PESI e MISURE PESO NETTO - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria

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PESI e MISURE PESO NETTO - Atti e modelli di Polizia Giudiziaria
PESI e MISURE
Legislazione:
Art. 515 C.P. Frode nell’esercizio del commercio
Art. 692 C.P. Detenzione di pesi e misure illegali
Legge 5/08/1981 n. 441 vendita a peso netto delle merci
D.M. 21/12/1984 regolamento di esecuzione della legge 441/81
D. Lgs. 06/09/2005 n. 206 Codice del consumo
L’art. 515 del Codice Penale prevede il reato di “frode in commercio” quando viene consegnata
all’acquirente una cosa che per origine, provenienza, qualità, quantità, è diversa da quella dichiarata o pattuita.
a) Origine o provenienza: prodotti provenienti da zone specifiche e per questo acquistano un valore
diverso rispetto a prodotti simili, ma non provenienti da tali zone (es. Parmigiano-reggiano o Grana
padano)
b) Qualità: le caratteristiche intrinseche dei prodotti (es. olio d’oliva vergine) pertanto è vietato vendere
un prodotto con qualità diverse da quelle pubblicizzate
c) Quantità: il prezzo della merce viene determinato in base alla quantità nominale (peso, volume,
numero) perciò la quantità della merce consegnata deve corrispondere al prezzo pagato.
L’art. 692 del C.P. che disciplina la detenzione dei pesi e delle misure nelle attività commerciali è
stato depenalizzato (art. 55 D.Lgs. n. 507/99) pertanto chi detiene pesi e misure non conformi è punito
con la sanzione amm. Da € 103,00 a € 619,00 (p.r.m. € 206,00)
PESO NETTO
La Legge 5/08/1981 n. 441
Uniformandosi alle direttive CEE è stata emanata la legge 5/08/1981 n. 441 ed il relativo regolamento il
D.M. del 21/12/1984 con i quali vengono imposti ai commercianti i seguenti obblighi:
1) Vendere a peso tutte le merci sfuse il cui prezzo sia fissato per unità di peso, al netto della tara
2) Munirsi di strumenti metrici (bilance) che abbiano la possibilità dell’azzeramento della tara e che
consentano al cliente la visualizzazione diretta ed immediata del peso netto della merce
3) Collocare la bilancia in modo tale da consentire all’acquirente “la visione libera e immediata” non solo
dell’indicatore del peso, ma anche dell’intera parte frontale e laterale dello strumento di pesatura
4) Usare nel commercio all’ingrosso, solo imballaggi di misure determinate e sui quali siano riportati sia
il peso degli imballaggi stessi, sia lo scostamento massimo da tale peso dovuto al grado di umidità. Lo
scostamento non può mai superare il 15% del peso dell’imballaggio se di legno, l’8% se di plastica
Il regolamento, attraverso un allegato, stabilisce le classi di precisione delle bilance che devono essere
utilizzate per i diversi prodotti
Per vendita a pezzo di merci alla stato sfuso, si intende la vendita di prodotti il cui prezzo sia fissato per
ogni unità, mentre per vendita a collo si intende la vendita di più pezzi omogenei contenuti in un imballaggio.
Vi sono alcuni tipi di prodotti ortofrutticoli che possono essere venduti a pezzo o a collo
Essi sono:
quelli per cui le modalità di vendita sono previste nella “Raccolta Provinciale degli Usi” della Camera di
Commercio (ratificati ed approvati dalla Giunta Camerale con deliberazione n. 1118 del 27/11/1970)
carciofi contrattati a numero
ravanelli contrattati a mazzetto
quelli calibrati conformemente alle norme di qualità fissate dalla legge 13/05/1967 n. 268 e dal D.M.
7/08/1959 modificato dal D.M. 31/12/1960 esse sono:
agli
asparagi
albicocche
Angurie
agrumi
avocadi
carciofi
carote
cavolfiori
Cavoli cappuccio
Cavoli di Bruxelles
Cetrioli
Cicoria Witloof
ciliege
cipolle
Fagioli
fragole
kiwi
Lattughe, indivie
Ricce, scarole
mandorle
melanzane
Mele e pere
Meloni
nocciole
noci
Peperoni dolci
Pesche e nettarine
Piselli da sgusciare
pomodori
porri
Prugne
Sedani a coste
spinaci
Uve da tavola
Zucchini
La vendita a pezzo o a collo è indicata dall’art. 10 del regolamento come una facoltà……..possono essere
venduti………., pertanto il commerciante è libero di fissarne la contrattazione e la vendita secondo il sistema
più congeniale alla propria clientela.
In tal caso si possono verificare due ipotesi:
 La contrattazione viene effettuata sulla base del prezzo fissato per unità di peso, In questo caso la
vendita avverrà a peso netto e gli imballaggi dovranno riportare l’indicazione del proprio peso e dello
scostamento:
 La contrattazione viene determinata a pezzo o a collo. In tal caso non è necessario che l’imballaggio
porti l’indicazione del proprio peso.
Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n. 206
Il d.lgs. n. 206/2005 denominato “Codice del consumo” ha riunificato in una sola legge, una serie di norme
precedenti che disciplinavano norme commerciali volte a regolare il contratto tra chi produce, fornisce servizi
o vende prodotti e il consumatore.
Ribadisce l’obbligo per tutti i prodotti destinati al consumatore nel momento in cui sono posti in vendita, di
riportare sulle confezioni o sulle etichette in modo chiaramente visibile e leggibile, almeno le seguenti
indicazioni:
1) Denominazione legale o merceologica del prodotto
2) Nome o ragione sociale o marchio e sede legale del produttore o di un importatore stabilito
nell’Unione europea
3) Paese d’orogine se situato fuori dall’Unione europea
4) Eventuale presenza di materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o
all’ambiente
5) I materiali impiegati ed i metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le
caratteristiche merceologiche del prodotto
6) Istruzioni, eventuali precauzioni e destinazione d’uso, ove utili ai fini di fruizione e sicurezza del
prodotto
Le indicazioni di cui sopra, si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad essere utilizzati da persone
fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale (consumatore finale del prodotto).
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E’ vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto che non riporti in forme chiaramente
visibili e leggibili, queste indicazioni.
TUTTE QUESTE INDICAZIONI DEVONO ESSERE RESE ALMENO IN LINGUA
ITALIANA
A chi contravviene a quanto sopra scritto, si applica una sanzione amministrativa da € 516,00 a €
25.823,00. la misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino
di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita, il rapporto di cui all’art 17 della 689/81 va
presentato alla C.C.I.A.A, della provincia in cui vi è la residenza o la sede legale del professionista.
Questo decreto impone a CHIUNQUE vende prodotti, l’obbligo di esporre, oltre al prezzo di vendita, anche
quello per unità di misura, se diverso. Vale a dire il prezzo al chilogrammo, al litro, al metro, secondo i casi.
Tale obbligo sussiste anche per la pubblicità scritta e nei cataloghi che recano l’indicazione di vendita dei
prodotti, fatte salve le seguenti esenzioni:
a) Prodotti venduti generalmente a pezzo o a collo, qualora contenuti in un imballaggio globale, il
numero dei pezzi deve essere chiaramente visibile dall’esterno e facilmente contato, ovvero indicato
sull’imballaggio stesso.
b) Per i prodotti di diversa natura posti in una stessa confezione
c) Per i prodotti commercializzati nei distributori automatici
d) Prodotti destinati ad essere mescolati per una preparazione e contenuti in un unico imballaggio
e) Prodotti preconfezionati che siano esentati dall’obbligo di indicazione della quantità netta secondo
quanto previsto dall’art. 9 del D.Lgs. n. 109/92, concernenti l’attuazione delle direttive comunitarie in
materia di etichettatura dei prodotti alimentari
f) Alimenti precucinati o preparati o da preparare, costituiti da due o più elementi separati, contenuti in
un unico imballaggio, che necessitano di lavorazione da parte del consumatore per ottenere l’alimento
finito
g) Prodotti di fantasia
h) I gelati monodose
i) Prodotti non alimentari che possono essere venduti a pezzo o a collo
Le presenti norme non si applicano ai prodotti forniti in occasione di una prestazione di servizi ivi compresa
la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nelle vendite all’asta e agli oggetti d’arte e
d’antiquariato.
