Regolamento interventi sottosuolo e soprassuolo
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Regolamento interventi sottosuolo e soprassuolo
Comune di San Marco in Lamis REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE DI PROPRIETA’ COMUNALE. ======================================================================= OGGETTO: REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO STRADALE DI PROPRIETA’ COMUNALE. ART. 1: AMBITO DI APPLICAZIONE Le azioni e i comportamenti di quanti realizzano interventi nel sottosuolo e soprassuolo stradali di proprietà comunale o soggetti a servitù di uso pubblico devono conformarsi al presente regolamento, allo scopo di perseguire gli interessi pubblici nella gestione della viabilità urbana e nelle relative attività di manutenzione e per essere compatibili con la prestazione dei servizi alla cittadinanza. Le norme che seguono definiscono il quadro disciplinare di riferimento e le regole procedimentali nei rapporti tra Amministrazione e soggetti attuatori degli interventi, utili a conseguire correttezza e trasparenza amministrativa oltre che ottimale utilizzazione del patrimonio pubblico. ART. 2: SOGGETTI OBBLIGATI Sono assoggettati alle condizioni del presente regolamento: a-Tutte le Società e/o ditte erogatrici di servizi (Enel, Telecom, Pitta Gas, A.Q.P. S.p.A. ecc.) che eseguono interventi nel sottosuolo e soprassuolo stradale, al fine di garantire alla collettività la continuità di pubblici servizi. b-Tutti i soggetti privati, ditte ed associazioni varie (private e pubbliche) che intenderanno eseguire interventi nel sottosuolo e soprassuolo, previa regolare autorizzazione, come previsto per legge, quali, a solo titolo di esempio, “realizzazione intercapedini sulle banchine pedonali”, “realizzazioni scivoli”, “abbattimento barriere architettoniche per apertura attività commerciali”. ART. 3: DOMANDE DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO Le domande per le autorizzazioni o di permesso di costruire per l’occupazione di suolo pubblico inerente gli interventi oggetto del presente regolamento corredate dei disegni necessari ad illustrarli compiutamente, con l’indicazione dell’ubicazione precisa dell’intervento, in duplice copia, sono indirizzate al Comune di San Marco in Lamis. Le domande devono contenere: a) la durata prevista dei lavori. b) le dimensioni di ingombro del cantiere e la sua estensione e quella della superficie di suolo pubblico occupato. c) sia il nominativo dell’impresa esecutrice dei lavori sia il nominativo del direttore dei lavori. d) i suggerimenti, eventuali, di modifica del traffico e di variazione delle linee di trasporto pubblico necessarie per consentire l'esecuzione dei lavori. e) gli Enti concessionari di pubblici servizi e soggetti privati, utenti degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo interessato. f) la dichiarazione di contemporanea informazione ai soggetti di cui al punto e) circa l’intervento da eseguire. g) la dichiarazione di assunzione di responsabilità nei confronti dei predetti soggetti, compreso quelli non interpellati. h) eventuali intese raggiunte ovvero accordi preventivi, stipulati con i soggetti di cui al punto e), a garanzia della compatibilità del posizionamento delle nuove opere con i sottoservizi presenti, nel rispetto delle disposizioni tecniche che disciplinano la materia. In caso di lavori di pronto intervento, il richiedente darà comunicazione immediata, anche a mezzo fax, telegramma, trasmissione telematica, dell'inizio dei lavori al Comando di Polizia Municipale, per le incombenze relative all’assicurazione del traffico stradale, nonché al Settore preposto al rilascio della autorizzazione o permesso di costruire, provvedendo alle cautele del caso, atte ad evitare danni a persone o cose, ed assumendosene le responsabilità. Il richiedente è tuttavia tenuto a produrre la domanda di cui ai commi precedenti entro dieci giorni dalla comunicazione. ART. 4: ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI CONNESSI ALL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO L'occupazione del sottosuolo o soprassuolo stradale di proprietà comunale ovvero soggetto a servitù di uso pubblico sarà consentita con le limitazioni stabilite dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n.ro 507 e successive modificazioni e integrazione e dal regolamento TOSAP per l’applicazione del canone relativo all’occupazione di spazi ed aree pubbliche nell’ambito del territorio comunale. L’onere della remissione in pristino dei sedimi stradali manomessi è a carico del titolare della autorizzazione o permesso di costruire o aventi causa, con esecuzione a norma delle prescrizioni tecniche di cui al successivo art.9. Salva diversa pattuizione, a semplice richiesta del Comune, il Concessionario e/o aventi