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Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati
allo spettacolo viaggiante – Risoluzioni nn. 7-00931 Tullo e 7-00936
Bergamini. Pagina | 1
Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli
destinati allo spettacolo viaggiante – Risoluzioni nn. 7-00931 Tullo e
7-00936 Bergamini.
Risoluzioni nn. 7-00931 Tullo e 7-00936 Bergamini - IX - Discussione e rinvio del 6 ottobre 2016
Camera dei Deputati – 7-00931 – Risoluzione presentata dall’On. Tullo (PD) il 26 Febbraio 2016.
La IX Commissione, premesso che: le attività di spettacolo viaggiante sono esercitate da centinaia di imprese che impiegano migliaia
di lavoratori nei luoghi di spettacolo che si svolgono in concomitanza con le fiere e le feste cittadine che ogni anno vengono
organizzate nei comuni italiani;
il parco veicolare delle predette imprese comprende i rimorchi allestiti come carovane-abitazione o per il trasporto di giostre e altre
attrazioni, definiti «carri ordinari non considerati rimorchi» e a tali veicoli sono applicabili, se del caso, le disposizioni di cui all'articolo
10 del codice della strada (trasporti eccezionali);
tali veicoli, nel 1986 sono stati sottoposti ad una procedura di regolarizzazione previa la presentazione di documentazione tecnica,
visita e prova, e una punzonatura di un codice univoco da parte della motorizzazione civile e il rilascio di una targa provvisoria, come
da apposita circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. In base a tali disposizioni i vari uffici periferici della
motorizzazione civile hanno provveduto a rinnovare le autorizzazioni a far trascinare da autoveicolo il veicolo non considerato
rimorchio;
recentemente la direzione generale della sicurezza stradale, in risposta ad un quesito formulato da un dirigente di un ramo
autostradale, ha segnalato che l'articolo 175 del codice della strada dispone: «7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle
aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:
1. a) trainare veicoli che non siano rimorchi». Dopo decenni è stata rilevata una contraddizione tra l'articolo 10 e l'articolo 175
del codice della strada laddove il primo autorizza i carri ordinari non considerati rimorchi ad ottenere l'autorizzazione alla
circolazione, mentre il secondo ne escluderebbe tuttavia l'utilizzo nelle autostrade italiane.
A seguito di tale parere, centinaia di veicoli, anche di dimensioni eccezionali, sono stati costretti, a circolare sulle strade secondarie,
sui valichi appenninici, sulla viabilità locale, all'interno di piccoli borghi e dei centri abitati. In sostanza l'intero settore dello spettacolo
viaggiante, sul quale né ANAS, ne AISCAT, hanno rilevato pericolosità per la circolazione oggi si vede costretto a far transitare i propri
mezzi su strade inadeguate, rispetto alla massa e alla sagoma dei veicoli, provocando, in particolare sulle regioni montuose come la
Liguria, rilevanti disagi a centinaia di imprese;
sono condivisibili le preoccupazioni delle imprese del settore che improvvisamente hanno dovuto prendere atto che di fatto migliaia
di autorizzazioni lecite sono divenute illecite,
impegna il Governo
ad assumere le iniziative di competenza con la massima urgenza al fine di rimuovere gli ostacoli interpretativi e consentire che i
mezzi autorizzati possano continuare a circolare sulle autostrade. (7-00931) «Tullo, Pagani, Mognato, Marchi, Mauri, Marantelli,
Gribaudo, Ferro, Gandolfi, Ferrari, Carnevali, Fiorio».
Camera dei Deputati - 7-00936 – Risoluzione in Commissione presentata dall’On. Deborah Bergamini (FI-PDL) il 2
marzo 2016.
La IX Commissione, premesso che:
lo spettacolo viaggiante è regolato dalla legge n. 337 del 1968, la quale riconosce, all'articolo 1, la funzione sociale di tale attività ed
impegna lo Stato a promuovere e consolidare lo sviluppo del suddetto settore. Il riconoscimento della funzione sociale di questa sana
e popolare forma di divertimento sancisce la valenza di un'attività di aggregazione sociale che raggiunge anche località prive di
luoghi di spettacolo e divertimento;
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Disciplina della circolazione e modalità di revisione dei veicoli destinati allo spettacolo viaggiante – Risoluzioni nn. 7-00931 Tullo e 7-00936
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l'attuale formulazione del codice della strada causa serie difficoltà agli operatori degli spettacoli viaggianti, soprattutto quando si
trovano ad effettuare i loro continui e consueti spostamenti da una città ad un'altra. Alcune modifiche al codice hanno, infatti,
ristretto i limiti dimensionali dei mezzi, portandoli dai precedenti 2,70 metri di larghezza agli attuali 2,50 metri. Lo stesso vale per la
lunghezza, in quanto si è passati dai precedenti 23 metri agli attuali 18.
