Scheda Tecnica
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Scheda Tecnica
SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE GENERALI DESCRIZIONE POLIZZA DESTINATA A DURATA Polizza multirischio per l’azienda agricola. Proprietari conduttori, proprietari non conduttori, affittuari conduttori di aziende agricole e che fanno riferimento alla produzione di reddito così come definito dal D.P.R. 22/12/1986 n. 917. Minima un anno massima 10 anni. In caso di rinuncia al diritto di recesso la durata massima è di 5 anni + rateo. EFFETTO E SCADENZA Il contratto ha effetto dalle ore 24 del giorno in cui viene pagato il premio e cessa alle ore 24 del giorno in cui scade. FRAZIONAMENTO PREMIO Annuale, semestrale oppure unico anticipato. IMPOSTE • • • CAUSE DI CESSAZIONE, DECADENZA, VARIAZIONE • • 13,50% per i Settori Incendio, R.C. Generale e R.C. Prodotti con sottoscrizione della dichiarazione di produzione reddito agrario; 21,25% per il Settore Tutela Legale; 22,25% per il Settore Furto. E’ possibile annullare il contratto inviando raccomandata RR spedita almeno 60 giorni prima della scadenza annuale; In caso di contratto poliennale è possibile annullare senza oneri e/o penali aggiuntive il contratto stesso inviando raccomandata RR nei termini stabiliti al precedente comma; Il mancato versamento del premio può comportare la sospensione e/o risoluzione del contratto (Art. 1901 CC); In caso di denuncia e/o dopo il pagamento o il rifiuto di un sinistro (danno) le Parti hanno facoltà di rescindere il contratto con preavviso di 30 giorni mediante raccomandata RR; Poiché le condizioni assicurative e di premio sono stabiliti in base ad una precisa tipologia/categoria di rischio, tutte le variazioni che comportano un aumento e/o diminuzione del rischio stesso devono essere comunicate e sono soggette alle seguenti previsioni: aumento del rischio (Art. 1898 CC) - la mancata comunicazione può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione del contratto. diminuzione del rischio (Art. 1897 CC) - l’Assicuratore è obbligato a ridurre il premio del contratto ed a rinunciare alla facoltà di recedere dallo stesso. LEGISLAZIONE Il contratto è soggetto alla legge italiana. FORO GIUDIZIARIO Il luogo in cui è domiciliato il Contraente. Data ultimo aggiornamento 09/2015 Pagina 1 di 8 SEZIONE INCENDIO E ALTRI DANNI AI BENI A) Incendio, fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi; B) Caduta di aeromobili, satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE Per indicazioni di maggior dettaglio vedere art. 13 CONDIZIONI PARTICOLARI ( operanti solo se espressamente richiamate ) K) L) M) N) O) P) Q) R) S) T) U) V) W) X) Y) nonché dalla caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli ordigni esplosivi e/o radioattivi; Implosione; Onda sonica; Urto di veicoli; Fumi, gas, vapori; Fumo; Asfissia del bestiame, se assicurato; Folgorazione del bestiame, se assicurato; Fermentazione anormale e successiva autocombustione del foraggio, se assicurato; Dispersione di olio, vino; Correnti o scariche elettriche od altri fenomeni elettrici; Fuoriuscita di acqua condotta e ricerca guasti ; Eventi atmosferici; Grandine su elementi fragili; Atti vandalici e dolosi. Guasti causati per impedire o arrestare l’ evento dannoso Spese si smassamento dei cumuli di foraggio Spese di demolizione e sgombero Interruzione o intralcio dell’attività Oneri di urbanizzazione Onorari dei periti Spese di ricollocamento Rifacimento archivi Rimpiazzo combustibile - Rischio locativo; Ricorso terzi; Eventi atmosferici estesi a fabbricati aperti da uno o più lati; Prodotti agricoli in refrigerazione; Sovraccarico neve; Asfissia da fenomeno elettrico; Reimpianto di coltivazione arboree; Granaglie sullo stelo; Piante in vivaio (solo per aziende florovivaistiche); Somme in Aumento – per Fenomeno elettrico e demolizione e sgombero. C) D) E) F) G) H) I) J) INTEGRAZIONI DI GARANZIE sempre operanti ( Per indicazioni di maggior dettaglio vedere art. 30 ) - Caduta rovinosa ascensori e montacarichi Riparazioni e tubi gas Furto fissi e infissi Rottura lastre Partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere Data ultimo aggiornamento 09/2015 Pagina 2 di 8 LIMITI DI INDENNIZZO , SCOPERTI E FRANCHIGIE Vedi schema riepilogativo Art. 31 delle condizioni di polizza. Non sono compresi i danni: A) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; B) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche; C) causati od agevolati con dolo del Contraente o dell’Assicurato o dei familiari conviventi, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata; D) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni e maremoti; E) di smarrimento, furto o tentato furto dei beni assicurati avvenuti in occasione degli eventi previsti alla presente Sezione; F) di scoppio o implosione alla macchina od all’impianto nel quale si è verificato se l’evento sia determinato da usura; corrosione o difetti di materiale; G) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati; H) di traumi e lesioni al bestiame e le conseguenti ripercussioni negative, salvo COSA NON COMPRENDE che siano direttamente e materialmente causati da eventi assicurati con le L’ASSICURAZIONE garanzie di cui all’art. 13; I) ai cavalli che abbiano partecipato o