PO n. 1-2009 Prima parte - Associazione Italiana Odontoiatri
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PO n. 1-2009 Prima parte - Associazione Italiana Odontoiatri
P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA news ORGANO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI • 25 ANNI DI AIO, 25 ANNI DI DIFESA DELLA PROFESSIONE • RESPINTO NUOVAMENTE IL PROFILO DELL'ODONTOTECNICO • IL 'GUASTAMACCHIA PENSIERO' • ELEZIONI CAO LOCALI • ADEMPIMENTI D.LGS 81/08 • DPS • PROPOSTE DI LEGGE • IL LIBRO UNICO DEL LAVORO • LINEE GUIDA PER PROMOZIONE SALUTE ORALE • 'FOCUS ON': AUTORIZZAZIONI • IRAP E ODONTOIATRI. CHI NON LA PAGA? • IL NUOVO REDDITOMETRO • MANCANZA DEL CONSENSO INFORMATO • CASSAZIONE PENALE, UNA SENTENZA IMPORTANTE • NUOVA CONVENZIONE ASSICURATIVA • EVENTI ECM IL PUNTO D’INCONTRO PER GLI OPERATORI DEL DENTALE B&C s.r.l. - S.P. Teverina Km. 3,600 - 01100 Viterbo - Tel. 0761.393.1 - Fax 0761.393.222 Poste Italiane SpA - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 26/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB VITERBO - Aut. Trib. VT n° 508 del 23/09/200 - Contiene IP Per informazioni clicca su www.aio.it 52° Amici di Brugg 21-23 maggio 2009 Vieni a trovarci allo Stand A.I.O.! Padiglione A7 stand 71 - corsia 2 N° 1 - MAGGIO 2009 - ANNO VII OFFERTE PER NEOLAUREATI SOMMARIO P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA news ORGANO D’INFORMAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI IL PUNTO D’INCONTRO PER GLI OPERATORI DEL DENTALE Direttore responsabile Giulio Del Mastro Comitato di redazione Salvatore Rampulla Delogu Pierluigi Enrico Lai Gerhard Seeberger Giuseppe Badia Vincenzo Macrì Mario Marrone Michelangelo Marino Giovannino Muci Luca Ortensi Denis Poletto Guido Ranieri Redattore Capo Giulio Del Mastro Segreteria di redazione Diana Carbonetti Editore B&C s.r.l. S. Teverina km 3,600 - 01100 Viterbo tel 0761.393.1 - fax 0761.393.222 ORGANICO AIO • HIGHLIGHTS DALL’ESTERO pag. 4 • EDITORIALE 25 anni di AIO 25 anni di difesa della professione pag. 5 • SI PARLA DI... Laurea per odontotecnici in campo sanitario. Analisi della situazione pag. 6 Carlo Guastamacchia e i rapporti ANDI-Governo pag. 7 AIO si rafforza in misura consistente in parecchie CAO provinciali pag. 9 Proposte di legge giacenti in Parlamento pag. 12 Istituito il libro unico del lavoro pag. 14 • SI PARLA DI...AUTORIZZAZIONE pag. 16 • NON SOLO FISCO ESECUTIVO NAZIONALE Salvatore Rampulla [email protected] Presidente Nazionale Pierluigi Delogu [email protected] Segretario Generale Enrico Lai [email protected] Tesoriere Nazionale, Resp. ECM Gerhard Konrad Seeberger [email protected] Past President Naz., Resp. Esteri CONSIGLIO DI PRESIDENZA Vincenzo Macrì [email protected] Vicepresidente Nazionale Guido Ranieri [email protected] Segretario Culturale Nazionale Giuseppe Badia [email protected] Mario Marrone [email protected] Michelangelo Marino [email protected] Giovannino Muci [email protected] Luca Ortensi [email protected] L’IRAP per odontoiatri. Chi non la paga? pag. 17 Denis Poletto [email protected] Il nuovo redditometro: strategie pag. 18 COLLEGIO DEI PROBUS VIR Claudio Brucco [email protected] Presidente del Collegio • DURA LEX SED LEX Giulio Del Mastro [email protected] Mancanza del consenso informato ed esito fausto dell’intervento pag. 19 Michele Modoni [email protected] Impaginazione Francesco Pagano Corte di Cassazione Penale pag. 20 Eugenio Scimecca [email protected] Stampa Graffietti Stampati (VT) • EVENTI ECM AIO Art director Gisella Benedetti Organo d’Informazione dell’Associazione Italiana Odontoiatri Maggio 2009 - Anno VII - n° I Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in A.P. - D.L. 353/2003 (conv. In L. 26/02/2004 n° 46) art. 1 comma 1 DCB VITERBO - Aut. Trib. VT n° 508 del 23/09/2002 Una copia Euro 0,97 Contiene IP Informativa ai lettori Questa rivista Le è stata inviata tramite abbonamento, l’indirizzo in nostro possesso verrà utilizzato, per l’invio della rivista, per l’invio di altre riviste, per l’inoltro di proposte di abbonamento, per l’invio di informazioni tecniche e commerciali, nonché per la divulgazione di eventi formativi e promozionali e per la cessione degli stessi a terze aziende per la medesime finalità. In ogni momento potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs 196/2003, e quindi conoscere, ottenere la cancellazione, la rettificazione, l’aggiornamento e l’integrazione dei Vostri dati, nonché opporVi al loro utilizzo per le finalità su indicate. Qualora venisse esercitato il diritto alla cancellazione lo stesso comporterebbe il mancato invio della presente rivista. Il titolare del trattamento è B&C srl con sede inViterbo, StradaTeverina Km 3.600, nella persona del suo legale rappresentante. ECM: eventi aio I semestre 2009 Angelo Raffaele Sodano [email protected] pag. 22 Maurizio Capuano (s) [email protected] Michele La Cavera (s) [email protected] • PROMO EVENTI pag. 23 Marcello Masala [email protected] Revisore dei Conti pag. 26 Carmen Fiorella Rosso [email protected] • REPORT DALLE SEDI Simona Marcucci [email protected] Resp. Pubbliche Relazioni Nicola Boccardi [email protected] www.aio.it Fabrizio Capasso [email protected] P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 3 ESTERI HIGHLIGHTS DALL’ESTERO FDI (Stoccolma) La delegazione AIO a Stockholm 2008,il Congresso Mondiale dell’FDI. Nicolas Arnould,Enrico Lai,Sandro Sanvenero,Gerhard Seeberger ADM (Chicago) Una pausa dei lavori tra i rappresentanti AIO e quelli dell'Asociacion Dental Mexicana ADA (Chicago) La visita al 211 East Chicago Avenue, sede dell'American Dental Association CDS (Chicago) Momenti della partecipazione AIO al MidWinter Meeting, organizzato dalla Chicago Dental Association. Nella prima foto a sinistra Delogu e Rampulla con David Kumamoto, presidente 2009. 4 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. EDITORIALE 25 ANNI DI AIO 25 ANNI DI DIFESA DELLA PROFESSIONE Salvatore Rampulla, Presidente Nazionale A.I.O. ochi ricordano che i primi dottori in Odontoiatria e Protesi Dentaria, nel 1984, ricevettero come regalo di laurea un’amara sorpresa. Al termine dell’iter formativo ci si era dimenticati, infatti, di strutturare un piccolo dettaglio, un Esame di Stato che potesse rendere legalmente operativa la laurea. I neolaureati, quindi, semplicemente… non potevano esercitare! P Non esistevano un Ordine cui potersi iscrivere, una tutela previdenziale e, soprattutto, un’Associazione Professionale che li potesse rappresentare. L’unica associazione esistente, quella dei “Medici Dentisti”, non accettava - non essendo medici - la loro iscrizione. Nacque così, nel 1984, l’Associazione Italiana Odontoiatri, proprio per poter rappresentare le sacrosante e legittime istanze di questa nuova figura professionale. AIO si distinse subito per la vivacità, necessaria per scuotere l’opinione pubblica, e infatti dopo un solo anno di “sensibilizzazione”, con la l. 409/85 fu ufficializzata la figura dell’Odontoiatra che prevedeva, tra l’altro, la nuova istituzione ordinistica dell’Albo Odontoiatri. All’inizio poterono iscriversi ad AIO solo i laureati in odontoiatria; col passare del tempo maturò da solo il concetto di “esclusivismo”, che portò l’associazione a dare maggiore rilevanza ad una pratica esclusiva della professione odontoiatrica, più che al titolo di laurea abilitante all’esercizio, superando con ciò le posizioni arroganti di chi distingueva dentisti col “bollino blu” (perché medici) dagli altri odontoiatri. Molti grandi successi sono da ascrivere alla storia di AIO. Ad esempio, il riconoscimento della tutela previdenziale ENPAM per gli odontoiatri, avvenuta solo nel 1995 e dietro una fortissima, incessante e testarda sensibilizzazione delle istituzioni. Oppure, ultimo in ordine di tempo, il muro compatto volto ad impedire una revisione del profilo professionale dell’odontotecnico - che tutti davano ormai per scontata… - tesa più a legittimare l’abusivismo che a far evolvere questa nobile figura professionale. AIO ha sempre avuto fiducia in quello che faceva e continua ancora con energia in tutto ciò che fa; per questo – probabilmente - ha avuto successo ed ha tutt’ora un consenso crescente. L’impegno di AIO in questi 25 anni è stato costante e coerente, è cambiato solamente il modo di proporsi. All’inizio AIO aveva bisogno di urlare per farsi sentire, porgendo però il fianco a critiche e facendo il gioco di chi riteneva i suoi dirigenti dei ‘talebani’. Ora l’associazione è molto più matura e più forte, non ha più bisogno di gridare; con calma e con la forza della serenità è possibile far giungere il proprio messaggio molto lontano, riuscendo a dialogare anche con chi la pensa in maniera diametralmente opposta. Per questo, forse, AIO dà ancora più fastidio a chi vuole distruggere la professione… AIO continua a portare avanti i valori di tutti, con una coerenza che nessuno potrà mai mettere in discussione e soprattutto con una convinzione che dà una poderosa spinta propulsiva. Noi lo facciamo perché ci crediamo. AIO = FATTI, NON PAROLE Salvatore Rampulla P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 5 SI PARLA DI... LAUREA PER ODONTOTECNICI IN CAMPO SANITARIO. ANALISI DELLA SITUAZIONE. Come è inquadrata attualmente la figura dell’Odontotecnico Si acquisisce il titolo di odontotecnico in Italia tramite il conseguimento di un diploma di scuola superiore professionale. L’odontotecnico è iscritto come impresa alla camera di commercio e, quale fabbricante di protesi, è iscritto al Registro fabbricanti di dispositivi medici, e pertanto ha una valenza esclusivamente tecnica. Non è un operatore sanitario. Rilascia all’odontoiatra il certificato di conformità previsto dalla Direttiva 93/42 dei dispositivi che produce dietro prescrizione dello stesso. Gli istituti professionali per odontotecnici in Italia sono diffusi su tutto il territorio e coinvolgono attualmente migliaia di operatori. Cosa viene proposto da alcuni rappresentanti degli odontotecnici Una rappresentanza degli odontotecnici spinge per un nuovo profilo professionale sanitario che preveda un percorso di studi con diploma di laurea triennale in ambito sanitario. Essi giustificano le loro richieste con sulla base della Legge 43/06; art. 5 comma 3, “un nuovo modello di odontoiatria che garantisca finalmente un adeguato livello di salute orale”. Considerando che la Direttiva 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista definisce già che gli Stati membri assicurano che, dall'entrata in vigore della presente direttiva, la formazione dei dentisti conferisca loro le conoscenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, sembra superflua l’istituzione di una figura professionale che si sovrapponga all’odontoiatra. Quali effetti porterebbe tale figura in ambito sanitario? L’eventuale decisione di fare dell’odontotecnico un operatore sanitario, figura 6 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. non prevista e non contemplata dalla normativa europea, non solo sarebbe di nocumento alla professione odontoiatrica, ed in particolare ai giovani colleghi aggravando la pletora già esistente, ma influenzerebbe negativamente l’intera categoria in Europa, considerando la Direttiva sulla libera circolazione dei servizi che agevola anche la libertà di stabilimento dei prestatori di tali servizi in tutti gli Stati membri. Ricordiamo che l’Italia (dal Manuale Europeo per l’Odontoiatria) è l’unico paese dove si trova “una considerevole quantità di odontoiatria illegale, di cui una parte sembra essere condonata dai medici che proteggono gli odontotecnici coinvolti” (n.d.a. sembra che ca. 30% delle prestazioni odontoiatriche vengono eseguite in ambito abusivo, vedi anche Verbale ERO di Shenzhen 2006). In Italia esiste già un rapporto sfavorevole dentista – paziente (1: ~1000; contro l’ideale rapporto stimato dell’OMS di 1 : 2000), il profilo dei ca. 70.000 odontotecnici in campo sanitario italiano ridurrebbe drasticamente la qualità professionale, aumentando la malpractice ed il rischio per il paziente. La posizione degli organismi internazionali Anche la Federazione Mondiale di Odontoiatria (Féderàtion Dentarie International, FDI, Ente riconosciuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità WHO/OMS con propria risoluzione A60/R17 con la quale l’WHO/OMS affida alla FDI l’elaborazione e la realizzazione dei progetti di tutela della salute orale a livello mondiale) nell’Assemblea Generale del 26 ottobre 2007 si è dichiarata contraria all’istituzione di una laurea per odontotecnici in campo sanitario approvando con il 92% dei consensi la seguente Risoluzione: L’FDI Federazione Mondiale di Odontoiatria Si oppone a qualunque tipo di trattamento dei pazienti effettuato da odontotecnici Avvisa le Autorità di tutti gli Stati delle potenziali conseguenze negative sulla salute della popolazione se il diritto di trattare i pazienti dovesse essere garantito agli odontotecnici Si oppone a qualunque tipo di formazione pre o post diploma che dia agli odontotecnici lo status di operatore sanitario. Quale potrebbe essere la proposta alternativa a tale progetto? Nell’ottica di un percorso formativo di più elevato livello con maggior approfondimento delle tematiche tecnologiche e bio ingegneristiche, si potrebbe proporre l’istituzione di un diploma di laurea in Tecnologie Dentali, al di fuori del campo sanitario e senza alcun rapporto con i pazienti. Ci si chiede, infatti, perché non dovrebbe essere vista con favore anche in Italia la creazione di un tale corso di laurea, già esistente in Europa, che costituirebbe la possibile naturale evoluzione formativa dell’odontotecnico. Pierluigi Delogu Segretario generale AIO NEWS DALLA RICERCA CLINICA NUOVA METODICA DI ESTRAZIONE DEGLI IMPIANTI OSTEOINTEGRATI FRATTURATI O INUTILIZZABILI. IL FIX-OUT Fino ad oggi l’estrazione di impianti rotti è avvenuta con metodiche che si sono spesso rivelate non del tutto soddisfacenti. Una delle possibilità è quella di asportare l'impianto rotto mediante procedimento di carotazione con frese che hanno però il difetto di determinare danno ingente all'osso perimplantare. Per risolvere il problema si e’ pensato di ricorrere ad una metodica di estrazione delle viti fratturate, che consiste nell'avvitare - in senso antiorario - un'altra