96 CORREZIONE ERRORI CONTABILI

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96 CORREZIONE ERRORI CONTABILI
Periodico informativo n. 96/2015
OGGETO:
Correzione errori contabili
Gentile Cliente,
con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarLe la
corretta procedura da seguire nel caso in cui dovesse rilevare un errore nella sua
contabilità.
Premessa
Può accadere che, dopo l’avvenuta approvazione del bilancio, siano rilevati degli errori
contabili.
È però importante, in primo luogo, capire cosa debba essere inteso con il termine “errore”.
Secondo il principio contabile OIC 29 un errore consiste nell’impropria o mancata
applicazione del principio contabile, se, al momento in cui è stato commesso, le
informazioni e i dati per la sua corretta applicazione sono disponibili.
Al contrario, non si può parlare di errore nel caso in cui negli esercizi successivi si rendano
necessarie delle variazioni a seguito di nuove informazioni ottenute. In questo caso si deve
parlare, più correttamente, di cambiamenti di stima o di cambiamenti di principi contabili.
Ho effettuato l’ammortamento di un macchinario stimando una vita utile pari ad anni
5. A seguito della rapida evoluzione tecnologica, oggi, il macchinario è già da
?
sostituire, dopo 3 anni.
Si tratta di un errore?
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
No, perché l’ammortamento è stato effettuato correttamente, secondo le
informazioni all’epoca disponibili.
?
Il fondo svalutazione crediti che è stato accantonato risulta essere insufficiente. Si
tratta di un errore?
No, è semplicemente una stima, che è stata effettuata sulla base dei dati che erano
allora in possesso.
Non occorre quindi rilevare alcun errore.
La correzione degli errori: profili contabili
Lasciando ora da parte gli errori che rendono nulla o annullabile la delibera di
approvazione del bilancio, in quanto talmente gravi da arrecare pregiudizio alla
rappresentazione veritiera e corretta, con riferimento agli altri errori, risulta necessario
rettificare la voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la
correzione dell’errore al conto economico dell’esercizio in corso alla voce “E) Proventi e
oneri straordinari”, creando la sottovoce “componenti di reddito relativi ad esercizi
precedenti”.
La società Alfa Srl non ha correttamente effettuato l’ammortamento di un bene
strumentale.
Infatti, a fronte delle 1.000 euro da stanziare correttamente, ha rilevato, al
31.12.2014 soltanto euro 200, a causa di un mero errore di calcolo.
Si accorge dell’errore soltanto in data 30.09.2015.
La scrittura contabile da effettuare nel 2015 è pertanto la seguente:
- 30.09.2015 Sopravvenienza
passiva
straordinaria (CE)
a
Fondo
(SP)
Ammortamento
800
800
Si ipotizzi invece ora che la società abbia erroneamente rilevato un pagamento
per cassa in contabilità.
SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA
Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
Richiamiamo la seguente scrittura contabile:
Debiti verso fornitori
a Cassa
-
-
La società in oggetto si accorge soltanto l’anno successivo, che, effettivamente, il
pagamento non vi è stato.
In questo caso, movimentare una posta economica potrebbe apparire in contrasto con il
principio di rappresentazione veritiera e corretta.
Non pare pertanto corretto movimentare il conto sopravvenienze attive (in contropartita al
conto cassa) e sopravvenienza passiva (in contropartita al conto debiti verso fornitori).
È invece più opportuno stornare i due conti con una scrittura inversa.
Cassa
a Debiti verso fornitori
-
-
La correzione degli errori: la disciplina fiscale
Nel caso in cui sia rilevato un errore è possibile correggere la dichiarazione dei redditi,
entro specifici termini fissati dal Legislatore.
