Circolare fiscale nr. 06-2016

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Circolare fiscale nr. 06-2016
Servizio circolari per la clientela
Circolare n. 06
del 14 MARZO
FOCUS GESTIONE
AZIENDALI
AUTOMEZZI
2016
AUTOVETTURE
1 ADEMPIMENTI ASSEGNAZIONE AUTO USO PROMISCUO DIPENDENTI E AMMINISTRATORI
1.1 Attribuzione fringe - benefit;
1.2 I riaddebiti;
1.3 Trattamento dell’Iva in caso assegnazione uso promiscuo;
1.4 Auto concessa in uso promiscuo ad amministratori;
1.5 Operatività dello Studio nella gestione buste paghe.
2 REGOLE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE SCHEDA CARBURANTI
2.1 La scheda carburanti;
2.2 Casistiche in cui la fattura è obbligatoria;
2.3 L’indicazione dei chilometri;
2.4 Gli acquisti di carburante attraverso strumenti di pagamento elettronici;
2.5 Sanzioni fiscali in caso di schede compilate irregolarmente;
2.6 Sanzioni penali (DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA) in caso di schede “gonfiate”;
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1 ADEMPIMENTI AUTO USO DIPENDENTE AMMINISTRATORE
1.2 Attribuzione fringe benefit
Tra le forme di assegnazione dell’autovettura ai dipendenti aziendali il caso più frequente e, sotto il profilo
fiscale più premiante, è quello dell’autovettura concessa in uso al dipendente. In particolare la forma più
frequentemente fruita è quella dell’utilizzo promiscuo: si tratta della situazione per cui la vettura viene data al
dipendente affinché questo la utilizzi tanto per le finalità aziendali (ad esempio andare a visitare i clienti),
quanto ai fini personali (ad esempio uscire la sera e nei weekend, andare in vacanza, etc.).
Il trattamento per l’impresa concedente, tanto ai fini redditi quanto ai fini Iva, è così riassumibile:
benefit di modesto
ammontare addebitato
nella busta paga del
dipendente
Nella busta paga del dipendente si deve rilevare un compenso in natura
tassabile, determinato computando il 30% della percorrenza convenzionale
di 15.000 Km prevista per quel determinato veicolo; tali valori possono
essere agevolmente verificati sul sito dell’Aci al seguente link:
http://www.aci.it/index.php?id=93.
Entro il mese di dicembre di ciascun anno vengono pubblicate sul sito
dell’Aci le tariffe valide per il periodo d’imposta successivo: sono
pertanto in corso di pubblicazione le tariffe previste per il 2016.
Tale addebito è del tutto forfettario e non tiene conto in alcun modo
dell’effettivo utilizzo nell’ambito della sfera personale/familiare.
Tale fringe benefit viene ragguagliato nel caso di assegnazione al
dipendente per un periodo inferiore all’anno.
deducibilità dei costi
per l’impresa nel
limite del 70%
La deduzione al 70% riguarda sia le spese di gestione della vettura
(carburante, manutenzioni, pneumatici, assicurazione, tassa di circolazione,
etc.), quanto il costo di acquisizione (quota di ammortamento nel caso di
acquisto diretto, canoni di leasing o noleggio). Con riferimento al costo di
acquisizione, peraltro, la deduzione è ammessa senza alcun limite
rapportato al valore del mezzo (che per le auto destinate all’utilizzo
esclusivamente aziendale è pari a 18.076 euro). La quota fiscale di
ammortamento viene calcolata sul costo complessivo della vettura.
1.2 I riaddebiti
In molti casi per l’assegnazione dell’auto in uso promiscuo al dipendente, l’impresa richiede delle somme al
lavoratore (che vanno a indennizzare il datore di lavoro per l’utilizzo personale del dipendente stesso) che
possono essere, alternativamente:
 trattenute dalla retribuzione del lavoratore;
 addebitate con fattura assoggettata a Iva con aliquota ordinaria.
Il fringe benefit tassato in busta paga del lavoratore deve essere quindi ridotto degli importi addebitati; nel caso
di importo fatturato al dipendente per l’utilizzo personale, il calcolo del fringe benefit tassabile va fatto
confrontando il fringe benefit teorico (verificabile con le tariffe Aci di cui si è detto) e l’importo fatturato
comprensivo di Iva.