vite nella vite prigioniera, forzando con un cricco fino al distacco dalla parete ossea dell'impianto osteointegrato. Con la metodica Fix-Out è possibile estrarre in modo semplice e sicuro impianti osteointegrati senza provocare deterioramento dell'osso perimplantare.Per approfondimenti: Carlo Alberto Rossi, Fausto Ferrario, Alberto Borioli SI PARLA DI... Roma, 9 dicembre 2008 AUMENTA IL DISSENSO DELLE REGIONI CONTRO IL PROFILO DELL’ODONTOTECNICO: RESPINTO ANCORA UNA VOLTA! Martedì 2 dicembre, si è svolta a Roma la riunione tecnica della Commissione Salute della Conferenza Stato-Regioni. All’ordine del giorno l’approvazione del Profilo dell’Odontotecnico secondo una nuova formulazione del testo che nella sostanza è solo una variazione cosmetica di quello che già conosciamo. Anche tale profilo è stato RESPINTO, questa volta da TUTTI gli Assessori e Tecnici che rappresentavano le Regioni e Province Autonome. NESSUNA REGIONE o PROVINCIA AUTONOMA HA VOTATO FAVOREVOLEAL PROFILO. Tale forte ed inequivocabile opposizione è stata verbalizzata e inserita negli atti che verranno trasmessi al Ministero. Prima però dovrà svolgersi la riunione con i Presidenti regionali, già prevista in questa settimana, che dovranno politicamente avallare quanto già stabilito dai rispettivi Assessori. Si allarga quindi a dismisura il fronte delle Regioni e province Autonome che dicono NO al profilo dell’odontotecnico in campo sanitario. ti, manifestando una rassegnazione che AIO non ha mai voluto accettare. AIO continuerà a tenere alta la guardia e ad impegnarsi con risolutezza affinché questo progetto deleterio e demagogico possa essere definitivamente scongiurato. AIO = FATTI,NON PAROLE Grande è la soddisfazione di AIO per questo risultato, per il quale abbiamo lavorato con impegno, convinzione e determinazione, nel sensibilizzare gli assessori delle Province Autonome e delle Regioni, a cui porgiamo il più vivo e sincero ringraziamento per aver compreso e condiviso le giuste motivazioni da sempre sostenute da AIO nella difesa della salute dei cittadini e della dignità dei professionisti, respingendo l’ineluttabilità sulla quale altri si erano appiatti- Il Presidente Nazionale Dr. Salvatore Rampulla Il Segretario Generale Dr.Pierluigi Delogu Associazione Italiana Odontoiatri Ufficio Stampa [email protected] www.aio.it CARLO GUASTAMACCHIA E I RAPPORTI ANDI-GOVERNO Professione libera o professione coatta. Indipendentemente da quelle che possono essere state, nel tempo, differenti “linee guida” o, addirittura, adempimenti di svariatissimo tipo, la nostra rimane, per definizione mai cancellata, una “libera” professione. Questo significa, in modo incontestabile, che ogni occasione ed ogni giustificazione posta in atto per limitare questo tipo di libertà è da considerare improponibile. Per professione “libera” deve intendersi la professione in cui, rispettando le leggi che la inquadrano, l’unico rapporto che conta è quello tra professionista e fruitore: nel caso specifico, tra dentista e paziente. Ogni altro tipo di interferenza trasforma la professione libera in professione coatta e questo, ancora una volta, è pregiudizialmente inaccettabile. E’ molto attraente, per numerose persone ed in numerose situazioni, farsi protagonisti di esternazioni, per lo più ideali, se non addirittura utopiche, che appaiono in grado di conferire un “principio di legittimazione” assolutamente prioritario; in realtà si tratta di enunciati che, concretamente, si rivelano quali interferenze coatti- ve del nostro lavoro. Al riguardo i termini ispiratori più frequentemente usati sono “solidarietà”, “sensibilità sociale”, “motivazione etica”. E’ questo il primo punto da sottolineare con forza: la libera professione implica valori etici nel quadro della deontologia sua propria, ma non implica alcun impegno solidaristico in chiave gestionale; se si aggira questo punto fermo tutto ciò che ne consegue diventa prevaricante e incontrollabile. Ciò non toglie, ovviamente, che alcune persone possano essere sinceramente lodate per il loro impegno che, tradizionalmente, si definisce come “altruistico”, ma non ho dubbi sul fatto che questo riconoscimento non può in alcun modo degenerare in qualcosa di cogente:“fatti propri”, in altre parole, e non esempi da imporre sentenziosamente ad altri. La prima solidarietà tutti noi, quotidianamente, la realizziamo, in segreto, verso chi ci è più vicino, come parenti, amici, persone bisognose alle quali vogliamo essere, in ogni modo, di soccorso. Mi piace qui sottolineare, come, vero motore della solidarietà concreta, sia il vecchio detto “prima i tuoi e gli altri se puoi”,nobilitato, soprattutto, dal detto evangelico “non sappia la tua P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 7 SI PARLA DI... mano destra quanto dà la sinistra”, ma da questo a farne un dettato associativo ci corre, e come ! Diritto alla saluteo e sua attuazione. Come è noto il “diritto alla salute” è un dettato costituzionale, quindi, anzitutto, rispecchia e codifica un impegno dello Stato. Coerenza impone che lo Stato (“mano pubblica”), con gli strumenti specifici a sua disposizione, debba essere la prima parte diligente affinché tale dettato venga attuato. Le sedi e gli strumenti, tecnologici, umani e metodologici, di cui lo Stato dispone, devono essere usati e/o ampliati, in modo che tutto questo venga realizzato. Sollecitare la “mano privata” in chiave vicariante è inaccettabile, dato che questa si deve considerare una vera e propria espropriazione di beni professionali privati per l’ imperdonabile carenza dell’istituzionale compito della “mano pubblica”. Quale esempio personale, fortemente pertinente a quanto cerco di dimostrare, ricordo che i miei genitori, di modesta condizione, si sono letteralmente tolti il pane di bocca per farmi studiare: fare oggi omaggio allo Stato ( colpevolmente inadempiente) di questi loro sacrifici, mi sembra, a tutti i livelli di interpretazione, ingiusto e persecutorio . D’altra par te, e qui l’asino casca in pieno, se DAVVERO lo Stato avesse a cuore una applicazione concreta ed immediata del diritto alla salute, la misura più semplice sarebbe quella della defiscalizzazione TOTALE delle spese mediche (e, ovviamente, odontoiatriche). Perché non lo fa? Ecco qua … In primis perché questo ridurrebbe in modo determinante l’indispensabilità dei carrozzoni burocratici; secondariamente perché molte associazioni, inclusa la nostra, non hanno mai posto questa misura come scopo primario delle loro trattative con il governo … … (parentesi: chissà perché non l’hanno fatto INSISTENTEMENTE? Non sarebbe questa la vera modalità di dimostrare coerenza riguardo alla lotta all’evasione?) Prezzi calmierati, tempari ed affini. Proprio la mia lunga militanza (da te troppo generosamente esaltata) nel campo della organizzazione professionale (ergonomia, comunicazione, gestione) mi permette di insistere su un punto, ancora oggi al centro delle mie convinzioni e del mio insegnamento: non esistono due pratiche professionali identiche. E’ pertanto del tutto forzoso e deviante proporre schemi ingabbianti di qualsiasi tipo, adducendo, a convalida di questa o quella tesi, ricerche operative di maggiore o minore affidabilità. Già gli studi di settore costituiscono un “letto di Procuste” di comica sciocchezza, ma essere proprio noi, in 8 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. veste associativa, ad offrire spontaneamente alle “contropar ti” un metro di valutazione ( e di costrizione) come quello di calmieri e tempari: ebbene, questo significa veramente voler montare il patibolo su cui venire impiccati. Particolarmente criticabile, a questo riguardo, è il proporre, pubblicamente, riduzioni (calmieri) dei nostri onorari, ignorando del tutto l’impossibilità, da parte nostra, di usufruire, (negli attuali tempi di crisi!) di una riduzione GLOBALE dei costi da noi affrontati. Come ho già dichiarato è assolutamente impossibile che un collega che abbia un’attività professionale personalmente condotta possa accettare condizioni economiche che non hanno nulla di solidaristico : sono semplicemente suicide. Gloriarsi della immediata accettazione, da parte del 5% degli associati ANDI, delle formule reclamizzate, significa soltanto che ci troviamo di fronte a colleghi molto giovani ( inorridisco al pensiero che siano anziani “esperti” !) che ancora non hanno calcolato quale sia il carico GLOBALE della nostra attività professionale, lungo l’arco di tutta la vita. Rappresentatività associativa ed immagine pubblica. Quanto è recentemente accaduto, nell’esporre e divulgare attraverso i “media”, l’ esemplare (!?) impegno solidaristico dell’ANDI è da censurare oltre ogni misura, per due fondamentali ragioni : la prima perché occorre fare un fondamentale “distinguo” : l’ANDI non rappresenta tutti i dentisti italiani, ma solo, ad abbondare, il 45%; la seconda, perché qualsiasi uditorio, ancorché informato (e quasi mai lo è stato), non è in grado di far proprio, concettualmente, il suddetto, fondamentale, “distinguo”. Volontariato e reversibilità. Apparentemente, segnalare che le adesioni al reclamizzato sistema siano di tipo “volontario” e che siano, oltretutto, reversibili, fa apparire inattaccabile la limpidezza e la “onestà” del comportamento dei proponenti. In realtà quello di cui non si tiene conto, ostentando questa patente di “onestà”, è che così viene infranto il primo punto, basilare, della nostra caratteristica libero professionale : quello della indispensabile parità di condizione di tutti i professionisti rispetto al “mercato”; è, in pratica, ed tutti gli effetti, una violazione della Legge antitrust. Ricordando ancora una volta, perché tragicamente inescusabile, l’inadempienza della “mano pubblica” rispetto ai suoi doveri, ecco che la “mano privata” si vuol far apparire rappresentata da una porzione lodevole, perché solidaristica ed “etica”, ed una porzione che viene automaticamente fatta apparire quale mercantile e tornacontista. I “media” vanno a nozze con queste contrapposizioni ed hanno immediatamente classificato “buoni” e “cattivi” gli appartenenti ai due fronti professionali. E’ stato scritto: “negare la possibilità di fare un’ utile azione sociale vuol dire negare la libertà personale”. Attenzione! Qui la “utile azione sociale” viene proposta e fortemente reclamizzata quale azione ESEMPLARE di una associazione. In altre parole: chi ha firmato questi accordi ha ritenuto che il massimo del meglio sarebbe che TUTTI gli associati divenissero volontari … e di questa esemplarità non viene fatto mistero: la si porta, anzi, come convincente e spettacolare dimostrazione di solidarietà da parte di una Associazione lungimirante e proiettata nel futuro, e questo è forzoso e ricattatorio. Ancora:“chi non aderisce non può e non deve sentirsi sminuito; tutta la categoria ne beneficerà come immagine di sensibilità sociale”… Ahimè! Per quanto riguarda NOI NON ADERENTI è (abbastanza) probabile che non ci sentiamo sminuiti (io, anzi, me ne vanto, e con eccellenti motivi !)… ma sono i nostri concittadini-interlocutori che ci “sminuiscono” e ci considerano immediatamente da evitare, perché siamo dentisti di serie B, non disposti a ridurre i nostri ( “mostruosi ed illeciti guadagni esentasse”) mentre “finalmente si è trovato il modo di far abbassare la cresta a questi ladri di dentisti”. Ecco i commenti che vengono fatti dai media, vedendo che (“finalmente !”) ci sono dentisti “corretti” (di serie A, con bollino blu) che, così si spera, presto spazzeranno via i dentisti“esosi” (di serie B, senza bollini di sorta). A questa lunga e, obbligatoriamente, limitata disamina dei problemi sorti con gli accordi già in atto (!!) o in itinere, aggiungo solo queste tre considerazioni di capitale rilievo: su questi argomenti non ci si doveva MAI sedere ad un tavolo con chicchessia. Dire che questa partecipazione è stata messa in atto perché così si evitavano diktat perentori e (in nostra assenza) ben più penalizzanti, è paragonabile all’immagine di un condannato il quale, convinto di fare il proprio bene, par tecipi, con pecorile arrendevolezza, a scegliere la corda con cui verrà impiccato. L’attuale medicina generale, con i relativi colleghi medici, sta, da tempo, inesorabilmente, affondando in un marasma di sabbie mobili. Il povero medico, del tutto schiavizzato, viene ironicamente dileggiato con il termine di “libero professionista” solo per poterlo includere in una categoria da brutalizzare sempre più. Burocratizzato, passacarte, umiliato con “mance” che farebbero arrossire un cameriere … ecco il destino di chi, anni orsono, si è“seduto ad un tavolo a concordare”. Lasciamo che LEA, fondi integrativi,“socialità” di vario tipo e destino vengano gestiti DALLO STATO NELLE PROPRIE SEDI ISTITUZIONALI e non permettiamo che a nessuno vengano date le chiavi di casa dei nostri studi. SI PARLA DI... Ecco come codicillo, quanto già scrissi appena giunte le prime notizie riguardanti gli “accordi” reclamizzati dall’ANDI Decalogo del rapporto odontoiatria pubblica odontoiatria privata L’odontoiatria pubblica ha due doveri fondamentali: dimostrare lungimiranza facendo prevenzione in tutte le scuole dell’obbligo della Repubblica; dimostrarsi capace di gestire direttamente la terapia per i non abbienti in cliniche pubbliche. Qualsiasi tentativo di coinvolgere il privato in questi due doveri, significa concretamente espropriare e/o confiscare una risorsa, strumentale e operativa, che non appartiene allo Stato. Il paragone più calzante è quello di immaginare che lo Stato confischi le automobili dei cittadini perché non in grado di realizzare un servizio pubblico. Stabilire un tariffario nazionale, minimo o massimo che sia, va contro il principio della libera concorrenza ed è, di fatto, una trasgressione, denominata “Cartello” (patto tra gli operatori per eliminare il fattore positivo offerto dalla pratica della “concorrenza”). Supporre che una par te dei dentisti italiani (20.000 su 50.000) venga costretta a compensare le lacune dell’odontoiatria pubblica, sottoponendosi ad un regime di convenzione, signifi- ca costringere a rinunciare al principio fondamentale della “libera” professione. Supporre che una par te dei dentisti italiani (20.000 su 50.000) accetti (proponga ?) questo tipo di rapporto con lo