vigente - Comune di Guidonia Montecelio

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vigente - Comune di Guidonia Montecelio
COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO
PROVINCIA DI ROMA
ASSESSORATO ALL’URBANISTICA
U.O. URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
REGOLAMENTO EDILIZIO
Esecutivo da
Delibera n. 1313/85
D.G.R. n. 2506/84
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TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
NORME PRELIMINARI
Art. 1 - Contenuto e limiti del "Regolamento Edilizio” (RE)
Tutte le opere edilizie di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel Territorio Comunale da
parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento e
nelle cartografie e tabelle costituenti il Piano Regolatore Generale.
Art. 2 - Richiamo a disposizioni di legge
Disponendo l’art. 871 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle costruzioni sono
stabilite dalla Legge speciale e dal R.E. Comunali”, per quanto non specificatamente indicato nel
presente regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia.
CAPO II
COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 3 - Attribuzioni della Commissione Edilizia (CE)
La C.E. dà parere al Sindaco:
a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardante il territorio comunale ed in
particolare sulle proposte per la formazione e Variante dei P.R.G., dei P.P., dei P.D.Z. per l'Edilizia
Economica e Popolare, del presente regolamento e sue integrazioni;
b) sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzione di cui all'art. 6;
c) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione di cui all'art. 6 bis;
d) in via preliminare su progetti di massima, relativi ad opere di particolare importanza;
e) su evenutail direttive per l’esecuzione dei lavori;
f) sulle opere pubbliche del Comune;
g) sul rinnovo delle concessioni e autorizzazioni.
La C.E. esprime parere sulla leggittimità delle opere proposte, sul valore architettonico, sul
decoro e sulla ambientazione delle opere nel rispetto della espressione artistica, al fine del
miglioramento funzionale e formale dell'abitato nonchè sulla rispondenza del patrimonio edilizio e dei
servizi pubblici alle necessità d'uso.
Art. 4 - Composizione della Commissione Edilizia
La C.E. è composta:
a) dal Sindaco che la presiede;
b) dall'Assessore ai LL.PP. con funzioni di Vice Presidente;
c) dall'Ingegnere Dirigente la Ripartizione Tecnica;
d) dall'Architetto Dirigente la Sezione Urbanistica;
e) dall'Ufficiale Sanitario;
f) da un rappresentante del Comando dell'Aereoporto;
g) da sei componenti effettivi e tre supplenti, non professionisti tecnici, nè dipendenti Comunali, nè
Consiglieri Comunali, nè Consiglieri Provinciali e Regionali, nominati dal Consiglio Comunale con
votazione distinta, scelti tra membri esperti nelle varie materie inerenti l'Edilizia, l'Urbanistica e la
politica del territorio e della casa in genere;
h) dal Comandante dei VV.FF.;
i) da un Architetto, da un’Ingegnere e da un Geometra designati dal Con.Com. tra una terna di
professionisti proposti dai rispettivi Ordini Professionali.
Per tale nomina ciascun Cons. non potrà votare per più dei 2/3 dei componenti da eleggere.
Dovrà comunque essere garantita la rappresentanza della minoranza in ragione di almeno un membro
effettivo e di almeno un membro supplente.
I membri di nomina Consiliare durano in carica due anni e saranno considerati dimissionari e
sostituiti se assenti per due riunioni consecutive, senza giustificato motivo.
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La decadenza dei Commissari è dichiarata dal Consiglio Comunale che provvede alla loro
sostituzione. I nuovi componenti durano in carica per il periodo in cui sarebbero rimasti in carica i
membri sostituiti. Il Sindaco può essere rappresentato, all'occorrenza, da un Assessore da lui
appositamente delegato a presiedere la C.E.
Anche l'Ufficiale Sanitario e i Dirigenti degli Uffici tecnici di cui alle lettere c) e d) possono essere
rappresentati da persone da loro delegate. I componenti effettivi e i tre supplenti di cui alla lettera g)
dovranno essere ridotti o ampliati al fine di consentire un numero uguale tra la minoranza e la
maggioranza.
Art. 5 - Adunanze della Commissione Edilizia
La C.E. si riunisce nella Residenza Municipale almeno una volta al mese. E' convocata dal
Sindaco mediante invito scritto.
Il Presidente designa tra i Commissari di volta in volta i relatori sui singoli progetti.
Le adunanze sono valide quando intervengono ad esse almeno la metà più uno dei Commissari
oltre il Presidente. I componenti la C.E. non potranno presenziare all'esame o alla discussione dei
progetti nei quali siano comunque interessati o perchè parenti fino al 3 grado del richiedente, non
potranno inoltre assistere alla votazione.
L'inosservanza di tale prescrizione deve essere annotata su verbale.
Alle sedute della C.E. debbono essere invitati i professionisti incaricati dall'Amministrazione o altri
Enti Pubblici della redazione di Piani Urbanistici o di progetti di grandi infrastrutture urbane dal
momento dell'incarico fino all'approvazione definitiva del Piano o del progetto; tali professionisti hanno
voto consultivo e possono mettere note a verbale.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dai presenti, in caso di parità prevale il voto del
Presidente. I membri supplenti possono intervenire con voto consultivo alle sedute. Hanno voto
deliberativo solo nel caso di assenza di componenti effettivi.
Le funzioni di Segretario della C.E. saranno disimpegnate da un impiegato amministrativo della
Ripartizione Tecnica del Comune, all'uopo designato dal Sindaco.
I processi verbali delle adunanze della C.E. dovranno indicare la motivazione dei pareri dati e
saranno riportati in apposito registro, che al termine della seduta verrà firmato dal Presidente, dai
componenti presenti e controfirmato dal Segretario.
Il Segretario della C.E. provvederà a riportare il parere espresso dalla C.E. sulla copia di progetti
che resterà agli atti del Comune. Tale parere, completo di data, verrà sottoscritto da tutti i componenti
che hanno partecipato alla votazione.
CAPO III
LICENZA DI COSTRUZIONE
Art. 6 - Opere soggette a Concessione
L'esecuzione di opere che comporta trasformazione urbanistica ed edilizia del Territorio
Comunale, è subordinata a concessione da parte del Sindaco, ai sensi della Legge 28 Gennaio
1977, n°10 e, pertanto, è soggetta alla corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle
spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo i criteri fissati dalla Legge predetta,
salvo le esenzioni o riduzioni previste dalla medesima.
La concessione è richiesta per le seguenti opere e lavori di seguito elencate:
a) opere di urbanizzazione primaria e secondaria, viabilità poderale o di bonifica, strade private;
b) nuove costruzioni;
c) ampliamento, sopraelevazione, demolizioni con ricostruzione totale o parziale di fabbricati;
d) la ristrutturazione dei fabbricati che non comportino aumento delle superfici utili di calpestio, in
particolare gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali
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e)
f)
g)
h)
i)
interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la
eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
modifiche di destinazione d'uso anche parziali di unità edilizie;
costruzione di impianti sportivi e relative attrezzature;
istallazione di elettrodotti, gasdotti, linee telefoniche con carattere di servizi generali e relativi
manufatti;
apertura e coltivazione di miniere, cave e torbiere;
manufatti costruiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili quando richiedano allacci stabili ai
pubblici servizi.
Salvo quanto ulteriormente specificato dalle norme relative al pagamento del contributo
concessorio, sono sottoposte al contributo stesso le opere di cui ai punti a) (quando non risultano in
attuazione degli strumenti urbanistici), b), c), d) (quando il concessionario non si impegni mediante
convenzione, a praticare prezzi vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il Comune),
e), f), h), i) del presente articolo.
In ogni caso, le modalità e la corresponsione del contributo concessorio sono fissati da apposita
Deliberazione Comunale in conformità del relativo provvedimento legislativo del Consiglio Regionale.
Art. 6 bis - Opere soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione del Sindaco su richiesta degli aventi titoIo e con la procedura
all'uopo stabilita per le concessioni, secondo le leggi, le disposizioni regolamentari e gli strumenti
urbanistici vigenti, con l’osservanza delle norme contenute nel presente Regolamento e previo parere
della C.E. e/o, occorrendo, dell'Ufficiale Sanitario, in particolare le seguenti opere e lavori:
a) gli interventi di manutenzione straordinaria, ossia tutte le opere e le modfiche necessarie per
rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi
igienico-sanitari e tecnologici, semprechè non alterino i volumi e le superfici delle singole unità
immobiliari e non comportino modifiche alle destinazioni d'uso, in particolare sono interventi di
manutenzione straordinaria:
1. apertura, chiusura o modificazione delle porte interne; apertura, chiusura o modificazione di
porte esterne o finestre solo se ciò costituisce ripristino della preesistenza;
2. consolidamento di strutture verticali e rifacimento di solai di calpestio, scale e coperture, con
divieto di modificarne le quote d'imposta. Il consolidamento o la sostituzione di tali parti
strutturali non deve comportare alterazione allo stato dei luoghi, nè planimetricamente, né
quantitativamente rispetto alle superfici utili ed ai volumi esistenti;
3. demolizione e ricostruzione di tramezzi interni, semprechè le opere richieste ne comportino
modifiche alla situazione planimetrica ad eccezione degli spostamenti e creazioni di servizi, ad
esempio bagni, cucine, ecc.;
b) gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo
edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni
d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo
degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio;
c) le opere costituenti pertinenze od impianti tecnologici al servizio di edifici già esistenti perché non
sottoposti a vincoli di cui alle leggi n° 1089 e n° 1497 del 1939; ossia:
1. opere accessorie ad edifici esistenti, quali ad esempio impianto di ascensori, cantine,
autorimesse private, recinzioni, sistemazioni esterne, scale di sicurezza, rampe, ecc.
2. realizzazione di volumi tecnici che si rendono indispensabili a seguito della revisione o
istallazione di impianti tecnologici;
3. rivestimenti e coloriture di prospetti esterni che prevedano modifiche di preesistenti aggetti,
ornamenti materiali e colori;
4. apposizione di tende aggettanti su spazio pubblico, collocazione di insegne, mostre, vetrine per
negozi, di tabelle o cartelli, di lumi, di cartelloni od oggetti a scopo di pubblicità;
5. apertura e modifica di accessi sulle fronti stradali o su aree pubbliche che non comportino
alterazioni nel corpo del fabbricato;
d) distributori carburanti, con annessi accessori, semprechè non comportino realizzazione di manufatti
diversi da quelli della distribuzione carburante;
e) le varianti in corso d'opera di cui al comma 12° dell'art. 15 Legge 10/77;
f) demolizioni totali o parziali di fabbricati e manufatti, gli scavi e i rinterri e modifiche al suolo pubblico
e privato, opere e costruzioni sotterranee, muri di sostegno e rilevati in genere;
g) manufatti costruiti da strutture trasferibili, precarie e gonfiabili, che non richiedano allacciamento ai
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pubblici servizi;
h) l'istallazione di campeggi mobili occasionali;
i) le occupazioni di suolo mediante depositi di materiale, relitti, rottami, esposizione a cielo libero di
merci;
l) sono soggetti altresì ad autorizzazione:
1. gli interventi di manutenzione ordinaria, così come definita nel successivo art. allorchè vengano
eseguiti sugli immobili vincolati ai sensi della legge n° 1089/39 ovvero qualora gli interventi
riguardino la parte esterna di immobili vincolati ai sensi della Legge n° 1497/39 o ricadano,
secondo lo strumento urbanistico generale, nell'ambito della Zona omogenea A.
Art. 7 - Opere e lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione
a) le opere di manutenzione ordinaria consistenti in opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione
delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti
tecnologici esistenti, ossia quelle che riguardano in particolare:
1.
2.
3.
