12-2006 ITALIANO

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12-2006 ITALIANO
SOMMARIO
GU 12/2006
Pagina
Elenco dei mandatari abilitati ..........................................................................................................
1444
Giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee
• Sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2006 nel procedimento C-108/05 (EUROPOLIS)..........................................................................................................................................
1451
Giurisprudenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee
• Sentenza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2006 nella causa
T-172/05 (ARMAFOAM / NOMAFOAM) ....................................................................................
1467
SOMMARIO
LISTA DE LOS REPRESENTANTES AUTORIZADOS ANTE LA OFICINA
DE ARMONIZACIÓN DEL MERCADO INTERIOR
(MARCAS, DIBUJOS Y MODELOS)
LISTE DER ZUGELASSENEN VERTRETER BEIM
HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT
(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)
LIST OF PROFESSIONAL REPRESENTATIVES BEFORE THE OFFICE
FOR HARMONIZATION IN THE INTERNAL MARKET
(TRADE MARKS AND DESIGNS)
LISTE DES MANDATAIRES AGRÉÉS AUPRÈS DE L’OFFICE
DE L’HARMONISATION DANS LE MARCHÉ INTÉRIEUR
(MARQUES, DESSINS ET MODÈLES)
ELENCO DEI MANDATARI ABILITATI PRESSO L’UFFICIO
PER L’ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO
(MARCHI, DISEGNI E MODELLI)
(Véanse también las comunicaciones del Presidente de la Oficina / Siehe auch die
Mitteilungen des Präsidenten des Amtes / See also the communications of the
President of the Office / Voir aussi les communications du président de l’Office /
Vedi anche le comunicazioni del presidente dell’Ufficio)
n° 1/95, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 1/95, p. 16
n° 2/99, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 7-8/99, p. 1003
n° 10/02, DO/ABI./OJ/JO/GU n° 9/02, p. 1636
n° 12/02, DO/ABl./0J/JO/GU n° 3/03, p. 525
PARTE A: / TEIL A: / PART A: / PARTIE A: / PARTE A:
Lista de representantes autorizados contemplada en el artículo 89
del Reglamento sobre la marca comunitaria
Liste der zugelassenen Vertreter gemäß Artikel 89
der Gemeinschaftsmarkenverordnung
List of professional representatives according to Article 89
Community Trade Mark Regulation
Liste des mandataires agréés conformément à l’article 89
du règlement sur la marque communautaire
Elenco dei mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 89
del regolamento sul marchio comunitario
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
Deutschland
BÖCK, Stefan Ekkehart (DE)
Ernst-Einselen-Str. 3
67069 Ludwigshafen
DANNER, Stefan Norbert (DE)
MAIWALD PATENTANWALTS GMBH
Elisenhof Elisenstr. 3
80335 München
EGE, Guido (DE)
Obere Windeckstr. 3e
77815 Bühl
GRÖSCHEL, Andreas (DE)
Eilerstr. 11
51107 Köln
HOCKER, Thomas (DE)
Maximilianstr. 23b
67433 Neustadt an der Weinstrasse
KASTENMEIER, Anna-Katharina Barbara (DE)
Steinlachstr. 24
90571 Schwaig
KILGER, Ute (DE)
Rauchstr. 1
81679 München
SOMMARIO
KLEMENT, Lukas (DE)
RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER &
PARTNER
Kronenstr. 30
70174 Stuttgart
NALLY, Sarah-Jane (IE)
131 Ardara Ave, The Donahies
Dublin 13
KUNZ, Frank (DE)
FLEUCHAUS & GALLO
Melchiorstr. 42
81479 München
Italia
LIEDL, Urs (DE)
Thuisbrunner Str. 18
81243 München
METZLER, Volker ()
Isabellastr. 6
80798 München
MARZOCCHI, Stefano (IT)
GIAMBROCONO & C. S.P.A.
Via Rosolino Pilo 19/b
20129 Milano
Suomi/Finland
SCHAPER, Sven (DE)
Am Dorfgarten 40 B
60435 Frankfurt/Main
ORAS, Toni Patrick (FI)
LAMMI & PARTNERS OY
Albertinkatu 36A
00180 Helsinki
STEINBUSCH, Daniel (DE)
Grafenberger Allee 342
40235 Düsseldorf
Sverige
STÖSSEL, Matthias (DE)
ISENBRUCK BÖSL HÖRSCHLER
WICHMANN HUHN
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
EKLUND, Inger (SE)
GROTH & CO. KB
P.O. Box 6107
102 32 Stockholm
VAZQUEZ LANTES, Maria Cristina (ES)
Angerstr. 11
85635 Siegertsbrunn
United Kingdom
VETTER, Christoph Hanns-Herbert (DE)
Orleansstr. 51
81667 München
BINGHAM, Ian (GB)
18 Cox’s Ground
Oxford, OX2 6PX
WALLER, Stefan (DE)
Kreittmayrstr. 3
80335 München
BRIDGE-BUTLER, Jeremy Charles Richard
(GB)
G.F. REDFERN & CO.