Stato, significa creare una discriminazione tra dentisti appartenenti ad una associazione parzialmente rappresentativa e dentisti liberi o diversamente associati. Stabilire tempi predeterminati per qualsivoglia intervento, chirurgico o comunicazionale, significa avere una idea meccanicistica ed antibiologica della professione;l’unico paragone accettabile,in campo biologico, potrebbe essere quello di una attività professionale ispirata dalla medicina veterinaria. Decidere operazioni, così complesse e dense di conseguenze, senza avere effettuato un sondaggio, completo e approfondito, degli orientamenti associativi, significa essere del tutto privi di capacità discriminativa tra le varie iniziative che una associazione può intraprendere. Utilizzare i media, per sottoporre all’attenzione indiscriminata dell’opinione pubblica tariffe, tempistica, denominazioni terapeutiche nebulose, significa mancare completamente di competenza comunicazionale ed utilizzare i media come momenti di personale e criticabile protagonismo. La solidarietà è un valore etico e, come tale, non si può imporre. Tanto meno lo può imporre un Presidente agli associati che rappresenta. L’apparente “libertà”, di convenzionarsi o meno, cessa di essere tale quando tariffe prestabilite vengono date in pasto a tutta l’opinione pubblica : ha origine così un vero e proprio meccanismo ricattatorio, da parte di ogni cittadino, potenziale pazien- ANTLO non aderisce all’accordo ANDI-MINISTERO L’ANTLO comunica di non aderire all’accordo volontario ANDI-MINISTERO in merito alle prestazioni odontoiatriche ad onorario ridotto, pur ritenendo l’iniziativa lodevole ma valutando l’impianto attuativo non idoneo. La decisione arriva dal Consiglio Nazionale dell’associazione che, valutato l’accordo, nonché la proposta di ANDI in merito, la ritiene inopportuna per la categoria che rappresenta, ma soprattutto per i potenziali pazienti. L’associazione dei titolari di laboratorio afferma di essere pronta ad impegnarsi nel sociale, ma ritiene che tale operazione non sia inquadrabile in quelle di tale tipo. Il CN ANTLO ritiene poi offensivo per l’intera categoria determinare l’eventuale remunerazione del lavoro professionale dell’odontotecnico in percentuali o frazioni di quanto spettante al clinico, poiché esse sono due prestazioni di tipo completamente differente, e valutabili solo per il mero costo specifico di espletazioni, riconducibili solo all’impiego ed utilizzo di risorse umane, relative materie prime, e oneri annessi alla produzione. http://www.antlo.it/news.aspx?id=616&rid=100 29 gennaio 2009 te-cliente, che tende a confrontare il tariffario del libero professionista con quello del convenzionato (che “libero” non è più ). Elezioni negli Ordini dei Medici e Odontoiatri di tutta Italia AIO SI RAFFORZA IN MISURA CONSISTENTE IN PARECCHIE CAO PROVINCIALI esecutivo nazionale AIO ringrazia tutti colleghi candidati e, tra questi, coloro che sono stati eletti, cui augura un buon lavoro. In questa pagina una summa dei vari comunicati L’ redatti per l’occasione. Non si puo’ prescindere inoltre dall’esternare la nostra gratitudine a tutti i colleghi che ci hanno accordato – mai come in questa occasione – la loro preferenza. Da ultimo il Amedeo Bianco confermato presidente della Fnomceo Si sono da poco concluse le elezioni per il rinnovo del Comitato Centrale della Federazione Nazionale Ordini Medici Chirurghi e Odontoiatri, che rimarrà in carica per il triennio 2009 - 2011. Sono risultati eletti tutti i componenti della lista presentata da Amedeo Bianco e Maurizio Benato, riconfermati Presidente e Vicepresidente della FNOMCeO.Al rinnovo della Commissione Albo Odontoiatri, che vede la riconferma di Renzo come presidente, sono risultati eletti: Raffaele Iandolo (v. 299),Valerio Brucoli (v. 285), Claudio Cortesini (v. 273), Giuseppe Renzo (v. 237),Alessandro Zovi (v. 204). Non eletti Mauro Rocchetti (109) e Saverio Orazio (35). I primi quattro eletti entrano a far parte anche del Comitato Centrale della FNOMCeO. Alla prima seduta del Comitato Centrale è stato nominato Segretario Gabriele Peperoni, Presidente dell'Ordine di Napoli. A ricoprire, invece, la carica di Tesoriere, è stato chiamato Raffaele Iandolo, presidente CAO (Commissione Albo Odontoiatri) di Avellino. Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è Salvatore Onorati. Ufficio Stampa FNOMCeO nostro grazie anche a coloro che non l’hanno fatto ma che almeno sono andati a votare: un segno di civiltà di cui la nostra categoria e le nostre istituzioni professionali hanno un enorme bisogno. PORDENONE Si è concluso positivamente lo spoglio delle schede per il rinnovo della Commissione Albo Odontoiatri di Pordenone. L'AIO vede raddoppiare il numero delle presenze nella Commissione; vengono infatti eletti entrambi i candidati Denis Poletto e Alessandro Serena designati dal consiglio provinciale. Si ringraziano i soci AIO di Pordenone che numerosi ed entusiasti sono andati a votare permettendo la realizzazione di questo importante risultato. Alessandro Serena AIO Pordenone P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 9 SI PARLA DI... ROMA POTENZA BARI Dopo tre estenuanti giorni di votazioni per l’elezione della CAO di Roma, si sono svolte le operazioni di scrutinio dei voti che ci hanno portato la bella e sperata notizia della vittoria della lista elettorale “Giusta rappresentanza” nella quale il consiglio direttivo aveva inserito la mia candidatura. Il successo di ampie proporzioni, ottenuto con un notevole scarto di voti rispetto alle liste concorrenti, ci conferma la bonta’ della nostra azione avente lo scopo di difendere la professione insieme a tutte le altre componenti (sindacali e culturali) nel rispetto delle diversita’ e reciproche autonomie e per la salvaguardia del rapporto cittadino-odontoiatra. Ringraziandovi per l’affettuoso ed eccezionale sostegno riservato alla mia candidatura, sia attraverso la diffusione delle nostre posizioni, sia attraverso la vostra massiccia affluenza alle urne, vi confermo la mia intenzione di procedere insieme a voi nella strada intrapresa, rimanendo a vostra disposizione per le problematiche professionali ed ordinistiche. Un caloroso abbraccio a tutti voi. Giuseppe Badia AIO Roma Si sono svolte nelle giornate 8 9 e10 novembre u.s. le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo della Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri e dei Revisori dei Conti dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Potenza. Per la elezione del Consiglio Direttivo dei Medici Chirurghi e per quella dei Revisori dei Conti non si è raggiunto il quorum, si procederà pertanto alla seconda convocazione. Eletta invece la Commissione per gli iscritti all'Albo degli Odontoiatri che risulta essere così composta: Capuano Maurizio - Pres. CAO in quota AIO Galizia Donato M. - Segr. CAO in quota ANDI Vucci Pasqualina in quota AIO Sassano Silvano in quota ANDI Veralli Eduardo in quota ANDI Con il maggior numero di voti entreranno a far parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Medici Chirughi il Dr. Capuano Maurizio ed il dr. Galizia Donato. Un sentito ringraziamento da parte della Commissione neo-eletta ai soci AIO e ANDI e a quanti si sono recati alle urne, consentendo tale risultato. Maurizio Capuano AIO Potenza L'AIO vince le elezioni per la Commissione Albo Odontoiatri di Bari. E' stata la vittoria di una squadra coesa che ha trasferito nell'impegno elettorale l'organizzazione e l'entusiasmo di sempre. Lo stesso impegno che ci permette di portare avanti al meglio le attività del sindacato e gli eventi culturali. Ci siamo sforzati di spiegare il contenuto delle nostre battaglie sindacali a tutela della professione e quanto sia importante il perseguire l’unità d’intenti dell'intera categoria odontoiatrica. Abbiamo messo in guardia sul pericolo di determinate scelte sindacali in materia di tariffe sociali, tariffari massimi e profilo dell'odontotecnico in ambito sanitario. Grazie all'attenzione di tutti i colleghi, che con una eccezionale partecipazione hanno risposto alle nostre sollecitazioni e ci hanno sostenuto, oggi portiamo a casa questo importante risultato. Grazie a tutti voi! La vittoria della nostra lista è la vittoria non solo dei soci AIO, ma di tutti gli odontoiatri del nostro territorio; tutti coloro che vogliono una categoria unita nel respingere i tentativi di corsa al ribasso della qualità e dei compensi, per favorire l'ingresso delle società assicurative pronte a fagocitare ogni forma di eccellenza, che viene invece garantita solo dalla libera professione e dalla libera concorrenza. Su questi temi dialogheremo e cercheremo convergenze per mettere al centro la tutela degli interessi di tutti gli odontoiatri. Manterremo perciò l’impegno preso con gli elettori e riproporremo all’ANDI, con modalità concrete, l’unità della categoria. Gli auguri di buon lavoro vanno dunque a tutti i nuovi componenti della Commissione Odontoiatri dell’Ordine. Leonardo Resta AIO Bari PALERMO E' con grande soddisfazione che comunichiamo che la lista appoggiata da AIO Palermo ha ottenuto un risultato positivo che vede tutti i 5 membri eletti in Commissione Albo Odontoiatri. Risultati: Mario Marrone 402 Giuseppe Settineri 386 Michele La Cavera 380 BOLOGNA E' con grande soddisfazione che comunichiamo a tutti i soci, a tutti gli amici e a tutti i colleghi che la lista fortemente appoggiata dall'AIO di Bologna ha ottenuto lo storico risultato di vedere tutti i 5 membri dellla Lista eletti in Commissione Odontoiatri.Tutto il Direttivo dell'Aio di Bologna porge gli auguri di buon lavoro al Segretario Sindacale dell'Aio di Bologna Sebastiano Pantaleoni, ai soci Emanuele Ambu e Carlo D'Achille e agli amici Pietro Di Natale e Andrea Dugato neo-eletti in Commissione. Ringraziamo anche i colleghi dell'ANDI di Bologna, Massimo Fuzzi, Francesco Cicognani Simoncini, Giovanni Rubini, Daniele Lucchese e Pierangela Sciannamè che hanno dato vita ad un'accesa ma corretta sfida elettorale sicuri che non faranno mancare il loro appoggio ai membri della nuova Commissione ma, soprattutto, vogliamo ringraziare Voi tutti che in questi anni ci avete supportato, sostenuto ed incoraggiato a continuare lungo la strada difficile della coerenza e della difesa della Professione. GRAZIE DI CUORE 10 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. Saverio Buccheri 306 Franz Gennaro 302 Filippo Bucalo 255 Emanuele Cusimano 212 Mauro Sajeva 200 Saverio Caraulo 185 Salvatore LaTorre 169 Il neo eletto Marrone, nominato presidente della CAO, si è dimesso dall'incarico di presidente provinciale AIO. AIO Palermo Risultati: D'ACHILLE Carlo 255 PRESIDENTE DUGATO Andrea 254 AMBU Emanuele 250 PANTALEONI Sebastiano 248 SEGRETARIO DI NATALE Pietro 247 LUCCHESE Daniele 238 SCIANNAME' Pierangela 237 FUZZI Massimo 236 RUBINI Giovanni 236 CICOGNANI SIMONCINI Francesco 235 Come primo Atto del nuovo mandato ordinistico, il Presidente dell'Ordine di Bologna Giancarlo Pizza ha delegato al Presidente della CAO di Bologna Carlo D'achille ogni potere e facoltà di convocazione ed audizione pre-procedimentale nei confronti degli iscritti all'Albo Odontoiatri della Provincia di Bologna, ex art.39 d.P.R. n. 221/50. Ricordiamo che tale delega era stata ritirata alla precednte Commissione Albo Odontoiatri bloccando di fatto ogni attività della Commissione stessa in materia disciplinare. AIO Bologna TRENTO Alle elezioni per il rinnovo della Cao di Trento del 24-11-08 i rappresentanti dell'AIO sono stati eletti tutti e cinque. La nuova Cao risulta come segue: Fausto Fiorile, Giulio Del Dot, Tomasz Machan, Angela Ferrari, Mauro Paglierani. Pierluigi Martini AioTrento CAGLIARI Risultato delle Elezioni Ordinistiche per il Rinnovo del Consiglio OMCeO e CAO triennio 2009-2011. Si è presentata una sola lista, quella dell'AIO. Sono risultati eletti:. Gerhard Konrad Seeberger (Presidente commissione), Stefano Dessi, Claudia Cherchi, Enrico Lai, Rolando Pinna. Entrano nel Consiglio dell'Ordine Stefano Dessì e Enrico Lai. AIO Cagliari SI PARLA DI... BENEVENTO Anche a Benevento si sono svolte le elezioni per il rinnovo della C.A.O. provinciale. In campo una sola lista: quella tutta A.I.O. Sono risultati eletti: Moleti Giovanni, Chiusolo Carmine, Iorillo Nicola, Mazza Ermanno, Feleppa Mario Riconfermato Presidente Giovanni Moleti. Entreranno a far parte del Consiglio dell’Ordine Moleti e Chiusolo, quest’ultimo, già Tesoriere della sezione provinciale AIO, rivestirà anche la carica di Tesoriere dell’Ordine. Una ulteriore riconferma dell’ottimo lavoro svolto e dell’effervescenza della sezione AIO di Benevento, seppur di recente costituzione. AIO Benevento SASSARI Risultato delle Elezioni Ordinistiche per il Rinnovo del Consiglio OMCeO e CAO triennio 20092011. Presente una sola lista, quella dell'AIO. Sono risultati eletti: Pierluigi Delogu - Presidente commissione Alessandro Sechi, Antonella Bortone, Pierpaolo Delitala,Antonio Pinna Faranno parte del C.D.dell'Ordine Delogu e Sechi. Marcello Masala AIO Sassari vuoi continuare a leggere questi articoli? Clicca su www.aio.it e buona lettura ILLUSIONI E DISILLUSIONI É dal primo giorno di università che non vedi l'ora.. che aspetti il momento. Poi finalmente la laurea, l'esame di stato e ti senti in pista. Cosa ti manca?nulla. Sei giovane,pieno di energie anche sei consapevole che gli studi conseguiti non ti hanno preparato al 100% per affrontare questa attività ti senti comunque un vincente. Ti senti pronto insomma! Già sai che dovrai frequentare dei corsi di formazione ma la cosa non ti spaventa.A dire il vero un po' ti spaventi quando vedi i costi ma..pazienza, è quello per cui hai studiato e nulla ti fermerà!... Quante cose che non sapevo quante cose che non mi han detto... Luigi Russo MEDJUGORIE 2008 CRONACA DI UNA MISSIONE DI “ODONTOIATRIA SOCIALE” All'inizio dell'estate il dott. Egidio Sarli ha cominciato a presentare i sintomi di una patologia particolare, il mal di Bosnia, che si manifesta con un innalzamento repentino della “voglia di fare senza chiedere nulla in cambio”. L'epidemia si è diffusa rapidamente tra il personale dello studio, decretando l'inizio dei preparativi per la missione umanitaria... Egidio Sarli PROROGA DI ALCUNI ADEMPIMENTI D.LGS 81/08 (EX 626) Il Consiglio dei Ministri di giovedì 18 dicembre 2008 ha approvato un DECRETO-LEGGE detto "Mille-Proroghe", che dovrebbe comprendere il "differimento" (cioè la "proroga") all'entrata in vigore di alcuni adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sulla Sicurezza sul lavoro. Il testo riguarda alcuni differimenti di termini ("proroghe") ad adempimenti, che avrebbero dovuto entrare in vigore generalmente il 1 gennaio 2009 e relativi al D.Lgs. 81/2008, il cosiddetto Testo Unico sulla salute e la sicurezza sul lavoro. Sono stati decisi: 1) conferma (tranne quanto riportato al punto 2) dell'entrata in vigore al 1 gennaio 2009 della nuova valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 2) "differimento" al 30 giugno 2009 (sei mesi) dei SOLI "nuovi" adempimenti sulla valutazione dei rischi e delle relative sanzioni, relativamente a: - rischi Stress lavoro-correlati - data certa del Documento di valutazione dei rischi (che avrebbero dovuto entrare in vigore il 29 luglio 2008 e che erano già stati differiti al 1 gennaio 2009). 