Rassegna Stampa Milano Finanza

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Rassegna Stampa Milano Finanza
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Venerdì 25 Marzo 2011
COMMENTI & ANALISI
CONTRARIAN
WARNING SU DANIELI
MA SENZA ESAGERARE
Aveva preso una brutta piega la seduta di borsa
di ieri per il titolo Danieli, in discesa del 5% fin
sotto 20,2 euro dopo che la società specializzata
in impianti per la lavorazione dell’acciaio
aveva annunciato il blocco di alcuni ordini
nelle aree calde del Medio oriente e dell’Egitto
(quest’ultimo vale il 6% del portafoglio ordini del
gruppo) da cui è atteso un impatto diretto sui conti
dell’esercizio 2010-2011. Oltre a questo la società
ha spiegato di aver dovuto sospendere, ma solo
per una decina di giorni, i lavori di ultimazione di
un impianto in Giappone a seguito del terremoto
che ha devastato il Paese. Il gruppo friulano ha
comunicato pertanto nuove previsioni di chiusura
d’esercizio per quanto riguarda i ricavi, compresi
tra 2,8 e 3 miliardi di euro, e l’utile netto, tra
150 e 200 milioni. La raccolta ordini, che nella
prima metà dell’anno fiscale ammontava a 3,3
miliardi di euro, potrebbe diminuire e portarsi
a 3 miliardi a metà 2011. Sulla base di queste
indicazioni, e malgrado la società abbia dichiarato
che in assenza di ulteriori problemi i lavori in
Medio oriente dovrebbero riprendere nel giro di
tre-cinque mesi, gli esperti di Intermonte hanno
rivisto al ribasso del 18% le stime di utile per
questo esercizio e del 12% per il prossimo. A loro
parere la visibilità sui numeri si sarebbe alquanto
ridotta e pertanto il prezzo obiettivo è stato tagliato
da 30 a 22 euro. Da parte sua invece Equita sim
invita a considerare anche altri aspetti e cioè che la
società in passato ha dimostrato una certa attitudine
alla prudenza nel fornire stime al mercato, tanto
che negli ultimi anni la guidance è stata battuta
in media almeno del 10%. Nel primo semestre,
stagionalmente più debole del secondo, i ricavi
sono stati di 1,4 miliardi, con un ebitda di 180
milioni e utile netto di 84 milioni. «Se centrassero
il punto medio della guidance, il titolo tratterebbe
con un rapporto prezzo/utile per azione di 7,5 volte
senza considerare che ha liquidità per 870 milioni».
In definitiva le stime di Equita risultano allineate
per quanto riguarda ricavi e utile netto, mentre
si mantengono più favorevoli circa il portafoglio
ordini ipotizzato a 3,4 miliardi. Il tutto vale la
conferma del rating buy e del target a 28,7 euro.
E il titolo? Ieri in borsa a fine seduta ha prevalso
l’ottimismo e Danieli ha recuperato terreno
chiudendo in leggero guadagno a 21,6 euro.
OBIETTIVI AMBIZIOSI
IN ONDA SU MONDO TV
Matteo Corradi, vicepresidente senior delle
vendite internazionali di Mondo Tv, ha annunciato
obiettivi ambiziosi: il valore della produzione nei
suoi piani dovrebbe toccare 33 milioni entro il
2013, dopo che negli ultimi due anni è balzata da
4 a 16. Per raggiungere questo traguardo ritiene
fondamentale affermarsi sul mercato australiano,
indiano, cinese, giapponese e statunitense. In
particolare l’accordo biennale raggiunto negli Usa
permetterebbe alla società di trasmettere i cartoni
animati di propria produzione raggiungendo 73
milioni di famiglie americane. Punti di forza delle
nuove produzioni sono «Puppy in my Pocket»,
destinato anche al Giappone, e l’accordo con
Cartoon Network. Gli analisti di Edison investment
research osservano che in passato il management
ha peccato d’entusiasmo ma riconosce che la
società romana produttrice e distributrice di
serie animate per la tv è in possesso di licenze
interessanti che potrebbero giungere a maturazione
nei prossimi tre anni. Pur avendo mancato i target
del 2010, i lavori in corso sono definiti promettenti
e i partner credibili. Inoltre il rapporto ev/ebitda
2011 pari a 5,1 volte è sotto la media di settore e la
stima per il titolo in base alla somma delle parti è
di 8,8 euro contro i 6,5 euro del listino. Infine se si
guarda a recenti operazioni come l’investimento di
Viacom in Rainbow Studios si ricava che c’è forte
interesse per i contenuti di elevata qualità.
