QUESITO RISPOSTA 1 I componenti del gruppo di lavoro con

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QUESITO RISPOSTA 1 I componenti del gruppo di lavoro con
QUESITO
I componenti del gruppo di lavoro con
“documentata esperienza in analisi e
valutazione finanziaria dei progetti di
investimento; documentata esperienza in
diritto amministrativo con particolare
riferimento alle procedure in materia
urbanistica e di opere pubbliche” possono
rientrare nel gruppo come CONSULENTI
o devono far parte di un eventuale
RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO?
Se fosse affermativa la seconda ipotesi,
come possono eventualmente farne parte
professionisti iscritti a diversi albi
professionali (avvocati, commercialisti)
Il gruppo di lavoro dovrà avvalersi di un
professionista in possesso dell'abilitazione
professionale da meno di 5 anni. Questa
prescrizione è obbligatoria anche nel caso
in cui il concorrente non partecipi come
RTP?
RISPOSTA
Il gruppo di lavoro che si candida deve,
necessariamente, essere composto da
soggetti in possesso delle competenze
“professionali minime” richieste dal
bando. I soggetti devono essere
componenti del gruppo di lavoro
formalizzato (Studio Associato e
Raggruppamento Temporaneo già
formalizzato, o da costituirsi in caso di
aggiudicazione).
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In caso di Raggruppamento Temporaneo è
richiesto che i mandanti posseggano i
requisiti di capacità economico-finanziaria
nella misura minima del 10%. Questo vale
anche per il professionista in possesso
dell'abilitazione professionale da meno di
5 anni che faccia parte del RTP?
I requisiti di capacità economico
finanziaria riguardano solo i componenti
della RTP.
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Nella richiesta dei requisiti di capacità
economico-finanziaria (art. 6.2) è riportato
un importo a base di gara pari a €
38.955,78, che differisce da quello
L’importo a base di gara è di Euro
34.93,20 ed è basato sui calcoli della
applicazione della parcella professionale,
oltre ad integrazioni di spesa per
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IL DPR 207/2010, all’articolo 253, comma
5, prevede la presenza di un soggetto
iscritto all’ordine da meno di cinque anni,
presenza, la quale, non implica
necessariamente la partecipazione all’RTP.
riportato all’art. 4 di Euro 34.934,20. Si
chiede quale sia l’importo corretto a base
di gara
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- E’ possibile soddisfare i requisiti tecnicoeconomici esclusivamente attraverso un
unico soggetto il quale è in possesso di
fatturato specifico per studi di fattibilità e
che rivestirà la figura di coordinatore
scientifico del gruppo di lavoro?
Le altre professionalità minime richieste
verranno nominalmente indicate con tanto
di curriculum professionale a riprova
dell’esperienza pluriennale negli specifici
settori di specializzazione, ma non saranno
parte dell’RTP. Ovviamente presenteranno
una dichiarazione di accettazione per la
partecipazione al gruppo di lavoro, ma il
referente per l’Amministrazione sarà il
professionista singolo che garantirà da solo
il possesso dei requisiti e che sarà
l’affidatario del servizio.
In altri avvisi banditi da altre
Amministrazioni Comunali è stata
concessa tale possibilità.
prestazioni accessorie complementari.
L’importo da dimostrare per il possesso
dei requisiti minimi di capacità economico
finanziaria deve fare riferimento a detto
importo.
Il gruppo di lavoro dovrà essere costituito
da:
liberi professionisti (numero minimo 3)
associati nelle forme di cui alla legge 23
novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni.
dalle societa' di professionisti;
dalle societa' di ingegneria;
da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura di
cui alla categoria 12 dell'allegato II A
stabiliti in altri Stati membri, costituiti
conformemente alla legislazione vigente
nei
rispettivi Paesi;
da raggruppamenti temporanei costituiti
dai soggetti di cui
alle lettere d), e), f), f-bis) e h) dell’art.
