Expo 2015: le linee guida IVA fornite dalle Entrate

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Expo 2015: le linee guida IVA fornite dalle Entrate
Expo 2015
Expo 2015: le linee guida
IVA fornite dalle Entrate
di Stefano Cesati e Francesco Zondini
L’approfondimento
Al fine di favorire la realizzazione e la partecipazione ad Expo 2015, l’accordo stipulato tra
il Governo italiano e l’Assemblea Generale
del “Bureau International des Expositions”
prevede particolari agevolazioni fiscali per
i soggetti coinvolti; tali agevolazioni hanno
carattere speciale e si aggiungono alle ordinarie regole fiscali normalmente vigenti in
Italia. Un quadro degli aspetti fiscali connessi
all’evento è stato fornito con la circolare n.
27 del 7 agosto 2014, alla quale si sono aggiunte altre iniziative intraprese dell’Agenzia
delle entrate sempre con il fine di facilitare
i soggetti esteri che, partecipando a Expo
Milano 2015, devono confrontarsi con il sistema fiscale italiano.
Riferimenti
Agenzia delle entrate, circolare 7 agosto 2014,
n. 27/E
Legge 14 gennaio 2013, n. 3
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Il 31 marzo 2008 l’Assemblea Generale del Bureau
International des Expositions (1) (BIE) ha designato Milano quale sede dell’Expo 2015, l’Esposizione Universale organizzata dall’Italia, dedicata al
tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”.
Si tratta del più grande evento fieristico mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione, con
un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadrati,
dove alloggiano circa 55 padiglioni espositivi, con
la partecipazione in veste ufficiale di 145 Paesi, 3
Organizzazioni internazionali ed oltre 20 milioni
di visitatori attesi.
Le modalità di svolgimento e di partecipazione ad
Expo 2015 sono regolate dall’accordo tra il Governo Italiano ed il BIE stipulato a Roma l’11 luglio
2012 (Accordo) (2), il quale, oltre alle disposizioni
di carattere organizzativo (3), prevede agevolazioni
fiscali speciali a favore di taluni dei diversi soggetti
che, a vario titolo, sono interessati all’evento:
• Partecipanti Ufficiali, ovvero gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno
ricevuto e accettato l’invito ufficiale da parte del
Governo italiano a partecipare all’Expo Milano
2015. Ogni Partecipante Ufficiale ha una propria
struttura operativa, denominata Commissariato
Generale di Sezione, con un proprio personale (4);
• Partecipanti Non Ufficiali, ovvero le entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate dal Commissario Generale dell’Expo Milano 2015 a
partecipare all’evento, al di fuori delle Sezioni dei
Partecipanti Ufficiali. Possono essere Partecipanti
Non Ufficiali, ad esempio, le amministrazioni
pubbliche territoriali, le imprese e le organizzazioni della società civile. Ogni Partecipante Non
Ufficiale è rappresentato da un Direttore;
• Commissario Generale dell’Expo Milano 2015
cui spetta la rappresentanza dello Stato Italiano
nei confronti del BIE per l’adempimento degli
Stefano Cesati - Dottore Commercialista in Milano
Francesco Zondini - Dottore Commercialista in Milano
Note:
(1) Organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e
sovraintende allo svolgimento delle Esposizioni Universali.
(2) Ratificato con la Legge n. 3 del 14 gennaio 2013, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica
Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di
Milano del 2015, fatto a Roma l’11 luglio 2012”.
(3) La disciplina è integrata dal Regolamento Generale della manifestazione, previsto dall’art. 8 della Convenzione concernente le
esposizioni internazionali, stipulata a Parigi il 22 novembre 1928,
nonché di Regolamenti Speciali di attuazione.
(4) Il Personale delle Sezioni, in particolare, comprende:
(i) il Commissario Generale di Sezione, cui spetta generalmente la
rappresentanza del Commissariato;
(ii) il Commissario Generale Vicario;
(iii) il Direttore di Padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione.
