imposta sul valore aggiunto
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imposta sul valore aggiunto
IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO In Italia la sua disciplina è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica 26 Ottobre 1972 n.633 e per la parte relativa agli scambi intracomunitari, nel Decreto Legge 30 Agosto 1993 n.331. L’IVA in Italia fu introdotta al posto dell’IGE (Imposta Generale sulle Entrate). L’IVA è un’imposta generale sui consumi, che colpisce solo l’incremento di valore che un bene o un servizio acquista ad ogni passaggio economico (valore Aggiunto), a partire dalla produzione fino ad arrivare al consumo finale del bene o del servizio stesso. Attraverso un sistema di detrazione e rivalsa (addebito), l’imposta grava completamente sul consumatore finale, mentre per il soggetto passivo di imposta (imprenditore e professionista) rimane neutrale. Infatti, il soggetto passivo di imposta, cioè colui che cede beni e servizi, può detrarre l’imposta pagata sugli acquisti di beni e servizi effettuati nell’esercizio di impresa, arte o professione, dall’imposta addebitata (a titolo di rivalsa) agli acquirenti di beni o committenti dei servizi prestati. L’IVA pertanto rappresenta un “costo” solamente per i soggetti che non possono esercitare il diritto alla detrazione e quindi, in generale, per consumatori finali. Nell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto occorre quindi distinguere il contribuente di fatto (il consumatore finale), che pur non essendo soggetto passivo di imposta ne sopporta l’onere economico e il contribuente di diritto ( di norma un imprenditore o un professionista) su cui gravano tutti gli obblighi del soggetto passivo di imposta, ma per il quale l’imposta stessa è dal punto di vista economico neutrale. Esempio: Un imprenditore acquista merci per un valore di €.1.000, pagando al fornitore €.1210 (1000 imponibile + iva 210). Il valore della stessa merce, aumentato della percentuale di ricarico, al momento della vendita ammonta ad €. 1200. Pertanto al momento del suo acquisto l’utente finale pagherà all’imprenditore la somma di €. 1452 ( 1200 di imponibile + iva 252). La somma che l’imprenditore è tenuto a versare allo Stato ammonta ad €.42, pari all’iva che l’imprenditore ha ricevuto dall’acquirente utente finale al netto di quella versata per acquistare la merce destinata alla rivendita. In questo senso l’imprenditore è soggetto passivo di imposta e può detrarre l’imposta pagata sugli acquisti dall’imposta addebitata sulle vendite. Inoltre lo stesso imprenditore è neutrale rispetto all’iva perché ha ricevuto dall’utente finale €.252 di iva, ne ha versati €.210 al momento dell’acquisto e ne ha versati €.42 allo Stato. In totale non ha ricavato, né perso nulla in termini di iva, salvo il 21% di imposta calcolato sul margine. L’utente finale, invece (che non rivende la merce, non ne aumenta il valore, ma semplicemente la utilizza per i propri scopi, paga interamente l’iva allo Stato senza poter detrarre nulla….. PRESUPPOSTO DELL’IMPOSTA Esistono tre condizioni che devono essere rispettate perché una operazione sia assoggettata ad IVA: - presupposto oggettivo: deve trattarsi di cessione di beni o di una prestazione di servizi; - presupposto soggettivo: le operazioni devono essere effettuate nell’esercizio di imprese, arti e professioni. La conseguenza di tale norma è ad esempio, la non assoggettabilità ad Iva delle vendite effettuate da privati; - presupposto territoriale: le operazioni devono essere effettuate all’interno dello Stato. Le operazioni si considerano eseguite al fine dell’applicazione dell’imposta (cosiddetto momento impositivo): 1 per le cessioni di immobili, quando viene stipulato l’atto o al più tardi al verificarsi del trasferimento della proprietà o del diritto reale; tuttavia non rileva la clausola di riserva della proprietà nella vendita; 2 per le cessioni di beni mobili quando avviene la consegna o la spedizione del bene o al più tardi quando si verifica l’effetto traslativo del diritto di proprietà; anche qui non rileva la clausola di riserva