7 Staple Inn
Holborn, WC1V 7QF
España
FRESNEAU OLAZÁBAL, Blanca (ES)
C/ Jorge Juan 19 3°
28001 Madrid
Nederland
Ireland
GROOT KOERKAMP, Jasper Henri (NL)
PHILIPS INTELLECTUAL PROPERTY &
STANDARDS
Postbus 220
5600 AE Eindhoven
GORMLEY, Brian (IE)
PHILIP LEE SOLICITORS
Fitzwilton House, Wilton Place,
Dublin 2
NOESEN, Nathalie Anne Dorothée (NL)
HOLLAND VAN GIJZEN
Prof. Dr. Dorgelolaan 14
5613 AM Eindhoven
Modificaciones / Änderungen / Amendments / Modifications / Modifiche
Česká republika
Danemark
REICHEL, Pavel (CZ)
REICHEL & KOL., PATENTOVA KANCELAR
Záhøebská 30
120 00 Praha 2
HEIDEN, Finn (DK)
Sønderengen 12
2870 Dyssegaard
SOMMARIO
JARDORF, Christina Alexandra Type (DK)
ACCURA ADVOKATAKTIESELSKAB
Tuborg Boulevard 1
2900 Hellerup
KOHLSTEDDE, Eva Margreth (DE)
BUSE MENTZEL LUDEWIG
Kleiner Werth 34
42275 Wuppertal
MARCUSSEN, Claus (DK)
INTERNATIONALT PATENT-BUREAU A/S
Rigensgade 11
1316 Copenhagen K
MODIANO, Gabriella Diana (IT)
MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD
Thierschstr. 11
80538 Munich
Deutschland
MODIANO, Guido (IT)
MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD
Thierschstr. 11
80538 München
ALAGEM MODIANO, Lara (IT)
MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD
Thierschstr. 11
80538 Munich
MODIANO, Vera (IT)
MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD
Thierschstr. 11
80538 Munich
BOHMANN, Armin (DE)
BOHMANN & LOOSEN
Nymphenburger Str. 1
80335 München
PAUTSCH, Andrea (DE)
Georg-Wilhelm-Str. 305
21107 Hamburg
BÜHLING, Stefan (DE)
KADOR & PARTNER
Corneliusstr. 15
80469 München
CREMER, Christian (DE)
CREMER & CREMER
Ulmer Str. 9
86489 Deisenhausen
CREMER, Ulrike (DE)
CREMER & CREMER
St.-Barbara-Str. 16
89077 Ulm
ELLSPERMANN, Ina (DE)
Kastanienweg 7
67146 Deidesheim
GRÜNBERGER, Christian Thomas (DE)
Stadtbachstr. 1
86153 Augsburg
HINKELMANN, Klaus (DE)
HINKELMANN & HUEBNER
Kaiserplatz 2
80803 München
JOSIF, Albert (IT)
MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD
Thierschstr. 11
80538 Munich
KRAUSE, Martin (DE)
c/o Kählig Antriebstechnik GmbH Pappelweg 4
30179 Hannover
KERN, Ralf M. (DE)
BÖCK TAPPE V. D. STEINEN WEIGAND
PATENT- UND RECHTSANWÄLTE
Sollner Str. 38
81479 München
KLINGSEISEN, Franz (DE)
KLINGSEISEN & PARTNER
Bräuhausstr. 4
80331 München
PFEIFER, Hans-Peter (DE)
DURM & PARTNER
Beiertheimer Allee 19
76137 Karlsruhe
PISANTY, Maurizio (IT)
MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD
Thierschstr. 11
80538 Munich
RUSCHKE, Hans E. (DE)
RUSCHKE HARTMANN MADGWICK &
SEIDE
Rosenkavalierplatz 4
81925 München
RUSCHKE, Olaf (DE)
RUSCHKE HARTMANN MADGWICK &
SEIDE
Rosenkavalierplatz 4
81925 München
SCHWARZWELLER, Thomas (DE)
APEL HÖCH RECHTSANWÄLTE
Westfalendamm 9
44141 Dortmund
SEIDE, Christian (DE)
RUSCHKE HARTMANN MADGWICK &
SEIDE
Rosenkavalierplatz 4
81925 München
STAUDT, Armin (DE)
Auf de Mauer 8
63674 Altenstadt
STAUB, Gabriella (IT)
MODIANO JOSIF PISANTY & STAUB LTD
Thierschstr. 11
80538 Munich
TEGEL, Letizia (DE)
Cuvilliéesstr. 14
81679 Munich
ULRICH, Thomas (DE)
Stadtbachstr. 1
86153 Augsburg
SOMMARIO
WAIBEL, Stefan (DE)
BÖCK TAPPE V. D. STEINEN WEIGAND
PATENT- UND RECHTSANWÄLTE
Sollner Str. 38
81479 München
JACQUELIN, Marc-Henri (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75009 Paris cedex 09
France
KOCH, Gustave (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
BARBIER, Frédérique (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
LEFRANC-BOZMAROV, Marion (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris Cedex 09
BENSUSSAN, Elisabeth (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 9
MALLO, Dominique (FR)
APPLIMA S.A.
68, rue Pierre Charron
75008 Paris
BEROGIN, Francis (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
BLOCH, François (FR)
APPLIMA S.A.
68, rue Pierre Charron
75008 Paris
BOULINGUIEZ, Didier Jean-Marie (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
BOUTIN, Antoine (FR)
CABINET LOYER
161, Rue de Courcelles
75017 Paris
BOYLE, Patrick Marcus (GB)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
BURBAUD, Eric (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
CORVIOLE-PARENT, Ingrid (FR)
APPLIMA S.A.
68, rue Pierre Charron
75008 Paris
MEUNIER-COEUR, Isabelle (FR)
CABINET PLASSERAUD
Immeuble le Rhône-Alpes
235 bis, cours Lafayette
69006 Lyon
PAVOT, Christine (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75009 Paris cedex 09
PIED, Marie-Laurence (FR)
ARCELOR France
Arcelor Research ,Intellectual Property 5, rue
Luigi Cherubini
93212 La Plaine Saint-Denis Cedex
REDON, Séverine (FR)
APPLIMA S.A.
68, rue Pierre Charron
75008 Paris
REVERT, Didier (FR)
APPLIMA S.A.
68, rue Pierre Charron
75008 Paris
SANIT-HUGOT, Joëlle (FR)
SANOFI AVENTIS
20, avenue Raymond Aron
92160 Antony
DE BOISSE, Pierre (FR)
NOVAGRAAF FRANCE
122, rue Edouard Vaillant
92593 Levallois Perret
TAYER, David-Irving (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
DÉJARDINS, Bérénice (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
THOMAS, Béatrice (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
GALVAIRE, Eric (FR)
APPLIMA S.A.