L’indicazione del prezzo per unità di misura non è necessaria quando è identico al prezzo di vendita
Per i prodotti commercializzati sfusi è indicato soltanto il prezzo per unità di misura.
Le modalità di indicazione del prezzo per unità di misura sono quelle stabilite dall’art. 14 del d.lgs. 114/98,
per i prodotti alimentari preconfezionati immersi in un liquido di governo, anche congelati o surgelati, il prezzo
per unità di misura si riferisce al peso netto del prodotto sgocciolato.
I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione esposti e pubblicizzati presso gli impianti automatici
di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente praticati ai consumatori.
E’ fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i prezzi praticati al consumo.
Sanzione: quella prevista dall’art. 22/3° del d. lgs. N. 114/98 minimo € 516,00 massimo € 3.098,00
p.m.r. € 1032,00
Contratti negoziati fuori dai locali commerciali.
Per tutti i contratti stipulati in luoghi diversi dai locali commerciali (negozi, iper e supermercati, posteggi su
aree pubbliche ecc.) esclusi quelli per la costruzione, vendita e locazione di beni immobili, quelli relativi alla
fornitura e consegna a domicilio a scadenza frequente e regolare di prodotti alimentari, i contratti di
assicurazione, i contratti relativi a strumenti finanziari,quelli conclusi con gli operatori delle telecomunicazioni
impiegando telefoni pubblici, o in occasione di una vendita all’asta, per la fornitura di prodotti audiovisivi o di
software informatici sigillati aperti dal consumatore e per la fornitura di giornali, periodici e riviste o di servizi
di scommesse e lotterie.
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Il professionista deve informare per iscritto il consumatore del diritto di recesso e tale informazione deve
contenere:
1) L’indicazione dei termini, delle modalità e delle eventuali condizioni per il diritto di recesso
2) L’indicazione del soggetto nei cui riguardi va esercitato il diritto di recesso ed il suo indirizzo, nonché
l’indicazione del soggetto al quale deve essere restituito il prodotto eventualmente già consegnato, se
diverso.
Inoltre in tempo utile, prima della conclusione di ogni contratto a distanza, il consumatore deve ricevere le
seguenti informazioni:
a. Identità del professionista, e in caso di pagamento anticipato, l’indirizzo del professionista
b. Caratteristiche del bene o del servizio
c. Prezzo del bene o del servizio compreso di tutte le tasse e le imposte
d. Spese di consegna
e. Modalità di pagamento, consegna del bene o prestazione del servizio e ogni altra forma di esecuzione
del contratto
f. Costo dell’utilizzo della tecnica della comunicazione a distanza, quando è calcolato su una base
diversa dalla tariffa di base
g. Durata della validità dell’offerta e del prezzo
h. Durata minima del contratto, in caso di contratti per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
ad esecuzione continuata o periodica.
Queste informazioni devono essere fornite in modo chiaro e comprensibile, in caso di comunicazione
telefonica, l’identità del professionista e lo scopo commerciale della telefonata devono essere dichiarati in
modo inequivocabile all’inizio della conversazione con il consumatore, a pena di nullità del contratto.
Tutte le informazioni di cui sopra devono essere confermate per iscritto al consumatore prima o al
momento dell’esecuzione del contratto, entro tale momento e nelle stesse forme devono essere fornite anche le
seguenti informazioni:
a. L’indirizzo geografico della sede del professionista a cui il consumatore può presentare reclami
b. Le informazioni sui servizi di assistenza e sulle garanzie commerciali esistenti
c. Le condizioni di recesso del contratto in caso di durata indeterminata o superiore ad un anno.
Salvo diverso accordo tra le parti, il professionista deve eseguire l’ordinazione entro trenta giorni a
decorrere dal giorno successivo a quello in cui il consumatore ha trasmesso l’ordinazione al
professionista.
Salvo consenso del consumatore, da esprimersi prima o al momento della conclusione del contratto, il
professionista non può adempiere eseguendo una fornitura diversa da quella pattuita, anche se di valore
e qualità equivalenti o superiori
E’ vietata la fornitura di beni e servizi al consumatore in mancanza di una sua previa ordinazione nel
caso in cui la fornitura comporti una richiesta di pagamento
Il consumatore non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva in caso di fornitura non richiesta. In
ogni caso la mancata risposta non significa consenso
Nel caso di contratti a distanza conclusi attraverso il mezzo televisivo o altri mezzi audiovisivi o l’uso di
strumenti informatici e telematici, l’informazione sul diritto di recesso, deve essere fornito nel corso della
presentazione del prodotto o del servizio oggetto del contratto, tale informazione deve essere fornita per
iscritto, non oltre il momento in cui viene effettuata la consegna della merce, il termine per l’invio della
comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso decorre dalla data di ricevimento della merce.
Le televendite, comprese quelle di astrologia, cartomanzia ed assimilabili, devono evitare ogni forma di
sfruttamento della superstizione, credulità, paura, sono vietate le televendite che offendono la dignità umana,
comporti discriminazioni di razza, sesso, nazionalità, offenda convinzioni religiose e politiche, induca a
comportamenti pregiudizievoli per la salute la sicurezza o per la protezione dell’ambiente. E’ vietata la
televendità di sigarette o altri prodotti a base di tabacco, non devono indurre in errore i consumatori per ciò che
riguarda le caratteristiche e gli effetti del servizio, il prezzo, le condizioni di vendita o di pagamento, le
modalità della fornitura, gli eventuali premi, l’identità delle persone rappresentate.
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La televendita non deve esortare il minore a stipulare contratti di prodotti o servizi, sfruttandone
l’inesperienza o la credulità , o persuadere genitori o altri ad acquistare prodotti o servizi, arrecare pregiudizio
morale o fisico ai minori, mostrare minori in situazioni pericolose
Decorrenza del diritto di recesso: per i contratti o le proposte contrattuali negoziati fuori dei locali
commerciali, il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre:
a) dalla data di sottoscrizione della nota d'ordine contenente l'informazione di cui all'articolo 47 ovvero, nel
caso in cui non sia predisposta una nota d'ordine, dalla data di ricezione dell'informazione stessa, per i contratti
riguardanti la prestazione di servizi ovvero per i contratti riguardanti la fornitura di beni, qualora al
consumatore sia stato preventivamente mostrato o illustrato dal professionista il prodotto oggetto del contratto;
b) dalla data di ricevimento della merce, se successiva, per i contratti riguardanti la fornitura di beni,
qualora l'acquisto sia stato effettuato senza la presenza del professionista ovvero sia stato mostrato o illustrato
un prodotto di tipo diverso da quello oggetto del contratto.
Per i contratti a distanza, il termine per l'esercizio del diritto di recesso decorre:
a) per i beni, dal giorno del loro ricevimento da parte del consumatore ove siano stati soddisfatti gli obblighi
di informazione o dal giorno in cui questi ultimi siano stati soddisfatti, qualora ciò avvenga dopo la
conclusione del contratto purche' non oltre il termine di tre mesi dalla conclusione stessa;
b) per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto o dal giorno in cui siano stati soddisfatti gli
obblighi di informazione, qualora ciò avvenga dopo la conclusione del contratto purche' non oltre il termine di
tre mesi dalla conclusione stessa.
. Nel caso in cui il professionista non abbia soddisfatto, per i contratti o le proposte contrattuali negoziati
fuori dei locali commerciali gli obblighi di informazione, ciò vale anche per i contratti a distanza, il termine per
l'esercizio del diritto di recesso e', rispettivamente, di sessanta o di novanta giorni e decorre, per i beni, dal
giorno del loro ricevimento da parte del consumatore, per i servizi, dal giorno della conclusione del contratto.
4. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nel caso in cui il professionista fornisca una informazione
incompleta o errata che non consenta il corretto esercizio del diritto di recesso.
5. Le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti dei consumatori rispetto a quanto previsto
dal presente articolo.
