Regolamento interventi sottosuolo e soprassuolo

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Regolamento interventi sottosuolo e soprassuolo
Comune di San Marco in Lamis
REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI
INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO E
SOPRASSUOLO STRADALE DI PROPRIETA’
COMUNALE.
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OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL
SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE DI PROPRIETA’ COMUNALE.
ART. 1:
AMBITO DI APPLICAZIONE
Le azioni e i comportamenti di quanti realizzano interventi nel sottosuolo e soprassuolo stradali di
proprietà comunale o soggetti a servitù di uso pubblico devono conformarsi al presente
regolamento, allo scopo di perseguire gli interessi pubblici nella gestione della viabilità urbana e
nelle relative attività di manutenzione e per essere compatibili con la prestazione dei servizi alla
cittadinanza.
Le norme che seguono definiscono il quadro disciplinare di riferimento e le regole procedimentali
nei rapporti tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, utili a conseguire correttezza e
trasparenza amministrativa oltre che ottimale utilizzazione del patrimonio pubblico.
ART. 2:
SOGGETTI OBBLIGATI
Sono assoggettati alle condizioni del presente regolamento:
a-Tutte le Società e/o ditte erogatrici di servizi (Enel, Telecom, Pitta Gas, A.Q.P. S.p.A. ecc.) che
eseguono interventi nel sottosuolo e soprassuolo stradale, al fine di garantire alla collettività la
continuità di pubblici servizi.
b-Tutti i soggetti privati, ditte ed associazioni varie (private e pubbliche) che intenderanno eseguire
interventi nel sottosuolo e soprassuolo, previa regolare autorizzazione, come previsto per legge,
quali, a solo titolo di esempio, “realizzazione intercapedini sulle banchine pedonali”, “realizzazioni
scivoli”, “abbattimento barriere architettoniche per apertura attività commerciali”.
ART. 3:
DOMANDE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Le domande per le autorizzazioni o di permesso di costruire per l’occupazione di suolo pubblico
inerente gli interventi oggetto del presente regolamento corredate dei disegni necessari ad illustrarli
compiutamente, con l’indicazione dell’ubicazione precisa dell’intervento, in duplice copia, sono
indirizzate al Comune di San Marco in Lamis.
Le domande devono contenere:
a) la durata prevista dei lavori.
b) le dimensioni di ingombro del cantiere e la sua estensione e quella della superficie di suolo
pubblico occupato.
c) sia il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori sia il nominativo del direttore dei lavori.
d) i suggerimenti, eventuali, di modifica del traffico e di variazione delle linee di trasporto pubblico
necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori.
e) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o
sottostanti il suolo interessato.
f) la dichiarazione di contemporanea informazione ai soggetti di cui al punto e) circa l’intervento da
eseguire.
g) la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti dei predetti soggetti, compreso
quelli non interpellati.
h) eventuali intese raggiunte ovvero accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui al punto e), a
garanzia della compatibilità del posizionamento delle nuove opere con i sottoservizi presenti, nel
rispetto delle disposizioni tecniche che disciplinano la materia.
In caso di lavori di pronto intervento, il richiedente darà comunicazione immediata, anche a mezzo
fax, telegramma, trasmissione telematica, dell'inizio dei lavori al Comando di Polizia Municipale,
per le incombenze relative all’assicurazione del traffico stradale, nonché al Settore preposto al
rilascio della autorizzazione o permesso di costruire, provvedendo alle cautele del caso, atte ad
evitare danni a persone o cose, ed assumendosene le responsabilità.
Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre la domanda di cui ai commi precedenti entro dieci giorni
dalla comunicazione.
ART. 4:
ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
L'occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù
di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.ro 507 e
successive modificazioni e integrazione e dal regolamento TOSAP per l’applicazione del canone
relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche nell’ambito del territorio comunale.
L’onere della remissione in pristino dei sedimi stradali manomessi è a carico del titolare della
autorizzazione o permesso di costruire o aventi causa, con esecuzione a norma delle prescrizioni
tecniche di cui al successivo art.9.