68, rue Pierre Charron
75008 Paris
TOUATI, Catherine (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cédex 09
GORREE, Jean-Michel (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
VERDURE, Stéphane (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cédex 09
SOMMARIO
VERMANDER, Guillaume (FR)
CABINET PLASSERAUD
52, rue de la Victoire
75440 Paris cedex 09
VIGREUX, Claudine (FR)
CORALIS
85, boulevard Malesherbes
75008 Paris
Italia
BERGAMINI, Silvio (IT)
APTA S.R.L
via Giardini, 625
41100 Modena
BRUNACCI, Marco (IT)
APTA S.R.L
Via Giardini, 625
41100 Modena
LEOTTA, Alfio (IT)
ITALBREVETTI DI G. GIORGI
Piazza della Libertà, 14
56025 Pontedera (PI)
LOVISETTO, Alessandra (IT)
APTA S.R.L
Via Giardini, 625
41100 Modena
Polska
FIO³KA, Janusz (PL)
DR JANUSZ FIO£KA RZECZNIK
PATENTOWY - KANCELARIA
ul. Lea 112, II p.
30-133 Kraków
GÓRCZAK, Jolanta (PL)
JAN WIERZCHOÑ & PARTNERZY, BIURO
PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP. J.
ul. ¯urawia 47/49
00-680 Warszawa
JAB³KOWSKI, Tomasz (PL)
JAN WIERZCHOÑ & PARTNERZY, BIURO
PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP. J.
ul. ¯urawia 47/49
00-680 Warszawa
PANKOWSKI, Jacek (PL)
JAN WIERZCHOÑ & PARTNERZY, BIURO
PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP. J.
ul. ¯urawia 47/49
00-680 Warszawa
PIETROSIUK, Magdalena (PL)
JAN WIERZCHOÑ & PARTNERZY, BIURO
PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP. J.
ul. ¯urawia 47/49
00-680 Warszawa
SOBAJDA, Renata (PL)
JAN WIERZCHOÑ & PARTNERZY, BIURO
PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP. J.
ul. ¯urawia 47/49
00-680 Warszawa
STEFANI-IWANOW, Danuta (PL)
JAN WIERZCHOÑ & PARTNERZY, BIURO
PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP. J.
ul. ¯urawia 47/49
00-680 Warszawa
SZCZEPAÑSKA, Zofia (PL)
JAN WIERZCHOÑ & PARTNERZY, BIURO
PATENTÓW I ZNAKÓW TOWAROWYCH SP. J.
ul. ¯urawia 47/49
00-680 Warszawa
WOSZCZAK - KAMIÑSKA, Agnieszka (PL)
PATPOL SP. Z O.O.
ul. Nowoursynowska 162 J
02-776 Warszawa
Sverige
NORDERYD, Johan (SE)
LINDAHL
Studentgatan 4
211 38 Malmö
United Kingdom
BARNES, Justin Douglas William (GB)
BARLIN ASSOCIATES
Regent House 1-3 Queensway
Redhill, RH1 1QT
BARNES, Peter Laurence (GB)
BARLIN ASSOCIATES
Regent House 1-3 Queensway
Redhill, RH1 1QT
CORNISH, James Philip (GB)
PAGE WHITE & FARRER
Bedford House, John Street
London, WC1N 2BF
CROUCH, David John (GB)
BROMHEAD JOHNSON
19 Buckingham Street
London, WC2N 6EF
HALE, Stephen Geoffrey (GB)
BROMHEAD JOHNSON
19 Buckingham Street
London, WC2N 6EF
HANSON, William Bennett (GB)
BROMHEAD JOHNSON
19 Buckingham Street
London, WC2N 6EF
JOSHI, Manish (GB)
JOSHI & WELCH LLP
5th Floor, 3 Bunhill Row
London, EC1Y 8YZ
MANATON, Ross Timothy (GB)
BROMHEAD JOHNSON
19 Buckingham Street
London, WC2N 6EF
SOMMARIO
PARNELL, Nigel John (GB)
BARLIN ASSOCIATES
Regent House 1-3 Queensway
Redhill, RH1 1QT
WOLFE, Catherine Ann (GB)
PAGE WHITE & FARRER
Bedford House, John Street
London, WC1N 2BF
PEDDER, James Cuthbert (GB)
BARLIN ASSOCIATES
Regent House 1-3 Queensway
Redhill, RH1 1QT
WOOD, Jeanette Pauline (GB)
BISON RIVER LIMITED
47 High Street Bassingbourn
Royston, SG8 5LD
QUERCI DELLA ROVERE, Francesca (IT)
J.E. EVANS-JACKSON & CO
Parchment House 13 Northburgh Street
London, EC1V OJP
Nederland
RUUSKANEN, Juha-Pekka (FI)
PAGE WHITE & FARRER
Bedford House, John Street
London, WC1N 2BF
KOOPS, Robert J. (NL)
MARKWEB
Breitnerlaan 10
2596 HC The Hague
SHACKLETON, Nicola (GB)
PAGE WHITE & FARRER
Bedford House, John Street
London, WC1N 2 BF
KOOPS, Robert J. (NL)
MERKENBUREAU KOOPS
Breitnerlaan 10
2596 HC The Hague
SPENCER, Michael David (GB)
BROMHEAD JOHNSON
19 Buckingham Street
London, WC2N 6EF
VAN ESSEN, Peter Augustinus (NL)
NEDERLANDSCH OCTROOIBUREAU
Bennekomseweg 43 (second floor)
2502 LS Den Haag
WELCH, Duncan Andrew (GB)
JOSHI & WELCH LLP
5th Floor, 3 Bunhill Row
London, EC1Y 8YZ
WHITE, Martin Paul (GB)
PATENTS DESIGNS & BRANDS LTD.