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obblighi internazionali assunti dall’Italia ai fini
dello svolgimento dell’evento;
• Organizzatore è la società “Expo 2015 S.p.A.”,
cui spetta il compito di porre in essere gli interventi infrastrutturali e organizzativi necessari
per la realizzazione di Expo Milano 2015, quali,
ad esempio, le opere di preparazione e costruzione del sito, nonché tutte le attività connesse
alla preparazione, organizzazione e gestione
dell’Evento (5);
• Proprietario è la società “AREXPO S.p.A.”, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano
2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell’Organizzatore.
Per favorire la realizzazione e la partecipazione
all’evento, l’accordo con il BIE prevede particolari agevolazioni fiscali per i soggetti coinvolti; tali
agevolazioni hanno carattere speciale e si aggiungono alle ordinarie regole fiscali normalmente vigenti in Italia.
Un quadro degli aspetti fiscali connessi all’evento
è stato fornito con la circolare n. 27/E del 7 agosto 2014, la quale si aggiunge ad altre iniziative
dell’Agenzia delle entrate intraprese per facilitare
la partecipazione ad Expo, soprattutto per i soggetti esteri che, partecipando a Expo Milano 2015,
devono confrontarsi con il sistema fiscale italiano;
di seguito verranno riepilogate le principali agevolazioni IVA applicabili alle diverse tipologie di
operazioni che i soggetti sopra citati porranno in
essere in relazione alla partecipazione all’evento.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 28 novembre 2013, è stato istituito un
Desk appositamente dedicato all’evento (Expo2015@
agenziaentrate.it) al quale i soggetti interessati possono
rivolgersi, direttamente, tramite professionisti oppure
tramite Expo 2015 S.p.A., per avere risposte a quesiti
di natura fiscale. Oltre a ciò è stata istituita un’apposita
sezione tematica dedicata all’Expo sul sito internet
dell’Agenzia delle entrate, oltre ad punto di contatto
presso il “Centro Servizi per i Partecipanti” di Expo
Milano 2015 che vedrà la presenza di funzionari
dell’Agenzia, ai quali i partecipanti potranno rivolgersi
per gli adempimenti fiscali.
Le agevolazioni IVA
per i Partecipanti Ufficiali
La principale agevolazione in ambito IVA è prevista dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo secondo
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cui “per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché
le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili”.
L’agevolazione interessa le operazioni di acquisto
“istituzionale” effettuate dai Partecipanti Ufficiali
per mezzo della loro struttura organizzativa - il
Commissariato Generale di sezione - mediante la
quale compiono le attività necessarie per la realizzazione e partecipazione all’Expo.
Ne restano, di converso, esclusi gli acquisti eseguiti
da tali soggetti nell’ambito delle attività commerciali che risultano, quindi, soggette alle ordinarie
regole IVA.
Analogamente, sono soggetti alle ordinarie regole impositive gli acquisti effettuati dai Partecipanti Non Ufficiali, anche se relativi all’attività
ufficiale espositiva finalizzata alla partecipazione
all’evento.
Con riferimento all’individuazione della soglia di
ammontare “rilevante” ai fini dell’agevolazione di
non imponibilità, la risoluzione n. 10/2014 ha chiarito che occorre far riferimento all’ammontare minimo previsto dall’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972,
che fissa in 300 euro la soglia per la non imponibilità delle operazioni effettuate nei confronti delle
sedi consolari e diplomatiche e di alcuni organismi
internazionali tassativamente indicati.
Nonostante si tratti di norme speciali, il cui ambito applicativo deve essere individuato “restrittivamente”, senza cioè la possibilità di estensione
a soggetti diversi da quelli espressamente richiamati, l’Agenzia ne prevede l’applicabilità anche a
soggetti terzi che agiscano in maniera trasparente
per conto dei Partecipanti Ufficiali, tramite un rapporto di mandato con rappresentanza (6).
Note:
(5) L’art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 9 ottobre 2012, inoltre, affida ad Expo 2015 S.p.A. il
compito di realizzare e gestire il Padiglione Italia.
