le novità in tema di immobili

Transcript

le novità in tema di immobili
LE NOVITÀ IN TEMA DI IMMOBILI
Stefano Spina
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
PROROGA DELLE DETRAZIONI AL 31.12.2016
Sono prorogate le seguenti detrazioni potenziate (co. 74):
 Risparmio energetico – art.1 co. 344/347 L.296/2006
(65% con limite variabile)
 Schermature solari – art.1 co.47 lett. a) L.190/2014
(65% con limite € 92.308)
 Impianti a biomasse ed altri sistemi efficienti – art.1 co.47 lett.
a) L.190/2014
(65% con limite € 46.154)
 Adeguamento antisismico per zone a rischio – art.16 bis co.1
bis DL 63/2013
(65% con limite € 96.000)
2
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
PROROGA DELLE DETRAZIONI AL 31.12.2016
Sono prorogate le seguenti detrazioni potenziate (co. 74):
 Recupero edilizio – art. 16-bis TUIR
(50% con limite € 96.000 per intervento e unità)
 Acquisto immobili ristrutturati – art. 16-bis co. 3 TUIR
(50% con limite 25% del prezzo di acquisto ed importo
massimo € 96.000)
 Acquisto mobili e grandi elettrodomestici – art. 16 co. 2
DL 63/2013
(50% con limite € 10.000)
3
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA
Viene introdotta una detrazione pari al 65% delle spese
effettuate per (co. 88) il controllo da remoto degli impianti:
 di riscaldamento,
 di produzione acqua calda,
 di climatizzazione.
Condizioni:
 mostrare i consumi e le temperature di regolazione,
 consentire l’accensione, lo spegnimento e la
regolazione.
4
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
SISTEMI DI CONTROLLO A DISTANZA
Ambito
temporale
Spese sostenute
1.1 – 31.12.2016
Adempimenti
Sito ENEA
Bonifico
Condizioni
65 % spesa
massimale ??
5
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
PARTI COMUNI EDIFICI CONDOMINIALI
Le detrazioni fiscali conseguenti alle spese di riqualificazione
energetica sostenute, nel periodo 1.1 – 31.12.2016, su parti
comuni condominiali, dei soggetti che si trovano nella «no tax
area» (co. 74):
 pensionati con reddito inferiore € 7.500 o reddito di terreni non
superiore € 185,92,
 reddito lavoro dipendente con reddito complessivo non
superiore € 8.000,
 reddito complessivo non superiore € 8.000
possono cedere il proprio credito ai fornitori che hanno effettuato
l’intervento.
Un apposito provvedimento disciplinerà la cessione.
6
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
DETRAZIONE MOBILI GIOVANI COPPIE
Le coppie costituite da coniugi o conviventi more uxorio
(co. 75):
 che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni
 almeno uno dei componenti non supera 35 anni
 che hanno acquistato un’unità immobiliare da adibire ad
abitazione principale
possono beneficiare di una detrazione per l’acquisto dei
mobili e degli arredi per l’unità acquistata.
La detrazione non è cumulabile con il bonus mobili.
7
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
DETRAZIONE MOBILI GIOVANI COPPIE
Ambito
temporale
Spese sostenute
1.1 – 31.12.2016
Adempimenti
Bonifico
Condizioni
50 % spesa
massimale € 16.000
ripartita in 10 rate
8
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
DETRAZIONE IVA ACQUISTO ABITAZIONI
L’IVA sull’acquisto di abitazioni – anche non abitazioni
principali - è detraibile alle seguenti condizioni (co. 56):
 devono essere vendute dalle imprese che le hanno
costruite (o ristrutturate ??)
 il rogito deve essere fatto dal 1.1.2016 al 31.12.2016
 immobili a destinazione residenziale
 in classe energetica A o B.
9
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
DETRAZIONE IVA ACQUISTO ABITAZIONI
Ambito
temporale
Rogiti
1.1 – 31.12.2016
Adempimenti
Dimostrazione del
pagamento dell’IVA
Condizioni
50 % IVA
massimale illimitato
ripartita in 10 rate
10
DETRAZIONI SPESE SU IMMOBILI
CREDITO IMPOSTA SICUREZZA
Le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di impresa o
lavoro autonomo) potranno beneficiare di un credito
d’imposta per le spese (co. 982):
 sostenute ai fini dell’installazione di sistemi di
videosorveglianza digitale o allarme,
 connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza,
dirette alla prevenzione di attività criminali.