Salva diversa pattuizione, a semplice richiesta del Comune, il Concessionario e/o aventi causa è
tenuto allo spostamento, alla modifica o alla rimozione degli impianti collocati ed esistenti nel
sottosuolo o sul soprassuolo, senza diritto ad alcun’indennità e nel più breve tempo possibile, in
caso ciò sia necessario per l’impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione
stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte
le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della autorizzazione o
permesso di costruirre di cui trattasi.
Qualora l'Amministrazione Comunale provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il
passaggio delle condutture, cavi o impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui all'articolo 47,
comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.ro 507, un contributo "una tantum" alle spese di
costruzione delle gallerie, non superiore al 50% delle medesime, salvo diversa pattuizione
sottoscritta ai sensi del successivo articolo 4.
L'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a propria cura e spese,
condutture, cavi ed impianti; se il trasferimento è per l’immissione in cunicoli di muratura sotto
marciapiedi, ovvero in collettori o gallerie appositamente costruiti, sedi di servizi a rete diversi, la
spesa relativa è a carico degli utenti.
Sono pure a carico del concessionario gli oneri derivanti all'Amministrazione dall’esecuzione di
controlli e collaudi effettuati sugli interventi disciplinati dal presente Regolamento, nella misura
definita con atto di Giunta Comunale.
ART. 5: CONVENZIONI ED ACCORDI
Qualora l'entità e/o la frequenza degli interventi previsti lo rendano opportuno, il Responsabile del
Settore preposto al rilascio della autorizzazione o permesso di costruire, può stipulare, previa
deliberazione delle clausole essenziali da parte della Giunta Comunale, convenzioni e accordi con i
concessionari.
Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo
della Legge n.ro 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
Per motivate ragioni di pubblico interesse le convenzioni e gli accordi di cui ai commi precedenti
possono derogare a quanto previsto da singole disposizioni del presente Regolamento.
ART. 6: ESECUZIONE LAVORI
I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e secondo le
disposizioni dell'Amministrazione Comunale, del presente regolamento, delle norme tecniche di cui
al successivo art. 9) e da quanto stabilito nell'atto di autorizzazione o permesso di costruire.
Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal titolare della autorizzazione o
permesso di costruire, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in
corso e di delimitazione e protezione della sede stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo
Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. Ulteriori disposizioni relative alla
segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9
del presente Regolamento e nell'atto di autorizzazione o permesso di costruire.
I segnali ed i ripari di cui al precedente comma dovranno essere visibili a conveniente distanza ed
essere mantenuti fino all’atto della consegna al Comune dello scavo colmato e convenientemente
sistemato secondo le prescrizioni di cui al successivo art.9. A norma delle vigenti regolamentazioni
in materia, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell’impresa esecutrice
dei lavori; all’inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello riportante l’indicazione:
"LAVORI DI………………………..ESEGUITI PER CONTO DI………………………….",
accompagnata dalla denominazione dell’Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale
vengono eseguiti i lavori.
Qualora i lavori di ripristino sono a carico di più concessionari i medesimi possono provvedervi
anche mediante associazioni temporanee di imprese.
ART. 7: DANNI
Qualora durante l'esecuzione degli interventi si verifichino danni di qualunque natura a beni del
Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il titolare della autorizzazione o
permesso di costruire, provvederà a comunicarlo tempestivamente al Comune, operando una pronta
constatazione degli stessi, d’intesa con gli Enti concessionari di pubblici servizi eventualmente
interessati; il più rapido ripristino del servizio e/o dei manufatti danneggiati; il risarcimento diretto
di eventuali ulteriori danni.
Il titolare della autorizzazione o permesso di costruire resta unico responsabile di eventuali danni
conseguenti a riduzione di portanza e/o stabilità del terreno determinata dalla realizzazione delle
opere oggetto dell’intervento e di quelli derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di
sicurezza sul lavoro.
Ogni responsabilità per danni a terzi dipendenti della manomissione e/o occupazione di suolo
pubblico e dalla esecuzione delle opere prima del controllo di cui all’art.9 comma 3, ricadrà
esclusivamente sul titolare dell’autorizzazione o del permesso di costruire restando
l'Amministrazione Comunale sollevata e pertanto indenne da pretese e domande risarcitorie
eventualmente
formulate dai terzi nei
suoi confronti.
