Judgment Text - EU Consumer Law Acquis

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Judgment Text - EU Consumer Law Acquis
EU Consumer Law Acquis Compendium
Case Law
Italy (IT) Nr. 53
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Corte di cassazione, 28.11.2003, no. 18290/2003, Giammarco v. Soc. Autoberardi
Relevant Provisions (European and National Law):
Council Directive 93/13/EEC of 5 April 1993 on unfair terms in consumer contracts;
Art. 1469-bis of Italian Civil Code
Keywords:
Published: Giust. civ. Mass. 2003 no. 11
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Headnotes:
1. The provision of Art. 1469 bis, paragraph 3, c.c. must be interpreted as the rule on exclusive jurisdiction of the judge of the place where the consumer is resident or domiciled and,
accordingly, the unfairness of the contractual term identifying a different place as competent forum must be presumed.
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Summary:
Facts: Giammarco Achille has brought an action before the Corte di cassazione asking the
judges to determine the competence of the Court (i.e. regolamento di competenza”).
Giammarco Achille sued the company Autoberardi S.r.l. before the Tribunale di Sulmona for
the cancellation of contract because of the non performance of the company in its obligation
to give the ownership certificate of the car purchased by the plaintiff. The Tribunale di Sulmona declared its territorial incompetence in conformity with the general conditions of the
contract of sale, undersigned by the plaintiff, in which there was the reference, in event of
contract concluded with a consumer, to the forum provided by the law. In consequence of
that, the Tribunale di Sulmona interpreted that the provision of law was referring to Art. 19
c.p.c. Therefore, the judge of the place of residence of the defendant (the base of the company) was considered competent.
Reasons:
The reference to the general forum of Art. 19 c.p.c cannot be applied because it is a provision that establishes a competent judge different from the one of the place of residence or
domicile of the consumer (Art. 1469 bis, paragraph 3, c.c.) and, consequently, the contractual term with that reference must be presumed as unfair. Moreover, the contractual term
cannot be the outcome of an individual negotiation (Art. 1469 ter, paragraph 4, c.c.) because it has not yet been approved in written form as required by the Art. 1341 c.c. The ineffectiveness of the clause can be declared ex officio by the judge on the basis of Art. 1469
quinquies, paragraph 3 , c.c.
In consequence of that, the decision of Tribunale di Sulmona has been reversed and the
competence of that Court has been declared.
Judgment Text:
Cassazione civile, Sez. III, 28 novembre 2003, n. 18290 (ord.)
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano NICASTRO - Presidente - Dott. Luigi
Francesco DI NANNI - Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE - Consigliere - Dott. Bruno
DURANTE - Consigliere - Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la
seguente
ORDINANZA
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sul ricorso per REGOLAMENTO DI COMPETENZA proposto da: GIAMMARCO ACHILLE,
domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MARIO
SALVATORE, giusta delega in atti;
- ricorrente –
contro
AUTOBERARDI SRL, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA DEI QUIRITI 3, presso lo
studio legale PROIETTI & FORTI, difesa dagli avvocati FABRIZIO PROIETTI, BRUNO
FORTI, giusta delega in atti;
- resistente –
avverso la sentenza n. 265-02 del Tribunale di SULMONA, emessa il 12-06-02 e depositata il 15-06-02 (R.G. 698-01); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 03-10-03 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si dichiari la competenza del Tribunale di Sulmona, con le conseguenze di legge.
Fatto
Con ricorso notificato il 27 giugno 2002 all'Autoberardi s.r.l., Giammarco Achille propone istanza di regolamento di competenza avverso la sentenza del tribunale di Sulmona, depositata il 15 giugno 2002 e comunicata il 18 giugno successivo, con la quale il tribunale - pronunciando nella causa promossa dal Giammarco nei confronti dell'Autoberardi s.r.l. per la
declaratoria di risoluzione del contratto di compravendita dell'auto acquistata dalla stessa a
causa del ritardo con il quale aveva ricevuto il certificato di proprietà del veicolo, nonché per
la condanna della convenuta al risarcimento dei danni subiti - ha dichiarato l'incompetenza
per territorio del tribunale di Sulmona, ritenendo competente il tribunale di Roma in virtù dell'art. 13 delle condizioni generali di vendita e di garanzia che, nelle controversie con l'acquirente avente la qualità di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 2. c.c., prevede
come foro competente "quello determinato dalla legge", con la conseguente applicazione
del criterio stabilito dall'art. 19 c.p.c.
(sede della società).