3) "differimento" al 16 maggio 2009 (1 anno dall'entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008) di 2 altri adempimenti: - comunicazione degli infortuni superiori ad 1 giorno (art. 18, comma 1, lettera r) - divieto delle visite mediche preassuntive, art. 41, comma 3, lettera a) (provvedimento di dubbia validità, poiché in contrasto con una altra Legge comunque vigente, la Legge 300/70 "Statuto dei Lavoratori"). Vi aggiorniamo sulle correzioni apportate al D.Lgs. 81/08: IN DEFINITIVA NON VENGONO PROROGATE La valutazione dei Rischi (artt. 17, 28 o 29) pertanto il termine rimane 1°gennaio 2009; La redazione del DUVRI pertanto il termine rimane 1°gennaio 2009; VIENE PROROGATO: l’obbligo di Valutazione dei rischi collegati allo “stress lavoro correlato” (ar t. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08); - l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro di durata superiore a 1 giorno; - il divieto delle visite mediche preassuntive; l’obbligo di assicurare al Documento di Valutazione dei Rischi una“data certa”. Ing. Marco Passone SCADENZA ANNUALE DPS Entro il 31 marzo di ogni anno è obbligo di chi detiene dati sensibili ( come le cartelle cliniche dei nostri pazienti) aggiornare il DOCUMENTO PROGRAMMATICO DELLA SICUREZZA DEI DATI. In seguito alla pubblicazione sulla G.U. n. 304 del 31/12/2008 il Decreto "milleproroghe" vanno sottolineate alcune importanti novità riguardanti oltre il T.U. sulla Sicurezza anche la normativa sulla Privacy. ► Per quanto attiene la Privacy, l'art. 44 del decreto innalza il livello sanzionatorio per omessa informativa e omessa collaborazione con il Garante.Viene introdotta una sanzione amministrativa fino a 120 mila euro per ipotesi di violazione delle misure minime di sicurezza e per trattamento illecito dei dati. Sul versante penale nell'art. 169 del Codice si elimina la possibilità alternativa della sanzione pecuniaria, lasciando soltanto quella detentiva (con arresto fino a due anni) per violazione delle misure minime di sicurezza. Infine il ravvedimento operoso (che permette di evitare la responsabilità penale) diventa più costoso (30.000 euro). Si consiglia di utilizzare il software già distribuito ai soci AIO (cd AIO-DPS) in modo da integrare la precedente dichiarazione con gli eventuali inter venti di miglioramento delle misure di sicurezza per la conservazione dei dati e ristampare il documento da conser vare con data certa. Si ricorda che ogni variazione del personale (nuove assunzioni o variazione nei conferimenti degli incarichi), o dei supporti informatici (hardware e software) come delle procedure di back up vanno riportate nelle integrazioni periodiche del DPS. Molto importante inoltre conservare il consenso del paziente (firmato) al trattamento dei dati sensibili. P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 11 SI PARLA DI... RIPORTIAMO DI SEGUITO ALCUNE DELLE PROPOSTE DI LEGGE GIACENTI IN PARLAMENTO D’INTERESSE PER LA CATEGORIA E LE LORO MOTIVAZIONI Disposizioni in materia di accesso degli odontoiatri alla dirigenza nell'ambito del S.S.N. on. MARINELLO La ratio che sorregge la presente proposta di legge risiede nell'incongruenza di fondo emersa in materia di accesso ai concorsi per il personale dirigenziale odontoiatra. Tra i requisiti specifici di ammissione ai concorsi per il primo livello dirigenziale odontoiatra, infatti, non rientra il possesso del titolo di laurea in odontoiatria. Ciò crea pertanto una situazione di evidente sperequazione e ingiustizia. Consentire ai laureati in odontoiatria e protesi dentaria di accedere alla dirigenza di primo e di secondo livello nell'ambito del Servizio sanitario nazionale anche senza la specializzazione nella disciplina è dunque l'obiettivo della presente proposta di legge, che interviene, infatti, sul decreto legislativo n. 502 del 1992, e non direttamente sui regolamenti governativi che disciplinano l'accesso alla dirigenza. Modifiche all'articolo 348 del codice penale e all'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di esercizio abusivo di una professione on. MARINELLO La specializzazione crescente della nostra società comporta la necessità che lo Stato sia sempre più attento a tutelare i cittadini quali fruitori di tutte quelle prestazioni professionali che sono ormai indispensabili alla vita e all'attività di ognuno. L'attenzione e la giusta severità con cui lo Stato accerta il possesso di determinate qualità di un richiedente, prima di consentirgli di esercitare una professione, costituiscono per il cittadino una garanzia irrinunciabile. Tuttavia, lo Stato medesimo non adotta la stessa attenzione nel reprimere l'esercizio abusivo delle professioni, cosicché il fenomeno dell'abusivismo professionale ha assunto dimensioni preoccupanti, in particolare per quel che riguarda l'esercizio delle professioni mediche, poiché incide direttamente sulla salute dei cittadini. Paradossalmente, è proprio la sanzione connessa alla norma stessa a facilitare il compito dei simulatori: l'irrisorietà della pena detentiva (fino a sei mesi), oltretutto facilmente eludibile con il pagamento di una sanzione pecuniaria, e 12 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. della multa (al massimo 516 euro) non sono un deterrente valido per chi riesce a introitare somme ben più cospicue. Gli stessi sequestri delle attrezzature utilizzate per l'abusivo esercizio spesso non hanno esito, poiché queste sono restituite al termine del procedimento giudiziario. Va ricordato che l'articolo 348 del codice penale ha natura di norma penale in bianco, presupponendo e recependo il contenuto delle norme speciali che con sentono appunto l'esercizio di determinate attività professionali di particolare rilevanza sociale solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione di Stato. Tale abilitazione, sotto forma di iscrizione al competente albo, di autorizzazione o di ammissione, comporta l'attribuzione della qualità di professionista e la legittimazione all'esercizio della professione. Ove si consideri che questo è l'interesse tutelato, ne consegue che il soggetto passivo del reato è lo Stato e non gli utenti. La giurisprudenza, nei quasi ottanta anni intercorsi dalla stesura della norma, ha ulteriormente specificato le condotte delittuose: rientra nell'ipotesi del 348 del codice penale sia colui che non possiede il titolo per esercitare (laurea, diploma eccetera) sia la persona che, pur disponendo del titolo, non abbia adempiuto alle formalità richieste per l'esercizio della professione (iscrizione all'ordine, abilitazione eccetera). Per concretare il reato basta anche un solo atto illegittimo; è escluso anche il consenso, sia pure informato, del terzo nei cui confronti è esercitata la professione: il soggetto passivo, come detto, è lo Stato. Né vale la convinzione di non operare contra legem, in quanto l'ignoranza della legge penale non può essere invocata come scusante. Ulteriori norme sono prescritte contro l'abusivo esercizio di arti sanitarie ausiliarie (odontotecnici, ottici, ortopedici, ernisti, infermieri abilitati) come elencati nell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Tali illecite attività sono punite ai sensi dell'articolo 141 del testo unico medesimo. Anche qui con una sanzione esigua: la chiusura dei locali e il sequestro delle attrezzature, salvo il rinvio all'articolo 348 del codice penale. Tutto ciò premesso, appare auspicabile una riforma dell'articolo 348 del codice penale, introducendo nuove disposizioni che «ritaglino» e puniscano più severamente quei fatti che appaiono in effetti più gravi, in quanto mettono in pericolo la salute degli utenti, impedendo, per quanto possibile, la reiterazione dei reati. Il testo proposto del nuovo articolo 348 del codice penale, da un lato, ricalca e specifica la disposizione originaria; dall'altro, aggrava e migliora il regime sanzionatorio. Così, al primo comma, la reclusione è elevata a due anni e la multa è elevata fino a 51.646 euro, cifra ritenuta congrua ai profitti realizzati illecitamente. Il secondo comma del nuovo articolo 348 del codice penale sanziona severamente gli effetti lesivi dell'abusivo esercizio delle professioni sanitarie (o delle arti sanitarie) con la reclusione fino a un massimo di diciotto anni ove tale attività provochi la morte di una persona. Il terzo comma sanziona un comportamento che si è venuto diffondendo nelle professioni mediche: colpire la figura del medico che, titolare fittizio dello studio, offre copertura formale all'illegale esercizio dell'attività professionale di altra persona. Attualmente questo soggetto, di per sé abilitato all'esercizio della professione, è chiamato a rispondere di concorso nel reato di cui all'articolo 348 del codice penale, ai sensi dell'articolo 110 del medesimo codice (oltre che di violazione delle norme del codice deontologico); nel testo proposto è punito con la reclusione fino a due anni, con la multa da 10.329 a 51.646 euro e con la decadenza dall'albo, cioè con sanzioni tali da consigliare l'immediata cessazione di comportamenti non conformi all'etica professionale. Il quarto comma pone in risalto, sanzionandola, la condotta illecita tendente a indurre il soggetto passivo in errore circa la professionalità di colui che offre il servizio. Va ricordato che il reato di abusivo esercizio di una professione si concretizza anche se il cittadino utente del servizio sa di avere di fronte un falso professionista e, ciò nonostante, presta il suo consenso. Il testo proposto sanziona con un'aggravante eventuali «artifici e raggiri» posti a danno dell'utente. Infine il quinto comma introduce taluni elementi che svolgono azione di deterrenza nei confronti dei falsi professionisti: sono previste infatti la pubblicazione della sentenza e la confisca del materiale destinato all'esercizio abusivo. Con l'articolo 2 è poi modificato l'articolo 141 del citato testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto n. 1265 del 1934, nel quale sono previste sanzioni autonome per l'abusivo esercizio delle arti sanitarie ausiliarie (con tale espressione si intendono le arti dell'odonto- SI PARLA DI... tecnico, dell'ottico, del meccanico ortopedico ed ernista e dell'infermiere abilitato o autorizzato, compresi in quest'ultima categoria i capi bagnini degli stabilimenti idroterapici e i massaggiatori). Anche in questo caso, l'entità della multa è resa congrua rispetto al lucro ipotizzabile. Non è invece modificato il secondo comma del medesimo articolo 141 del testo unico, che attribuisce al prefetto, fatto salvo il procedimento giudiziario ai sensi dell'articolo 348 del codice penale, il potere di disporre la chiusura dell'esercizio abusivo e il sequestro degli strumenti utilizzati. Disposizioni concernenti la professione di odontotecnico On. SCALERA Nel nostro ordinamento le professioni sanitarie sono state istituite con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; in particolare, la professione sanitaria di odontoiatra è stata istituita con la legge 24 luglio 1985, n. 409. Con decreti ministeriali aventi natura regolamentare, tra il 1994 e il 2001, sono stati individuati poi ventidue nuovi profili di professioni sanitarie. Le esperienze realizzate attraverso l’istituzione degli altri profili professionali non hanno dato esiti positivi e, soprattutto, i fabbisogni di tali professionalità non sembrano assolutamente rilevanti. L’attività di odontotecnico è attualmente regolamentata tra le arti ausiliarie delle professioni sanitarie in virtù del regolamento di cui al regio decreto 31 maggio 1928, n. 1334, e il relativo percorso formativo è stato regolamentato con due successivi decreti ministeriali, rispettivamente il decreto del Ministro della sanità 23 aprile 1992, recante « Disposizioni per l’ammissione ai corsi per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi », pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, e il decreto del Ministro della sanità 28 ottobre 1992, recante « Disposizioni per l’ammissione ai corsi regionali per l’esercizio delle arti ausiliarie di ottico ed odontotecnico nonché per la durata e la conclusione dei corsi stessi », pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell’11 novembre 1992. In considerazione della natura di arte ausiliaria dell’attività di odontotecnico non può essere applicata la procedura prevista dalla legge 1° febbraio 2006, n. 43, che riguarda esclusivamente le professioni sanitarie, in quanto la legge n. 43 del 2006 si riferisce unicamente alle professioni individuate dalla legge 10 agosto 2000, n. 251, e dal decreto del Ministro della sanità 29 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001, che, com’è noto, escludono la figura dell’odontotecnico. E SERCIZIO ABUSIVO DI UNA PROFESSIONE SANITARIA ASSEGNATA ALLA COMMISSIONE AFFARI SOCIALI LA PROPOSTA DI LEGGE 1357 DI INIZIATIVA DELL’ON. LIVIA TURCO CHE ALL’ART. 10 PREVEDE LA CONFISCA DELLE ATTREZZATURE UTILIZZATE PER L’ESERCIZIO ABUSIVO ART. 10. (Confisca delle attrezzature utilizzate per l’esercizio abusivo di professione sanitaria). 