Rassegna Stampa Milano Finanza
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8 Venerdì 25 Marzo 2011 COMMENTI & ANALISI CONTRARIAN WARNING SU DANIELI MA SENZA ESAGERARE Aveva preso una brutta piega la seduta di borsa di ieri per il titolo Danieli, in discesa del 5% fin sotto 20,2 euro dopo che la società specializzata in impianti per la lavorazione dell’acciaio aveva annunciato il blocco di alcuni ordini nelle aree calde del Medio oriente e dell’Egitto (quest’ultimo vale il 6% del portafoglio ordini del gruppo) da cui è atteso un impatto diretto sui conti dell’esercizio 2010-2011. Oltre a questo la società ha spiegato di aver dovuto sospendere, ma solo per una decina di giorni, i lavori di ultimazione di un impianto in Giappone a seguito del terremoto che ha devastato il Paese. Il gruppo friulano ha comunicato pertanto nuove previsioni di chiusura d’esercizio per quanto riguarda i ricavi, compresi tra 2,8 e 3 miliardi di euro, e l’utile netto, tra 150 e 200 milioni. La raccolta ordini, che nella prima metà dell’anno fiscale ammontava a 3,3 miliardi di euro, potrebbe diminuire e portarsi a 3 miliardi a metà 2011. Sulla base di queste indicazioni, e malgrado la società abbia dichiarato che in assenza di ulteriori problemi i lavori in Medio oriente dovrebbero riprendere nel giro di tre-cinque mesi, gli esperti di Intermonte hanno rivisto al ribasso del 18% le stime di utile per questo esercizio e del 12% per il prossimo. A loro parere la visibilità sui numeri si sarebbe alquanto ridotta e pertanto il prezzo obiettivo è stato tagliato da 30 a 22 euro. Da parte sua invece Equita sim invita a considerare anche altri aspetti e cioè che la società in passato ha dimostrato una certa attitudine alla prudenza nel fornire stime al mercato, tanto che negli ultimi anni la guidance è stata battuta in media almeno del 10%. Nel primo semestre, stagionalmente più debole del secondo, i ricavi sono stati di 1,4 miliardi, con un ebitda di 180 milioni e utile netto di 84 milioni. «Se centrassero il punto medio della guidance, il titolo tratterebbe con un rapporto prezzo/utile per azione di 7,5 volte senza considerare che ha liquidità per 870 milioni». In definitiva le stime di Equita risultano allineate per quanto riguarda ricavi e utile netto, mentre si mantengono più favorevoli circa il portafoglio ordini ipotizzato a 3,4 miliardi. Il tutto vale la conferma del rating buy e del target a 28,7 euro. E il titolo? Ieri in borsa a fine seduta ha prevalso l’ottimismo e Danieli ha recuperato terreno chiudendo in leggero guadagno a 21,6 euro. OBIETTIVI AMBIZIOSI IN ONDA SU MONDO TV Matteo Corradi, vicepresidente senior delle vendite internazionali di Mondo Tv, ha annunciato obiettivi ambiziosi: il valore della produzione nei suoi piani dovrebbe toccare 33 milioni entro il 2013, dopo che negli ultimi due anni è balzata da 4 a 16. Per raggiungere questo traguardo ritiene fondamentale affermarsi sul mercato australiano, indiano, cinese, giapponese e statunitense. In particolare l’accordo biennale raggiunto negli Usa permetterebbe alla società di trasmettere i cartoni animati di propria produzione raggiungendo 73 milioni di famiglie americane. Punti di forza delle nuove produzioni sono «Puppy in my Pocket», destinato anche al Giappone, e l’accordo con Cartoon Network. Gli analisti di Edison investment research osservano che in passato il management ha peccato d’entusiasmo ma riconosce che la società romana produttrice e distributrice di serie animate per la tv è in possesso di licenze interessanti che potrebbero giungere a maturazione nei prossimi tre anni. Pur avendo mancato i target del 2010, i lavori in corso sono definiti promettenti e i partner credibili. Inoltre il rapporto ev/ebitda 2011 pari a 5,1 volte è sotto la media di settore e la stima per il titolo in base alla somma delle parti è di 8,8 euro contro i 6,5 euro del listino. Infine se si guarda a recenti operazioni come l’investimento di Viacom in Rainbow Studios si ricava che c’è forte interesse per i contenuti di elevata qualità. Le tensioni in Bpm sono anzitutto un’opportunità L e vicende riportate anche ieri da MF-Milano Finanza riguardanti la Banca Popolare di Milano e il ruolo, nonché le divisioni, dei sindacati interni - che organizzano anche l’Associazione Amici della Popolare, la quale concorre a determinare la governance dell’Istituto - inducono più d’una riflessione. Non c’è alcuna malevolenza nei confronti