Mezzi di trasporto

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Mezzi di trasporto
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La continuità territoriale
In base alla legge sulla continuità territoriale Sardegna - Continente, si
è ottenuto l’abbattimento delle tariffe aeree per i collegamenti aerei dalla
Sardegna con i principali capoluoghi italiani. Ai residenti nella regione Sardegna sono applicate delle tariffe agevolate rispetto a quelle previste per
i biglietti aerei ordinari.
PER SAPERNE DI PIÙ
• Sito: www.adiconsum.it
• Sportelli territoriali Adiconsum
Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XIX • n.36 • 8 giugno 2007
Stampa: Arti Grafiche S.Lorenzo s.r.l., Via dei Reti 36 - 00185 Roma • Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma
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su un’altra nave dello stesso vettore. In entrambi i casi, il passeggero ha
diritto al risarcimento del danno subito.
Nel caso di ritardo della partenza, il passeggero ha diritto all’alloggio ed al
vitto a spese del vettore (se compreso nel prezzo del biglietto). L’eventuale
rimborso del biglietto deve essere chiesto entro determinati limiti temporali, che variano a seconda della destinazione e della durata del viaggio. Se il
ritardo è imputabile solamente al vettore (cioè non al maltempo, ad esempio), il passeggero ha diritto anche al risarcimento del danno.
Nel caso in cui si abbia l’interruzione del viaggio per cause di forza
maggiore, indipendenti quindi dal vettore, il passeggero è comunque
obbligato a pagare il biglietto proporzionalmente alla tratta utilmente
percorsa.
In ogni caso, il vettore è sempre responsabile dei danni subiti dal passeggero dall’inizio delle operazioni dell’imbarco sino al termine dello
sbarco, se non prova che la causa del danno non è a lui imputabile.
Nei casi di sottrazione, distruzione o danneggiamento del bagaglio non
registrato –il cui prezzo di trasporto è incluso nel costo del biglietto del
passeggero– il vettore è responsabile solo se il passeggero prova che la
colpa è del vettore. Se sottrazione, distruzione o danneggiamento riguardano un bagaglio registrato –oggetto di autonomo contratto di trasporto di
cose– il vettore è sempre responsabile, a meno che non provi che la colpa
non è a lui stesso imputabile. La denuncia del danno o dello smarrimento
deve essere fatta immediatamente al commissario di bordo o, se il danno
non è visibile, entro tre giorni dal giorno di arrivo (o del presunto arrivo).
• Il trasporto aereo: cancellazioni,
ritardi, overbooking, smarrimento o
danneggiamento del bagaglio
• Il trasporto ferroviario: soppressione
del treno, interruzione della linea, ritardi,
danni alle persone o alle cose
• Il trasporto marittimo: mancato imbarco,
ritardi, interruzione del viaggio, danni al passeggero, furto
o danneggiamento del bagaglio
I mezzi
di trasporto
Il trasporto aereo
• Salvo particolari circostanze, in caso di cancellazione del volo, il pas•
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seggero ha diritto ad ottenere una compensazione pecuniaria tra i
250,00 ed i 600,00 euro.
In caso di overbooking (prenotazioni superiori ai posti disponibili), dopo
aver verificato quanti passeggeri siano disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici, il vettore negare l’imbarco ad altri
passeggeri, che avranno diritto sia alla compensazione pecuniaria, sia alla
possibilità di scegliere tra rimborso del biglietto e volo alternativo, sia
all’assistenza (pasti, bevande, eventuale pernottamento ecc.).
Nel caso di ritardo del volo, a seconda dei tempi di attesa e della lunghezza della tratta da effettuare, il passeggero ha diritto di ricevere
l’assistenza (pasti e bevande, eventuali pernottamenti) o –per ritardi superiori a 5 ore–, alla scelta tra il rimborso dell’importo della tratta non
effettuata (o anche per quella già effettuata, se ormai inutile rispetto al
programma di viaggio iniziale) e l’imbarco su un volo alternativo. Se il
ritardo ha causato un danno al passeggero, questi –se prova il danno ed
il nesso causale tra il danno ed il ritardo– ha diritto ad un risarcimento
fino ad un massimo di circa 4.841 euro. Il risarcimento non è dovuto se il
vettore prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitarlo.
Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni.
In caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento del bagaglio registrato e consegnato all’accettazione, il vettore è tenuto al risarcimento
dei danni provocati nei limiti di circa 1.167,00 euro. Il vettore è responsabile
anche senza colpa, salvo che provi che il bagaglio aveva già un difetto o che
la colpa è addebitabile al passeggero. Solamente nel caso in cui il passeggero abbia dichiarato che il proprio bagaglio ha un valore superiore –e ne
abbia pagato il relativo supplemento–, avrà diritto ad un risarcimento superiore a quello generalmente previsto. Il passeggero deve inoltrare la denuncia alla compagnia aerea sugli appositi moduli reperibili presso l’assistenza
bagagli dell’aeroporto (lost and found), entro sette giorni dalla consegna (o,
se il bagaglio è stato consegnato in ritardo, entro 21 giorni). La prescrizione è di due anni. Il bagaglio si considera perso se non riconsegnato entro
21 giorni dalla data in cui la consegna era prevista. Nel caso in cui venga
distrutto, perso o danneggiato il bagaglio a mano, la compagnia aerea
risponde solo se il passeggero prova che la causa è ad essa imputabile.
Il trasporto ferroviario
• Il biglietto va sempre convalidato nelle apposite obliteratrici prima
della partenza –tranne il caso del biglietto Eurostar, la cui obliterazione
non è obbligatoria–. Se il biglietto è acquistato sul treno o se non viene
convalidato prima della partenza, il passeggero è tenuto a pagare un
supplemento di prezzo a titolo di sanzione.
• Rimborsi del biglietto: in genere, i biglietti hanno una validità di due
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mesi. Essi sono rimborsabili, entro 30 minuti dalla convalida, presso
qualunque biglietteria con il pagamento di una penale del 20% - per un
minimo di € 8,00 -, oppure, senza pagamento della penale, con il rilascio
di un bonus di viaggio valido sei mesi.
In caso di soppressione del treno o interruzione della linea il vettore
deve comunicare il problema al pubblico in modo idoneo. Se il viaggio
non è ancora iniziato, il passeggero che decide di non partire ha diritto
al rimborso totale del biglietto. Se il viaggio è già iniziato, invece, il
passeggero può usufruire di un altro mezzo di trasporto messo a disposizione del vettore, senza spese aggiuntive.
Nel caso in cui il ritardo del treno provochi la perdita di una coincidenza,
Trenitalia può autorizzare il passeggero a prendere un treno immediatamente successivo senza dover pagare gli eventuali supplementi (se perde
un Intercity, può salire su un Eurostar con lo stesso biglietto). Se il passeggero decide di non proseguire, ha diritto al rimborso totale della tratta
non percorsa. Se la perdita della coincidenza avviene di sera, il passeggero
ha diritto al pernottamento a spese del vettore ed a ripartire al più presto.
Il rilascio di un bonus è anche previsto nei casi di ritardo o di mancato
funzionamento dell’impianto di climatizzazione della carrozza (accertato ed annotato sul biglietto dal personale):
- Eurostar: ritardo superiore a 25 minuti: bonus pari al 50% del biglietto;
- Intercity, Intercity plus ed Eurocity: ritardi superiori ai 30 minuti: bonus pari al 30% del biglietto;
- Treni Intercity notte ed Espressi: ritardi superiori a 60 minuti: bonus
pari al 30% del biglietto e della prenotazione.
Il bonus va richiesto utilizzando gli appositi moduli, da consegnarsi
–allegando il biglietto– direttamente alle biglietterie oppure inviandolo
successivamente a Trenitalia.
Per danni alle persone, il vettore è tenuto al risarcimento, a meno che
non provi che la colpa dell’evento dannoso dipende da terzi, da cause
di forza maggiore o dallo stesso passeggero. Inoltre, qualora il vettore
provi di aver fatto il possibile per evitare il danno.
Per danni alle cose, il vettore non è responsabile per gli oggetti contenuti nei bagagli custoditi dal passeggero. Se il danno o lo smarrimento del
bagaglio dipendono, invece, da causa al vettore imputabile (ad esempio,
un incidente), il vettore deve corrispondere al passeggero un risarcimento forfetario, salvo il maggior valore che il passeggero deve provare.
Il trasporto marittimo
• Per il mancato imbarco, il vettore è sempre obbligato a rimborsare il
biglietto. Qualora il vettore annulli la partenza della nave o cambi itinerario, il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto o l’imbarco