regime fiscale - Acea Pinerolese Energia

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regime fiscale - Acea Pinerolese Energia
ACEA PINEROLESE ENERGIA S.R.L. - VIA CRAVERO, 48 - 10064 PINEROLO (TO)
Cod. Fiscale e P.IVA 08547890015 – C.C.I.A.A. Torino N° 982080 - TEL. 0121/236.1
Sito Internet www.aceapinerolese-energia.it
Società di Vendita Gas Metano operante nel mercato libero e vincolato e fornitrice di clienti anche sotto i 200.000 Smc/anno
SERVIZIO CLIENTI: VIA VIGONE, 42 - 10064 PINEROLO (TO)
NUMERO VERDE 800.80.80.55 - FAX 0121/236.234 – Email [email protected]
REGIME FISCALE
Nell'ottica della trasparenza e correttezza professionale che guidano la politica commerciale e di relazione
con la clientela della nostra Società, si è ritenuto importante - nell'ambito dei riferimenti normativi di
interesse per i clienti - dedicare una parte all'informazione sul regime di tassazione che la legislazione vigente
prevede per la fornitura di gas metano al cliente finale.
Ai consumi di gas metano da parte del cliente finale, ai sensi di legge, sono applicate le seguenti tassazioni:
1. Accise:
a) Imposta Erariale di Consumo
b) Addizionale Regionale
2. IVA, applicata sull'imponibile totale (determinato dall'applicazione della tariffa e delle accise sul consumo
registrato)
Nel seguito si riportano le informazioni di base relativamente a ciascun componente di tale struttura
impositiva, specificando infine anche le casistiche coperte da eventuali agevolazioni fiscali.
Accise – Imposta di Consumo
Per quanto riguarda l'assoggettamento ad accisa dei consumi di gas naturale, fa riferimento l'Art. 26 del
D.Lgs. 26/10/1995 N° 504 (Testo Unico Accise), che, in particolare, ai commi 2-3-4 distingue tra usi civili ed
usi industriali, prevedendo per questi ultimi un regime agevolato, come illustrato nel seguito.
Ai sensi dell'art. 2 del Decreto Legislativo 2 Febbraio 2007 N° 26 recante "Attuazione della direttiva
2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità", a
decorrere dal 1/1/2008 è stata variata la struttura dell'imposizione fiscale sulla fornitura di gas metano per
gli usi civili; gli ultimi chiarimenti applicativi in merito sono stati forniti dall'Agenzia delle Dogane mediante la
Circolare N° 37/D del 28 Dicembre 2007.
La nuova struttura di imposizione fiscale sulla fornitura di gas metano, in particolare, prevede l'applicazione
delle accise agli usi civili sulla base di aliquote in Euro/Smc (Standard Metro Cubo), differenziate secondo i
seguenti scaglioni di consumo (Smc/anno) su base anno solare:
o
da 0 a 120 Smc/anno
o
da 121 a 480 Smc/anno
o
da 481 a 1560 Smc/anno
o
oltre 1561 Smc/anno
Le aliquote di accisa sul gas naturale - rispetto al nuovo schema in scaglioni di consumo Smc/anno in vigore
dal 1/1/2008 - sono state stabilite dallo stesso art. 2 del D.Lgs. N° 26, successivamente modificate e
nuovamente ripristinate con decorrenza 1/4/2009 sulla base di corrispondenti provvedimenti legislativi.
Le aliquote di accisa sul gas naturale sono infatti stabilite da provvedimenti di legge e possono essere
soggette a modifica periodica, in funzione dei provvedimenti emanati dal legislatore a livello di regolazione e
adeguamento dei regimi di tassazione.
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Accise – Addizionale Regionale
Per quanto concerne l'addizionale regionale, ciascuna regione definisce le proprie addizionali sui quattro
scaglioni di consumo previsti.
In Piemonte, l'Addizionale Regionale è fissata pari alla metà dell’Imposta Erariale di Consumo, con un
massimo di 0.0258 Euro/Smc.