Un apposito provvedimento disciplinerà la cessione.
11
MODIFICHE IMU E TASI
ABITAZIONI CONCESSE A PARENTI
Viene prevista una riduzione ex lege del 50% dell’IMU per (co. 10):
 unità immobiliari (eccezione A/1, A/8 e A/9),
 concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado
 utilizzate da questi ultimi come abitazione principale
Ulteriori condizioni:
 il contratto di comodato deve essere registrato
 il comodante deve possedere un solo immobile in Italia (ad
eccezione di altro immobile – non A/1, A/8, A/9 – posseduto
nello stesso comune e adibito ad abitazione principale)
 il comodante deve risiedere anagraficamente e dimorare nello
stesso comune
Obbligo di attestare la condizione nella dichiarazione IMU.
12
MODIFICHE IMU E TASI
ESENZIONE TASI PER ABITAZIONE PRINCIPALE
A decorrere dal 2016 è esentato da TASI (co.14):
 il possessore
 l’utilizzatore (in caso di locazione o altra detenzione)
delle unità immobiliari (non A/1, A/8 o A/9)
e relative pertinenze (una per categoria)
adibite ad abitazione principale.
In caso di unità locata il possessore (che non usufruisce
dell’esenzione) versa la TASI nella percentuale stabilita dal
Comune nel regolamento relativo all’anno 2015.
13
MODIFICHE IMU E TASI
ESENZIONE IMU TERRENI AGRICOLI
A decorrere dal 2016 sono esentati da IMU i terreni agricoli
(co. 10):
 posseduti e condotti dai CD e IAP, iscritti nella
previdenza agricola, indipendentemente dalla loro
ubicazione,
 ubicati nei Comuni delle isole minori di cui
all’allegato A della L. 28.12.2001 n. 448,
 a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a
proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
14
MODIFICHE IMU E TASI
ALTRE NOVITÀ IMU E TASI
IMU terreni montani (co. 13)
A decorrere dal 2016 ai fini dell’esenzione IMU sui terreni
montani, vengono ripristinati i criteri individuati dalla C.M. n.
9 del 14.3.1993.
Termine per l’invio delle delibere (co. 10)
Il termine per l’invio delle delibere, valide per l’anno in corso
sia per IMU che per TASI, è anticipato, a partire dal 2016, al
14.10 in luogo del 21.10.
15
MODIFICHE IMU E TASI
ALTRE NOVITÀ IMU E TASI
Maggiorazione TASI (co. 28)
I comuni possono mantenere, con espressa deliberazione
del consiglio comunale, la maggiorazione TASI dello 0,8%
anche per l’anno 2016 alle medesime condizioni previste
per gli anni precedenti.
IMU e TASI immobili a canone concordato (co. 53-54)
A decorrere dal 2016 l’aliquota IMU e TASI per gli immobili
a canone concordato ex L.431/98 è ridotta al 75%.
16
MODIFICHE IMU E TASI
ALTRE NOVITÀ IMU E TASI
Aliquota TASI fabbricati merce (co. 14)
A decorrere dal 2016 per i fabbricati merce:
 costruiti e destinati dall’impresa costruttrice (o
ristrutturatrice) alla vendita,
 fintanto che permane tale destinazione,
 e non siano in ogni caso locati.
L’aliquota base è dello 0,1 % con possibilità (a discrezione
dei comuni) di:
 azzerarla,
 aumentarla allo 0,25%.
17
MODIFICHE IVIE
ESENZIONE IVIE
L’IVIE non è dovuta per (co. 16):
 abitazioni principali e relative pertinenze,
 case coniugali assegnate al coniuge a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del
matrimonio,
ad eccezione delle unità che in Italia risultano censite nelle
categorie A/1, A/8 o A/9 (per le quali si applica l’aliquota
dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del
suo ammontare, di € 200).
