Guida - Camera di Commercio di Perugia

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Guida - Camera di Commercio di Perugia
IMPRESE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI
(Decreto Ministeriale n. 37 del 22.01.2008)
Istruzioni per l’iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane
dei soggetti esercenti l’attività di installazione
di impianti all’interno degli edifici
(aggiornato al dicembre 2012)
_______________________________________________________________
IMPRESE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI
(D.M. n. 37 del 22.01.2008)
RIFERIMENTI NORMATIVI
pag.
2
DEFINIZIONE
pag.
2
pag.
3
pag.
5
Requisiti personali
pag.
5
Requisiti tecnico professionali
pag.
5
IL RESPONSABILE TECNICO
pag.
8
INIZIO DELL’ATTIVITA’
pag.
9
Segnalazione di inizio attività - impresa in un giorno
pag.
9
Trasferimento sede da altra provincia
pag. 10
Apertura di Unità Locale
pag. 10
Sospensione dell’attività
pag. 10
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico
pag. 11
Informazioni aggiuntive
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
Cessazione e sostituzione contestuale dell’unico responsabile tecnico pag. 12
Cessazione dell’unico responsabile tecnico
pag. 13
Decesso dell’unico responsabile tecnico
pag. 13
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’
pag. 14
La dichiarazione
pag. 14
Modalità di presentazione
pag. 14
Modalità di accesso alle dichiarazioni
pag. 14
CONTATTI
CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA
ALBO IMPRESE ARTIGIANE
Via Catanelli 72 – Ponte San Giovanni
Telefax
075 5970156
Call center 848 884242
E-mail
PEC
www.pg.camcom.it
[email protected]
[email protected]
1
RIFERIMENTI NORMATIVI
•
•
•
•
•
Legge n. 46 del 05.03.1990 – “Norme per la sicurezza degli impianti” –
Articoli 8, 14 e 16.
Legge n. 25 del 05.01.1996 – “Differimento dei termini previsti da
disposizioni legislative”
D.P.R. n. 558 del 14.12.1999 – “Semplificazione della disciplina in materia di
Registro Imprese e Albo Artigiani per particolari categorie di attività soggette
alla verifica di determinati requisiti tecnici”
D.M. n. 37 del 22.01.2008 – “Regolamento concernente l’attuazione
dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2
dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di
installazione degli impianti all’interno degli edifici”
Legge n. 241 del 07.08.1990 art. 19 – “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, così come modificata dalla legge n. 69 del 18.06.2009”.
DEFINIZIONE
Rientrano nella disciplina dell’attività di impiantistica gli interventi di installazione, o
manutenzione effettuati su:
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione
dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche,
nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di
refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione
dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le
opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.
Gli interventi effettuati su tali impianti sono assoggettati alla disciplina di cui al D.M.
22 gennaio 2088 n. 37 indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’edificio in cui
sono collocati (abitativa o produttivo/commerciale) e sia che l’impianto si trovi
all’interno dell’edificio o all’esterno o in una delle pertinenze dell’edificio stesso.
Se l’impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di
consegna della fornitura (art. 2 il punto in cui l’azienda fornitrice o distributrice rende
disponibile all’utente l’energia elettrica, il gas naturale o diverso, l’acqua, ovvero il
punto di immissione del combustibile nel deposito collocato, anche mediante
comodato, presso l’utente).
2
Sono possibili le abilitazioni limitate relativamente alle attività indicate dalle varie
lettere, purché esplicitamente previsto dalla legge e sempreché la limitazione sia fatta
nell’ambito della declaratoria di ogni singola lettera.
Informazioni aggiuntive
Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti ai requisiti di sicurezza prescritti in
attuazione della normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non sono
disciplinati, per tali aspetti, dalla disciplina delle imprese di installazione.
Il D.M. 37/2008 ha esteso l’ambito di applicazione della normativa agli impianti posti
al servizio di tutti gli edifici e delle relative pertinenze, indipendentemente dalla loro
destinazione d’uso.