ART. 8: TERMINE LAVORI
I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, sentito il
richiedente ed in relazione alle indicazioni contenute nelle domande, e oggetto di permesso di
costruire, secondo quanto definito dall’art. 15 del D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii.
Il titolare dell’autorizzazione o permesso di costruire dovrà predisporre manodopera, mezzi e
materiali occorrenti affinché il lavoro sia concluso nel termine di tempo stabilito.
In caso di ritardo per qualsivoglia causa nel compimento dei lavori, il titolare dell’autorizzazione o
permesso di costruire dovrà presentare la domanda di rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico
così come disciplinato dalla normativa vigente in materia.
Il rinnovo dell'occupazione può essere chiesto una sola volta.
In caso di completamento dell’intervento oltre il termine dell’autorizzazione o permesso di costruire
o del provvedimento di rinnovo della stessa, il concessionario è soggetto ad una penale nella misura
fissata con atto della Giunta Comunale in ragione della durata del ritardo, dell'entità dei lavori e
dell'area interessata.
ART. 9:
OBBLIGHI DI RIPRISTINO SUCCESSIVO ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I tratti di strada o di marciapiedi manomessi rimarranno in manutenzione al titolare dell’
autorizzazione o permesso di costruire per la durata di mesi NOVE a partire dalla data di
ultimazione dei lavori, da comunicare per iscritto al Settore comunale preposto al rilascio della
concessione o permesso di costruire, che, riscontrata la medesima mediante sopralluogo, provvederà
alla sua constatazione in contraddittorio con il concessionario.
Fermo restando quanto definito nel comma precedente, l’Ente si riserva di avvalersi delle ulteriori
garanzie previste dalla normativa vigente (Codice Civile, Leggi)
Contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, il titolare della concessione o
permesso di costruire o chi per esso, dovrà presentare gli elaborati grafici esecutivi dell’intervento
effettuato, sottoforma di autocertificazione, nei quali si contestualizza l’intervento con l’indicazione
di quote e distanze da punti noti (spigoli di edifici o altri elementi inamovibili) specificando
materiali, dimensioni e tipologia dell’impianto realizzato.
Durante i nove mesi di manutenzione il titolare della concessione o permesso di costruire dovrà
provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere rinnovando i manti di copertura
superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o
rotture in genere. Allo scadere dell’anzidetto periodo di manutenzione dovrà richiedersi visita di
controllo, non riguardante la funzionalità degli impianti, ma finalizzata ad ottenere il documento
attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali. La visita dovrà
avvenire entro due mesi dalla richiesta. In caso di non certificabilità della regolare esecuzione dei
lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di sei mesi, rinnovandosi conseguentemente tutti
gli oneri e adempimenti indicati nel presente comma.
Nella comunicazione di ultimazione lavori inviata al Comune, il titolare della concessione o
permesso di costruire dovrà anche indicare la superficie complessiva realmente occupata con il
cantiere (in metri quadrati), e ciò ai fini della determinazione della tassa di occupazione temporanea
per la durata effettiva della occupazione del suolo pubblico.
ART. 10: PRESCRIZIONI TECNICHE
Gli scavi ed i ripristini correlati a manomissioni di suolo pubblico saranno eseguiti secondo le
seguenti prescrizioni tecniche e quelle specifiche formulate in sede di autorizzazione.
Lo scavo dovrà essere tassativamente preceduto dal taglio dell’asfalto o pavimentazione in genere
se esistente, con idonee macchine al fine di rendere rettilineo il bordo superiore dello scavo stesso.
Il taglio dovrà avere dimensioni adeguate al tipo di intervento. La profondità dello scavo dovrà
essere conforme alle norme previste dalle vigenti leggi in materia.
I materiali provenienti dallo scavo dovranno essere portati a rifiuto con divieto assoluto di
reimpiego, salvo nei casi diversamente concordati.