Suit 46 Oriel Chambers, 14 Water St
Liverpool, L2 8TD
België / Belgique
DUPONT, Christophe (BE)
BUREAU GEVERS
Brussels Airport Business Park Holidaystraat, 5
1831 Diegem
Correcciones / Berichtigungen / Corrections / Corrections / Rettifiche
Italia
TORRIGIANI MALASPINA, Angelica (IT)
SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A.
Corso dei Tintori, 25
50122 Firenze
Cancelaciones / Löschungen / Deletions / Radiations / Radiazioni
Deutschland
EINSEL, Robert (DE)
Petersburgstr. 28
29223 Celle
STEINRUCK, Wolfgang (DE)
Wiesenring 11
07554 Korbussen
SOMMARIO
PARTE B: / TEIL B: / PART B: / PARTIE B: / PARTE B:
Lista especial de representantes autorizados contemplada en el artículo 78
del Reglamento sobre los dibujos y modelos comunitarios
Besondere Liste zugelassener Vertreter gemäß Artikel 78 der
Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung
Special list of professional representatives according to Article 78
Community Designs Regulation
Liste spécifique des mandataires agréés conformément à l’article 78
du règlement sur les dessins ou modèles communautaires
Elenco speciale di mandatari abilitati ai sensi dell’articolo 78
del regolamento sui disegni e modelli comunitari
Inscripciones / Eintragungen / Entries / Inscriptions / Iscrizioni
United Kingdom
STEPHEN, Robert John (GB)
OLSWANG
90 High Holborn
London, WC1V 6XX
Modificaciones / Änderungen / Amendments / Modifications / Modifiche
United Kingdom
MILHENCH, Mark Lorne (GB)
FIRST THOUGHT IP
35 New Broad Street House New Broad Street
London, EC2M 1NH
SOMMARIO
GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ
EUROPEE
Sentenza della Corte di giustizia
del 7 settembre 2006
nel procedimento C-108/05 (avente ad
oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale sottoposta alla Corte, ai sensi
dell’art. 234 CE, dal Gerechtshof te
‘s-Gravenhage (Paesi Bassi), con decisione 27 gennaio 2005, pervenuta in cancelleria il 4 marzo seguente, nella causa
tra Bovemij Verzekeringen NV e Benelux-Merkenbureau
(Marchi – Direttiva 89/104/CEE – Art. 3,
n. 3 – Carattere distintivo – Acquisizione
in seguito all’uso – Presa in considerazione dell’intero territorio del Benelux o
di una parte sostanziale dello stesso –
Presa in considerazione delle zone linguistiche del Benelux – Marchio denominativo EUROPOLIS)
(Lingua processuale: l’olandese)
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 3, n. 3
della prima direttiva del Consiglio 21 dicembre 1988, 89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri in materia di marchi d’impresa (GU n.
40, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Bovemij
Verzekeringen NV (in prosieguo: la «Bovemij») e il Benelux-Merkenbureau (Ufficio dei marchi Benelux; in prosieguo
«UMB») relativamente al rifiuto di quest’ultimo di registrare come marchio il segno EUROPOLIS.
Ambito normativo
3
L’art. 1 della direttiva stabilisce:
«La presente direttiva si applica ai marchi
di impresa di prodotti o di servizi individuali, collettivi, di garanzia o certificazione
che hanno formato oggetto di una registrazione o di una domanda di registrazione in
uno Stato membro o presso l’ufficio dei
marchi del Benelux o che sono oggetto di
una registrazione internazionale che produce effetti in uno Stato membro».
4
L’art. 3, n. 1, della direttiva prevede:
«Sono esclusi dalla registrazione, o, se registrati, possono essere dichiarati nulli:
a) (…)
b) i marchi di impresa privi di carattere distintivo;
c) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che in
commercio possono servire a designare
la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l’epoca di fabbricazione
del prodotto o della prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
d) i marchi di impresa composti esclusivamente da segni o indicazioni che siano
divenuti di uso comune nel linguaggio
corrente o negli usi leali e costanti del
commercio; (…)».
5
Ai sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva:
«Un marchio di impresa non è escluso dalla registrazione o, se registrato, non può essere dichiarato nullo ai sensi del paragrafo
1, lettere b), c) o d), se prima della domanda di registrazione o a seguito dell’uso che
ne è stato fatto esso ha acquisito un carattere distintivo. Gli Stati membri possono
inoltre disporre che la presente disposizione sia anche applicabile quando il carattere
distintivo è stato acquisito dopo la domanda di registrazione o dopo la registrazione
stessa».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
6 Il 28 maggio 1997, la Bovemij ha depositato presso l’UMB il segno «EUROPOLIS» come marchio denominativo per
le seguenti classi di servizi ai sensi dell’accordo di Nizza il 15 giugno 1957 relativo
alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione
dei marchi, come rivisto e modificiato:
classe 36: assicurazioni, affari finanziari,
affari monetari, affari immobiliari;
classe 39: trasporto, imballaggio e deposito di merci; organizzazione di
viaggi.
7 Con lettera 31 ottobre 1997, l’UMB ha
notificato alla Bovemij il suo rifiuto provvisorio di registrazione, fornendone la seguente motivazione:
«Il segno EUROPOLIS è composto dal
prefisso corrente EURO (per Europa) e del
termine generico POLIS, ed è esclusivamente descrittivo per i servizi designati
nelle classi 36 e 39 in relazione con una polizza che si estende all’Europa. Il segno è
pertanto privo di qualsiasi carattere distintivo (…)».
8 Con lettera 14 aprile 1998, la Bovemij
ha presentato un reclamo contro questo rifiuto provvisorio di registrazione, facendo
valere che il segno di cui trattasi era regolarmente utilizzato come marchio nel circuito economico dal 1988 da parte della
Europolis BV, una filiale della Bovemij. A
sostegno delle sue affermazioni, la Bovemij ha presentato tre opuscoli della Europolis BV relativi ad assicurazioni di biciclette ed ha dichiarato di essere disposta a
presentare se necessario prove complementari.