Considerato che nel testo del Decreto non è prevista alcuna disciplina transitoria, e
che precedentemente l’installazione e manutenzione di impianti posti su edifici ad uso
produttivo/commerciale non era assoggettata al possesso di alcun requisito
professionale (eccetto per la lett. a) art. 1 L. 5 marzo 1990 n. 46) , si sottolinea che è
assicurato alle imprese già esercenti attività di impiantistica in categorie escluse dalla
precedente normativa, e regolarmente iscritte al registro Imprese e/o all’Albo Imprese
Artigiane alla data di entrata in vigore, il diritto a svolgere detta attività.
E’ inoltre riconosciuta alle stesse imprese la possibilità di regolarizzarsi per il ramo di
attività effettivamente svolta (tenuto conto dello stato di iscrizione al Registro Imprese
e/o all’Albo Imprese Artigiane) dietro presentazione di specifica richiesta e a
condizione che, dalla verifica della documentazione presentata (es. copie di fatture di
acquisto beni/materiale/attrezzature e rilasciate per lavori svolti), sia dimostrato
l’effettivo svolgimento della suddetta attività.
Rientrano nella sfera di applicazione del D.M. 37/2008 anche le attività di:
•
impianti di ricezione televisiva via satellite: comprensivi della parabola e
del decoder (rientra nell’attività di cui alla lett. b);
•
impianti elettrostatici per allontanamento volatili: posti al servizio di
edifici o delle relative pertinenze, (rientra nell’attività di cui alla lett. b) limitata
alla sola voce di “installazione di impianti elettronici”;
•
impianti fotovoltaici – solari – termici: quando comportino interventi
sull’impianto destinato:
o all’autoproduzione di energia fino a 20Kw nominali e alla sua
distribuzione nell’edificio (rientra nell’attività di cui alla lett. a); il limite di
20 Kw non deve essere inteso come un limite all’abilitazione, in quanto
l’installazione di pannelli fotovoltaici è sempre subordinata al possesso
dei requisiti previsti dalla presente legge indipendentemente dalla
potenza;
o al riscaldamento dell’immobile (rientra nell’attività di cui alla lett. c);
o al riscaldamento dell’acqua e alla sua distribuzione nell’edificio (rientra
nell’attività di cui alla lett. d);
3
•
impianti di refrigerazione: impianti che attuano un processo mediante il
quale la temperatura di un ambiente confinato viene abbassata al di sotto di
quella esterna all’ambiente stesso, come le celle frigorifere, la refrigerazione di
serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio (rientrano
nell’attività di cui alla lett. c); il semplice “ancoraggio” di attrezzature di
refrigerazione non rientra nel campo di applicazione della legge;
•
impianti di condizionamento e climatizzazione: ove l’attività comporti la
collocazione e l’installazione in modo fisso di unità separate interne - tipo split ed esterne – motore – (rientra nell’attività di cui alla lett. c); non sono soggetti
alla disciplina del D.M. 37/2008 gli apparecchi commercializzati come pronti
all’uso in quanto non possono considerarsi come impianto da installare, ma di
elettrodomestico da collegare;
•
impianti di riscaldamento di ambienti tramite stufe e caminetti, attività
prevista dalla lett. c) limitata alla voce “impianti di riscaldamento comprese le
opere di evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di
ventilazione ed aerazione dei locali”;
•
fumisti: intesi come soggetti installatori, anche mediante costruzione, di
apparecchi generatori di calore o destinati alla cottura di cibi, alimentati da
residui vegetali (es. caminetti, termocaminetti, stufe, forni), attività ricompresa
nella lett. c) limitata alla voce “impianti di riscaldamento comprese le opere di
evacuazione di prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed
aerazione dei locali”. L’attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della
canna fumaria, compresa la video ispezione del camino, ove non modifichi gli
elementi dell’impianto di evacuazione dei prodotti della combustione, non è
soggetta ad alcuna abilitazione, (attività di spazzacamini propriamente detti);
•
impianti idrici in generale: ivi compresi anche gli impianti di scarico dal
punto di utilizzo – rubinetto - fino al collettore fognario, escluso il semplice
ancoraggio di attrezzature/materiali idrici. Tutto ciò che modifica l’impianto in
sé - es. installazione di depuratore di acqua - rientra nell’attività di cui alla lett.