(6) Nel mandato con rappresentanza, infatti, il soggetto mandatario agisce in nome e per conto del mandante, con la conseguenza
che le relative fatture emesse dai fornitori del mandante saranno
intestate direttamente a quest’ultimo. Diversamente, nel caso del
mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del
D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal
mandatario senza rappresentanza verso i terzi sono considerate
prestazioni di servizi autonome, anche se della medesima natura,
nei rapporti tra mandante e mandatario.
Expo 2015
in sintesi
Sezione (ovvero ai soggetti
Tale interpretazione “estenLa principale agevolazione in ambito
terzi ad hoc designati) unisiva” delle disposizioni ageIVA è prevista dall’art. 10, comma 5,
camente per i beni utilizzati
volative, limitata ai soggetti
dell’Accordo secondo cui “per quanto
ai fini dell’evento espositivo
che agiscono per conto dei
attiene all’imposta sul valore aggiunto,
e non ha effetti sugli acquipartecipanti in veste di mangli acquisti di beni e servizi, nonché
sti effettuati dal personale
datari con rappresentanza,
le importazioni di beni di importo
delle Sezioni per finalità ditrova legittimazione nell’orilevante concernenti le loro attività
verse, quali l’uso personale.
rientamento della Corte UE
ufficiali da parte dei Commissariati
Peraltro, ai sensi del comma
secondo cui la restrizione
Generali di Sezione non sono
8 dell’art. 10 dell’Accordo
interpretativa può essere deimponibili”.
con il BIE, l’agevolazione
rogata con la finalità di salvaL’agevolazione interessa le operazioni
non spetta qualora i beni imguardare l’intento e gli effetti
di acquisto “istituzionale” effettuate
portati in esenzione da dazi,
voluti dal Legislatore (7).
dai Partecipanti Ufficiali per mezzo
imposte, divieti e restrizioni,
Infatti, preso atto che l’Acdella loro struttura organizzativa - il
siano ceduti a terzi a titolo
cordo non prevede disposiCommissariato Generale di sezione oneroso o gratuito, senza
zioni particolari in merito alla
mediante la quale compiono le attività
il preventivo accordo delle
struttura organizzativa dei
necessarie per la realizzazione e
Autorità italiane e senza il
Partecipanti Ufficiali la cirpartecipazione all’Expo.
pagamento delle relative imcolare precisa che la funzione
poste, diritti e contributi. La
operativa di “Commissariato
disposizione mira a limitare i
Generale di Sezione” può esbenefici ai soli beni utilizzati per la realizzazione
sere affidata a:
dei padiglioni espositivi e degli stand, nonché ai
• un’Amministrazione pubblica del Partecipante
prodotti destinati ad essere esposti nell’ambito
Ufficiale (ad esempio, una sezione del Ministero
di Expo Milano 2015, cosicché nel caso di mandell’Agricoltura di uno Stato estero appositacata riesportazione dei suddetti beni è necessamente distaccata a Milano), oppure a
rio assolvere ai dazi ed ai contributi in misura
• un soggetto terzo, quale una società costituita
ordinaria.
ad hoc (i.e. Special Purpose Vehicle - SPV) o
Il regime di non imponibilità previsto dall’art. 10
un General Contractor. In tal caso il regime
dell’Accordo a favore dei Partecipanti Ufficiali è
di non imponibilità può essere applicato a
applicabile anche all’Organizzatore dell’evento,
condizione che risulti da atto scritto (quale ad
ovvero agli acquisti istituzionali effettuati dalla
esempio un formale atto di nomina, l’atto coSocietà Expo Italia 2015, mentre resta esclusa l’apstitutivo dello SPV ovvero apposito mandato
plicazione delle disposizioni di favore agli acquisti
ad hoc) il conferimento al terzo della qualifica
effettuati dalla Società AREXPO S.p.A., quale tidi Commissariato Generale di Sezione ovvero
tolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano
l’esistenza del rapporto di mandato con rap2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie
presentanza dal quale si evinca anche che il
a favore dell’Organizzatore.