Spesso aziende e dipendenti si accordano per un riaddebito esattamente pari al fringe benefit convenzionale:
una volta fatturato (e pagato) tale importo, non vi sarà alcuna conseguenza reddituale in capo al dipendente e
al datore di lavoro sarà assicurata la deduzione maggiorata dei costi (rispetto alla soglia del 20% di
un’autovettura aziendale) di cui si è detto in precedenza.
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Esempio
La Alfa Srl ha destinato al dipendente Mario Rossi una vettura Volkswagen Golf Sportsvan 2.0 tdi 150 CV,
affinché questo la utilizzi sia per l’attività d’impresa che per l’uso privato.
Si ipotizzi il seguente fringe benefit 2015 verificato sul sito Aci:
GOLF SPORTSVAN 2.0 TDI
150CV
0,5570
2.506,63 euro
Se l’impresa emette al dipendente una fattura dell’importo di 2.054,62 euro + Iva 22% (il cui totale dà appunto
un importo complessivo della fattura di 2.506,63 euro):
 non vi sarà alcuna tassazione in capo al dipendente (in quanto viene sterilizzato l’importo del fringe
benefit da tassare in capo al dipendente a seguito del pagamento della fattura);
 per il periodo di imposta 2016 la deduzione di tutti i costi sarà pari al 70% degli stessi;
l’Iva assolta sugli acquisti risulterà interamente detraibile.
In tale procedura sono tre gli aspetti da ricordare se non si vuole correre il rischio di vedersi contestare gli
importanti benefici fiscali riconosciuti a tale fattispecie:
in caso di riaddebito
con fattura
sulla base di quanto previsto dalla circolare n. 326/E/1997 la fattura
emessa deve risultare altresì pagata entro la fine del periodo d’imposta
in caso di solo
benefit attribuito in
busta paga del
dipendente
per garantirsi l’integrale detrazione dell’Iva è comunque necessario
corrispondere l’Iva su tale importo
esistenza di idonea
prova documentale
nella circolare n. 48/E/1998 si afferma la necessità di predisporre e
conservare idonea documentazione al fine di provare con certezza l’utilizzo
promiscuo del mezzo (ad esempio inserimento di specifica clausola nel
contratto di lavoro del dipendente stesso o contratto di comodato da
menzionare nel contratto di lavoro)
1.3 Trattamento Iva in caso di assegnazione uso promiscuo
Nei casi di assegnazione dei predetti veicoli aziendali a determinati soggetti che operano per conto
dell’impresa, tale “esclusività” nell’utilizzo del veicolo può essere raggiunta, secondo autorevole dottrina (si
veda circolare Assonime n.11 del 14.02.2008), secondo due differenti modalità:

escludendo l’uso privato del veicolo da parte degli utilizzatori: in tal senso, si ritiene necessaria la
predisposizione di idonea documentazione (lettere di incarico, verbali di assemblea, clausole
contrattuali, ecc.) nonché l’instaurazione di adeguate procedure che comprovino l’esclusivo utilizzo
aziendale (non deve, in proposito, essere sottaciuto come – in molti casi – tale prova sia stata
definita “diabolica” proprio per le difficoltà di escludere a priori ogni utilizzo privato del veicolo); ne,
d’altro canto, l’amministrazione finanziaria ha mai fornito elementi concreti per dirimere
definitivamente la questione;

addebitando all’utilizzatore un corrispettivo (assoggettato ad Iva) corrispondente all’uso privato
del veicolo. Tali operazioni, infatti, rientrano nell’esercizio dell’impresa e, realizzando prestazioni di
servizi imponibili secondo la definizione della direttiva comunitaria n.112 del 2006 (obbligo di non
fare o di permettere un atto o una situazione), legittimano la detraibilità dell’imposta sull’acquisto
dei beni con i quali le stesse sono effettuate.
1.4 Autovetture concesse in uso promiscuo agli amministratori
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 Imposta sul valore aggiunto
In occasione di un recente interpello (n.904-472/2014) la DRE Lombardia ha chiarito che alle autovetture
concesse in uso promiscuo agli amministratori non è possibile applicare il medesimo trattamento ai fini Iva
previsto per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In quanto trattasi di due tipologie di rapporti
di lavoro (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non pienamente assimilabili a
tutti gli effetti di legge, la DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese
a riconoscere (a determinate condizioni) la piena detrazione dell’Iva nei casi di utilizzo promiscuo dell’auto
concessa in uso al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore. Per tali
ultime fattispecie, quindi, secondo la DRE Lombardia andrebbero applicate le regole ordinarie previste
dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 e che prevedono la detrazione nella misura
limitata del 40%.
