N. 119 – A RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
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N. 119 – A RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE
N. 119 – A RELAZIONE DELLA IV COMMISSIONE PERMANENTE (lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell’ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali) (Relatore di maggioranza Bucci) sul DISEGNO DI LEGGE <<Norme in materia di telecomunicazioni>> Presentato dalla Giunta regionale l’8 giugno 2010 Presentata alla Presidenza il 25 febbraio 2011 Signor Presidente, Colleghe e Colleghi approda in Aula dopo un approfondito e partecipato iter il disegno di legge n. 119 “Norme in materia di telecomunicazioni” che si propone di codificare, in maniera organica ed innovativa, la complessa materia delle telecomunicazioni. Il provvedimento all’attenzione di quest’Aula riunisce in un unico testo, nel rispetto delle competenze legislative statali e regionali, la disciplina della radio diffusione televisiva e sonora, quella della telefonia mobile e quella afferente le infrastrutture per le telecomunicazioni in banda larga, che sono i tre settori cardine in cui si articolano le telecomunicazioni. In considerazione dell’importanza sociale ed economica del disegno di legge, la Commissione ha ritenuto imprescindibile far precedere l’esame del provvedimento dalle relative audizioni che hanno consentito ai vari portatori di interesse di esprimersi sull’argomento formulando proposte e osservazioni che hanno rappresentato importanti spunti di riflessione e che, ove possibile, sono stati recepiti in appositi emendamenti valutati in Commissione. Il disegno di legge n. 119 non si pone come una mera modifica della legge regionale 28/2004, incentrata sulle infrastrutture per la telefonia mobile e, in particolare, sull’esigenza di riorganizzare i siti atti ad ospitare i pertinenti impianti di ricetrasmissione, bensì rappresenta una vera e propria riforma di settore, molto attesa e non procrastinabile, che oltre ad attualizzare la disciplina di localizzazione degli impianti, consentirà ai Comuni e agli operatori del settore di agire, in maniera moderna e flessibile, nell’ambito di un quadro normativo puntualmente delineato. Il provvedimento in esame amplia significativamente quello che è stato il campo di applicazione della legge regionale 28/2004, disciplinando, da un lato, la diffusione sul territorio regionale degli impianti radioelettrici, intendendosi tali sia gli impianti per la radio diffusione sonora e televisiva che quelli per la telefonia mobile, e fornendo, dall’altro lato e per la prima volta, un quadro normativo di riferimento per quegli interventi di infrastrutturazione in banda larga e di contrasto al cosiddetto “divario digitale”, oggetto del programma regionale Ermes. Tra i contenuti sicuramente più significativi del provvedimento va segnalata la sostituzione del piano comunale di settore, previsto dalla legge regionale 28/2004 quale strumento a disposizione delle Amministrazioni comunali per armonizzare la localizzazione degli impianti sul territorio garantendo le migliori condizioni di copertura, con il “Regolamento comunale per la telefonia mobile”, avente le medesime finalità e che sarà adottato tenendo conto anche dei programmi di sviluppo delle reti degli operatori e con l’eventuale ricorso alla procedure di consultazione partecipata. Tale regolamento rappresenta uno strumento più agile e flessibile rispetto ai piani comunali di settore ai quali, se già adottati ai sensi della l.r. 28/2004, viene riconosciuta la stessa valenza proprio al fine di garantire la salvaguardia del lavoro già svolto da una parte dei Comuni della Regione. I In base alle previsioni del disegno di legge n. 119, in presenza del regolamento comunale per la telefonia mobile, l’installazione e la modifica degli impianti sono soggette a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo la normativa edilizia vigente, corredata del parere di ARPA che accerti il rispetto dei limiti posti dalle norme sull’inquinamento elettromagnetico. In assenza del regolamento, invece, il disegno di legge in esame prevede che l’autorizzazione sia rilasciata dal Comune a seguito della presentazione di un’istanza accompagnata dal parere di Arpa, nonché da tutti i pareri, le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta e gli atti di assenso comunque previsti dalla vigente legislazione. La discussione in IV Commissione sul disegno di legge n. 119 è stata molto proficua ed ha visto un’ampia condivisione di tutte le forze politiche sulle finalità ad esso sottese. Lo spirito collaborativo che ha contraddistinto i lavori di Commissione e che confido possa improntare anche l’attività d’Aula, ha portato all’approvazione di un provvedimento più completo rispetto al presentato e meglio soddisfacente gli scopi che si prefigge di conseguire. Si propone di seguito una disamina dei capi in cui si articola il disegno di legge all’attenzione di quest’Aula, riservando particolare attenzione agli aspetti maggiormente rappresentativi dello stesso. Il Capo I del provvedimento enuncia i principi generali, definisce il campo di applicazione della normativa, specifica le funzioni amministrative della Regione e dei Comuni e contiene le definizioni. Il Capo II riguarda le norme in materia di radiodiffusione televisiva e sonora. Esso disciplina le modalità e le procedure finalizzate al raggiungimento dell’intesa con lo Stato in materia di localizzazione di impianti di radiodiffusione, di cui ai piani nazionali di assegnazione delle frequenze, come previsto dal D.Lgs. 177/2005. La Giunta regionale si esprime sull’intesa a conclusione di un procedimento di consultazione che coinvolge i Comuni interessati, l’ARPA, il