delle rappresentanze del personale che hanno svolto, nel tempo, anche un’importante funzione di stabilizzazione dell’azienda, contribuendo alla sua affermazione e alla sua crescita. Il personale della banca, d’altro canto, fin dalla testa è di prima qualità, noto anche per il suo attaccamento all’istituto. Oggi, però, i problemi che si pongono nel settore del credito, per la concorrenza e la contendibilità, ma anche per le accresciute esigenze - in tema di governance, di assetti organizzativi e prim’ancora di strategie - imposte dalla sana e prudente gestione, esigono di innovare e di definire un diverso rapporto tra i dipendenti che sono anche soci di una banca, le organizzazioni della partecipazione alla vita assembleare e aziendale in genere, gli organi deliberativi e di di Angelo De Mattia controllo, il management. Come criterio generale, sono necessarie: a) ben individuate attribuzioni nell’organizzazione interna; b) nette separazioni di ruoli; c) autonomia dei manager che rispondono a consuntivo del mandato loro affidato; d) distinzione delle diverse fasi: quella della formazione degli organi da quella della loro vita nel previsto periodo statutario da quella, ancora, della verifica del lavoro svolto; e) valorizzazione e partecipazione alla vita aziendale dell’intera compagine dei soci. Va riflettuto sulla figura del dipendente partecipe della vita sindacale e socio a un tempo dell’istituto di credito, non per cancellare le storiche peculiarità di questa figura, ma per meglio armonizzarla nel contesto aziendale. Quando, diverso tempo fa, sollevammo questo problema, le reazioni furono ab irato da parte di qualche esponente sindacale che non capiva come l’intento fosse di preservare il meglio della loro singolare esperienza, modificando e innovando là dove era necessario. Addi- rittura si minacciarono inopinatamente querele, che giuridicamente si sarebbero ritorte contro l’incautissimo minacciante. Quel che avviene oggi in una banca che, come si è detto, gode di un eccellente personale, dice però con chiarezza che bisogna porsi l’obiettivo di innovare e che avevamo ragione. Da un lato, il processo di ulteriore riforma dell’ordinamento delle banche popolari, più volte sollecitato su queste colonne, torna di attualità. Dall’altro, un funzionamento all’interno della Popolare degli assetti decisionali, degli organismi della partecipazione, delle relazioni sindacali, fondato su più nette distinzioni e, al tempo stesso, su di una più efficace cooperazione appare un obiettivo da non sottovalutare. Non bisogna mai dimenticare che si ha a che fare con una banca, di cui sono soci non solo i dipendenti, un’azienda che amministra efficacemente il risparmio, costituzionalmente tutelato. Mai dimenticare la triade sana e prudente gestione, stabilità, competitività. La Popolare di Milano ha tutti i presupposti per fare un buon lavoro di innovazione anche nelle materie sopra indicate. (riproduzione riservata) Da chiarire il rapporto motori di ricerca-copyright I l dibattito sulla tutela del copyright di Ernesto Apa* su internet si è arricchito di un nuovo capitolo. Sta avendo infatti grande risonanza una recente pronuncia della sting provider) che, qualora agiscano IX Sezione del Tribunale di Roma che come meri intermediari, vanno esenti ha affermato la responsabilità del mo- da responsabilità per le informazioni tore di ricerca Yahoo! Italia per con- che trasmettono. L’unico riferimento corso in violazione dei diritti patrimo- espresso della direttiva E-commerce niali d’autore sul film «About Elly». ai motori di ricerca si rinviene all’artiDigitando il titolo del film, il motore colo 21, comma 2, laddove si prevede di ricerca di Yahoo! genera numerosi che la Commissione europea presenti risultati - anche in posizione migliore ogni due anni al Parlamento europeo, rispetto al link al sito ufficiale del film al consiglio e al comitato economico e - che puntano a siti i quali permettono sociale una relazione sull’applicazione la visione in streaming o di scaricare della medesima direttiva, contenente il film in questione senza autorizza- una valutazione sulla necessità di prozione da parte del titolare dei diritti poste relative alla «responsabilità dei di sfruttamento economico sull’opera. fornitori di collegamenti ipertestuali La titolare Pfa Films srl ha dapprima e di servizi di ricerca su internet». La inviato a Yahoo! una lettera di diffida, maggioranza dei (pochi) studiosi