1. In caso di condanna per violazione dell’articolo 348 del codice penale, il giu- dice ordina la confisca delle attrezzature utilizzate, appartenenti ai soggetti che hanno abusivamente esercitato la professione sanitaria o agli esercenti la professione sanitaria concorrenti nel reato. DEPENALIZZAZIONE ATTO MEDICO, DDL GRAMAZIO Precostituire gli elementi di valutazione della colpa, cosi' da fornire un valido strumento di giudizio al giudice e, insieme, "rassicurare il medico in ordine all'effettiva adozione di tutte le misure necessarie ad evitare l'evento dannoso o, quanto meno, ad escluderne la responsabilita' penale". Questo l'obiettivo del disegno di legge presentato dal senatore del Pdl Domenico Gramazio recante "Modifiche al codice penale in materia di depenalizzazione dell'atto medico". Questo il testo della presentazione: La morte, ovvero le lesioni del paziente, costituiscono un rischio ineliminabile connesso all'esercizio della professione medica. In simili casi, il giudice e' costretto, ai fini dell'accertamento della sussistenza della colpa, ad indagare, con l'ausilio di consulen- ze tecniche ex post - con un grado di attendibilita' non sempre elevato - l'avvenuta applicazione di tutte le regole che il progresso tecnico e scientifico imponeva, all'epoca del fatto, per evitare l'evento. Si tratta di una probatio diabolica che non sempre produce il risultato auspicato di punire esclusivamente il medico incapace. La presente proposta mira a precostituire - attraverso un espresso decreto del Ministro della giustizia - gli elementi di valutazione della colpa in subjecta materia, cosi' da fornire un valido strumento di giudizio al giudice ma, al tempo stesso, a rassicurare il medico in ordine all'effettiva adozione di tutte le misure necessarie ad evitare l'evento dannoso o, quanto meno, ad escluderne la responsabilita' penale. Disegno di Legge Art. 1. 1. Dopo l'articolo 590 del codice penale, e' inserito il seguente: Ar t. 590-bis. - (Mor te o lesioni come conseguenza dell'esercizio della professione medica). - Se il fatto previsto dagli articoli 589 e 590 e' commesso nell'esercizio della professione medica, il giudice, ai fini dell'accer tamento della colpa, valuta la particolare difficolta' dei problemi tecnici e scientifici che l'autore era tenuto a risolvere, nonche' l'avvenuta adozione delle misure idonee a evitare il fatto». 2. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dalla presente legge e da aggiornare annualmente, sono determinati, tramite apposite tabelle e con riferimento alle diverse tipologie di patologia e di terapia, il livello di difficolta' dei problemi tecnici e scientifici connessi alle prime nonche' le misure idonee ad assicurare il miglior esito delle seconde. 3. Il decreto di cui al comma 2 costituisce elemento di valutazione da parte del giudice ai fini dell'applicazione dell'articolo 590-bis del codice penale. (DIRE-notiziarioSanita') P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 13 SI PARLA DI... ISTITUITO IL LIBRO UNICO DEL LAVORO Dal sito: http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/lavoro_libro_unico/index.html Fonte: Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Redazione Internet - Maddalena Baldi ([email protected] ) Presentazione Un solo libro sostituisce i libri paga e matricola e gli altri libri obbligatori dell'impresa : il libro unico del lavoro, istituito con gli articoli 39 e 40 del decreto-legge n. 112/2008 (convertito con legge 6 agosto 2008, n. 133). Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la circolare n.20/2008 ha evidenziato e chiarito alcuni aspetti della disciplina; già in precedenza era intervenuto con il decreto ministeriale 9 luglio 2008, dettando un regime transitorio in base al quale, fino al periodo di paga relativo al dicembre 2008, i datori di lavoro potranno utilizzare i vecchi libri paga e presenze per assolvere agli obblighi di tenuta, registrazione ed esibizione del libro unico. In vista della scadenza del regime transitorio e dell’entrata in vigore del Libro Unico del Lavoro, prevista per il 16 febbraio 2009, il ministero ha predisposto un Vademecum per chiarire quesiti tecnici e di dettaglio. Il libro unico del lavoro ha la funzione di documentare ad ogni singolo lavoratore lo stato effettivo del proprio rapporto di lavoro e agli organi di vigilanza lo stato occupazionale dell'impresa. La nuova disciplina, semplificando la struttura di gestione dei rapporti di lavoro, in particolare riguardo alla tenuta dei libri in azienda, ha finalità di prevenzione e contrasto del lavoro sommerso , oltre che di snellimento degli oneri burocratici ed economici gravanti sulle imprese. In pratica, il Libro Unico del Lavoro altro non è che l’attuale cedolino paga, implementato della relativa sezione delle presenze/assenze, ovvero dei dati attualmente riportati nel libro paga sezione presenze. Il Libro Unico del Lavoro rappresenta una notevole riduzione dei costi, snellisce i rapporti con gli istituti previdenziali ed assicurativi e riduce i tempi necessari per rendere operative le nuove attività. Soggetti obbligati Soggetti obbligati all'istituzione del libro sono tutti i datori di lavoro privati di qualsiasi settore, compresi i datori di lavoro agricoli, quelli dello spettacolo, dell'autotrasporto e marittimi, con la sola eccezione dei datori di lavoro domestici, che devono iscrivervi tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi (con o senza progetto) e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. 14 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. Non sono soggetti ad alcun obbligo in tema di tenuta del libro unico le società cooperative di produzione e lavoro (salvo che non istituiscano specifici rapporti di lavoro subordinato al proprio interno), l'impresa familiare per il lavoro del coniuge, dei figli e degli altri parenti o affini (con o senza retribuzione), le società e le ditte individuali del commercio che non occupino dipendenti. Esentate le pubbliche amministrazioni, che provvedono alle registrazioni con i cedolini o ruoli di paga, elaborati per ciascun dipendente. Il libro conterrà, oltre ai dati anagrafici, il codice fiscale, la qualifica, la retribuzione, l'anzianità, i rimborsi spese, le trattenute, le detrazioni spettanti, nonché le ore delle presenze compresi gli straordinari. Il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore copia delle scritturazioni effettuate, in tal modo adempie gli obblighi previsti dalla normativa. Modalità di tenuta La tenuta e la conservazione del libro unico deve essere svolta esclusivamente con i mezzi specificati dalla circolare: elaborazione a stampa meccanografica o laser dietro autorizzazione dell'Inail; supporti magnetici, senza obbligo di vidimazione, previa apposita comunicazione scritta alla direzione provinciale del lavoro competente. L'unicità viene garantita da una numerazione sequenziale dei fogli, non essendo possibile suddividere il libro unico in sezioni distinte, mentre è ammessa l'elaborazione separata del calendario delle presenze. Un'ulteriore modifica viene introdotta in tema di luogo della tenuta del libro unico. Salvo che la sede legale della ditta non coincida con quella operativa, il libro non deve più essere tenuto sul luogo di lavoro, potendo essere affidato, previa comunicazione alla direzione provinciale del lavoro, a professionisti abilitati, associazioni di categoria o società capogruppo nei gruppi di imprese. Non è più necessario, inoltre, tenere copie conformi del libro in sedi diverse da quella legale: infatti le nuove disposizioni obbligano a tenere un solo ed unico libro, anche in presenza di più sedi di lavoro, anche se stabili. Nei casi in cui il lavoratore non percepisca alcuna retribuzione o compenso o non svolga la propria prestazione lavorativa (ad esempio per- ché lavoratore intermittente), la registrazione sul libro unico del lavoro deve essere effettuata solo in occasione della prima immissione al lavoro e, successivamente, per ogni mese in cui il lavoratore si trovi a svolgere l'attività lavorativa o a percepire compensi o somme, nonché al termine del rapporto stesso. L 'impresa che sceglie di affidare la tenuta del libro ad un consulente esterno è sollevata da una serie di oneri poiché non deve più conservare nella sua sede (o nelle sedi) la copia, con conseguente eliminazione di tutti gli adempimenti connessi: vidimazione, dichiarazione di conformità, registrazioni, assistenza all'autorità ispettiva. Anche l'impresa che gestisce al suo interno il libro unico del lavoro avrà benefici in termini di riduzione dei costi poiché: dovrà effettuare le registrazioni relative alle frequenze solo una volta al mese, e non più quotidianamente; non sarà più tenuta conservare il libro su supporto cartaceo; sarà obbligata a conservare il libro in archivio per soli 5 anni, non più per 10. Nuova dichiarazione di assunzione L'obbligo di consegna al lavoratore della dichiarazione di assunzione, che prima della riforma doveva contenere i dati di iscrizione nel libro matricola, ora è assolto consegnando al lavoratore copia della comunicazione obbligatoria inviata telematicamente o copia del contratto individuale di lavoro completo di tutte le informazioni necessarie. La nuova disciplina comporta anche un'importante conseguenza sulla lotta al lavoro sommerso: essendo venuto meno l'obbligo di tenere il libro matricola e di iscrivere preventivamente, prima dell'immissione al lavoro, i lavoratori occupati nei documenti di lavoro, il personale ispettivo dovrà fondare l'accertamento della sussistenza di un impiego lavorativo in nero solo sulla effettuazione della comunicazione obbligatoria di instaurazione del rapporto di lavoro previsto dalla L. 296/2006. In caso di ispezione, i funzionari preposti inviteranno il datore di lavoro a fornire prova della avvenuta comunicazione obbligatoria preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro, e successivamente l'esibizione del libro unico del lavoro. SI PARLA DI... PUBBLICATE LE LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA PROMOZIONE DELLA SALUTE ORALE E LA PREVENZIONE DELLE PATOLOGIE ORALI IN ETÀ EVOLUTIVA (www.ministerosalute.it/dettaglio/phPrimoPianoNew.jsp?id=189) Di seguito, dalle parole del professor Gherlone, la presentazione di questa iniziativa. "E’ con vivo piacere che presento le” Linee guida nazionali per la promozione della salute orale e la prevenzione delle patologie orali in età evolutiva”, frutto del lavoro di una apposita Commissione istituita presso il Ministero della salute in data 3 maggio 2007. Il piacere deriva dal fatto che oltre al contenuto scientifico di eccellenza, alla redazione hanno partecipato esperti che sono opinion leader a livello nazionale ed internazionale. Il fatto poi che alla stesura abbiano contribuito non solamente odontostomatologi ma anche pediatri, neonatologi, colleghi afferenti dalla medicina preventiva e associazioni varie collegate con la tematica, sotto il coordinamento del Centro di collaborazione OMS per l’epidemiologia orale diretto dalla prof.ssa Laura Strohmenger, le rende ancora più autorevoli ed affidabili. Dovrebbe essere ormai acquisita l’importanza del mantenimento della salute orale, salute da mantenere non solo attraverso le cure dovute, ma anche e soprattutto, utilizzando gli strumenti della prevenzione. La popolazione in età evolutiva, se opportunamente educata e motivata, sarà in grado di poter preservare e mantenere negli anni la salute del proprio cavo orale. Pochi e semplici interventi come spazzolare correttamente i denti, l’uso di pastiglie rivelatrici di placca, una sana alimentazione, controlli periodici dal dentista, terapie profilattiche come sigillature e fluoro profilassi possono condurre alla “salvezza” i denti. Se la prevenzione rivolta ai bambini, come già detto, è da definirsi di importanza primaria, non va dimenticata ne trascurata quella rivolta alla popolazione adulta. Non solo come primi maestri ed educatori dei piccoli, ma anche perché per tutti noi le strategie di prevenzione sono la prima difesa che possiamo mettere in atto per mantenere lo stato di salute e di benessere. Inoltre, alcune categorie di persone che presentano patologie sistemiche quali i diabetici, nefropatici, cardiopatici dovrebbero farsi seguire assiduamente dallo specialista, proprio per la correlazione biunivoca tra malattie sistemiche e salute orale. Ultimo ma non meno importante il fatto che la prevenzione, permettendo di intercettare precocemente particolari patologie, consente un grande risparmio alla società in termini economici e, pertanto, rende disponibili risorse per altri bisogni". Prof. Enrico Gherlone Referente per l’ area odontoiatrica “ Commissione di programmazione” Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Trattamento di dati personali da parte dei ConsulentiTecnici e dei Periti Ausiliari del Giudice e del Pubblico Ministero oppure su incarico di parte interessata Il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha emanato un Provvedimento a carattere generale contenente delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero (Deliberazione n. 46 del 26 giugno 2008 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2008). Il provvedimento è stato inviato al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura, per opportuna conoscenza nonché – per quanto di rispettiva competenza – per l'adozione di ogni iniziativa ritenuta idonea alla massima diffusione presso gli uffici giudiziari interessati. Le commissioni sindacali di AIO e ANDI Ferrara hanno predisposto un dossier, contenete le informazioni ritenute più utili per i colleghi che svolgono o hanno intenzione di svolgere attività peritali o di consulenza per il giudice o il pubblico ministero oppure su incarico di parte interessata. Si informa che sono state anche inviate delle richieste di chiarimenti al Garante per la Protezione dei Dati Personali per quanto riguarda eventuale altra modulistica necessaria per soddisfare tale Provvedimento oltre a quanto già specificato nel dossier. Chi fosse interessato a ricevere tale documentazione può farne richiesta presso la nostra segreteria provinciale telefonando al 0532 205702 dalle ore 10,00 alle 13,00 dal lunedì al venerdì. Nella commissione, oltre ai sottoscritti erano presenti per AIO la Dott.ssa Chiara Ferrari e per ANDI il Dott. Gerardo Montanti, il Dott. Eugenio Domenichini e il Dott. Marcello Chiozzi. Cesare Brugiapaglia Presidente AIO Ferrara Dalla Premessa: Le linee guida, oggetto