Le tensioni in Bpm sono anzitutto un’opportunità
L
e vicende riportate anche ieri da
MF-Milano Finanza riguardanti la
Banca Popolare di Milano e il ruolo,
nonché le divisioni, dei sindacati interni
- che organizzano anche l’Associazione
Amici della Popolare, la quale concorre
a determinare la governance dell’Istituto
- inducono più d’una riflessione.
Non c’è alcuna malevolenza nei confronti delle rappresentanze del personale che hanno svolto, nel tempo, anche
un’importante funzione di stabilizzazione dell’azienda, contribuendo alla
sua affermazione e alla sua crescita. Il
personale della banca, d’altro canto, fin
dalla testa è di prima qualità, noto anche
per il suo attaccamento all’istituto.
Oggi, però, i problemi che si pongono
nel settore del credito, per la concorrenza e la contendibilità, ma anche per le
accresciute esigenze - in tema di governance, di assetti organizzativi e prim’ancora di strategie - imposte dalla sana e
prudente gestione, esigono di innovare
e di definire un diverso rapporto tra i
dipendenti che sono anche soci di una
banca, le organizzazioni della partecipazione alla vita assembleare e aziendale
in genere, gli organi deliberativi e di
di Angelo De Mattia
controllo, il management. Come criterio
generale, sono necessarie: a) ben individuate attribuzioni nell’organizzazione
interna; b) nette separazioni di ruoli; c)
autonomia dei manager che rispondono
a consuntivo del mandato loro affidato;
d) distinzione delle diverse fasi: quella
della formazione degli organi da quella
della loro vita nel previsto periodo statutario da quella, ancora, della verifica del
lavoro svolto; e) valorizzazione e partecipazione alla vita aziendale dell’intera compagine dei soci. Va riflettuto
sulla figura del dipendente partecipe
della vita sindacale e socio a un tempo dell’istituto di credito, non per cancellare le storiche peculiarità di questa
figura, ma per meglio armonizzarla nel
contesto aziendale.
Quando, diverso tempo fa, sollevammo
questo problema, le reazioni furono ab
irato da parte di qualche esponente sindacale che non capiva come l’intento
fosse di preservare il meglio della loro
singolare esperienza, modificando e innovando là dove era necessario. Addi-
rittura si minacciarono inopinatamente
querele, che giuridicamente si sarebbero
ritorte contro l’incautissimo minacciante. Quel che avviene oggi in una banca
che, come si è detto, gode di un eccellente personale, dice però con chiarezza
che bisogna porsi l’obiettivo di innovare
e che avevamo ragione.
Da un lato, il processo di ulteriore riforma dell’ordinamento delle banche
popolari, più volte sollecitato su queste
colonne, torna di attualità. Dall’altro, un
funzionamento all’interno della Popolare degli assetti decisionali, degli organismi della partecipazione, delle relazioni
sindacali, fondato su più nette distinzioni
e, al tempo stesso, su di una più efficace
cooperazione appare un obiettivo da non
sottovalutare. Non bisogna mai dimenticare che si ha a che fare con una banca,
di cui sono soci non solo i dipendenti,
un’azienda che amministra efficacemente il risparmio, costituzionalmente
tutelato. Mai dimenticare la triade sana
e prudente gestione, stabilità, competitività. La Popolare di Milano ha tutti i
presupposti per fare un buon lavoro di
innovazione anche nelle materie sopra
indicate. (riproduzione riservata)
Da chiarire il rapporto motori di ricerca-copyright
I
l dibattito sulla tutela del copyright
di Ernesto Apa*
su internet si è arricchito di un nuovo
capitolo. Sta avendo infatti grande
risonanza una recente pronuncia della sting provider) che, qualora agiscano
IX Sezione del Tribunale di Roma che come meri intermediari, vanno esenti
ha affermato la responsabilità del mo- da responsabilità per le informazioni
tore di ricerca Yahoo! Italia per con- che trasmettono. L’unico riferimento
corso in violazione dei diritti patrimo- espresso della direttiva E-commerce
niali d’autore sul film «About Elly». ai motori di ricerca si rinviene all’artiDigitando il titolo del film, il motore colo 21, comma 2, laddove si prevede
di ricerca di Yahoo! genera numerosi che la Commissione europea presenti
risultati - anche in posizione migliore ogni due anni al Parlamento europeo,
rispetto al link al sito ufficiale del film al consiglio e al comitato economico e
- che puntano a siti i quali permettono sociale una relazione sull’applicazione
la visione in streaming o di scaricare della medesima direttiva, contenente
il film in questione senza autorizza- una valutazione sulla necessità di prozione da parte del titolare dei diritti poste relative alla «responsabilità dei
di sfruttamento economico sull’opera. fornitori di collegamenti ipertestuali
La titolare Pfa Films srl ha dapprima e di servizi di ricerca su internet». La
inviato a Yahoo! una lettera di diffida, maggioranza dei (pochi) studiosi che
senza esito; quindi ha agito in giudi- si sono occupati della questione ritiene
zio, ottenendo una pronuncia con la che i motori di ricerca siano inquadraquale il Tribunale ha inibito al motore bili nella figura di «caching provider»
ai sensi dell’articolo
di ricerca «la prosecu13 della direttiva Ezione e la ripetizione
della violazione dei Sono giunte a conclusioni commerce (recepito
diritti di sfruttamento opposte la giurisprudenza in Italia all’articolo 15
del decreto legislativo
economico sul film
About Elly mediante il francese e quella italiana 9 aprile 2003, n. 70).