9 Con lettera 5 maggio 1998, l’UMB ha
comunicato di non vedere nel reclamo della Bovemij alcuno motivo per riesaminare
la sua decisione di rifiuto provvisorio, precisando che non vi era alcun radicamento
del segno con l’uso poiché la durata dell’uso richiesto a tal fine era insufficiente e le
prove esibite attestavano solo un uso del
segno come denominazione commerciale.
10 Con lettera 28 maggio 1998, l’UMB
ha notificato alla Bovemij la sua decisione
di «rifiuto definitivo» della registrazione.
11 La Bovemij ha presentato, dinanzi al
Gerechtshof te ’s-Gravenhage (Corte d’appello dell’Aia), un ricorso mirante a che sia
ordinato all’UMB di iscrivere il segno depositato nel registro dei marchi. A sostegno
di questo ricorso, la Bovemij ha fatto valere, in via principale, che il segno «EUROPOLIS» ha un carattere distintivo in se
stesso e, in subordine, che tale segno si è
radicato con l’uso prima della data della
domanda. L’UMB ha contestato tali argomenti.
12 Per quanto riguarda l’argomento dedotto dalla Bovemij in via principale, il
Gerechtshof ha constatato che il segno depositato consiste nella combinazione della
parola «POLIS» e del prefisso «EURO». Il
termine olandese «polis» designa abitualmente un contratto di assicurazione. Si
tratta di un termine generico che ricopre
tipi diversi di assicurazione. «EURO» è il
nome (già conosciuto al momento della
domanda) dell’unità monetaria che ha attualmente corso nei paesi del Benelux e costituisce anche un’abbreviazione corrente
dei termini «Europa» o «europeo». Secondo il Gerechtshof, si tratta di un termine il
cui uso è talmente frequente che si deve negare ad esso qualsiasi carattere distintivo
autonomo. Secondo tale giudice, «EURO»
può, inoltre, designare, nel linguaggio corrente, una caratteristica essenziale di servizi, ossia, la qualità, la provenienza o la destinazione europea di questi servizi.
Pertanto, il prefisso «EURO» conferisce al
segno di cui trattasi nella causa principale
il significato di un’assicurazione che presenta una dimensione europea.
SOMMARIO
13 Il Gerechtshof ha pertanto ritenuto
che il segno EUROPOLIS consiste esclusivamente in segni e indicazioni che possono
servire nel commercio per indicare caratteristiche del prodotto e che questo segno è
privo in sé stesso di carattere distintivo.
14 Per quanto riguarda l’argomento dedotto in subordine, secondo il quale il segno EUROPOLIS ha acquisito un carattere distintivo in seguito all’uso, la Bovemij
ha fatto valere che, affinché un segno sia
radicato in seguito all’uso, è sufficiente –
ammesso che siano soddisfatte le altre condizioni – che questo segno sia percepito
come un marchio in una parte considerevole del territorio del Benelux, la quale può
essere costituita solo dai Paesi Bassi.
15 L’UMB ha sostenuto a tal riguardo
che il radicamento in seguito all’uso richiede che, a causa dell’uso, il segno venga percepito come un marchio nell’intero
territorio del Benelux, ossia il Regno del
Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato di Lussemburgo.
16 Il Gerechtshof ha constatato che la tra
le parti non vi era accordo sul territorio che
occorre prendere in considerazione al fine
di stabilire il radicamento in seguito all’uso.
17 Esso ha precisato che, per i paesi del
Benelux tale questione dev’essere esaminata collocandosi alla data della domanda,
di modo che si può tener conto solo dell’uso che è stato fatto del segno EUROPOLIS
fino al 28 maggio 1997.
18 In tale contesto, il Gerechtshof ha sospeso il procedimento e ha sottoposto alla
Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 3, n. 3, della direttiva debba
essere interpretato nel senso che per
l’acquisizione di un carattere distintivo (nella fattispecie mediante un marchio Benelux) a seguito dell’uso,
come indicato in tale paragrafo, è necessario che il segno sia percepito, prima della data del deposito, dal pubblico di riferimento come un marchio
nell’intero territorio Benelux, e quindi
in Belgio, nel Lussemburgo e nei Paesi Bassi.
In caso di soluzione negativa della questione sub 1):
2) Se la condizione posta dall’art. 3, n. 3,
della direttiva per la registrazione,
come indicato in tale paragrafo, sia soddisfatta qualora il segno, in seguito all’uso che ne è stato fatto, venga percepito dal pubblico di riferimento come
un marchio in una parte rilevante del
territorio Benelux e se questa parte rilevante possa essere costituita, ad esempio, anche solo dai Paesi Bassi.
3) a) Se, per valutare il carattere distintivo
derivante dall’uso, come menzionato
nell’art. 3, n. 3, della direttiva, di un
segno – consistente in una o più parole di una lingua ufficiale del territorio di uno Stato membro (o, come
nella fattispecie, del territorio del
Benelux) – si debba tener conto delle zone linguistiche esistenti in questo territorio.
3) b) Se, per registrarlo come marchio, nel
caso in cui le altre condizioni per la
registrazione siano soddisfatte, sia
sufficiente richiedere che il segno sia
percepito dal pubblico di riferimento
come un marchio in una parte rilevante della zona linguistica dello
Stato membro (o, come nella fattispecie, del territorio del Benelux) in
cui questa lingua è parlata ufficialmente».
della direttiva, è pertinente solo la situazione che prevale nella parte del territorio dello Stato membro interessato (o, eventualmente, nella parte del territorio del Benelux)
in cui gli impedimenti alla registrazione
sono stati constatati [vedi in tal senso
l’art. 7, n. 3 del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94, sul marchio comunitario (GU 1994 n. 11, pag. 1),
disposizione che in sostanza è identica all’art. 3, n. 3, della direttiva, sentenza 22 giugno 2006, causa C-25/05 P, Storck/UAMI,
Racc. pag. I-0000, punto 83].