90 comma 1 del D.Lgs. 163/2006
da consorzi stabili di societa' di
professionisti e di societa' di ingegneria,
anche in forma mista, formati da non meno
di tre consorziati che abbiano operato nel
settore dei servizi di ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di
operare in modo congiunto.
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Eventuali incarichi per la predisposizione
di bandi/ materiale di gara a supporto e su
incarico di Amministrazioni Comunali
(essendo oggetto del presente incarico da
affidarsi) possono essere considerati per il
raggiungimento dei parametri di cui all’art.
7 dell’avviso?
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Per 2 prove di carico si intendono minimo
2 prove a campione tra tutti gli edifici o
minimo 2 prove per ogni edificio?
Il corrispettivo indicato per le suddette
prove, si riferisce alla
programmazione/assistenza/interpretazione
(escluso quindi il costo fisico della prova
condotta da ditta specializzata) o
comprende altresì il costo della prova?
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Gli incarichi svolti per la predisposizione
di bandi/materiali a supporto e su incarico
di Amministrazioni Comunali sono
considerate nell’ambito delle competenze
necessarie per lo svolgimento delle
competenze complementari, di cui al punto
6.2 e non conducono all’attribuzione di
punteggio.
Per prove di carico si intendono minimo
due prove complessive.
Il corrispettivo indicato si riferisce al costo
complessivo completo degli importi
dovuto alle ditte specializzate che
condurranno la prova.
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È possibile avere copia della “Relazione
Tecnica per la valutazione degli interventi
necessari per la riattivazione dell’impianto
sportivo redatta nel gennaio 2014 dal
professionista all’uopo incaricato”?
E’ possibile prendere visione della
relazione presso gli uffici comunali, previo
appuntamento, da concordare
anticipatamente. Referente Geom. V.
Camerano 011/6401387
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in merito al concorrente “abilitato alla
“per giovane professionista” ai sensi del
professione da meno di 5 anni” vorrei
sapere se:
Per professione si intende anche quella del
geometra.
Se per “abilitazione” si intende il
superamento dell’esame di stato abilitante
o l’effettiva iscrizione ad un albo
professionale.
DPR 207 del 2010, art.253 comma 5, si
intende”professionista laureato abilitato da
meno di cinque anni all’esercizio della
professione.
Se tale professionista fa parte della RTP
deve essere iscritto al relativo ordine
professionale.
10 in merito al bando in oggetto si chiede Vs
disponibilità per un eventuale sopralluogo
e richiesta di chiarimenti;con l'occasione
si porgono cordiali saluti
arch. Simona Illario
Le richieste di chiarimento possono essere
presentate solo per iscritto e devono essere
inoltrate contestualmente ai seguenti
indirizzi:
[email protected]
[email protected]
[email protected]
11 con riferimento all’avviso per
l’affidamento di incarico per la redazione
dello SdF del complesso sportivo in Via
Matilde Serao 2, vorrei sapere per quanto
riguarda i requisiti minimi se gli Studi di
Fattibilità da prendere in considerazione
possono essere in generale tutti quelli che
si riferiscono all’art. 14 del D.P.R.
207/2010, ma che non contengono
necessariamente tutto quanto previsto dallo
stesso art. e dalle Linee guida NUVV, e
ancora quelli che non si riferiscono
espressamente al D.P.R. 207/2010 perché
riguardano SdF di interventi privati e/o
interventi in Paesi esteri.
Gli di Studi di Fattibilità da presentarsi
per la candidatura devono essere stati
redatti secondo le disposizioni all’articolo
14 del DPR 207/2010, o essere
riconducibili al medesimo, o alle linee
guida NUVV (2003).
Gli studi che non sono stati redatti secondo
lo schema proposto dalle precedenti norme
ne devono, comunque prevedere i
contenuti.
volevo un chiarimento in merito al
requisito di partecipazione previsto
all'articolo 6.2 lettera b) dell'Avviso:
è possibile conteggiare anche studi di
fattibilità svolti nel 2008 i cui
compensi a saldo sono stati incassati nel
2009?
12 Importo a base d’asta – oneri per la
progettazione.
