Expo 2015: le linee guida IVA fornite dalle Entrate
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Expo 2015: le linee guida IVA fornite dalle Entrate
Expo 2015 Expo 2015: le linee guida IVA fornite dalle Entrate di Stefano Cesati e Francesco Zondini L’approfondimento Al fine di favorire la realizzazione e la partecipazione ad Expo 2015, l’accordo stipulato tra il Governo italiano e l’Assemblea Generale del “Bureau International des Expositions” prevede particolari agevolazioni fiscali per i soggetti coinvolti; tali agevolazioni hanno carattere speciale e si aggiungono alle ordinarie regole fiscali normalmente vigenti in Italia. Un quadro degli aspetti fiscali connessi all’evento è stato fornito con la circolare n. 27 del 7 agosto 2014, alla quale si sono aggiunte altre iniziative intraprese dell’Agenzia delle entrate sempre con il fine di facilitare i soggetti esteri che, partecipando a Expo Milano 2015, devono confrontarsi con il sistema fiscale italiano. Riferimenti Agenzia delle entrate, circolare 7 agosto 2014, n. 27/E Legge 14 gennaio 2013, n. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Il 31 marzo 2008 l’Assemblea Generale del Bureau International des Expositions (1) (BIE) ha designato Milano quale sede dell’Expo 2015, l’Esposizione Universale organizzata dall’Italia, dedicata al tema “Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita”. Si tratta del più grande evento fieristico mai realizzato sull’alimentazione e la nutrizione, con un’area espositiva di 1,1 milioni di metri quadrati, dove alloggiano circa 55 padiglioni espositivi, con la partecipazione in veste ufficiale di 145 Paesi, 3 Organizzazioni internazionali ed oltre 20 milioni di visitatori attesi. Le modalità di svolgimento e di partecipazione ad Expo 2015 sono regolate dall’accordo tra il Governo Italiano ed il BIE stipulato a Roma l’11 luglio 2012 (Accordo) (2), il quale, oltre alle disposizioni di carattere organizzativo (3), prevede agevolazioni fiscali speciali a favore di taluni dei diversi soggetti che, a vario titolo, sono interessati all’evento: • Partecipanti Ufficiali, ovvero gli Stati e le Organizzazioni internazionali intergovernative che hanno ricevuto e accettato l’invito ufficiale da parte del Governo italiano a partecipare all’Expo Milano 2015. Ogni Partecipante Ufficiale ha una propria struttura operativa, denominata Commissariato Generale di Sezione, con un proprio personale (4); • Partecipanti Non Ufficiali, ovvero le entità giuridiche, nazionali o estere, autorizzate dal Commissario Generale dell’Expo Milano 2015 a partecipare all’evento, al di fuori delle Sezioni dei Partecipanti Ufficiali. Possono essere Partecipanti Non Ufficiali, ad esempio, le amministrazioni pubbliche territoriali, le imprese e le organizzazioni della società civile. Ogni Partecipante Non Ufficiale è rappresentato da un Direttore; • Commissario Generale dell’Expo Milano 2015 cui spetta la rappresentanza dello Stato Italiano nei confronti del BIE per l’adempimento degli Stefano Cesati - Dottore Commercialista in Milano Francesco Zondini - Dottore Commercialista in Milano Note: (1) Organismo internazionale che regola la frequenza, la qualità e sovraintende allo svolgimento delle Esposizioni Universali. (2) Ratificato con la Legge n. 3 del 14 gennaio 2013, recante “Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all’Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l’11 luglio 2012”. (3) La disciplina è integrata dal Regolamento Generale della manifestazione, previsto dall’art. 8 della Convenzione concernente le esposizioni internazionali, stipulata a Parigi il 22 novembre 1928, nonché di Regolamenti Speciali di attuazione. (4) Il Personale delle Sezioni, in particolare, comprende: (i) il Commissario Generale di Sezione, cui spetta generalmente la rappresentanza del Commissariato; (ii) il Commissario Generale Vicario; (iii) il Direttore di Padiglione e gli altri diretti dipendenti del Commissariato Generale di Sezione. L’IVA 6/2015 23 Expo 2015 obblighi internazionali assunti dall’Italia