Il rinterro dello scavo e il ripristino del manto stradale dovranno essere eseguiti con le seguenti
modalità:
a) Taglio stradale eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione
circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
b) Lo scavo dovrà essere ricoperto con materiale inerte (stabilizzato di cava) compattato con
idoneo mezzo meccanico (rullo, ballerina, ecc.) a strati non superiori a cm.30, per la sua
intera lunghezza e profondità, appena sia stato eseguito il lavoro previsto.
c) Dopo i successivi 7 (sette) giorni e comunque non oltre i successivi 10 giorni (dieci) dal
termine delle opere di cui al punto a), si dovrà provvedere alla posa in opera di
conglomerato bituminoso (bynder), opportunamente rullato e compattato, fino a raggiungere
la quota del piano stradale esistente, previa realizzazione del relativo cassonetto della
profondità almeno di cm.10.
d) Dopo i successivi 6 (sei) mesi e comunque non oltre il 7° (settimo) mese dal termine dei
lavori di cui al punto b), dovrà essere eseguito, salvo diverse disposizioni dell’Ufficio
Tecnico Comunale e comunque previo sopralluogo congiunto con lo stesso, un tappetino
d’usura in asfalto, per uno spessore al finito dopo la rullatura e la compattatura di cm.3, per
l’intera lunghezza degli scavi e per una larghezza stabilita caso per caso dallo stesso U.T.C.,
con previsione di eventuale fresatura per il perfetto raccordo con il tappeto stradale.
e) Tra il periodo di cui al precedente punto b) e d) il Concessionario dovrà provvedere al
ripristino di eventuali avvallamenti che dovessero verificarsi nell’area interessata
dall’intervento.
E’ fatto obbligo al Concessionario di provvedere a propria cura e spese al perfetto adeguamento in
quota di tutti i pozzetti, chiusini e caditoie esistenti nella zona dello scavo e del ripristino stradale.
Quando lo scavo interessa incroci o svincoli stradali il relativo ripristino dovrà essere esteso a tutto
l’incrocio o svincolo, salvo diverso accordo.
Nell’area interessata dai lavori dovrà essere ripristinata, a carico del Concessionario e previo
accordo con la Polizia Municipale, la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale.
Il ripristino dei marciapiedi dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte (sostituzione di tratti di
cordoli danneggiati e pavimentazione eseguita con le stese caratteristiche del materiale esistente) e
comunque secondo le indicazioni che verranno impartite dall’U.T.C..
ART.11: SANZIONI
In caso di lavori eseguiti in assenza di provvedimento autorizzativo (autorizzazione o permesso di
costruire) o in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento medesimo rilasciato ai
sensi del presente Regolamento verranno comminate sanzioni amministrative
previste
nella
misura minima di €.500,00, fino ad €. 3.500,00 in relazione alla gravità della inadempienza , fatto
comunque salvo la possibilità dell’applicazione di maggiori somme, a titolo di risarcimento danni.
Fermo restando le sanzioni del comma precedente, gli organi di polizia municipale, in caso di
accertate violazioni applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal
vigente Codice della Strada
ART. 12: GARANZIE
A garanzia
della
esatta
esecuzione
dei
lavori
nel rispetto
delle
prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio dell’autorizzazione o
permesso di costruire il richiedente presterà idonea cauzione, anche mediante fidejussione bancaria
o assicurativa, in misura pari al 90% dell’importo dei lavori di scavo e di ripristino da effettuarsi su
suolo pubblico come valutato dal richiedente stesso e accolto dall’U.T.C.
L’U.T.C. per i soli Enti Pubblici, in ordine alla manomissione del suolo pubblico, conseguente alla
realizzazione di impianti di distribuzione (acquedotto, fognatura, gas, telefoni, energia elettrica)
potrà convertire la fidejussione specifica da redigersi per ogni singolo intervento in una annuale con
importo definito dal Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione.
Su richiesta del concessionario, lo svincolo della cauzione sarà disposto fino alla concorrenza del
30% del relativo importo, alla constatazione della ultimazione dei lavori; il restante 70% resterà
vincolato fino a collaudo con attestazione della regolare esecuzione dei lavori. Lo svincolo di tale
quota sarà effettuato entro e non oltre tre mesi dal collaudo.
ART. 13: DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle
norme vigenti in materia, ed in particolare: del Regolamento Edilizio del Comune di San Marco in
Lamis; del Nuovo Codice della strada, del Regolamento vigente per le occupazioni di suolo
pubblico e successive modifiche ed integrazioni. Dovranno inoltre essere scrupolosamente
osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti,
gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc.
ART. 14: ABROGAZIONI NORME
Sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con quelle di cui al presente regolamento.