causa è tenuto allo spostamento, alla modifica o alla rimozione degli impianti collocati ed esistenti nel sottosuolo o sul soprassuolo, senza diritto ad alcun’indennità e nel più breve tempo possibile, in caso ciò sia necessario per l’impianto di servizi municipali o per modificazioni della sistemazione stradale e per motivate ragioni di interesse pubblico sopraggiunte, restando a totale suo carico tutte le maggiori spese che il Comune fosse costretto a sostenere per il fatto della autorizzazione o permesso di costruirre di cui trattasi. Qualora l'Amministrazione Comunale provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, cavi o impianti, ha diritto di imporre, oltre la tassa di cui all'articolo 47, comma 1 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.ro 507, un contributo "una tantum" alle spese di costruzione delle gallerie, non superiore al 50% delle medesime, salvo diversa pattuizione sottoscritta ai sensi del successivo articolo 4. L'Amministrazione Comunale ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a propria cura e spese, condutture, cavi ed impianti; se il trasferimento è per l’immissione in cunicoli di muratura sotto marciapiedi, ovvero in collettori o gallerie appositamente costruiti, sedi di servizi a rete diversi, la spesa relativa è a carico degli utenti. Sono pure a carico del concessionario gli oneri derivanti all'Amministrazione dall’esecuzione di controlli e collaudi effettuati sugli interventi disciplinati dal presente Regolamento, nella misura definita con atto di Giunta Comunale. ART. 5: CONVENZIONI ED ACCORDI Qualora l'entità e/o la frequenza degli interventi previsti lo rendano opportuno, il Responsabile del Settore preposto al rilascio della autorizzazione o permesso di costruire, può stipulare, previa deliberazione delle clausole essenziali da parte della Giunta Comunale, convenzioni e accordi con i concessionari. Agli accordi stipulati ai sensi del precedente comma si applicano le disposizioni di cui all'articolo della Legge n.ro 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Per motivate ragioni di pubblico interesse le convenzioni e gli accordi di cui ai commi precedenti possono derogare a quanto previsto da singole disposizioni del presente Regolamento. ART. 6: ESECUZIONE LAVORI I lavori dovranno essere condotti in modo da non intralciare la circolazione stradale e secondo le disposizioni dell'Amministrazione Comunale, del presente regolamento, delle norme tecniche di cui al successivo art. 9) e da quanto stabilito nell'atto di autorizzazione o permesso di costruire. Durante la esecuzione dei lavori dovrà essere predisposta dal titolare della autorizzazione o permesso di costruire, a propria cura e spese, idonea segnaletica stradale di preavviso di lavori in corso e di delimitazione e protezione della sede stradale manomessa, come prescritto dal Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione. Ulteriori disposizioni relative alla segnaletica possono essere impartite in via generale nelle prescrizioni tecniche di cui all'articolo 9 del presente Regolamento e nell'atto di autorizzazione o permesso di costruire. I segnali ed i ripari di cui al precedente comma dovranno essere visibili a conveniente distanza ed essere mantenuti fino all’atto della consegna al Comune dello scavo colmato e convenientemente sistemato secondo le prescrizioni di cui al successivo art.9. A norma delle vigenti regolamentazioni in materia, tutti i segnali ed i ripari dovranno riportare ben visibile il nome dell’impresa esecutrice dei lavori; all’inizio del cantiere dovrà altresì essere apposto un cartello riportante l’indicazione: "LAVORI DI………………………..ESEGUITI PER CONTO DI………………………….", accompagnata dalla denominazione dell’Ente, Azienda, Società o privato per conto del quale vengono eseguiti i lavori. Qualora i lavori di ripristino sono a carico di più concessionari i medesimi possono provvedervi anche mediante associazioni temporanee di imprese. ART. 7: DANNI Qualora durante l'esecuzione degli interventi si verifichino danni di qualunque natura a beni del Comune, degli Enti concessionari di pubblici servizi o di terzi, il titolare della autorizzazione o permesso di costruire, provvederà a comunicarlo tempestivamente al Comune, operando una pronta constatazione degli stessi, d’intesa con gli Enti concessionari di pubblici servizi eventualmente interessati; il più rapido ripristino del servizio e/o dei manufatti danneggiati; il risarcimento diretto di eventuali ulteriori danni. Il titolare della autorizzazione o permesso di costruire resta unico responsabile di eventuali danni conseguenti a riduzione di portanza e/o stabilità del terreno determinata dalla realizzazione delle opere oggetto dell’intervento e di quelli derivanti dalla violazione di norme antinfortunistiche e di