di proprietà nella vendita; 3 per i servizi all’atto del pagamento; 4 in ogni caso il pagamento anticipato rispetto ai momenti appena descritti comporta che l’operazione si consideri già effettuata rispetto all’importo pagato; 5 si considerano effettuate a prescindere da quanto indicato, le operazioni per cui è stata emessa fattura. Al momento impositivo dell’operazione nasce il debito di imposta nei confronti dello Stato (l’imposta diventa esigibile) ed il soggetto passivo sarà tenuto a versarla all’Erario tramite le liquidazioni periodiche previste; inoltre a partire dallo stesso momento impositivo delle operazioni decorrono i termini previsti dalla legge per adempiere agli obblighi contabili, come l’emissione della fattura o, se previsto, dello scontrino o della ricevuta fiscale. Eccezioni alla regola della esigibilità immediata costituiscono le operazioni con imposta ad esigibilità differita, per le quali il debito di imposta non nasce al momento della emissione della fattura ma all’atto della riscossione del corrispettivo. Si tratta delle operazioni effettuate dalle imprese e dai professionisti con un volume di affari inferiore ad €. 200.000 , per le quali viene esercitata la relativa opzione, nonchè di quelle svolte in favore di amministrazioni pubbliche, le quali spesso hanno tempi di pagamento molto lunghi e pertanto, applicando le regole ordinarie della esigibilità immediata, i loro creditori si troverebbero a dover anticipare un’imposta che incasseranno solo dopo parecchio tempo. TIPOLOGIE DI OPERAZIONI IVA Imponibili: quando soddisfano tutti i presupposti e quindi devono essere assoggettate ad imposta; Non imponibili: quando riguardano beni o servizi scambiati a livello internazionale; costituiscono tipico esempio di operazioni non imponibili le cessioni all’esportazione. Non sono soggette all’imposta ma devono rispettare gli altri obblighi formali e di registrazione imposti dalla normativa Iva; Esenti: le operazioni che soddisfano i tre presupposti, ma sono escluse per espressa previsione normativa, ad esempio la cessione di valori postali, bollati, gli oneri finanziari, le prestazioni mediche, odontoiatriche, le operazioni di assicurazione ecc. Sono tuttavia soggette agli obblighi di fatturazione e registrazione e dichiarazione annuale. Escluse: le operazioni che non soddisfano uno o più presupposti dell’imposta o considerate tali per espressa normativa di legge. Ad esempio le cessioni di campioni gratuiti di modico valore. Le operazioni escluse non sono quindi di regola, soggette alla disciplina e agli adempimenti previsti quali la fatturazione, registrazione, liquidazione e dichiarazione annuale. Importazioni: per importazioni si intendono gli acquisti di beni mobili provenienti dai paesi non aderenti all’Unione Europea che devono pagare l’IVA al momento della loro entrata nel territorio comunitario. E’ quindi compito delle autorità doganali emettere un documento denominato Bolla Doganale, nel quale l’importo del bene importato viene assoggettato all’aliquota IVA di propria competenza, oltre che all’eventuale diritto doganale. Il soggetto importatore provvederà al pagamento, e solamente al momento dello stesso, il bene viene svincolato dal deposito doganale e nazionalizzato, entrando nella piena disponibilità del soggetto importatore. Esportazioni: per i beni esportati il cedente non richiede il pagamento dell’imposta al compratore, ma deve comunque emettere fattura, specificando espressamente la non imponibilità dell’operazione. In ogni caso il cedente deve conservare e registrare le fatture e munirsi della prova dell’effettiva uscita dei beni dal territorio doganale mediante visto doganale sulla fattura o sul documento di trasporto. Operazioni intracomunitarie: dal 1993 sono state abolite le barriere doganali tra i paesi aderenti all’Unione Europea ed in ambito IVA è stata introdotta la normativa transitoria della tassazione dello stato membro di destinazione del bene oggetto dello scambio intracomunitario (committente), che risulta debitore di imposta. Secondo questa regola, il soggetto che acquista un bene mobile