partecipano a corse professionistiche Per indicazioni di negli ippodromi; maggior dettaglio L) a piante e colture di qualsiasi essenza e ai relativi frutti pendenti , alle vedere art. 14 granaglie sullo stelo; M) al foraggio causati da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando questi attacchi si manifestino in concomitanza della fermentazione anormale; N) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing; O) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al Pubblico Registro Automobilistico; P) subiti da merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’assicurazione. - trasporti, trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'ubicazione indicata per le parti di Impianto a impiego mobile e al di fuori del luogo di installazione originaria per le parti di Impianto fisse. Data ultimo aggiornamento 09/2015 Pagina 3 di 8 SEZIONE FURTO COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE Per indicazioni di maggior dettaglio vedere art. 32 e 33 LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Indennizzo, entro i limiti del capitale assicurato, per danni materiali e diretti derivanti dalla perdita o i danneggiamenti causati da furto degli effetti domestici, delle scorte e i prodotti, del bestiame, delle attrezzature, delle macchine agricole, dei trattori targati, delle mietitrici, delle trebbiatrici. La forma di garanzia è a primo rischio assoluto. In caso di Azienda con abitazione saltuaria, le garanzie sono limitate al furto e la rapina dei beni nei fabbricati chiusi ed i guasti cagionati dai ladri. Vedi schema riepilogativo Art. 38 delle condizioni di polizza. La Società non indennizza i danni: A) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse, di atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione; B) verificatisi in occasione di incendi, scoppi, esplosioni anche nucleari, radiazioni o contaminazioni radioattive; C) verificatisi in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura; D) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata; E) commessi od agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con quelle indicate al punto d) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere; COSA NON COMPRENDE 3) da incaricati della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li L’ASSICURAZIONE contengono; Per indicazioni di 4) da persone legate a quelle indicate al punto d) da vincoli di parentela o maggior dettaglio affinità, anche se non coabitanti; vedere art. 36 F) ai cavalli che abbiano partecipato o partecipano a corse professionistiche negli ippodromi, agli animali domestici, da cortile, avicoli e/o cunicoli, alle api; G) alle macchine e macchinari agricoli ed attrezzature assicurate con contratto di leasing; H) ai veicoli semoventi, non agricoli, iscritti al P. R. A.; I) alle cose e ai valori portati o consegnati dai clienti dell’azienda agricola/ agrituristica. Per i locali disabitati od incustoditi: J) sono sempre esclusi dall’assicurazione i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati od incustoditi; K) per i valori, la sospensione decorre, invece, dalle ore 24 del 15° giorno oppure dalle ore 24 del 25° giorno se custoditi in cassaforte o in armadio corazzato. Data ultimo aggiornamento 09/2015 Pagina 4 di 8 SEZIONE ELETTRONICA COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE La Società si obbliga a indennizzare i danni materiali e diretti causati alle apparecchiature ed impianti elettronici definiti in glossario , anche se di proprietà di terzi, collegate e pronte per l’uso per cui sono destinate, da un qualunque evento accidentale non espressamente escluso. BENI ASSICURABILI • • LIMITI DI RISARCIMENTO, SCOPERTI E FRANCHIGIE Vedi art. 45 • COSA NON COMPRENDE L’ASSICURAZIONE • ( principali esclusioni ) • • Apparecchiature ed impianti elettronici Supporti dati Danni per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore, venditore o locatore delle cose assicurate Danni di natura estetica Dolo Deperimento, usura SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE GENERALE COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE PERSONE NON CONSIDERATE TERZI La Società nei modi, limiti e termini previsti dalle condizioni di assicurazione che seguono, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge nella sua qualità di: a) Proprietario conduttore dell’Azienda Agricola assicurata; b) Proprietario non condutture dell’Azienda Agricola assicurata; c) Affittuario conduttore dell’Azienda Agricola assicurata. così come specificato nella scheda di polizza. Ai fini della assicurazione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che essendo in rapporti di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, eventuali subappaltatori e loro dipendenti nonché tutti coloro i quali indipendentemente dall’esistenza di un qualsiasi rapporto con l’Assicurato subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività alle quali si riferisce la garanzia. COSA NON COMPRENDE Per indicazioni di maggior dettaglio vedere art. 49. L’ASSICURAZIONE DELIMITAZIONE TERRITORIALE L’assicurazione di cui all’Art. 47 A) RCT vale per i danni verificatisi nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L’assicurazione di cui all’Art. 47 B) RCO vale per i danni verificatisi nel