Effetti del diritto di recesso: Con la ricezione da parte del professionista della comunicazione le parti sono
sciolte dalle rispettive obbligazioni derivanti dal contratto o dalla proposta contrattuale, fatte salve, nell'ipotesi
in cui le obbligazioni stesse siano state nel frattempo in tutto o in parte eseguite, le ulteriori obbligazioni di cui
all'articolo 67.
Sanzioni:
il professionista che contravviene alle norme di cui sopra, e' punito con la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cinquecentosedici a euro cinquemilacentosessantacinque. Nei casi di particolare gravità
o di recidiva, i limiti minimo e massimo della sanzione indicata sono raddoppiati. La recidiva si verifica
qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione.
Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.
Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono,
d'ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa. Il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' presentato alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della
provincia in cui vi e' la residenza o la sede legale del professionista, ovvero, limitatamente alla violazione di
cui all'articolo 58 ( limiti all’impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza) al Garante per la
protezione dei dati personali.
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ETICHETTATURA delle MERCI
Legislazione:
D.Lgs. 27/01/1992 n. 109 (etichettatura, presentazione, pubblicità dei
prodotti alimentari)
D.Lgs. 06/09/2005 n. 206 (Codice del consumo)
Legge 26/11/1973 n. 883 modificata dal D.Lgs. n. 22/05/1999 n. 194
(etichettatura, presentazione, pubblicità dei prodotti tessili)
D. Lgs. 10/12/2002 n. 306 (etichettatura prodotti ortofrutticoli freschi)
D. M. 27/03/2002 e Circ. Min. n. 1329 del 27/05/2002 (etichettatura prodotti
ittici)
D.M. 30/8/2000 e d.lgs. 58/2004 (etichettatura prodotti carne bovina)
Ordinanza Min. Salute 26 agosto 2005 (Etichettatura Carni
avicunicole e prodotti a base di carni avicunicole
D. Lgs. 04/12/1992 n. 475 (dispositivi di protezione individuali)
D.Lgs. 27/01/1992 n. 109
Il campo di applicazione della norma è determinato dal concetto di prodotto alimentare, preconfezionato o
sfuso destinato al consumatore finale ed ai soggetti ad esso assimilati (esercizi di somministrazione di alimenti
e bevande). Per consumatore finale si intende chi fa uso del prodotto alimentare per proprio consumo e che non
lo trasforma ai fini della sua ulteriore commercializzazione.
Per etichettatura, si intende, l’insieme delle menzioni, indicazioni, marchi di fabbrica o di commercio,
immagini, simboli, che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull’imballaggio o su
un etichetta appostavi, sul dispositivo di chiusura, anelli o fascette legati al prodotto medesimo.
Le indicazioni obbligatorie da riportare sulle confezioni sono:
a) La denominazione di vendita (il nome del prodotto)
b) L’elenco degli ingredienti (i diversi componenti del prodotto)
c) Il quantitativo netto del contenuto (peso netto dell’alimento)
d) Il termine minimo di conservazione ( tempo entro il quale il prodotto mantiene integre le sue qualità)
e) Gli estremi del lotto (numero della partita di produzione)
f) Le istruzioni per l’uso (quando necessarie)
g) Il nome e la sede del produttore o del venditore
h) La sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
Tutte le indicazioni devono essere riportate in lingua italiana
Queste indicazioni devono figurare sulle confezioni o sulle etichette dei prodotti alimentari, nel momento in
cui questi sono posti in vendita al consumatore finale.
Per i prodotti venduti tramite frazionamento o sfusi, vi deve essere un cartello che riporti in modo chiaro
e ben visibile:
a) La denominazione di vendita, l’elenco degli ingredienti in ordine decrescente, se deperibili: le
modalità di conservazione, per le paste fresche con ripieno, il termine minimo di conservazione, per le
bevande alcoliche superiori all’1,2% il titolo alcolometrico.
b) Per la panetteria e la pasticceria fresca, l’elenco degli ingredienti può essere indicato su un unico
cartello tenuto bene in vista, in modo chiaro ed evidente per una facile lettura, si applica anche per la
gelateria
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c) Per i prodotti di gastronomia, ivi comprese le preparazioni pronte alla cottura, l’elenco degli
ingredienti può essere riportato su apposito registro od altro sistema da tenersi bene in vista, a
disposizione di clienti-consumatori, in prossimità del banco di esposizione.
d) Per i prodotti preincartati, le indicazioni devono figurare in modo chiaro ed evidente su apposito
cartello del comparto
e) Per le bevande alcoliche vendute mediante spillatura, il cartello con le denominazioni di vendita può
essere applicato sulla spina dell’impianto o a fianco della stessa in modo evidente.
Pubblicità dei prodotti alimentari
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari, non devono indurre in errore
l’acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, identità, qualità, composizione,
quantità, curabilità, luogo d’origine o provenienza, ottenimento e fabbricazione del prodotto stesso.
L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità non devono attribuire al prodotto proprietà atte a prevenire,
curare, guarire malattie umane, ne accennare a proprietà che esso non possiede e non devono evidenziare
caratteristiche particolari, quando prodotti analoghi possiedano le stesse caratteristiche.
Denominazione di vendita
La denominazione di vendita di un prodotto alimentare, è la denominazione prevista dalle disposizioni della
Comunità europea ad esse applicabili, in mancanza di dette disposizioni, la denominazione di vendita è la
denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative dell’ordinamento
italiano, che disciplinano il prodotto, ovvero dal nome consacrato da usi e consuetudini, o una descrizione del
prodotto accompagnata, se necessario, da informazioni sulla sua natura e utilizzazione, in modo da consentire
all’acquirente di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere confuso. La denominazione di vendita
dello stato membro di produzione non può essere usata , quando il prodotto che esso designa, dal punto di vista
della composizione o della fabbricazione, si discosta in maniera sostanziale dal prodotto conosciuto sul
mercato nazionale con tale denominazione (es. le paste alimentari sono prodotti ottenuti esclusivamente da
impasti di semola di grano duro o semolato di grano duro con acqua, solo tale impasto può essere denominato
pasta alimentare) Tale denominazione non può essere sostituita da denominazioni di fantasia o da marchi di
fabbrica. (es. la pasta alimentare deve essere denominata come tale e non come prodotto alimentare)
Lotto
Per lotto si intende un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o
confezionate in circostanze praticamente identiche, tale indicazione deve essere posta in modo chiaramente
leggibile, è indelebile ed è preceduta dalla lettera “L”.
Termine minimo di conservazione e data di scadenza
Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue proprietà
specifiche in adeguate condizioni di conservazione, esso va indicato con la dicitura “ da consumarsi
preferibilmente entro” quando la data contiene l’indicazione del giorno, o con la dicitura “ da consumarsi
preferibilmente entro la fine” negli altri casi, seguita dalla data oppure dall’indicazione del punto della
confezione in cui essa figura.
Data di scadenza, è la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato, essa va indicata con la
dicitura da consumarsi entro seguita dalla data oppure dall’indicazione del punto della confezione in cui essa
figura.
La data può essere espressa con il giorno ed il mese per i prodotti alimentari conservabili per meno di tre
mesi, con il mese e l’anno per i prodotti alimentari conservabili per più di tre mesi ma meno di diciotto mesi,
con la sola indicazione dell’anno per i prodotti alimentari conservabili per almeno diciotto mesi. Sono esenti:
gli ortofrutticoli freschi, i vini di tutti i tipi, le bevande alcoliche superiori ai 10 gradi in volume, le bevande
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analcoliche, i prodotti di panetteria e pasticceria che devono essere consumati nelle 24 ore, i prodotti di
confetteria, quali caramelle e pastigliaggi, le gomme da masticare, i gelati monodose.
Ingredienti
Per ingrediente, si intende qualsiasi sostanza, comprese gli additivi, utilizzata nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto alimentare, ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata.
L’elenco degli ingredienti in ordine decrescente deve figurare nell’etichetta dei singoli prodotti alimentari
posti in vendita.