 Imposte dirette
Il trattamento del benefit in capo all’utilizzatore è il medesimo previsto per il dipendente. È però diversa
la deducibilità dei costi della autovettura in capo all’azienda: integrale deduzione nel limite del benefit
imputato in capo all’amministratore e deduzione al 20% per la parte eccedente.
1.5 Operatività dello studio nella gestione delle buste paghe.
Lo studio, onde evitare di conguagliare nel cedolino paga i redditi dovuti dall’assegnazione in uso promiscuo di
un autovettura, per i clienti che hanno assegnato ai propri dipendenti/collaboratori un autovettura ad uso
promiscuo, procederà ad addebitare la quota del Fringe Benefit già dal prossimo cedolino paga (competenza
Marzo, emissione aprile).
Si invita, pertanto, la gentile clientela dello Studio che abbia assegnato una autovettura in uso promiscuo ad un
proprio dipendente o amministratore, a prender atto di quanto sopra, e in particolare, nel caso in cui si decida di
imputare un corrispettivo per l’utilizzo privato tramite fattura (anche per poter usufruire eventualmente della
detrazione integrale dell’Iva), emettere e INCASSARE detta fattura entro la fine dell’anno.
2 REGOLE PER LA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA CARBURANTE
2.1 la scheda carburanti
Gli acquisti di carburante e lubrificanti per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione
da parte dei contribuenti titolari di partita Iva devono risultare da apposite annotazioni eseguite in un
documento definito “scheda carburante”.
La scheda carburante rappresenta il documento idoneo a:
 certificare gli acquisti di carburante per autotrazione (benzina, miscela di carburante e lubrificante,
gasolio, gas metano, GPL),
 effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione,
 dai soggetti passivi Iva nell’esercizio di impresa, arte o professione.
Essendo lo strumento necessario per poter documentare la spesa al fine di beneficiare tanto della
deducibilità del relativo costo ai fini delle imposte dirette quanto per usufruire del diritto alla detrazione
dell’Iva assolta all’acquisto, nei casi in cui viene utilizzata la scheda carburante è vietata l’emissione della
fattura di vendita da parte dell’esercente la stazione di servizio in quanto le annotazioni sulle schede
carburanti sono sostitutive di tale documento.
La scheda carburante, per essere documento valido per la protocollazione ai fini fiscali, deve avere una
periodicità mensile o trimestrale, ed essere riferita ai veicoli intestati ovvero utilizzati (ad esempio, a titolo di
leasing, noleggio o comodato) dal soggetto passivo d’imposta.
Il contenuto della scheda carburante, combinando disposizioni normative e pronunce giurisprudenziali, può
essere così riepilogato:
 gli estremi di identificazione del veicolo (casa costruttrice, modello, targa o numero telaio);
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 gli estremi di identificazione del soggetto Iva che acquista il carburante;
 il numero dei chilometri rilevabile, alla fine del mese o del trimestre, dall’apposito dispositivo
contachilometri esistente nel veicolo (indicazione non necessaria per i professionisti);
 la data del rifornimento;
 l’ammontare del corrispettivo totale corrisposto dal cliente (al lordo dell’Iva) per ogni singolo rifornimento;
 gli estremi identificativi e l’ubicazione dell’impianto di distribuzione (anche mediante timbro);
 la firma di convalida della regolarità dell’operazione di acquisto da parte del gestore.
2.1 Le casistiche in cui la fattura è obbligatoria
Vi sono casi di acquisti di carburanti e lubrificanti che devono essere documentati obbligatoriamente con
fattura e che, pertanto, non possono essere documentati mediante l’utilizzo della scheda carburante. Si
tratta di:
 acquisti di carburante per autotrazione non effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione;
 acquisti di carburante non per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione (ad
esempio motori fissi);
 acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione per i quali non
può essere verificata la destinazione;
 rifornimenti durante l’orario di chiusura (self-service);
 procedura di “netting” in uso nel settore petrolifero;
 cessioni nei confronti dello Stato, degli Enti pubblici territoriali, degli istituti universitari e degli enti
ospedalieri, di assistenza e beneficenza;
 cessioni di gasolio effettuate nei confronti di autotrasportatori di cose per conto terzi;
 acquisti di carburante per carrelli elevatori, macchine operatrici come trattori, escavatori, mezzi di spurgo
pozzi, che non circolano su strada.