4.
demolizione o ricostruzione totale o parziale dei pavimenti;
demolizione o ricostruzione totale o parziale di rivestimenti ed intonaci interni e loro coloritura;
rifacimento o sostituzione di infissi interni ed esterni;
impianti per servizi accessori, come idraulico, fognatizio, allontanamento acque meteoriche,
illuminazione, riscaldamento, ventilazione, semprechè non comportino creazione di nuovi
volumi tecnici;
5. rivestimenti e coloriture di prospetti esterni, semprechè eseguiti senza modi fiche ai preesistenti
aggetti, ornamenti, materiali e calori.
Sono altresì non soggette a concessione o autorizzazione:
b) opere e istallazioni per la segnaletica stradale, orizzontale e verticale, in applicazione del codice
della strada;
c) istallazione di condutture elettriche, telefoniche, antenne televisive, ecc. semprechè non comportino
opere murarie, scavi e rinterri;
d) opere relative al giardinaggio ed alla sistemazione degli spazi esterni sempre chè non comportino
opere murarie o rimodellamento del terreno;
e) opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere i geognostico o siano
eseguite in aree esterne al centro edificato.
Art. 8 - Lavori eseguibili d'urgenza
Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta
urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli o danni, fermo restando l'obbligo, per il
proprietario, di darne comunicazione al Sin Baco entro 24 ore e di presentare, entro 6 giorni, la
domanda di licenza di Concessione o autorizzazione cui all'art. 6 e art. 6bis.
Art. 9 - Domande di Licenza
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La domanda di.licenza per eseguire i lavori di cui al precedente art. 6, edatta in carta da bollo e
firmata dal proprietario dell'Area o dal titolare del diritto di superficie o da un suo rappresentante
autorizzato, nonchè dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.
Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:
a) l'impegno di osservare le norme del presente R.E. e le leggi vigenti;
b) certificato di residenza del proprietario;
c) l'impegno di comunicare prima dell'inizio dei lavori, il nome del Direttore dei lavori, del costruttore e
dell'assistente, mediante lettera raccomandata, controfirmata dai suddetti per accettazione;
l'impegno di denunciare entro gli otto giorni successivi eventuali cambiamenti. Progettista e
Direttore dei lavori, nell'ambito delle competenze stabilite dal la legge per le varie categorie
professionali, debbono essere iscritti in Albi e Collegi professionali della Repubblica.
L'inosservanza dei sopra elencati adempimenti comporta la decadenza d'Ufficio della licenza;
d) l'eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od Ente al quale dovrà essere
intestata la licenza di costruzione.
Art. 10 - Documentazione a corredo delle domande, progetti ed allegati
La documentazione a corredo della domanda di concessione deve essere completa di ogni
riferimneto atto ad individuare e descrivere i luoghi ove si in tende intervenire e la natura e dimensione
degli interventi stessi.
Fatti salvi i casi in cui la natura e dimensione degli interventi, che a giudizio del progettista e del
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Sindaco (ovvero su richiesta della C.E.), posso no essere richieste minori o maggiori documentazioni,
queste di norma sono:
a) per le nuove costruzioni:
1. l'intero foglio catastale aggiornato, rilasciato dall'Ufficio Tecnico Erariale, con l'esatta indicazione
del lotto, mediante colorazione trasparente firmata dal progettista.
2. Foglio in scala == dello strumento urbanistico vigente generale, ovvero, ove esistente, stralcio
dello strumento urbanistico attuativo, con l'esatta ubicazione del lotto interessato.
3. Planimetria d'insieme in scala 1:500 comprendente il piano quotato, con le indicazioni della
superficie del lotto, delle strade, della posizione, sagome e distacchi del fabbricato, delle
eventuali costruzioni confinanti con i relativi distacchi, del nome dei proprietari delle medesime
costruzioni e delle eventuali alberature esistenti con l'indicazione delle varie essenze e
corredato di almeno quattro fotografie, in copia semplice di formato non inferiore a cm. 13 x 18
dello stato dei luoghi (ante operam).
Nel piano devono essere chiaramente riportati i punti di vista numerati dai quali sono state
riprese le fotografie allegate al progetto.
4. Planimetria in scala 1:200 corredata da due o più profili significativi (ante e post operam)
dell'andamento altimetrico dell'edificio rispetto al terreno, alle strade ed agli edifici circostanti,
nella quale risultano precisati la superficie coperta dell'edificio in tutti i corpi di fabbrica che lo
compongono, (quotata in tutti i suoi elementi: terrazze, pensiline, avancorpi, rientranze, ecc.),
nonchè le quote altimetriche e rampe, terrazzamenti, scalinate, scarpate, ecc. con particolare
riguardo ai punti di emergenza del fabbricato.
Tutte le quote altimetriche sia relative al piano di campagna originario che a quelle della
sistemazione del terreno post-operam, devono essere riferite ad un determinato caposaldo
immodificabile fino all'untimazione dei lavori. Detta planimetria dovrà essere altresì integrata da
una tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto (superficie del lotto, volume
dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani, superficie dei parcheggi, ecc.).
5. Le piante dei vari piani, in scala 1:100 con l'indicazione delle strutture portanti interne, delle
quote planimetriche e altimetriche del paino cantinato, dal punto seminterrato con le quote
altimetriche dei punti di emergenza dei fabbricato dal terreno, del piano terreno rialzato, del
piano tipo, del piano attico (ove consentito), del piano di copertura. In tutte le piarte devono
essere indicate le linee di sezione di cui al successivo punto 6.
Nel caso di edifici modulari o costituita da ripetizioni di cellule tipo, è con sentita la
presentazione di piante generali nel rapporto 1:500, corredate da piante delle singole cellule in
scala 1:50, ovvero da parti significative a sca la 1:100 degli edifici modulari.
Qualora si tratti di edificio aderente ad altro fabbricato che deve comunicare con l'opera
progettata, le piante devono essere estese anche ai vani contigui della costruzione esistente e
recare le indicazioni di destinazione degli stessi.
6. Almeno due sezioni (trasversali e longitudinali) per ciascun corpo di fabbrica in scala 1:100 (o in
scala nei casi di cui al penultimo comma del presente articolo) con le misure delle altezze nette
dei singoli piani, dello spessore dei solai, degli sporti delle parti aggreganti, dei colmi delle parti
ai di sopra della linea di gronda e dell'altezza totale dell'edificio. In tali sezioni deve essere
altresì indicato l'andamento del terreno (ante o post operam lungo le sezioni stesse, fino ai
confini ed alle eventuali strade. Tutte le quote altimetriche ivi comprese quelle relative al piano
di campagna ante e post operarn, debbono essere riferite allo stesso caposaldo di cui al
precedente punto 4).
7. Tutti i prospetti dell'opera progettata, a semplice contorno, nel rapporto 1:100 (nei casi di cui al
penultimo comma dell'articolo 5), completi di riferimento agli edifici circostanti, al terreno e alle
sue eventuali modifiche.
Nei progetti deve essere rappresentata anche la situazione altimetrica dell'andamento del
terreno di progetto.
Qualora l'edificio sia aderente ad altri fabbricati, i disegni dei prospetti devono comprendere
anche quelli delle facciate aderenti. I prospetti devono con tenere tutti gli elementi architettonici
dell'edificio evidenziando in particolare le aperture e i relativi infissi, le zoccolature, gli spazi per
insegne, le opere in ferro e balaustre, le coperture, i pluviali in vista, i volumi tecnici.
8. Piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:20, in corrispondenza di piani caratteristici
con l'indicazione di tutti i materiali impiegati, loro trattamento e colore.
Analoghi particolari per recinzioni, cancelli e sistemazioni di terra.
9. Indicazioni relative a tutti quegli impianti per la loro dimensione (canne fumarie, impianti di
riscaldamento, impianti di condizionamento, ascensori, rete principale fognatura), siano
determinanti per composizione architettonica dell'edificio. In particolare, ove non esista la
possibilità di approvvigiovamento idrico mediante acquedotto pubblico, deve essere allegato
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progetto e relazione tecnica del sistema di approvvigionamento adottato, con l'approvazione
dell'Ufficio d'Igiene e Sanità. Nel caso che la zona fosse priva di fognatura pubblica, deve
essere allegato progetto e relazione tecnica del sistema adottato per assicurare
l'allontanamento e lo smaltimento delle acque di rifiuto, approvato dall'Ufficiale Sanitario.
10. Relazione illustrativa contenente tra l'altro le caratteristiche costruttive e le modalità di
esecuzione con l'indicazione delle eventuali opere provvisionali, nonchè la destinazione d'uso
generale dell'Edificio.
11. Nulla osta del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ove necessario.
12. Nulla osta dell'Ufficiale Sanitario.
13. Nulla osta delle competenti Sovrintendenze statali o regionali, ove necessario.
14. Permessi od autorizzazioni, ove necessari, per le aree, gli edifici e le opere soggette a leggi
statali o regolamentazioni comunali, provinciali, statali o regolamentazioni comunali, provinciali
o statali, devono essere preventivamente esibiti dai richiedenti.
15. Concessione, ove necessario, di accessi per le aree prospicenti strade statali o provinciali fuori
dei centri abitati.
16. Copia autentica delle eventuali convenzioni tra confinanti.
b) Per le demolizioni e ricostruzioni:
1. Tutte le documentazioni di cui al precedente punto "A".
2. Modello ISTAT - Rilevazioni dell'attività edilizia, opere da demolire.
3. Ove le norme tecniche di attuazione dello strumento urbanistico richiedano una conoscenza
delle caratteristiche planimetriche e delle destinazioni d’uso degli edifici esistenti, rilievo quotato
in scala minima di 1:200 degli edifici da demolire, relativo alle piante di tutti i piani e alle sezioni
più indicative, con documentazione fotografica, nonchè le destinazioni d'uso.
c) Per i restauri, risanamenti conservativi e ristrutturazioni:
1. La documentazione di cui al punto "A" nn. 1,2,10,11,12,13.
2. Piante, prospetti e sezioni in scala relativi ai piani o unità immobiliari in cui sono previsti interventi.
3. Piante, prospetti e sezioni in scala non inferiore, con l'indicazione degli interventi richiesti
evidenziando le demolizioni delle ricostruzioni.
4. Documentazione attestante le destinazioni d'uso o su base catastale o riferita ad autorizzazioni
comunali od in mancanza altra idonea documentazione asseverazione avente data certa.
5. Qualora gli interventi riguardino parti esterne degli edifici dovranno essere esibite fotografie a
colori.
6. Qualora gli interventi interessino parti comuni dell'edificio dovranno produrre il nulla osta del
condominio.
d) Per interventi su edifici di interesse storico-ambientale:
1. La documentazione di cui al punto C, con indicazioni dettagliate sulla natura dei materiali, sulle
decorazioni e sulle parti ornamentali esistenti e di progetto.
2. Relazione storico-critica finalizzata ad individuare la stratigrafia storica dell'edificio. Detta
stratigrafia dovrà mettere in evidenza le caratteristiche tipologiche dell'unità edilizia nel tempo, il
valore degli eventuali episodi figurativi di rilevante interesse e tutte le alterazioni del tessuto
edilizio (superfetazioni). La relazione, redatta da Ingegnere, Architetto od altro professionista
abilitato, dovrà essere asseverata con giuramento nelle forme di legge dal suo autore.
B) Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione:
La documentazione a corredo della domanda di autorizzazione, deve essere completa di ogni
riferimento atto ad individuare.e descrivere i luoghi ove si intenda intervenire e la natura e dimensione
degli interventi stessi.
La documentazione relativa alla individuazione e descrizione dei luoghi ove si intende intervenire
deve comunque essere asseverata con .giuramento nelle forme di legge del progettista.
Fatti salvi i casi in cui la natura e dimensione degli interverventi, che a giudizio del progettista e
del Sindaco, su parere conforme della C.E. possono essere richieste minori o maggiori
documentazioni, queste di norma sono:
a) per gli interventi di manutenzione straordinaria ovvero per la costruzione di opere accessorie alla
costruzione:
1. la documentazlne di cui ai punti B,C,D del precedente articolo, riferita alle sole parti per le quali
si intende intervenire;
b) per altri interventi:
1. la documentazione relativa ai luoghi ed alle opere che si intendono realizzare elaborata alla
scala opportuna.