d);
•
impianti di irrigazione giardini: a seguito dell’ampliamento del campo di
applicazione della disciplina del D.M. 37/2008 a tutte le tipologie di impianti
posti al servizio degli edifici che siano collocati all’interno degli stessi o delle
relative pertinenze, vale a dire anche in spazi esterni, ma comunque destinati in
modo strutturale a servizio dell’edificio (attività prevista dalla lett. d).
4
REQUISITI PER L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’
L’esercizio dell’attività di installazione impianti in genere è subordinata al possesso di
determinati requisiti personali e tecnico-professionali in capo al responsabile
tecnico nominato.
Requisiti personali
•
non essere sottoposto a misure di prevenzione antimafia (questa previsione è
estesa anche a tutti i soggetti indicati all’art. 2 del DPR 252/1998); il possesso
dei requisiti personali viene autocertificato mediante il mod. ONO/ALT/37/122.
Requisiti tecnico-professionali
Il responsabile tecnico deve possedere uno dei seguenti requisiti tecnico-professionali:
a) titolo di studio
o diploma di laurea in materia tecnica specifica conseguito presso una
università statale o legalmente riconosciuta (l’elenco, non esaustivo e
passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida – allegato 1);
b) titolo di studio ed esperienza professionale
o diploma o qualifica conseguita al termine di scuola secondaria di secondo
ciclo con specializzazione relativa al settore delle attività (l’elenco, non
esaustivo e passibile di aggiornamenti, è riportato in calce alla guida –
allegato 1), seguiti da un periodo di inserimento, di almeno due anni
continuativi, alle dirette dipendenze di un’impresa del settore; per
l’attività di cui alla lett. d) (impianti idrici e sanitari) il periodo di
inserimento è ridotto ad un anno;
o titolo o attestato di formazione professionale previo un periodo di
inserimento di almeno quattro anni continuativi, alle dirette dipendenze
di un’impresa del settore; per l’attività di cui alla lett. d) (impianti idrici e
sanitari) il periodo di inserimento è ridotto a due anni;
L’attività lavorativa, richiesta oltre al titolo di studio, deve essere stata
svolta nel medesimo settore per il quale si richiede il requisito tecnico
professionale, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità
di:
•
•
titolare, socio partecipante al lavoro con regolare iscrizione all’Inail per
attività tecnico manuale;
collaboratore familiare;
5
•
•
dipendente operaio qualificato (incluso l’apprendistato e la formazione
lavoro – solo nel caso dell’attestato di formazione professionale si
richiede il conseguimento della qualifica in uscita)
altre figure particolari (prestatore di lavoro somministrato, di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, ecc.) verranno valutate caso per caso e
comunque con gli stessi criteri del lavoro a tempo parziale.
L’attività deve essere stata svolta all’interno di imprese del settore o in uffici
tecnici di imprese non del settore al cui interno si svolgano mansioni inerenti
l’attività di installazione di impianti, purché la stessa abbia regolarmente
iscritto nel registro Imprese una struttura interna dedicata all’attività di
impiantistica.
c) esperienza professionale specializzata
o aver esercitato l’attività di installazione di impianti per almeno tre anni,
escluso il periodo di apprendistato e quello svolto
come operaio
qualificato, alle dirette dipendenze di un’impresa abilitata (l’attività può
essere stata svolta presso un’impresa non del settore, purché la stessa
abbia una struttura interna dedicata all’attività di impiantistica
regolarmente comunicata al Registro Imprese) nello stesso ramo di
attività, escludendo le attività amministrative – contabili e in qualità di:
• dipendente operaio installatore con la qualifica di specializzato (la
tabella dei livelli di specializzazione dei principali CC.NN.LL., non
esaustiva e passibile di aggiornamenti, è riportata in calce alla guida
– allegato 2);
• titolare, socio partecipante al lavoro con regolare iscrizione all’Inail
per attività tecnico manuale;
• collaboratore familiare;
• altre figure particolari (prestatore di lavoro somministrato, di lavoro
intermittente, di lavoro ripartito, ecc.) verranno valutate caso per
caso e comunque con gli stessi criteri del lavoro a tempo parziale.