2.3 L’indicazione del dato dei chilometri finali sulla scheda carburante
È importante ricordare che per i soggetti esercenti attività di impresa non va indicato il numero dei chilometri
percorsi nel periodo bensì il dato puntuale riscontrabile dal contachilometri alla fine del periodo (mese o
trimestre) considerato.
Il dato dei chilometri percorsi nel periodo è comunque ricavabile dalla differenza tra il dato di una scheda e
quello indicato in quella del periodo precedente.
La scheda carburante che non riporta il numero dei chilometri percorsi alla fine del mese o del
trimestre comporta l’indeducibilità dei relativi costi (sentenza n.3947 della Corte di Cassazione del 18
febbraio 2011).
Occorre ricordare che per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni non vi è obbligo di indicazione
del numero dei chilometri e ciò in quanto tale obbligo viene espressamente previsto per i soli esercenti
attività d’impresa.
Uno degli aspetti più problematici che si riscontrano nella disciplina della scheda carburante riguarda
l’indicazione del dato chilometrico risultante alla fine del periodo di riferimento.
Tale dato, infatti, non deve essere indicato sempre e comunque ma la sua indicazione nella scheda è in
funzione della diversa modalità di utilizzo dell’autovettura.
Si riporta di seguito una tabella dalla quale si evince – nelle diverse situazioni esaminate – l’obbligatorietà o
meno della indicazione nella scheda carburante del dato chilometrico.
Situazione dell’auto
Automezzo utilizzato nell’esercizio
dell’impresa
Automezzo utilizzato nell’esercizio
Dato KM
SI
NO
Adempimenti richiesti
Annotazione sulla scheda, a fine periodo, del numero dei
chilometri dall’apposito dispositivo contachilometri
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dell’arte o della professione
Imprese di noleggio
SI
Leasing
SI
Auto propria del dipendente
utilizzata per conto del datore di
lavoro
SI
Auto aziendale munita, in luogo
della scheda, di un blocco di buoni
dal valore predeterminato
SI
Operazione di netting: rifornimento
effettuato con carte aziendali
collegate a contratti di
somministrazione di carburante
SI
Auto aziendale assegnata ad un
dipendente
SI
Scheda unica per l’intera stazione noleggiante con
indicazione dei chilometri
La scheda è intestata all’utilizzatore che al termine del
periodo annota su di essa i chilometri dell’autovettura
Scheda cointestata al proprietario dell’autovettura e al
datore di lavoro. Annotazione sulla scheda dei soli
chilometri percorsi afferenti esclusivamente l’attività
d’impresa
L’utilizzatore dell’autovettura annota, al termine del
periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i
chilometri percorsi
L’utilizzatore dell’autovettura annota, al termine del
periodo, su un apposito documento diverso dai buoni, i
chilometri percorsi (a meno che l’indicazione chilometrica
non sia già presente in fattura) - sentenza CTR Firenze
n.53/9/13
Scheda intestata contestualmente all’assegnatario e
all’impresa. Chilometri annotati, a fine periodo, da parte
dell’assegnatario
Qualora un’impresa stipuli un contratto di netting, i gestori degli impianti di distribuzione si impegnano ad
eseguire a favore della compagnia petrolifera cessioni continuative di carburante direttamente alle imprese
aderenti. La compagnia petrolifera, pertanto, provvede alla fatturazione del corrispettivo dovuto alle imprese
convenzionate che hanno beneficiato delle somministrazioni. Con la recente sentenza n.53/9/13 la
Commissione Tributaria Regionale di Firenze ha previsto l’indetraibilità dell’Iva da parte dell’impresa
aderente ad un contratto di netting in quanto non si era allegato alla fattura emessa dalla società petrolifera
un documento con l’indicazione per i singoli veicoli dei chilometri percorsi.
Pertanto:
 se le fatture emesse dalle società petrolifere prevedono l’indicazione dei chilometri effettuati da ciascun
veicolo non è necessario allegare alcun documento;
 se le fatture emesse dalle società petrolifere non prevedono l’indicazione dei chilometri effettuati da
ciascun veicolo è necessario predisporre un prospetto contenente l’indicazione dei chilometri effettuati da
allegare ad ogni singola fattura ricevuta.
