N. 119 – A RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE

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N. 119 – A RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
N. 119 – A
RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
(lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti
civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne,
tutela dell’ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali)
(Relatore di maggioranza Bucci)
sul
DISEGNO DI LEGGE
<<Norme in materia di telecomunicazioni>>
Presentato dalla Giunta regionale l’8 giugno 2010
Presentata alla Presidenza il 25 febbraio 2011
Signor Presidente, Colleghe e Colleghi
approda in Aula dopo un approfondito e partecipato iter il disegno di legge n. 119
“Norme in materia di telecomunicazioni” che si propone di codificare, in maniera organica
ed innovativa, la complessa materia delle telecomunicazioni. Il provvedimento all’attenzione
di quest’Aula riunisce in un unico testo, nel rispetto delle competenze legislative statali e
regionali, la disciplina della radio diffusione televisiva e sonora, quella della telefonia mobile
e quella afferente le infrastrutture per le telecomunicazioni in banda larga, che sono i tre
settori cardine in cui si articolano le telecomunicazioni.
In considerazione dell’importanza sociale ed economica del disegno di legge, la
Commissione ha ritenuto imprescindibile far precedere l’esame del provvedimento dalle
relative audizioni che hanno consentito ai vari portatori di interesse di esprimersi
sull’argomento formulando proposte e osservazioni che hanno rappresentato importanti
spunti di riflessione e che, ove possibile, sono stati recepiti in appositi emendamenti
valutati in Commissione.
Il disegno di legge n. 119 non si pone come una mera modifica della legge regionale
28/2004, incentrata sulle infrastrutture per la telefonia mobile e, in particolare,
sull’esigenza di riorganizzare i siti atti ad ospitare i pertinenti impianti di ricetrasmissione,
bensì rappresenta una vera e propria riforma di settore, molto attesa e non procrastinabile,
che oltre ad attualizzare la disciplina di localizzazione degli impianti, consentirà ai Comuni e
agli operatori del settore di agire, in maniera moderna e flessibile, nell’ambito di un quadro
normativo puntualmente delineato.
Il provvedimento in esame amplia significativamente quello che è stato il campo di
applicazione della legge regionale 28/2004, disciplinando, da un lato, la diffusione sul
territorio regionale degli impianti radioelettrici, intendendosi tali sia gli impianti per la radio
diffusione sonora e televisiva che quelli per la telefonia mobile, e fornendo, dall’altro lato e
per la prima volta, un quadro normativo di riferimento per quegli interventi di
infrastrutturazione in banda larga e di contrasto al cosiddetto “divario digitale”, oggetto del
programma regionale Ermes.
Tra i contenuti sicuramente più significativi del provvedimento va segnalata la
sostituzione del piano comunale di settore, previsto dalla legge regionale 28/2004 quale
strumento a disposizione delle Amministrazioni comunali per armonizzare la localizzazione
degli impianti sul territorio garantendo le migliori condizioni di copertura, con il
“Regolamento comunale per la telefonia mobile”, avente le medesime finalità e che sarà
adottato tenendo conto anche dei programmi di sviluppo delle reti degli operatori e con
l’eventuale ricorso alla procedure di consultazione partecipata. Tale regolamento
rappresenta uno strumento più agile e flessibile rispetto ai piani comunali di settore ai
quali, se già adottati ai sensi della l.r. 28/2004, viene riconosciuta la stessa valenza proprio
al fine di garantire la salvaguardia del lavoro già svolto da una parte dei Comuni della
Regione.
I
In base alle previsioni del disegno di legge n. 119, in presenza del regolamento
comunale per la telefonia mobile, l’installazione e la modifica degli impianti sono soggette a
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo la normativa edilizia vigente,
corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti posti dalle norme
sull’inquinamento elettromagnetico. In assenza del regolamento, invece, il disegno di legge
in esame prevede che l’autorizzazione sia rilasciata dal Comune a seguito della
presentazione di un’istanza accompagnata dal parere di Arpa, nonché da tutti i pareri, le
autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque previsti dalla
vigente legislazione.
La discussione in IV Commissione sul disegno di legge n. 119 è stata molto proficua
ed ha visto un’ampia condivisione di tutte le forze politiche sulle finalità ad esso sottese. Lo
spirito collaborativo che ha contraddistinto i lavori di Commissione e che confido possa
improntare anche l’attività d’Aula, ha portato all’approvazione di un provvedimento più
completo rispetto al presentato e meglio soddisfacente gli scopi che si prefigge di
conseguire.
Si propone di seguito una disamina dei capi in cui si articola il disegno di legge
all’attenzione di quest’Aula, riservando particolare attenzione agli aspetti maggiormente
rappresentativi dello stesso.
Il Capo I del provvedimento enuncia i principi generali, definisce il campo di
applicazione della normativa, specifica le funzioni amministrative della Regione e dei
Comuni e contiene le definizioni.
Il Capo II riguarda le norme in materia di radiodiffusione televisiva e sonora. Esso
disciplina le modalità e le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa con lo Stato in
materia di localizzazione di impianti di radiodiffusione, di cui ai piani nazionali di
assegnazione delle frequenze, come previsto dal D.Lgs. 177/2005. La Giunta regionale si
esprime sull’intesa a conclusione di un procedimento di consultazione che coinvolge i
Comuni interessati, l’ARPA, il CO.RE.COM., e valutato il parere della conferenza interna
all’Amministrazione regionale, allo scopo convocata. La realizzazione di nuovi impianti nei
siti su cui è stata raggiunta l’intesa è soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dal
Comune interessato. La previsione della localizzazione di impianti al di fuori dei siti previsti
dai piani nazionali, può essere richiesta da soggetti pubblici o privati interessati. Le
autorizzazioni per tali impianti devono essere precedute dal raggiungimento di una nuova
intesa sull’estensione o la modifica del piano nazionale in modo da ricomprendere i nuovi
siti proposti.