d) esperienza professionale
o aver esercitato l’attività di installazione di impianti per almeno sei anni in
un’impresa abilitata del settore (l’attività può essere stata svolta presso
un’impresa non del settore, purché la stessa abbia una struttura interna
dedicata all’attività di impiantistica regolarmente comunicata al Registro
Imprese) nello stesso ramo di attività in qualità di:
• titolare, socio partecipante al lavoro con regolare iscrizione all’Inail
per attività tecnico manuale;
• collaboratore familiare.
e) casi particolari
o i soggetti in possesso dei requisiti già accertati dal Registro Imprese o
dalla Commissione Provinciale per l’Artigianato; se ancora iscritti nel
registro Imprese è necessario cancellare la precedente posizione prima o
contestualmente alla comunicazione riferita alla nuova attività;
o i soggetti che, anche se non più iscritti come imprese di installazione,
trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti alla data di
entrata in vigore della Legge n. 46 del 05 marzo 1990 (13 marzo 1990),
dimostrino di aver svolto professionalmente e per almeno un anno
l’attività di installazione impianti in qualità titolari, soci partecipanti al
6
lavoro di imprese del settore regolarmente iscritte all’Albo Imprese
Artigiane o al Registro Ditte da dimostrare con copie di fatture di acquisto
di attrezzature/materiale e copie di fatture emesse per lavori svolti (art.
6 legge n. 25 del 5 gennaio 1996).
f) requisiti professionali maturati all’estero
(Circolare Ministero dello Sviluppo Economico n. 3610/c del 08/06/2007)
o nel caso in cui il requisito del titolo di studio sia l’unico titolo necessario e
sufficiente per ottenere l’abilitazione (punto a), i cittadini italiani e i
cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari) che hanno conseguito il
titolo di studio all’estero (in paesi comunitari o terzi) devono chiederne il
riconoscimento al Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per
l’impresa e l’Internazionalizzazione – Direzione Generale per il Mercato,
la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica –
Ufficio VI – Servizi e Professioni (www.sviluppoeconomico.gov.it). Il
Ministero emana apposito decreto di riconoscimento del titolo conseguito
all’estero che sarà pubblicato on line sul sito dello stesso Ministero (art.
32 L. 69/2009). Sono ammessi al riconoscimento da parte del Ministero
solo i titoli/attestati seguiti con successo, e dai quali discenda il
conseguimento di un titolo;
o nel caso in cui il titolo di studio o attestato di formazione professionale sia
stato conseguito in Italia, ma l’esperienza professionale necessaria
(punto b) sia stata maturata in paese extracomunitario, il richiedente
dovrà previamente ottenere il riconoscimento da parte del Ministero
come sopra evidenziato;
o nel caso opposto, in cui il titolo di studio o attestato di formazione
professionale sia stato conseguito all’estero e l’esperienza professionale
necessaria (punto b) sia stata compiuta in Italia, si dovrà comunque
procedere al riconoscimento ministeriale di cui sopra;
o nel caso in cui il titolo di studio o attestato di formazione professionale sia
stato conseguito in Italia, ma l’esperienza professionale sia stata svolta in
uno dei Paesi membri dell’Unione Europea e sia del medesimo tipo e della
stessa durata richiesta ai cittadini italiani (punto b), i cittadini comunitari
possono rivolgersi direttamente alla CCIAA (registro imprese o albo
imprese artigiane);
o nel caso in cui il requisito dell’esperienza professionale sia l’unico titolo
necessario e sufficiente per ottenere l’abilitazione (punto c), i cittadini
comunitari che hanno conseguito un’esperienza professionale del
medesimo tipo e della stessa durata richiesta ai cittadini italiani possono
rivolgersi direttamente alla CCIAA (registro imprese o albo imprese
artigiane).