Commissariato risulta in ogni caso responsaDa ultimo, con riferimento alla natura delle opebile dell’operato del terzo.
razioni agevolate, l’Agenzia precisa che il regime
Per la fruizione dell’agevolazione, il Commissadi non imponibilità IVA di tali operazioni non geriato o chi ne ha la rappresentanza è tenuto a predinera plafond ai fini della qualifica di esportatore
sporre in duplice copia un’apposita dichiarazione
abituale del fornitore, in quanto tali operazioni
secondo lo schema allegato alla risoluzione 15
non hanno natura di operazioni internazionali,
gennaio 2014, n. 10/E, di cui una copia va consema godono di un beneficio di non imponibilità
gnata al fornitore e l’altra deve essere conservata a
ad hoc.
cura del Commissariato.
La possibilità di effettuare acquisti di beni e/o
servizi in regime di non imponibilità IVA è,
Nota:
(7) In tal senso, cfr. Corte di Giustizia, sentenza n. 349/96 CP.
tuttavia, riservata ai Commissariati Generali di
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Regime IVA ordinario per le attività
commerciale svolta dai partecipanti
Expo 2015 è un evento a carattere non commerciale, tuttavia i Partecipanti (ufficiali o non ufficiali) possono svolgere attività commerciali nel
limite del 20% dello spazio espositivo a loro disposizione (8); tenuto conto della tipologia di evento
è ipotizzabile, dunque, che i Partecipanti svolgeranno attività quali ristorazione, somministrazione
di alimenti bevande, organizzazione di spettacoli,
cessioni di beni e gadget vari.
Tuttavia, proprio per il carattere non commerciale
dell’evento, le agevolazioni fiscali risultano in generale applicabili solo alle operazioni compiute
nell’ambito dell’attività istituzionale espositiva
mentre, di converso, lo svolgimento in Italia di attività commerciali da parte dei Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali comporta l’applicazione delle
ordinarie regole IVA.
Peraltro, la permanenza di uomini e mezzi sul
territorio italiano per l’organizzazione e la gestione dell’evento può dar luogo ad una “Stabile
organizzazione”, con conseguenze rilevanti ai fini
dell’applicazione dell’imposta (9). Ricordiamo,
infatti, che la presenza di una branch sul territorio
italiano fa acquisire al soggetto estero lo status di
soggetto passivo IVA stabilito in Italia limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalla Stabile
organizzazione (10), con effetti rilevanti sotto il
profilo dell’individuazione del luogo di tassazione
dei servizi resi e ricevuti. In particolare, infatti,
ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 le
prestazioni di servizi si considerano effettuate in
Italia quando:
• sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio
dello Stato e, quindi, anche ad una Stabile organizzazione italiana;
• sono rese a committenti non soggetti passivi da
soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato
o da una Stabile organizzazione italiana.
Per l’individuazione dell’esistenza di una Stabile
organizzazione in Italia, si può far riferimento
all’art. 162, comma 1 del T.U.I.R. che recepisce
l’art. 5 del Modello OCSE di Convenzione contro
le doppie imposizioni (11), nonché all’art. 11 del
Reg. UE 15 marzo 2011 n. 282; sintetizzando, la
Stabile organizzazione può essere definita come
qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell’attività economica, caratterizzata da un
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grado sufficiente di permanenza e da una struttura
idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a
consentirle di ricevere e utilizzare i servizi che le
sono forniti per le proprie esigenze e/o di fornire i
servizi di cui assicura la prestazione (12).
Sempre nell’ambito del citato Regolamento UE,
all’art. 22 vengono forniti i criteri da applicare
per stabilire se ai fini IVA la Stabile organizzazione sia da considerarsi l’effettivo committente
dei servizi (con conseguente rilevanza dell’operazione in Italia) ed a tal fine occorre considerare
molteplici aspetti, quali la natura e l’utilizzazione
dei servizi forniti, il numero di partita IVA del
committente comunicato al fornitore, nonché la
partita IVA del soggetto che provvede al pagamento del servizio.