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Art. 10/bis - Procedura per la presentazione della domanda - Tassa Edilizia
Le domande di concessione e di autorizzazione corredate degli atti e documenti di cui ai
precedenti artt. 7,8 e 11 devono essere presentare alla.competente autorià comunale, la quale, dopo
aver controllato che gli atti e documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, ed indicati
nel presente regolamento, previo pagamento degli oneri relativi alla concessione o alla autorizzazione,
l'accoglie e rilascia al richiedente apposita ricevuta con l’indicazione del numero di protocollo attribuito
alla domanda e la data del ricevimento.
Qualora l'opera richiesta ricada in area dotata di strumento attuativo in vigore, oltre all'apposita
ricevuta di cui al precedente comma, l'autorità comunale rilascia una copia degli elaborati progettuali
vistati e con la data di presentazione della istanza medesima.
Anche per le istanze di autorizzazione che possono ottenere l'implicito atto di assenso valgono le
stesse procedure di cui sopra.
Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni grafiche faranno fede le quote numeriche.
L'Amministrazione, su indicazione della C.E., può richiedere particolari costruttivi e decorativi in
scala maggiore, nonchè fotografie, disegni e plastici che siano ritenuti necessari per l'esame dell'opera
progettata.
Il progetto dovrà essere inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture
portanti, dei materiali e colori da impiegare nelle rifiniture esterne dei fabbricati, dallo schema
dettagliato del rifornimento dell'acqua potabile e dello scarico delle acque nere e bianche.
I disegni, riportati in unico elaborato, e gli allegati al progetto, convenientemente piegati,
dovranno avere le dimensioni di cm. 21 x 31.
Nei progetti di sistemazione, ampliamento o restauro di fabbricati, saranno indicate in giallo le
demolizioni e gli scavi, in rosso le nuove opere.
I progetti di zone verdi attrezzate di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno
illustrarne l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di licenze concernenti Varianti di
progetti già approvati, limitatamente alle parti oggetto di Variante.
Art. 11 - Istruttoria preliminare dei progetti
L'istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuto entro 30 giorni dalla data di
presentazione della domanda, da parte degli uffici comunali competenti. Entro tale termine potranno
essere richiesti, con unica comunicazione, eventuali elaborati o documenti ad integrazione della
documentazione presentata, tra i quali, dove e quando previsto dalle leggi o disposizioni vigenti, il
parere favorevole della competente Soprintendenza ai monumenti. La presentazione della suddetta
documentazione integrativa comporterà l'apposizione di una nuova data sulla domanda di licenza di
costruzione e sulla relativa ricevuta. Da tale nuova data avrà inizio il termine di legge per il rilascio
della licenza stessa.
Art. 12 - Licenza di costruzione
Il Sindaco, sentito il parere della C.E., fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia,
dichiara approvato o respinto il progetto, dandone comunicazione all'interessato nei termini di legge e
motivando l'eventuale diniego. Per i progetti approvati autorizza l'esecuzione, condizionata e non
all'osservanza di speciali modalità, mediante il rilascio della Licenza di costruzione, alla quale deve
essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente Vistati.
L’eventuale dissenso del Sindaco dal parere della C.E. deve essere motivato.
Nel caso in cui il dissenso dia luogo al rilascio di Licenza di costruzione, nella licenza stessa
dovrà essere annotato il parere difforme della C.E.
Copia della licenza di costruzione sarà pubblicata secondo le disposizioni vigenti e chiunque
potrà prenderne visione presso gli Uffici Comunali.
Un progetto respinto potrà essere ripresentato solo nel caso di Varianti.
Ove il progetto riguardi immobili sottoposti alle leggi sulla protezione del paesaggio del
29.06.1939 n° 1497 e sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico previste dalla legge
dell'1.06.1939 n° 1089, è necessario che, prima del rilascio della licenza di costruzione, sia sentita in
merito la Soprintendenza ai Monumenti del Lazio e che per esso si sia espressa, favorevolmente.
Art. 13 - Validità della licenza di costruzione
La licenza di costruzione è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla
piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l'attività edilizia.
La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell'immobile
al quale è intestata, salvo il caso previsto dall'art. 9/d.
Non sono ammessi frazionamenti della licenza edilizia anche nel caso di complessi unitari
costituiti da più di un edificio.
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In caso di frazionamento dell'immobile, l'aquirente, gli eredi o gli aventi causa devono chiedere la
voltura dell'intestazione al Comune che provvederà a rilasciare una nuova licenza di sostituzione
dell'altra, che verrà espressamente revocata.
In ogni caso la voltura dell'intestazione non comporta variazione alcuna dei termini e delle
modalità contenuti nella licenza originaria, nè potrà concedersi voltura della licenza comunque
decaduta o esaurita e la cui validità non sia stata esplicitamente prorogata nei modi e nelle forme prev
sti dal successivo art. 14.
I progetti di qualsiasi intervento per la zona del centro storico oppure per immobili sottoposti alla
Legge del 29.6.1939 n° 1497 fatta eccezione delle normali manutenzioni interne, salvo quelli
sottoposti alla Legge 1.6.1939 n° 1089 devono essere inviati alla Soprintendenza per il parere di
competenza.
Art. 14 - Durata e proroga della Concessione Edilizia o dell'Autorizzazione
La concessione ha validità di 12 mesi dal rilascio.
Qualora entro tale termine i lavori non siano stati iniziati l'interessato, nel suddetto periodo di
validità, può presentare istanza diretta ad ottenere il rinnovo, che sarà consentito semprechè non in
contrasto con sopravvenute variazioni agli strumenti urbanistici o norme di leggi regolamentari, e
semprechè non risultino scaduti i termini previsti dal programma pluriennale di cui all’art.18 Legge
10/77.
Il rinnovo della concessione non è sottoposto a contributo concessorio anche se l'originaria
concessione sia stata rilasciata in regime agevolato di cui all'art. 18 della legge 10/77.
La decadenza della concessione si verifica quando le opere non siano state ultimate, nel termine
di 36 mesi consecutivi dalla data di inizio dei lavori e in ogni caso dopo 48 mesi dal rilascio della
concessione.
In considerazione:
- delle mole d'opera da realizzare;
- di fatti estranei alla volontà del Concessionario;
- di opere fruenti di contributo statale, quando il finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
In tali casi il Sindaco, con provvedimento motivato e sentita la Commissione Edilizia, può
concedere nuovi termini di validità ed efficacia della Concessione.
La decadenza si verifica inoltre nell'ipotesi prevista dal penultimo comma dell'art. 31 della Legge
1150/1942 modificata ed integrata dalla Legge 765/1967.
La concessione o l'autorizzazione edilizia è revocata:
- quando risulta in contrasto con leggi, norme e discipline urbanistiche;
- quando sussistono vizi sia nel procedimento amministrativo di formazione dell’atto amministrativo,
sia nei contenuti tecnici dell'atto stesso.
Il Sindaco ha la facoltà inoltre di revocare la concessione o l'autorizzazione originaria qualora
il proprietario dell'opera eseguita ponga in essere attività in violazione delle condizioni, delle
prescrizioni e degli atti d'obbligo cui è subordinato il rilascio o comunque venga a modificare il modo di
essere dell’opera eseguita.
La concessione o l'autorizzazione cessa di avere efficacia dalla data del provvedimento di
revoca.
Art. 15 - Deroghe
Nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti, e previa Delibera del Consiglio Comunale, il
Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, può concedere licenza di costruzione in deroga a norma del
presente regolamento e del vigente strumento urbanistico, limitatamente ai casi di edifici ed impianti
pubblici o di interesse pubblico.
Non sono derogabili le norme relative ai rapporti di copertura e agli indici volumetrici e alle
destinazioni di zona che costituiscono Variante allo strumento Urbanistico vigente.
Art. 16 - Responsabilità
Il Proprietario titolare della licenza, il progettista, il direttore dei lavori, il titolare dell'impresa
costruttrice, sono responsabili, nei limiti delle leggi vigenti e ciascuno.per la parte di sua competenza,
dell'osservanza delle norme generali di legge o di regolamenti e delle modalità esecutive prescritte
nella licenza di costruzione.
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CAPO IV
AUTORIZZAZIONI
Art. 17 - Urbanizzazione primaria delle Aree
Per urbanizzazione primaria si intende l'insieme delle opere e servizi tecnologici atti a rendere
edificabile l'Area.
In particolare sono:
1. le strade al servizio del lotto edificabile idoneo al transito veicolare e fornite di adeguata
impermeabilizzazione della carreggiata e con i relativi spazi accessori (marciapiede, area di
sosta, spartitraffico, ecc.);
2. le condotte per lo scolo delle acque chiare e luride e le relative opere accessorie (caditoio,
pozzetti, ecc.);
3. le condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e relative opere accessorie;
4. le condotte per l'erogazione del gas domestico qualora esista nel Comune tale servizio;
5. la rete e gli impianti di illuminazione pubblica delle aree stradali, nonché la rete e gli impianti
telefonici;
6. le aree attrezzate a verde con alberi al servizio delle abitazioni, comprese le alberature stradali
e i relativi spazi;
7. le aree per il parcheggio delle autovetture al servizio delle abitazioni.
Art. 18 - Urbanizzazione secondaria
Per urbanizzazione secondaria si intende l'insieme delle opere, servizi e aree atti a rendere
edificabile e lottizzatile un comprensorio destinato alla creazione di nuovi nuclei o quartieri urbani.
Tali opere, servizi e aree riguardano:
1. la rete della viabilità principale prevista dalla tavola del P.R.G. interessante il Comprensorio e
le relative aree di servizio;
2. l'istruzione di base (asili, scuole materne e dell'obbligo);
3. gli allacciamenti alle reti principali dei servizi tecnologici ed al potenziamento dei medesimi;
4. i parcheggi pubblici di quartiere;
5. i parchi, i giardini ed il verde al servizio del quartiere per lo sport, la ricreazione, ecc.;
6. le attrezzature sanitarie, annonarie, culturali e sociali;
7. aree per attrezzature religiose.
Art. 19 - Interventi preventivi (Piani attuativi)
Gli interventi attuativi preventivi hanno lo scopo di disporre in.modo organico lo sviluppo e la
ristrutturazione urbanistica degli abitati e dotare le Aree dei servizi e delle opere di urbanizzazione
previsti dalla L.U. e dagli articoli precedenti.
Essi sono:
a) il piano particolareggiato di esecuzione PP di cui agli articoli 13,14,15,16 17 della L.U.;
b) il Piano Planivolumetrico di lottizzazione convenzionato (PLC) di competenza privata da autorizzarsi
dal Comune nei modi e nelle forme previste dall'art. 28 della Legge Urbanistica e dalle presenti norme.
Il P.P. di cui al punto a) sono facoltativi e potranno applicarsi in ogni zona del territorio; il P.L.C.
di cui al punto b) sono obbligatori in tutti i casi previsti dalla normativa di attuazione del P.R.G.
Inoltre il Comune richiederà alle proprietà interessate il P.L.C. anche per i casi non
precedentemente indicati, tutte le volte che:
- le disposizioni di legge lo prescrivano;
- le disposizioni dei P.P. lo prevedono;
- particolari ragioni di ristrutturazione urbanistica lo impongano.
Le singole opere edilizie e di urbanizzazione di iniziativa privata contenute sia nel P.P. sia nel P.L.C.,
dovranno essere sempre autorizzate dall'autorità comunale competente prima di essere eseguite.