2.4 Gli acquisti di carburante attraverso strumenti di pagamento elettronici
Dal 14 maggio 2011 viene prevista la possibilità di evitare la compilazione della scheda carburante nel caso
in cui il carburante sia acquistato sempre attraverso strumenti di pagamento elettronici, in particolare carte
di credito, carte di debito (bancomat) e prepagate: in tali casi è possibile documentare la spesa mediante
copia dell’estratto conto dal quale risultino i rifornimenti effettuati con carte di credito, carte di debito o carte
prepagate.
Va segnalato che l’adozione della nuova modalità di certificazione non richiede:
 i dati e la firma dell’esercente;
 l’indicazione del numero di targa o del telaio del veicolo;
 per le imprese l’indicazione del dato risultante dal contachilometri a fine periodo.
I due sistemi di certificazione (scheda carburante e estratto conto) risultano tra loro alternativi e, quindi, la
modalità di documentazione delle operazioni di acquisto di carburanti per autotrazione riferite al medesimo
soggetto d’imposta deve essere unica, essendo a tale fine irrilevante l’eventuale presenza di più veicoli
utilizzati nello svolgimento dell’attività.
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È stato chiarito dall’Agenzia delle Entrate che i soggetti che effettuano i pagamenti con sistemi promiscui
(alternativamente a volte con carta di credito e a volte in contanti ovvero per un automezzo in contanti e
per un altro automezzo con carta di credito) sono tenuti all’adozione obbligatoria della scheda carburante
per tutti gli acquisti di carburante effettuati nel periodo di imposta.
Posto che la documentazione utilizzata (estratti conto dai quali estrapolare le transazioni rilevanti) potrebbe
suscitare qualche perplessità circa la sua idoneità a consentire l’esercizio del diritto alla detrazione dell’Iva
su tali acquisti di carburante, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:
 il mezzo di pagamento deve essere intestato al soggetto che esercita l’attività economica, l’arte o la
professione;
 dall’estratto conto rilasciato dall’emittente della carta emergano tutti gli elementi necessari per
l’individuazione dell’acquisto, quali, ad esempio:
 la data del rifornimento,
 il soggetto presso il quale è effettuato il rifornimento,
 l’ammontare del relativo corrispettivo.
Si invitano, tuttavia, i soggetti interessati ad evitare eccessive strumentalizzazioni di questa nuova
opportunità di semplificazione, anche alla luce del monito che arriva dalla stessa Agenzia delle Entrate
(Circolare n.42/E del 9 novembre 2012) e che di seguito si riporta:
“Va da sé che la documentazione dalla quale risultino ulteriori dettagli che valgano ad associare ogni
singola transazione ad uno specifico veicolo consentirebbe un più agevole esercizio del potere di controllo.
Ad esempio, gli strumenti di pagamento dedicati alle aziende emessi da diversi operatori del settore - dai
quali emerge la rendicontazione distinta per ciascun autoveicolo utilizzato dal dipendente anche ai fini del
controllo interno di gestione - possono considerarsi idonei a garantire tale più ampia e dettagliata
certificazione degli acquisti di carburante per autotrazione”.
Resta anche da chiarire il comportamento da tenere nel caso in cui il “parco auto” aziendale sia formato non
solo da veicoli per i quali è concessa la detrazione totale dell’imposta (ad esempio, auto quali beni oggetto
dell’attività propria dell’impresa o beni esclusivamente strumentali) ma anche da veicoli a detraibilità parziale
(detrazione al 40% per i veicoli ad uso promiscuo)75. In tale secondo caso, è evidente che né la ricevuta del
pagamento effettuato mediante carte elettroniche né l’estratto conto consentono di individuare a quale
tipologia di veicolo faccia riferimento il rifornimento e, conseguentemente, quale sia la percentuale di
detrazione da applicare76. In tal caso, si potrebbe annotare sulla stessa ricevuta di pagamento (o
sull’estratto conto) la targa del veicolo su cui è stato effettuato il rifornimento e creare poi un documento
“interno” in cui mantenere l’annotazione separata dell’imponibile e dell’imposta, con l’ulteriore precisazione
degli estremi di identificazione del veicolo a cui si riferisce il rifornimento al fine di applicare la percentuale di
detrazione corretta77. In alternativa, si
potrebbero creare diversi documenti riepilogativi in relazione a ciascun veicolo, sempre sulla base delle
singole ricevute di pagamento78. Tale documento potrebbe essere creato, come sopra anticipato, partendo
dall’estratto conto estrapolato in Excel mediante internet banking.