Ingrediente caratterizzante
L’indicazione della qualità di un ingrediente o categoria di ingredienti, usata nella fabbricazione o nella
preparazione di un prodotto alimentare è obbligatoria, se ricorre almeno uno dei seguenti casi:
a) Qualora figuri nella denominazione di vendita o sia generalmente associato dal consumatore alla
denominazione di vendita (es. pasta all’uovo, yogurt alle fragole)
b) Qualora sia messo in rilievo nell’etichettatura con parole, immagine o rappresentazione grafica (es. al
burro, o immagine in cui un prodotto dolciario si pone in evidenza la presenza di pezzetti di
cioccolato)
c) Qualora sia essenziale per caratterizzare un prodotto alimentare e distinguerlo dai prodotti con i quali
potrebbe essere confuso per la denominazione o il suo aspetto (aranciata è il prodotto in cui vi è una
quantità certa di succo di arancia), nei casi in cui le indicazioni “edulcorante/i o con “zucchero/i ed
edulcorante” accompagnano la denominazione di vendita ai sensi dell’allegato 2 sezione II; alle
indicazioni relative all’aggiunta di vitamine e di Sali minerali, nei casi in cui tali sostanze sono
indicate nell’etichettatura nutrizionale ai sensi del decreto legislativo 16/2/93 n. 77.
d) Per i prodotti alimentari il cui tenore di acqua diminuisce a seguito di trattamento termico o altro, la
quantità indicata corrisponde alla quantità dell’ingrediente o degli ingredienti al momento della loro
utilizzazione nella preparazione del prodotto, rispetto al prodotto finito. Tale quantità è espressa in
percentuale, questa è sostituita dall’indicazione del peso dell’ingrediente/i usato per la preparazione di
100 grammi di prodotto finito, quando la sua quantità totale indicata in etichettatura superi il 100%.
La quantità degli ingredienti volatili è indicata in funzione del loro peso nel prodotto finito, nel caso di
alimenti concentrati o disidratati cui va aggiunta acqua, la quantità degli ingredienti può essere
espressa in funzione del loro peso rispetto al prodotto ricostituito.
Sede dello stabilimento
E’ obbligatorio e può essere omesso nel caso in cui la sede dell’impresa produttrice o di confezionamento
sia allo stesso indirizzo, nel caso disponga di più stabilimenti, può indicare tutti gli stabilimenti, purchè quello
effettivo venga evidenziato, e deve essere completato dalla dicitura dell’indirizzo o da una indicazione che ne
agevoli la localizzazione, nel caso in cui sull’etichetta non vi sia il nome , la ragione sociale, il marchio
depositato o la sede del fabbricante o del confezionatore.
D.Lgs. n. 206 del 6/09/2005 (Codice del consumo)
La legge in questione obbliga tutti i prodotti e le confezioni di prodotti nel momento in cui sono posti in
vendita al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, ad avere indicazioni chiaramente visibili e
leggibili in lingua italiana relative:
a) Alla denominazione legale o merceologica del prodotto
b) Al nome o ragione sociale o marchio e alle sede del produttore o di un importatore stabilito nell’
Unione Europea
c) Al paese di origine se situato fuori dalla U.E.
d) All’eventuale presenza di materiali o sostanze che possano arrecare danno all’uomo, alle cose o
all’ambiente
e) Ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le
caratteristiche merceologiche del prodotto
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f) Alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso ove utili a fini di fruizione o
sicurezza del prodotto
Le indicazioni di cui sopra, si applicano ai prodotti oggettivamente destinati ad essere utilizzati da persone
fisiche che agiscono per fini estranei alla loro attività professionale (consumatore finale del prodotto)
Modalità di applicazione delle indicazioni
Prodotti preconfezionati: per questi prodotti, le indicazioni di cui sopra, devono figurare sulle
confezioni o sull’etichetta fissata o legata al medesimo, Le indicazioni relative alla destinazione d’uso (lettera
“f”) possono essere altresì riportate in altra documentazione illustrativa fornita unitamente al prodotto.
Sui prodotti commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore, le indicazioni possono
figurare su un documento commerciale relativo a detti prodotti.
Su questi prodotti, le indicazioni previste, devono figurare assieme, poste in una posizione non nascosta,
scritti in modo chiaro e leggibile, facilmente visibili. e devono essere anche in lingua italiana
Prodotti sfusi o preconfezionati venduti frazionati: le indicazioni di cui sopra possono essere apposte su
apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono, ovvero affisso nei locali di vendita in cui sono
esposti, in modo che siano adeguatamente ed integralmente visibili dai potenziali acquirenti.
Anche per questi prodotti vale il principio che tali indicazioni devono figurare assieme, poste in una
posizione non nascosta, scritti in modo chiaro e leggibile, facilmente visibili.
Sono consentite indicazioni che utilizzano espressioni non in lingua italiana divenute di uso comune
Qualora le indicazioni previste siano apposte in più lingue, quelle in lingua italiana devono essere
riportate con caratteri non inferiori a quelli usati per le altre lingue.
Esclusioni
Sono esclusi da tali norme, i prodotti oggetto di specifiche direttive o disposizioni comunitarie, recepite con
le relative norme nazionali, oppure oggetto di disposizioni nazionali in materia di informazione del
consumatore, e si applicheranno le norme della presente legge solo per gli aspetti non disciplinati.
Denominazione legale o merceologica
Consiste nella denominazione prevista dalle disposizioni che la disciplinano, ovvero, in mancanza, nella
denominazione risultante da usi e consuetudini ovvero, in mancanza una descrizione del prodotto
accompagnata, da ulteriori informazioni sulla sua natura e utilizzazione, in modo da consentire all’acquirente
di distinguerlo dai prodotti con i quali potrebbe essere ragionevolmente confuso.
Tale indicazione può essere omessa allorché appaia manifesta dall’aspetto del prodotto stesso.
Materiali e sostanze pericolose
La presenza nei prodotti di materiali e/o sostanze pericolose, deve essere sempre dichiarata, qualora tali
materiali e sostanze in occasione dell’uso, anche non appropriato purchè ragionevolmente prevedibile,
dell’immagazzinamento o dello smaltimento del prodotto possano essere ceduti in quantità tale da
rappresentare un rischio per l’uomo, le cose, l’ambiente. Tali indicazioni devono essere apposte con caratteri di
visibilità e leggibilità adeguate alle dimensioni del prodotto o della confezione, questi caratteri devono
comunque essere superiori a quelli con cui vengono riportate le altre indicazioni previste.
Materiali impiegati e metodi di lavorazione
Devono essere dichiarati i materiali impiegati ed i metodi di lavorazione che assumono rilevanza in
relazione al prodotto che:
a) Per il suo aspetto esteriore, ovvero per le modalità di presentazione o pubblicizzazione, può essere
ragionevolmente confuso con altri prodotti in commercio per i quali sono impiegati materiali o metodi
di lavorazione che attribuiscono caratteristiche d’impiego o di durata, ovvero valore economico
superiori o comunque diversi rispetto al prodotto stesso.
b) In ragione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione, impone limitazioni o cautele particolari
nell’uso cui sarà ragionevolmente destinato dal consumatore, diverse da quelle relative ad uno o più
117
prodotti in commercio con i quali può essere confuso per il suo aspetto esteriore, ovvero per le
modalità di presentazione o pubblicizzazione.
Esclusioni dall’obbligo di indicazione dei materiali impiegati e dei metodi di lavorazione: prodotti per i
quali questi sono già resi manifesti dalla denominazione legale o merceologica, ovvero sono già assoggettati a
discipline speciali che prescrivono l’indicazione dei materiali aventi rilievo per il consumatore.
Istruzioni
Devono essere fornite al consumatore chiare ed esaurienti istruzioni per l’uso del prodotto, qualora, tenuto
conto della sua natura e delle altre indicazioni fornite in base al presente regolamento, esse siano necessarie per
la sua corretta fruizione. Dette istruzioni, ove possibile, devono essere accompagnate da disegni ed
esemplificazioni pratiche. Devono essere indicate le limitazioni o cautele particolari da seguire nell’uso cui il
prodotto può essere ragionevolmente destinato, derivanti dai materiali o dai metodi di lavorazione impiegati,
qualora esse non siano, tenuto conto delle normali conoscenze del consumatore, chiaramente desumibili dalle
indicazioni dei materiali impiegati e metodi di lavorazione.
