IMU 2012 - Comune di Darfo Boario Terme
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IMU 2012 - Comune di Darfo Boario Terme
Comune di Darfo Boario Terme Provincia di Brescia VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE Originale N° 32 del 13/07/2012 OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE DA APPLICARSI NELL'ANNO 2012 ALL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). L'anno duemiladodici, addì tredici del mese di luglio alle ore 20:30, presso la sala consiliare, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in prima convocazione – seduta ordinaria sotto la presidenza del Sig. Riccardo Bonù - Presidente del Consiglio -. N. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Cognome e Nome MONDINI EZIO CRISTINI ATTILIO ABONDIO MAURIZIO PICCINELLI DORALICE VALZELLI OLIVIERO MENSI DAMIANO FRANZONI GIACOMO GAIONI LUIGINA BONU' RICCARDO DUCOLI GUGLIELMINA PELLEGRINELLI GIACOMO PAVESI MARCELLO CAMOSSI FRANCO ABONDIO FRANCESCO DOSSENA MARCO PICCINELLI ROMANO RONDINI GIOVAN MARIA PRESENTI: 16 Sindaco Vice Sindaco Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere Consigliere P SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI A SI SI SI SI SI SI ASSENTI:1 Sono presenti gli Assessori esterni: PEDERSOLI GRAZIOSO, BENEDETTI OSVALDO Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi Il Presidente, riconosciuta legale l’adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l’argomento di cui in oggetto. Il Presidente del Consiglio Comunale introduce l’argomento posto al punto n. 4 all’ordine del giorno e cede la parola all’Assessore al bilancio per relazionare in merito. Prende pertanto la parola l’Assessore Benedetti, il quale informa i signori Consiglieri che con Decreto Legislativo 14/03/2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, è stata istituita la nuova imposta municipale propria (IMU). Illustra la proposta dell’Amministrazione Comunale in ordine alla determinazione delle aliquote e della detrazione da applicarsi alla predetta imposta per l’anno 2012. Informa i signori Consiglieri che la proposta in argomento è stata sottoposta all’esame della Commissione consiliare permanente “Bilancio e sviluppo economico” nella seduta del 4/07/2012. Il Presidente dichiara quindi aperto il dibattito. Dopo di ché, IL CONSIGLIO COMUNALE UDITA la relazione dell’Assessore al bilancio, Dott. Benedetti; UDITI gli interventi dei Consiglieri Comunali, contenuti nella propria deliberazione n. 30 in data odierna, che qui si intendono integralmente riportati; − − − − − PREMESSO: che il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ha istituito con gli articoli 8 e 9 la nuova imposta municipale propria a decorrere dal 2014; che il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n.214) ha anticipato, in via sperimentale, la decorrenza dell’imposta di cui sopra al 2012 per renderla applicabile a regime dal 2015; DATO ATTO: che l’imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e relative pertinenze; che la base imponibile dell’imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e dal Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214); che l’art. 13, comma 6, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214) stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76% e attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare (con deliberazione adottata ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo n. 446/1997), in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali (aliquota minima 0,46% - aliquota massima 1,06%); − − − − che l’art. 13, comma 7, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214) stabilisce che l’aliquota di base dell’imposta è ridotta allo 0,4% per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e che i Comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali (aliquota minima 0,20% - aliquota massima 0,60%); che la circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze n.3/DF del 18 maggio 2012, al punto 5 “le aliquote” afferma “(…) Occorre precisare che sia il limite minimo sia quello massimo costituiscono dei vincoli invalicabili da parte del Comune, il quale, nell’esercizio della sua autonomia regolamentare, può esclusivamente manovrare le aliquote, differenziandole sia nell’ambito della stessa fattispecie impositiva, sia all’interno del gruppo catastale, con riferimento alle singole categorie. Si deve, comunque, sottolineare che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione (…)”; che l’art. 14, comma 6, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 stabilisce che “E’ confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all’art. 52 del citato Decreto Legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”; che l’art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) stabilisce: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione, entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate d’anno in anno”; RILEVATO che, ai sensi dell’art. 13, comma 10, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214): a) i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che hanno trasferito la propria residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, nonché l’unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; b) la detrazione per l’abitazione principale (e non l’aliquota ridotta e la maggiore detrazione per i figli) si applica anche alle unità immobiliari individuate dall’art. 8, comma 4, del Decreto Legislativo n. 504/1992, vale a dire: b.1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari; b.2) gli alloggi regolarmente assegnati degli istituti autonomi per le case popolari (ALER); c) alle unità immobiliari di cui alle lettere a) e b) sopra descritte, oltre che alle unità immobiliari adibite ad abitazione principale, non si applica la riserva della quota di imposta a favore dello Stato prevista dal comma 11 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n.201 (convertito con la Legge 22 dicembre 2011, n. 214) e il comma 17 dello stesso articolo 13; OSSERVATO: che ai sensi dell’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono esenti dall’imposta municipale propria