C’è un errore nella mia dichiarazione: devo modificarla
La correzione è a favore del Fisco
(Esempio: ho dedotto un costo che non
potevo dedurre)
La correzione è a favore del contribuente
(Esempio: ho tassato un ricavo che non
era tassabile)
Termine per correggere gli errori: entro
il termine previsto per la presentazione
della dichiarazione relativa al periodo
d’imposta successivo
Termine per correggere gli errori:
entro il 31 dicembre del quarto anno
successivo a quello in cui è stata
presentata la dichiarazione
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?
Mario Rossi non ha indicato nel suo modello Unico13 un ricavo.
Potrà oggi presentare una dichiarazione integrativa per correggere l’errore?
Si, perché ancora non è scaduto il termine previsto.
Potrà infatti presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del
quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
È inoltre opportuno ricordare che, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della
scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già
presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti,
barrando la casella “Correttiva nei termini”.
ESEMPIO - In data 23.06.15 ho trasmesso la mia dichiarazione dei redditi. Nel mese di
agosto 2015 mi sono accorto di un errore nella dichiarazione.
Cosa posso fare?
In questo caso, non essendo ancora spirato il termine del 30.09.2015 potrà presentare
una correttiva nei termini.
Come abbiamo visto, i termini per correggere una dichiarazione a favore del contribuente
sono decisamente più limitati rispetto a quelli previsti per le dichiarazioni a favore del
Fisco.
Tuttavia dobbiamo tener conto di un’importante opportunità, concessa con la Circolare
31/E del 2013, per poter correggere gli errori di competenza economica.
La Circolare 31/E del 2013
Con riferimento alla disciplina fiscale in tema di correzione degli errori, merita in primo
luogo di essere ricordato un importantissimo principio: quello della previa imputazione a
conto economico.
Infatti, nel caso in cui non si provveda alla corretta rilevazione in bilancio dell’errore non
sarà poi possibile attribuire rilevanza fiscale allo stesso.
Dopo aver effettuato le necessarie correzioni in bilancio, al fine di poter dare alle stesse
rilevanza fiscale, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare 31/E del 2013 è necessario
seguire l’iter esposto nella tabella che segue (si ipotizzi, a tal fine, una variazione a favore
del contribuente):
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Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]
La sopravvenienza passiva imputata nell’esercizio deve
essere considerata fiscalmente indeducibile
Variazione in aumento
nell’esercizio di riferimento
Collocare la deduzione nell’esercizio in cui andava imputato, nel rispetto del principio di
competenza
È necessario, a tal fine, presentare una dichiarazione integrativa a favore con riferimento
all'ultimo esercizio ancora emendabile ex articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, nella
quale confluisce il risultato della riliquidazione dell'imposta dell'esercizio di competenza e di
tutti quelli successivi
TERMINE: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione
della dichiarazione in cui andava collocato il componente di reddito.
Il 31 dicembre 2014 scade quindi il termine per la correzione degli errori relativi
all’esercizio 2009.
ATTENZIONE!
Come precisato dalla Risoluzione n. 57/E dell’8 giugno 2015 è stato chiarito che l’eventuale
raddoppio dei termini a seguito della denuncia penale non comporta anche il raddoppio dei
termini per la correzione della dichiarazione!
Quali errori posso correggere con la speciale procedura di cui alla Circolare 31/E del
2013?
Nella circolare 31/E l’Agenzia delle Entrate richiama soltanto gli errori di competenza.
Quindi:
Il contribuente non ha imputato il
componente negativo nel corretto esercizio
di competenza e, in un periodo d’imposta
successivo, ha contabilizzato, al conto
economico o nello stato patrimoniale, un
componente negativo per dare evidenza
all’errore.
Il contribuente non ha imputato il
componente positivo nel corretto
esercizio di competenza e, in un
periodo d’imposta successivo, ha
contabilizzato, al conto economico o
nello stato patrimoniale, un componente
positivo per dare evidenza all’errore.
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La dottrina ha espresso molti dubbi su questa previsione in quanto non si comprende
perché si debba limitare la correzione ai soli ERRORI DI COMPETENZA
Flavia Valmorra - Roberto Garavini
Ravenna 03 luglio 2015
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