ai fini dello svolgimento dell’evento; • Organizzatore è la società “Expo 2015 S.p.A.”, cui spetta il compito di porre in essere gli interventi infrastrutturali e organizzativi necessari per la realizzazione di Expo Milano 2015, quali, ad esempio, le opere di preparazione e costruzione del sito, nonché tutte le attività connesse alla preparazione, organizzazione e gestione dell’Evento (5); • Proprietario è la società “AREXPO S.p.A.”, titolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano 2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie a favore dell’Organizzatore. Per favorire la realizzazione e la partecipazione all’evento, l’accordo con il BIE prevede particolari agevolazioni fiscali per i soggetti coinvolti; tali agevolazioni hanno carattere speciale e si aggiungono alle ordinarie regole fiscali normalmente vigenti in Italia. Un quadro degli aspetti fiscali connessi all’evento è stato fornito con la circolare n. 27/E del 7 agosto 2014, la quale si aggiunge ad altre iniziative dell’Agenzia delle entrate intraprese per facilitare la partecipazione ad Expo, soprattutto per i soggetti esteri che, partecipando a Expo Milano 2015, devono confrontarsi con il sistema fiscale italiano; di seguito verranno riepilogate le principali agevolazioni IVA applicabili alle diverse tipologie di operazioni che i soggetti sopra citati porranno in essere in relazione alla partecipazione all’evento. Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 novembre 2013, è stato istituito un Desk appositamente dedicato all’evento (Expo2015@ agenziaentrate.it) al quale i soggetti interessati possono rivolgersi, direttamente, tramite professionisti oppure tramite Expo 2015 S.p.A., per avere risposte a quesiti di natura fiscale. Oltre a ciò è stata istituita un’apposita sezione tematica dedicata all’Expo sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, oltre ad punto di contatto presso il “Centro Servizi per i Partecipanti” di Expo Milano 2015 che vedrà la presenza di funzionari dell’Agenzia, ai quali i partecipanti potranno rivolgersi per gli adempimenti fiscali. Le agevolazioni IVA per i Partecipanti Ufficiali La principale agevolazione in ambito IVA è prevista dall’art. 10, comma 5, dell’Accordo secondo 24 L’IVA 6/2015 cui “per quanto attiene all’imposta sul valore aggiunto (IVA), gli acquisti di beni e servizi, nonché le importazioni di beni di importo rilevante concernenti le loro attività ufficiali da parte dei Commissariati Generali di Sezione non sono imponibili”. L’agevolazione interessa le operazioni di acquisto “istituzionale” effettuate dai Partecipanti Ufficiali per mezzo della loro struttura organizzativa - il Commissariato Generale di sezione - mediante la quale compiono le attività necessarie per la realizzazione e partecipazione all’Expo. Ne restano, di converso, esclusi gli acquisti eseguiti da tali soggetti nell’ambito delle attività commerciali che risultano, quindi, soggette alle ordinarie regole IVA. Analogamente, sono soggetti alle ordinarie regole impositive gli acquisti effettuati dai Partecipanti Non Ufficiali, anche se relativi all’attività ufficiale espositiva finalizzata alla partecipazione all’evento. Con riferimento all’individuazione della soglia di ammontare “rilevante” ai fini dell’agevolazione di non imponibilità, la risoluzione n. 10/2014 ha chiarito che occorre far riferimento all’ammontare minimo previsto dall’art. 72 del D.P.R. n. 633/1972, che fissa in 300 euro la soglia per la non imponibilità delle operazioni effettuate nei confronti delle sedi consolari e diplomatiche e di alcuni organismi internazionali tassativamente indicati. Nonostante si tratti di norme speciali, il cui ambito applicativo deve essere individuato “restrittivamente”, senza cioè la possibilità di estensione a soggetti diversi da quelli espressamente richiamati, l’Agenzia ne prevede l’applicabilità anche a soggetti terzi che agiscano in maniera trasparente per conto dei Partecipanti Ufficiali, tramite un rapporto di mandato con rappresentanza (6). Note: (5) L’art. 1, comma 2, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 ottobre 2012, inoltre, affida ad Expo 2015 S.p.A. il compito di realizzare e gestire il Padiglione Italia. (6) Nel mandato con rappresentanza, infatti, il soggetto mandatario agisce in nome e per conto del mandante, con la conseguenza che le relative fatture emesse dai fornitori del mandante saranno intestate direttamente a quest’ultimo. Diversamente, nel caso del mandato senza rappresentanza, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi rese o ricevute dal mandatario senza rappresentanza verso i terzi sono considerate prestazioni di servizi autonome, anche se della medesima natura, nei rapporti tra mandante e mandatario. Expo 2015 in sintesi Sezione (ovvero ai soggetti Tale interpretazione “estenLa principale agevolazione in ambito terzi ad hoc designati) unisiva” delle disposizioni ageIVA è prevista dall’art. 10, comma 5, camente per i beni utilizzati volative, limitata ai soggetti dell’Accordo secondo cui “per quanto ai fini dell’evento espositivo che agiscono per conto dei attiene all’imposta sul valore aggiunto, e non ha effetti sugli acquipartecipanti in veste di mangli acquisti di beni e servizi, nonché sti effettuati dal personale datari con rappresentanza, le importazioni di beni di importo delle Sezioni per finalità ditrova legittimazione nell’orilevante concernenti le loro attività verse, quali l’uso personale. rientamento della Corte UE ufficiali da parte dei Commissariati Peraltro, ai sensi del comma secondo cui la restrizione Generali di Sezione non sono 8 dell’art. 10 dell’Accordo interpretativa può essere deimponibili”. con il BIE, l’agevolazione rogata con la finalità di salvaL’agevolazione interessa le operazioni non spetta qualora i beni imguardare l’intento e gli effetti di acquisto “istituzionale” effettuate portati in esenzione da dazi, voluti dal Legislatore (7). dai Partecipanti Ufficiali per mezzo imposte, divieti e restrizioni, Infatti, preso atto che l’Acdella loro struttura organizzativa - il siano ceduti a terzi a titolo cordo non prevede disposiCommissariato Generale di sezione oneroso o gratuito, senza zioni particolari in merito alla mediante la quale compiono le attività il preventivo accordo delle struttura organizzativa dei necessarie per la realizzazione e Autorità italiane e senza il Partecipanti Ufficiali la cirpartecipazione all’Expo. pagamento delle relative imcolare precisa che la funzione poste, diritti e contributi. La operativa di “Commissariato disposizione mira a limitare i Generale di Sezione” può esbenefici ai soli beni utilizzati per la realizzazione sere affidata a: dei padiglioni espositivi e degli stand, nonché ai • un’Amministrazione pubblica del Partecipante prodotti destinati ad essere esposti nell’ambito Ufficiale (ad esempio, una sezione del Ministero di Expo Milano 2015, cosicché nel caso di mandell’Agricoltura di uno Stato estero appositacata riesportazione dei suddetti beni è necessamente distaccata a Milano), oppure a rio assolvere ai dazi ed ai contributi in misura • un soggetto terzo, quale una società costituita ordinaria. ad hoc (i.e. Special Purpose Vehicle - SPV) o Il regime di non imponibilità previsto dall’art. 10 un General Contractor. In tal caso il regime dell’Accordo a favore dei Partecipanti Ufficiali è di non imponibilità può essere applicato a applicabile anche all’Organizzatore dell’evento, condizione che risulti da atto scritto (quale ad ovvero agli acquisti istituzionali effettuati dalla esempio un formale atto di nomina, l’atto coSocietà Expo Italia 2015, mentre resta esclusa l’apstitutivo dello SPV ovvero apposito mandato plicazione delle disposizioni di favore agli acquisti ad hoc) il conferimento al terzo della qualifica effettuati dalla Società AREXPO S.p.A., quale tidi Commissariato Generale di Sezione ovvero tolare delle aree del sito espositivo di Expo Milano l’esistenza del rapporto di mandato con rap2015 sulle quali è costituito un diritto di superficie presentanza dal quale si evinca anche che il a favore