L’Ufficio Albo Imprese Artigiane provvede ad effettuare controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati.
7
IL RESPONSABILE TECNICO
L’impresa che comunica l’inizio dell’attività di installazione impianti deve dimostrare il
possesso dei requisiti professionali, che si intendono acquisiti con l’individuazione del
responsabile tecnico.
Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione per una sola impresa e tale qualifica
è incompatibile con ogni altra attività in via continuativa (il titolare di impresa
individuale e il legale rappresentante di società non artigiane non sono soggetti al
regime di incompatibilità).
Per le imprese artigiane il responsabile tecnico deve necessariamente coincidere con
una delle seguenti figure:
•
•
•
•
•
titolare dell’impresa individuale
collaboratore familiare a condizione che il titolare/socio dell’impresa sia già
abilitato per la stessa attività
socio di s.n.c. partecipante al lavoro dell’impresa
socio accomandatario di s.a.s. e partecipante al lavoro dell’impresa
socio di s.r.l. partecipante al lavoro dell’impresa (nel caso in cui il responsabile
tecnico non sia anche legale rappresentante della Società è necessario un
Verbale con cui si conferisce la carica).
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INIZIO DELL’ATTIVITA’
Segnalazione di inizio attività – Impresa in un giorno
Le imprese artigiane che intendono esercitare l’attività di installazione impianti sono
tenute a inoltrare una pratica telematica di inizio attività elaborata con l’applicativo
Starweb-Artigianato all’Albo Imprese Artigiane della provincia dove viene esercitata
l’attività, unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (mod. SCIA/37)
dichiarando il possesso dei requisiti personali e tecnico professionali previsti dalla
legge. La mancanza del mod. SCIA/37 è condizione di irricevibilità della pratica.
Nel caso in cui venga nominato un ulteriore responsabile tecnico (o più) è necessario
allegare alla pratica telematica, oltre al mod. SCIA/37, tanti mod. RT/37 quanti sono
gli ulteriori responsabili tecnici nominati, rimane invariato l’importo dei diritti di
segreteria.
La data di inizio attività, la data di sottoscrizione del mod. SCIA/37 devono coincidere
con la data di presentazione della Comunicazione unica, la quale a sua volta (di
norma), corrisponde con la data del protocollo automatico della ricevuta della
Comunicazione unica e che costituisce titolo per l’avvio dell’attività.
Impresa individuale
Società
Coop. Sociali
I1/I2/UL
S5/UL
S5/UL
Int. P
Int. P
SI
SI
SI
Misura prevista per l’Albo
Imprese Artigiane
(iscrizione/modifica)
maggiorata di € 9
Misura prevista per
l’Albo Imprese
Artigiane
(iscrizione/modifica)
maggiorata di € 15
NO
Misura prevista per
l’Albo Imprese
Artigiane
(iscrizione/modifica)
maggiorata di € 15
NO
€ 168,00
NO
Starweb - Artigianato
Già modello base
Intercalare
Modulistica
impiantisti
mod. SCIA/37
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
Imposta di bollo
SI
(se iscrizione con
contestuale inizio dell’attività
o iscrizione di impresa già
attiva al Registro imprese)
NO
Concessione
Governativa
(se iscrizione di impresa
individuale iscritta inattiva al
Registro imprese o se
trattasi di modifica)
€ 168,00
9
Trasferimento sede da altra provincia
In caso di trasferimento della sede principale e operativa in altra provincia, poiché le
abilitazioni relative all’attività di autoriparazione hanno valore in tutto il territorio
nazionale, l’impresa non deve ripresentare il mod. SCIA/37 per dimostrare i requisiti,
ma deve trasmettere al Registro Imprese soltanto gli usuali modelli di iscrizione per
trasferimento da altra provincia con una pratica ComUnica/Starweb. In questo caso
l’attività trasferita deve essere la medesima e non devono esserci stati cambiamenti
nella persona del preposto alla gestione tecnica.
