Disposizione tecnica di funzionamento n

Transcript

Disposizione tecnica di funzionamento n
Disposizione tecnica di funzionamento
n. 20 ME
Pagina 1 di 2
Disposizione tecnica di funzionamento n. 20 ME
(ai sensi dell’articolo 4 del Testo integrato della Disciplina del mercato elettrico, approvato con
decreto del Ministro delle Attività Produttive 19 dicembre 2003)
Titolo
Riferimenti
normativi
Offerte integrative di Terna su MGP
Articolo 117, comma 117.4, del Testo integrato della Disciplina del mercato
elettrico, come modificato ai sensi dell’articolo 3, comma 3.5, del medesimo
Testo integrato
Approvata in data 24 novembre 2004
Disposizione tecnica di funzionamento
n. 20 ME
Pagina 2 di 2
1. Premessa
L’articolo 117, comma 117.4, lettera a) della Disciplina, prevede che, dopo la chiusura di MGP ed
entro il termine stabilito nelle DTF, il GME comunichi a Terna la quantità totale di energia relativa
alle offerte di acquisto presentate in ciascuna zona geografica. L’articolo 117, comma 117.4,
lettera b) della Disciplina, prevede che, entro il termine stabilito nelle DTF, e secondo i criteri
stabiliti nella disciplina del dispacciamento, Terna, può presentare offerte integrative di acquisto e
vendita.
2. Comunicazione a Terna delle offerte di acquisto presentate su MGP
Entro due ore dalla chiusura del MGP, il GME, ai sensi dell’Articolo 117, comma 117.4, lettera a)
della Disciplina, comunica a Terna, per ciascuna zona geografica e per ciascun periodo rilevante,
la quantità totale di energia elettrica relativa alle offerte di acquisto presentate da tutti gli operatori
sul MGP e riferite a punti di offerta in prelievo. A tal fine si considerano solo le offerte di acquisto
congrue.
3. Offerte integrative di Terna
Entro trenta minuti dalla ricezione delle informazioni di cui al precedente paragrafo, e secondo i
criteri stabiliti nella disciplina del dispacciamento, Terna può presentare, ai fini del MGP, offerte
integrative di vendita e/o di acquisto.
A tal fine si precisa che le offerte integrative di vendita e di acquisto sono riferite, rispettivamente, a
punti di offerta virtuali in vendita e in acquisto, per i quali non si applicano le disposizioni di cui
all’Articolo 37, commi 37.5 e 37.6, della Disciplina.