dell’Organizzatore. Commissariato risulta in ogni caso responsaDa ultimo, con riferimento alla natura delle opebile dell’operato del terzo. razioni agevolate, l’Agenzia precisa che il regime Per la fruizione dell’agevolazione, il Commissadi non imponibilità IVA di tali operazioni non geriato o chi ne ha la rappresentanza è tenuto a predinera plafond ai fini della qualifica di esportatore sporre in duplice copia un’apposita dichiarazione abituale del fornitore, in quanto tali operazioni secondo lo schema allegato alla risoluzione 15 non hanno natura di operazioni internazionali, gennaio 2014, n. 10/E, di cui una copia va consema godono di un beneficio di non imponibilità gnata al fornitore e l’altra deve essere conservata a ad hoc. cura del Commissariato. La possibilità di effettuare acquisti di beni e/o servizi in regime di non imponibilità IVA è, Nota: (7) In tal senso, cfr. Corte di Giustizia, sentenza n. 349/96 CP. tuttavia, riservata ai Commissariati Generali di L’IVA 6/2015 25 Expo 2015 Regime IVA ordinario per le attività commerciale svolta dai partecipanti Expo 2015 è un evento a carattere non commerciale, tuttavia i Partecipanti (ufficiali o non ufficiali) possono svolgere attività commerciali nel limite del 20% dello spazio espositivo a loro disposizione (8); tenuto conto della tipologia di evento è ipotizzabile, dunque, che i Partecipanti svolgeranno attività quali ristorazione, somministrazione di alimenti bevande, organizzazione di spettacoli, cessioni di beni e gadget vari. Tuttavia, proprio per il carattere non commerciale dell’evento, le agevolazioni fiscali risultano in generale applicabili solo alle operazioni compiute nell’ambito dell’attività istituzionale espositiva mentre, di converso, lo svolgimento in Italia di attività commerciali da parte dei Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali comporta l’applicazione delle ordinarie regole IVA. Peraltro, la permanenza di uomini e mezzi sul territorio italiano per l’organizzazione e la gestione dell’evento può dar luogo ad una “Stabile organizzazione”, con conseguenze rilevanti ai fini dell’applicazione dell’imposta (9). Ricordiamo, infatti, che la presenza di una branch sul territorio italiano fa acquisire al soggetto estero lo status di soggetto passivo IVA stabilito in Italia limitatamente alle operazioni rese o ricevute dalla Stabile organizzazione (10), con effetti rilevanti sotto il profilo dell’individuazione del luogo di tassazione dei servizi resi e ricevuti. In particolare, infatti, ai sensi dell’art. 7-ter del D.P.R. n. 633/1972 le prestazioni di servizi si considerano effettuate in Italia quando: • sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato e, quindi, anche ad una Stabile organizzazione italiana; • sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato o da una Stabile organizzazione italiana. Per l’individuazione dell’esistenza di una Stabile organizzazione in Italia, si può far riferimento all’art. 162, comma 1 del T.U.I.R. che recepisce l’art. 5 del Modello OCSE di Convenzione contro le doppie imposizioni (11), nonché all’art. 11 del Reg. UE 15 marzo 2011 n. 282; sintetizzando, la Stabile organizzazione può essere definita come qualsiasi organizzazione, diversa dalla sede principale dell’attività economica, caratterizzata da un 26 L’IVA 6/2015 grado sufficiente di permanenza e da una struttura idonea in termini di mezzi umani e tecnici atti a consentirle di ricevere e utilizzare i servizi che le sono forniti per le proprie esigenze e/o di fornire i servizi di cui assicura la prestazione (12). Sempre nell’ambito del citato Regolamento UE, all’art. 22 vengono forniti i criteri da applicare per stabilire se ai fini IVA la Stabile organizzazione sia da considerarsi l’effettivo committente dei servizi (con conseguente rilevanza dell’operazione in Italia) ed a tal fine occorre considerare molteplici aspetti, quali la natura e l’utilizzazione dei servizi forniti, il numero di partita IVA del committente comunicato al fornitore, nonché la partita IVA del soggetto che provvede al