territorio di tutti i Paesi del Mondo. Data ultimo aggiornamento 09/2015 Pagina 5 di 8 MASSIMO RISARCIMENTO CONDIZIONI AGGIUNTIVE ( sempre operanti ) GARANZIE AGGIUNTIVE (valide solo se espressamente richiamate) Si conviene tra le parti che relativamente alle garanzie previste all’Art. 47 lettera A) RCT e lettera B) RCO, la Società non risponderà per somme superiori al massimale previsto in polizza per la garanzia RCT, qualora uno stesso evento interessi contemporaneamente le garanzie RCT e RCO. Proprietà e conduzione di fabbricati Veicoli in sosta Merci in consegna e/o custodia Veicoli sotto carico e scarico Committenza auto Danni da incendio , scoppio ed esplosione Condutture ed impianti sotterranei Cedimento o franamento del terreno Interruzione o sospensione di attività Inquinamento accidentale Mezzi meccanici e macchinari in genere Estensione della qualifica di terzi Parificazione al personale dipendente dei lavoratori stagionali e/o occasionali Responsabilità per danni causati da non dipendenti Responsabilità civile personale di tutti i dipendenti Responsabilità in materia di tutela della salute e sicurezza posti di lavoro Attività di allevamento Danni provocati da animali Danni da impiego di sostanze chimiche Distributori di latte fresco e prodotti alimentari in genere Rinuncia al diritto di surroga Errato trattamento dei dati personali - malattie professionali – attivabile solo se presente la garanzia RCO; attività di agriturismo – attivabile solo se presente la garanzia base RCT; fattorie didattiche – attivabile solo se presente la garanzia base RCT; danni alle persone che cavalcano o conducono gli animali – attivabile solo se presente la garanzia agriturismo; lavori agricoli conto terzi – attivabile solo se presente la garanzia base RCT; lavori non agricoli conto terzi – attivabile solo se presente la garanzia base RCT; attività vitivinicola inclusa vinificazione – attivabile solo se presente la garanzia base RCT; produzione casearia all’interno dell’azienda – attivabile solo se presente la garanzia base RCT; scambio di manodopera – attivabile solo se presente la garanzia RCO. LIMITI DI RISARCIMENTO, Vedi schema riepilogativo Art. 85 delle condizioni di polizza. SCOPERTI E FRANCHIGIE Data ultimo aggiornamento 09/2015 Pagina 6 di 8 SEZIONE RESPONSABILITA’ CIVILE PRODOTTI COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE La Società, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dall’Assicurato tramite l’apposito “Questionario Responsabilità Civile Prodotti” che forma parte integrante del presente contratto assicurativo, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), per danni involontariamente cagionati a terzi, da difetto dei prodotti descritti in polizza per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro messa in circolazione, per morte, per lesioni personali e per distruzione o deterioramento materiale di cose diverse dal prodotto descritto in polizza, rivelatosi difettoso. Si precisa che la locuzione “responsabile ai sensi di legge” deve intendersi anche con riferimento alle norme contenute del D.P.R. N. 224 del 24/5/1988. COSA NON COMPRENDE Per indicazioni di maggior dettaglio vedere art. 88. L’ASSICURAZIONE PERSONE NON CONSIDERATE TERZI CONDIZIONI AGGIUNTIVE (Valide solo se espressamente richiamate) Agli effetti della presente assicurazione, non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a); quando l’Assicurato non sia una persona fisica, le Società che sono qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell’Articolo 2359 Codice Civile. Difetto dei prodotti agricoli messi in circolazione in tutto il mondo con esclusione di USA, Canada e Messico. Possibile estendere al copertura assicurativa a: Estensione della garanzia ai territori di USA, Canada, Messico; Ritiro prodotti diretto in tutto il mondo con esclusione di USA, Canada e Messico, con il massimo di € 100.000,00. LIMITI DI RISARCIMENTO, Vedi schema riepilogativo Art. 103 delle condizioni di polizza. SCOPERTI E FRANCHIGIE Data ultimo aggiornamento 09/2015 Pagina 7 di 8 SEZIONE TUTELA LEGALE – Garanzia offerta in collaborazione con la D.A.S. COSA COMPRENDE L’ASSICURAZIONE La Società assume a proprio carico, nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell’assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato, conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. La garanzia riguarda l'esigenza di difesa penale e civile, con la possibilità di estendere la copertura anche alla difesa in sede penale in caso di delitto doloso. LIMITI DI RISARCIMENTO, Vedi Art. 125 delle condizioni di polizza. SCOPERTI E FRANCHIGIE Altre informazioni di prodotto Limiti di indennizzo Sconti Per coperture che eccedono i limiti assuntivi occorre utilizzare altri prodotti e comunque chiedere autorizzazione agli uffici assuntivi di Direzione. Non sono assumibili: • aziende agricole abbandonate; • industrie enologiche, casearie, olearie, molitorie, allevamenti industriali di bestiame. Non sono previsti sconti tecnici. Nel caso di sottoscrizione di più sezioni è ammesso uno sconto fino ad un massimo del 20%, da applicare a discrezione dell’agente. Non è prevista la possibilità di scontare i premi delle sezioni Furto e Tutela Giudiziaria. Data ultimo aggiornamento 09/2015 Pagina 8 di 8