Il Capo III disciplina la materia degli impianti per telefonia mobile, sostituendosi alla
LR 28/2004, e prevedendo rispetto a quest’ultima alcune innovazioni sostanziali. Anzitutto
oggetto del Capo III non sono solamente gli “impianti per telefonia mobile” propriamente
detti (cioè le stazioni radio-base degli standard attuali di telefonia mobile quali il GSM o
l’UMTS), ma in generale gli apparati radioelettrici trasmittenti con potenza efficace in
singola antenna superiore a 5 W (fatta eccezione per gli impianti per la radiodiffusione
sonora e televisiva trattati al Capo II, e gli impianti radioelettrici disciplinati da specifiche
II
norme di settore). Tale generalizzazione segue l’evoluzione tecnologica che porta le reti di
comunicazione a una convergenza sempre più spinta tra il supporto a servizi di telefonia ed
a servizi generici di trasporto dati, rendendo restrittivo il riferimento ai soli impianti per
telefonia mobile.
Sicuramente l’articolo più significativo del Capo che ha maggiormente improntato i
lavori della Commissione è quello che introduce il “Regolamento comunale per la telefonia
mobile” (art. 16). Tale strumento si caratterizza per la valenza programmatorio –
localizzativa degli impianti per telefonia mobile, perseguendo, in particolare, obiettivi di
tutela della salute, del territorio, degli aspetti artistici, culturali e paesaggistici e mirando,
anche attraverso le procedure partecipate, ad una razionale distribuzione territoriale degli
impianti in oggetto. Sono dettagliatamente individuati elaborati grafici e documentali da
produrre a corredo del Regolamento stesso, anche al fine della individuazione di aree
preferenziali in cui ubicare gli impianti. Lo strumento de quo prevede anche l’individuazione
di aree controindicate rispetto al posizionamento degli apparati. I commi che chiudono
l’articolo individuano la procedura che il Comune deve seguire nell’adozione del
Regolamento stesso che ha durata indeterminata ed è aggiornato quando gli organi
comunali ne ravvisino la necessità.
Il Capo IV disciplina la programmazione, la regolazione e la realizzazione della rete a
banda larga pubblica di proprietà regionale, perseguendo gli obiettivi, già introdotti con il
programma regionale ERMES, di migliorare i servizi telematici a disposizione della Pubblica
Amministrazione, e di contribuire a ridurre le problematiche di digital-divide che affliggono
ampie zone del territorio regionale. Per queste finalità è prevista la predisposizione di un
programma generale per la banda larga, che estenda e aggiorni i contenuti di ERMES, quale
strumento di analisi e pianificazione degli intervento da porre in atto. Tali interventi
possono essere realizzati direttamente dalla Regione, o da una sua Società interamente
controllata, ovvero tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai
soggetti di cui alla LR 14/2002. L’installazione delle reti, degli impianti e delle
apparecchiature necessarie a realizzare la rete pubblica di proprietà regionale sono
autorizzati in forma fortemente semplificata, mediante la sola comunicazione del progetto
da realizzare corredato da una dichiarazione asseverata del professionista che ne attesti la
conformità urbanistica e fatti comunque salvi ulteriori titoli abilitativi previsti in relazione a
vincoli presenti.
Come già previsto dalla LR 2/2006, gli enti locali, gli enti pubblici e gli altri soggetti
beneficiari di incentivi pubblici per la realizzazione di opere stradali e di altre infrastrutture
civili, devono prevedere nei relativi progetti le opere destinate ad ospitare la rete regionale a
banda larga. Tale predisposizione deve essere conforme alle norme tecniche emanate con
apposito regolamento regionale, e deve essere garantito il diritto d’uso delle infrastrutture
alla Regione.
La Regione gestisce la capacità trasmissiva riferita alla pubblica amministrazione
direttamente, o tramite Società interamente controllata; ai fini di contribuire al
superamento del digital divide, la Regione può mettere a disposizione quote di capacità
trasmissiva della propria rete eccedenti le esigenze della PA a società di gestione private,
III
individuate con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme in materia
di telecomunicazioni. Tali quote sono fissate con deliberazione di Giunta regionale.
Infine, il Capo V persegue la finalità di favorire un’operatività del Corecom coerente
con le esigenze di funzionalità dello stesso quando opera nella veste di “organo funzionale”
dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e quando esercita le peculiari e specifiche
funzioni delegate dall’AGCOM che ha natura di Autorità amministrativa indipendente e, in
tale contesto, svolge funzioni riconducibili a quelle oggetto del disegno di legge n. 119.
Signor Presidente, Colleghi
l’auspicio è che questo provvedimento, pur con possibili modifiche o ulteriori
proposte in Aula, venga rapidamente approvato in quanto le norme in esso previste
consentono un’immediata regolamentazione di un settore così importante per la comunità
regionale ed in continua evoluzione quale è quello delle telecomunicazioni.
BUCCI
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