pagamento del servizio. È da notare, peraltro, che la circolare n. 27/E/2014 sul punto precisa che “qualora nello spazio espositivo di un Partecipante Ufficiale o Non Ufficiale fosse svolta un’attività commerciale, in linea di principio si debba considerare esistente una Stabile organizzazione”. Con riferimento al requisito temporale (grado sufficiente di permanenza), preso atto che il commentario OCSE non prevede un termine minimo, a cui fare riferimento, il Ministero ritiene che “nella fattispecie in esame il requisito temporale vada adattato alla durata limitata dell’evento, il quale in ogni caso è destinato a protrarsi per 6 mesi (1° maggio - 31 ottobre 2015)”. Nell’ipotesi, a questo punto residuale, in cui lo svolgimento di un’attività commerciale da parte dei soggetti esteri non abbia i requisiti per configurare una Stabile organizzazione, vi sarà comunque la necessità di assolvere gli obblighi ai fini IVA in Italia: è il caso, ad esempio, di operazioni svolte nei confronti di soggetti privati, o nei confronti di altri soggetti Note: (8) Cfr. art. 19 del Regolamento Generale. (9) Nonché ai fini delle imposte sui redditi. (10) Cfr. art. 7, comma 1, lett. d), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. (11) Ferma restando la necessità di verificare le singole Convenzioni internazionali. (12) A differenza della definizione di Stabile organizzazione ai fini reddituali data dal Modello OCSE, la Stabile organizzazione IVA presuppone quindi l’impiego congiunto del fattore umano e di quello tecnico/materiale senza che rilevi di per sé l’attribuzione di una partita IVA al soggetto estero che potrebbe risultare funzionale al solo assolvimento degli adempimenti IVA connessi ad operazioni effettuate in Italia da parte del soggetto non residente. Expo 2015 soluzioni operative prestazioni fieristiche di non stabiliti, ma identificati ai Le agevolazioni fiscali risultano in cui all’art. 7-quinquies del fini IVA in Italia. generale applicabili solo alle operazioni D.P.R. n. 633/1972, con la In tutti questi casi ricorcompiute nell’ambito dell’attività conseguenza che risultano rono gli obblighi di identiistituzionale espositiva mentre, di applicabili i chiarimenti già ficazione IVA di cui all’art. converso, lo svolgimento in Italia forniti con la circolare n. 17, comma 3 del D.P.R. n. di attività commerciali da parte dei 37/2011, circa l’individua633/1972. Partecipanti Ufficiali e non Ufficiali zione dei servizi rientranti in In particolare, i soggetti IVA comporta l’applicazione delle ordinarie tale ambito compresa l’interstabiliti in un Paese della regole impositive IVA. pretazione estensiva ivi forUnione Europea possono, alPeraltro, la permanenza di uomini nita in merito al concetto di ternativamente, identificarsi e mezzi sul territorio italiano per “accessorietà” di cui all’art direttamente, ai sensi dell’art. l’organizzazione e la gestione dell’evento 12 del D.P.R. n. 633/1972. In 35-ter del D.P.R. n. 633/1972 può dar luogo ad una “Stabile particolare, in tale circolare o nominare un rappresenorganizzazione”, con conseguenze vengono richiamati i printante fiscale ai sensi dell’art. rilevanti ai fini dell’individuazione del cipi espressi dalla Corte di 17, comma 3 del D.P.R. n. luogo di tassazione delle operazioni. Giustizia UE nelle sentenze 633/1972; qualora il predetto C-327/94 del 26 settembre soggetto estero sia stabilito in 1996 e C-114/05 del 9 marzo 2006, nelle quali un Paese extra europeo dovrà assolvere gli obbliè stato precisato che “debbono essere consideghi IVA in Italia unicamente mediante la nomina di rate accessorie ad un’attività artistica, scientifica un rappresentante fiscale. o affine tutte le prestazioni che, senza costituire direttamente una siffatta attività, rappresentano un “Reverse charge” per i servizi acquistati presupposto necessario della realizzazione dell’atda Organizzatore e Proprietario tività principale, indipendentemente dalla persona L’art. 19 dell’Accordo prevede l’applicazione del che presta tali servizi”. meccanismo del reverse charge