23 Di conseguenza, occorre risolvere le
prime due questioni nel senso che l’art. 3,
n. 3, della direttiva deve essere interpretato
nel senso che la registrazione di un marchio comunitario può essere ammessa sulla base di questa disposizione solo se si dimostra che tale marchio ha acquisito in
seguito all’uso un carattere distintivo in
tutta la parte del territorio dello Stato membro o, nel caso del Benelux, in tutta la parte del territorio di quest’ultimo in cui esiste
un impedimento alla registrazione.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla terza questione
Sulla prima e seconda questione
19 Con le due prime questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice
del rinvio chiede, in sostanza, quale territorio debba essere preso in considerazione
per valutare se un segno abbia acquisito un
carattere distintivo in seguito all’uso, ai
sensi dell’art. 3, n. 3, della direttiva, in uno
Stato membro o in un gruppo di Stati membri che possiedono una normativa comune
sui marchi, quale il Benelux.
20 Occorre anzitutto ricordare che, per
quanto riguarda i marchi registrati presso
l’UMB, il territorio del Benelux deve essere assimilato al territorio di uno Stato
membro, in quanto l’art. 1 della direttiva
assimila tali marchi a quelli registrati in
uno Stato membro (Sentenza della Corte
14 settembre 1999, causa C-375/97, General Motors, Racc. pag. I-5421, punto 29).
21 L’art. 3, n. 3, della direttiva non prevede un diritto autonomo alla registrazione
di un marchio. Esso contiene un’eccezione
agli impedimenti alla registrazione stabiliti all’art. 3, n. 1, lett. b)-d) di tale direttiva.
La sua portata deve quindi essere interpretata in funzione di questi impedimenti alla
registrazione.
22 Per valutare se i detti impedimenti alla
registrazione debbano essere esclusi a causa
dell’acquisizione di un carattere distintivo
in seguito all’uso, in forza dell’art. 3, n. 3,
24 Con la terza questione, il giudice del
rinvio chiede, in sostanza, in quale misura
si debba tener conto delle zone linguistiche
esistenti in uno Stato membro o, eventualmente, nel Benelux per valutare l’acquisizione di un carattere distintivo in seguito
all’uso nel caso di un marchio che consiste
in una o più parole di una lingua ufficiale
di uno Stato membro o del Benelux.
25 Nella causa principale, l’UMB e il
giudice del rinvio hanno ritenuto che il segno di cui trattasi sia descrittivo e privo di
carattere distintivo, impedimenti alla registrazione menzionati all’art. 3, n. 1, lett. b)
e c), della direttiva. Essi sono pervenuti a
tali conclusioni in particolare poiché il termine olandese «polis» designa abitualmente un contratto di assicurazione. Gli
impedimenti alla registrazione constatati
nella causa principale esistono quindi solo
nella parte del Benelux in cui si parla l’olandese.
26 In considerazione della soluzione fornita alle prime due questioni, ne consegue
che, per valutare se un tale marchio abbia
acquisito un carattere distintivo in seguito
all’uso che giustifica l’esclusione di questi
impedimenti alla registrazione in forza dell’art. 3, n. 3, della direttiva, occorre tener
conto della parte del Benelux in cui si parla l’olandese.
SOMMARIO
27 Nella zona linguistica così definita, si
tratta, per l’autorità competente, di valutare se gli ambienti interessati, o quanto
meno una frazione significativa di questi,
identifichino grazie al marchio il prodotto
come proveniente da un’impresa determinata (v., in tal senso, sentenze 4 maggio
1999, cause riunite C-108/97 e C-109/97,
Windsurfing Chiemsee, Racc. pag. I-2779,
punto 52, e 18 giugno 2002, causa
C-299/99, Philips, Racc. pag. I-5475, punto 61).
28 Di conseguenza, occorre risolvere la
terza questione nel senso che, per quanto
riguarda un marchio consistente in uno o
più parole di una lingua ufficiale di uno
Stato membro o del Benelux, se l’impedimento alla registrazione esiste solo in una
delle zone linguistiche dello Stato membro
o, nel caso del Benelux, in una delle zone
linguistiche di quest’ultimo, si deve dimostrare che il marchio ha acquisito in seguito all’uso un carattere distintivo in tutta
questa zona linguistica. Nella zona linguistica così definita, occorre valutare se gli
ambienti interessati, o quantomeno una
frazione significativa di questa, identifichino grazie al marchio il prodotto o il servizio di cui trattasi come provenienti da
un’impresa determinata.
interessati, o quantomeno una frazione significativa di questi ultimi, identifichino grazie al marchio il prodotto come proveniente da un’impresa
determinata.
GIURISPRUDENZA
DEL TRIBUNALE DI PRIMO
GRADO DELLE COMUNITÀ
EUROPEE
Sentenza del Tribunale di primo grado
(Quinta Sezione)
del 10 ottobre 2006
nella causa T-172/05 (avente ad oggetto
un ricorso contro la decisione della prima Commissione di ricorso dell’UAMI
23 febbraio 2005 (procedimento
R 552/2004-1), relativa ad un procedimento di opposizione tra nmc SA e Armacell Enterprise GmbH): Armacell
Enterprise GmbH contro Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)
«Marchio comunitario – Procedura d’opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ARMAFOAM – Marchio comunitario denominativo anteriore
NOMAFOAM – Impedimento relativo
alla registrazione – Rischio di confusione
– Somiglianza dei prodotti e dei segni –
Contestazione concernente la somiglianza dei prodotti sollevata per la prima volta dinanzi al Tribunale»
(Lingua processuale: l’inglese)
Fatti
29
(…) Sulle spese
Dispositivo:
1) L’art. 3, n. 3, della prima direttiva del
Consiglio 21 dicembre 1988,
89/104/CEE, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in
materia di marchi d’impresa, deve
essere interpretato nel senso che la
registrazione di un marchio può essere ammessa sulla base di questa disposizione solo se si dimostra che tale
marchio ha acquisito in seguito all’uso un carattere distintivo in tutta la
parte del territorio dello Stato membro o, nel caso del Benelux, in tutta la
parte del territorio di quest’ultimo in
cui esiste un impedimento alla registrazione.