CO.RE.COM., e valutato il parere della conferenza interna all’Amministrazione regionale, allo scopo convocata. La realizzazione di nuovi impianti nei siti su cui è stata raggiunta l’intesa è soggetta ad autorizzazione unica rilasciata dal Comune interessato. La previsione della localizzazione di impianti al di fuori dei siti previsti dai piani nazionali, può essere richiesta da soggetti pubblici o privati interessati. Le autorizzazioni per tali impianti devono essere precedute dal raggiungimento di una nuova intesa sull’estensione o la modifica del piano nazionale in modo da ricomprendere i nuovi siti proposti. Il Capo III disciplina la materia degli impianti per telefonia mobile, sostituendosi alla LR 28/2004, e prevedendo rispetto a quest’ultima alcune innovazioni sostanziali. Anzitutto oggetto del Capo III non sono solamente gli “impianti per telefonia mobile” propriamente detti (cioè le stazioni radio-base degli standard attuali di telefonia mobile quali il GSM o l’UMTS), ma in generale gli apparati radioelettrici trasmittenti con potenza efficace in singola antenna superiore a 5 W (fatta eccezione per gli impianti per la radiodiffusione sonora e televisiva trattati al Capo II, e gli impianti radioelettrici disciplinati da specifiche II norme di settore). Tale generalizzazione segue l’evoluzione tecnologica che porta le reti di comunicazione a una convergenza sempre più spinta tra il supporto a servizi di telefonia ed a servizi generici di trasporto dati, rendendo restrittivo il riferimento ai soli impianti per telefonia mobile. Sicuramente l’articolo più significativo del Capo che ha maggiormente improntato i lavori della Commissione è quello che introduce il “Regolamento comunale per la telefonia mobile” (art. 16). Tale strumento si caratterizza per la valenza programmatorio – localizzativa degli impianti per telefonia mobile, perseguendo, in particolare, obiettivi di tutela della salute, del territorio, degli aspetti artistici, culturali e paesaggistici e mirando, anche attraverso le procedure partecipate, ad una razionale distribuzione territoriale degli impianti in oggetto. Sono dettagliatamente individuati elaborati grafici e documentali da produrre a corredo del Regolamento stesso, anche al fine della individuazione di aree preferenziali in cui ubicare gli impianti. Lo strumento de quo prevede anche l’individuazione di aree controindicate rispetto al posizionamento degli apparati. I commi che chiudono l’articolo individuano la procedura che il Comune deve seguire nell’adozione del Regolamento stesso che ha durata indeterminata ed è aggiornato quando gli organi comunali ne ravvisino la necessità. Il Capo IV disciplina la programmazione, la regolazione e la realizzazione della rete a banda larga pubblica di proprietà regionale, perseguendo gli obiettivi, già introdotti con il programma regionale ERMES, di migliorare i servizi telematici a disposizione della Pubblica Amministrazione, e di contribuire a ridurre le problematiche di digital-divide che affliggono ampie zone del territorio regionale. Per queste finalità è prevista la predisposizione di un programma generale per la banda larga, che estenda e aggiorni i contenuti di ERMES, quale strumento di analisi e pianificazione degli intervento da porre in atto. Tali interventi possono essere realizzati direttamente dalla Regione, o da una sua Società interamente controllata, ovvero tramite affidamento in delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti di cui alla LR 14/2002. L’installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la rete pubblica di proprietà regionale sono autorizzati in forma fortemente semplificata, mediante la sola comunicazione del progetto da realizzare corredato da una dichiarazione asseverata del professionista che ne attesti la conformità urbanistica e fatti comunque salvi ulteriori titoli abilitativi previsti in relazione a vincoli presenti. Come già previsto dalla LR 2/2006, gli enti locali, gli enti pubblici e gli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici per la realizzazione di opere stradali e di altre infrastrutture civili, devono prevedere nei relativi progetti le opere destinate ad ospitare la rete regionale a banda larga. Tale predisposizione deve essere conforme alle norme tecniche emanate con apposito regolamento regionale, e deve essere garantito il diritto d’uso delle infrastrutture alla Regione. La Regione gestisce la capacità trasmissiva riferita alla pubblica amministrazione direttamente, o tramite Società interamente controllata; ai fini di contribuire al superamento del digital divide, la Regione può mettere a disposizione quote di capacità trasmissiva della propria rete eccedenti le esigenze della PA a società di gestione private, III individuate con procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme in materia di telecomunicazioni. Tali quote sono fissate con deliberazione di Giunta regionale. Infine, il Capo V persegue la finalità di favorire un’operatività del Corecom coerente con le esigenze di funzionalità dello stesso quando opera nella veste di “organo funzionale” dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni e quando esercita le peculiari e specifiche funzioni delegate dall’AGCOM che ha natura di Autorità amministrativa indipendente e, in tale contesto, svolge funzioni riconducibili a quelle oggetto del disegno di legge n. 119. Signor Presidente, Colleghi l’auspicio è che questo provvedimento, pur con possibili modifiche o ulteriori proposte in Aula, venga rapidamente approvato in quanto le norme in esso previste consentono un’immediata regolamentazione di un settore così importante per la comunità regionale ed in continua evoluzione quale è quello delle telecomunicazioni. BUCCI IV