È da notare, peraltro, che la circolare n. 27/E/2014
sul punto precisa che “qualora nello spazio espositivo di un Partecipante Ufficiale o Non Ufficiale
fosse svolta un’attività commerciale, in linea di
principio si debba considerare esistente una Stabile organizzazione”. Con riferimento al requisito temporale (grado sufficiente di permanenza),
preso atto che il commentario OCSE non prevede
un termine minimo, a cui fare riferimento, il Ministero ritiene che “nella fattispecie in esame il
requisito temporale vada adattato alla durata limitata dell’evento, il quale in ogni caso è destinato a protrarsi per 6 mesi (1° maggio - 31 ottobre
2015)”.
Nell’ipotesi, a questo punto residuale, in cui lo svolgimento di un’attività commerciale da parte dei soggetti esteri non abbia i requisiti per configurare una
Stabile organizzazione, vi sarà comunque la necessità di assolvere gli obblighi ai fini IVA in Italia: è il
caso, ad esempio, di operazioni svolte nei confronti
di soggetti privati, o nei confronti di altri soggetti
Note:
(8) Cfr. art. 19 del Regolamento Generale.
(9) Nonché ai fini delle imposte sui redditi.
(10) Cfr. art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
(11) Ferma restando la necessità di verificare le singole Convenzioni internazionali.
(12) A differenza della definizione di Stabile organizzazione ai fini
reddituali data dal Modello OCSE, la Stabile organizzazione IVA
presuppone quindi l’impiego congiunto del fattore umano e di
quello tecnico/materiale senza che rilevi di per sé l’attribuzione
di una partita IVA al soggetto estero che potrebbe risultare funzionale al solo assolvimento degli adempimenti IVA connessi ad
operazioni effettuate in Italia da parte del soggetto non residente.
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soluzioni operative
prestazioni fieristiche di
non stabiliti, ma identificati ai
Le agevolazioni fiscali risultano in
cui all’art. 7-quinquies del
fini IVA in Italia.
generale applicabili solo alle operazioni
D.P.R. n. 633/1972, con la
In tutti questi casi ricorcompiute nell’ambito dell’attività
conseguenza che risultano
rono gli obblighi di identiistituzionale espositiva mentre, di
applicabili i chiarimenti già
ficazione IVA di cui all’art.
converso, lo svolgimento in Italia
forniti con la circolare n.
17, comma 3 del D.P.R. n.
di attività commerciali da parte dei
37/2011, circa l’individua633/1972.
Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali
zione dei servizi rientranti in
In particolare, i soggetti IVA
comporta l’applicazione delle ordinarie
tale ambito compresa l’interstabiliti in un Paese della
regole impositive IVA.
pretazione estensiva ivi forUnione Europea possono, alPeraltro, la permanenza di uomini
nita in merito al concetto di
ternativamente, identificarsi
e mezzi sul territorio italiano per
“accessorietà” di cui all’art
direttamente, ai sensi dell’art.
l’organizzazione e la gestione dell’evento
12 del D.P.R. n. 633/1972. In
35-ter del D.P.R. n. 633/1972
può dar luogo ad una “Stabile
particolare, in tale circolare
o nominare un rappresenorganizzazione”, con conseguenze
vengono richiamati i printante fiscale ai sensi dell’art.
rilevanti ai fini dell’individuazione del
cipi espressi dalla Corte di
17, comma 3 del D.P.R. n.
luogo di tassazione delle operazioni.
Giustizia UE nelle sentenze
633/1972; qualora il predetto
C-327/94 del 26 settembre
soggetto estero sia stabilito in
1996 e C-114/05 del 9 marzo 2006, nelle quali
un Paese extra europeo dovrà assolvere gli obbliè stato precisato che “debbono essere consideghi IVA in Italia unicamente mediante la nomina di
rate accessorie ad un’attività artistica, scientifica
un rappresentante fiscale.
o affine tutte le prestazioni che, senza costituire
direttamente una siffatta attività, rappresentano un
“Reverse charge” per i servizi acquistati
presupposto necessario della realizzazione dell’atda Organizzatore e Proprietario
tività principale, indipendentemente dalla persona
L’art. 19 dell’Accordo prevede l’applicazione del
che presta tali servizi”.
