Decreto Ministeriale del 8 gennaio 2013, n. 16

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Decreto Ministeriale del 8 gennaio 2013, n. 16
Decreto Ministeriale del 8 gennaio 2013, n. 16
Regolamento concernente la gestione della "Sezione dei revisori inattivi", in
attuazione dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio
2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del
Consiglio;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione
legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;
Visto, in particolare, l'articolo 8 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, che
istituisce un'apposita sezione per gli iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno
assunto incarichi di revisione legale o non hanno collaborato a un'attività di tale tipo in una
società di revisione legale per tre anni consecutivi, ovvero per i revisori legali che ne facciano
richiesta;
Visto, in particolare, l'articolo 8, comma 2 del citato decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39, che demanda ad un regolamento, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze di concerto con il Ministero della giustizia, sentita la Commissione nazionale per la
società e la borsa, la definizione delle modalità di funzionamento di detta sezione ed in
particolare delle modalità di assunzione di nuovi incarichi di revisione legale da parte dei
revisori legali «inattivi»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche ed integrazioni,
recante «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto l'articolo 38 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, in tema di potenziamento ed estensione dei servizi telematici;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di
protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, che in data 30 luglio 2012 ha
formulato, ai sensi del citato articolo 8, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
39, parere favorevole in merito allo schema del presente regolamento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, formulato nell'adunanza della Sezione consultiva per
gli atti normativi in data 11 ottobre 2012;
Vista la nota del 19 novembre 2012, n. 10579, con la quale, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema del presente regolamento è
stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Adotta
il seguente regolamento:
Capo I - Principi generali
Art. 1 Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina l'istituzione e la gestione della Sezione del Registro per i
revisori inattivi e le condizioni per la partecipazione degli stessi ad un corso di formazione e
aggiornamento ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
Art. 2 Istituzione della Sezione dei revisori inattivi nel Registro dei revisori legali
1. È istituita, nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la sezione denominata «Sezione dei revisori inattivi», d'ora
in poi denominata «Sezione inattivi».
Art. 3 Iscrizione nella Sezione inattivi
1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi:
a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di
revisione legale per tre anni consecutivi;
b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività
di revisione legale in una società di revisione legale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
q) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per tre anni consecutivi.
2. Sono altresì iscritti nella Sezione inattivi i soggetti iscritti che ne fanno richiesta al Ministero
dell'economia e delle finanze, anche prima del decorrere dei tre anni previsti dal comma 1 per
l'iscrizione d'ufficio, sentito il parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42,
comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previa presentazione di una
dichiarazione nella quale il revisore attesti di non avere in corso incarichi di revisione legale o
attività di cui al precedente comma 1, lettera b). Il Ministero dell'economia e delle finanze,
acquisito il parere della Commissione, dispone l'accoglimento o il rigetto dell'istanza, entro 90
giorni dal ricevimento della stessa.
Art. 4 Prima iscrizione del revisore
1. I revisori legali al momento della prima iscrizione nel registro sono inseriti nella Sezione
inattivi, salvo poi transitare nell'elenco dei revisori attivi con l'assunzione del primo incarico di
revisione legale ovvero con l'avvio di una collaborazione ad un'attività di revisione legale
presso una società di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39.
2. Fermo restando gli obblighi di formazione continua previsti dall'articolo 5 del
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il revisore che assume incarichi di revisione legale
primo anno formativo successivo a quello di iscrizione nel Registro è esonerato da
previsto dagli articoli 6 e 7 del presente regolamento in materia di formazione per i
inattivi.
decreto
entro il
quanto
revisori
Art. 5 Passaggi fra elenco revisori attivi e Sezione inattivi
1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dà comunicazione ai soggetti inseriti nell'elenco dei
revisori attivi per i quali ricorrono i presupposti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b),
dell'avvio del procedimento di collocamento nella Sezione inattivi.
2. Decorsi 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, senza che il soggetto di cui al comma
precedente abbia prodotto idonea documentazione circa l'insussistenza delle condizioni
previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), il Ministero dell'economia e delle finanze
dispone il passaggio nella Sezione inattivi.
