CITTA` DI CALTANISSETTA Regolamento delle Consulte Comunali
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CITTA` DI CALTANISSETTA Regolamento delle Consulte Comunali
Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 91 DEL 17/12/2014 CITTA’ DI CALTANISSETTA Partita IVA: n. 00138480850 - Cod. Fisc.:n.8000110857 Regolamento delle Consulte Comunali PREMESSA L'amministrazione comunale, riconosciuta: L'importanza della partecipazione attiva dei cittadini che abitano ed operano sul territorio, alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività; La necessità di operare con un rapporto di stretta collaborazione con i cittadini, singoli od associati, nell’individuazione dei bisogni, nella progettazione e realizzazione delle risposte; Il valore dell'agire comune, fondato essenzialmente sul principio della solidarietà al servizio della comunità; La fondamentale esigenza che su alcuni temi quali: viabilità e trasporti, sviluppo economico e occupazione, ambiente e territorio, cultura, volontariato terza età e problemi sociali, sport e tempo libero, scuola ed educazione, giovani (consulta giovanile) ci sia il contributo dei cittadini singoli ed associati e la loro partecipazione diretta; Istituisce le consulte comunali, intese come spazio d’incontro permanente tra i cittadini, le loro forme associative e l'Amministrazione comunale. Capo I Principi generali Articolo 1 - Principi Generali Il presente regolamento attua le disposizioni previste dagli articoli 52, 53, 54, 55 dello Statuto Comunale relativo all’istituzione, promozione e sostegno delle consulte settoriali a carattere permanente assicurandone la partecipazione attiva all’esercizio delle proprie funzioni. Capo II Albo delle forme associative Articolo 2 - Istituzione dell’Albo 1. Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto comunale è istituito l’Albo delle forme associative, d’ora innanzi denominate “associazioni”, presso la Segreteria Generale del Comune. 2. Possono richiedere la registrazione nell’Albo le associazioni che presentano i seguenti requisiti: 1. Hanno sede, anche se decentrata, e operano nel territorio del Comune di Caltanissetta; 2. Non hanno fini di lucro, le cariche sociali sono gratuite, le elezioni in modo democratico, delle cariche stesse e dei propri organi rappresentativi; 3. Sono dotate di statuto o atto costitutivo o accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata, avente data certa, non in contrasto con i principi sanciti dall’articolo 18 della costituzione; 4. Non sono organismi territoriali di partiti o movimenti politici; 5. Dimostrano di aver svolto attività, rientranti nell’ambito dello statuto o atto costitutivo o accordo associativo, nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione all’albo; 6. Hanno di norma non meno di 15 aderenti. 3. Le associazioni iscritte ad albi regionali o provinciali del volontariato e dell’associazionismo no profit sono iscritte di diritto nell’elenco, previo consenso manifestato attraverso la comunicazione di adesione contenente anche la designazione dei propri rappresentanti e loro sostituti. Articolo 3 - Richiesta di registrazione 1. La richiesta di registrazione all’Albo, sottoscritte dal Presidente, dal rappresentante o referente dell’associazione, deve contenere: denominazione e indirizzo della associazione; generalità del Presidente o del rappresentante; dichiarazione che l’associazione possiede i requisiti previsti dal precedente articolo 2, comma 2; specificazione del settore o dei settori di attività dell’associazione; indicazione della consulta di cui la associazione intende far parte; in caso di associazioni che operino in più settori, esse possono chiedere di far parte al massimo di due consulte nei settori di attività svolte; Dichiarazione che la richiesta di iscrizione all’Albo e di partecipazione alle consulte ha il fine specifico di concorrere alla promozione ed alla cura degli interessi generali della comunità di Caltanissetta. 