della presente trattazione, mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria o da parti interessate nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del Codice in materia protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196) Nel nostro settore si può essere chiamati dall’autorità giudiziaria quali Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) o da parti interessati, come Consulenti Tecnici di Parte (CTP), in uno specifico procedimento giudiziario. E’ altresì possibile essere chiamati quali periti in caso di identificazione di persona/e, identificazione sesso, datazione età, razza, epoca di morte. E’ inoltre possibile essere contattati da una delle figure sopra presentate in qualità di consulenti. In questo caso, se si è CTU o perito nominato dall’autorità giudiziaria è necessario, in base a quanto indicato nelle linee guida oggetto della presente trattazione una specifica autorizzazione della competente autorità giudiziaria o quando stabilito per legge. Questo in ossequio al concetto che, in questi casi, si ha inevitabilmente la comunicazione di dati, di natura sensibile o a carattere giudiziario a soggetti terzi (punto 3 delle linee guida). Se si è CTP questo deve avvenire solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa dellapar te e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi. P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 15 SI PARLA DI...AUTORIZZAZIONE Puglia: AUTORIZZAZIONE ADDIO Approvata in via definitiva la legge che esenta i dentisti dall'autorizzazione Il consiglio regionale ha approvato in via definitiva l’articolo 3 del disegno di legge n° 47/2008 del 11/11/2008 che esenta gli studi dentistici dall’autorizzazione. Articolo 3 Lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico, non è soggetto all’autorizzazione di cui all’art. 5 della legge regionale n. 8 del 28.5.2004. Non più obbligatorio abbattere le barriere architettoniche Questo è un risultato ottenuto finalmente grazie alla collaborazione, fianco a fianco, di tutti i protagonisti del mondo odontoiatrico. I sindacati odontoiatrici (AIO e ANDI insieme), le Commissioni Albo Odontoiatri pugliesi, l’Università e l’Assessore alle Politiche della Salute si sono riuniti attorno ad un tavolo, quello del Comitato Odontoiatrico Regionale, per confrontarsi sulle questioni più cogenti della nostra professione. Dunque, mediante il dialogo, il confronto ed il lavoro di squadra, la nostra categoria ha ottenuto questo importante risultato: lo studio odontoiatrico non deve essere sottoposto ad autorizzazione sanitaria e non deve soggiacere ai complessi vincoli previsti dalla Legge Regionale (8/2004 e del regolamento regionale 3/2005) tra cui anche quello dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Di fronte ad un mutamento così importante per la categoria, un sindacato può scegliere due strade. Può esultare cavalcando l’onda mediatica, facendo proprio il risultato, oppure può in maniera limpida riconoscere il contributo di tutti gli attori che si sono impegnati con sacrificio e dedizione e farsi carico dell’importante compito di approfondire, spiegare e soprattutto fare in modo che il cambiamento non si traduca in confusione e mancanza di regole. L’AIO, sulla scorta del suo costante approfondimento delle leggi odontoiatriche e sulla sua ormai consolidata esperienza sindacale, non poteva che scegliere la seconda strada. Quanto legiferato dalla Regione fa seguito ad una circolare inviata alcune settimane prima dall’Assessore alle Politiche della Salute – Alberto Tedesco - ai direttori generali delle ASL ed ai direttori dei dipartimenti di prevenzione, organismi deputati al controllo dei requisiti per l’autorizzazione sanitaria. A questi si chiarisce che vi è una sostanziale differenza tra studio medico (e odontoiatrico) ed ambulatorio medico (e odontoiatrico). Dato che la Legge Regionale 8/2004 stabilisce al punto 1.2.3 dell’Art. 5 che è soggetta ad autorizzazione all’esercizio l’attività ambulatoriale odontoiatrica, lo studio privato viene considerato escluso dall’ambito di applicazione della suddetta norma. Questa distinzione è realizzata sulla base del seguente approfondimento normativo: L’ar t.2229 del Codice Civile e la legge 1815/1939, art.1 e 2, oltre a prevedere la necessaria iscrizione in appositi albi, sanciscono il carattere rigorosamente personale delle prestazioni professionali e distinguono il professionista dall'imprenditore. La Corte di Cassazione,Sez.III, Sent. N.10043 del 06/07/1995, precisa che tra ambulatorio e studio medico corre la stessa differenza che corre tra l'esercizio di una impresa ai sensi degli artt. 2082 e 2555 c.c. e l’esercizio di una professione intellettuale ai sensi dell’art. 2229 c.c., secondo la interpretazione corrente che ne dà la dottrina civilista. Mentre gli ambulatori di cui all’art.193 TULLS vengono definiti come “aziende ambulatoriali”, sottolineando la valenza imprenditoriale di tali Presidi (Corte di Cassazione Sez. I. Sent. Civile n.256 del 14/01/1998); lo studio professionale o gabinetto medico viene considerato una struttura privata, non aper ta al pubblico, sovente coincidente con la privata abitazione ove il Sanitario eroga la prestazione professionale senza intermediazione. (cfr sentenza Cass. Civ.n.7738/1993). Si precisa che il carattere personalissimo della prestazione sanitaria resa nei gabinetti medici o studi medici e odontoiatrici, viene meno dove vi è interposizione di un'impresa commerciale tra il professionista (il medico) ed il cliente (centri dentali, società, che rimangono soggetti ad autorizzazione). Dal quotidiano abruzzese “IL CENTRO” del 09 gennaio Ricorso al TAR regionale presentato dai quattro Ordini provinciali d'Abruzzo dei Medici e degli Odontoiatri per l'annullamento parziale della delibera della Giunta Regionale che rende esecutiva la Legge Regionale su Autorizzazione ed Accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private. Giovanni Del Fra Presidente CAO PE Leonardo Resta (presidente AIO sede di Bari e Foggia) REGIONETOSCANA: INDIVIDUATI GLI STUDI ODONTOIATRICI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE Con decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 2008, n.52/R è stato emanato il regolamento di attuazione della L.R. 8/99, pubblicato sul B.U.R.T. n.33, parte prima del 15 ottobre 2008. Il regolamento entra in vigore dal 30 ottobre 2008, individua gli studi medici e odontoiatrici soggetti ad autorizzazione e quelli soggetti a D.I.A. e ne stabilisce i requisiti 16 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. generali e specifici. Le modalità di richiesta sono definite con delibera di Giunta regionale del 27 ottobre 2008, n. 858, pubblicata sul B.U.R.T. n.45, par te seconda del 5 novembre 2008. La modulistica, fornita con decreto dirigenziale n. 5060 del 31 ottobre 2008, che verrà pubblicato sul B.U.R.T. n.46, parte seconda del 12 novembre 2008, è messa a disposizione dei comuni. Pertanto per richiedere l'autorizzazione o fare la D.I.A. è necessario rivolgersi al comune di competenza. Tutta la documentazione è facilmente reperibile sul sito regionale www.salute.toscana.it seguendo il percorso: Parliamo di - Autorizzazione e Accreditamento - Approfondimenti: Autorizzazione - studi professionali. Stefano Corrado NON SOLO FISCO Marcello Terzuolo L’IRAP PER GLI ODONTOIATRI. CHI NON LA PAGA? IL PROBLEMA a questione dell’assoggettamento o meno all’IRAP dell’attività odontoiatrica presenta le stesse problematiche di assoggettamento o meno al tributo che investono i professionisti in genere. Infatti, allo stato attuale delle cose, sia la giurisprudenza (Corte Costituzionale e Corte di Cassazione), sia l’Agenzia delle Entrate, non sostengono una tesi interpretativa netta che stabilisce l’assoggettabilità all’IRAP del reddito dei professionisti in genere e degli odontoiatri in particolare. La valutazione quindi, se ricorrano o meno i presupposti dell’applicabilità dell’IRAP, va operata caso per caso. Ma allora come può l’odontoiatra decidere se, nella sua condizione professionale, dovrà o meno assoggettare il suo reddito all’IRAP? La questione non è affatto semplice ma cercherò, in queste poche righe, di dare un orientamento di fondo a cui fare riferimento e poi, come sempre, ciascuno deciderà secondo il proprio convincimento. L PRESUPPOSTO DELL’IRAP Il punto di partenza è l’attività autonomamente organizzata. Infatti l’IRAP è dovuta se l’odontoiatra si avvale, nella sua attività, di una struttura (attività) autonomamente organizzata. Questo è il presupposto per essere soggetti a tassazioni IRAP. Vediamo quindi di approfondire il concetto. L’ORGANIZZAZIONE: IL FULCRO DELLA QUESTIONE Quand’è che esiste un’attività autonomamente organizzata? Affinchè sussista un’ attività autonomamente organizzata è necessaria l’esistenza di una struttura che sia in grado di fornire al professionista (odontoiatra) un apporto significativo. In buona sostanza la struttura non deve essere ininfluente ma deve costituire un significativo fattore di produzione. Nelle varie casistiche si può dire, come regola generale, che il requisito dell’autonoma organizzazione dell’attività professionale esiste tutte le volte in cui l’odontoiatra si trova nelle seguenti condizioni: sia IL RESPONSABILE dell’organizzazione (e quindi titolare dello studio professionale) e non sia quindi inserito (come ad esempio gli odontoiatri collaboratori professionali) in strutture organizzative (studi) la cui responsabilità e titolarità sia in capo ad altri soggetti interessati; si avvalga in modo NON occasionale del lavoro di terzi (dipendenti o collaboratori); si avvalga di beni strumentali SIGNIFICATIVI (cioè di una certa rilevanza economica). A questo proposito direi che quasi sempre, per non dire sempre, un moderno studio dentistico utilizza beni strumentali significativi (impianti, riuniti, mobili etc) GLI ISCRITTI IN UN ALBO PROFESSIONALE (come avviene per gli odontoiatri). I vari principi (o criteri) individuabili nelle varie sentenze della Corte di Cassazione (argomento di questo articolo) al fine di mettere a fuoco quando esiste una autonoma organizzazione (presupposto per il pagamento dell’IRAP), valgono sia per i professionisti non iscritti in apposito albo professionale (es. consulenti vari) che (allo stesso modo) per i professionisti iscritti in apposito albo professionale (vedi odontoiatri). Quindi nessuna differenza tra le due categorie: le regole di applicabilità dell’IRAP sono le stesse. QUINDI CHI PAGA L’IRAP E CHI NO Pur con le dovute riserve sul fatto che non è possibile generalizzare, per i motivi esposti, e che pertanto ciascun contribuente deve farsi assistere, per le proprie decisioni, dal proprio commercialista di fiducia, possiamo dividere l’universo degli odontoiatri in due grandi categorie: odontoiatri titolari di studio o partecipanti a studi associati; odontoiatri collaboratori che prestano la propria attività in strutture sanitarie gestite da terzi. Personalmente ritengo che tutti coloro che rientrano nella categoria sub a) NON abbiano possibilità di evitare il pagamento dell’IRAP. Ritengo invece che, per i soggetti rientranti nella categoria sub b), ci siano ottime possibilità di evitare il pagamento dell’IRAP. COSA PUO’ FARE L’ODONTOIATRA CHE RITIENE LEGITTIMAMENTE DI NON ESSERE ASSOGGETTABILE ALL’IRAP. Può scegliere tra una di queste tre strade: - Omessa presentazione del quadro IQ e mancato versamento dell’IRAP.Non compilare, nella dichiarazione dei reddi- Questi contributi vengono pubblicati postumi per la recente scomparsa del dottor MarcelloTerzuolo. La redazione di PO si unisce al cordoglio generale e porge le piu’sentite condoglianza alla moglie, ai figli e ai collaboratori. Alto, magro, quasi ascetico. Un viso serio a celare un carattere mite e al tempo stesso deciso. L’immancabile caramella e la serenità prima di ogni occasione associativa, la sicurezza della professione maneggiata con estrema disinvoltura, con grande esperienza. L’abilità di ridurre a concetti banali normative fiscali spesso astruse e senza senso per un odontoiatra, la ferma convinzione – da sempre! - che le professioni, la nostra in particolare, dovessero essere gestite con un piglio manageriale ed organizzativo impensabili fino a pochi anni fa. Una chiacchierata ogni tanto – il lavoro e’ tiranno… - e la mia convinzione di non aver mai sprecato quel tempo. Si fosse parlato di lavoro, politica o del prossimo viaggio da organizzare, sempre un piacere. Il grande amore per lo sport, per la piscina, l’interesse per i viaggi, la ricerca metodica del relax da dedicarsi nel week end, ne facevano una compagnia estremamente piacevole. Ecco perche’ ci (mi) manchera’ Marcello, il professionista e soprattutto l’uomo. Un signore. D’altri tempi. Giulio Del Mastro ti, il quadro apposito dell’IRAP (IQ), e non pagare l’IRAP, poiché si ritiene ragionevolmente sicuro della mancanza del presupposto impositivo. Questo comportamento presenta vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi vale il fatto che così facendo l’onere della prova (cioè provare che l’IRAP è dovuta) ricade sull’Agenzia delle Entrate che dovrà quindi agire, attivandosi, e dimostrare che quell’odontoiatra si avvale di P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 17 NON SOLO FISCO autonoma organizzazione. Tra gli svantaggi il principale consiste nelle sanzioni (che possono essere anche molto pesanti) qualora la Commissione Tributaria accogliesse le ragioni dell’Agenzia delle Entrate e negasse quelle del contribuente. -Presentazione del quadro IQ, pagare l’IRAP e proporre successivamente istanza di rimborso.Si compila il quadro IRAP (IQ), si paga il tributo e successivamente l’odontoiatra si attiverà presentando istanza di rimborso. Anche questo comportamento presenta vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi il fatto che nessun tipo di sanzione può essere irrogata dall’Amministrazione Finanziaria. Tra gli svantaggi il fatto che spetterà al contri- buente l’onere della prova di non essere assoggettabile al tributo e i tempi lunghi della giustizia tributaria (anche anni). lizzare; quindi ciascun odontoiatra, facendosi consigliare dal proprio commercialista di fiducia, sceglierà la strada per lui più opportuna. -Presentazione della dichiarazioni IRAP (quadro IQ) ed omettere il versamento del tributo.Anche questa soluzione, come le precedenti, presenta vantaggi e svantaggi. Tra i vantaggi il fatto che si corrono meno rischi in quanto le sanzioni applicabili sono ridotte rispetto al caso sub 1). Tra gli svantaggi il fatto che, anche in questo caso, l’onere della prova della non debenza dell’imposta spetta al contribuente. PER CONCLUDERE Una battuta umoristica. Talvolta mi piace ricordare quanto mi ripeteva spesso uno dei miei maestri: << fra i tanti articoli di tante leggi ne esiste uno non scritto ma che è QUELLO PIU’ IMPORTANTE, (e condiviso da molti), il cosiddetto articolo quinto: chi ha i soldi in mano ha vinto!