Mezzi di trasporto
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Mezzi di trasporto
• • • La continuità territoriale In base alla legge sulla continuità territoriale Sardegna - Continente, si è ottenuto l’abbattimento delle tariffe aeree per i collegamenti aerei dalla Sardegna con i principali capoluoghi italiani. Ai residenti nella regione Sardegna sono applicate delle tariffe agevolate rispetto a quelle previste per i biglietti aerei ordinari. PER SAPERNE DI PIÙ • Sito: www.adiconsum.it • Sportelli territoriali Adiconsum Test noi consumatori • Periodico settimanale di informazione e studi su consumi, servizi, ambiente • Anno XIX • n.36 • 8 giugno 2007 Stampa: Arti Grafiche S.Lorenzo s.r.l., Via dei Reti 36 - 00185 Roma • Sped. in abb. post. D.L. 353/2003 (conv. in L.46/2004) art.1, comma 2 - DCV Roma • su un’altra nave dello stesso vettore. In entrambi i casi, il passeggero ha diritto al risarcimento del danno subito. Nel caso di ritardo della partenza, il passeggero ha diritto all’alloggio ed al vitto a spese del vettore (se compreso nel prezzo del biglietto). L’eventuale rimborso del biglietto deve essere chiesto entro determinati limiti temporali, che variano a seconda della destinazione e della durata del viaggio. Se il ritardo è imputabile solamente al vettore (cioè non al maltempo, ad esempio), il passeggero ha diritto anche al risarcimento del danno. Nel caso in cui si abbia l’interruzione del viaggio per cause di forza maggiore, indipendenti quindi dal vettore, il passeggero è comunque obbligato a pagare il biglietto proporzionalmente alla tratta utilmente percorsa. In ogni caso, il vettore è sempre responsabile dei danni subiti dal passeggero dall’inizio delle operazioni dell’imbarco sino al termine dello sbarco, se non prova che la causa del danno non è a lui imputabile. Nei casi di sottrazione, distruzione o danneggiamento del bagaglio non registrato –il cui prezzo di trasporto è incluso nel costo del biglietto del passeggero– il vettore è responsabile solo se il passeggero prova che la colpa è del vettore. Se sottrazione, distruzione o danneggiamento riguardano un bagaglio registrato –oggetto di autonomo contratto di trasporto di cose– il vettore è sempre responsabile, a meno che non provi che la colpa non è a lui stesso imputabile. La denuncia del danno o dello smarrimento deve essere fatta immediatamente al commissario di bordo o, se il danno non è visibile, entro tre giorni dal giorno di arrivo (o del presunto arrivo). • Il trasporto aereo: cancellazioni, ritardi, overbooking, smarrimento o danneggiamento del bagaglio • Il trasporto ferroviario: soppressione del treno, interruzione della linea, ritardi, danni alle persone o alle cose • Il trasporto marittimo: mancato imbarco, ritardi, interruzione del viaggio, danni al passeggero, furto o danneggiamento del bagaglio I mezzi di trasporto Il trasporto aereo • Salvo particolari circostanze, in caso di cancellazione del volo, il pas• • • seggero ha diritto ad ottenere una compensazione pecuniaria tra i 250,00 ed i 600,00 euro. In caso di overbooking (prenotazioni superiori ai posti disponibili), dopo aver verificato quanti passeggeri siano disposti a rinunciare alla prenotazione in cambio di determinati benefici, il vettore negare l’imbarco ad altri passeggeri, che avranno diritto sia alla compensazione pecuniaria, sia alla possibilità di scegliere tra rimborso del biglietto e volo alternativo, sia all’assistenza (pasti, bevande, eventuale pernottamento ecc.). Nel caso di ritardo del volo, a seconda dei tempi di attesa e della lunghezza della tratta da effettuare, il passeggero ha diritto di ricevere l’assistenza (pasti e bevande, eventuali pernottamenti) o –per ritardi superiori a 5 ore–, alla scelta tra il rimborso dell’importo della tratta non effettuata (o anche per quella già effettuata, se ormai inutile rispetto al programma di viaggio iniziale) e l’imbarco su un volo alternativo. Se il ritardo ha causato un danno al passeggero, questi –se prova il danno ed il nesso causale tra il danno ed il ritardo– ha diritto ad un risarcimento fino ad un massimo di circa 4.841 euro. Il risarcimento non è dovuto se il vettore prova di aver adottato tutte le precauzioni necessarie ad evitarlo. Il diritto al risarcimento si prescrive in due anni. In caso di