meccanismo del reverse charge alle prestazioni di
Come affermato al punto n.16 della sentenza
servizi, compresa la manodopera, rese nel settore
C-327/94, “sono possibili due interpretazioni del
edile all’organizzatore e al proprietario dai sogtermine ‘accessorie’. In base alla prima, si trattegetti appaltatori.
rebbe di prestazioni accessorie alla persona del
Si tratta di una fattispecie ad hoc prevista per le
prestatore del servizio principale (per esempio,
operazioni realizzate nell’ambito dell’evento che
tutte le prestazioni effettuate da un artista, che sono
si differenzia dal reverse charge tipico del settore
accessorie alla sua prestazione principale); in base
del subappalto edile di cui all’art. 17 comma 6, del
alla seconda, si tratterebbe di prestazioni accessoD.P.R. n. 633/1972, a differenza del quale il regime
rie rispetto all’oggetto della prestazione principale
dell’inversione contabile è applicato direttamente
(per esempio, qualsiasi prestazione accessoria rinei rapporti tra appaltatore e il committente (Expo
spetto all’attività artistica principale, indipenden2015 S.p.A. ovvero Arexpo S.p.A.).
temente dalla persona che la effettua)”.
Il medesimo regime si applica anche nell’iSecondo la Corte, al fine di poter qualificare
potesi in cui l’Organizzatore si avvalga di un
un’operazione come accessoria si deve tenere
soggetto terzo che agendo nel ruolo di stazione
in considerazione l’interesse del cliente rivolto
appaltante, nell’ambito di un mandato senza
all’acquisizione di una prestazione globale, con
rappresentanza agisca in nome e per conto
la conseguenza che, in tal caso, deve essere pridell’Organizzatore.
vilegiata la prima interpretazione del requisito di
accessorietà, dove assume rilevanza il solo profilo
Accessorietà ampia
oggettivo dell’operazione complessivamente conper i servizi funzionali all’evento
siderata (punto 24 della sentenza).
Secondo l’Agenzia, l’attività espositiva di Expo
Possono dunque ritenersi accessorie tutte le
2015 è un’attività complessa che ai fini IVA
prestazioni di servizi che rappresentano un
può essere considerata come riconducibile alle
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Expo 2015
soluzioni operative
ivi materialmente eseguiti ai
presupposto necessario per
L’attività espositiva di Expo 2015 è
sensi dell’all’art 7-quinquies,
la realizzazione dell’evento
un’attività complessa che ai fini IVA può
comma 1, lett. a), del D.P.R.
fieristico, a prescindere dal
essere considerata come riconducibile
n. 633/1972; diversamente nel
soggetto che le effettua.
alle prestazioni fieristiche di cui all’art.
caso in cui il committente riTale interpretazione esten7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, con
vesta la qualifica di soggetto
siva del concetto di accessola conseguenza che risultano applicabili
passivo IVA, le prestazioni si
rietà è tuttavia limitata ai soli
i chiarimenti già forniti con la circolare
considerano territorialmente riservizi accessori alle prestan. 37/2011, circa l’individuazione dei
levanti nel luogo di stabilimento
zioni fieristiche, con la conservizi rientranti in tale ambito compresa
del committente, con la conseseguenza che per operazioni
l’interpretazione estensiva ivi fornita in
guenza che se il committente è
diverse, quali ad esempio
merito al concetto di “accessorietà” di
stabilito all’estero i servizi risulle forniture di beni, tornano
cui all’art 12 del D.P.R. n. 633/1972.
tano fuori campo IVA in Italia.
applicabili le regole generali
previste dall’art. 12 del D.P.R.
n. 633/1972, che oltre al nesso di strumentalità tra
Servizi relativi all’accesso all’evento
operazione accessoria ed operazione principale
Secondo quanto previsto dal richiamato art. 7-quinpresuppongono necessaria anche l’identità soggetquies del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni servizi
tiva delle parti che intervengono nelle operazioni.
per l’accesso all’evento, compresi i servizi accesAlla luce di tale richiamo interpretativo, l’Agenzia
sori, coincide con il luogo di effettivo svolgimento
individua una serie di servizi rientranti nell’ambito
a prescindere dallo status del committente.