Precauzioni d’uso
Devono essere fornite al consumatore, informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli
derivanti dall’uso, anche non appropriato purchè ragionevolmente prevedibile del prodotto, qualora tali
informazioni non siano immediatamente percettibili senza adeguate avvertenze, devono altresì marcati i
prodotti o la partita di prodotti in modo da poterne consentirne l’identificazione, singolarmente o per lotti.
Devono comunque essere indicate le precauzioni necessarie alla prevenzione dei rischi determinati dalla
presenza delle sostanze e dei materiali pericolosi, ovvero dalla combinazione con le sostanze ed i materiali con
i quali il prodotto può prevedibilmente venire in contatto nell’uso cui è destinato, qualora tali adempimenti non
siano già disciplinati da specifiche disposizioni.
Prodotti tessili – Legge 26/11/1973 n. 883 modificata dal D. Lgs. 22/05/1999 n. 194
L’etichetta
La legge n° 883 del 26 novembre 1973 modificata dal D. Lgs. N. 194 del 22/05/99 impone l’obbligo di
corredare con etichetta tutti i prodotti, a qualsiasi titolo immessi sul mercato nazionale, composti
esclusivamente o per non meno dell’80% del loro peso, da fibre tessili, sia allo stato grezzo, che semilavorati,
lavorati, semimanufatti, manufatti, semiconfezionati, o confezionati, indipendentemente dalla tecnica di
produzione.
Se appare la dicitura “100 per cento”, “puro” o “tutto” , il prodotto deve essere interamente composto
dalla fibra indicata. La dicitura “lana vergine o lana di tosa” è ammessa per i prodotti composti da tale fibra,
quando questa non è mai stata oggetto di operazioni di filatura e feltratura, ne trattamenti o utilizzazioni tali
che la sua natura risulti deteriorata rispetto alle caratteristiche naturali.
E’ vietato l’impiego della denominazione “seta” per indicare la forma o la presentazione particolare di fibre
tessili in filo continuo.
Quando il prodotto è un composto di diverse fibre, se la principale rappresenta almeno l’85% del suo peso,
deve essere designato con la denominazione della fibra dominante seguita dalla sua percentuale in peso,
altrimenti è obbligatorio indicarle tutte con le relative percentuali secondo l’ordine decrescente. Solo se la
percentuale non supera il 10% è possibile far apparire la dicitura “altre fibre”.
Il Regolamento – D.P.R. 30/4/1976 n. 515 modificato dal D. Lgs. 22/05/1999 n. 194
I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all’atto di ogni operazione di
commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale, se non sono offerti in vendita al consumatore
finale, l’etichetta può essere sostituita o completata da documenti commerciali d’accompagnamento.
L’etichetta deve contenere le denominazioni, i qualificativi ed i dati relativi alla composizione in fibre
tessili previsti dalle norme vigenti, che devono essere indicati con gli stessi caratteri tipografici facilmente
leggibili e chiaramente visibili L’etichetta deve essere redatta anche in italiano.
118
L’etichetta deve essere applicata al prodotto mediante cucitura, graffatura, adesivi, allacciatura con cordoncino
fissato da apposito sigillo o cappio oppure mediante l’inserimento nell’involucro che contiene il prodotto.
Per i tessuti venduti a metraggio, l’etichetta deve comunque apparire sulla pezza di provenienza e, a
richiesta dell’acquirente, il venditore è tenuto a rilasciare una dichiarazione scritta riportante le indicazioni
contenute nell’etichetta.
La regola vale anche per le vendite su catalogo, su campione o altri analoghi sistemi, nonché, per l’artigiano
confezionista, con esclusione dei messaggi pubblicitari.
Tutte le altre indicazioni diverse da quelle prescritte, possono essere riportate sull’etichetta, solo se vi sia
una chiara linea di demarcazione e solo se scritte in un carattere inferiore a quello delle indicazioni
obbligatorie che devono in ogni modo essere chiaramente leggibili e indelebili. Fanno eccezione le
informazioni supplementari relative al lavaggio, alla pulitura, alla stiratura e alla manutenzione in genere,
anche se espresse mediante simboli, le quali possono essere riportate con qualsiasi carattere.
Se il prodotto è composto da due o più parti, comunque inseparabili, aventi la stessa composizione fibrosa,
possono essere muniti di una sola etichetta. Quando invece i tessuti sono diversi, ognuno di loro deve avere la
propria, a condizione che4 rappresentino almeno il 30% del peso totale del prodotto e con esclusione delle
fodere principali, cioè quelle che costituiscono il rivestimento interno e non avente funzione di sostegno o di
rinforzo.
Le eccezioni
Alcune eccezioni (indicate in una tabella allegata alla legge): cinturini per orologio in materia tessile, fiori
artificiali, puntaspilli, tele dipinte, feltri, ghette, cappelli di feltro, articoli di materia tessile per la pelletteria e
selleria, articoli da viaggio, chiusure lampo e bottoni, giocattoli, astucci per il trucco, borse in tessuto per il
tabacco, per occhiali e per sigarette, ecc.
Per poter dichiarare che un prodotto tessile è in realtà diverso da quello indicato sull’etichetta, occorre
effettuare delle analisi di laboratorio le cui modalità (prelievo di campioni e esami di laboratorio) sono descritti
nella legge.
ATTENZIONE: Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto, non si applica il
pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 della legge n. 689/81, pertanto bisogna rilasciare V.d.c. senza
cifra ed inoltro del medesimo alla C.C.I.A.A. quale ente competente ad emettere la sanzione.
Etichettatura prodotti ortofrutticoli freschi (D. Lgs. 10 dicembre 2002 n. 306)
Questo decreto ha disposto in attuazione dei Regolamenti CEE n. 1148/2001 e 2200/1996 le sanzioni
relative ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione degli ortofrutticoli freschi. Tali
regolamenti prevedono che i prodotti ortofrutticoli freschi devono essere commercializzati con esposte in
modo chiaro e leggibile le indicazioni relative alla varietà, origine del prodotto, categoria.
VARIETA’ = esatta tipologia del prodotto, es. Mele Gold, Renetta di Francia ecc.
ORIGINE del PRODOTTO = paese d’origine, eventuale zona di produzione o denominazione nazionale o
locale
CATEGORIA = classificazione del prodotto in relazione al calibro ed ai difetti di forma, di colorazione ecc.
e potrà essere: Extra, Categoria I° o Categoria II°
Queste indicazioni devono essere fornite sul cartello del prezzo sia per i prodotti preimballati che per quelli
venduti sfusi.
Tipologie di prodotti a cui si applica tale normativa:
Porri Reg. 2396/01
Cipolle Reg. 1508/01
Insalate Reg. 1543/01
Zucchine
Reg.
1135/01
Melanzane
Reg.
Cavoli Reg. 1135/01
Cavolfiori
Reg.
Fagiolini Reg. 912/01
1135/01
1135/01
Carote Reg. 730/99
Pomodori
Reg.
Piselli Reg. 533/01
Agli Reg. 2288/97
717/01
Asparagi
Reg.
Carciofi Reg. 963/98
Cav.BruxellesReg.88
Cetrioli Reg. 888/97
2377/97
7/98
119
Cicoria
W.
Reg.
Pimenti
dolci
888/97
Reg.2706/00
Meloni Reg. 1615/01
Agrumi Reg. 1799/01
Albicocche
Reg.
851/00
Cocomeri
Reg.
1093/97
Pesche Reg. 2335/99
Sedani Reg. 888/97
Spinaci Reg. 888/97
Mele
Pere
Reg.
1619/01
Avocadi Reg. 1167/99
Banane Reg. 888/97
Fragole Reg. 888/97
Kiwi Reg. 888/97
Uva Reg. 716/01
Ciliegie Reg. 888/97
Noci
175/01
guscio
Reg.
