approfondimenti aua - Città Metropolitana di Messina

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approfondimenti aua - Città Metropolitana di Messina
APPROFONDIMENTI A.U.A.
1.
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Cos’è l’A.U.A.
Chi deve presentare la domanda di A.U.A.
Quando richiedere l’A.U.A.
Come presentare la domanda di A.U.A.
Durata dell'A.U.A.
1. COS’È l’A.U.A.
Si tratta di un unico provvedimento autorizzativo, rilasciato su istanza di parte, di competenza della
Provincia, che sostituisce e comprende i titoli abilitativi in materia ambientale, che prima l’impresa doveva
chiedere ed ottenere separatamente, tramite le autorizzazioni/comunicazioni di seguito elencate:
a) Autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, del Titolo IV, della Sezione II, della Parte III, del D.Lgs.
152/06 ;
b) Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per
l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari
e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
d) Autorizzazione generale per le emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06;
e) Comunicazione o nulla osta per l’impatto acustico di cui all’articolo 8, commi 4 o comma 6, della
legge 26 ottobre 1995, n. 447;
f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’art.
9 del D.Lgs. n. 99/92;
g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.
2. CHI deve presentare la domanda di A.U.A.
Devono presentare richiesta di A.U.A. le piccole medie imprese e gli impianti non soggetti ad Autorizzazione
Integrata Ambientale o alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.).
Le categorie di atti soggette alle disposizioni concernenti la nuova autorizzazione prevista dal D.P.R. sono:
 le nuove autorizzazioni;
 i rinnovi e le modifiche sostanziali inerenti ai titoli abilitativi, elencati all'art 2 del D.P.R.
3. QUANDO richiedere l'A.U.A.
Salva la facoltà di adesione all'Autorizzazione in Via Generale (A.V.G.) per le emissioni in atmosfera (1), i
soggetti gestori presentano la domanda di A.U.A. se, ai sensi delle vigenti norme di settore, sono assoggettati
al rilascio, alla formazione, al rinnovo o all’aggiornamento di almeno uno dei titoli abilitativi previsti dal
regolamento di cui all’art. 3 del D.P.R. n. 59/2013, al fine di ottenere un unico provvedimento autorizzativo
(A.U.A.) che sostituisce e comprende tutti i titoli abilitativi in materia ambientale di cui il soggetto necessita
e/o risulta già in possesso.
L'A.U.A. è facoltativa se si tratta di attività soggetta solo a comunicazioni e/o A.V.G. In ogni caso, l’istanza di
adesione all'A.V.G. per le emissioni in atmosfera non comporta l'assoggettamento al regime autorizzativo di
A.U.A. Tale istanza dovrà comunque essere presentata tramite S.U.A.P. e accompagnata dalla dichiarazione
da parte del soggetto richiedente dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale di cui risulta già in
possesso, specificando che non risulta soggetto ad A.U.A. e non intende avvalersi.
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Nei casi in cui ricorrano i presupposti previsti dalla normativa di settore in materia di emissioni in atmosfera,
si può aderire all’A.V.G. tramite S.U.A.P il quale trasmetterà tale adesione alla Provincia, per via telematica.
4. COME presentare domanda di A.U.A.
La domanda per il rilascio dell’A.U.A. corredata dai documenti, dalle dichiarazioni e dalle altre attestazioni
previste dalle vigenti normative di settore relative agli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione indicati
alle lettere dalla a) alla g) dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013, dovrà essere trasmessa allo Sportello Unico per le
Attività Produttive (S.U.A.P.) tramite P.E.C. come previsto dal D.P.R. 59/2013. Successivamente il S.U.A.P. la
trasmetterà in modalità telematica all'Autorità competente in materia ambientale individuata, dal
sopraindicato Regolamento, nella Provincia e agli altri soggetti coinvolti.
L'Autorizzazione Unica Ambientale, una volta concluso il procedimento da parte della Provincia di Messina,
verrà inclusa nel provvedimento unico rilasciato direttamente dallo Sportello Unico per le Attività Produttive
(S.U.A.P.) e sostituirà gli atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale per i suddetti
indicati titoli abilitativi.
Gli impianti soggetti ad A.U.A. dovranno compilare e inviare al S.U.A.P. l’istanza corredata della modulistica
settoriale in base alla tipologia di autorizzazione richiesta; si ricorda che verranno dichiarate irricevibili le
istanze di A.U.A. pervenute senza modulo di richiesta A.U.A. e corredate dalla sola documentazione
settoriale
N.B.: la marca da bollo per le richieste di A.U.A. deve essere posta solo sul modulo di istanza unica del
S.U.A.P. e non sulla modulistica settoriale che andrà allegata.
MODULISTICA SETTORIALE DEI TITOLI ABILITATIVI IN MATERIA AMBIENTALE DI COMPETENZA DELLA
PROVINCIA (2)
Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06
Autorizzazione in linea generale alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 del D.Lgs. 152/06
Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06.
I procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 59/2013 sono conclusi ai sensi delle norme
vigenti al momento dell'avvio dei procedimenti stessi.
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Per la modulistica settoriale riguardante gli scarichi consultare i siti internet dei Comuni interessati o i relativi uffici.
Procedura A.U.A. per gli impianti/attività già esistenti:
Al fine di evitare maggiori oneri ai soggetti gestori di attività/impianti esistenti ricadenti nel campo di
applicazione dell'A.U.A., per la compilazione della domanda di A.U.A. e dei relativi allegati è opportuno
concentrarsi soprattutto sulla descrizione degli aspetti aggiornati o modificati rispetto alla documentazione
già a suo tempo presentata per l’ottenimento dei singoli titoli abilitativi in materia ambientale, tenendo
conto in particolare, delle evoluzioni normative e del contesto ambientale/territoriale in cui si inserisce
l’attività esistente, eventualmente intervenute dal momento delle precedenti istruttorie.
Sarà, pertanto, sufficiente l’attestazione da parte del soggetto richiedente che essa non ha subito modifiche,
rispetto a quanto precedentemente dichiarato nelle istanze a suo tempo presentate, in relazione a ciascun
titolo abilitativo in materia ambientale in essere e che dovrà essere sostituito dall’A.U.A., in quanto già in
possesso dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti nel procedimento di rilascio dell’A.U.A.
Per il singolo titolo abilitativo in materia ambientale oggetto di rilascio, di formazione, di rinnovo o di
aggiornamento, dovrà essere predisposto e presentato con la domanda di A.U.A. il pertinente allegato, con le
informazioni normalmente richieste per questo tipo procedura, utilizzando la modulistica vigente e
disponibile.
Gli altri allegati, relativi ai titoli abilitativi in materia ambientale già in essere e da sostituire con l’A.U.A., sono
da presentare con la domanda di A.U.A. solo se occorrono aggiornamenti, evidenziando le modifiche
intervenute, oppure dichiarare che non ci sono stati cambiamenti.
In generale per quanto riguarda le planimetrie richieste, vista l’importanza che tali documenti rivestono
anche in sede di ispezione, nel caso non venga allegata una versione aggiornata alla domanda di A.U.A., è
necessario esplicitare chiaramente il riferimento alla versione che è da considerare ai fini del rilascio
dell’A.U.A.
5. DURATA dell'A.U.A.
L'autorizzazione unica ambientale avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere
richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo da essa sostituito.