96 CORREZIONE ERRORI CONTABILI
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96 CORREZIONE ERRORI CONTABILI
Periodico informativo n. 96/2015 OGGETO: Correzione errori contabili Gentile Cliente, con la stesura del presente documento informativo intendiamo illustrarLe la corretta procedura da seguire nel caso in cui dovesse rilevare un errore nella sua contabilità. Premessa Può accadere che, dopo l’avvenuta approvazione del bilancio, siano rilevati degli errori contabili. È però importante, in primo luogo, capire cosa debba essere inteso con il termine “errore”. Secondo il principio contabile OIC 29 un errore consiste nell’impropria o mancata applicazione del principio contabile, se, al momento in cui è stato commesso, le informazioni e i dati per la sua corretta applicazione sono disponibili. Al contrario, non si può parlare di errore nel caso in cui negli esercizi successivi si rendano necessarie delle variazioni a seguito di nuove informazioni ottenute. In questo caso si deve parlare, più correttamente, di cambiamenti di stima o di cambiamenti di principi contabili. Ho effettuato l’ammortamento di un macchinario stimando una vita utile pari ad anni 5. A seguito della rapida evoluzione tecnologica, oggi, il macchinario è già da ? sostituire, dopo 3 anni. Si tratta di un errore? SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] No, perché l’ammortamento è stato effettuato correttamente, secondo le informazioni all’epoca disponibili. ? Il fondo svalutazione crediti che è stato accantonato risulta essere insufficiente. Si tratta di un errore? No, è semplicemente una stima, che è stata effettuata sulla base dei dati che erano allora in possesso. Non occorre quindi rilevare alcun errore. La correzione degli errori: profili contabili Lasciando ora da parte gli errori che rendono nulla o annullabile la delibera di approvazione del bilancio, in quanto talmente gravi da arrecare pregiudizio alla rappresentazione veritiera e corretta, con riferimento agli altri errori, risulta necessario rettificare la voce patrimoniale che a suo tempo fu interessata dall’errore, imputando la correzione dell’errore al conto economico dell’esercizio in corso alla voce “E) Proventi e oneri straordinari”, creando la sottovoce “componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti”. La società Alfa Srl non ha correttamente effettuato l’ammortamento di un bene strumentale. Infatti, a fronte delle 1.000 euro da stanziare correttamente, ha rilevato, al 31.12.2014 soltanto euro 200, a causa di un mero errore di calcolo. Si accorge dell’errore soltanto in data 30.09.2015. La scrittura contabile da effettuare nel 2015 è pertanto la seguente: - 30.09.2015 Sopravvenienza passiva straordinaria (CE) a Fondo (SP) Ammortamento 800 800 Si ipotizzi invece ora che la società abbia erroneamente rilevato un pagamento per cassa in contabilità. SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] Richiamiamo la seguente scrittura contabile: Debiti verso fornitori a Cassa - - La società in oggetto si accorge soltanto l’anno successivo, che, effettivamente, il pagamento non vi è stato. In questo caso, movimentare una posta economica potrebbe apparire in contrasto con il principio di rappresentazione veritiera e corretta. Non pare pertanto corretto movimentare il conto sopravvenienze attive (in contropartita al conto cassa) e sopravvenienza passiva (in contropartita al conto debiti verso fornitori). È invece più opportuno stornare i due conti con una scrittura inversa. Cassa a Debiti verso fornitori - - La correzione degli errori: la disciplina fiscale Nel caso in cui sia rilevato un errore è possibile correggere la dichiarazione dei redditi, entro specifici termini fissati dal Legislatore. C’è un errore nella mia dichiarazione: devo modificarla La correzione è a favore del Fisco (Esempio: ho dedotto un costo che non potevo dedurre) La correzione è a favore del contribuente (Esempio: ho tassato un ricavo che non era tassabile) Termine per correggere gli errori: entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo Termine per correggere gli