distruzione, smarrimento o danneggiamento del bagaglio registrato e consegnato all’accettazione, il vettore è tenuto al risarcimento dei danni provocati nei limiti di circa 1.167,00 euro. Il vettore è responsabile anche senza colpa, salvo che provi che il bagaglio aveva già un difetto o che la colpa è addebitabile al passeggero. Solamente nel caso in cui il passeggero abbia dichiarato che il proprio bagaglio ha un valore superiore –e ne abbia pagato il relativo supplemento–, avrà diritto ad un risarcimento superiore a quello generalmente previsto. Il passeggero deve inoltrare la denuncia alla compagnia aerea sugli appositi moduli reperibili presso l’assistenza bagagli dell’aeroporto (lost and found), entro sette giorni dalla consegna (o, se il bagaglio è stato consegnato in ritardo, entro 21 giorni). La prescrizione è di due anni. Il bagaglio si considera perso se non riconsegnato entro 21 giorni dalla data in cui la consegna era prevista. Nel caso in cui venga distrutto, perso o danneggiato il bagaglio a mano, la compagnia aerea risponde solo se il passeggero prova che la causa è ad essa imputabile. Il trasporto ferroviario • Il biglietto va sempre convalidato nelle apposite obliteratrici prima della partenza –tranne il caso del biglietto Eurostar, la cui obliterazione non è obbligatoria–. Se il biglietto è acquistato sul treno o se non viene convalidato prima della partenza, il passeggero è tenuto a pagare un supplemento di prezzo a titolo di sanzione. • Rimborsi del biglietto: in genere, i biglietti hanno una validità di due • • • • • mesi. Essi sono rimborsabili, entro 30 minuti dalla convalida, presso qualunque biglietteria con il pagamento di una penale del 20% - per un minimo di € 8,00 -, oppure, senza pagamento della penale, con il rilascio di un bonus di viaggio valido sei mesi. In caso di soppressione del treno o interruzione della linea il vettore deve comunicare il problema al pubblico in modo idoneo. Se il viaggio non è ancora iniziato, il passeggero che decide di non partire ha diritto al rimborso totale del biglietto. Se il viaggio è già iniziato, invece, il passeggero può usufruire di un altro mezzo di trasporto messo a disposizione del vettore, senza spese aggiuntive. Nel caso in cui il ritardo del treno provochi la perdita di una coincidenza, Trenitalia può autorizzare il passeggero a prendere un treno immediatamente successivo senza dover pagare gli eventuali supplementi (se perde un Intercity, può salire su un Eurostar con lo stesso biglietto). Se il passeggero decide di non proseguire, ha diritto al rimborso totale della tratta non percorsa. Se la perdita della coincidenza avviene di sera, il passeggero ha diritto al pernottamento a spese del vettore ed a ripartire al più presto. Il rilascio di un bonus è anche previsto nei casi di ritardo o di mancato funzionamento dell’impianto di climatizzazione della carrozza (accertato ed annotato sul biglietto dal personale): - Eurostar: ritardo superiore a 25 minuti: bonus pari al 50% del biglietto; - Intercity, Intercity plus ed Eurocity: ritardi superiori ai 30 minuti: bonus pari al 30% del biglietto; - Treni Intercity notte ed Espressi: ritardi superiori a 60 minuti: bonus pari al 30% del biglietto e della prenotazione. Il bonus va richiesto utilizzando gli appositi moduli, da consegnarsi –allegando il biglietto– direttamente alle biglietterie oppure inviandolo successivamente a Trenitalia. Per danni alle persone, il vettore è tenuto al risarcimento, a meno che non provi che la colpa dell’evento dannoso dipende da terzi, da cause di forza maggiore o dallo stesso passeggero. Inoltre, qualora il vettore provi di aver fatto il possibile per evitare il danno. Per danni alle cose, il vettore non è responsabile per gli oggetti contenuti nei bagagli custoditi dal passeggero. Se il danno o lo smarrimento del bagaglio dipendono, invece, da causa al vettore imputabile (ad esempio, un incidente), il vettore deve corrispondere al passeggero un risarcimento forfetario, salvo il maggior valore che il passeggero deve provare. Il trasporto marittimo • Per il mancato imbarco, il vettore è sempre obbligato a rimborsare il biglietto. Qualora il vettore annulli la partenza della nave o cambi itinerario, il passeggero può scegliere tra il rimborso del biglietto o l’imbarco