e dal 2010 anche un servizio da un altro soggetto appartenente ad un altro Stato dell’Unione Europea, (tranne se reso ad una persona fisica non titolare di partita IVA) è tenuto ad integrare la fattura ricevuta con l’Iva. Tramite il meccanismo del cosiddetto “Reverse charge”, o tramite l’emissione di un’autofattura ai sensi dell’art.17 c.2 del DPR 633/72, l’importo dell’IVA indicata in fattura viene considerato sia sul registro degli acquisti che su quello delle vendite, rendendo neutrale l’impatto economico e finanziario dell’operazione. Ogni scambio di beni e servizi rilevante ai fini dell’Iva intracomunitaria deve venire indicato nel modello riepilogativo INTRASTAT degli acquisti e delle cessioni, da presentarsi alla Agenzia delle Dogane. I soggetti passivi IVA di Stati membri UE che intendono effettuare operazioni intracomunitarie devono richiedere presso l’Ufficio Finanziario del proprio Stato l’iscrizione al V.I.E.S. il sistema di scambio di informazioni sulle Partite IVA REVERSE CHARGE Con l’inversione contabile il cedente o il prestatore trasferiscono all’acquirente o committente l’adempimento dell’applicazione dell’imposta conseguente ad una cessione di beni o a una prestazione di servizi. In pratica, ciò significa che il cedente/prestatore emetterà una fattura senza addebito di Iva (non soggetta ad imposta) e che l’acquirente/committente provvederà ad integrare il documento ricevuto con l’indicazione dell’aliquota e dell’imposta dovuta in base alla normativa nazionale. In luogo della integrazione del documento, la circolare del 12/3/2010 dell’Agenzia delle Entrate ammette la possibilità dell’emissione di un’autofattura. Il documento integrato oppure l’autofattura deve essere registrato sia tra gli acquisti, sia tra le vendite, rendendo di fatto neutra l’operazione dell’inversione contabile, come di regola è neutra l’applicazione dell’Iva. INTRASTAT In essi vengono indicati : Acquisti e cessioni di beni effettuati a livello intracomunitario. Prestazioni di servizi rese/ricevute a livello intracomunitario. In esso devono essere riepilogate - le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea: - le cessioni intracomunitarie di beni comunitari; - le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli art. 7 quater (servizi relativi agli immobili, trasporto di passeggeri, locazione e leasing di mezzi di trasporto) e 7 quinquies (servizi culturali, artistici, sportivi scientifici ecc) del DPR 633 26/10/1972 Anche le prestazioni di servizi alberghieri, costituiscono deroga al criterio generale della rilevanza Iva nel paese del committente (prestazione effettuata nei confronti di impresa con codice di identificazione Iva comunitario), infatti esse seguono la regola delle prestazioni relative agli immobili, per cui si applica l’Iva del paese in cui l’albergo è fisicamente situato. Esempio: impresa italiana che soggiorna in Hotel tedesco in occasione di evento fieristico, riceverà una fattura con l’Iva tedesca, che potrà comunque richiedere a rimborso allo Stato Italiano. - le operazioni acquisite presso soggetti passivi stabiliti in altro Stato membro della Comunità europea: - gli acquisti intracomunitari di beni comunitari; - le prestazioni di servizi di cui all’art. 7 ter del DPR 633/72. Sono escluse dai modelli Intrastat le operazioni per le quali non è dovuta l’imposta nello Stato membro dove è stabilito il destinatario secondo l’attuale art.50 del D.L. 331/1993. Periodicità degli Elenchi: l’operazione deve rientrare nel modello Intrastat relativo al periodo in cui l’operazione si considera effettuata indipendentemente dal momento della registrazione. trimestrale: se nei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni è stato realizzato un ammontare totale trimestrale inferiore o pari a €. 50.000,00 Mensile: se in uno dei 4 trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni è stato realizzato un ammontare trimestrale superiore ad €. 