2) Per quanto riguarda un marchio che
consiste in una o più parole di una
lingua ufficiale di uno Stato membro
o del Benelux, se l’impedimento alla
registrazione esiste solo in una delle
zone linguistiche dello Stato membro
o, nel caso del Benelux, in una delle
zone linguistiche di quest’ultimo, si
deve dimostrare che il marchio ha acquisito in seguito all’uso un carattere
distintivo in tutta questa zona linguistica. Nella zona linguistica così definita, occorre valutare se gli ambienti
1 Il 3 dicembre 2001 la Armacell Enterprise GmbH (in prosieguo: la «ricorrente»)
ha presentato all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni
e modelli) (UAMI) una domanda di marchio comunitario, in forza del regolamento
(CE) del Consiglio 20 dicembre 1993,
n. 40/94, sul marchio comunitario
(GU 1994, L 11, pag. 1), come modificato.
2 Il marchio di cui è stata richiesta la registrazione è il segno denominativo ARMAFOAM.
3 I prodotti per i quali è stata chiesta la
registrazione del marchio rientrano nella
classe 20 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15
giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto
e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione: «Articoli prodotti a partire
da resine espanse elastomeriche, termoplastiche o termoindurenti e concepiti come
componenti di sistema o come prodotti finiti».
4 Il 24 giugno 2002 la domanda di marchio è stata pubblicata sul Bollettino dei
marchi comunitari.
5 Il 9 luglio 2002, la nmc SA (in prosieguo: l’«interveniente») ha proposto oppo-
SOMMARIO
sizione ai sensi dell’art. 42, n. 1, del regolamento n. 40/94, alla registrazione del
marchio richiesto.
6 Il motivo dedotto a sostegno dell’opposizione concerneva un rischio di confusione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, tra il marchio richiesto
e il marchio comunitario denominativo anteriore NOMAFOAM dell’interveniente,
registrato il 31 ottobre 1997 per i seguenti
prodotti:
– classe 17: «Prodotti in materie plastiche
semilavorate, materiali per turare, stoppare e isolare, schiuma di polietilene
(materiale semilavorato), materiali per
l’isolamento termico ed acustico, imbottiture in materie plastiche, materiali per
imballaggio (imbottitura) in materie plastiche, prodotti isolanti contro l’umidità
e il freddo compresi in questa classe, materiali per l’insonorizzazione, tubi flessibili non metallici»;
– classe 19: «Materiali da costruzione non
metallici; tubi rigidi non metallici per la
costruzione; rivestimenti per muri e pareti compresi in questa classe»;
– classe 20: «Prodotti in materie plastiche
non compresi in altre classi, recipienti
per imballaggio in materie plastiche, materassini e cuscini di varie dimensioni in
materie plastiche da utilizzare come supporto, in particolare per sedersi e/o per
inginocchiarsi durante i lavori di giardinaggio e/o di bricolage, le attività sportive, ginniche e ricreative e il tempo libero»;
– classe 27: «Tappeti, tappeti antisdrucciolevoli, tappeti per automobili, zerbini,
stuoie; tappeti, stuoie e zerbini in materie
plastiche da utilizzare come supporto, in
particolare per sedersi e/o per inginocchiarsi durante i lavori di giardinaggio
e/o di bricolage, le attività sportive, ginniche e ricreative e il tempo libero; rivestimenti per pavimenti, rivestimenti per
muri e pareti, rivestimenti isolanti non
compresi in altre classi, tappezzerie murali non in materie tessili»;
– classe 28: «Articoli per la ginnastica e lo
sport non compresi in altre classi».
7 Con decisione 24 maggio 2004, la divisione d’opposizione ha respinto l’opposizione, per il motivo che il marchio richiesto e il marchio anteriore erano tanto
differenti da escludere ogni rischio di confusione per il consumatore comunitario
medio nel territorio della Comunità.
8 Il 5 luglio 2004, l’interveniente ha proposto ricorso dinanzi all’UAMI, ai sensi
degli artt. 57-62 del regolamento n. 40/94,
avverso la decisione della divisione d’opposizione. Il 23 settembre 2004, essa ha
depositato una memoria in cui esponeva i
motivi di ricorso. Il 17 dicembre 2004, la
ricorrente ha depositato le proprie osservazioni riguardo al ricorso dell’interveniente.
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
16 L’interveniente chiede che il Tribunale voglia:
– respingere il ricorso;
– condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
9 Con decisione 23 febbraio 2005, notificata alla ricorrente con lettera del 25 febbraio 2005 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di
ricorso dell’UAMI ha accolto il ricorso per
il motivo che esisteva un rischio di confusione.
Procedimento e conclusioni delle parti
10 Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 aprile 2005, la
ricorrente ha proposto il presente ricorso.
Essa ha indicato che il proprio consulente
in materia di brevetti, sig. C. Hano, l’avrebbe rappresentata insieme al suo avvocato.
11 Il 10 e il 29 agosto 2005, rispettivamente, l’UAMI e l’interveniente hanno depositato i propri controricorsi.
12 Con lettera datata 15 settembre 2005,
ricevuta presso la cancelleria del Tribunale
il 19 settembre 2005, la ricorrente ha domandato, ai sensi dell’art. 135, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, di
poter depositare una replica. La ricorrente
ha anche confermato che il suo consulente
in materia di brevetti avrebbe partecipato
all’udienza.