2.5 Sanzioni fiscali e penali in caso di schede compilate irregolarmente;
Si ribadisce, che come visto sopra, l’irregolarità nella compilazione della scheda carburante (mancanza di
uno qualsiasi dei requisiti essenziali come targa o indicazione dei chilometri, o ancora mancanza della firma
dell’esercente), porta all’indeducibilità del costo e all’indetraibilità dell’Iva, in questa sezione
2.6 Sanzioni penali (DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA) in caso di schede “gonfiate”;
L’utilizzo di schede carburante “false” può assumere rilevanza non solo sotto il profilo
dell’indeducibilità del costo d’acquisto del carburante e dell’indetraibilità della relativa IVA, ma anche
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sotto il profilo della responsabilità penale, in quanto la scheda carburante “falsa” integra infatti il
reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
ex art. 2 del DL 74/2000, per il quale è prevista la reclusione da 18 mesi a 6 anni.
Ad avviso della Corte di Cassazione (sentenza 13.1.2012 n. 91251), il contribuente che utilizza schede
carburante false, recanti operazioni inesistenti o comunque aumentate, al fine di evadere le imposte sui
redditi e l’IVA, integra la fattispecie di “dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti” di cui all’art. 2 del DLgs. 74/200052. Di conseguenza, il contribuente deve essere
punito con la reclusione da un anno e sei mesi (18 mesi) a sei anni. Secondo la citata sentenza, la condotta
del contribuente non è, invece, riconducibile alla fattispecie residuale di cui all’art. 3 del DLgs. 74/2000
(dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), rispetto alla quale sono previste specifiche soglie di
punibilità. Nella fattispecie analizzata dalla Suprema corte nell’ambito della sentenza 13.1.2012 n. 912, il
contribuente aveva inserito in contabilità alcune schede carburante, deducendone i relativi costi e
detraendone l’IVA. Secondo la Guardia di Finanza, che aveva eseguito il controllo nei suoi confronti, tali
documenti erano falsi per le seguenti ragion
 nelle schede carburanti non erano indicati i chilometri percorsi, ostacolando ogni possibile verifica;
 dall’esame dei dati relativi ai rifornimenti indicati nelle schede carburante era emerso che il mezzo
utilizzato dal contribuente avrebbe percorso, sulla base del quantitativo di carburante consumato 1,73 Km
per ogni litro di gasolio acquistato, mentre il consumo medio dichiarato ufficialmente dalla casa costruttrice
era di oltre 15 Km per litro;
 i gestori degli impianti di distribuzione presso cui erano stati effettuati i rifornimenti avevano disconosciuto
le firme di convalida presenti sulle schede carburante contestate, nonché la calligrafia relativa alle altre
indicazioni obbligatorie;
La Corte di Cassazione, nella sentenza 6.5.2014 n. 18698, ha ribadito quanto sopra precisando che:
la distinta fattispecie di cui all’art. 2 del DLgs. 74/2000 può essere integrata da qualsiasi soggetto obbligato
alle dichiarazioni dei redditi o dell’IVA e presenta come elemento di distinzione rispetto alla precedente non il
tipo di falsificazione posta in essere, materiale o ideologica, ma piuttosto la natura e l’efficacia probatoria del
documento usato per commettere la frode fiscale. In altre parole, ai fini dell’art. 2 devono aversi “fatture o
altri documenti ad esse equiparati” il cui valore probatorio deriva dalla “apparente affidabilità della
documentazione contabile corrispondente allo schema normativo, cui la legge collega determinate
conseguenze in materia fiscale”, mentre per l’art. 3 è sufficiente “una falsa rappresentazione nelle scritture
contabili obbligatorie” avvalendosi “di mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l’accertamento” (Cass.
19.12.2011 n. 46785).
Stante la delicatezza della materia si invitano i sig.ri clienti a prestare la massima attenzione nella
compilazione delle suddette schede carburanti, visto le conseguenze dovute ad una compilazione
irregolare delle stesse!
Lo Studio rimane quindi sempre a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito agli argomenti trattati, e
coglie l’occasione per porgere.
Cordiali Saluti
STUDIO COMMERCIALISTI ASSOCIATI
Dott. MASSIMO ZANOCCO
Dott. MARCO DEPPIERI
Dott.ssa LINDA VEDOVATO