Apertura di Unità Locale
L’impresa che sia già attiva, se apre una unità locale per una delle attività di
autoriparazione deve inoltrare una pratica telematica elaborata con l’applicativo
Starweb-Artigianato unitamente alla segnalazione certificata di inizio attività (mod.
SCIA/37).
Sospensione dell’attività
La sospensione dell’attività è causa di cancellazione dall’Albo Imprese Artigiane.
L’impresa che abbia sospeso l’attività, nel momento in cui riprenda la stessa attività
con lo stesso responsabile tecnico, inoltra una pratica telematica di inizio attività e di
iscrizione elaborata con l’applicativo Starweb-Artigianato; nel caso in cui venga ripresa
la stessa attività avvalendosi di diverso responsabile tecnico (solo per le società e
sempreché il nuovo responsabile tecnico sia socio partecipante al lavoro dell’impresa)
dovrà allegare anche il mod. RT/37 relativo al nuovo preposto alla gestione tecnica.
10
Nomina (aggiunta) di ulteriore responsabile tecnico
Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa comunica la nomina di un ulteriore
responsabile tecnico per la stessa attività, che rimane invariata, entro 30 gg.
dall’evento, utilizzando l’applicativo Starweb-Artigianato unitamente al mod. RT/37.
Impresa
individuale
Società
Coop. Sociali
Starweb
Artigianato
Già modello base
I2/UL
S5/UL
S5/UL
Intercalare
Int. P
Int. P
Int. P
SI
SI
SI
Modulistica
autoriparatori
mod. RT/37
Costi
amministrativi
Diritti di segreteria
Imposta di bollo
Concessione
Governativa
Misura prevista per
Misura prevista per
Misura prevista per
l’Albo Imprese
l’Albo Imprese
l’Albo Imprese
Artigiane
Artigiane
Artigiane
(iscrizione/modifica) (iscrizione/modifica) (iscrizione/modifica)
maggiorata di € 9
maggiorata di € 15
maggiorata di € 15
NO
NO
NO
NO
NO
NO
11
Cessazione e sostituzione contestuale dell’unico responsabile tecnico
Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione dell’unico
responsabile tecnico entro 30 gg. dall’evento, utilizzando l’applicativo StarwebArtigianato per la cessazione del precedente responsabile tecnico, unitamente al mod.
RT/37 per la nomina del nuovo; l’attività rimane invariata.
Impresa
individuale
Società
Coop. Sociali
I2/UL
S5/UL
S5/UL
2 Int. P
2 Int. P
2 Int. P
SI
SI
SI
Misura prevista per
l’Albo Imprese
Artigiane (modifica)
maggiorata di € 9
Misura prevista
per l’Albo
Imprese Artigiane
(modifica)
maggiorata di €
15
NO
NO
Starweb - Artigianato
Già modello base
Intercalare
(solo nel caso di
rilevamento
d’impresa art. 5 L.
443/1985)
Modulistica
impiantisti
mod. RT/37
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
Imposta di bollo
NO
Misura prevista
per l’Albo
Imprese Artigiane
(modifica)
maggiorata di €
15
NO
Concessione
Governativa
NO
NO
12
Cessazione dell’unico responsabile tecnico
Il titolare o il legale rappresentante dell’impresa comunica la cessazione dell’unico
responsabile tecnico entro 30 gg. dall’evento e la contestuale cessazione dell’attività o
la sospensione dell’attività (vedi relativo paragrafo), che è comunque causa di
cancellazione dell’impresa dall’Albo Imprese Artigiane, utilizzando l’applicativo
Starweb-Artigianato.
