Regolamento Comunale Per Il Funzionamento Del Mercato Coperto
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Regolamento Comunale Per Il Funzionamento Del Mercato Coperto
COMUNE DI CAROSINO Provincia di Taranto ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° 71 DEL 21/03/1990 REGOLAMENTO COMUNALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO COPERTO Art. 1 Il Comune di Carosino gestisce il Mercato Coperto Comunale sito in questo Comune in Via Montegrappa/Via Paisiello con diritto di privativa, in conformità degli artt. 1 e 15 del T.U. della legge sulla assunzione diretta dei pubblici servizi, approvata con R.D. del 15/10/1925 n° 2578. Il Mercato contiene n° 15 box e n° 6 spazi di vendita permanenti o liberi, se disponibili così ripartiti: a) BOX: per la vendita di prodotti ittici e frutta di mare contraddistinti con il n° 4 della piantina. Riservati alla vendita di carni (escluse le equine), per le carni equine, per alimentari, per latticini, mercerie, frutta fresca secca e verdure e varie, contraddistinte con i numeri 1 della piantina. b) SPAZI DI VENDITA: piazzetta per venditori ambulanti di frutta fresca, verdura e frutta secca. Art. 2 (durata della concessione in affitto) I box e gli spazi di vendita permanenti sono dati in affitto ai commercianti in possesso di regolare autorizzazione amministrativa per l'esercizio del Commercio fisso o ambulante, previa sottoscrizione di apposita convenzione scadente il 31 Dicembre di ogni anno, salvo rinnovo da concedersi su richiesta del concessionario con atto sindacale, richiesta da presentarsi almeno entro il 31 Ottobre di ogni anno. Art. 3 (tariffe) Le tariffe per la concessione di posti fissi e di box sono determinate nel modo seguente: Box o locali fino a mq. 20 Da £. 70.000 mq. 20,01 a mq. 30 £. 80.000 Maggiori di mq. 30,01 £. 90.000 Posti fissi:tariffe come da mercato settimanale (£./mq) maggiorate del 30%. Le tariffe saranno aggiornate di anno in anno dal Consiglio Comunale; qualora non vengano variate restano in vigore le tariffe precedentemente fissate. Le tariffe come sopra fissate saranno riscosse, a rate mensili anticipate, dall'incaricato del Comune debitamente autorizzato, entro e non oltre il 5 di ogni mese. In caso di ritardato pagamento sarà applicata una indennità di mora di £. 1.000 per ogni giorno di ritardo. Le tariffe sono al netto delle imposte e tasse che restano a carico del concessionario. Il concessionario deve anche versare anticipatamente, a tipo di deposito cauzionale, una somma pari a 2 mensilità. Sarà a carico del concessionario il costo relativo al consumo dì energia elettrica e acqua potabile del proprio box. Art. 4 (domanda) I cittadini aventi diritto, che desidereranno ottenere il posto fisso dovranno presentare domanda in carta legale indirizzata al Sindaco, indicando le tabelle merceologiche per le quali intendono ottenere l'autorizzazione alla vendita. Alla domanda dovranno essere allegati: a) autorizzazione amministrativa di commercio; b) certificato di nascita, di residenza e certificato penale. Art. 5 (assegnazione) Le assegnazioni di box e degli spazi di vendita permanenti sono effettuati con Deliberazione di Giunta Municipale. Le spese di bollo, registrazione, collegamento energia elettrica, installazione del solo sub contatore di acqua potabile e le spese relative alla convenzione di concessione, nessuna esclusa, sono a totale carico del concessionario. I box e gli spazi di vendita assegnati, non potranno essere subaffittati. Nessuna concessione può farsi a coloro che siano conduttori di esercizi situati all'interno o fuori del Mercato anche se intestati a coniuge. L'autorizzazione amministrativa commerciale sarà concessa tenendo conto delle superfici per tabelle contingentabili previste dal piano commerciale in vigore. Art. 6 (scadenza) Alla scadenza della concessione il concessionario che non ha richiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, dovrà lasciare libero e perfettamente sgombro il locale o il posto occupato non oltre il giorno dì scadenza. Ciò non avvenedo il Comune, senz'altro avviso, nel giorno successivo, rientrerà in possesso del locale o del posto di vendita di cose mobili e di immobili e quant'altro in esso vi trovassero, senza diritto dell'interessato di reclamare per qualsiasi titolo o indennità o rimborso di sorta. Art. 7 (casi di decadenza) Si intendano decaduti dalla concessione i titolari di box o di posti fissi i quali: a) non attivino l'esercizio di vendita entro 10 gg. dalla concessione. b) non esercitano personalmente il posto assegnato ovvero lo esercitano a mezzo di sostituto non autorizzato. c) non esercitano per un periodo complessivo massimo di gg. 30 senza averne ottenuto l'autorizzazione del Sindaco salvo i casi di forza maggiore. Nel caso siano