A sostegno del ricorso il Giammarco deduce l'operatività del foro del "consumatore", da individuarsi in Sulmona, luogo di propria residenza, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3, n. 19,
c.c.; e, inoltre, che l'incompetenza è stata dichiarata dal giudice a quo benché non fossero
stati specificamente contestati i concorrenti criteri di collegamento di cui agli artt. 19 e 20
c.p.c..
La società Autoberardi ha depositato memoria difensiva.
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Il p.m. ha chiesto che, in accoglimento del ricorso, sia dichiarata la competenza dell'adito
tribunale di Sulmona.
Diritto
Il p.m. ha rilevato quanto segue:
"Dovendosi riconoscere all'Autoberardi s.r.l. e al Giammarco la qualità - sulla quale non vi è
contestazione - rispettivamente di "professionista" e di "consumatore", ai sensi dell'art. 1469
bis, comma 2 , c.c., va fatta applicazione, nella specie, del foro previsto dal successivo
comma 3 , n. 19), costituito dal luogo di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Trattasi di foro che la S.C. ritiene "esclusivo, anche se derogabile a seguito di trattativa individuale, il quale è destinato ad operare... senza che possa darsi rilievo ai fori alternativi ordinariamente previsti" (Cass., n. 11282 del 2001).
Pertanto correttamente l'attore ha adito il Tribunale di Sulmona essendo ivi residente.
Nessuna efficacia può esplicare la clausola di cui all'art. 13 delle condizioni generali di vendita e di garanzia contenute nel contratto intercorso tra le parti, che, per quanto rileva, recita:
"Per qualsiasi contestazione, comunque relativa alle presenti condizioni generali di vendita
e di garanzia o collegantesi con le medesime ed anche in ipotesi di continenza o connessione di causa, ove il venditore sia convenuto, è esclusivamente competente il Foro del
venditore stesso. Qualora l'Acquirente rivesta la qualità di Consumatore, ai sensi dell'art.
1469 bis comma 2 , c.c., il Foro competente è quello determinato dalla legge".
Il richiamo ai fori ordinari non può trovare applicazione in quanto tale previsione integra una
clausola da presumersi vessatoria, ai sensi dell'art. 1469 bis, comma 3 , c.c., perché stabilisce "come sede del foro competente nelle controversie località diversa da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore", non risultando che essa, nemmeno specificatamente approvata per iscritto (art. 1341 c.c.), sia stato oggetto di trattativa individuale ai sensi dell'art. 1469 ter, comma 4 , c.c..
L'inefficacia è rilevabile d'ufficio dal giudice ex art. 1469 quinquies, comma 3 , C.C.
Peraltro, la società resistente si è limitata ad eccepire l'incompetenza del giudice adito avanti il Tribunale di Sulmona soltanto con riferimento al foro del venditore, senza contestare
alcuno dei fori ordinari, previsti dalla seconda parte dell'art. 13 di detta clausola, operanti
ove questa fosse stata applicabile.
Ne consegue che la pronuncia impugnata va cassata, dovendosi dichiarare la competenza
del Tribunale di Sulmona.".
Tali rilievi vanno integralmente condivisi.
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Va solo soggiunto che l'esclusività del foro di cui all'art. 1469 bis, n. 19, c.c. e la portata derogatoria della norma rispetto ai criteri di collegamento stabiliti dagli artt. 18 e seguenti del
codice di rito nelle controversie fra professionista e consumatore è stata di recente riaffermata da questa corte, a sezioni unite, con ordinanza in corso di pubblicazione (emessa a
seguito della camera di consiglio del 5.6.2003, Pres. Grieco, rel Vittoria, nel regolamento di
competenza chiesto da Abrescia c. Consultur con ricorso iscritto al n. 24686-2001 del ruolo
generale), che ha enunciato il principio di diritto, cui il Collegio si adegua, secondo il quale
"la disposizione dettata dall'art. 1469 bis, terzo comma, cod. civ. si interpreta nel senso che
il legislatore, nelle controversie tra consumatore e professionista, abbia stabilito la competenza territoriale esclusiva del giudice del luogo della sede o del domicilio elettivo del consumatore, presumendo vessatoria la clausola che individui come sede del foro competente
una diversa località".
Nella specie la presunzione di vessatorietà non è stata superata, sicché va dichiarata la
competenza del tribunale di Sulmona, con la condanna dell'Autoberardi s.r.l. alle spese del
regolamento in favore del ricorrente.
P.Q.M
LA CORTE DI CASSAZIONE dichiara la competenza del tribunale di Sulmona a decidere la
causa in oggetto e condanna la Autoberardi s.r.l. a rimborsare ad Achille Giammarco le
spese del regolamento che liquida in euro 900,00, di cui euro 800,00 per onorari, oltre alle
spese generali ed agli accessori dovuti per legge.
Roma, 3 ottobre 2003
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