Circolare del 27 gennaio 1997 - Allegato 1
Transcript
Circolare del 27 gennaio 1997 - Allegato 1
$OOHJDWR Lista degli Stati il cui diritto richiede il riconoscimento del minore da parte della madre, ai fini di costituire un legame di filiazione tra loro ____________________________________________________________ Cambogia Art. 91 a 93 della legge del 17 luglio 1989 sul matrimonio e sulla famiglia Ecuador Art. 34 della legge sui registri di stato civile Art. 261 a 263 del Codice civile ecuadoriano Stati Uniti Luisiana Art. 203 del Codice civile della Luisiana Porto Rico Art. 125 del Codice civile portoriceno Italia Art. 250, 251 e 254 del Codice civile italiano Per quanto concerne i figli incestuosi, occorre distinguere tra quelli in merito ai quali l’incesto risulta da un vincolo di parentela e quelli a proposito dei quali esso risulta da una parentela di sangue, anche soltanto naturale in linea retta all’infinito o in linea collaterale nel secondo grado. I primi possono essere riconosciuti allorquando sia stato dichiarato nullo il matrimonio dei genitori: l'impedimento dell'affinità, in effetti, scompare. Quanto ai secondi, pur trattandosi di "incesto assoluto", il legislatore ne permette tuttavia il riconoscimento se il padre e la madre, al tempo del concepimento, ignorassero il vincolo esistente tra di loro. Quando uno solo dei genitori è stato in buona fede, il riconoscimento del figlio può essere fatto solo da lui. Soltanto i figli incestuosi i cui genitori erano in cattiva fede non possono quindi essere riconosciuti (art. 251). Il riconoscimento deve in ogni caso essere autorizzato dal giudice. $OOHJDWR Libano Art. 11, 12 e 15 della legge libanese del 7 dicembre 1951 Nicaragua Art. 221, 235, 238, 239, 263 et 532 del Codice civile nicaraguense Paraguay Art. 230 a 233 del Codice civile paraguaiano Rwanda Art. 324 a 327 del Codice civile rwuandese San Marino Art. 43 e 45 della legge sanmarinese n. 49 del 26 aprile 1986 Seychelles Art. 334 e 335 del Codice civile delle Seychelles Tchad Art. 10 della legge tchadiana del 2 giugno 1961 Art. 334 a 342 del Codice civile tchadiano Figli adulterini o incestuosi non possono essere riconosciuti. Città di Vaticano Applicabile il diritto italiano. Soluzione analoga a quella italiana Vietnam Art. 30 del Codice vietnamita del matrimonio e della famiglia