Art. 20 - Intervento Edilizio diretto
L'intervento edilizio diretto consiste nella edificazione delle singole opere edilizie e di
urbanizzazione e si realizza mediante:
a) l'approvazione e l'esecuzione di opere pubbliche comunali e di altri Enti pubblici nei modi e nelle
forme previste dalle leggi in materia;
b) l'esecuzione di opere edilizie e di ubanizzazione da parte di privati dietro rilascio di apposita "licenza
edilizia" comunale, sia che le opere facciano parte di Piani attuativi del P.R.G., di cui all'articolo
precedente, sia che possono essere eseguite, in base alle presenti norme, anche in assenza di tali
Piani.
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In ogni caso il rilascio della licenza edilizia è subordinato al verificarsi delle seguenti condizioni:
l'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o, per le sole zone di completamento, la previsione
da parte del Comune dell'attuazione delle stesse nel sucessivo triennio o, sempre per le sole zone di
completamento, l'impegno, mediane atto scritto registrato, dei privati di procedere all'attuazione delle
medesime contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza secondo le modalità fissate dal
Consiglio Comunale.
Art. 21 - Lottizzazioni
La domanda di autorizzazione, firmata da tutti i proprietari interessati o da loro rappresentanti
autorizzati, deve essere presentata al Sindaco con il progetto di lottizzazione delle aree che si
intendono utilizzare a scopo edilizio.
Il progetto, che dovrà essere redatto da Ingegneri o Architetti iscritti ai relativi albi professionali, è
composto di:
a) relazione illustrativa del Piano e preventivi di spesa;
b) allegati alla relazione:
- Stralcio del Piano Regolatore relativo alla Zona cui si riferisce il progetto;
- tipi edilizi.
c) planimetria catastale sulla quale dovrà essere riportato il perimetro del Piano Particolareggiato
o Planovolumetrico;
d) elenco dei proprietari e delle proprietà compresi nel Piano;
e) zonizzazione in scala non inferiore a 1:1000;
f) destinazione d'uso di tutti i suoli compresi nel Piano in scala non inferiore a 1:1000;
g) dati metrici, superficie cubature realizzabili nelle superfici divise per destinazione d'uso;
h) stato attuale della zona sul quale andranno riportati tutti gli edifici ed i manufatti eventualmente
esistenti e dovrà essere indicato l'andamento del territorio mediante curve di livello con
equidistanza massima di mt. 2,00 scala non inferiore a 1:1000;
i) eventuale rimodellamento del terreno a sezioni stradali tipo nella stessa scala del punto
precedente;
l) superfici massime d'ingombro di tutti gli edifici ed elementi che ne determinano in modo
univoco la posizione (fili fissi, punti fissi, ecc.);
m) eventuale ulteriore normativa che precisi, per la zona interessata, quella contenuta nelle
presenti norme;
n) proposta volumetrica e profili in scala non inferiore ad 1:1000;
o) lo schema della convenzione che dovrà essere stipulata tra il Comune ed i proprietari e della
quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedenti.
La relazione di cui al punto a) dovrà illustrare:
1. l'impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti
stabiliti dalle presenti norme e dallo strumento urbanistico vigente;
2. i dati tecnici con particolare riferimento agli impianti tecnologici ed ai sistemi costruttivi;
3. le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno e alle
coperture;
4. le particolari norme tecniche di realizzazione degli interventi edilizi, con precisazione dei
distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell'indice di fabbricabilità,
delle altezze massime, delle dimensioni degli accessori, se consentiti, dei particolari obblighi di
esecuzione da parte dei privati, di recinzioni, illuminazioni esterne e simili, e di quante altre
misure si ritenga opportuno adottare. Le prescrizioni previste dalle norme teeniche di cui sopra
costituiscono i limiti inderogabili per i vari tipi di intervento.
L'autorizzazione è rilasciata dal Sindaco, previa delibera di approvazione della convenzione da
parte del Consiglio Comunale.
In conformità a quanto previsto dalle Leggi vigenti il Sindaco può invitare Proprietari delle aree di
una determinata zona a presentare un Piano di Lottizzazionne, e, ove i proprietari non aderiscano,
può ordinarne la redazione d'Ufficio.
Art. 22 - Convenzioni
Le Convenzioni di cui al penultimo capoverso dell'articolo precedente sono approvate dal
Consiglio Comunale nei modi e nelle forme di legge e sono parte integrante dei P.L.C.
Esse in particolare dovranno prevedere:
1. la esecuzione in tempi prestabiliti a cura e spese della proprietà delle opere di urbanizzazione
primaria e la concessione gratuita delle medesime con le loro aree di competenza;
2. le modalità per la cessione gratuita al Comune delle Aree necessarie alle opere di
urbanizzazione secondaria e i relativi tipi di frazionamento;
3. l'assunzione a carico delle proprietà private della rispettiva quota parte delle opere di
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urbanizzazione secondaria prevista nel P.R.G. e comunque indispensabili a norma dell'art. 4;
4. i termini di ultimazione delle successive fasi di intervento previste dal programma di attuazione
allegato al progetto;
5. congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
alla convenzione dovranno inoltre essere allegati:
a) l'intero P.L.C. come descritto dall'articolo precedente;
b) nel caso che il piano comprenda diversa proprietà, il riparto degli oneri e delle spese fra le proprietà
interessate, che dovrà operarsi in proporzione diretta alle edificabilità spettante a ciascuna di esse in
base al progetto.
Il dimensionamento e le caratteristiche esecutive delle opere di urbanizzazione saranno
determinati dal Comune in relazione alle previsioni di P.R.G., ai rogrammi di attuazione, alle condizioni
di infrastrutturazione della zona interessata e agli usi e metodi locali.
Le aree da cedersi al Comune per la urbanizzazione sono indicate come standars urbanistici
minimi dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.
Le quote parte di urbanizzazione secondaria a carico delle proprietà sarà commisurata all'entità in
volume o superficie utile degli edifici di uso privato previsti o prevedibili dalla lottizzazione e riguarderà
le opere di cui ai punti 1,2,3,4,5,6,7, dell'articolo n° 19 e potrà.anche essere globalmente indirizzata
all'esecuzione di una sola di tali opere.
Il valore di tale quota parte di oneri per le opere di urbanizzazione secondaria, potrà anche
essere forfettizzata in una entità non inferiore al 5% del costo degli edifici di uso privato che potranno
essere edificati nella lottizzazione.
Si assumerà come costo di costruzione quello determinato annualmente dalla Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza Ingegneri ed Architetti completato secondo le modalità stabilite dal
medesimo Ente.
Art. 23 - Destinazione d'uso
La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve essere indicata nei progetti di intervento
edilizio diretto come quelli per l'intervento urbanistico preventivo, in base alle prescrizioni degli articoli
precedenti.
La destinazione d'uso dei suoli e dei fabbricati deve risultare da atto di vincolo trascritto, cui è
subordinato il rilascio delle licenze di costruzione, di abitabilità e di esercizio.
Qualunque cambiamento della destinazione d'uso è subordinato alla autorizzazione della
Variante da parte del Comune.
In caso di abusivo mutamento di destinazione sarà revocata la licenza edilizia e, se del caso,
saranno revocate anche le autorizzazioni di abitabilità e di esercizio dei locali.
CAPO V
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 24 - Inizio dei lavori
Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti e ai
capisaldi altimetrici che, entro 30 giorni dalla richiesta scritta, saranno indicati e fissati dal tecnico
comunale prima dell’inizio della costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio
esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.
In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.
Per la consegna dei punti fissi d'edificante deve fornire gli operai e gli attrezzi occorrenti e
prestarsi a tutte le operazioni che all'uopo gli verranno indicate dal Tecnico Comunale, scaduti i 30
giorni il richiedente ha facoltà di dare inizio ai lavori; la decorrenza di tale termine sarà documentata
dalla data e il numero di protocollo della richiesta di cui al primo comma.
Art. 25 - Salubrità del terreno - Provvedimenti per terreni umidi
Non si possono costruire nuovi edifici sul terreno che abbia servito come deposito di immondizie,
di letami e di altro materiale insalubre, che abbia omunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver
completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o esposto all'invasione di acque
sotteranee o superficiali, si deve convenientemente provvedere a sufficiente drenaggio.
In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti per impedire che l'umidità salga dalle
fondazioni ai muri sovrastanti.
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Art. 26 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzata alle norme dettate dalle
leggi vigenti e dal presente Regolamento Edilizio, o a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire,
nonchè ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la licenza, sarà assicurata dal controllo
esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
A tal'uopo la licenza e i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente
tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo dellA costruzione fino a che l'opera non sia
ultimata.
Nell'eventualità di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso,
entro le 48 ore successive, al Sindaco, il quale, sentito il Tecnico Comunale, disporrà i provvedimenti
necessari per assicurare, durante l'interruzione stessa, la pubblica incolumità, l'igiene e il decoro,
dandone comunicazione scritta all'interessato.
Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell'intestatario della Licenza.
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso ai cantieri e ad
eseguire qualsiasi operazione di controllo.
Art. 27 - Dichiarazione di abitabilità o di agibilità
Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori,
chiedendo la visita del Tecnico del Comune o dell’Ufficiale Sanitario per il rilascio della dichiarazione
di abitabilità o di agibilità.
Il Sindaco fisserà il giorno e l'ora della visita entro i due mesi successivi alla data della domanda e
nè darà comunicazione scritta al proprietario che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare.
Constatata l'osservanza di tutte le norme igieniche ed edilizie, e particolarmente di quelle
contenute nel presente Regolamento, nelle Leggi sanitarie e nella licenza di costruzione, il Sindaco
rilascerà la dichiarazione di abitabità o di agibilità, che avrà efficacia dopo 6 Mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
Eventuali riduzioni di tale termine possono essere disposte su parere dell’Ufficiale Sanitario
previa misurazione del grado di umidità, o quando siano stati usati sistemi costruttivi che non
comportino impiego in cantiere di malte conglomerati.
Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità è condizionato alla verifica tecnica che sia stato
ottemperato a quanto prescritto nel precedente art.13 nei riguardi delle "barriere architettoniche".
La dichiarazione di abitabilità o di agibilità è condizionata al rilievo delle temperature da parte
dell'Ufficiale Sanitario che dovrà essere uguale a quella dei piani sottostanti anche per gli eventuali
locali sottotetti abitabili.
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TITOLO II
DISCIPLINA URBANISTICA
CAPO UNICO
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEGLI INDICI E DEI PARAMETRI
Art. 28 - Indici e parametri
L'utilizzazione delle aree, ai fini dell'edificazione consentita dallo strumento urbanistico, anche in
relazione alle destinazioni d'uso, è regolata dagli indici e dai parametri definiti dall'articolo 29, riferiti ai
tipi edilizi decritti nello strumento urbanistico stesso.
- Superficie territoriale
Per superficie territoriale, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità territoriale, si intende l'area
comprendente tutte le superfici da destinare o destinate, comprese nel suo perimetro, ad opere di
urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le superfici fondiarie.
La superficie territoriale va misurata al netto delle aree destinate dal piano alla viabilità principale
(strade comunali, provinciali e statali) ed ai parcheggi o piazze d'interesse urbano esistenti
perimetralmente all'area, e al ordo di quelle esistenti e/o previste dal piano internamente ad essa.
- Superficie fondiaria
Per superficie fondiaria, sulla quale si applica l'indice di fabbricabilità fondiaria, si intende quella
parte di area edificatoria che risulta deducendo alla superficie territoriale le superfici per opere di
urbanizzazione primaria e, ove richiesto, la superficie per opere di urbanizzazione secondaria.
La superficie fondiaria può essere realizzata in lotto di dimensioni secondo la minima unità di
intervento.
- Densità di popolazione territoriale
E' il rapporto (abi/ha) fra il numero di abitanti e la superficie territoriale interessata dall'insediamento.
- Densità di Popolazione fondiaria
E' il rapporto (ab/ha) fra il numero di abitanti e la superficie fondiaria interessata dall'insediamento.