Nella specificazione degli importi che
definiscono la base d’asta, riguardo alle
prestazioni professionali, non vengono
specificati i metodi di conteggio. Si
richiede che la S. A. espliciti i metodi di
calcolo degli oneri professionali secondo
le indicazioni del DM 31/10/2013 e degli
altri riferimenti normativi per le
prestazioni complementari.
13 Requisiti di partecipazione – competenze
professionali minime.
Il gruppo di lavoro dovrà avere
caratteristiche multidisciplinari, tra l’altro
sono richieste “documentata esperienza in
analisi e valutazione finanziaria dei
progetti di investimento;
documentata esperienza in diritto
amministrativo con particolare riferimento
alle procedure in materia urbanistica e di
opere pubbliche”. Non è esplicitato come
eventuali diverse professionalità (esperti in
materia economica e giuridica) possano far
parte del gruppo di lavoro. Inoltre è
In merito al requisito di cui al punto 6.2
lettera b), e’ possibile conteggiare anche
studi di fattibilità svolti nel 2008 i cui
compensi a saldo sono stati incassati nel
2009.
Per la prestazione principale (Studio di
Fattibilità) e per quella complementare, per
la redazione della relazione tecnica sulle
strutture, il riferimento usato è il DM
143/2013. Per i dettagli rimandiamo
all’allegato nr. 1 per la prestazione
principale e agli allegati 2, 3, 4 per le
prestazioni complementari. Tali allegati
sono disponibili per consultazione presso il
Settore Gestione Infrastrutture previo
appuntamento.
Il gruppo di lavoro può essere costituito
da:
a) da liberi professionisti associati nelle
forme di previste dalle leggi vigenti;
b) dalle società di professionisti;
c) dalle società di ingegneria;
d) da prestatori di servizi di ingegneria ed
architettura , anche stabiliti in altri Stati
membri, costituiti conformemente alla
legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
richiesta la “documentata esperienza nella
progettazione di impianti sportivi e in
particolare di impianti natatori”. Questa
prescrizione limita l’accesso alla gara
senza essere giustificata da peculiarità
dell’oggetto dell’intervento.
e) da raggruppamenti temporanei costituiti
dai soggetti di cui sopra o da professionisti
singoli. In questo caso per la
partecipazione non è necessario che il
Raggruppamento sia già costituito, ma è
sufficiente la dichiarazione di impegno a
costituire il Raggruppamento Temporaneo
in caso di aggiudicazione.
f) da consorzi stabili di società di
professionisti e di società di ingegneria,
anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che
abbiano operato nel settore dei servizi di
ingegneria e
architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, e che abbiano
deciso di
operare in modo congiunto secondo le
previsioni del Dlgs 163/2006.
La richiesta di “ documentata esperienza
nella progettazione di impianti sportivi e in
particolare di impianti natatori” è dettata
dalla necessità di garantire l’elevata qualità
della prestazione richiesta al fine di
limitare il rischio di fallimento degli
obiettivi come avvenuto in passato.
La carenza del requisito non è comunque
causa di esclusione e pertanto non limita
l’accesso alla gara, ma influisce
nell’attribuzione del punteggio come
descritto all’art. 7 del bando. Comunque, a
salvaguardia dei principi di concorrenza e
non discriminazione il Codice dei Contratti
prevede l’istituto dell’avvalimento che pur
non menzionato nel bando di gara trova
applicazione anche nell’ambito dei servizi
attinenti all'architettura e all'ingegneria.
14 Modalità di partecipazione e termini di
presentazione delle offerte.
Si rileva una tempistica troppo stretta per
la consegna del plico di gara rispetto alla
data di pubblicazione del bando.
Il bando di gara e i relativi allegati sono
stati pubblicati in data 25 novembre c.a. e
la scadenza di presentazione delle offerte è
fissata per il 22 dicembre c.a.
Pertanto il termine temporale per la
ricezione della documentazione è a 26 gg.
Il Dlgs 163/2006 prevede che detti termini,
per le gare di servizi e forniture di importo
inferiore a EURO 200.000,00, sia non
inferiore a 15 gg.