alle prestazioni di Come affermato al punto n.16 della sentenza servizi, compresa la manodopera, rese nel settore C-327/94, “sono possibili due interpretazioni del edile all’organizzatore e al proprietario dai sogtermine ‘accessorie’. In base alla prima, si trattegetti appaltatori. rebbe di prestazioni accessorie alla persona del Si tratta di una fattispecie ad hoc prevista per le prestatore del servizio principale (per esempio, operazioni realizzate nell’ambito dell’evento che tutte le prestazioni effettuate da un artista, che sono si differenzia dal reverse charge tipico del settore accessorie alla sua prestazione principale); in base del subappalto edile di cui all’art. 17 comma 6, del alla seconda, si tratterebbe di prestazioni accessoD.P.R. n. 633/1972, a differenza del quale il regime rie rispetto all’oggetto della prestazione principale dell’inversione contabile è applicato direttamente (per esempio, qualsiasi prestazione accessoria rinei rapporti tra appaltatore e il committente (Expo spetto all’attività artistica principale, indipenden2015 S.p.A. ovvero Arexpo S.p.A.). temente dalla persona che la effettua)”. Il medesimo regime si applica anche nell’iSecondo la Corte, al fine di poter qualificare potesi in cui l’Organizzatore si avvalga di un un’operazione come accessoria si deve tenere soggetto terzo che agendo nel ruolo di stazione in considerazione l’interesse del cliente rivolto appaltante, nell’ambito di un mandato senza all’acquisizione di una prestazione globale, con rappresentanza agisca in nome e per conto la conseguenza che, in tal caso, deve essere pridell’Organizzatore. vilegiata la prima interpretazione del requisito di accessorietà, dove assume rilevanza il solo profilo Accessorietà ampia oggettivo dell’operazione complessivamente conper i servizi funzionali all’evento siderata (punto 24 della sentenza). Secondo l’Agenzia, l’attività espositiva di Expo Possono dunque ritenersi accessorie tutte le 2015 è un’attività complessa che ai fini IVA prestazioni di servizi che rappresentano un può essere considerata come riconducibile alle L’IVA 6/2015 27 Expo 2015 soluzioni operative ivi materialmente eseguiti ai presupposto necessario per L’attività espositiva di Expo 2015 è sensi dell’all’art 7-quinquies, la realizzazione dell’evento un’attività complessa che ai fini IVA può comma 1, lett. a), del D.P.R. fieristico, a prescindere dal essere considerata come riconducibile n. 633/1972; diversamente nel soggetto che le effettua. alle prestazioni fieristiche di cui all’art. caso in cui il committente riTale interpretazione esten7-quinquies del D.P.R. n. 633/1972, con vesta la qualifica di soggetto siva del concetto di accessola conseguenza che risultano applicabili passivo IVA, le prestazioni si rietà è tuttavia limitata ai soli i chiarimenti già forniti con la circolare considerano territorialmente riservizi accessori alle prestan. 37/2011, circa l’individuazione dei levanti nel luogo di stabilimento zioni fieristiche, con la conservizi rientranti in tale ambito compresa del committente, con la conseseguenza che per operazioni l’interpretazione estensiva ivi fornita in guenza che se il committente è diverse, quali ad esempio merito al concetto di “accessorietà” di stabilito all’estero i servizi risulle forniture di beni, tornano cui all’art 12 del D.P.R. n. 633/1972. tano fuori campo IVA in Italia. applicabili le regole generali previste dall’art. 12 del D.P.R. n. 633/1972, che oltre al nesso di strumentalità tra Servizi relativi all’accesso all’evento operazione accessoria ed operazione principale Secondo quanto previsto dal richiamato art. 7-quinpresuppongono necessaria anche l’identità soggetquies del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni servizi tiva delle parti che intervengono nelle operazioni. per l’accesso all’evento, compresi i servizi accesAlla luce di tale richiamo interpretativo, l’Agenzia sori, coincide con il luogo di effettivo svolgimento individua una serie di servizi rientranti nell’ambito a prescindere dallo status del