3. Ai fini del transito dalla sezione dei revisori inattivi all'elenco dei revisori attivi, il revisore
legale, all'assunzione del primo incarico di revisione legale, ovvero la società di revisione legale
per i revisori che iniziano una collaborazione ad un incarico di revisione legale presso la
medesima società, sono tenuti a comunicare tempestivamente al Ministero dell'economia e
delle finanze l'assunzione del detto incarico, secondo le modalità e i termini stabiliti con il
regolamento di cui all'articolo 7, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il
revisore inattivo non può comunque assumere un incarico di revisione legale o collaborare allo
svolgimento di un incarico di revisione legale presso una società di revisione se non è in regola
con gli obblighi formativi previsti dal capo secondo del presente regolamento.
Capo II - Formazione revisori inattivi
Art. 6 Formazione del revisore inattivo
1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi, salvo che abbia preso parte volontariamente a
programmi di aggiornamento professionale di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, per assumere nuovi incarichi di revisione legale deve
partecipare ad un corso di formazione e aggiornamento, al fine di acquisire o mantenere le
conoscenze teoriche e le competenze professionali necessarie per lo svolgimento dell'attività di
revisore legale.
2. Il revisore legale inattivo che partecipa volontariamente al programma di formazione
previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è tenuto al
pagamento del contributo annuale per la formazione il cui importo è stabilito con decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 7 Corso di formazione e aggiornamento per i revisori iscritti nella Sezione inattivi
1. Fermo quanto indicato dall'articolo 4, comma 2, il revisore inattivo per l'assunzione di nuovi
incarichi di revisione legale deve prendere parte al corso di formazione e aggiornamento,
anche svolto a distanza con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile,
della durata minima di 60 ore.
2. I corsi di formazione e aggiornamento devono avere ad oggetto argomenti attinenti le
materie elencate nell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché le norme
di aggiornamento professionale e gli aspetti applicativi connessi e devono essere svolti in
conformità a specifici programmi definiti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
3. I revisori iscritti nella Sezione inattivi, che abbiano partecipato volontariamente al
programma di formazione previsto dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, per l'assunzione di nuovi incarichi, non sono tenuti a seguire il corso di cui al
comma 1.
4. Nel caso in cui dal provvedimento di transito nella Sezione inattivi, disposto d'ufficio ovvero
a seguito di richiesta del soggetto interessato, siano trascorsi meno di dodici mesi, il revisore
inattivo per l'assunzione di nuovi incarichi è esonerato dagli obblighi di formazione previsti per
i revisori inattivi dagli articoli 6 e 7 del presente Regolamento.
5. Se il revisore non ha assunto un incarico di revisione legale entro due anni dalla data di
conclusione del corso di formazione e aggiornamento di cui al comma 1, il corso stesso resta
privo di effetti.
Art. 8 Obblighi del revisore iscritto nella Sezione inattivi
1. Il revisore iscritto nella Sezione inattivi è tenuto al versamento del contributo annuale di cui
all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
2. Gli iscritti nella Sezione inattivi del Registro dei revisori legali non sono assoggettati:
a) agli obblighi della formazione continua, di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39;
b) al controllo della qualità, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,
n. 39;
c) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi alla formazione,
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2;
d) al pagamento del contributo finalizzato alla copertura dei costi relativi al controllo
qualità.
Capo III - Disposizioni transitorie e finali
Art. 9 Rinvio alle norme in materia di formazione continua
1. Con riferimento alla formazione continua degli iscritti al Registro dei revisori legali si rinvia a
quanto previsto dal Regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 27
gennaio 2010, n. 39.
2. Gli obblighi di formazione recati dal presente regolamento si applicano a decorrere dalla
data di entrata in vigore del regolamento emanato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo
27 gennaio 2010, n. 39.
Art. 10 Comunicazioni
1. Le modalità di trasmissione delle comunicazioni di cui al presente regolamento, anche
attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sono stabilite con
appositi atti del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il presente Regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
Data di aggiornamento: 06/03/2013 - Il testo di questo provvedimento non riveste carattere
di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea. Tale testo
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2013, n. 43. Emanato dal Ministero
dell'economia e delle finanze.