18
MODIFICHE CATASTO
RENDITE CATASTALI IMMOBILI GRUPPO D ED E
Dalla determinazione della rendita catastale degli immobili
a destinazione speciale, censibili nelle categorie D ed E
sono esclusi i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli
altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo
(co. 21-23).
Dal 1.1.2016 si possono rettificare le rendite con i seguenti
effetti:
 gli atti di aggiornamento presentati entro il 15.6.2016
hanno effetto (ai fini IMU e TASI) dall’1.1.2016;
 quelli presentati successivamente hanno effetto
dall’1.1.2017.
19
MODIFICHE CONTRATTI DI LOCAZIONE
REGISTRAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE
Il locatore è obbligato alla registrazione del contratto (art.
13 L. 431/98) - (co. 59):
 nel termine perentorio di 30 giorni
 e nei successivi sessanta deve darne
comunicazione:
 al conduttore,
 all’amministratore del condominio (la
comunicazione vale come obbligo di tenuta
dell’anagrafe condominiale ex art. 1130 n. 6 c.c.).
20
LEASING ABITATIVO
CONTRATTO DI LEASING ABITATIVO
Viene introdotto un nuovo contratto di leasing per l’acquisto
o la costruzione dell’abitazione principale dell’utilizzatore
che preveda (co. 76-83):
 la messa a disposizione del fabbricato per un dato tempo
verso un determinato corrispettivo che tenga conto sia
del prezzo di acquisto o costruzione che della durata del
contratto,
 la facoltà, da parte dell’utilizzatore, di acquistare, alla
scadenza del contratto, l’unità immobiliare ad un prezzo
predefinito.
21
LEASING ABITATIVO
CONTRATTO DI LEASING ABITATIVO
In caso di risoluzione del contratto per inadempimento
dell’utilizzatore la società di leasing:
 ha diritto alla restituzione del bene
 è tenuta a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato
dalla vendita del bene dedotto quanto ancora da pagare.
Il conduttore può chiedere la sospensione delle rate per
non più di una volta e per un periodo massimo di 12 mesi in
presenza di determinate condizioni.
22
LEASING ABITATIVO
DETRAZIONI IN CAPO AL CONDUTTORE
In caso di leasing abitativo per abitazione principale spetta la
detrazione per oneri ex art.15 TUIR (19%) con i seguenti limiti
annui:
 € 8.000 per i canoni,
 € 20.000 per il riscatto finale.
La detrazione spetta:
 per giovani di età inferiore a 35 anni,
 con reddito complessivo, all’atto della stipula del contratto di
locazione finanziaria abitativa, non superiore ad € 55.000,
 che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a
destinazione abitativa.
23
LEASING ABITATIVO
AGEVOLAZIONI IMPOSTA REGISTRO
In caso di:
 cessione di unità abitative a società di leasing che i cui
utilizzatori le destinano ad abitazioni principali
 cessioni dei contratti di cui sopra
si applica l’imposta di registro con aliquota del 1,5 %.
Le caratteristiche per l’agevolazione “prima casa” sono
riferite all’utilizzatore finale e non alla società di leasing.
24
AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
ESTENSIONE AGEVOLAZIONI PRIMA CASA
Le agevolazioni prima casa spettano anche nel caso in cui
l’acquirente risulti, al momento dell’acquisto della nuova
abitazione (co. 55),
 titolare di altra abitazione acquistata con le agevolazioni
prima casa,
 a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro
un anno dalla data dell’atto.
In mancanza di tale alienazioni l’acquirente deve
corrispondere l’imposta in misura ordinaria, gli interessi ed
una sovrattassa del 30%.
25
IMPOSTA DI REGISTRO
NOVITÀ IMPOSTA DI REGISTRO
Trasferimento terreni agricoli (co. 905)
L’aliquota per il trasferimento di terreni agricoli senza
agevolazioni passa, dal 1.1.2016, dal 12% al 15%.
Agevolazione piccola proprietà contadina (co. 906 e 907)
Le agevolazioni per la piccola proprietà contadina si
applicano ai trasferimenti a favore di:
 coniuge e parenti in linea retta,
 conviventi con chi avrebbe i requisiti per accedere
all’agevolazione,
 purché già proprietari di terreni agricoli.
26