Art. 29 - Definizione degli indici e dei parametri
1) Indice di fabbricabilità territoriale
E' il rapporto (mc./mq.) fra il volume, come definito al seguente n°8, realizzabile in una zona che
lo strumento urbanistico vigente destina ad insediamento, abitativo o produttivo, e la superficie della
zona stessa.
Si, applica soltanto in sede di attuazione dello strumento urbanistico, nell’ambito degli
insediamenti unitari da esse definiti.
2) Attrezzature
Le aree per l'istruzione, le attrezzature di interesse comune, gli spazi pubblici attrezzati e i
parcheggi pubblici devono essere riservati, in sede di attuazione dello strumento urbanistico,
nell'ambito degli insediamenti unitari da esso previsti D.M. 2.4.68 n° 1444.
3) Destinazioni d’uso
Per ogni zona sono stabilite, dallo strumento urbanistico, una o più destinazioni d'uso specifiche.
Non possono essere consentite altre destinazioni.
4) Indice di fabbricabilita' fondiaria
E' il rapporto (mc./mq) fra il volume realizzabile e l'area da edificare, escluse le sedi varie, anche
se private o da cedere al Comune.
5) Superficie minima del lotto
Dove è stabilito questo parametro si intende per superficie del lotto quella di cui all'indice di
fabbricabilità fondiaria.
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6) Indice di copertura
E' il rapporto tra la superficie copribile e la superficie del lotto. Deve essere misurato
considerando per superficie del lotto quella di cui all'indice di fabbricabilità fondiaria, e per superficie
copribile la proiezione sul terreno della superficie lorda del piano di maggiore estensione, con
esclusione dei soli aggetti costituiti da balconi o da pensiline.
7) Altezze
Qualunque sia l'altezza che potrebbe essere raggiunta in rapporto alla strada o al piano di
campagna, non potrà essere superata l'altezza massima ammessa per la zona nella quale è ubicato il
lotto da edificare o l'edificio da rialzare, o ampliare, nè potrà essere realizzata una altezza inferiore alla
minima eventualmente prescritta.
Qualsiasi costruzione situata su un terreno in pendio non può sviluppare un volume abitabile fuori
terra maggiore di quello realizzabile sullo stesso terreno, se pianeggiante; qualora la differenza di
quota fra gli estremi di un lotto sia tale da consentire lo sfalsamento dei livelli dei piani, la costruzione
può svilupparsi a gradoni secondo l'andamento del terreno nel modo opportuno, a condizione di non
superare mai, nei fronti a monte e valle, la massima altezza consentita e semprechè la soluzione
architettonica risulti soddisfacente.
Le altezze saranno misurate dal piano di riferimento fino all'imposta della copertura alla quota più
alta.
Qualora la copertura alla quota più alta sia realizzata a terrazza ed il parapetto verso strada sia
pieno ed occupi complessivamente più di 1/3 del fronte stradale del lotto, l'altezza sarà misurata fino
alla copertura di tetto di parapetto.
Analogamente quando siano realizzati gli abbaini, prospicenti la strada, che occupino
complessivamente più di 1/3 del fronte stradale dell'edificio, l'altezza sarà misurata fino all'intersezione
dell'imposta della copertura di cui fa parte. Nel caso di copertura a tetto con pendenza superiore al
35%, le altezze, anzichè alla linea di gronda, vanno misurate a due terzi della pendenza.
Non sono considerati nell'altezza massima i parapetti pieni prospicenti, i cortili ed i passaggi
laterali, gli elementi decorativi a giorno e i torrini delle scale, degli accessori e le cabine idriche.
8) Volume
Ai fini del calcolo del volume deve essere considerato tutto ciò che è realizzabile fuori terra
nonché la parte di volume interrato eventualmente destinato a residenze, ad Uffici e ad attività
produttive, con la sola esclusione di volumi tecnici.
In merito si precisa che debbono intendersi "volumi tecnici" i quali possono essere non
conteggiati ai fini del calcolo del volume ammissibile secondo le norme urbanistiche - i volumi
strettamente necessari a contenere e a consentire l'accesso di quelle parti degli impianti tecnici a
servizio dell'edificio (impianto idrico, termico, elevatoio, televisivo, di parafulmine, di ventilazione ecc.)
che non possono essere comprese, per esigenze tecnico-funzionali, entro il corpo dell'edificio stesso,
quale sarebbe realizzabile secondo i limiti imposti dalle norme urbanistiche.
A maggior chiarimento si precisa che possono essere considerati "volumi tecnici", per le sole parti
emergenti dalla linea di gronda dell'edificio, i volumi occorrenti per contenere: l'extra corsa degli
ascensori, il vano scala, i serbatoi idrici, i vasi di espansione dell'impianto di riscaldamento, le canne
fumarie e di ventilazione, i bucatai con superficie utile inferiore a mq. 5 e limitatamente a uno solo di
questi per ogni corpo di fabbrica. Non sono invece da considerarsi come "volumi tecnici" i sottotetti, il
vano scala e il vano ascensore per le loro parti situate al di sotto della linea di gronda, gli stenditoi
coperti, i bucatai con superficie utile ai 5 mq., i locali di sgombero, i locali per la caldaia e per il
deposito del combustibile relativi all'impianto di riscaldamento o condizionamento.
Si precisa inoltre che i volumi tecnici non possono essere alloggiati in corpi di fabbrica separati
dall'edificio a meno di conteggiare il relativo volume agli effetti dei limiti imposti dalle norme
urbanistiche.
I volumi tecnici dovranno essere commisurati, in equa proporzione, alle caratteristiche e all'entità
degli edifici cui gli stessi si riferiscono, e che la sistemazione di detti volumi non dovrà costituire
pregiudizio alle soluzioni architettoniche d'insieme.
In merito ai criteri di valutazione del volume degli edifici si precisa che potranno escludersi dal
conteggio ai fini del rispetto delle norme urbanistiche:
- i sottotetti - intendono per tali i volumi compresi entro le falde del tetto, aventi altezza utile interna
non superiore a m. 2,20 e purché i locali in essi contenuti non siano destinati o comunque utilizzati
per residenze, uffici e attività produttive;
- i porticai;
- i balconi, i parapetti, i cornicioni, le pensiline e gli altri oggetti o elementi a carattere ornamentale.
Si precisa, infine, che i volumi degli edifici debbono misurarsi rispetto alla superficie del terreno
circostante dopo la sua sistemazione secondo il pro-etto approvato.
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9) Numero dei piani
Dove esiste questo Parametro si intende il numero dei piani fuori terra, compreso l'eventuale
piano di ritiro ed il seminterrato, o del sottotetto, se abitabile, ai sensi del seguente art. 43.
10) Distacco fra gli edifici
E' la distanza minima fra le proiezioni verticali dei fabbricati, misurata nei punti di massima
sporgenza, esclusi balconi e cornicioni.
E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì in minimo assoluto.
Le norme relative ai distacchi fra gli edifici si applicano anche alle pareti di un medesimo edificio
non prospicenti spazi interni.
11) Distacco dai confini
E' la distanza fra la proiezione del fabbricato, misurata nei punti di massima sporgenza, e la linea
di confine, esclusi balconi e cornicioni.
E' stabilito in rapporto all'altezza degli edifici, ed è fissato altresì un minimo assoluto.
11 bis) Distacco dal filo stradale
E' la distanza minima che deve osservare l'edificazione dal ciglio delle strade principali a protezione
dei nastri o degli incroci stradali. All'interno dei centri edificati tale distanza deve essere
specificatamente individuata in relazione alla situazione orografica e d'impianto urbanistico di ogni
singola zona. All'esterno dei centri edificati non deve, comunque, essere inferiore a quella disposta dal
D.M. n° 1404/68, al fine di garantire la visibilità, gli adeguamenti delle corsie e l'inserimento di ulteriori
eventuali allacciamenti.
12) Accessori
Dove consentiti saranno ad un solo piano, ed adibiti al servizio dell'edificio principale.
La cubatura degli accessori sarà conteggiata ai fini del volume massimo realizzabile e non
dovrà superare la percentuale, in rapporto al predetto volume, stabilita nella tabella dei tipi edilizi.
12 bis) Manutenzione ordinaria
Sono definiti interventi di manutenzione ordinaria quelli che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici o quelli necessari ad integrare o mantenere in
efficienza gli impianti tecnologi esistenti.
- Manutenzione straordinaria
Sono definiti tali le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche
strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre
che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche alle
destinazioni d'uso.
- Restauro e risanamento conservativo
Si definiscono interventi di restauro e risanamento conservativo "quelle opere o lavori rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la sua funzionalità mediante un insieme sistematico
di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il
ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli
impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio.
Essi si distinguono dalla manutenzione in quanto comprendono modifiche all'organismo edilizio, che
devono essere però finalizzate o ad un ripristino storico-artistico (eliminazione delle superfetazioni e
restituzione all'organismo delle sue caratteristiche originarie), oppure in generale ad assicurare
all'organismo una migliore funzionalità nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso”.
Quando le modifiche tipologiche, formali e strutturali comportano alterazione dei caratteri originari
dell'organismo, l'intervento deve essere classificato di ristrutturazione.
- Ristrutturazione edilizia
Sono considerati tutti quegli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto, in parte diverso dal
precedente, senza alterarne volume e superficie.
- Trasformazione urbanistica ed edilizia del erritorio
Sono da considerare interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio tutte quelle opere
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tendenti a modificare o alterare lo stato primitivo dei luoghi.
13) Lunghezza massima dei prospetti
E' la più lunga delle proiezioni di un prospetto continuo, anche se a pianta spezzata o misilinea.
14) Spazi interni agli edifici
Si intendono per spazi interni le aree scoperte circondate da edifici per lunghezza superiore ai 3/4
del perimetro.
Sono classificati nei seguenti tipi:
a) Ampio cortile
Si intende per ampio cortile uno spazio interno nel quale la normale minima libera davanti ad ogni
finestra è superiore a tre volte l'altezza della parete antistante, con un minimo assoluto di mt. 25,00.
b) Patio
Si intende per patio lo spazio interno di un edificio ad un solo piano o all'ultimo piano di un edificio
a più piani, con normali minime non inferiori a mt. 6,00 e pareti circostanti di altezza non superiore a
mt. 4,00.
c) Cortile
Si intende per cortile uno spazio interno nel quale la normale libera avanti ad ogni finestra è
superiore a mt. 8,00 e la superficie del pavimento superiore a 1/5 di quella delle pareti che la
circondano.
d) Chiostrina
Si intende per chiostrina uno spazio interno di superficie minima superiore a 1/8 di quella delle
pareti circostanti, le quali non abbiano altezza superiore a mt. 20,00 e con una normale minima
davanti ad ogni finestra non inferiore a mt. 3,00.
15) Indice di piantumazione
Indica il numero di piante di alto fusto (n/ha) prescritto per ogni ettaro nelle singole zone, con
l'eventuale specificazione delle essenze.
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TITOLO III
DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE
CAPO I
ASPETTO DEI FABBRICATI ED ARREDO URBANO
Art. 30 - Campionatura
E' facoltà della Commissione Edilizia di richiedere, in sede di esame dei progetti di edifici di
particolare importanza, oppure di interesse ambientale o paesistico, i campioni delle tinte e di
rivestimenti, nel caso contemplato nel comma precedente.
In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei
rivestimenti, onde consentire alle autorità di controllo la verifica della rispondenza di tali elementi alle
indicazioni contenute nel progetto approvato e nella licenza di costruzione.
Art. 31 - Aspetto e manutenzione degli edifici
Gli edifici, sia pubblici che privati, o le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere
progettati, eseguiti e mantenuti in ogni loro parte, cmpresa la copertura, in modo da assicurare
l'estetica e il decoro dell'ambiene.
Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte l pareti esterne prospettanti
su spazi pubblici e privati, anche se interni alledificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre,
parapetti, ecc.) devon essere realizzate con materiali e cura di dettagli tali da garantire la buona
conservazione delle stesse nel tempo.