IVA
Lo stesso art. 2 del D.Lgs. N° 26 ha innovato anche le aliquote IVA applicate, introducendo la distinzione
delle aliquote in base agli scaglioni di consumo definiti, in particolare:
SCAGLIONI DI CONSUMO
(MC/ANNO SOLARE)
ALIQUOTA IVA
da 0 a 120 Smc/anno
10%
da 121 Smc/anno a 480 Smc/anno
10%
da 481 Smc/anno a 1560 Smc/anno
21%
oltre 1561 Smc/anno
21%
Agevolazioni Fiscali
Nell’ambito della struttura di imposizione fiscale così composta e in parte rinnovata, sono previste alcune
condizioni di agevolazione fiscale, come nel seguito illustrato.
Al fine di ottenere informazioni ed inoltrare richieste per l'applicazione delle agevolazioni fiscali nell'ambito
del proprio rapporto di fornitura con Acea Pinerolese Energia, il cliente può consultare i Servizi On Line
(Sezione Servizio Clienti) del presente sito internet e comunque rivolgersi al Servizio Clienti della
Società.
1) Accise – Agevolazioni Previste per gli Usi Industriali ed Assimilati
Ai sensi del D.Lgs. 26/10/1995 N° 504 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riferimento
all'Art. 26 del D.Lgs. N° 504/1995, è disciplinata l'applicazione di agevolazioni in materia di accise
relativamente a diverse casistiche di utilizzi del gas metano, tra cui ad esempio:
o
o
o
o
o
Usi Industriali e assimilati (produzione di beni e servizi)
Usi Artigianali
Usi Agricoli
Esercizi di ristorazione
Impianti sportivi adibiti ad attività dilettantistiche gestiti senza fine di lucro
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L’elenco completo degli utilizzi per cui può essere prevista l'applicabilità del regime agevolato è riportato nel
modulo previsto per presentare la richiesta “Istanza per l'applicazione dell'aliquota ridotta delle accise sul gas
metano - Usi Industriali/Usi Industriali Assimilati”, disponibile sul Sito Internet di Acea Pinerolese Energia.
Ai sensi dell'Art. 2 - Comma 73 della Legge N° 286 del 24 Novembre 2006, con il quale è stato convertito il
D.L. 3 Ottobre 2006 N° 262, e sulla base anche delle precisazioni contenute nella Nota dell'Agenzia delle
Dogane del 12/03/2008, a decorrere dal 3/10/2006, alle tipologie d’uso oggetto di applicazione delle
agevolazioni fiscali in materia di accise sono stati integrati:
o
Esercizi di Distribuzione Commerciale
La normativa citata, infatti, dispone che il soggetto esercente attività industriale non deve essere
necessariamente impresa produttiva ma anche finalizzata allo scambio di beni e servizi, includendo pertanto
tra gli aventi diritto all'aliquota ridotta prevista per gli usi industriali, oltre ai soggetti già ammessi ai sensi
dell'Art. 26 del D.Lgs. 504/1995 e s.m.i. - sopra elencati - anche gli esercenti di attività nel settore della
Distribuzione Commerciale, per i consumi di gas naturale nei locali adibiti a tali attività. La Nota Prot. 4941/V
del 12/03/2008 emessa dall'Agenzia delle Dogane fornisce chiarimenti per l'individuazione delle attività
economiche riconducibili al settore della Distribuzione Commerciale incluse tra le aventi diritto alla riduzione
delle accise a decorrere dal 3 Ottobre 2006.
Nell’ambito di qualunque delle tipologie d’uso incluse nel regime fiscale agevolato, in ogni caso, il consumo di
gas naturale deve essere comunque destinato ai locali dove si svolge l'attività industriale o commerciale,
come chiaramente precisato dal citato comma 2 dell'art. 26, disponendo che i locali posti al di fuori degli
stabilimenti, dei laboratori artigiani e degli esercizi commerciali, devono intendersi compresi negli usi civili.