2. Alla richiesta di registrazione è allegata copia dello statuto dell’Associazione o dell’atto costitutivo o dell’accordo associativo, formalizzato almeno con scrittura privata, con l’indicazione della data di sottoscrizione, dal quale si evinca, tra l’altro, la gratuità delle cariche sociali e l’elezione in modo democratico, delle cariche stesse e dei propri organi rappresentativi. Deve essere altresì allegato l’elenco delle attività svolte nei dodici mesi precedenti la richiesta di iscrizione all’albo e l’elenco delle cariche sociali con i relativi nominativi. Articolo 4 - Esame delle richieste 1. L’ufficio competente, Segreteria Generale, in materia di partecipazione popolare cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo, provvedendo alle nuove registrazioni entro venti giorni dalla richiesta e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, ed alla cancellazione al verificarsi delle cause di cui all’articolo 5. 2. L’ufficio comunica, a mezzo PEC, all’associazione, l’avvenuta iscrizione all’Albo, la Consulta in cui la stessa è stata inserita, richiedendo altresì l’indicazione del nominativo ed indirizzo del rappresentante nella consulta e del suo sostituto. 3. Il termine di cui al comma 1 è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documenti sino al ricevimento degli stessi. Articolo 5 - Cancellazione dall’Albo 1. La cancellazione dell’associazione dall’Albo è disposta in caso di: richiesta da parte della stessa associazione; cessazione dell’attività da parte dell’associazione; provvedimento motivato del responsabile dell’ufficio competente per perdita di uno dei requisiti richiesti per la registrazione. All’associazione interessata è data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 241/1990. Capo III Consulte Articolo 6 – Istituzione 1. La Consulta è l’organo che riunisce a livello comunale i rappresentanti di tutte le organizzazioni associative iscritte all’Albo delle Associazioni Comunali che operano su una determinata materia o settore di attività; il numero massimo di ogni consulta è di n. 15 componenti. 2. Tutte le Associazioni iscritte all’apposito Albo Comunale possono chiedere l’istituzione di una Consulta indicandone il settore o la materia di primario interesse ed allegando alla richiesta non meno di duecento firme di cittadini maggiorenni titolari del diritto di partecipazione. Della suddetta richiesta il Consiglio Comunale determina non oltre il novantesimo giorno dal suo deposito. 3. Con l’approvazione del presente Regolamento il Consiglio Comunale istituisce la consulta per ognuno dei seguenti settori: • consulta per la viabilità e i trasporti; • consulta per lo sviluppo economico e dell’occupazione; • consulta dell’ambiente e territorio; • consulta della cultura; • consulta del volontariato, terza età, problemi sociali; • consulta sport e tempo libero; • consulta scuola ed educazione; • forum dei giovani (consulta giovanile); • consulta femminile. 4. Le consulte possono costituire al proprio interno, secondo le modalità dalle medesime individuate, gruppi di lavoro relativamente a determinati settori, materie o questioni. 5. Le consulte hanno durata pari a quella della Giunta Comunale che le ha istituite. 6. Fanno parte delle consulte le associazioni iscritte nell’Albo che ne fanno apposita richiesta e che allo scopo designano un proprio rappresentante ed un suo sostituto. La partecipazione alle consulte è a titolo gratuito. 7. Non possono essere designati nelle consulte i consiglieri comunali e circoscrizionali. In caso di dimissioni di un componente, presentate dall’interessato al Presidente della consulta, l’associazione di appartenenza designa un nuovo rappresentante entro 30 giorni dalla data delle dimissioni. Qualora, dopo diffida, non provveda alla designazione l’associazione è esclusa dalla composizione della consulta. 8. Il responsabile unico del procedimento, individuato dal Segretario Generale nella persona del Responsabile della Posizione Organizzativa Affari Generali, ricevuti, da ogni associazione i nominativi dei rappresentanti designati, li comunica alle direzioni competenti per materia. A tale scopo, l'ufficio cura la predisposizione e la tenuta di un apposito registro nel quale sono annotati i nominativi dei componenti le Consulte e le cariche di cui al successivo articolo 8. 9. Il RUP, sopra citato provvede, inoltre, al tempestivo aggiornamento del registro ogni qual volta si verifichi una variazione nella composizione di una Consulta o nell'attribuzione delle cariche. Articolo 7 - Funzioni 1. Le consulte comunali hanno funzioni di partecipazione e di collaborazione nei processi decisionali dell’Amministrazione comunale relativamente alle problematiche rientranti nelle materie di loro competenza. 