Impresa
individuale
Società
Coop. Sociali
Già modello base
I2/UL
S5/UL
S5/UL
Intercalare
Int. P
Int. P
Int. P
Misura prevista per
l’Albo Imprese
Artigiane (modifica)
Misura prevista
per l’Albo
Imprese Artigiane
(modifica)
SI
NO
Starweb - Artigianato
Modulistica
impiantisti
Nessuna
Costi amministrativi
Diritti di segreteria
Imposta di bollo
SI
Misura prevista
per l’Albo
Imprese Artigiane
(modifica)
SI
Concessione
Governativa
NO
NO
Decesso dell’unico responsabile tecnico
a) Impresa individuale
responsabile tecnico
artigiana
nella
quale
il
titolare
è
anche
In caso di morte, invalidità e intervenuta sentenza che dichiari l’interdizione e
l’inabilitazione, dell’imprenditore artigiano che sia anche responsabile tecnico
per l’attività di installazione impianti la relativa impresa può conservare, su
richiesta, l’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane anche in mancanza dei requisiti
di artigianalità (articoli 2 e 5 L. 443/1985), per un periodo massimo di cinque
anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che
l’esercizio venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati
o dal tutore dei figli minorenni dell’imprenditore deceduto, purché il soggetto
che chiede la prosecuzione dell’attività sia in possesso dei requisiti tecnico
professionali ovvero nomini un responsabile tecnico in possesso di tali requisiti
per l’esercizio dell’attività di installazione impianti;
13
b) Società artigiana per la quale è stato nominato un unico responsabile
tecnico
Il legale rappresentante comunica l’evento entro 30 gg. con le modalità
indicate per la “Cessazione e sostituzione contestuale dell’unico responsabile
tecnico”; nel caso in cui non sia possibile provvedere alla sostituzione del
responsabile tecnico è necessario comunicare la cessazione dell’attività o la
sospensione dell’attività con le modalità indicate per la “Cessazione dell’unico
responsabile tecnico”.
I modelli SCIA/122, RT/122 e ONO/ALT/37/122
www.pg.camcom.gov.it sezione modulistica.
sono
disponibili
sul
sito
DICHIARAZIONI DI CONFORMITA’
La dichiarazione
L’impresa installatrice è tenuta a rilasciare la dichiarazione di conformità degli impianti
realizzati. Della dichiarazione di conformità fanno parte integrante la relazione
contenente la tipologia dei materiali utilizzati e il progetto dell’impianto.
La dichiarazione va compilata in ogni sua parte e copia deve essere firmata in
originale sia dal titolare (o legale rappresentante) che dal responsabile tecnico (se
persona diversa) dell’impresa installatrice.
Modalità di presentazione
La dichiarazione di conformità:
o deve essere consegnata al committente, che dovrà conservarla e darne copia
alla persona che utilizza i locali. L’adempimento è a cura dell’impresa
installatrice;
o deve essere depositata presso lo sportello unico per l’edilizia del Comune ove è
stato installato l’impianto. Il deposito deve rispettare il termine di 30 gg. dalla
conclusione dei lavori, solo per quegli edifici che siano già in possesso del
certificato di agibilità. Al deposito provvede l’impresa installatrice;
o lo Sportello Unico per l’Edilizia del Comune provvede all’inoltro della copia della
dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio ove ha sede ed è iscritta
l’impresa installatrice che provvede ai riscontri con i dati risultanti all’Albo
Imprese Artigiane.
Modalità di accesso alle dichiarazioni di conformità
Le norme non prevedono che l’archivio delle dichiarazioni di conformità sia pubblico,
così come la banca dati delle stesse. I terzi interessati possono, pertanto, accedere
alle informazioni contenute nelle dichiarazioni di conformità, prendere visione delle
stesse ed estrarne copia seguendo le normali procedure di accesso agli atti previsti
dalla legge 241/1990.