L'attività deve quindi essere esercitata presso la sede di fornitura del gas naturale, così come richiesto nella
dichiarazione sostitutiva dell'Atto di Notorietà relativo all'uso del gas naturale, che il cliente deve
sottoscrivere per ottenere l'agevolazione e che l'Azienda fornitrice deve trasmettere al competente Ufficio
delle Dogane che può effettuare controlli e sopralluoghi per verificarne la veridicità.
Le imprese industriali o artigianali che svolgono la loro attività al di fuori del luogo in cui il gas viene fornito,
come ad esempio le imprese edili che lavorano nei cantieri, gli autotrasportatori o le imprese di movimento
terra che operano sui loro automezzi o mezzi d'opera, i decoratori, gli idraulici ecc. non possono rientrare tra
gli usi industriali perché gli eventuali uffici o depositi non sono direttamente connessi all'attività produttiva
che li caratterizza, mentre l'autolavaggio o il distributore di benzina può farne parte perché l'attività si svolge
in un ben determinato perimetro aziendale produttivo.
Per verificare l'applicabilità o meno delle accise previste per gli usi industriali ed assimilati, è pertanto
necessario valutare singolarmente la tipologia di impresa, specialmente se di tipo artigianale, in base
all’iscrizione rilasciata dalla C.C.I.A.A. ed alla luce dell’autocertificazione che il cliente deve sottoscrivere al
momento della nuova fornitura di gas o di qualsiasi variazione che intervenga successivamente.
In ogni caso la Nota Prot. 4428/V emessa dall’Agenzia delle Dogane in data 27 dicembre 2006, chiarisce
quali sono gli adempimenti da adottare da parte dei soggetti interessati all’agevolazione.
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2) Addizionale Regionale
Ai sensi della Deliberazione del Consiglio Regionale del Piemonte N° 98-1247 dell'11/01/2007, pubblicata sul
BUR Piemonte n° 6 dell'8 Febbraio 2007, al fine di incentivare la dismissione di impianti di riscaldamento non
ecologici, è prevista, per tutti i nuovi allacciamenti alla rete di distribuzione gas metano successivi al
1/1/2007, un'agevolazione per l'applicazione dell'Addizionale Regionale. In particolare, per tutti i contratti di
fornitura gas metano relativi a nuovi allacciamenti eseguiti successivamente al 1/1/2007, viene
automaticamente praticata, per quattro anni dall'esecuzione dell'allacciamento, una riduzione dell'Addizionale
Regionale secondo il seguente schema:
1° anno: applicazione del 20% dell’Addizionale Regionale (riduzione 80%)
2° anno: applicazione del 40% dell’Addizionale Regionale (riduzione 60%)
3° anno: applicazione del 60% dell’Addizionale Regionale (riduzione 40%)
4° anno: applicazione del 80% dell’Addizionale Regionale (riduzione 20%)
3) Impieghi delle Forze Armate
In base alle nuove disposizioni in materia di applicazione delle accise con decorrenza 1/1/2008 per le utenze
gas metano intestate a forze armate [ai sensi della Nota prot. 1V del 2 gennaio 2008 “Legge 24 dicembre
2007, n. 244. – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria
2008)” emessa da parte dell’Agenzia delle Dogane], è previsto per le utenze in oggetto l’assoggettamento
(Legge 244/07, comma 179) alle imposte di consumo, anche se ad un'aliquota agevolata, rispetto
all’esenzione completa applicata fino al 31/12/2007; non è invece prevista l’applicazione dell’addizionale
regionale (Legge 244/07, comma 180).
4) IVA – Aliquota IVA Agevolata al 10%
L’applicazione dell’aliquota IVA al 10% sulla fornitura di gas metano è prevista nei casi di Aziende che si
trovano nelle condizioni soggettive previste dal D.L. 19/12/1984 n. 853, convertito in Legge 17/02/1985 n.
17, e nell'ambito delle quali il gas metano viene utilizzato nell’esercizio dell’impresa estrattiva, manifatturiera,
poligrafica, editoriale e simili, come disposto dalla Circolare Ministeriale 19/03/1985 n.26.
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