approfondimenti aua - Città Metropolitana di Messina
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APPROFONDIMENTI A.U.A. 1. 2. 3. 4. 5. Cos’è l’A.U.A. Chi deve presentare la domanda di A.U.A. Quando richiedere l’A.U.A. Come presentare la domanda di A.U.A. Durata dell'A.U.A. 1. COS’È l’A.U.A. Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo, rilasciato su istanza di parte, di competenza della Provincia, che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l’impresa doveva chiedere ed ottenere separatamente, tramite le autorizzazioni/comunicazioni di seguito elencate: a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs. 152/06 ; b) Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste; c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06; d) Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06; e) Comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447; f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art. 9 del D.Lgs. n. 99/92; g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06. 2. CHI deve presentare la domanda di A.U.A. Devono presentare richiesta di A.U.A. le piccole medie imprese e gli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale o alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.). Le categorie di atti soggette alle disposizioni concernenti la nuova autorizzazione prevista dal D.P.R. sono: le nuove autorizzazioni; i rinnovi e le modifiche sostanziali inerenti ai titoli abilitativi, elencati all'art 2 del D.P.R. 3. QUANDO richiedere l'A.U.A. Salva la facoltà di adesione all'Autorizzazione in Via Generale (A.V.G.) per le emissioni in atmosfera (1), i soggetti gestori presentano la domanda di A.U.A. se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi previsti dal regolamento di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo (A.U.A.) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita e/o risulta già in possesso. L'A.U.A. è facoltativa se si tratta di attività soggetta solo a comunicazioni e/o A.V.G. In ogni caso, l’istanza di adesione all'A.V.G. per le emissioni in atmosfera non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di A.U.A. Tale istanza dovrà comunque essere presentata tramite S.U.A.P. e accompagnata dalla dichiarazione da parte del soggetto richiedente dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale di cui risulta già in possesso, specificando che non risulta soggetto ad A.U.A. e non intende avvalersi. 1 Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore in materia di emissioni in atmosfera, si può aderire all’A.V.G. tramite S.U.A.P il quale trasmetterà tale adesione alla Provincia, per via telematica. 4. COME presentare domanda di A.U.A. La domanda per il rilascio dell’A.U.A. corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione indicati alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) tramite P.E.C. come previsto dal D.P.R. 59/2013. Successivamente il S.U.A.P. la trasmetterà in modalità telematica all'Autorità competente in materia ambientale individuata, dal sopraindicato Regolamento, nella Provincia e agli altri soggetti coinvolti. L'Autorizzazione Unica Ambientale, una volta concluso il procedimento da parte della Provincia di Messina, verrà inclusa nel provvedimento unico rilasciato direttamente dallo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) e sostituirà gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i suddetti indicati titoli abilitativi. Gli impianti soggetti ad A.U.A. dovranno compilare e inviare al S.U.A.P. l’istanza corredata della modulistica settoriale in base alla tipologia di autorizzazione richiesta; si ricorda che verranno dichiarate irricevibili le istanze di A.U.A. pervenute senza modulo di richiesta A.U.A. e corredate dalla sola documentazione settoriale N.B.: la marca da bollo per le richieste di A.U.A. deve essere posta solo sul modulo di istanza unica del S.U.A.P. e non sulla modulistica settoriale che andrà allegata. MODULISTICA SETTORIALE DEI TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA (2) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 Autorizzazione in linea generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06 Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06. I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi. 2 Per la modulistica settoriale riguardante gli scarichi consultare i siti internet dei Comuni interessati o i relativi uffici. Procedura A.U.A. per gli impianti/attività già esistenti: Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori di attività/impianti esistenti ricadenti nel campo di applicazione dell'A.U.A., per la compilazione della domanda di A.U.A. e dei relativi allegati è opportuno concentrarsi soprattutto sulla descrizione degli aspetti aggiornati o modificati rispetto alla documentazione già a suo tempo presentata per l’ottenimento dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale, tenendo conto in particolare, delle evoluzioni normative e del contesto ambientale/territoriale in cui si inserisce l’attività esistente, eventualmente intervenute dal momento delle precedenti istruttorie. Sarà, pertanto, sufficiente l’attestazione da parte del soggetto richiedente che essa non ha subito modifiche, rispetto a quanto precedentemente dichiarato nelle istanze a suo tempo presentate, in relazione a ciascun titolo abilitativo in materia ambientale in essere e che dovrà essere sostituito dall’A.U.A., in quanto già in possesso dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di rilascio dell’A.U.A. Per il singolo titolo abilitativo in materia ambientale oggetto di rilascio, di formazione, di rinnovo o di aggiornamento, dovrà essere predisposto e presentato con la domanda di A.U.A. il pertinente allegato, con le informazioni normalmente richieste per questo tipo procedura, utilizzando la modulistica vigente e disponibile. Gli altri allegati, relativi ai titoli abilitativi in materia ambientale già in essere e da sostituire con l’A.U.A., sono da presentare con la domanda di A.U.A. solo se occorrono aggiornamenti, evidenziando le modifiche intervenute, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti. In generale per quanto riguarda le planimetrie richieste, vista l’importanza che tali documenti rivestono anche in sede di ispezione, nel caso non venga allegata una versione aggiornata alla domanda di A.U.A., è necessario esplicitare chiaramente il riferimento alla versione che è da considerare ai fini del rilascio dell’A.U.A. 5. DURATA dell'A.U.A. L'autorizzazione unica ambientale avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.