50.000,00 Modalità di presentazione: I modelli Intrastat si presentano in via telematica alla Agenzia delle Dogane entro il giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento (mese o trimestre). In alternativa al servizio telematico doganale sarà possibile avvalersi dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fiscoline) ELENCO VIES Trattasi di elenco informatico contenente le partite IVA dei soggetti autorizzati a porre in essere operazioni intracomunitarie. Due sono le finalità: - realizzazione di un archivio europeo aggiornato e attendibile; - attuare una incisiva azione preventiva di contrasto alle frodi IVA. Per l’inserimento nel sistema VIES risulta necessaria una specifica manifestazione di volontà da parte del soggetto, cui segue una serie di controlli automatizzati e approfonditi da parte della Agenzia delle Entrate. L’autorizzazione a procedere alla effettuazione delle operazioni intracomunitarie può avvenire: -in fase di richiesta dell’attribuzione della partita IVA; -in un secondo momento tramite presentazione di apposita istanza in carta libera all’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate, entro i 30 giorni successivi al ricevimento dell’Istanza o della dichiarazione di inizio attività contenente la manifestazione di volontà a porre in essere operazioni intracomunitarie, verificherà che i dati forniti siano completi ed esatti provvedendo, di seguito, ad effettuare una valutazione preliminare degli stessi dati e del rischio. In caso di esito negativo, entro lo stesso arco temporale, l’Ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini iva, emana un provvedimento di diniego, dandone comunicazione al contribuente. In caso di silenzio da parte della stessa Agenzia delle Entrate, la richiesta si ritiene accolta e quindi, dal 31° giorno il contribuente potrà effettuare le operazioni con altri paesi intracomunitari. L’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate continua nei sei mesi successivi; se alla fine di tale periodo l’esito è negativo per il contribuente, sarà emanato un provvedimento a suo carico, che ne sancirà la sua esclusione dall’elenco VIES. Le cause di esclusione riguardano: - il tipo di attività e il rischio di evasione connesso; - inadempimenti agli obblighi IVA; - coinvolgimento in frodi fiscali; - ogni altro elemento in possesso dell’Amministrazione Finanziaria che evidenzi criticità e rischio. In caso di mancata autorizzazione o operazione occasionale, dalla relazione che accompagna il D.L. 78/2010 sembra che l’Amministrazione finanziaria sia orientata a ritenere che, dovendosi considerare l’impresa priva di soggettività passiva negli scambi intra UE, pagherebbe l’imposta al fornitore e non sarebbe tenuta agli adempimenti propri della tassazione nazionale (autofattura e modello Intrastat. ALIQUOTE IVA Le operazioni imponibili sono assoggettate all’imposta secondo le aliquote e le condizioni dello Stato membro in cui sono effettuate. In Italia le aliquote Iva sono riportate nell’Art. 16 del DPR 633/1972 e nella Tabella “A” ad esso allegata. Esiste inoltre la tabella B per i beni e servizi di lusso (aliquota al 38%) riconducibile a quella ordinaria del 21% secondo una disposizione del 1997. Art. 16 DPR 633/1972 aliquota ordinaria 21% (dal 17/9/2011) si applica a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi non interessate dalla applicazione di aliquote Iva ridotte. Tabella A parte II aliquota ridotta 4% Tabella A parte III aliquota ridotta 10% Le aliquote ridotte si applicano esclusivamente alle operazioni tassativamente indicate. Poiché costituiscono un’eccezione rispetto alle disposizioni che stabiliscono in via generale l’aliquota ordinaria, spetta al contribuente l’onere della prova; l’esistenza dei presupposti per l’applicazione. Nella tabella A parte terza aliquota ridotta 10% al n.521 sono indicate: - le prestazioni rese ai clienti alloggiati nelle strutture ricettive di cui all’articolo n.6 della Legge 17 maggio 1983 n.217 e successive modificazioni nonché prestazioni di maggior comfort alberghiere rese a persone ricoverate in istituti sanitari. - le somministrazioni di alimenti e bevande, prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto aventi ad oggetto forniture o somministrazioni di alimenti e bevande