Prugne Reg. 848/00
Prodotti ittici Etichettatura
I prodotti ittici venduti al dettaglio devono riportare sull’etichetta se preconfezionati, o su apposito cartello
se venduti sfusi, le seguenti indicazioni obbligatorie: (D. M. 27/03/2002 e Circ. Min. n. 1329 del 27/05/2002)
La denominazione commerciale (il nome della specie, es. trota, dentice, gambero, ecc)
Il metodo di produzione (allevato o pescato)
La zona di cattura o di allevamento ( il mare o altro dove è stato pescato, lo stato in cui è stato allevato)
Etichettatura Carne bovina e prodotti a base di carne bovina ( D.M. 30/8/2000 e
d.lgs. 58/2004)
La carne bovina fresca e i prodotti a base di carne bovina freschi devono riportare sull’etichetta se
preconfezionati, o su apposito cartello se venduti sfusi, le seguenti indicazioni obbligatorie:
Il codice e/o numero di riferimento (numero di identificazione dell’animale)
Nato in (stato CE o paese terzo dove l’animale è nato)
Allevato/ingrassato in (stato CE o paese terzo dove l’animale è stato allevato/ingrassato )
Macellato in (stato CE o paese terzo dove l’animale è stato macellato)
Sezionato in (stato CE o paese terzo dove l’animale è stato sezionato)
Se la carne bovina fresca e i prodotti a base di carne bovina freschi sono venduti macinati devono riportare
sull’etichetta se preconfezionati, o su apposito cartello se venduti sfusi, le seguenti indicazioni obbligatorie:
Il codice e/o numero di riferimento (numero di identificazione dell’animale)
Macellato in (stato CE o paese terzo dove l’animale è stato macellato)
Preparato in ( stato CE o paese terzo dove il prodotto è stato preparato)
Origine di nascita/Allevamento (stato CE o paese terzo dove l’animale è nato e allevato)
Etichetta tipo carni bovine vendute al taglio
N° identificativo
animale o cod.
di riferimento
76553625
Paese di Nascita
GERMANIA
Paese di Ingrasso
OLANDA
Paese/0p di Macell.
ITALIA-0034 M
Paese/op Sezion.
ITALIA-5467 S
Etichetta tipo carni bovine macinate
N° identificativo Paese di Macellazione
animale/animali GERMANIA
o codice di rif.
53427678
Paese di Preparazione
ITALIA
Origine
GERMANIA
120
Etichetta tipo carni bovine preconfezionate Etichetta tipo carni bovine preincartate
Marchio o nome del produttore
Marchio o nome del produttore
Tipo di carne
Tipo di carne
VITELLONE
VITELLONE
N° identificativo Paese di Nascita
animale o cod. GERMANIA
di riferimento
Paese di Ingrasso
76553625
OLANDA
Paese/0p di Macell.
ITALIA-0034 M
Paese/op Sezion.
ITALIA-5467 S
N° identificativo Paese di Nascita
animale o cod. GERMANIA
di riferimento
Paese di Ingrasso
76553625
OLANDA
Paese/0p di Macell.
Da consumarsi ITALIA-0034 M
Entro 26.12.05 Paese/op Sezion.
(D.L.vo 109/92) ITALIA-5467 S
Etichettatura Carni avicunicole e prodotti a base di carni avicunicole
Il Ministero della salute, allo scopo di intervenire per la corretta informazione del consumatore in
riferimento alla possibile diffusione dell’influenza aviaria, ha emesso in data 26 agosto 2005 un’Ordinanza,
coordinata da una successiva datata 14 ottobre 2005, recante Misure di sicurezza in materia di malattie
infettive e diffusive dei volatili da cortile.
In base a ciò le carni avicunicole ed i prodotti a base di carni avicunicole devono riportare sulle confezioni
un’etichetta o per i prodotti venduti freschi un cartello, con inserire alcune informazioni circa la loro
provenienza, macellazione ed il loro sezionamento.
Tipologia di etichetta che deve essere collocata sui volatili da cortile allevati in Italia allevati e macellati
venduti freschi nelle attività di vendita:
L’operatore che effettua la macellazione delle carni di volatile da cortile allevati in Italia deve apporre su
un’etichetta le seguenti informazioni:
IT-XXX-YYY-NNN
IT-XXX (oppure Italia per esteso): seguita dal numero identificativo di registrazione presso l’A.S.L.
dell’allevamento di provenienza dell’animale;
YYY: la data o il numero di lotto di macellazione;
NNN: il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione.
L’operatore che effettua il sezionamento delle carni di volatili da cortile allevati in Italia deve apporre invece le
seguenti informazioni:
IT MI-RRR-VVV
IT (oppure Italia per esteso) MI: seguita dalla provincia o province degli allevamenti che hanno costituito il
lotto di sezionamento delle carni;
RRR: la data di sezionamento o il lotto di sezionamento;
VVV: il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento.
Nei punti in cui vengono vendute carni fresche di volatili da cortile non confezionate o preincartate
(sfuse), queste informazioni devono essere esposte o collocate su specifici cartelli alla vista del pubblico.
121
Tipologia di etichetta che deve essere collocata sui volatili da cortile vivi provenienti da paesi comunitari o
terzi venduti freschi nelle attività di vendita:
L’operatore che effettua la macellazione delle carni di volatile da cortile provenienti da paesi comunitari e
terzi deve apporre su un etichetta le seguenti informazioni:
GERMANIA-TTT-QQQ
GERMANIA: l’origine con specifica in chiaro del paese di provenienza non in sigla;
TTT: la data o il numero di lotto di macellazione
QQQ: il numero di riconoscimento dello stabilimento di macellazione
L’operatore che effettua il sezionamento delle carni di volatili da cortile provenienti da paesi comunitari o
terzi deve apporre invece le seguenti informazioni:
BRASILE-GGG-UUU
BRASILE: l’origine delle carni con specifica con specifica in chiaro del paese di provenienza non in sigla
GGG: la data o il numero di lotto di sezionamento
UUU: il numero di riconoscimento dello stabilimento di sezionamento
L’operatore che introduca da un paese comunitario o terzo carni di volatili da cortile intere o sezionate per
essere commercializzate tal quali , deve apporre su un’etichetta di ogni singola confezione le seguenti
informazioni
BRASILE-KKK
BRASILE: l’origine con specifica del paese di provenienza non in sigla
KKK: la data di introduzione nel territorio italiano (vedi nota precedente per cartello presso vendita)
Nei punti ove vengono vendute carni fresche di volatili da cortile non confezionate o preincartate, queste
informazioni devono essere esposte o collocate su apposite etichette da apporre sul prodotto per incartato
Preparazioni o prodotti a base di carne di volatili da cortile
L’operatore che produce preparazioni o prodotti a base di carne contenenti carni di volatili da cortile preparati
in Italia, deve apporre sull’etichetta di ogni singola confezione o su apposito cartello le seguenti informazioni:
IT-MMM-CCC
IT-MMM-CCC
IT-MMM-CCC
IT MMM: l’origine della materia prima avicola (Italia) seguita dal numero di riconoscimento preceduta dalla
lettera P (se si tratta di preparazioni di carne avicola) e dalla lettera L (se si tratta di prodotti a base di carni
avicole)
CCC: la data di preparazione od il numero del lotto
Per i prodotti avicunicoli cotti preparati nelle gastronomie e venduti preincartati o sfusi direttamente nel luogo
di preparazione deve essere solo indicato SU UN CARTELLO la provenienza delle carni
GERMANIA
122
L’operatore che INTRODUCE DA UN Paese comunitario o terzo preparazioni o prodotti a base di carne
contenenti carni di volatili da cortile preparati in Italia, deve apporre sull’etichetta di ogni singola confezione
oppure su un apposito cartello (fino al 31.1.2006, e dopo tale data solo sull’etichetta) le seguenti informazioni:
BRASILE-PPP-Bollo CE o Bollo Paese Terzo
BRASILE: l’origine con specifica in chiaro del paese di provenienza (non in sigla)
PPP: data di introduzione nel territorio italiano( l’applicazione della data di introduzione può essere anche
riportata presso il punto vendita su apposito cartello a cura del venditore sulla base di un documento
commerciale sulla quale sia riportata tale data)
Elenco dei paesi Orientali e non dai quali è vietata l’importazione di carni avicole e animali vivi: Cambogia,
Indonesia, Giappone, Laos, Pakistan, Cina, Hong Kong, Corea del Sud, Thailandia, Vietnam, Russia
Kazakistan.
Dispositivi di protezione individuali (art. 4 comma 1 d.lgs 4/12/1992 n. 475)
Rientrano esclusivamente nella prima categoria tra gli altri, i DPI che hanno la funzione di
salvaguardare da: Azione lesiva dei raggi solari e quindi gli occhiali da sole.