Nelle pareti esterne, come sopra definito, è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione
e canalizzazioni in genere, a meno che il progetto non preveda una loro sistemazione che si inserisca
armonicamente e funzionalmene nelle pareti con preciso carattere architettonico.
Le tubazioni telefoniche ed elettriche non devono essere poste sulle pareti esterne se non in
appositi incassi, tali da consentire una idonea soluzione architettonica, salvo contrari disposti di
Legge.
Ogni proprietario ha l'obbligo di eseguire i lavori di riparazione, ripristino, intonacatura e
ricoloritura delle facciate e delle recinzioni, e di ogni ala parte dell'edificio per il decoro cittadino.
Quando le fronti di un fabbricato sono indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia,
ordina al proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non
superiore a 3 Mesi, decorso il quale i lavori sono eseguiti d'Ufficio.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Art. 32 - Aggetti e sporgenze
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo pubblico e di uso pubblico, sono vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori ai 10 cm. fino all'altezza di mt. 2,20 dal piano del marciapiede,
e aggetti superiori a cm. 20 fino alla quota consentita per i balconi;
b) porte e gelosie e persiane che si aprano all'esterno ad un'altezza inferiore a mt. 2,20 dal
piano stradale se la strada è con marciapiede, e di mt. 4,50 se la strada è senza
marciapiede;
c) ripari e spalliere sul muro di parapetto nelle terrazze che non siano indecorose.
I terrazzini, le pensiline, le tettoie, i balconi scoperti e coperti, e circondati da pareti (bowwindows) semplici e multipli, sporgenti dal filo dell'allineamento stradale oltre cm. 20, sono
permessi solamente nelle piazze e nelle strade larghe almeno mt. 10, o a mt. 8 se
l'indicazione è consentita su un solo lato.
- I balconi debbono essere collocati ad altezza non minore di mt. 3,20 sopra il piano del marciapiede e
non debbono oltrepassare il limite di cm. 50 dal ciglio del marciapiede verso l'interno. Ove non esista
il marciapiede, l'altezza non potrà essere minore di mt. 4,50 dal piano stradale.
Per i balconi coperti debbono osservarsi le stesse altezze prescritte per i balconi, con l'avvertenza
che l'altezza di mt. 4,50 va misurata in corrispondenza del punto più basso dell'aggetto stesso (cioè
dove la strada si trova a quota più elevata).
Tanto i balconi quanto i bow-windows, i terrazzini, le pensiline e le tettoie, non debbono sporgere dal
filo di fabbricazione. più del decimo della larghezza della via e, di regola, non oltrepassare la
sporgenza di mt. 2,00.
Le suddette norme valgono tanto per le vie o piazze pubbliche, quanto per quelle private.
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Art. 33 - Arredo Urbano
L'esposizione, anche provvisoria, al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi
commerciali e professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc. è subordinata in tutto
il territorio a licenza da parte del Sindaco.
Gli interessati dovranno farne domanda presentando un disegno da cui risulti definita l'opera che
si vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori da
impiegare, nonchè di ogni particolare costruttivo. Dovrà inoltre essere dimostrato, attraverso schizzi
prospettici o fotomontaggi, l'inserimento dell'opera nell'ambiente architettonico e paesaggistico.
E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuocia al decoro dell'ambiente, turbi
l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici, o il diritto di
veduta dei vicini.
L'istallazione dovrà essere fatta, in ogni caso, in modo da permettere la massima facilità di pulizie
e manutenzione.
In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la
temporanea rimozione di mostre, vetrine o altri oggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli
interessati sono obbligati ad eseguire la rimozione e la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi
necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.
Ove non ottemperino, il Sindaco potrà ordinare la rimozione d'Ufficio a loro spese.
Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il
nome delle vie o delle piazze.
L'apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge,
a carico del Comune.
I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino
quando siano distrutti o danneggiati per fatti ad essi imputabili.
Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico, in modo ben visibile sulle mostre o tabelle
applicate alle porte quando queste occupino interamente la parte della parete all'uopo destinata.
Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbono installarsi più antenne radio o
televisive, il Sindaco ha la facoltà di prescrivere una unica antenna centralizzata.
La concessione dell'autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o
soggette a particolari vincoli, sarà rilasciata previa intesa con le Autorità competenti, ai sensi delle
norma vigenti.
Quando non nuocciano al libero transito o non impediscano la visuale in danno dei vicini, il
Sindaco può autorizzare, dietro pagamento della relativa tassa e con l'osservanza delle condizioni che
riterrà opportuno caso per caso, l'apposizione a porte e finestre di tende aggettanti sullo spazio
pubblico.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati d altezza inferiore a
mt. 2,20 dal marciapiede. Sono vietati le appendici verticali anche in tela o in frangia che scendano al
di sotto di mt. 2,20 dal suolo, salvo casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio del tecnico
comunale, non nuoccia al decoro della località nè alla libertà di transito e visuale.
Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti
antichi, le lapidi, gli stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale o che
abbia forma o interesse storico non otrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la
preventiva autorizzazione del Comune, nei casi previsti dalle disposizioni vigenti della
Sovraintendenza ai monumenti.
Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti su
menzionati, anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in
luoghi prossimi o conservati in raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga
opportuno nell'interesse della cultura pubblica.
CAPO II
NORME IGIENICHE
Art. 34 - Spazi interni agli edifici
Negli spazi interni definiti dall'art. 30/19 come "ampio cortile” e patio" possono affacciare ambienti
di qualunque destinazione.
Negli spazi interni definiti dall'art. 30/19 come "cortili" possono affacciare disimpegni verticali e
orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio,
lavoro, insegnamento, ricreazione, cura.
Negli spazi interni definiti dall'art. 30/19 come "chiostrine" possono affacciarre soltanto disimpegni
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verticali o orizzontali e locali igienici. Nelle chiostrine non vi possono essere nè sporgenze nè
rientranze. Tutti gli spazi interni devono essere accessibili da locali di uso comune.
Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse parziali sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti
superfici dovranno essere regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle
acque mediante opportune pendenze e fognoli sifonati.
Art. 35 - Uso dei distacchi fra fabbricati
I distacchi esistenti tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe
di accesso a parcheggi, in ogni caso deve essere prevista una efficiente protezione dell'edificio
dall'umidità del terreno ad un adeguato smaltimento delle acque.
Art. 36 - Convogliamento acque luride
Non è consentita la costruzione di pozzi neri o impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di licenza
di costruzione, o di autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi
di convogliamento con totale o parziale depurazione delle acque luride, ove la fognatura non esista o
non possa raccogliere i liquami non depurati a causa di insufficiente sezione oppure di difficoltà di
smaltimento. Sono consentiti i sistemi di convogliamento e depurazione costituiti da elementi
prefabbricati, previo parere dell'Ufficiale Sanitario. Non sono ammissibili i sistemi di convogliamento e
depurazione di fattura artigianale, costruiti in loco.
Art. 37 - Scale
Ogni rampa di scala dovrà avere una larghezza utile non inferiore ad 1 cm. per ogni mq. di
superficie lorda servita, con un minimo di 100 cm. per le scale che servano più di una unità
immobiliare, salvo che norme specifiche richiedano dimensioni maggiori.
L'ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall'esterno; le scale, qualora siano
illuminate artificialmente o areate con dispositivi meccanici, non possono servire più di due piani.
Art. 38 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie
Il nulla osta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di
abitabilità o di agibilità di cui all'art. 28 del presente regolamento ogni qualvolta un edificio contenga
impianti di uso artigianale o industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, salvo
che con funzionamento completamente elettrico.
Gli impianti di riscaldamento devono, altresì ottemperare alle leggi e regolamenti vigenti.
Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonchè gli scaldabagni a gas e le
stufe, cucine, focolai e camini, devono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per
almeno un metro al di sopra del colmo del tetto o della terrazza, la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a
non meno di 10 metri da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore. Le canne fumarie non possono
essere esterne alle murature o tamponature se non costituenti una soddisfacente soluzione
architettonica, nè possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.
I camini degli impianti artigiani o industriali, debbono essere muniti di apparecchiature fumivore
riconosciuto dall'Ufficiale sanitario idonee ad evitare inquinamento atmosferico, nonchè dai Vigili del
Fuoco per quanto di competenza.
Art. 39 - Piani interrati
I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al
fabbricato, non possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la
permanenza anche solo diurna di abitanti, fatta eccezione per gli addetti a magazzino o ad
autorimesse. Per i locali da adibire ad autorimessa e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata
e simili, dovranno essere rispettate tutte le norme specifiche vigenti.
Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota inferiore a quello dei piani
interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse, che, a giudizio
dell'Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. La aereazione
dei locali interrati deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio di aria.
"L'altezza minima per le cantine e per le autorimesse destinate ad una sola vettura (box) non può
comunque essere inferiore ai ml. 2,20".
Art. 40 - Piani seminterrati
I piani risultanti, a sistemazione realizzata, parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti
il fabbricato, possono essere adibiti ad abitazioni, uffici, ecc. soltanto se in nessun posto il pavimento
di ogni locale a quota inferiore a mt. 1 rispetto alla quota più alta delle sistemazioni esterne, e l'altezza
utile netta interna è almeno di mt. 3,00 salvo le maggiori altezze prescritte per particolari destinazioni
di uso.
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Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le norme di cui all'art. 39.
Art. 41 - Piani terreni
I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono
essere rialzati di almeno cm. 50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata
ed avere il pavimento isolato con materiali riconosciuti idonei dall'Ufficiale Sanitario; la loro altezza
interna utile non deve essere inferiore a mt. 3,00.
I piani terreni adibiti ad autorimesse, laboratori, negozi, luoghi di riunioni di uso pubblico, devono
avere altezza utile netta non inferiore a mt. 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.
I piani terreni adibiti ad autorimesse per una sola vettura o a deposito motocicli e carrozzine
possono avere altezza utile netta di mt. 2,30.
Art. 42 - Piani sottotetto
Salvo contrarie prescrizioni di PRG, P.P., o P.L.C., i Piani sottotetto possono essere adibiti ad
abitazioni o uffici, se l'altezza media utile è di mt. 2,80 e l'altezza minima non inferiore a metri 2,30, e
se l'isolamento delle coperture è realizzato con camere di aria o con materiali coibenti tali da
assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostante. La dichiarazione di abitabilità o
agibilità è, perciò, condizionata al rilievo delle temperature da parte dell'Ufficiale Sanitario.
Art. 43 - Norme comuni a tutti i piani abitabili
In tutti i piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore a 1/8 della superficie
del pavimento per ogni ambiente, con un minimo, in ogni caso, di mq. 0,80. Almeno la metà della
superficie delle finestre deve essere apribile. Per i piani abitabili per cui non è stato prescritto nei
precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze
eguali o superiori a mt. 3,00; l’aumento di tale rapporto a 1/6 consente di ridurre l'altezza interna da
mt. 3,00 a mt. 2,80.
"La riduzione predetta non deve comunque comportare aumenti nelle densità abitative consentite
dal vigente P.R.G. nè nelle superfici coperte derivanti dagli indici di utilizzazione delle aree previste
nello stesso strumento urbanistico".
Il rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i disimpegni di
lunghezza inferiore a mt. 8,00 e superficie inferiore a mq. 12,00.
Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00 e i vani abitabili non inferiore a
mq. 8,00.
Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva, su conforme parere dell'Ufficiale Sanitario,
da esprimersi in sede di esame del progetto, sono consentiti l'accesso diretto ai locali igienici dalle
stanze da letto e l'aereazione artificiale dei medesimi.