Invero, il motore di ricollegamento a mezzo
cerca non memorizza
dell’omonimo motore
di ricerca ai siti riproducenti in tutto o informazioni su richiesta dei siti che
in parte l’opera, diversi dal sito uffi- le forniscono, ma si limita a rendere
accessibili agli utenti di internet le
ciale del film».
La decisione è destinata a far discutere informazioni che riguardano tali siti,
sia in Italia che all’estero, in quanto svolgendo una memorizzazione autoYahoo! è stata chiamata a rispondere matica, intermedia e temporanea ai
non dei link sponsorizzati bensì dei sensi della disposizione citata. D’altra
«risultati naturali», cioè dei risultati parte, le attività dei motori di ricerca
offerti dal motore di ricerca, in base a non sono menzionate tra i casi esclusi
oggettivi criteri di pertinenza predeter- dal campo d’applicazione della diretminati dallo stesso, in corrispondenza tiva E-commerce (tra cui invece figualle parole chiave immesse dagli uten- rano, a titolo d’esempio, le attività dei
ti. In attesa di maggiori informazioni, notai o di altre professioni equivalenti,
attualmente non disponibili, sugli ar- nella misura in cui presentano un nesso
gomenti alla base della decisione del diretto e specifico con l’esercizio dei
Tribunale, è possibile svolgere con- pubblici poteri, o i giochi d’azzardo).
siderazioni di carattere generale sui L’inquadramento dei motori di ricerca
come servizi di caching è stato suggetermini giuridici della questione.
Come è noto, la direttiva 2000/31/Ce rito, sia pure solo in una nota a pie’ di
(cosiddetta direttiva E-commerce) di- pagina, anche dall’avvocato generale
sciplina tre figure di prestatori di servi- Poiares Maduro nelle conclusioni rezi della società dell’informazione (ac- se sul celebre caso AdWords in data
cess provider, caching provider e ho- 22 settembre 2009. In quella occa-
sione l’avvocato generale ha ritenuto
che il motore di ricerca di Google ha
una posizione neutra rispetto alle informazioni che trasmette e soddisfa,
dunque, le condizioni per poter beneficiare dell’esenzione da responsabilità di cui all’articolo 13 della direttiva
E-commerce, in quanto i risultati naturali del motore di ricerca «sono il
prodotto di algoritmi automatici che
applicano criteri oggettivi per generare
siti di probabile interesse per l’utente
di Internet. La presentazione di tali siti
e l’ordine in cui vengono visualizzati
dipende dalla loro pertinenza alle parole chiave immesse […]»
È interessante notare che il 26 gennaio 2011 la Corte d’appello di Parigi
si è pronunciata su un caso analogo,
riguardante il motore di ricerca Google Images. La Corte francese, confermando la sentenza di primo grado,
ha ritenuto che il carattere puramente
automatico e tecnico del servizio prestato dal motore di ricerca escluda
la responsabilità di quest’ultimo per
violazione del copyright su alcune immagini visualizzate tra i suoi risultati
di ricerca. La Corte ha fatto riferimento alle norme introdotte dalla legge
francese d’attuazione della direttiva
E-commerce relative all’attività di caching. In questo ordine di idee, in conformità alla regola generale prevista
dall’articolo 15 della stessa direttiva,
il prestatore di un servizio di ricerca
su internet non può essere assoggettato
a un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette, ma è tenuto
al rispetto degli obblighi successivi
di informazione e cooperazione con
le autorità competenti, qualora venga
a conoscenza di un’attività illecita.
L’ampiezza di questo obbligo di cooperazione e il momento in cui questo
sorge sono il terreno di uno scontro
culturale prima ancora che giuridico:
e infatti argomentazioni probabilmente
simili a quelle seguite dal giudice italiano hanno condotto la Corte francese a conclusioni radicalmente diverse.
(riproduzione riservata)
*Portolano Colella Cavallo
Studio Legale