Su ogni paio di occhiale da sole, deve essere apposta la marcatura CE in modo visibile
leggibile ed indelebile, se ciò non fosse possibile per l’esiguità della montatura, la marcatura CE
può essere apposta sulla confezione
VIOLAZIONI e SANZIONI
Violazione
Frode in commercio
Art. 515 C.P.
Detenzione di pesi e misure diversi da quelli stabiliti
Art. 692 C.P.
Uso e detenzione di pesi e misure contraffatti o alterati
Art. 472 C.P.
Pesatura di merce senza azionare il dispositivo sottrattivo della
tara
Art. 515 C.P.
Utilizzare strumenti
inaffidabili
Art. 692 C.P.
di
misura
non
conformi,
difettosi,
Mancata verifica periodica degli strumenti di misura
Art. 692 C.P. in rif. D.M. n. 182/2000
Bilancia collocata in modo da non consentire la visualizzazione
del peso netto all’acquirente
Art. 2 legge 5/8/1981 n. 441
Vendita all’ingrosso di merci il cui prezzo sia fissato per unita di
peso, NON al netto della tara
Art. 3 legge 5/8/1981 n. 441
Vendita all’ingrosso a pezzo o a collo, di prodotti ortofrutticoli
123
Sanzione
Ente
e
Mod. di pagamento
Reclusione fino a due anni
o multa fino a € 2.065,00
Autorità Giudiziaria
Da € 103,00 a € 619,00
p.m.r. € 206,00
Prefettura/Esatri
Reclusione fino a sei mesi
o multa fino a € 516,00
Autorità Giudiziaria
Reclusione fino a due anni
o multa fino a € 2.065,00
Autorità Giudiziaria
Da € 103,00 a € 619,00
p.m.r. € 206
Prefettura/Esatri
Da € 103,00 a € 619,00
p.m.r. € 206
Prefettura/Esatri
Da € 154,00 a € 516,00
p.m.r. € 172,00
C.C.I.A.A./Esatri
Da € 309,00 a € 1.032,00
p.m.r. € 344,00
C.C.I.A.A./Esatri
Da € 309,00 a € 1.032,00
non calibrati
Art. 3 legge 5/8/1981 n. 441
p.m.r. € 344,00
C.C.I.A.A./Esatri
Vendita all’ingrosso di merci il cui prezzo è fissato per unità di
peso, senza sottrarre la tara Art. 3 legge 5/8/1981 n. 441
Da € 309,00 a € 1.032,00
p.m.r. € 344,00
C.C.I.A.A./Esatri
Da € 309,00 a € 1.032,00
p.m.r. € 344,00
C.C.I.A.A./Esatri
Da € 309,00 a € 1.032,00
p.m.r. € 344,00
C.C.I.A.A./Esatri
Omessa indicazione su imballaggi, nella vendita all’ingrosso del
peso dell’imballaggio relativo allo scostamento max. Art. 3 legge
5/8/1981 n. 441
Omessa indicazione sui documenti (bollette, ecc.) del peso netto
della merce o del numero dei colli Art. 4 legge 5/8/1981 n. 441
Da € 154,00 a € 516,00
p.m.r. € 172,00
C.C.I.A.A./Esatri
Da € 309,00 a € 1.032,00
Utilizzare nelle vendite all’ingrosso imballaggi con scostamento
superiore al massimo previsto Art. 9/3 D.M. 21/12/1984
p.m.r. € 344,00
C.C.I.A.A./Esatri
Da € 154,00 a € 516,00
Vendita al minuto di merci sfuse, il cui prezzo sia fissato per
unità di misura, senza effettuare la pesatura.
p.m.r. € 172,00
Art. 10 D.M. 21/12/1984
C.C.I.A.A./Esatri
Da € 3.500,00 a €
Pubblicità ingannevole sulle caratteristiche, qualità, quantità,
18.000,00
composizione del prodotto alimentare
p.m.r. € 6.000,00
Art. 2 D.Lgs. n. 109/92
A.S.L./A.S.L.
Uso di strumenti di pesatura, acquistati dopo il 31/12/82 non
conformi alla classe di precisione Art. 8 D.M. 21/12/1984
Confezionare o vendere un prodotto alimentare senza la
prescritta etichetta
Art. 3 D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione delle informazioni al
sull’etichetta di un prodotto alimentare confezionato
Art. 3 D.Lgs. n. 109/92
consumatore
Omessa indicazione dell’origine del prodotto sull’etichetta,
quando l’omissione può generare errore
Art. 3 D.Lgs. n. 109/92
Confezionare o vendere un prodotto alimentare con etichetta
non riportante le indicazioni in lingua italiana
Art. 3 D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione sull’etichetta della denominazione di
vendita del prodotto
Art. 4 D.Lgs. n. 109/92
Sostituzione della denominazione di vendita con marchi di
fabbrica o di commercio o da denominazioni di fantasia
Art. 4 D.Lgs. n. 109/92
Detenere o vendere un prodotto alimentare senza indicare
sull’etichetta lo stato fisico o il trattamento subito
Art. 4 D.Lgs. n. 109/92
124
Da € 1.600,00 a € 9.500,00
p.m.r. € 3.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 1.600,00 a € 9.500,00
p.m.r. € 3.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 1.600,00 a € 9.500,00
p.m.r. € 3.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 1.600,00 a € 9.500,00
p.m.r. € 3.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Sui prodotti ittici omettere di indicare le denominazioni previste
dal D.M. 27/03/2002
Art. 4 D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione “tenore elevato di caffeina”con l’indicazione
di tale tenore in bevande che la contengono
Art. 6/3 D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione negli ingredienti di chinino e caffeina nei
prodotti che li contengono come “aromi”
Art. 6/3 D.Lgs. n. 109/92
Ingrediente caratterizzante non evidenziato in etichetta
Art. 8 D.Lgs. n. 109/92
Omettere di indicare in etichetta il peso netto del prodotto
sgocciolato quando è immerso in un liquido
Art. 9 D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione sull’etichetta del termine minimo di
conservazione
Art. 10 D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione della data di scadenza sui prodotti
preconfezionati
Art. 10bis D.Lgs. n. 109/92
Vendita di prodotti alimentari oltre la data di scadenza indicata
sulla confezione
Art. 10bis D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione sulla confezione del lotto di appartenenza
Art. 13 D.Lgs. n. 109/92
Indicazioni dell’etichetta riportati in campi visivi diversi
Art. 14 D.Lgs. n. 109/92
Indicazioni obbligatorie non facilmente visibili, leggibili e/o
delebili
Art. 14 D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione sui distributori automatici
informazioni relative ai prodotti alimentari preconfezionati
Art. 15 D.Lgs. n. 109/92
delle
Omessa indicazione sui distributori automatici delle
informazioni relative ai prodotti alimentari non preconfezionati
Art. 15 D.Lgs. n. 109/92
Omessa indicazione sui distributori automatici delle
informazioni relative ai prodotti alimentari preconfezionati in
lingua italiana
Art. 15 D.Lgs. n. 109/92
Omessa collocazione del cartello indicante le informazioni al
consumatore per i prodotti alimentari venduti sfusi
Art. 16 D.Lgs. n. 109/92
125
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 1.600,00 a € 9.500,00
p.m.r. € 3.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 1.600,00 a € 9.500,00
p.m.r. € 3.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 1.600,00 a € 9.500,00
p.m.r. € 3.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 1.600,00 a € 9.500,00
p.m.r. € 3.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Da € 600,00 a € 3.500,00
p.m.r. € 1.166,67
A.S.L./A.S.L.
Omessa indicazione della gradazione alcolica sull’impianto di Da € 600,00 a € 3.500,00
spillatura (birra o vino)
p.m.r. € 1.166,67
Art. 16 D.Lgs. n. 109/92
A.S.L./A.S.L.
Omessa collocazione del cartello unico degli ingredienti per Da € 600,00 a € 3.500,00
alcuni prodotti (gelateria, panetteria, pasticceria, ecc.) venduti p.m.r. € 1.166,67
sfusiArt. 16/3 D.Lgs. n. 109/92
A.S.L./A.S.L.