sicurezza sul lavoro. Ogni responsabilità per danni a terzi dipendenti della manomissione e/o occupazione di suolo pubblico e dalla esecuzione delle opere prima del controllo di cui all’art.9 comma 3, ricadrà esclusivamente sul titolare dell’autorizzazione o del permesso di costruire restando l'Amministrazione Comunale sollevata e pertanto indenne da pretese e domande risarcitorie eventualmente formulate dai terzi nei suoi confronti. ART. 8: TERMINE LAVORI I lavori devono essere svolti nel termine stabilito dall'Amministrazione Comunale, sentito il richiedente ed in relazione alle indicazioni contenute nelle domande, e oggetto di permesso di costruire, secondo quanto definito dall’art. 15 del D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii. Il titolare dell’autorizzazione o permesso di costruire dovrà predisporre manodopera, mezzi e materiali occorrenti affinché il lavoro sia concluso nel termine di tempo stabilito. In caso di ritardo per qualsivoglia causa nel compimento dei lavori, il titolare dell’autorizzazione o permesso di costruire dovrà presentare la domanda di rinnovo dell'occupazione di suolo pubblico così come disciplinato dalla normativa vigente in materia. Il rinnovo dell'occupazione può essere chiesto una sola volta. In caso di completamento dell’intervento oltre il termine dell’autorizzazione o permesso di costruire o del provvedimento di rinnovo della stessa, il concessionario è soggetto ad una penale nella misura fissata con atto della Giunta Comunale in ragione della durata del ritardo, dell'entità dei lavori e dell'area interessata. ART. 9: OBBLIGHI DI RIPRISTINO SUCCESSIVO ALLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI I tratti di strada o di marciapiedi manomessi rimarranno in manutenzione al titolare dell’ autorizzazione o permesso di costruire per la durata di mesi NOVE a partire dalla data di ultimazione dei lavori, da comunicare per iscritto al Settore comunale preposto al rilascio della concessione o permesso di costruire, che, riscontrata la medesima mediante sopralluogo, provvederà alla sua constatazione in contraddittorio con il concessionario. Fermo restando quanto definito nel comma precedente, l’Ente si riserva di avvalersi delle ulteriori garanzie previste dalla normativa vigente (Codice Civile, Leggi) Contestualmente alla comunicazione di ultimazione dei lavori, il titolare della concessione o permesso di costruire o chi per esso, dovrà presentare gli elaborati grafici esecutivi dell’intervento effettuato, sottoforma di autocertificazione, nei quali si contestualizza l’intervento con l’indicazione di quote e distanze da punti noti (spigoli di edifici o altri elementi inamovibili) specificando materiali, dimensioni e tipologia dell’impianto realizzato. Durante i nove mesi di manutenzione il titolare della concessione o permesso di costruire dovrà provvedere a tutte le riparazioni che dovessero occorrere rinnovando i manti di copertura superficiale e le pavimentazioni che per imperfetta esecuzione dei lavori manifestassero cedimenti o rotture in genere. Allo scadere dell’anzidetto periodo di manutenzione dovrà richiedersi visita di controllo, non riguardante la funzionalità degli impianti, ma finalizzata ad ottenere il documento attestante la regolare esecuzione dei lavori di scavo e ripristino delle sedi stradali. La visita dovrà avvenire entro due mesi dalla richiesta. In caso di non certificabilità della regolare esecuzione dei lavori, il periodo di manutenzione verrà prorogato di sei mesi, rinnovandosi conseguentemente tutti gli oneri e adempimenti indicati nel presente comma. Nella comunicazione di ultimazione lavori inviata al Comune, il titolare della concessione o permesso di costruire dovrà anche indicare la superficie complessiva realmente occupata con il cantiere (in metri quadrati), e ciò ai fini della determinazione della tassa di occupazione temporanea per la durata effettiva della occupazione del suolo pubblico. ART. 10: PRESCRIZIONI TECNICHE Gli scavi ed i ripristini correlati a manomissioni di suolo pubblico saranno eseguiti secondo le seguenti prescrizioni tecniche e quelle specifiche formulate in sede di autorizzazione. Lo scavo dovrà essere tassativamente preceduto dal taglio dell’asfalto o pavimentazione in genere se esistente, con idonee macchine al fine di rendere rettilineo il bordo superiore dello scavo stesso. Il taglio dovrà avere dimensioni adeguate al tipo di intervento. La profondità dello scavo dovrà essere conforme alle norme previste dalle vigenti leggi in materia. I materiali provenienti dallo scavo dovranno essere portati a rifiuto con divieto assoluto di reimpiego, salvo nei casi diversamente concordati. Il rinterro dello scavo e il ripristino del manto stradale dovranno essere eseguiti con le seguenti modalità: a) Taglio stradale eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo; b) Lo scavo dovrà essere ricoperto con materiale inerte (stabilizzato di cava) compattato con idoneo mezzo meccanico (rullo, ballerina, ecc.) a strati non superiori a cm.30, per la sua intera lunghezza e profondità, appena sia stato eseguito il lavoro previsto. c) Dopo i successivi 7 (sette) giorni e comunque non oltre i successivi 10 giorni (dieci) dal termine delle opere di cui al punto a), si dovrà provvedere alla posa in opera di conglomerato bituminoso (bynder), opportunamente rullato e compattato, fino a raggiungere la quota del piano stradale esistente, previa realizzazione del relativo cassonetto della profondità almeno di cm.10. d) Dopo i successivi 6 (sei) mesi e comunque non oltre il 7° (settimo) mese dal termine dei lavori di cui al punto b), dovrà essere eseguito, salvo diverse disposizioni dell’Ufficio Tecnico Comunale e comunque previo sopralluogo congiunto con lo stesso, un tappetino d’usura in asfalto, per uno spessore al finito dopo la rullatura e la compattatura di cm.3, per l’intera lunghezza degli scavi e per una larghezza stabilita caso per caso dallo stesso U.T.C., con previsione di eventuale fresatura per il perfetto raccordo con il tappeto stradale. e) Tra il periodo di cui al precedente punto b) e d) il Concessionario dovrà provvedere al ripristino di eventuali avvallamenti che dovessero verificarsi nell’area interessata dall’intervento. E’ fatto obbligo al Concessionario di provvedere a propria cura e spese al perfetto adeguamento in quota di tutti i pozzetti, chiusini e caditoie esistenti nella zona dello scavo e del ripristino stradale. Quando lo scavo interessa incroci o svincoli stradali il relativo ripristino dovrà essere esteso a tutto l’incrocio o svincolo, salvo diverso accordo. Nell’area interessata dai lavori dovrà essere ripristinata, a carico del Concessionario e previo accordo con la Polizia Municipale, la segnaletica stradale sia verticale che orizzontale. Il ripristino dei marciapiedi dovrà essere eseguito a perfetta regola d’arte (sostituzione di tratti di cordoli danneggiati e pavimentazione eseguita con le stese caratteristiche del materiale esistente) e comunque secondo le indicazioni che verranno impartite dall’U.T.C.. ART.11: SANZIONI In caso di lavori eseguiti in assenza di provvedimento autorizzativo (autorizzazione o permesso di costruire) o in caso di inottemperanza alle prescrizioni del provvedimento medesimo rilasciato ai sensi del presente Regolamento verranno comminate sanzioni amministrative previste nella misura minima di €.500,00, fino ad €. 3.500,00 in relazione alla gravità della inadempienza , fatto comunque salvo la possibilità dell’applicazione di maggiori somme, a titolo di risarcimento danni. Fermo restando le sanzioni del comma precedente, gli organi di polizia municipale, in caso di accertate violazioni applicheranno le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della Strada ART. 12: GARANZIE A garanzia della esatta esecuzione dei lavori nel rispetto delle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale, al momento del rilascio dell’autorizzazione o permesso di costruire il richiedente presterà idonea cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, in misura pari al 90% dell’importo dei lavori di scavo e di ripristino da effettuarsi su suolo pubblico come valutato dal richiedente stesso e accolto dall’U.T.C. L’U.T.C. per i soli Enti Pubblici, in ordine alla manomissione del suolo pubblico, conseguente alla realizzazione di impianti di distribuzione (acquedotto, fognatura, gas, telefoni, energia elettrica) potrà convertire la fidejussione specifica da redigersi per ogni singolo intervento in una annuale con importo definito dal Responsabile del Settore LL.PP. e Manutenzione. Su richiesta del concessionario, lo svincolo della cauzione sarà disposto fino alla concorrenza del 30% del relativo importo, alla constatazione della ultimazione dei lavori; il restante 70% resterà vincolato fino a collaudo con attestazione della regolare esecuzione dei lavori. Lo svincolo di tale quota sarà effettuato entro e non oltre tre mesi dal collaudo. ART. 13: DISCIPLINA DI RIFERIMENTO Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle prescrizioni e alle norme vigenti in materia, ed in particolare: del Regolamento Edilizio del Comune di San Marco in Lamis; del Nuovo Codice della strada, del Regolamento vigente per le occupazioni di suolo pubblico e successive modifiche ed integrazioni. Dovranno inoltre essere scrupolosamente osservate le norme vigenti in materia di sicurezza che regolano la costruzione di elettrodotti, gasdotti, acquedotti, linee telefoniche, ecc. ART. 14: ABROGAZIONI NORME Sono abrogate le norme regolamentari in contrasto con quelle di cui al presente regolamento.