autorizzati come sopra, alla sospensione della vendita, i concessionari devono pagare lo stesso la tariffa di concessione. La decadenza e pronunciata con decreto del Sindaco da notificarsi all'interessato a mezzo Messo Notificatore senza bisogno di costituzione in mora ne pronuncia giudiziale, ed il Comune avrà facoltà di accordare ad altri la concessione stessa. In tal caso, nelle 24 ore successive alla notifica della dichiarazione di decadenza il box o posto di vendita dovrà essere lasciato libero o sgombro, pena la rimozione d'ufficio e a spese dell'interessato, adottando le norme di cui al comma 2 dell'art. 6. Art. 8 (orario) I titolari dei box o spazi permanenti devono effettuare la vendita si nelle ore antimeridiane che pomeridiane secondo l'orario fissato per il commercio a posto fisso. Art. 9 Nelle ore in cui è aperto il Mercato, tutti gli esercenti dovranno vigilare sulle proprie merci. Cessate le vendite nelle ore dì chiusura del Mercato, tanto i posti fissi che quelli liberi dovranno essere sgomberati. Le merci invendute, compatibilmente con le esigenze del mercato e tutto a completa responsabilità dei singoli proprietari, possono essere lasciati nei posti assegnati purché disposte e accuratamente ordinate. La gestione comunale del Mercato non assume nessuna responsabilità per la merce introdotta e depositata all'interno del Mercato. Cessata la vendita all'ora di chiusura, tutti gli operatori anno mezz'ora di tempo per sgomberare, riordinare, pulire il proprio spazio di vendita dopo di ché tutti indistintamente debbono lasciare il Mercato. Art. 10 I concessionari dei posti sono personalmente responsabili della manutenzione, buona conservazione del posto o locale assegnato, senza apportare alcuna modifica che non sia stata autorizzata a norma dell'art. 12 del presente regolamento. Essi sono tenuti, oltre che alla pulizia del posto assegnato, anche alla pulizia delle suppellettili usate per la propria attività, come bilance, recipienti, etc. Particolare cura deve usarsi nell'uso dei locali e servizi comuni, evitando ogni manomissione o indecoroso uso. E' assolutamente vietato imbrattare il suolo o abbandonare a terra scarti e rifiuti che dovranno, a cura sempre dei concessionari essere opportunamente raccolti e depositati negli appositi recipienti fuori del Mercato a ciò destinati. I pescivendoli dovranno, giornalmente e a vendita ultimata, sgomberare e lavare il locale a loro assegnato indipendentemente dalle pulizie necessarie effettuate nel corso della vendita. Le disposizioni di cui al comma precedente sono estese anche per l'uso dei box destinati a bassa macellazione. Ogni violazione delle particolari norme del predetto articolo possono portare alla sospensione o alla revoca dell'assegnazione di posto. Art. 11 Le derrate poste in vendita che non avessero i requisiti di legge o di regolamento o comunque corrispondenti alle norme igieniche saranno senz'altro sequestrate a cura del Comune e quindi destinate alla distruzione su ordinanza dell'autorità Sanitaria, senza pregiudizio della relativa contravvenzione. Entro due ore dal sequestro l'interessato potrà presentare reclamo all'autorità sanitaria locale. Su reclamo deciderà inappellabilmente l'autorità sanitaria. Art. 12 (modifiche autorizzate e condizionate) Gli esercenti che volessero apportare modifiche o fare aggiunte alle strutture dei posti loro concessi, per il loro esclusivo interesse, dovranno farne domanda al Sindaco il quale deciderà previo parere dei competenti uffici comunali. Le modifiche o le opere come autorizzate saranno eseguite a cura e spese tutte del concessionario sotto la sorveglianza dell'ufficio tecnico comunale e in conformità alle prescrizione che da questo verranno impartite. Il Sindaco con l'autorizzazione delle modifiche e delle opere richieste, può fissare il deposito di una cauzione a garanzia del ripristino del locale o spazi concessi. Il concessionario può, alla scadenza del contratto, riconsegnare il locale o spazio ripristinato o con le modifiche o opere come sopra effettuate; in quest'ultimo caso, il Comune, non sarà obbligato ad indennizzi o risarcimenti di sorta. Il Sindaco potrà, in ogni momento ordinare riparazioni e modifiche di banchi, o scaffali o altro di proprietà del concessionario, quando a suo insindacabile giudizio lo ritenga necessario. Art. 13 (obblighi) Ai titolari di box o posti di vendita è fatto obbligo di: a) durante la vendita usare il camice e osservare scrupolosamente le norme igieniche sanitarie; b) assistere di persona alla vendita salvo il disposto dell'art. 9 della legge 11/06/1971, n° 426 e dell'art. 4 della legge 19/06/1976, n° 398; c) rispettare l'occupazione di posti assegnati senza oltrepassare la linea di demarcazione che limita il posto; d) tenere ben visibile ed esposte al