2. A tal fine esse svolgono funzioni consultive, di studio, di proposta e di osservazione, e più precisamente: a) Esprimono, entro venti giorni dalla richiesta, pareri, non vincolanti, e predispongono relazioni sulle proposte che il Consiglio comunale tramite il Presidente, il Sindaco e la Giunta ritengono di sottoporre loro; b) Approfondiscono, anche di loro iniziativa, lo studio di problemi di interesse generale e specifico della città, relativi alle proprie competenze; c) Formulano proposte ed osservazioni alle quali i competenti organi danno risposta motivata entro il termine di 90 giorni. In caso di mancata risposta, il Presidente della consulta informa il Presidente del Consiglio comunale il quale ne da comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, affinché i consiglieri, ove lo ritengano, possano assumere le iniziative previste dal regolamento del Consiglio Comunale. Per la presentazione di istanze, petizioni e proposte di deliberazione trovano applicazione le specifiche disposizioni previste dal regolamento del Consiglio Comunale e dallo Statuto Comunale; d) Promuovono, di concerto con il Sindaco o l’assessore competente per materia, incontri e dibattiti finalizzati al raggiungimento di una maggiore informazione e partecipazione dei cittadini e degli enti interessati ed alla soluzione delle problematiche di proprio interesse; e) Promuovono di concerto con il Sindaco o l’assessore competente per materia, incontri con i rappresentanti di altri comuni, della provincia e della regione e di altri enti quando la valenza delle problematiche di competenza non sia circoscritta al territorio comunale. 3. Per l’acquisizione del parere secondo le aree ed i settori di loro attività, la Giunta trasmette alla Commissione competente per materia la bozza dello schema di bilancio, la stessa Commissione invia entro cinque giorni la suddetta bozza alla Consulta competente per materia. La suddetta Commissione durante l’esame dell’atto trasmesso potrà convocare in audizione il Presidente della Consulta di riferimento. Il parere obbligatorio è reso entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta. 4. La Commissione Consiliare può prescindere dal parere di cui al precedente comma, dandone atto, ove le consulte non si siano pronunciate entro il termine, oppure, per qualsiasi motivo, non siano in grado di esercitare le proprie funzioni. Ove la Commissione Consiliare lo ritenga opportuno, la consultazione di cui al comma medesimo avviene convocando in audizione il Presidente della Consulta competente per materia. 5. Gli organi dell’amministrazione comunale possono convocare, anche singolarmente, i Presidenti delle Consulte. Articolo 8 - Organi delle Consulte 1. Gli organi della consulta sono: Il Coordinatore, il segretario verbalizzante, i coordinatori vicari, i componenti; 2. Il Coordinatore coordina il lavoro della Consulta e la rappresenta nei confronti dell'Amministrazione Comunale ed all'esterno; i Coordinatori supplenti, in ordine di anzianità, svolgono funzioni vicarie del Coordinatore; 3. Il Segretario verbalizzante è nominato nell'ambito dei componenti della consulta e cura la verbalizzazione delle sedute; 4. Il Coordinatore, i Coordinatori supplenti ed il Segretario sono eletti a maggioranza dei componenti nella prima seduta ed assumono immediatamente la carica. L’elezione è effettuata a scrutinio segreto, sulla base di candidature, con voto limitato ad una preferenza. 5. Gli Organi durano in carica due anni e non sono immediatamente rieleggibili; essi, inoltre, restano in carica fino alla elezione dei successori. 6. In ogni caso di cessazione dalla carica, la consulta provvede alla elezione dei nuovi organi entro sessanta giorni. 7. Gli organi possono essere revocati su proposta motivata di un terzo dei componenti la consulta e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti. 8. Vige il divieto di cumulo delle cariche, sia all'interno della stessa Consulta, sia in Consulte diverse. 9. I componeneti delle Consulte sono obbligati a presentare la dichiarazione inerente le norme del Codice Etico così come approvato con delibera di Consiglio Comunale n.11 del 4 marzo 2011, che si allega al presente regolamento. Articolo 9 - Convocazione 1. La prima seduta di ciascuna consulta è convocata e presieduta dal componente più anziano entro 30 giorni dalla data di comunicazione, da parte della Segreteria Generale, dell'elenco dei componenti della consulta. 