Sicurezza dei giocattoli
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Sicurezza dei giocattoli
Sicurezza dei giocattoli Circa vent'anni dopo la prima direttiva con cui furono stabiliti i requisiti essenziali e le regole generali sulla sicurezza dei giocattoli, nel 2009 l'Unione Europea ha adottato la Direttiva n. 2009/48/CE . La nuova direttiva prende atto del cambiamento del mercato dei giocattoli, dello spostamento delle principali aree di produzione e dell'esigenza di tenere conto di nuove evidenze scientifiche relative alle sostanze chimiche usate nella fabbricazione dei giocattoli stessi. I nuovi indirizzi sono stati recepiti dal legislatore italiano col D.Lgs 54/2011, che attualmente disciplina la materia. Cosa si intende per giocattolo Per giocattolo s'intende il prodotto progettato o destinato, in modo esclusivo o meno, a essere utilizzato per fini di gioco da bambini di età inferiore a 14 anni. Non sono considerati giocattoli alcuni specifici prodotti elencati nell' allegato I al D.Lgs 54/2011 (quali ad es. decorazioni natalizie, modelli in scala per collezionisti adulti, attrezzature sportive, fuochi d'artificio, succhietti di puericultura, puzzle di oltre 500 pezzi, ecc.). Inoltre il D. Lgs. n. 54/2011 non si applica a: attrezzature per aree da gioco e macchine da gioco (es. a moneta) per uso pubblico; veicoli-giocattolo con motore a combustione e macchine a vapore giocattolo; fionde e catapulte Requisiti di sicurezza Sono considerati sicuri i giocattoli conformi ai requisiti generali stabiliti dall'art. 9 del D.Lgs 54/2011 e ai requisiti particolari indicati nell'All. II al medesimo Decreto. In generale i giocattoli non devono compromettere la sicurezza o la salute dell'utilizzatore o dei terzi quando siano utilizzati conformemente alla loro destinazione o quando ne sia fatto un uso prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bambini: a tal fine, specialmente per i giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi, si deve tenere conto dell'abilità degli utilizzatori e di chi effettua la sorveglianza. I giocattoli immessi sul mercato devono essere conformi ai requisiti essenziali di sicurezza per tutta la durata del loro prevedibile impiego. Come devono essere etichettati i giocattoli Sul giocattolo devono essere presenti le seguenti indicazioni: marcatura CE apposta in modo visibile, facilmente leggibile e indelebile sul giocattolo o su un'etichetta affissa o sull'imballaggio; qualora non sia visibile dall'esterno, la marcatura va comunque apposta sull'imballaggio; codice identificativo del prodotto (numero di tipo, lotto, serie o altro elemento che consenta l'identificazione del giocattolo), apposto sul giocattolo stesso o, se impossibile, sull'imballaggio o su un documento d'accompagnamento; dati identificativi (nome, denominazione o marchio) del produttore e dell'importatore; istruzioni e informazioni sulla sicurezza almeno in lingua italiana; avvertenze ( All. V del D.Lgs 54/2011) in lingua italiana, chiaramente visibili, facilmente leggibili, comprensibili e accurate; esse devono essere apposte sul giocattolo, su un'etichetta o sull'imballaggio e se del caso sulle istruzioni; se si tratta di avvertenze che incidono sulla decisione d'acquisto, devono essere visibili all'esterno. Obblighi degli operatori Il fabbricante deve: eseguire o far eseguire la procedura di valutazione della conformità; predisporre la prescritta documentazione tecnica; garantire che la produzione in serie si mantenga conforme al modello testato; assicurare che il giocattolo sia dotato di codice identificativo; indicare sul giocattolo i propri dati identificativi; garantire che il giocattolo sia dotato delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza. L'importatore deve: assicurarsi che il fabbricante abbia eseguito la procedura di valutazione della conformità, preparato la documentazione tecnica, dotato il giocattolo di codice identificativo, indicato i proprî dati identificativi; indicare sul giocattolo i proprî dati identificativi; garantire che il giocattolo sia dotato delle istruzioni e delle informazioni sulla sicurezza; assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza. Il distributore deve: prima di mettere il giocattolo a disposizione sul mercato, verificare che esso sia dotato della prescritta marcatura, di un codice identificativo, dei dati di produttore e importatore, delle istruzioni e informazioni prescritte almeno in lingua italiana; assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza Controlli La vigilanza sulla sicurezza e la conformità dei giocattoli spetta al Ministero dello Sviluppo Economico, che si avvale delle Camere di Commercio competenti per territorio, della Guardia di Finanza, nonché delle altre amministrazioni dello Stato e delle autorità pubbliche locali nell'ambito delle rispettive competenze. Le funzioni di controllo alle frontiere esterne sono svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Il Ministero della Salute svolge funzioni di controllo limitatamente agli aspetti di specifica competenza. Sanzioni Le disposizioni sanzionatorie sono contenute nell'art. 31 del D.Lgs 54/2011: salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante o l'importatore che immettano sul mercato prodotti che non siano stati progettati o fabbricati conformemente ai requisiti essenziali e particolari di sicurezza è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, l'importatore che immetta un giocattolo sul mercato senza assicurarsi di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 54/2011 è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro; salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che non ottempera ai provvedimenti del competente Ministero, di divieto d'immissione sul mercato, di divieto di circolazione sul territorio nazionale, di ritiro odi richiamo dal mercato emanati ai sensi dell' articolo 30 , comma 2, è punito con l'arresto da sei mesi a un anno e con l'ammenda da 10.000 a 50.000 euro; salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immette sul mercato un giocattolo privo della documentazione tecnica di cui all' allegato IV del D. Lgs. n. 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 40.000 euro; salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che immetta sul mercato un giocattolo privo della marcatura CE o privo delle avvertenze di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 54/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 30.000 euro; salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante o l'importatore che non ottempera al provvedimento di divieto d'immissione in commercio emanato dal Ministero ai sensi dell' articolo 30 , comma 6 del Decreto, è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca reato, il distributore che mette a disposizione sul mercato un giocattolo privo di marcatura CE o delle prescritte avvertenze, è soggetto alla sanzione amministrativa da 1.500 a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l'importatore o il distributore che su richiesta dell'autorità di vigilanza non forniscano le informazioni relative agli operatori che abbiano fornito loro o cui abbiano fornito un giocattolo è soggetto alla sanzione amministrativa da 2.500 a 10.000 euro; salvo che il fatto costituisca reato, il rappresentante autorizzato che non ottemperi agli obblighi di cui all' articolo 4 , comma 3, del D. Lgs. n. 54/2011 deve assicurare che nel tempo in cui il giocattolo è sotto la sua responsabilità le condizioni di immagazzinamento e di trasporto non mettano a repentaglio la conformità del giocattolo ai requisiti essenziali di sicurezza.