>> COSA CONSIGLIARE Come già detto non è mai opportuno genera- Dr. Marcello Terzuolo Commercialista in Torino www.studioterzuolobrunero.it IL NUOVO REDDITOMETRO: STRATEGIE Recenti provvedimenti legislativi (D.L. 112/2008, convertito dalla L. 113/2008) prevedono, da parte dell’Agenzia delle Entrate, un piano straordinario di controlli e recuperi di base imponibile per il prossimo triennio 2009/2011. Tale piano straordinario intende utilizzare uno strumento già noto ai contribuenti italiani ma che, soprattutto in questi ultimi anni, non era, di fatto, più stato utilizzato.Tale strumento è il cosiddetto REDDITOMETRO. LA SUA LOGICA Partendo da elementi e circostanze oggettive (dati di fatto) e informazioni già presenti nell’archivio dell’anagrafe tributaria oltre ad altri dati che l’Agenzia delle Entrate potrà reperire in base ai suoi normali poteri istruttori, si vuole arrivare ad una complessiva determinazione di sintesi del reddito totale del contribuente per sottoporlo a tassazione. In buona sostanza si è studiato un percorso alla rovescia e cioè, anziché indagare soltanto sulle fonti di entrata del contribuente si prenderà spunto, per l’indagine, sulle sue fonti di uscita, cioè sul suo tenore di vita. Il ragionamento è semplice: se il contribuente Tizio dispone di un certo tipo di auto, di un’abitazione in proprietà, di un’eventuale residenza secondaria (casa al mare o altrove),di imbarcazioni, di motocicletta, di collaboratori familiari (domestici) etc. ovvero ha fatto acquisti di immobili per determinate somme, non potrà non aver dichiarato un reddito inferiore ad una determinata soglia perché altrimenti dovrà dare dimostrazione (ovviamente con prove oggettive) di dove ha preso il denaro necessario per sostenere il suo tenore di vita. A tali controlli saranno addetti sia la Guardia di Finanza che l’Agenzia delle Entrate e scenderanno in campo anche gli enti locali quali i Comuni. QUALI I CONTRIBUENTI CONTROLLATI Tutte le persone fisiche. Quindi in primis, come al solito, i lavoratori autonomi (imprenditori e professionisti), ma anche i lavoratori dipendenti che manifestano un tenore di vita ( e quindi capacità di ricchezza) superiore al loro stipendio. E’ ovvio che quest’ultima fattispecie tende a fare emergere l’irregolarità di quei lavoratori dipendenti (e pare che da noi ce ne siano più di uno) che svolgono anche lavoro <<in nero>>. QUALI GLI INDICATORI (SPIE DI REDDITO) Come detto gli elementi su cui si concentrerà l’attenzione del Fisco saranno molteplici: Abitazione principale di proprietà, in base ai metri quadrati ed alla ubicazione (città, zona etc.); Residenza secondaria: anche qui in base agli elementi di cui al prece- 18 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. dente punto a); Imbarcazione: se a vela o a motore es in base all’anno di immatricolazione ed alle dimensioni (lunghezza); Autovettura o autovetture: se a gasolio o a benzina, cavalli fiscali, anno di immatricolazione, costo di acquisto; Moto: cilindrata; Collaboratori familiari conviventi a tempo pieno; Acquisti immobili (incremento patrimoniale) Altri (aeromobili, cavalli da corsa etc.). COMEVERRANNO PESATI GLI INDICATORI DI REDDITO Secondo vari elementi: la questione è abbastanza complessa e ci riserviamo di tornare sull’argomento, ma a grandi linee si può dire che ogni elemento verrà <<pesato>> dai coefficienti del Fisco per far si che si arrivi, dalla somma di tutti questi elementi, alla stima del reddito ascrivibile al contribuente. Dopodichè si confronterà il reddito presunto dal redditometro con il reddito effettivamente dichiarato dal contribuente. UNA CLAUSULA DI SALVAGUARDIA PER IL CONTRIBUENTE Affinchè L’Agenzia delle Entrate possa avere titolo per rettificare il reddito dichiarato è però necessario che si verifichino due condizioni: Il reddito dichiarato dal contribuente sia inferiore al 75% del reddito <<presunto>> dal redditometro; Tali scostamenti si verifichino per due o più periodi di imposta (anni solari). COME DIFENDERSI Se al contribuente verrà contestato un tenore di vita, calcolato in base al redditometro, superiore al suo reddito dichiarato, avrà la possibilità di difendersi in vari modi.Tra questi: Dimostrare di avere redditi esenti da imposta o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (BOT, interessi bancari etc.); Aver venduto titoli di proprietà; Aver venduto immobili di proprietà; Aver ricevuto donazioni; etc. Come si vede è, e mi pare ovvio, consentito al contribuente di dimostrare la regolare disponibilità di ricchezza maggiore di quella dichiarata, a condizione però di fornirne prova. In buona sostanza nell’accertamento sintetico da redditometro si manifesta l’inversione dell’onere della prova, laddove è il contribuente che intende contestare la richiesta DURA LEX SED LEX dell’Ufficio in base al redditometro che deve dimostrare come e dove ha preso le risorse necesarie per sostenere il suo <<tenore di vita>>. LA PROCEDURA DEL REDDITOMETRO Si articolerà in varie fasi, tra cui: L’anagrafe tributaria, una volta elaborati i dati in suo possesso, effettuato il confronto tra il reddito dichiarato e quello presunto del redditometro, segnalerà ai vari uffici quei contribuenti il cui reddito dichiarato è inferiore al 75% di quello indicato dal redditometro. L’Agenzia delle Entrate comunicherà ai contribuenti che non risultano in regola con i conteggi del redditometro del loro scostamento da questo. I contribuenti avranno quindici o trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per trasmettere all’Agenzia delle Entrate le proprie giustificazioni. L’Agenzia delle Entrate, dopo aver ricevuto le giustificazioni del contribuente potrà, a seconda della validità di tali giustificazioni, seguire una di queste tre vie: Emettere l’avviso di accertamento di rettifica del reddito dichiarato; Archiviare la pratica; Avviare indagini per ulteriori chiarimenti. QUALCHE CONSIGLIO Lo strumento del redditometro, come detto, avrà nel prossimo futuro una rilevanza di peso nelle procedure di accertamento del reddito. Pertanto invito tutti i lettori a prestare massima attenzione agli acquisti <<impor tanti>> quali immobili o mobili registrati (autovetture, imbarcazioni etc.) al fine di evitare di trovarsi << spiazzati>> in caso di richieste di chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate.Va da se che, se i calcoli del redditometro non quadrano con le spese che si intendono effettuare, se tali spese si faranno ugualmente bisognerà essere pronti a dimostrare, con prove certe, che le maggiori risorse di ricchezza utilizzate sono di fonte regolare di fronte alla legge. PER CONCLUDERE. Mi pare importante sensibilizzare i lettori sull’importanza dell’argomento ed invitarli a discuterne in anticipo con i propri commercialisti al fine di non trovarsi poi impreparati in caso di eventuali richieste da parte dell’Agenzia delle Entrate. Dr. MarcelloTerzuolo Commercialista inTorino www.studioterzuolobrunero.it Mancanza del consenso informato ed esito fausto dell’intervento. Giulietta Redi Sentenza della Corte di Cassazione,Sezioni Unite penali,n.2437 del 22 gennaio 2009. Col presente articolo si segnala la sentenza 2437/2009 con cui il Giudice è stato chiamato a decidere se, in presenza di conseguenze “fauste”, integri o meno il delitto di violenza privata il mutamento del tipo di intervento operatorio, effettuato senza che su tale modifica si fosse previamente espressa la paziente. Il caso, quindi, è quello in cui, presenti dette condizioni, sia conseguito un beneficio per la salute del paziente e l’intervento chirurgico sia stato eseguito come indicato in sede scientifica per contrastare una patologia ed abbia raggiunto positivamente tale effetto”. La Corte ha precisato che: “per esito fausto dovrà intendersi soltanto quel giudizio positivo sul miglioramento apprezzabile delle condizioni di salute del paziente, ragguagliato non soltanto alle regole proprie della scienza medica, ma anche alle alternative possibili, nelle quali devono necessariamente confluire le manifestazioni di volontà positivamente o indirettamente espresse dal paziente”. Ricorrendo detta ipotesi non vi è responsabilità penale in quanto: “non potrà dirsi derivata una malattia per il paziente, giacché l’atto, pur se “anatomicamente” lesivo, non soltanto non ha provocato - nel quadro generale della “salute” del paziente - una diminuzione funzionale, ma è valso a risolve- re la patologia da cui lo stesso era affetto”. Ove, invece, l’esito dell’intervento non sia stato “fausto” la condotta del sanitario, avendo cagionato una “malattia”, è perseguibile penalmente. Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha escluso la rilevanza penale della condotta di un medico cui era stato contestato il reato di violenza privata per aver sottoposto una paziente ad un intervento di laparoscopia e, senza soluzione di continuità, ad un intervento più radicale di quello previsto, con esito fausto, ma senza acquisirne il previo consenso. La Corte di cassazione ha esaminato i vari orientamenti di giurisprudenza formatisi nel corso degli anni per concludere che: “Dalla disamina testé compiuta emerge, dunque, come primo dato di riflessione, il sostanziale recepimento in sede penale della tesi civilistica della cosiddetta autolegittimazione della attività medica, la quale rinverrebbe il proprio fondamento nella finalità, di tutela della salute, come bene costituzionalmente garantito”. La Corte di Cassazione ha richiamato nel testo della decisione anche i princìpi dettati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 438 del 2008 in cui il Giudice delle leggi ha ribadito che il consenso informato, inteso quale espressione della consapevole adesione al trattamento sanitario proposto dal medico, si configura quale vero e proprio diritto della persona e trova fondamento nei principi espressi negli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione. Il consenso, quindi, è la sintesi di due diritti fondamentali della persona: «quello all’autodeterminazione e quello alla salute, in quanto, se è vero che ogni individuo ha il diritto di essere curato, egli ha, altresì, il diritto di ricevere le opportune informazioni in ordine alla natura e ai possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali terapie alternative; informazioni che devono essere le più esaurienti possibili, proprio per garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, quindi, la sua stessa libertà personale, conformemente all’art. 32, secondo comma, della Costituzione. Discende da ciò - ha concluso la Corte - che il consenso informato deve essere considerato un principio fondamentale in materia di tutela della salute, la cui conformazione è rimessa alla legislazione statale». Avv. Giulietta Redi P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 19 DURA LEX SED LEX La Corte di Cassazione Penale ribadisce che ablazione del tartaro e rilievo di impronte nel cavo orale sono atti inibiti ad assistente alla poltrona e odontotecnico Corte di Cassazione – Sez. VI Penale – Sentenza del 30.01.2009 - n. 4294 Fatto e diritto Con la sentenza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Belluno, nella udienza fissata ex art.447 c.p.p., applicava a #, a norma degli artt. 444 e 448 c.p.p., riconosciute le attenuanti generiche, la pena patteggiata di giorni 18 di reclusione, sostituita con euro 684 di multa, in ordine al reato di cui agli artt. 110, 348 C.p.p., per avere il medesimo, quale medico-chirurgo specializzato in odontoiatria e titolare di studio dentistico, in concorso con #, # e #, consentito a costoro di svolgere atti tipici della professione odontoiatrica (prelevamento di impronte nel cavo orale) o di igienista dentale (ablazione del tartaro e lucidatura delle arcate dentarie), senza essere provvisti del relativo titolo di abilitazione (in Ponte nelle Alpi, dal luglio 2005 al maggio 2006) . Ricorre per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, avv. Massimo Mo., il quale deduce la violazione dell'art. 348 c.p. in relazione agli artt. 33 e 35 Cost., agli artt. 1 e 2 d.m. n. 669 del 1994 e all'art. 11 r.d. n. 1334 del 1928, osservando che l'attività di mera rilevazione delle impronte dentarie non rientra nell'ambito riservato alla professione medica; e che quella di rimozione del tartaro e di lucidatura dei denti, pur spettando alle competenze dell'igienista dentale, non rientra nel paradigma di cui all'art. 348 c.p. - che si riferisce esclusivamente all'esercizio di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato - dato che per l'attività di igienista dentale non si richiede né il superamento di un esame di Stato né l'iscrizione ad un apposito albo, con la conseguenza che l'esercizio di una simile attività da parte di un soggetto non munito del titolo di igienista dentale può al più essere sanzionato in via amministrativa. Osserva la Corte che il ricorso è infondato, sotto entrambi i profili dedotti. Quanto all'attività di rilevazione di impronte dentarie, va considerato che l'odontotecnico, figura rientrante nell'ambito delle 20 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. arti ausiliarie delle professioni sanitarie (v. anche Corte cost., sento n. 423 del 2006), è, a norma dell'art. 11 r.d. 31 maggio 1928, n. 1334, abilitato "unicamente a costruire apparecchi di protesi dentaria su modelli tratti dalle impronte [... ] fornite dal medico chirurgo" (ora, odontoiatra), restando esclusa, "anche alla presenza ed in concorso del medico o dell'abilitato all'odontoiatria, alcuna manovra, cruenta o incruenta, nella bocca del paziente, sana o ammalata". Va pertanto ribadito che, essendo