"Per ogni abitante deve essere assicurata una superficie abitabile non inferiore a mq. 14 per i
primi quattro abitanti, e mq. 10 per ciascuno dei successivi. Le stanze da letto debbono avere una
superficie minima di rmq. 9 se per una persona e di mq. 14 se per due persone. Ogni alloggio deve
essere dotato di una stanza di soggiorno di almeno mq. 14. Per ciascun alloggio, almeno una stanza
da bagno deve essere dotata dei seguenti impianti igienici: vaso, bidet, vasca da bagno o doccia,
lavabo. Le stanze da letto, il soggiorno e la cucina debbono essere provvisti di finestre apribili.
L'alloggio monostanza, per una persona, deve avere una superficie minima, comprensiva dei servizi
non inferiore a mq. 28, e non inferiore a mq. 38 se per due persone. I materiali utilizzati per le
costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica degli
ambienti per quanto concerne i rumori da calpestio, rumori da traffico, rumori di impianto o apparecchi
comunque installati nel fabbricato, rumori o suono aerei provenienti da alloggi contigui o da locali o
spazi destinati a servizi comuni".
Art. 44 - Fabbricati in zona rurale
I fabbricati in zona rurale debbono rispettare le norme igieniche di cui ai precedenti articoli, e
debbono, inoltre, seguire le norme contenute nelle leggi vigenti per quanto si riferisce agli accessori
quali ricovero per animali, fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche o impianti di depurazione.
In ogni caso i pozzi devaono essere posti a monte delle abitazioni e fosse settiche a valle,
assieme alle concimaie e ai ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale
disposizione, e comunque prescritto che .la fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano
posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze minime delle finestre dell'abitazione
rurale dei fabbricati accessori o dalle porte o finestre dei locali adibiti a stalle o simili è di mt. 10,00. La
dichiarazione di abitabilità o agibilità può essere subordinata all'esecuzione di eventuali migliorie delle
condizioni igieniche e di sicurezza, indicato dall'Ufficiale Sanitario o dai Vigili del Fuoco.
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Art. 45 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
Nei fabbricati esistenti, entro due anni dall'approvazione del presente regolamento debbono
essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie comprendono almeno
l'eliminazione di cavi igienici pensili o comunque esterne all'abitazione e la dotazione per ogni unità di
abitazione di un locale igienico aereato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L'Ufficiale
Sanitario può dichiarare inabitabile, ai sensi delle Leggi vigenti, le unità di abitazioni che non
raggiungano a suo giudizio un livello igienico accettabile.
Art. 45 bis - Locali per la raccolta di rifiuti solidi
Per gli edifici di nuova costruzione deve essere previsto un locale da destinare a deposito di rifiuti
solidi ed urbani convenientemente aereato con accesso agevole e diretto dall'esterno, munito nel
pavimento di una griglia di scolo con pozzetto sifonato ispezionabile per l'allontanamento delle acque
di lavaggio. La superficie minima in detto locale deve essere pari a mq. 3 per i primi 5.000 mc. o
frazione o dovrà essere aumentata di mq. 1 per i successivi 5.000 mc. o frazione, l'altezza minima
dovrà essere di mt. 2,80.
Art. 45 ter - Barriere architettoniche
Per tutti gli edifici, ed in particolare per quelli pubblici o per attrezzature pubbliche, dovranno
essere usati particolari accorgimenti allo scopo di evitare gli inconvenienti derivanti dalle cosidette
"barriere architettoniche".
Si dovranno perciò perseguire soluzioni tecniche e progettuali che facilitino l'uso e la fruizione di tali
edifici anche agli invalidi ed anziani.
CAPO III
NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE
Art. 46 - Manutenzione delle Aree
Tutte le Aree destinate all'edificazione ed ai serivi dallo strumento urbanistico e non ancora
utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, debbono essere mantenute in condizioni tali da
assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica.
Il Sindaco dovrà emanare i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni
sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario inadempiente.
Art. 47 - Depositi su aree scoperte
I depositi di materiale su aree scoperte sono ammessi soltanto previa autorizzazione di cui all'art.
6 bis. L'autorizzazione specificherà le opere che dovranno essere eseguite per assicurare l'igiene, il
decoro e la sicurezza pubblica.
In caso di depositi senza autorizzazione, il Sindaco dovrà promuovere i provvedimenti necessari
al rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario
inadempiente.
Art. 47 bis - Recinzione delle Aree
Nelle zone urbanizzate e nei centri abitati le recinzioni non possono superare complessivamente
l'altezza di mt. 1,60 e dovranno essere costruite da strutture trasparenti (rete metallica, inferriata,
elementi di cemento prefabbricato, ecc.) a partire dall'altezza massima di cm. 0,80 dal marciapiede.
Per i locali di pubblico spettacolo all'aperto possono essere consentite altezze superiori fino a mt.
3,00 in muratura piena.
Nelle zone industriali è ammessa la recinzione in muratura piena fino a mt. 2,50 di altezza.
Nelle zone agricole sono consentite recinzioni trasparenti e non superiori a mt. 3,00 di altezza e si
ha facoltà di costruire una parte piena in muratura di altezza non superiore a mt. 0,50.
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CAPO IV
NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 48 - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme a prescrizioni fissate dalle vigenti leggi
in materia di stabilità delle fondazioni e delle costruzioni, nonchè di sicurezza degli impianti
tecnologici.
Art. 49 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
I proprietari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le
loro parti mantengano costantemente i requisiti di stabilità e di sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivare pericolo alla
pubblica incolumità, il Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, dovrà ingiungere la pronta riparazione o
la demolizione delle parti pericolanti, fissando le modalità del lavoro da eseguire e assegnando un
termine preciso per l'esecuzione d'ufficio a spese del proprietario o dei proprietari inadempienti.
La manutenzione delle aree di proprietà privata, anche se destinate a strade, piazze o spazi di
uso pubblico, è a carico dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di
espropriazione, cessione di acquisizione, e comunque fino al momento in cui siano dichiarati di uso
pubblico dal Consiglio Comunale.
CAPO V
USO DI SUOLO SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI
Art. 50 - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sotto suolo pubblico
E' vietato occupare, anche temporaneamente, il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva
autorizzazione specifica del Sindaco, il quale può accordarla dietro pagamento della relativa tassa,
quando ritenga l'occupazione stessa non contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la
pubblica igiene e incolumità e limitatamente ad un mese non prorogabile se non dietro parere della
Commissione Edilizia.
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, e su conforme parere del Consiglio Comunale, potrà
anche consentire l'occupazione permanente di suolo pubblico per costruzioni, quando essa conferisca
decoro al fabbricato che deve sorgere e sempre che lo consentano le condizioni delle proprietà
confinanti e l'esigenza della viabilità.
Alle stesse condizioni può consentirsi la creazione di intercapedini coperte sotto il suolo stradale
e l'occupazione permanente di spazio pubblico con sporgenze e balconi, secondo le norme di cui al
precedente art. 33.
E' vietato eseguire scavi o rompere il pavimento di strade pubbliche o aperte al pubblico transito
per piantarvi pali, immettere o restaurare condutture nel sottosuolo, costruire o restaurare fogne o per
qualsivoglia altro motivo, senza specifica autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate le norme da
osservarsi nell'esecuzione dei lavori, compresi quelli di ripristino.
Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinato al pagamento della relativa tassa ed al
versamento del deposito di garanzia da effettuarsi presso la tesoreria del Comune, e sul quale il
Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non rimborsate dagli
interessati.
Il Sindaco potrà, sentita la Commissione Edilizia e su conforme parere del Consiglio Comunale,
concedere l'occupazione del suolo o del sottosuolo stradale, con impianti per servizi pubblici di
trasporto o con canalizzazioni idriche, elettriche, ecc., oltre che con chioschi, il cui progetto dovrà
però, rispettare le norme dette al Titolo I, Capo III.
Il concessionario, in tal caso, oltre al pagamento della tassa prescritta per l'uso del suolo
pubblico, è tenuto ad osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele
perchè il suolo stesso non subisca danneggiamenti e perchè non sia in alcun modo intralciato o reso
pericoloso il pubblico transito.
Art. 51 - Rinvenimenti e scoperte
Ferme restando le prescrizioni delle vigenti Leggi sull'obbligo di denuncia alle autorità competenti
da parte di chiunque compia scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico-artistico o
archeologico, il committente, il direttore e l'assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare
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immediatamente al Sindaco i ritrovamenti aventi presumibile interesse pubblico che dovessero veri
ficarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nel caso di reperimento di ossa
umane.
Le persone di cui al primo comma sono tenute ad osservare e fare osservare tutti quei
provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in attesa
delle definitive determinazioni delle competenti autorità.
Art. 52 - Uso di scarichi e di acque pubbliche
I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dal tecnico comunale, sentito l'Ufficiale Sanitario, e di
essi è data indicazione nella licenza di cui all'art. 6 c.
I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati, a spese dell'utente, secondo le
indicazioni del Tecnico Comunale, e, comunque, in modo da non determinare cavità o ineguaglianze
che permettano il ristagno dell'acqua.
E' vietato, senza speciale nulla osta del Comune, servirsi per i lavori dell'acqua defluente da
fontane pubbliche o corrente in fossi, o canali pubblici, nonchè deviare, impedire, o comunque
intralciare il corso normale di questi ultimi.
CAPO VI
GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'
Art. 53 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista del pubblico, una tabella chiaramente
leggibile, in cui siano indicati:
1. Nome e cognome (o ragione sociale) del proprietario committente ed eventualmente,
amministrazione pubblica interessata ai lavori;
2. Nome, cognome e titolo professionale del progettista, del direttore dei lavori, e del calcolatore
del c.a.;
3. Denominazione dell'impresa assuntrice dei lavori o indicazione che i lavori sono eseguiti in
economia diretta;
4. Nome, cognome e qualifica dell'assistente;
5. Piani fuori terra da realizzare.
Ogni cantiere dovrà essere decorosamente recintato per l'altezza indicata nella licenza e dotato
di razionale latrina provvisoria.
Le recinzioni su strade o piazze dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse,
facilmente visibili, a media distanza, mantenute accese, a cura del responsabile del cantiere, durante
l'intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte apribili verso l'interno munite di
serrature o catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
Il Sindaco potrà consentire l'esenzione dall'obbligo della recinzione quando:
a) si tratti di lavori di limitata entità e di breve durata;
b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterne, di ripuliture di tetti;
d) ostino ragioni di pubblico transito.
Salvo nel caso di cui al punto b, tuttavia, dovranno essere disposte nella via sottostante o
adiacente, idonee segnalazioni luminose o di altro tipo che avvertino i passanti del pericolo, e il primo
ponte di servizio non potrà essere costruito ad altezza inferiore a mt. 2,50 dal suolo misurato nel punto
più basso dell'armatura dal ponte stesso, il quale dovrà essere costruito in modo da costruire sicuro
riparo per lo spazio scttostante.
Art. 54 - Ponti e scale di servizio
I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le incastellature debbono essere poste in opera secondo
le norme di E.N.E.L., con le migliori regole dell'arte in modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli
operai che per i terzi.
Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei materiali debbono essere munite di dispositivi
di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li contengono.
E' vietato costruire ponti e porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico senza particolare
autorizzazione comunale.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo,
sentito il tecnico comunale, il sindaco potrà ordinare l’immediato sgombero del ponte o la rimozione
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degli assi ritenuti pericolosi per la pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali
degli aventi causa.
Art. 55 - Scarico di materiale-demolizione-nettezza delle strade adiacenti ai cantieri
E' assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall'interno delle case,
materiale di qualsiasi genere.
Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l'eccessivo sollevamento di
polvere mediante opportune bagnature.
Il responsabile del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della
nettezza nella pubblica via per tutta l'estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito od
accatastamento lungo le strade interne dell'abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e
qualora non intralci il pubblico transito.
Qualora si verifichi intralcio, il responsabile del cantiere è tenuto a provvedere all'immediata
rimozione dei materiali della parte di strada pubblica su cui è avvenuto il deposito.