che senza esito; quindi ha agito in giudi- si sono occupati della questione ritiene zio, ottenendo una pronuncia con la che i motori di ricerca siano inquadraquale il Tribunale ha inibito al motore bili nella figura di «caching provider» ai sensi dell’articolo di ricerca «la prosecu13 della direttiva Ezione e la ripetizione della violazione dei Sono giunte a conclusioni commerce (recepito diritti di sfruttamento opposte la giurisprudenza in Italia all’articolo 15 del decreto legislativo economico sul film About Elly mediante il francese e quella italiana 9 aprile 2003, n. 70). Invero, il motore di ricollegamento a mezzo cerca non memorizza dell’omonimo motore di ricerca ai siti riproducenti in tutto o informazioni su richiesta dei siti che in parte l’opera, diversi dal sito uffi- le forniscono, ma si limita a rendere accessibili agli utenti di internet le ciale del film». La decisione è destinata a far discutere informazioni che riguardano tali siti, sia in Italia che all’estero, in quanto svolgendo una memorizzazione autoYahoo! è stata chiamata a rispondere matica, intermedia e temporanea ai non dei link sponsorizzati bensì dei sensi della disposizione citata. D’altra «risultati naturali», cioè dei risultati parte, le attività dei motori di ricerca offerti dal motore di ricerca, in base a non sono menzionate tra i casi esclusi oggettivi criteri di pertinenza predeter- dal campo d’applicazione della diretminati dallo stesso, in corrispondenza tiva E-commerce (tra cui invece figualle parole chiave immesse dagli uten- rano, a titolo d’esempio, le attività dei ti. In attesa di maggiori informazioni, notai o di altre professioni equivalenti, attualmente non disponibili, sugli ar- nella misura in cui presentano un nesso gomenti alla base della decisione del diretto e specifico con l’esercizio dei Tribunale, è possibile svolgere con- pubblici poteri, o i giochi d’azzardo). siderazioni di carattere generale sui L’inquadramento dei motori di ricerca come servizi di caching è stato suggetermini giuridici della questione. Come è noto, la direttiva 2000/31/Ce rito, sia pure solo in una nota a pie’ di (cosiddetta direttiva E-commerce) di- pagina, anche dall’avvocato generale sciplina tre figure di prestatori di servi- Poiares Maduro nelle conclusioni rezi della società dell’informazione (ac- se sul celebre caso AdWords in data cess provider, caching provider e ho- 22 settembre 2009. In quella occa- sione l’avvocato generale ha ritenuto che il motore di ricerca di Google ha una posizione neutra rispetto alle informazioni che trasmette e soddisfa, dunque, le condizioni per poter beneficiare dell’esenzione da responsabilità di cui all’articolo 13 della direttiva E-commerce, in quanto i risultati naturali del motore di ricerca «sono il prodotto di algoritmi automatici che applicano criteri oggettivi per generare siti di probabile interesse per l’utente di Internet. La presentazione di tali siti e l’ordine in cui vengono visualizzati dipende dalla loro pertinenza alle parole chiave immesse […]» È interessante notare che il 26 gennaio 2011 la Corte d’appello di Parigi si è pronunciata su un caso analogo, riguardante il motore di ricerca Google Images. La Corte francese, confermando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che il carattere puramente automatico e tecnico del servizio prestato dal motore di ricerca escluda la responsabilità di quest’ultimo per violazione del copyright su alcune immagini visualizzate tra i suoi risultati di ricerca. La Corte ha fatto riferimento alle norme introdotte dalla legge francese d’attuazione della direttiva E-commerce relative all’attività di caching. In questo ordine di idee, in conformità alla regola generale prevista dall’articolo 15 della stessa direttiva, il prestatore di un servizio di ricerca su internet non può essere assoggettato a un obbligo di sorveglianza sulle informazioni che trasmette, ma è tenuto al rispetto degli obblighi successivi di informazione e cooperazione con le autorità competenti, qualora venga a conoscenza di un’attività illecita. L’ampiezza di questo obbligo di cooperazione e il momento in cui questo sorge sono il terreno di uno scontro culturale prima ancora che giuridico: e infatti argomentazioni probabilmente simili a quelle seguite dal giudice italiano hanno condotto la Corte francese a conclusioni radicalmente diverse. (riproduzione riservata) *Portolano Colella Cavallo Studio Legale