Ne consegue che molti dei mezzi di cui si servono gli operatori del settore oggi sono classificati, ai sensi del codice della strada, come
trasporti eccezionali;
dal 1986 tali mezzi sono stati dotati di un documento sostitutivo (DGM243), specificatamente previsto dal regolamento di esecuzione
del nuovo codice della strada, che, a seguito di visita e prova, concedeva loro la circolazione sulla «intera rete nazionale»;
dal novembre 2014, però, una parte del parco automezzi dello spettacolo viaggiante non può più accedere alle autostrade e strade
principali a seguito di una risposta fornita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad un quesito posto dall'Associazione
italiana società autostrade e trafori sull'ammissibilità alla circolazione di mezzi in dotazione allo spettacolo viaggiante, muniti di detto
documento sostitutivo della carta di circolazione;
nello specifico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti facendo riferimento al punto 7, lettera a), dell'articolo 175 del codice
della strada, il quale stabilisce che sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra
pertinenza autostradale è vietato trainare veicoli che non siano rimorchi, ha di fatto escluso la possibilità per i mezzi utilizzati nei
spettacoli viaggianti di poter circolare sulle autostrade e strade principali;
nel momento in cui ai veicoli, dopo visita, prova e punzonatura sul telaio o sugli organi di traino, è stato rilasciato il documento
sostitutivo della carta di circolazione, con il modello DGM243, tali veicoli non possono essere quelli di cui all'articolo 175, comma 7,
lettera a) del codice della strada, in quanto equiparati, di fatto, ai rimorchi. Non a caso tali mezzi hanno sempre circolato sulla rete
stradale ed autostradale negli ultimi trent'anni ottenendo i permessi, qualora eccezionali per massa o sagoma;
come stabilito dall'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e alla luce della classificazione di trasporti eccezionali, gli
operatori degli spettacoli dei viaggianti sono tenuti con cadenza annuale a sottoporre i loro mezzi a revisione, pur considerando che
la loro percorrenza annua è molto bassa (al massimo 1500 chilometri annui) e che lo è altrettanto la loro velocità di trasferimento;
il regolamento (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 febbraio 2014, relativo ai tachigrafi nel settore dei
trasporti su strada, che abroga il regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei
trasporti su strada e modifica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'armonizzazione di
alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, prevede, nelle premesse, che «(3) Determinati veicoli sono
soggetti a un'esenzione dalle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per garantire la coerenza, dovrebbe essere possibile esonerare tali veicoli anche dall'ambito di applicazione del presente
regolamento» e «(4) (omissis) Al fine di garantire la coerenza tra le esenzioni pertinenti stabilite dal regolamento (CE) n. 561/2006 e
per ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle imprese di trasporto rispettando al contempo gli obiettivi di tale regolamento, è
opportuno rivedere alcune massime distanze consentite stabilite in tali esenzioni»;
il regolamento citato prevede, all'articolo 3, paragrafo 2, che «Gli Stati membri possono esonerare dall'applicazione del presente
regolamento i veicoli di cui all'articolo 13, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 561/2006»;
il regolamento (CE) n. 561/2006, prevede, all'articolo 13, paragrafo 1, che «Purché ciò non pregiudichi gli obiettivi indicati all'articolo
1, ogni Stato Membro può concedere deroghe alle disposizioni degli articoli da 5 a 9 e subordinarle a condizioni individuali, per il suo
territorio o, con l'accordo degli Stati interessati, per il territorio di altri Stati membri, applicabili ai trasporti effettuati impiegando:»
omissis «j) veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti;»;
da qualche tempo le motorizzazioni civili chiedono che la revisione di tali veicoli venga eseguita presso le sedi delle stesse, anziché
sul luogo dove sono installate le attrazioni, come prevederebbe la circolare emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
in data 12 febbraio 2013, registro n. 3842,
impegna il Governo:
ad assumere le opportune iniziative normative per modificare il codice della strada, prevedendo che i veicoli adibiti esclusivamente a
spettacoli viaggianti siano esclusi dall'articolo 10, che reca la disciplina in materia di veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di
eccezionalità, e introducendo un'apposita regolamentazione della circolazione di tali veicoli, da adottare su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'interno e con la Conferenza Stato, regioni e province autonome;
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ad assumere le opportune iniziative normative per modificare l'articolo 80 del codice della strada, in materia di revisioni, al fine di
prevedere che la revisione dei veicoli adibiti esclusivamente a spettacoli viaggianti deve essere effettuata ogni due anni, nel rispetto
delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia;
ad assumere iniziative per esonerare dall'utilizzo di cronotachigrafi, per le ragioni di cui in premessa, i veicoli speciali che trasportano
materiale per circhi o parchi di divertimenti; a ribadire, tramite una circolare interpretativa indirizzata alla motorizzazione civile, che i
veicoli speciali che trasportano materiale per circhi o parchi di divertimenti siano in diritto di far revisionare tali veicoli nel luogo in cui
si trovano, così come previsto dalla lettera del Ministero dei trasporti e della navigazione, IV direzione centrale – divisione 43, del 5
marzo 1998.
(7-00936) «Bergamini».
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