Art. 56 - Responsabilità degli esecutori di opere
L'assuntore dei lavori (o, se i lavori sono condotti in economia, il proprietario) e l'assistente
debbono adottare, sotto la loro piena ed esclusiva repsonsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti ed
accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi genere che possono provenire dall'esecuzione
delle opere.
Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari e da agenti, la idoneità dei provvedimenti di cui
sopra, e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che ne derivi in alcun modo una
attenuazione delle responsabilità dei soggetti di cui al comma precedente.
Art. 57 - Rimozione delle recinzioni
Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei
ponti, barriere o recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo
pubblico libero da ogni ingombro e impedimento.
In ogni caso, trascorso un mese dall'ultimazione delle opere, deve cessare ogni occupazione di
suolo pubblico con materiale, ponti e puntellature.
In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare l'esecuzione d'Ufficio a tutte spese del proprietario e
salve le sanzioni previste dalle norme vigenti.
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TITOLO IV
SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 58 - Sanzioni Amministrative
I contravventori alle disposizioni del presente regolamento, quando al caso non si applichino le
disposizioni dell'art. 41 della Legge Urbanistica 17 Agosto 1942 n° 1150, degli artt. 221 e seguenti del
T.U. delle Leggi sanitarie approvati con R.D. 27 Luglio 1934 n° 1265, con l'aggiornamento di cui al
D.L.C.P.S. 21 Ottobre 1947 n° 1250 o di altre leggi e regolamenti saranno puniti con le seguenti
sanzioni pecuniarie:
a) per l'esecuzione di lavori previsti dall'art. 6, comma primo, senza l'autorizzazione è stata
ottenuta in base a tipi alterati o non rispondenti al vero, ammenda da £. 100.000= a £.
1.000.000=; per l'esecuzione degli stessi lavori in modo difforme dai tipi e progetti approvati ed
autorizzati, ammenda da £. 50.000= a £. 200.000=; per l'esecuzione di lavori di nuove
costruzioni senza l'autorizzazione del Comando dei Vigili del Fuoco nei casi in cui è prevista,
art. 39 ammenda da £. 10.000= a £. 50.000=;
b) per l'esecuzione di lavori previsti dall'art. 6 diversi da quelli contemplati nella precedente lettera
a), senza la prescritta autorizzazione o quando l’esecuzione segua in modo difforme dai tipi e
progetti approvati ed autorizzati, ammenda da £. 100.000= a £. 1.000.000=;
c) per l'inadempienza delle prescrizioni di cui all'art. 13 e per la mancata o ritardata presentazione
delle denunce prescritte dall'art. 9, ammenda da £. 10.000= a £. 50.000=, per le infrazioni all'art.
27, circa la conservazione al cantiere dell'autorizzazione e dei disegni, e per la mancata o
interrotta o alterata esposizione della prescritta tabella, ammenda da £. 10.000= a.£. 50.000=;
d) per l'inadempienza delle prescrizioni di cui all'art. 28 e quelle riguardanti i numeri civici e le
targhe, (art. 34) ammenda da £. 10.000= a £. 30.000=;
e) per l'inadempienza dell’obbligo di denuncia delle costruzioni che minacciano pericolo, stabilito
dall'art. 8, ammenda da £. 50.000= a £. 100.000=;
f) per l'inosservanza delle prescrizioni disposte con gli artt. 54 e 58 relative alle recinzioni e
illuminazione delle zone dei lavori e alla rimozione delle medesime, e con l'art. 51 concernente
l'occupazione del suolo e spazio pubblico, quando non cadano sotto le disposizioni dei
regolamenti comunali di polizia e di circolazione urbana, ammenda da £. 10.000= a £. 50.000;
g) per l'inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 53 I° e II° comma, relativi allo scarico di
materiali, alle demolizion ed alla nettezza della strada, ammenda da £. 10.000 a £. 50.000;
h) per l’inosservanza delle prescrizioni dell'art. 55, relative ai ponti e alle scale di servizio ed ai
depositi di materiale, ammenda da £. 10.000= a £. 30.000;
i) per le infrazioni al divieto stabilito dall'art. 53 III° comma, circa l'uso dell'acqua delle fontanelle
pubbliche e canali, ammenda da £.10.000= a £. 20.000;
l) per l'inadempienza alle prescrizioni e per la contravvenzione ai riguardanti la manutenzione e la
tinteggiatura dei fabbricati, ammenda da £. 5.000= a £. 20.000=;
m) per le contravvenzioni alle norme del presente regolamento non previste nelle lettere
precedenti, ammenda da £. 5.000= a £. 20.000=.
Le sanzioni penali sono applicate in conformità dell'articolo 106 e seguenti della Legge Comunale e
Provinciale approvata con R.D. 3 Marzo 1934, n° 383 e successive modificazioni.
Il Sindaco potrà, nel giudizio contravvenzionale, promuovere dal magistrato la facoltà di eseguire
d'Ufficio le opere e spese del contravventore.
Sono salve le facoltà concesse al Sindaco dall'art. 155 del T.U. della Legge Comunale e
Provinciale approvata con R.D. 4 Febbraio 1915, n° 148, modificato con l'art. 32 del R.D. 30 Dicembre
1923, n° 2839 e dall'art. 378 della Legge sui lavori pubblici.
Se la violazione si riferisce ad occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzione
dei lavori vietati e per i quali sarebbe occorsa l'autorizzazione comunale, l'intimazione del Sindaco
comporta l'obbligo per il contravventore di cessare immediatamente dall’occupazione, di desistere
dagli atti vietati demolendo i lavori e rimuovendo gli oggetti e i materiali, nonchè di provvedere
all'immediato ripristino dello statu quo ante, restando responsabile pienamente dei danni non
eliminabili.
Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o nel mancato adempimento di
atti obbligatori, l'intimazione del Sindaco comporta l'obbligo dell'esecuzione per il contravventore.
In ogni caso di inadempienza, il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la
sospensione dei servizi prestati dal Comune al contravventore, e può inoltre deferire i tecnici
responsabili ai rispettivi Consigli degli ordini professionali.
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Art. 59 - Disposizioni transitorie
I lavori già iniziati o da iniziare, ma autorizzati antecedentemente alla data di adozione del
presente Regolamento, potranno essere ultimati entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti, ma
dovranno uniformarsi alle norme presenti in quanto applicabili.
Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento potranno essere riviste, modificate
ed eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all'occupazione permanente di suolo
pubblico assentite in base alle precedenti disposizioni.
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INDICE
Pag.
Titolo I - Disposizioni generali
Capo I – Norme preliminari
Art. 1 – Contenuti e limiti del “Regolamento Edilizio” (RE) .......................................................................1
Art. 2 – Richiamo a disposizioni di legge....................................................................................................1
Capo II – Commissione edilizia
Art. 3 – Attribuzioni della Commissione edilizia (CE) ................................................................................1
Art. 4 – Composizione della Commissione Edilizia ...................................................................................1
Art. 5 – Adunanze della Commissione Edilizia ..........................................................................................2
Capo III – Licenza di costruzione
Art. 6 – Opere soggette a Concessione .....................................................................................................2
Art. 6 bis – Opere soggette ad autorizzazione...........................................................................................3
Art. 7 – Opere e lavori eseguibili senza concessione o autorizzazione ...................................................4
Art. 8 – Lavori eseguibili d’urgenza.............................................................................................................4
Art. 9 – Domanda di licenza ........................................................................................................................4
Art. 10 – Documentazione a corredo delle domande, progetti ed allegati ...............................................4
B) – Documentazione a corredo della domanda di autorizzazione ..........................................................6
Art. 10 bis – Procedura per la presentazione della domanda – Tassa Edilizia .......................................7
Art. 11 – Istruttoria preliminare dei progetti ................................................................................................7
Art. 12 – Licenza di costruzione ..................................................................................................................7
Art. 13 – Validità della licenza di costruzione.............................................................................................7
Art. 14 – Durata e proroga della Concessione Edilizia o dell’Autorizzazione ..........................................8
Art. 15 – Deroghe .........................................................................................................................................8
Art. 16 – Responsabilità...............................................................................................................................8
Capo IV – Autorizzazioni
Art. 17 – Urbanizzazione primaria delle Aree ............................................................................................9
Art. 18 – Urbanizzazione secondaria..........................................................................................................9
Art. 19 – Interventi preventivi (Piani attuativi) ............................................................................................9
Art. 20 – Intervento Edilizio diretto ..............................................................................................................9
Art. 21 – Lottizzazioni.................................................................................................................................10
Art. 22 – Convenzioni.................................................................................................................................10
Art. 23 – Destinazione d’uso .....................................................................................................................11
Capo V - Esecuzione e controllo delle opere
Art. 24 - Inizio lavori.....................................................................................................................................11
Art. 25 - Salubrità del terreno - Provvedimenti per terreni umidi ............................................................11
Art. 26 - Controllo sull'esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni .............................................12
Art. 27 - Destinazione di Abitabilità o di Agibilità .....................................................................................12
Titolo II - Disciplina urbanistica
Capo unico - Criteri per la determinazione degli indici e dei parametri
Art. 28 - Indici e parametri .........................................................................................................................13
Art. 29 - Definizione degli indici e dei parametri ......................................................................................13
Titolo III - Disciplina della fabbricazione
Capo I - Aspetto dei fabbricati ed arredo urbano
Art. 30 - Campionatura ..............................................................................................................................17
Art. 31 - Aspetto e manutenzione degli edifici..........................................................................................17
Art. 32 - Aggetti e sporgenze.....................................................................................................................17
Art. 33 - Arredo Urbano .............................................................................................................................18
Capo II - Norme igieniche
Art. 34 - Spazi interni agli edifici................................................................................................................18
Art. 35 - Uso dei distacchi fra fabbricati....................................................................................................19
Art. 36 - Convogliamento acque luride .....................................................................................................19
Art. 37 - Scale.............................................................................................................................................19
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Art. 38 - Forni, focolai, camini, condotti di calore, canne fumarie...........................................................19
Art. 39 - Piani interrati ................................................................................................................................19
Art. 40 - Piani seminterrati .........................................................................................................................19
Art. 41 - Piani terreni ..................................................................................................................................20
Art. 42 - Piani sottotetto .............................................................................................................................20
Art. 43 - Norme comuni a tutti i piani abitabili ..........................................................................................20
Art. 44 - Fabbricati in zona rurale..............................................................................................................20
Art. 45 - Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti.....................................................................................21
Art. 45 bis - Locali per la raccolta di rifiuti solidi.......................................................................................21
Art. 45 ter - Barriere architettoniche..........................................................................................................21
Capo III - Norme relative alle aree scoperte
Art. 46 - Manutenzione delle Aree ............................................................................................................21
Art. 47 - Depositi su aree scoperte ...........................................................................................................21
Art. 47 bis - Recinzione delle Aree ...........................................................................................................21
Capo IV - Norme di buona costruzione
Art. 48 - Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni .............................................................................22
Art. 49 - Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti..................................................................................22
Capo V - Uso di suolo spazio e servizi pubblici
Art. 50 - Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo o sotto suolo pubblico ...............22
Art. 51 - Rinvenimenti e scoperte..............................................................................................................22
Art. 52 - Uso discarichi e di acque pubbliche ...........................................................................................23
Capo VI - Garanzia della. pubblica incolumita'
Art. 53 - Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori .............................................23
Art. 54 - Ponti e scale di servizio...............................................................................................................23
Art. 55 - Scarico di materiale - demolizione - nettezza delle strade adiacenti ai cantieri......................24
Art. 56 - Responsabilità degli esecutori di opere .....................................................................................24
Art. 57 - Rimozione delle recinzioni ..........................................................................................................24
Titolo IV - Sanzione amministrativa e disposizioni transitorie
Art. 58 - Sanzioni Amministrative ..............................................................................................................25
Art. 59 - Disposizioni transitorie ................................................................................................................26
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