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Allegato 1
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER il DM 37/2008
(elenco indicativo e non esaustivo)
DIPLOMI DI ISTRUZIONE TECNICA - ACCORPAMENTI
lett. a)
lett. b)
lett. c)
lett. d)
lett. e)
lett. f)
elettronica industriale
elettrotecnica
energia nucleare
fisica industriale
informatica
telecomunicazioni
costruzioni aeronautiche
edilizia
industria metalmeccanica
industria mineraria
industria navalmeccanica
meccanica
meccanica di precisione
termotecnica
chimica industriale
industria tintoria
materie plastiche
metallurgia
Limitazioni per la maturità
tecnica nautica
capitani
macchinisti
costruttori navali
aspirante alla direzione di
macchine di navi
mercantili
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lett. a)
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lett. b)
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lett. c)
lett. d)
lett. e)
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lett. f)
lett. g)
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DIPLOMI DI MATURITA’ E QUALIFICA PROFESSIONALE
lett. a)
lett. b)
lett. c)
lett. d)
lett. e)
lett. f)
Diplomi
di
maturità
professionale rilasciati da
istituti professionali per
l’industria e l’artigianato
tecnico delle industrie
elettriche
tecnico delle industrie
elettroniche
tecnico delle industrie
meccaniche
tecnico delle industrie
meccaniche e
dell’autoveicolo
tecnico dei sistemi
energetici
Diplomi
di
qualifica
rilasciati dall’I.P.S.I.A.
installatore di
apparecchiature elettriche
ed elettroniche
installatore di impianti
idro-termo-sanitari
elettricista installatore
elettromeccanico
operatore elettrico
lett. g)
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lett. g)
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lett. a)
lett. b)
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lett. c)
lett. d)
lett. e)
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lett. f)
lett. g)
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operatore elettronico
industriale
operatore per
telecomunicazioni
operatore meccanico
operatore termico
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Avvertenza
Si ricorda che oltre al conseguimento del titolo di studio sono necessari 2 anni di esperienza
professionale presso una impresa del settore che risulti abilitata per le medesime attività; il periodo si
riduce ad un anno nel caso di attività di installazione di impianti idrici e sanitari di cui alla lett. d) art. 1
DM 37/2008.
Laurea in materie tecniche
quinquennali1
ingegneria
architettura
fisica
chimica industriale
navale
integrazione impresa e
business
Diploma Universitario
(conseguiti vigente
ordinamento)
il
LAUREE QUINQUENNALI
lett. a)
lett. b)
lett. c)
lett. d)
lett. e)
lett. f)
lett. g)
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lett. a)
lett. b)
lett. c)
lett. d)
lett. e)
lett. f)
lett. g)
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lett. a)
lett. b)
vecchio
ingegneria elettrica
ingegneria delle
telecomunicazioni
Laurea triennale
scienze dell’architettura e
dell’ingegneria edile
ingegneria civile ed
ambientale
ingegneria
dell’informazione
ingegneria industriale
scienze e tecnologie
fisiche
scienze e tecnologie
chimiche
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lett. c)
lett. d)
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lett. e)
lett. f)
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lett. g)
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Le “nuove” lauree quinquennali, conseguite per corsi di laurea istituiti successivamente all’entrata in vigore dei
decreti ministeriali 509/99 e 270/04, in ingegneria, architettura e fisica sono equiparate, ai sensi del decreto
interministeriale 9 luglio 2009, alle “precedenti”, conseguite in base al vecchio ordinamento.
16
Allegato 2
LIVELLI DI SPECIALIZZAZIONE
DEI PRINCIPALI CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO
(elenco indicativo e non esaustivo)
IMPIANTISTI
CCNL metalmeccanica – industria
CCNL metalmeccanica – piccola e media industria
CCNL metalmeccanica – artigianato
(OPERAIO SPECIALIZZATO)
Livello V – V/superiore - VI
Livello V - VI
Livello IV – III – II/bis
N.B.
I livelli non contemplati in questo elenco devono essere sempre valutati in base alla
documentazione prodotta dall’utente (busta paga – dichiarazione del datore di lavoro
relativa alle mansioni svolte da dipendente) e/o sulla base di documentazione
acquisita d’ufficio presso INAIL, INPS, Ispettorato del lavoro o Centro per l’impiego.
17