committente. delle disposizioni di cui al citato art. 7-quinquies I criteri per l’individuazione dei servizi in discusdel D.P.R. n. 633/1972 tra i quali: sione sono forniti dal Reg. n. 282/2011 citato, • i servizi resi dall’organizzatore (Expo 2015 spa) secondo il quale rientrano tra i servizi relativi all’acnei confronti dei Partecipanti (Ufficiali e non) cesso le prestazioni le cui caratteristiche essenziali per consentire loro la partecipazione all’evento consistono nel “concedere un diritto d’accesso ad come, la fornitura dei servizi idrici, di telecomuuna manifestazione in cambio di un biglietto o di nicazione e di elettricità nonché la gestione degli un corrispettivo, ivi compreso un corrispettivo sotto spazi espositivi comuni; forma di abbonamento, di biglietto stagionale o di • i servizi, da chiunque resi, ai Partecipanti Uffiquota periodica”; con riferimento all’individuazione ciali e non Ufficiali all’evento, se funzionali o dei servizi accessori all’accesso devono intendersi, connessi alla realizzazione dell’evento o alla ai sensi del medesimo Regolamento, i servizi forniti partecipazione allo stesso quali ad esempio dietro corrispettivo ai visitatori e comprendono in quelli relativi alla costruzione e all’allestimento particolare l’utilizzazione di spogliatoi o impianti interno dei padiglioni espositivi quali ad esemsanitari ad esclusione dei semplici servizi di interpio, il montaggio, il trasporto dei materiali e la mediari relativi alla vendita di biglietti. posa dei cavi); Con riferimento all’Expo, pertanto, le prestazioni • i servizi resi dall’organizzatore relativamente connesse con l’accesso alla manifestazione, comalla messa disposizione del lotto per il tempo presa la vendita dei biglietti di ingresso, assumono necessario alla realizzazione dell’evento. rilevanza territoriale in Italia. Come anticipato, tuttavia, tale estensione interpreCiò premesso, il trattamento IVA applicabile è tativa del concetto di accessorietà è riferita ai soli desumibile dall’art. 19, comma 3 dell’Accordo, servizi accessori alle prestazioni fieristiche con la secondo il quale le prestazioni rese dall’Organizconseguenza che sotto il profilo della rilevanza terzatore per l’accesso ad Expo Milano non rientrano ritoriale, i servizi fieristici in esame seguono critra le prestazioni esenti da IVA di cui all’art. 10, teri diversi seconda lo status del committente e del comma 1, n. 22), del D.P.R. n. 633/1972. luogo in cui questo soggetto è stabilito. Tali prestazioni, infatti, risultano ordinariamente In particolare, nel caso in cui il committente del serimponibili ad aliquota del 10%, ai sensi di quanto vizio non sia un soggetto passivo IVA, i servizi in diprevisto dall’art. 46-ter, comma 4, del D.L. n. scussione si considerano effettuati in Italia in quanto 69/2013 che li ricomprende tra le prestazioni di 28 L’IVA 6/2015 Expo 2015 servizi di cui alla tabella C, allegata al D.P.R. n. 633/1972 (“mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con Decreto del Ministero delle Finanze ed altre manifestazioni similari”). La vendita dei biglietti d’accesso dovrà essere certificate con i titoli di accesso emessi mediante gli appositi soluzioni operative Il luogo impositivo delle prestazioni di servizi per l’accesso a manifestazioni culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative, ricreative o affini, quali fiere ed esposizioni, nonché i servizi accessori connessi con l’accesso, coincide con quello in cui tali manifestazioni si svolgono effettivamente, a prescindere dallo status del committente (soggetto passivo o privato consumatore). Tali prestazioni sono imponibili ad aliquota ridotta del 10%. misuratori fiscali o le biglietterie automatizzate ai sensi del Decreto del 13 luglio 2000, dei provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23 luglio 2001, del 22 ottobre 2002, del 3 agosto 2004, e del 4 marzo 2008 nonché, per quanto riguarda i titoli di accesso ad Expo Milano 2015, dei Provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 9 maggio 2014. L’IVA 6/2015 29