i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993 n. 557 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133) ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all’elenco dei comuni italiani predisposto dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT); b) che il comune di Darfo Boario Terme, nell’elenco dei comuni italiani predisposto dall’ISTAT, è classificato totalmente montano; a) − − − CONSIDERATO: che a decorrere dall’anno di imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributare degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52, comma 2, del Decreto Legislativo n. 446/1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione; che il mancato invio delle predette deliberazioni è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell’Interno, con il blocco – sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio – delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti; che il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica le deliberazioni inviate dai comuni sul proprio sito informatico. Tale pubblicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’art. 52, comma 2 terzo periodo, del Decreto Legislativo n. 446/1997; RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell’Interno in data 20 giugno 2012, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2012 da parte degli enti locali è stato rinviato al 31 agosto 2012; CONSIDERATO: che l’economia del comune di Darfo Boario Terme poggia in maniera considerevole sul turismo; b) che l’Amministrazione Comunale intende sostenere il settore alberghiero cittadino, attualmente in gravi difficoltà generate dalla situazione economica generale e dalla conseguente contrazione delle presenze turistiche; a) VALUTATA la proposta dell’Amministrazione Comunale in ordine alla determinazione delle aliquote e della detrazione da applicarsi nell’anno 2012 all’imposta municipale propria (IMU); VISTI i pareri favorevoli espressi in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione dal Responsabile dei servizi tributi e patrimonio, Dott. Achille Cominini, ed in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile dei servizi finanziari, Rag. Rosalba Sangalli; CON VOTI favorevoli n. 11, contrari n. 5 (Camossi, Dossena, Abondio Francesco, Piccinelli Romano e Rondini) ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n. 16 Consiglieri presenti e votanti; DELIBERA 1. di determinare, per l’anno 2012, le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) come segue: a) aliquota ordinaria 0,85%; b) aliquota ridotta 0,48%; b.1) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze; b.2) per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata; b.3) per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non sia locata e che i cittadini siano iscritti all’AIRE del comune di Darfo Boario Terme; c) altre aliquote: c.1) aliquota dello 0,50% per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e per gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (ALER); c.2) aliquota dello 0,76% per l’unità immobiliare e relative pertinenze date in uso gratuito al figlio purché: c.2.a) il figlio e il suo nucleo familiare non siano titolari di diritti su altra unità immobiliare ad uso abitativo ubicata nel territorio del comune; c.2.b) il figlio e il suo nucleo familiare vi dimorino abitualmente e vi risiedano anagraficamente; c.3) aliquota dello 0,72% per immobili con categoria catastale D02 (alberghi); c.4) aliquota dello 0,48% per immobili posseduti e utilizzati dalle Onlus, ai sensi dell’art.21 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460, e scuole dell’infanzia se non rientranti nell’esenzione prevista dall’art. 9, comma 8, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23; 2. di precisare che le riduzioni di imposta non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato; 3. di determinare le riduzioni di imposta per l’abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo per l’anno 2012, come sotto indicato: a) detrazione di €. 200,00 (euro duecento) complessiva a favore dei soggetti passivi residenti e che dimorano abitualmente, con maggiorazione di €. 50,00 (euro cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L’importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l’importo massimo di €. 400,00 (euro quattrocento); b) la detrazione per l’abitazione principale del soggetto passivo determinata in €. 200,00 (euro duecento) deve essere applicata anche alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non sia locata, nonché all’unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (iscritti nell’AIRE del comune di Darfo Boario Terme) a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata; 4. di disporre che la presente deliberazione sia inviata al Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all’art. 52 – comma 2 – del Decreto Legislativo n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza previsto per l’approvazione del bilancio di previsione, ai sensi del comma 15 dell’art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214); 5. di prendere atto dei pareri espressi in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione, depositati agli atti dell’ufficio segreteria. Successivamente, IL CONSIGLIO COMUNALE RAVVISATA l’urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento; VISTO l’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.EE.LL.); CON VOTI favorevoli n. 16, contrari ed astenuti nessuno, espressi per alzata di mano da n.16 Consiglieri presenti e votanti; DELIBERA di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile. Letto, confermato e sottoscritto IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Riccardo Bonù IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE Si attesta: che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 20/07/2012 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi ESECUTIVITA' La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 31/07/2012 Ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. - D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Darfo Boario Terme, 31/07/2012 IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Marino Bernardi