2. Le consulte sono convocate dal Coordinatore di propria iniziativa, anche recependo le proposte avanzate dai componenti, o su richiesta scritta formulata dal Sindaco, dall’Assessore competente per materia o da almeno un quinto dei propri componenti; in tali casi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancata convocazione, previa diffida, provvede il componente più anziano della consulta. 3. L’avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno della seduta, è comunicato esclusivamente con strumenti informatici e telematici ai componenti e pubblicato all’Albo pretorio e sul sito internet del comune. La comunicazione deve pervenire ai componenti almeno due giorni interi prima della riunione. In caso di urgenza la consulta può essere convocata con un preavviso di almeno 24 ore; le suddette attività sono curate dal segretario verbalizzante. 4. Il Coordinatore provvede alla stesura dell’ordine del giorno, assicura il buon andamento dei lavori, modera la discussione degli argomenti in trattazione, assicura l’iniziativa delle attività di informazione e di organizzazione necessarie al corretto funzionamento della consulta, garantisce il rispetto della pluralità dei partecipanti e funge da referente con l’Amministrazione comunale. 5. Le consulte si riuniscono almeno due volte all’anno. 6. Le consulte possono decidere di invitare alle sedute soggetti esterni alle stesse, per la trattazione di particolari materie.. Articolo 10 - Funzionamento 1. Il Sindaco convocherà obbligatoriamente una volta all’anno l’assemblea delle consulte, denominata “Consulta per la città”. 2. Alla consulta possono partecipare, senza diritto di voto, i presidenti e/o loro delegati, delle commissioni consiliari e gli Assessori di riferimento. 3. Le sedute delle consulte sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. 4. Gli orientamenti sono assunti ricercando il massimo consenso; per gli orientamenti assunti a maggioranza dei presenti, il relativo verbale riporta altresì quelli non prevalenti. 5. Il componente della consulta deve astenersi dal prendere parte alla trattazione di questioni allorché sussiste una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della questione e specifici interessi dell’associazione dal medesimo rappresentata, nonché l'esistenza di un vantaggio oppure uno svantaggio oppure di fattispecie che possano evitare uno svantaggio. 6. Le sedute delle consulte sono pubbliche. Il pubblico può intervenire previa decisione della consulta. 7. Il segretario cura la convocazione delle sedute, la tenuta dei verbali nonché la predisposizione ed il deposito degli atti e documenti da sottoporre alla consulta. 8. Le fotocopie e il materiale di cancelleria, ove necessario, per l’attività di segreteria della consulta sono a carico della direzione competente per materia, nel rispetto della vigente normativa sulla revisione delle spese (spending review); i costi di gestione delle consulte sono a carico del bilancio comunale. 9. Nell’esercizio delle proprie funzioni i componenti delle consulte hanno diritto all’accesso, mediante visione ed estrazione di copie degli atti amministrativi, esclusivamente in formato elettronico, necessari al corretto espletamento dell’attività, nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente. 10.Le consulte hanno sede ai fini delle riunioni e del ricevimento del deposito degli atti presso l’Ufficio della direzione competente per materia. Articolo 11 - Verbali delle sedute 1. I verbali delle sedute, redatti dal segretario verbalizzante di ciascuna consulta, contengono unicamente i pareri espressi e le decisioni assunte dalla consulta. 2. I verbali vengono sottoscritti dal Segretario verbalizzante e dal Coordinatore. 3. La copia dei verbali è trasmessa, esclusivamente in formato elettronico, a cura del segretario verbalizzante, al Sindaco, agli Assessori competenti per materia, al Presidente del Consiglio Comunale, ai presidenti delle Commissioni Consiliari Permanenti competenti per materia, ai dirigenti interessati delle questioni trattate e a disposizione dei consiglieri comunali.