regolamento per l`utilizzo delle vetrine espositive ubicate nei locali
Transcript
regolamento per l`utilizzo delle vetrine espositive ubicate nei locali
REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE VETRINE ESPOSITIVE UBICATE NEI LOCALI DELLE SUCCURSALI DELLA B.C.C. DI PIOVE DI SACCO OGGETTO Art. 1 Il presente regolamento disciplina le modalità per la domanda e la concessione all'uso gratuito delle vetrine espositive installate nei locali delle Succursali della B.C.C. di Piove di Sacco. UTENTI Art. 2 Possono essere utenti esclusivamente i Soci della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco e le Società di persone i cui Soci siano anche Soci della B.C.C. di Piove di Sacco. USO Art. 3 L'uso degli spazi circoscritti dalle vetrine espositive viene fatto per: - l'esposizione di manifesti, depliant, materiale vario che pubblicizza l'attività dell'espositore; - l'esposizione di campioni di materiale. La Banca di Credito Cooperativo si riserva la insindacabile discrezionalità di concedere l’uso delle vetrine e di autorizzare tempi e modi di esposizione. L’eventuale diniego o revoca all’uso degli spazi espositivi, da parte della Banca, potrà essere comunicato anche verbalmente al Socio interessato. DOMANDE E CONCESSIONI Art. 4 La richiesta per l'uso delle vetrine espositive va presentata utilizzando uno stampato all'uopo predisposto dalla B.C.C. di Piove di Sacco, a disposizione presso i suoi sportelli. Contestualmente va firmato per accettazione il "regolamento per l'utilizzo delle vetrine espositive". Art. 5 Le concessioni, che saranno gratuite ed a titolo di comodato, verranno rilasciate in base all'ordine di presentazione, per un massimo di nr. 15 giorni. Art. 6 Il rilascio della concessione in uso verrà dato dalla Segreteria Soci della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, espresso in base all'ordine delle richieste inoltrate , entro 15 giorni dalla presentazione della domanda. Art. 7 il Socio, preventivamente contattato dalla Segreteria Soci per la comunicazione della concessione dello spazio espositivo, dovrà successivamente prendere contatto con il Responsabile della Succursale ove è ubicata la vetrina assegnatagli, per la consegna della chiave. Art. 8 Il tempo di utilizzo previsto dall'art. 5 può essere ulteriormente prorogato, a discrezione della B.C.C., qualora non vi siano nuove richieste di utilizzo. Trascorso il termine prefissato, l'espositore riconsegnerà la chiave della vetrina al Responsabile della Succursale ove è ubicata la stessa per la cessazione del rapporto di comodato. Alla scadenza del contratto, qualora il Socio non provveda tempestivamente di persona alla rimozione degli oggetti, tale operazione può essere fatta anche dalla B.C.C. senza nessuna responsabilità di quest'ultima in ordine alla merce rimossa. Art. 9 Nel caso in cui l'espositore smarrisca la chiave della vetrina, dovrà darne immediata comunicazione alla Segreteria Soci della Banca di Credito Cooperativo di Piove di Sacco, la quale addebiterà allo stesso le spese sostenute per la sostituzione della serratura. IMPEGNI ED ONERI A CARICO DEI RICHIEDENTI Art. 10 Il concessionario della struttura espositiva deve impegnarsi : - ad utilizzarla con diligenza ; - a non danneggiarla, assumendo a proprio carico le spese di manutenzione ordinaria, compresa la pulizia; - a servirsene solo ed esclusivamente per gli scopi previsti dall'art. n. 3, con accesso nei giorni ed ore durante i quali la B.C.C. è aperta al pubblico; - a ritenersi responsabile per qualsiasi fatto od omissione di propri dipendenti e/o di terzi, essendo il concessionario riconosciuto come unico custode della struttura stessa per tutto il periodo di utilizzo della vetrina espositiva; - ad assumersi ogni e qualsiasi onere per la garanzia della sicurezza del materiale esposto, esimendo la B.C.C. da ogni e qualsiasi responsabilità, - a sottoscrivere contestualmente alla richiesta di concessione il presente regolamento; - a rifondere alla B.C.C. i danni causati alle attrezzature per incauto uso e/o eventuali altri danneggiamenti. Firma per accettazione ___________________________