delle disposizioni di cui al citato art. 7-quinquies
I criteri per l’individuazione dei servizi in discusdel D.P.R. n. 633/1972 tra i quali:
sione sono forniti dal Reg. n. 282/2011 citato,
• i servizi resi dall’organizzatore (Expo 2015 spa)
secondo il quale rientrano tra i servizi relativi all’acnei confronti dei Partecipanti (Ufficiali e non)
cesso le prestazioni le cui caratteristiche essenziali
per consentire loro la partecipazione all’evento
consistono nel “concedere un diritto d’accesso ad
come, la fornitura dei servizi idrici, di telecomuuna manifestazione in cambio di un biglietto o di
nicazione e di elettricità nonché la gestione degli
un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto
spazi espositivi comuni;
forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di
• i servizi, da chiunque resi, ai Partecipanti Uffiquota periodica”; con riferimento all’individuazione
ciali e non Ufficiali all’evento, se funzionali o
dei servizi accessori all’accesso devono intendersi,
connessi alla realizzazione dell’evento o alla
ai sensi del medesimo Regolamento, i servizi forniti
partecipazione allo stesso quali ad esempio
dietro corrispettivo ai visitatori e comprendono in
quelli relativi alla costruzione e all’allestimento
particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti
interno dei padiglioni espositivi quali ad esemsanitari ad esclusione dei semplici servizi di interpio, il montaggio, il trasporto dei materiali e la
mediari relativi alla vendita di biglietti.
posa dei cavi);
Con riferimento all’Expo, pertanto, le prestazioni
• i servizi resi dall’organizzatore relativamente
connesse con l’accesso alla manifestazione, comalla messa disposizione del lotto per il tempo
presa la vendita dei biglietti di ingresso, assumono
necessario alla realizzazione dell’evento.
rilevanza territoriale in Italia.
Come anticipato, tuttavia, tale estensione interpreCiò premesso, il trattamento IVA applicabile è
tativa del concetto di accessorietà è riferita ai soli
desumibile dall’art. 19, comma 3 dell’Accordo,
servizi accessori alle prestazioni fieristiche con la
secondo il quale le prestazioni rese dall’Organizconseguenza che sotto il profilo della rilevanza terzatore per l’accesso ad Expo Milano non rientrano
ritoriale, i servizi fieristici in esame seguono critra le prestazioni esenti da IVA di cui all’art. 10,
teri diversi seconda lo status del committente e del
comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972.
luogo in cui questo soggetto è stabilito.
Tali prestazioni, infatti, risultano ordinariamente
In particolare, nel caso in cui il committente del serimponibili ad aliquota del 10%, ai sensi di quanto
vizio non sia un soggetto passivo IVA, i servizi in diprevisto dall’art. 46-ter, comma 4, del D.L. n.
scussione si considerano effettuati in Italia in quanto
69/2013 che li ricomprende tra le prestazioni di
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Expo 2015
servizi di cui alla tabella C,
allegata al D.P.R. n. 633/1972
(“mostre e fiere campionarie;
esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne
cinematografiche
riconosciute con Decreto del Ministero delle Finanze ed altre
manifestazioni similari”).
La vendita dei biglietti d’accesso dovrà essere certificate con i titoli di accesso
emessi mediante gli appositi
soluzioni operative
Il luogo impositivo delle prestazioni di
servizi per l’accesso a manifestazioni
culturali, artistiche, sportive, scientifiche,
educative, ricreative o affini, quali fiere
ed esposizioni, nonché i servizi accessori
connessi con l’accesso, coincide con
quello in cui tali manifestazioni si
svolgono effettivamente, a prescindere
dallo status del committente (soggetto
passivo o privato consumatore). Tali
prestazioni sono imponibili ad aliquota
ridotta del 10%.
misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate ai sensi del
Decreto del 13 luglio 2000,
dei provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate
del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002, del 3 agosto 2004,
e del 4 marzo 2008 nonché,
per quanto riguarda i titoli
di accesso ad Expo Milano
2015, dei Provvedimenti del
Direttore dell’Agenzia delle
entrate del 9 maggio 2014.
L’IVA 6/2015
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