Contratto a termine. Dal Forum Lavoro le prime
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Contratto a termine. Dal Forum Lavoro le prime
Contratto a termine. Dal Forum Lavoro le prime risposte del Ministero ai quesiti. Pasquale Staropoli Le ultime novità del contratto a termine al centro del Forum Lavoro organizzato dalla Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in collaborazione con Italia Oggi. In occasione dell’importante evento, gli esperti della Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro si sono confrontati con i dirigenti del Ministero del Lavoro sulle modifiche introdotte dalla legge n.78/14 di conversione del D.L. 34/2014. L’evento è stato utile per un primo confronto sulle questioni che già emergono controverse in ordine alla applicazione delle nuove norme in materia. Si conferma la circoscrizione, quanto all’organico aziendale al quale riferire la percentuale di riferimento del limite quantitativo, ai soli lavoratori subordinati, con esclusione d’ogni altra tipologia. È stata ribadita la necessità di distinguere il limite delle proroghe (5), ai fini della operatività dello stesso, dalla disciplina dei rinnovi, ai sensi dell’art. 5, co. 4bis del decreto, poiché questi ultimi implicano la cessazione del contratto e quindi, a differenza di quanto accade con la proroga, una soluzione di continuità del rapporto di lavoro. Indiscussa poi l’efficacia delle nuove norme che, evidentemente, non possono che disciplinare esclusivamente i contratti di lavoro stipulati dopo l’entrata in vigore del decreto n. 34/2014, circostanza peraltro esplicitamente riferita dalla norma stessa. Più cauta la posizione ministeriale sulle conseguenze sul rapporto di lavoro in caso di sforamento dei limiti percentuali, siano essi quelli legali così come quelli eventualmente diversi, di natura contrattuale. Secondo quanto espresso al Forum, “non spetta al Ministero quella che costituisce una conseguenza civilistica del superamento dei limiti”, rinviando sulla questione all’esito che verrà dalla applicazione ed interpretazione giurisprudenziale. In realtà, sul punto, si ritiene di poter affermare con adeguata certezza come in caso di sforamento del limite quantitativo percentuale, nulla occorra al rapporto di lavoro, né tantomeno può ritenersi ragionevole paventare la conversione del rapporto. Innanzi tutto perché quest’ultima non è prevista quale clausola penale automatica dalla legge che, anzi, dispone espressamente – ed esclusivamente – proprio la sanzione amministrativa quale unica conseguenza per questo tipo di irregolarità. Risultano poi confermati i limiti temporali della applicazione della sanzione che, conformemente a quanto rilevato in relazione alla efficacia in generale delle nuove norme (riservata solo ai contratti stipulati dopo l’entrata in vigore delle stesse), riguarda soltanto il superamento del limite percentuale per effetto di contratti a termine stipulati secondo e sotto la vigenza della nuova disciplina. In particolare l’attenzione è stata rivolta alle conseguenze dello sforamento dovuto a contratti già sussistenti e stipulati secondo la disciplina pre-decreto. In questi casi non si applica la sanzione e ciò non soltanto in virtù del richiamato principio generale della efficacia delle norme nel tempo, ma, a maggior ragione, in considerazione del fatto che la sanzione amministrativa – norma speciale – è applicabile soltanto sotto la propria vigenza, mentre per lo sforamento “pregresso” la conseguenza prevista dal legislatore è quella della impossibilità della stipula di nuovi contratti a termine in difetto del richiesto “rientro” entro il 31/12/2014. Del resto sarebbe davvero singolare sanzionare contratti che all’epoca della loro stipulazione erano perfettamente legittimi. Sul nuovo onere informativo imposto al datore di lavoro, in relazione all’esercizio del diritto di precedenza del lavoratore a termine in caso di nuove assunzioni, essendo questo esplicitamente previsto dalla legge, l’eventuale omissione di tale nuovo incombente da parte del datore di lavoro ben difficilmente può avere ricadute sul suo diritto di esercizio, mentre può essere plausibile ritenere una tenutezza a titolo risarcitorio, pur non coinvolgendo modifiche sostanziali del rapporto di lavoro. Suscitata, infine, la dovuta attenzione sul regime di deroga riservato alla attività di ricerca. È emerso chiaramente come la deroga riguardi i limiti quantitativi e temporali, ove si tratti di attività esclusivamente dedicata alla ricerca, rimanendo vigenti i limiti e le garanzie previsti dall’art. 5, co. 4 bis, relativo alla disciplina dei rinnovi.