Somministrare acque idonee al consumo umano “trattate” sfuse Da € 600,00 a € 3.500,00
senza indicare tale denominazione
p.m.r. € 1.166,67
Art. 16/5 D.Lgs. n. 109/92
A.S.L./A.S.L.
Prodotti alimentari NON destinati al consumatore privi delle Da € 600,00 a € 3.500,00
indicazioni previste
p.m.r. € 1.166,67
Art. 17 D.Lgs. n. 109/92
A.S.L./A.S.L.
Vendita di prodotti ortofrutticoli senza indicare la varietà, Da € 550,00 a € 15.500,00
l’origine del prodotto e la categoria
p.m.r. € 1.100,00
Art. 4/1 D.Lgs. n. 306/2002
Sindaco/Uff.contravv. Com.
Porre in commercio un prodotto che non riporti in forme Da € 516,00 a € 25.823,00
chiaramente visibili e leggibili in lingua italiana le indicazioni p.m.r. € 1.032,00
previste
CCIAA/Esatri
Art. 11 D. Lgs. N. 206/2005
Omessa indicazione in etichetta dei n. di riferimento, stato di Da € 2000,00 a € 12000,00
p.r.m. € 4000,00
nascita,ingrasso,macellazione e sezionamento del bovino
Regione / Tes. Regionale
Art. 2/2 c. D. M. 30 agosto 2000
Omessa indicazione su apposito cartello dei n. di riferimento, Da € 2000,00 a € 12000,00
stato di nascita,ingrasso,macellazione e sezionamento del bovino p.r.m. € 4000,00
sulle carni vendute al taglio Art. 2/2 c. D. M. 30 agosto 2000
Regione / Tes. Regionale
Omessa indicazione in etichetta dei n. di riferimento, stato di Da € 2000,00 a € 12000,00
nascita, macellazione del bovino e di preparazione della carne p.r.m. € 4000,00
macinata Art. 2/5 c. D. M. 30 agosto 2000
Regione / Tes. Regionale
Informazioni non espresse in forma chiara, esplicita e leggibile Da € 2000,00 a € 12000,00
p.r.m. € 4000,00
negli esercizi di vendita di carne bovina
Regione / Tes. Regionale
Art. 2/6 c. D. M. 30 agosto 2000
Informazioni in etichetta non in lingua italiana per la vendita di Da € 2000,00 a € 12000,00
p.r.m. € 4000,00
carne bovina
Regione / Tes. Regionale
Art. 2/6 c. D. M. 30 agosto 2000
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di Da € 1600,00 a € 9.500,00
volatili da cortile allevate in Italia preconfezionate all’origine
p.m.r. € 3.166,67
Art. 4 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005
A.S.L./A.S.L.
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di Da € 600,00 a € 3.500,00
volatili da cortile allevate in Italia vendute sfuse o preincartate
p.m.r. € 1.166,67
Art. 4/4 c. Ord. Min. Salute 26 agosto 2005
A.S.L./A.S.L.
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di Da € 1600,00 a € 9.500,00
volatili da cortile preconfezionate all’origine provenienti da paesi p.m.r. € 3.166,67
esteri Art. 5 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005
A.S.L./A.S.L.
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di Da € 600,00 a € 3.500,00
volatili da cortile provenienti da paesi esteri vendute sfuse o p.m.r. € 1.166,67
preincartate Art. 5 c. Ord. Min. Salute 26 agosto 2005
A.S.L./A.S.L.
126
Omessa esposizione delle informazioni inerenti a carni di Da € 1600,00 a € 9.500,00
volatili da cortile vendure tal quali provenienti da paesi esteri
p.m.r. € 3.166,67
Art. 5/3 c. Ord. Min. Salute 26 agosto 2005
A.S.L./A.S.L.
Omessa indicazione sulle confezioni delle informazioni inerenti i Da € 1600,00 a € 9.500,00
preparati in Italia contenenti carne di volatile da cortile
p.m.r. € 3.166,67
Art. 6 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005
A.S.L./A.S.L.
Omessa indicazione del paese di origine dei prodotti cotti Da € 600,00 a € 3.500,00
contenenti carne di volatile da cortile venduti direttamente nel p.m.r. € 1.166,67
luogo di preparazione
A.S.L./A.S.L.
Art. 6 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005
Omessa indicazione sulle confezioni circa le informazioni dei Da € 1600,00 a € 9.500,00
preparati all’estero contenenti carne di volatile da cortile
p.m.r. € 3.166,67
Art. 7 Ord. Min. Salute 26 agosto 2005
A.S.L./A.S.L.
Da € 309,00 a € 7.746,00
Pubblicità ingannevole relativa agli alimenti e bevande
p.m.r. non ammesso
Art. 13 legge n. 283/62
A.S.L./A.S.L.
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci atti ad indurre AUTORITA’
in inganno il compratore
GIUDIZIARIA
Art. 517 C.P.
Da € 103,00 a € 3.098,00
Prodotti tessili posti in commercio privi di etichettatura
p.m.r. non ammesso
Art. 8 D. Lgs. N. 194/99
CCIAA/Esatri
Denominazioni, qualificativi e composizione in fibre tessili con Da € 2.582,00 a € 10.329,00
caratteri non leggibili o chiaramente visibili
p.m.r. € 3.443,00
Art. 8 D. Lgs. N. 194/99
CCIAA/ Esatri
Mancata conservazione per almeno due anni dei documenti Da € 2.582,00 a € 10.329,00
previsti
p.m.r. € 3.443,00
Art. 8 D. Lgs. N. 194/99
CCIAA/ Esatri
Porre in vendita al dettaglio prodotti tessili privi di Da € 2.582,00 a € 10.329,00
etichettatura in lingua italiana
p.m.r. € 3.443,00
Art. 8/5 D. Lgs. N. 194/99
CCIAA/ Esatri
Vendita prodotti con nomi di: cuoio, pelle, pelletteria e pellicce Da € 30,00 a € 774,00
che non siano ottenuti da spoglie animali
p.m.r. € 60,00
Art. 3 legge n. 1112/66
CCIAA/Esatri
Utilizzare in commercio materiali destinati a venire in contatto Da € 10.329,00 a € 61.974,00
con alimenti di piombo, zinco o altri elementi vietati
p.m.r. € 20.658,00
Art. 2bis D.P.R. n. 777/82
A.S.L./A.S.L.
Utilizzare in commercio materiali che modificano le proprietà Da € 7.746,00 a € 46.481,00
organolettiche degli alimenti
p.m.r. € 15.492,00
Art. 2/3 D.P.R. n. 777/82
A.S.L./A.S.L.
Utilizzare in commercio materiali che, destinati a venire in Da € 10.329,00 a € 61.974,00
contatto con alimenti, sono pericolosi per la saluti pubblica
p.m.r. € 20.658,00
Art. 2/3 D.P.R. n. 777/82
A.S.L./A.S.L.
Omessa indicazione sugli imballaggi delle informazioni Da € 1.549,00 a € 7.746,00
prescritte, oppure poco visibili o non in lingua italiana
p.m.r. € 2.582,00
Art. 4 D.P.R. n. 777/82
A.S.L./A.S.L.
127
gli Da € 516,00 a € 2.582,00
p.m.r. € 860,67
A.S.L./A.S.L.
Vendere o installare materiale elettrico senza marchio CE o con p.r.m. € 1548,00 per fino a 38
pezzi, oltre p.m.r. € 1549,33
marchio apposto irregolarmente o che tragga in inganno
CCIAA/Esatri
Art. 9/6 legge n. 791/77
Omessa dichiarazione del produttore
imballaggi sono conformi alle norme vigenti
Art. 6 D.M. 21/03/1973
attestante
che
Elettrodomestici posti in vendita senza etichetta per il consumo Da € 258,00 a € 1.549,00
di energia
p.m.r. € 516,00
Art. 5 D.P.R. n. 783/82
CCIAA/Esatri
Da € 2.582,00 a € 15.493,00
Vendere occhiali da sole privi della marcatura CE
p.m.r. € 5.164,00
art.12 d.lgs. 4/12/92 n. 475
CCIAA/Esatri
128