escluso ogni rapporto diretto tra paziente e odontotecnico, fosse anche di sola ispezione del cavo orale, risponde del reato di esercizio abusivo della professione di odontoiatra, di cui all'art. 348 c.p., l'odontotecnico che esegua direttamente la rilevazione delle impronte dentarie del paziente (v., ex plurimis, con varie applicazioni del principio, Cass., Sez. IV, 8 maggio 2007, Pelliccione; Sez. VI, 10 giugno 2004, Massella, Id., 23 gennaio 1997, Vindigni; Sez. I, 11 febbraio 1997, De Luca; Sez. VI, 9 novembre 1992, Cagalli; Id., 1° giugno 1989, Monticelli). È solo il caso di aggiungere, per completezza, che stando ala sentenza impugnata, l'attività abusiva, della quale risponde il ricorrente a titolo di concorso, è stata svolta non solo dall'odontotecnico V. S. ma anche dalla dipendente, non in altro modo qualificata, D. R.. Venendo ora all'attività di ablazione del tartaro e lucidatura delle arcate dentarie, essa rientra senza dubbio, come del resto il ricorrente mostra di riconoscere, nella competenza (oltre che, naturalmente, dell'odontoiatra) dell'igienista dentale, il quale è abilitato a tale delicata professione (comportante tra l'altro, su indicazione dell'odontoiatra, manovre strumentali sui denti del paziente) a seguito del conseguimento di un diploma di laurea triennale in Igiene dentale, con esame finale avente valore di abilitazione all'esercizio della professione (v. art. 2 d.m. 15 marzo 1999, n. 137). Si tratta dunque di una “speciale abilitazione" senza la quale la relativa attività integra il reato di cui all'art. 348 c.p., non richiedendosi da detta norma, contrariamente a quanto assume il ricorrente, e come invece ha correttamente puntualizzato il Giudice a quo, che la condotta punibile venga in questione solo in relazione a quelle professioni per il cui esercizio sono richiesti il superamento di un esame di stato (in questo caso surrogato, per dettato normativo, dal superamento della prova finale universitaria) e l'iscrizione ad un albo. Va dunque confermato che l'attività di ablazione del tartaro e di lucidatura delle arcate dentarie non può essere esercitata se non da un medico odontoiatra o da un igienista dentale, con la conseguenza che commette il reato di esercizio abusivo della professione di igiene dentale il soggetto (nella specie, verosimilmente, un assistente di poltrona di uno studio dentistico) che esegua simili attività senza avere conseguito detta speciale abilitazione (v. Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2007, Ventura). Ineccepibilmente, dunque, è stata emessa sentenza di applicazione della pena, ex artt. 444 e 448 c.p.p., nei confronti del ricorrente, in ordine al reato di cui agli artt. 110 e 348 c.p., trattandosi del titolare dello studio medico che aveva consentito l'esercizio delle attività sopra descritte a soggetti non abilitati. Al rigetto del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso addì 12 dicembre 2008. omissis Depositato in Cancelleria oggi 30 gennaio 2009 PROMO NUOVA CONVENZIONE ASSICURATIVA PER I SOCI A.I.O. S iamo veramente soddisfatti di avere creato, in collaborazione con la Compagnia FARO Assicurazioni, attraverso la Società Marintec, un prodotto assicurativo di R/C che non ha rivali in Italia. La caratteristica principale di questa polizza è che è stata scritta da noi e ci consente di avere un contratto esclusivo valido solo per i Soci AIO. Fra i tanti vantaggi della convenzione ricordiamo che i Colleghi Associati, che si sono iscritti all’Albo Professionale entro l’età anagrafica di 30 anni e che non pratichino implantologia, hanno diritto ad uno sconto del 50% da applicare al premio R/C previsto dalla Convenzione, per un periodo massimo di quattro anni. Ad esempio un neolaureato per un massimale di 550.000 euro (escluso implantologia) paga un premio di 195 euro annuo. In fondo all’ articolo successivo i recapiti per info. Salvatore Rampulla Pierluigi Delogu LA NUOVA POLIZZA AIO Responsabilità Civile Terzi (verso i pazienti) + Responsabilità Civile Operatori (verso i dipendenti) I VANTAGGI IN SINTESI Per ogni articolo della polizza è stata adottata una terminologia atta ad evitare possibili contenziosi interpretativi e si è cercato di eliminare quelle frasi o diciture ambigue spesso presenti nelle polizze di assicurazione normalmente adottate dalle compagnie operanti nel mercato italiano. OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E’ strutturato in modo tale da prevedere tutte le voci di risarcimento compreso l’intero danno emergente dal rapporto contrattuale del dentista. Nella nuova polizza AIO si copre un qualunque fatto connesso all’esercizio della attività professionale esercitata purché non conseguente a dolo dell’assicurato mentre viene coperto anche il dolo delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere (collaboratori e dipendenti). Tra le altre garanzie prestate dalla presente polizza è compresa anche la responsabilità civile personale del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP) nominato ai sensi dei D. Lgs. n. 81/2008 ex 626/94 COLLABORATORI Sono compresi i danni causati da collaboratori (anche altri professionisti) dell’operato dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere ai sensi di legge. DANNI ESTETICI Sono compresi senza limitazione purché inerenti l’attività di odontoiatria IMPLANTOLOGIA La garanzia è operante per i professionisti che ne faranno richiesta. Esclusivamente per la chirurgia implantologica, come per altre assicurazioni, la franchigia prevista è del 10% con il minimo di euro 250 e con il massimo di euro 2.500. GESTIONE DEI CONTENZIOSI E’ stata costituita una Commissione congiunta per la valutazione medico legale dei contenziosi, che deve essere articolata su base territoriale servendosi dei funzionari della Compagnia e dei professionisti dell’A.I.O. – medici legali e/o esperti in odontoiatria legale. NOVERO DEI TERZI Sono considerati terzi anche i familiari dell’Assicurato ed i dipendenti nella loro qualità di pazienti. DANNI AI DIPENDENTI Contrariamente alla quasi totalità delle polizze standard, sono compresi in garanzia tutti i danni che dovessero subire i dipendenti nello svolgimento delle loro mansioni. Sono compresi: a) il danno biologico - senza franchigia b) le malattie professionali - comprese non solo quelle riconosciute dall’ I.N.A.I.L., ma ritenute tali dalla Magistratura La validità della copertura è retroattiva sempre che il danno sia conseguenza di fatti avvenuti durante la validità della polizza e si manifesti in data posteriore all’inizio del periodo di copertura della assicurazione. SECONDO RISCHIO E’ stata predisposta una clausola che prevede, contro il pagamento di premi molto modesti, la copertura dei rischi coperti dalla presente convenzione e non coperti da altra polizza che il socio A.I.O. dovesse già avere in corso con altra compagnia per cui la nuova polizza AIO si integra in secondo rischio ad altra già esistente INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA Chi aderisce alla convenzione è immediatamente coperto per tutti i danni riconducibili ad interventi anche precedenti alla sottoscrizione del certificato senza alcuna limitazione temporale – purché non già noti al momento della sottoscrizione del contratto. RETROATTIVITA’ DELLA GARANZIA IN CORSO DI ATTIVITA’ PROFESSIONALE Nella nuova polizza A.I.O. questa retroattività e’ indipendente dalla data dell’errore e/o della negligenza commessa quindi senza limite all’indietro purché denunciate durante il periodo di efficacia della polizza. Non c’è soprapremio da pagare. RETROATTIVITA’ PER CESSAZIONE VOLONTARIA DI ATTIVITA’: POSTUMA La postuma richiede di corrispondere un premio pari all’ultima annualità che consente una garanzia di altri 3 anni. RETROATTIVITA’ PER CESSAZIONE DI ATTIVITA’ A SEGUITO DI DECESSO: Anche questa postuma richiede di corrispondere un premio pari all’ultima annualità ma è prevista una garanzia di altri 5 anni. NEO-LAUREATI I neolaureati godono di uno sconto del 50% sul premio della polizza limitatamente alla opzione che non prevede l’implantologia.Tale agevolazione è riconosciuta agli Odontoiatri che si iscrivono all’Albo entro l’età anagrafica di anni trenta e questo beneficio può essere richiesto per i primi quattro anni di iscrizione. COME SOTTOSCRIVERE LA POLIZZA Collegandosi via internet al sito www.marintec.it è possibile ottenere un preventivo “on-line” o scaricare il modulo cartaceo da compilare e da inviare successivamente via fax. Alternativamente, è possibile inviare un e-mail all'’indirizzo [email protected], oppure utilizzare il servizio di assistenza telefonica dedicato, contattando: - Sig.Francesco Fanfani (tel. 010 8461493; cell. 328 86318300) - Sig.ra Giovanna Memmiti (tel. 010 8461493) L’Agente, Sig. Ciro Carotenuto (iscrizione RUI A 000006230), Legale Rappresentante dell’ Intermediario Agenzia MARINTEC S.r.l. (regolarmente iscritta al Registro Unico degli Intermediari ISVAP al N.A000012538) con sede in Genova, Piazza Galeazzo Alessi, 1/8 Tel+39108461493, è comunque disponibile, anche attraverso contatto diretto, per ogni chiarimento si rendesse necessario. P.O. PROSPETTIVA ODONTOIATRICA 21 EVENTI ECM AIO ECM: EVENTI AIO I SEMESTRE 2009 TITOLO E RELATORI Sala Consilina (SA) 20/03/2009 50 (cinquanta) IL PIANO DI TRATTAMENTO PROTESICO: FASI CLINICHE E TECNICHE PER RAGGIUNGERE IL SUCCESSO. RELATORE: DOTT. MARIO IMBURGIA BARI 21/03/2009 5 (cinque) RADIOLOGIA IN CHIRURGIA ORALE, VALUTAZIONI PRE-CHIRURGICHE E DIAGNOSI DIFFERENZIALI RELATORE: DOTT. LUCA VIGANO’ PALERMO 21/03/2009 4 (quattro) ESTETICA DEL SORRISO ED APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE: ALLA RICERCA DELL’ECCELLENZA RELATORE: DOTT.SSA PATRIZIA LUCCHI CAGLIARI 21/03/2009 7 (sette) LA PATOLOGIA DI “CONFINE”: ODONTOIATRA E OTORINOLARINGOIATRA RELATORI: VARI MILANO 25/03/2009 2 (due) ALL-ON-4: UN EFFICACE PROTOCOLLO NELLE RIABILITAZIONI TOTALI FISSE SU IMPIANTI. RELATORE: DOTT. RODOLFO BLASONE PORDENONE 26/03/2009 2 (due) CONGRESSO DI CONSERVATIVA RELATORI: VARI PERUGIA 28/03/2009 6 (sei) CORSO TEORICO-PRATICO DI ODONTOIATRIA L.A.S.E.R.- ASSISTITA RELATORE: DOTT. ANDREA MORTILLARO AGRIGENTO 28/03/2009 DA ASSEGNARE RIABILITAZIONI IMPLANTARI NELLE GRAVI ATROFIE RELATORE: DOTT. GIUSEPPE CARBONE UDINE 28/03/2009 6 (sei) CORSO TEORICO PRATICO DI PROTESI PARZIALE MOBILE COMPLETA RELATORE: PROF. GLAUCO MARINO, DOTT. LUGI GALLO E ODT. STEFANO PROIETTI CAGLIARI 28/03/2009 34 (trentaquattro) CORSO ANNUALE DI IMPLANTOPROTESI RELATORI: DOTT. PIERO SIMEONE E ODT CLAUDIO GROPPI 28/03/2009 50 (cinquanta) ROMA SERATA IMPLANTOPROTESICHE VENETE RELATORI: VARI PADOVA 28/03/2009 DA ASSEGNARE BLSD ( BASIC LIFE SUPPORTED AND EARLY DEFIBRILLATION ) RELATORI: VARI SEDE 118 TURI (BA) 31/03/2009 7 (sette) SCELTE E STRATEGIE PER L’ IMPLANTOLOGIA A CARICO IMMEDIATO RELATORE: DOTT. LUCA ORTENSI BOLOGNA 01/04/2009 2 (due) RELATORI: DOTT. GIORGIO AUTIERI E DOTT. FRANCESCO EROVIGNI PERUGIA 03/04/2009 13 (tredici) 3 GIORNATE DI AGGIORNAMENTO CULTURALE RELATORI: VARI MONZA 04/04/2009 8 (otto) CORSO TEORICO DI PROTESI FISSA RELATORE: DOTT. PIERO SIMEONE LAMEZIA TERME 04/04/2009 4 (quattro) MARZO LUOGO, DATA DI INIZIO E CREDITI CORSO ANNUALE DI CHIRURGIA IMPLANTARE RELATORI: VARI CORSO TEORICO PRATICO DI ODONTOIATRIA CONSERVATIVA E RESTAURATIVA. MINI-VITI ORTODONTICHE, MINI-IMPIANTI PROTESICI; MODA O REALTA CLINICA? RELATORI: DOTT. PIERLUIGI DELOGU E DOTT. NICOLAS ARNOULD SASSARI 04/04/2009 4 (quattro) DALL’OSTEINTEGRAZIONE ALL’INCORPORAZIONE ENDOSSEA RELATORE: DOTT. ROLANDO CECCARELLI ROMA 04/04/2009 4 (quattro) IN AMBIENTE DI LAVORO ODONTOIATRICO (T.U.81/08 EX 626/94) RELATORE: DOTT. MASSIMO BRUNO BARI 07/04/2009 19 (diciannove) TECNICHE DIAGNOSTICHE IN PATOLOGIA E MEDICINA ORALE RELATORE: DOTT. MICHELE GIULIANI POTENZA 17/04/2009 11 (undici) LA REALIZZAZIONE DEL PUNTO DI CONTATTO IN ODONTOIATRIA RELATORE: DOTT. GIUSEPPE MINACORI E DOTT. SAVERIO BUCCHERI PALERMO 18/04/2009 6 (sei) ORTODONZIA FUNZIONALE SECONDO LA RNO (DEL PROF. PLANAS) RELATORE: DOTT. EDOARDO ZAFFUTO BARI 18/04/2009 DA ASSEGNARE IL RESTAURO CORONALE PARZIALE NEI SETTORI LATERO-POSTERIORI RELATORE: DOTT. CESARE DI NAPOLI LECCE 26/04/2009 5 (cinque) INVASIVE DEL DISTRETTO ORALE E PERIORALE RELATORE: DOTT. GIOVANNI MARIA GAETA PORDENONE 09/05/2009 DA ASSEGNARE GIORNATA DI ORTODONZIA RELATORE: DOTT. NICOLA MILUTELLA SCIACCA (AG) 09/05/2009 DA ASSEGNARE ENDODAY RELATORI: VARI TORINO 09/05/2009 DA ASSEGNARE PROTOCOLLI CLINICI NELLE RIABILITAZIONI PROTESICO-PARODONTALI SU PILASTRI NATURALI RELATORE: DOTT. ATTILIO BEDENDO CREAZZO (VI) 09/05/2009 DA ASSEGNARE LA FOTOGRAFIA DIGITALE IN ODONTOIATRIA RELATORE DOTT. ALESSANDRO GALLACCIO BRINDISI 11/05/2009 5 (cinque) CORSO LEGGE 81/08 RSPP RELATORE: VARI TORINO 16/05/2009 DA ASSEGNARE UN APPROCCIO ALLE ASIMMETRIE OCCLUSO-POSTURALI RELATORE: DOTT.SA CATERINA ASMONE, DOTT. FEDERICO MARRAZZO POTENZA 16/05/2009 DA ASSEGNARE L’ESTETICA DELLE LABBRA, L’ESTETICA DEL SORRISO RELATORI: DOTT. PERNICIARO, DOTT. SEGÙ VIGEVANO (PV) 16/05/2009 DA ASSEGNARE CORSO PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE APRILE RESTAURI ESTETICI DIRETTI E INDIRETTI E RIABILITAZIONE DEGLI ELEMENTI TRATTATI ENDODONTICAMENTE LE DISFUNZIONI CRANIO-MANDIBOLARI: BITE SI? COME E QUANDO. MAGGIO IL MAKE OVER DEL VOLTO E DEL SORRISO: CONCETTI DI ESTETICA E TECNICHE RIABILITATIVE MINIMAMENTE RELATORE: DOTT. MAURO CABIDDU E PROF. SSA ELISABETTA COTTI IL LAZZARETTO - (CA) 16/05/2009 DA ASSEGNARE ODONTOIATRI E ATTIVITA’ PROFESSIONALE: NUOVI STRUMENTI PER AVERE SUCCESSO. RELATORE: MASSIMILANO CALORE IL LAZZARETTO - (CA) 30/05/2009 5 (cinque) EDENTULIA TOTALE E PROTESI CON OVERDENTURE RELATORE: PROF. GIAMPIERO CORDIOLI PADOVA 30/05/2009 DA ASSEGNARE LA PIEZOCHIRURGIA A FINI IMPLANTARI RELATORE: DOTT. ANTONIO SCARANO NAPOLI 30/05/2009 DA ASSEGNARE ODONTOBLU RELATORE: VARI FAVIGNANA 12/06/2009 DA ASSEGNARE SOFTWARE DI PROGETTAZIONE TRIDIMENSIONALE PER LA CHIRURGIA IMPLANTARE RELATORE: DOTT. ALESSANDRO MOTRONI BOLOGNA 17/06/2009 DA ASSEGNARE LE NUOVE SISTEMATICHE CAD-CAM IN IMPLANTOPROTESI RELATORE: DOTT. GIORGIO PEDRETTI BOLOGNA 20/06/2009 4 (quattro) Per informazioni Dr. Enrico Lai - [email protected] 22 PROSPETTIVA ODONTOIATRICA P.O. GIUGNO CORSO TEORICO – PRATICO “I RITRATTAMENTI ENDODONTICI ORTOGRADI E REGROGRADI”