errori: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] ? Mario Rossi non ha indicato nel suo modello Unico13 un ricavo. Potrà oggi presentare una dichiarazione integrativa per correggere l’errore? Si, perché ancora non è scaduto il termine previsto. Potrà infatti presentare una dichiarazione integrativa entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. È inoltre opportuno ricordare che, nell’ipotesi in cui il contribuente intenda, prima della scadenza del termine di presentazione, rettificare o integrare una dichiarazione già presentata, deve compilare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti, barrando la casella “Correttiva nei termini”. ESEMPIO - In data 23.06.15 ho trasmesso la mia dichiarazione dei redditi. Nel mese di agosto 2015 mi sono accorto di un errore nella dichiarazione. Cosa posso fare? In questo caso, non essendo ancora spirato il termine del 30.09.2015 potrà presentare una correttiva nei termini. Come abbiamo visto, i termini per correggere una dichiarazione a favore del contribuente sono decisamente più limitati rispetto a quelli previsti per le dichiarazioni a favore del Fisco. Tuttavia dobbiamo tener conto di un’importante opportunità, concessa con la Circolare 31/E del 2013, per poter correggere gli errori di competenza economica. La Circolare 31/E del 2013 Con riferimento alla disciplina fiscale in tema di correzione degli errori, merita in primo luogo di essere ricordato un importantissimo principio: quello della previa imputazione a conto economico. Infatti, nel caso in cui non si provveda alla corretta rilevazione in bilancio dell’errore non sarà poi possibile attribuire rilevanza fiscale allo stesso. Dopo aver effettuato le necessarie correzioni in bilancio, al fine di poter dare alle stesse rilevanza fiscale, nel rispetto di quanto disposto dalla Circolare 31/E del 2013 è necessario seguire l’iter esposto nella tabella che segue (si ipotizzi, a tal fine, una variazione a favore del contribuente): SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] La sopravvenienza passiva imputata nell’esercizio deve essere considerata fiscalmente indeducibile Variazione in aumento nell’esercizio di riferimento Collocare la deduzione nell’esercizio in cui andava imputato, nel rispetto del principio di competenza È necessario, a tal fine, presentare una dichiarazione integrativa a favore con riferimento all'ultimo esercizio ancora emendabile ex articolo 2, comma 8-bis, D.P.R. 322/1998, nella quale confluisce il risultato della riliquidazione dell'imposta dell'esercizio di competenza e di tutti quelli successivi TERMINE: entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in cui andava collocato il componente di reddito. Il 31 dicembre 2014 scade quindi il termine per la correzione degli errori relativi all’esercizio 2009. ATTENZIONE! Come precisato dalla Risoluzione n. 57/E dell’8 giugno 2015 è stato chiarito che l’eventuale raddoppio dei termini a seguito della denuncia penale non comporta anche il raddoppio dei termini per la correzione della dichiarazione! Quali errori posso correggere con la speciale procedura di cui alla Circolare 31/E del 2013? Nella circolare 31/E l’Agenzia delle Entrate richiama soltanto gli errori di competenza. Quindi: Il contribuente non ha imputato il componente negativo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha contabilizzato, al conto economico o nello stato patrimoniale, un componente negativo per dare evidenza all’errore. Il contribuente non ha imputato il componente positivo nel corretto esercizio di competenza e, in un periodo d’imposta successivo, ha contabilizzato, al conto economico o nello stato patrimoniale, un componente positivo per dare evidenza all’errore. SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected] La dottrina ha espresso molti dubbi su questa previsione in quanto non si comprende perché si debba limitare la correzione ai soli ERRORI DI COMPETENZA Flavia Valmorra - Roberto Garavini Ravenna 03 luglio 2015 SE.T.AM. SNC – VIA AMALASUNTA N.6 – 48123 RAVENNA Tel. 0544/454476 – 453294 – Fax 0544/453770 – E-Mail [email protected]