pubblico le autorizzazioni amministrative; e) esporre in vista e con chiarezza i cartoncini dei prezzi sulle proprie merci; f) tenere tutte la merce in modo da non essere a contatto diretto con il suolo; Art. 14 (divieti) E' fatto obbligo di: a) propagandare la merce ad alta voce; b) introdurre nel Mercato coperto cicli, motocicli o altri mezzi che non siano addetti al trasporto merci; c) introdurre cani o altri animali di qualsiasi genere; d) accendere fuochi; e) tenere in custodia o vendere materiale esplodenti; f) tenere in custodia o vendere materiali combustibili o infiammabili senza rispetto delle prescritte norme in materia di autorizzazione o di sicurezza; g) macellare o pelare qualsiasi animale nel mercato; h) tenere qualsiasi comportamento non corretto tra gli stessi rivenditori, direttoad ostacolare la libera contrattazione,ovvero la diffusione di notizie a carico dei rivenditori presenti nel mercato. Qualsiasi reclamo è fatto per iscritto al Sindaco. Art. 15 Le concessioni dei box o spazi di vendita sono personali. E' consentito tenere parenti o dipendenti nell'esercizio ma non in sostituzione del titolare; qualora questi dovesse lasciare temporaneamente l'esercizio per malattia o altri casi di forza maggiore, dovrà nominare un proprio rappresentante a norme delle leggi vigenti in materia e informare il Sindaco. In caso di prolungata malattia potrà essere permesso al coniuge o ai figli maggiorenni o agli ascendenti di continuare la gestione del posto concesso. Il passaggio di esercizio a norma di legge può comportare il passaggio della concessione al nuovo titolare. Durante il passaggio di proprietà, l'esercizio non potrà rimanere chiuso, salvo i casi riconosciuti giustificati dal Sindaco e per periodo dì brevissima durata. Art. 16 (risarcimento danni) I concessionari che si rendessero responsabili di danni alle strutture loro affidate sono tenuti al risarcimento degli stessi sotto pena delle revoca di concessione, indipendentemente dall'eventuale azione penale. I lavori di ripristino saranno eseguiti a cura del Comune previa notifica della natura ed entità degli stessi al concessionario interessato a mezzo atto amministrativo. I concessionari sono, altresì, unici ed esclusivi responsabili di eventuali danni arrecati a terzi nell'esercizio della propria attività. Art. 17 (sospensione e revoca) Il Sindaco potrà sospendere temporaneamente la concessone quando il concessionario: a) non paghi regolarmente il canone alla relativa scadenza; b) cambi, senza autorizzazione del Sindaco l'uso per il quale il box o il posto di vendita fu concesso; c) non provveda alla buona conservazione dei locali affidatigli e alle riparazioni di cui all'art. 10, ultimo comma; d) venda generi non compresi nella concessione comunale; e) non risarcisca il Comune dei danni di cui al precedente art. 14,salvo che la gravità degli stessi non costituisca a giudizio insindacabile della Giunta Municipale motivo di revoca; f) contravvenga a qualsiasi delle altre prescrizioni stabilite con presente regolamento. In caso di recidiva (per inosservanza consecutiva di tre volte) e nei casi previsti specificatamente dalle norme, la GIUNTA MUNICIPALE, su proposta del Sindaco potrà procedere alla revoca della concessione,incamerando a titolo di penale il deposito cauzionale ex art. 3 comma 6, fatte salve ogni azioni civili o penali. Il recupero del locale o del posto di vendita viene effettuato a norma dell'art. 7 u.c. Art. 18 L'esercente che ha ceduto la concessione per revoca non potrà ottenere nuova concessione se non trascorso un anno dalla revoca. In caso di nuova revoca, non potrà ottenere nessuna altra concessione del MERCATO. Art. 19 (Assegnazione posti liberi) L'assegnazione dei posti liberi è fatta in loco a cura del comando dei VV.UU. incaricato del Comune a prezzo di tariffa rapportata a giorno. Qualora l'interessato volesse richiedere di prorogare la prenotazione per l'intero corso della settimana dovrà rivolgersi al comando di VV.UU. o incaricato che ne consentirà la concessione se ed in quanto ve ne disponibilità e non vi ostino altri plausibili motivi. Art. 20 L'assegnazione dello spazio è effettuata previa esibizione dell'autorizzazione amministrativa nei limiti degli spazi disponibili limitata alle derrate esibite al momento della richiesta di spazio. Art. 21 Agli assegnatari dei posti liberi sono estese le norme in materia di pulizia , igiene e comportamento di cui agli articoli precedenti. Art. 22 (Vigilanza igienica) Il servizio igienico sanitario è affidato alla U.S.L. TA/6 che vi provvederà attraverso i propri uffici sanitari e veterinari. Art. 23 Le violazioni delle norme di cui al presente regolamento saranno punite a norma di legge. Art. 24 Sono fatte salve le norme di legge e de regolamenti vigenti in materia.