venga ripresa la stessa attività avvalendosi di diverso responsabile tecnico (solo per le società e sempreché il nuovo responsabile tecnico sia socio partecipante al lavoro dell’impresa) dovrà allegare anche il mod. RT/37 relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica. 10 Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa comunica la nomina di un ulteriore responsabile tecnico per la stessa attività, che rimane invariata, entro 30 gg. dall’evento, utilizzando l’applicativo Starweb-Artigianato unitamente al mod. RT/37. Impresa individuale Società Coop. Sociali Starweb Artigianato Già modello base I2/UL S5/UL S5/UL Intercalare Int. P Int. P Int. P SI SI SI Modulistica autoriparatori mod. RT/37 Costi amministrativi Diritti di segreteria Imposta di bollo Concessione Governativa Misura prevista per Misura prevista per Misura prevista per l’Albo Imprese l’Albo Imprese l’Albo Imprese Artigiane Artigiane Artigiane (iscrizione/modifica) (iscrizione/modifica) (iscrizione/modifica) maggiorata di € 9 maggiorata di € 15 maggiorata di € 15 NO NO NO NO NO NO 11 Cessazione e sostituzione contestuale dell’unico responsabile tecnico Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione dell’unico responsabile tecnico entro 30 gg. dall’evento, utilizzando l’applicativo StarwebArtigianato per la cessazione del precedente responsabile tecnico, unitamente al mod. RT/37 per la nomina del nuovo; l’attività rimane invariata. Impresa individuale Società Coop. Sociali I2/UL S5/UL S5/UL 2 Int. P 2 Int. P 2 Int. P SI SI SI Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (modifica) maggiorata di € 9 Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (modifica) maggiorata di € 15 NO NO Starweb - Artigianato Già modello base Intercalare (solo nel caso di rilevamento d’impresa art. 5 L. 443/1985) Modulistica impiantisti mod. RT/37 Costi amministrativi Diritti di segreteria Imposta di bollo NO Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (modifica) maggiorata di € 15 NO Concessione Governativa NO NO 12 Cessazione dell’unico responsabile tecnico Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione dell’unico responsabile tecnico entro 30 gg. dall’evento e la contestuale cessazione dell’attività o la sospensione dell’attività (vedi relativo paragrafo), che è comunque causa di cancellazione dell’impresa dall’Albo Imprese Artigiane, utilizzando l’applicativo Starweb-Artigianato. Impresa individuale Società Coop. Sociali Già modello base I2/UL S5/UL S5/UL Intercalare Int. P Int. P Int. P Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (modifica) Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (modifica) SI NO Starweb - Artigianato Modulistica impiantisti Nessuna Costi amministrativi Diritti di segreteria Imposta di bollo SI Misura prevista per l’Albo Imprese Artigiane (modifica) SI Concessione Governativa NO NO Decesso dell’unico responsabile tecnico a) Impresa individuale responsabile tecnico artigiana nella quale il titolare è anche In caso di morte, invalidità e intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione e l’inabilitazione, dell’imprenditore artigiano che sia anche responsabile tecnico per l’attività di installazione impianti la relativa impresa può conservare, su richiesta, l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane anche in mancanza dei requisiti di artigianalità (articoli 2 e 5 L. 443/1985), per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l’esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore deceduto, purché il soggetto che chiede la prosecuzione dell’attività sia in possesso dei requisiti tecnico professionali ovvero nomini un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti per l’esercizio dell’attività di installazione impianti; 13 b) Società artigiana per la quale è stato nominato un unico responsabile tecnico Il legale rappresentante comunica l’evento entro 30 gg. con le modalità indicate per la “Cessazione e sostituzione contestuale dell’unico responsabile tecnico”; nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione del responsabile tecnico è necessario comunicare la cessazione dell’attività o la sospensione dell’attività con le modalità indicate per la “Cessazione dell’unico responsabile tecnico”. I modelli SCIA/122, RT/122 e ONO/ALT/37/122 www.pg.camcom.gov.it sezione modulistica. sono disponibili sul sito DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’ La dichiarazione L’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell’impianto. La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e copia deve essere firmata in originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se persona diversa) dell’impresa installatrice. Modalità di presentazione La dichiarazione di conformità: o deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia alla persona che utilizza i locali. L’adempimento è a cura dell’impresa installatrice; o deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove è stato installato l’impianto. Il deposito deve rispettare il termine di 30 gg. dalla conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del certificato di agibilità. Al deposito provvede l’impresa installatrice; o lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune provvede all’inoltro della copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio ove ha sede ed è iscritta l’impresa installatrice che provvede ai riscontri con i dati risultanti all’Albo Imprese Artigiane. Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità Le norme non prevedono che l’archivio delle dichiarazioni di conformità sia pubblico, così come la banca dati delle stesse. I terzi interessati possono, pertanto, accedere alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle stesse ed estrarne copia seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti dalla legge 241/1990. 14 Allegato 1 TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER il DM 37/2008 (elenco indicativo e non esaustivo) DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA - ACCORPAMENTI lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) elettronica industriale elettrotecnica energia nucleare fisica industriale informatica telecomunicazioni costruzioni aeronautiche edilizia industria metalmeccanica industria mineraria industria navalmeccanica meccanica meccanica di precisione termotecnica chimica industriale industria tintoria materie plastiche metallurgia Limitazioni per la maturità tecnica nautica capitani macchinisti costruttori navali aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili x x x x x x lett. a) x x x x x x lett. b) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x lett. c) lett. d) lett. e) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x lett. f) lett. g) x x x x DIPLOMI DI MATURITA’ E QUALIFICA PROFESSIONALE lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) Diplomi di maturità professionale rilasciati da istituti professionali per l’industria e l’artigianato tecnico delle industrie elettriche tecnico delle industrie elettroniche tecnico delle industrie meccaniche tecnico delle industrie meccaniche e dell’autoveicolo tecnico dei sistemi energetici Diplomi di qualifica rilasciati dall’I.P.S.I.A. installatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche installatore di impianti idro-termo-sanitari elettricista installatore elettromeccanico operatore elettrico lett. g) x x x x x x lett. g) x x x x x x x x lett. a) lett. b) x x x x x x x x x x x x x x lett. c) lett. d) lett. e) x x lett. f) lett. g) x x x x x x x x x x x x 15 operatore elettronico industriale operatore per telecomunicazioni operatore meccanico operatore termico x x x x x x x x x x x x x x x x Avvertenza Si ricorda che oltre al conseguimento del titolo di studio sono necessari 2 anni di esperienza professionale presso una impresa del settore che risulti abilitata per le medesime attività; il periodo si riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari di cui alla lett. d) art. 1 DM 37/2008. Laurea in materie tecniche quinquennali1 ingegneria architettura fisica chimica industriale navale integrazione impresa e business Diploma Universitario (conseguiti vigente ordinamento) il LAUREE QUINQUENNALI lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) lett. g) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x lett. a) lett. b) lett. c) lett. d) lett. e) lett. f) lett. g) x x x lett. a) lett. b) vecchio ingegneria elettrica ingegneria delle telecomunicazioni Laurea triennale scienze dell’architettura e dell’ingegneria edile ingegneria civile ed ambientale ingegneria dell’informazione ingegneria industriale scienze e tecnologie fisiche scienze e tecnologie chimiche x lett. c) lett. d) x x lett. e) lett. f) x lett. g) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X 1 Le “nuove” lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all’entrata in vigore dei decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria, architettura e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto interministeriale 9 luglio 2009, alle “precedenti”, conseguite in base al vecchio ordinamento. 16 Allegato 2 LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (elenco indicativo e non esaustivo) IMPIANTISTI CCNL metalmeccanica – industria CCNL metalmeccanica – piccola e media industria CCNL metalmeccanica – artigianato (OPERAIO SPECIALIZZATO) Livello V – V/superiore - VI Livello V - VI Livello IV – III – II/bis N.B. I livelli non contemplati in questo elenco devono essere sempre valutati in base alla documentazione prodotta dall’utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro relativa alle mansioni svolte da dipendente) e/o sulla base di documentazione acquisita d’ufficio presso INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro o Centro per l’impiego. 17