17 La ricorrente deduce un unico motivo
di annullamento il quale, nonostante il riferimento formale a una violazione
dell’art. 43, n. 5, seconda frase, del regolamento n. 40/94, concerne esclusivamente
una violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b), dello stesso regolamento, per il motivo che la
commissione di ricorso avrebbe erroneamente constatato l’esistenza di un rischio
di confusione.
Argomenti delle parti
18 In primo luogo, la ricorrente sostiene
che i marchi in conflitto non sono simili.
19 Le prime sillabe di tali marchi, rispettivamente «no» per NOMAFOAM e «ar»
per ARMAFOAM, sarebbero molto diverse. Orbene, poiché tali sillabe sono situate
all’inizio del segno, esse richiamerebbero
più facilmente l’attenzione del consumatore. Il grado di somiglianza fonetica e visiva sarebbe quindi debole.
– condannare l’UAMI alle spese.
20 Riguardo alla somiglianza concettuale, la ricorrente sostiene che, poiché le parole «armafoam» e «nomafoam» non esistono in quanto tali nelle lingue interessate,
il pubblico di riferimento tenderà a percepirle come parole inventate. La ricorrente
considera, tuttavia, che la seconda parte dei
marchi in conflitto, la parola inglese
«foam» (resina espansa), sarà percepita dal
pubblico di riferimento come puramente
descrittiva dei prodotti indicati da tali marchi. A tal riguardo, la ricorrente ritiene che
l’inglese sia la lingua decisiva, dal punto di
vista del pubblico di riferimento, per la valutazione della somiglianza concettuale. Il
carattere distintivo della parte «foam» dei
marchi in conflitto sarebbe pertanto molto
debole. Ciò renderebbe tanto più importante le prime parti di tali marchi «arma» e
«noma» le quali costituirebbero, per il pubblico di riferimento, termini completamente diversi, i quali non richiamerebbero alcun concetto comune. Poiché tali parti
iniziali avrebbero un carattere distintivo
particolare, esse costituirebbero gli elementi dominanti dei marchi in conflitto,
nell’ambito dell’impressione complessiva
da essi prodotta.
15 L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:
21 La ricorrente afferma quindi che il
pubblico di riferimento non farà attenzione
13 Con decisione del presidente della
Quinta Sezione del Tribunale 27 settembre
2005, la domanda di deposito di una replica è stata respinta. Con lettera dello stesso
giorno, il cancelliere del Tribunale ha
informato la ricorrente in merito sia a tale
rigetto, dovuto al fatto che essa poteva presentare le proprie osservazioni in udienza,
sia, infine, al fatto che il sig. Hano avrebbe
potuto prendere la parola in udienza solo in
presenza e con l’assenso dell’avvocato della ricorrente.
14 La ricorrente chiede che il Tribunale
voglia:
– annullare la decisione impugnata;
SOMMARIO
alla parte finale dei marchi in conflitto, puramente descrittiva, ma alla parte iniziale
di tali marchi, per nulla descrittiva e avente un carattere chiaramente distintivo. Non
vi sarebbe pertanto alcuna somiglianza
concettuale tra i marchi in conflitto. D’altro canto, la commissione di ricorso non
avrebbe illustrato, nella decisione impugnata, alcun elemento che portasse a dimostrare l’esistenza di una somiglianza concettuale.
22 La commissione di ricorso avrebbe
considerato illegittimamente che l’impressione complessiva prodotta dai marchi in
conflitto sia determinata dalla parte finale
dei detti marchi, «foam», mentre il principio espresso dalla giurisprudenza enuncerebbe che, poiché la parte iniziale delle parole ha carattere distintivo, è questa che,
normalmente, resta nella memoria. La
commissione di ricorso avrebbe anche affermato che la parte identica «foam» fosse
descrittiva dei prodotti in questione. Orbene, in forza della giurisprudenza della Corte, una parte del marchio che è descrittiva
potrebbe tuttavia non presentare carattere
distintivo, il che sarebbe in contrasto con la
valutazione della commissione di ricorso e
dovrebbe comportare l’annullamento della
decisione impugnata.
23 In secondo luogo, e in via subordinata, la ricorrente sostiene che i prodotti indicati dai marchi in conflitto non sono simili. I prodotti in resina espansa, indicati
nella domanda di marchio, e i prodotti di
plastica rientranti nella classe 20, indicati
dal marchio anteriore, non sarebbero simili. Ciò varrebbe ugualmente per gli altri
prodotti indicati dal marchio anteriore.
24 La commissione di ricorso si sarebbe
limitata ad affermare, al punto 21 della decisione impugnata, che la domanda di marchio concerneva, tra l’altro, prodotti in
resine espanse elastomeriche e termoplastiche, che i prodotti rientranti nella classe
20 e indicati dal marchio anteriore erano
fabbricati in plastica e che le plastiche,
gomme e polimeri elastici erano materiali
simili che potevano essere utilizzati per
fabbricare un gran numero di prodotti rientranti nella classe 20, quali stuoie, materassi e cuscinetti.
25 Orbene, la possibilità che i prodotti
indicati dai marchi in conflitto siano fabbricati a partire dallo stesso materiale sarebbe insufficiente a rendere tali prodotti
simili ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94. La commissione di
ricorso avrebbe fornito quindi un’interpretazione erronea della condizione della somiglianza dei prodotti.
26 L’UAMI e l’interveniente contestano
gli argomenti della ricorrente. La commissione di ricorso sarebbe correttamente
giunta alla conclusione dell’esistenza di un
rischio di confusione. In ogni caso, l’interveniente nega la ricevibilità delle contestazioni della ricorrente relative alla comparazione dei prodotti.
Giudizio del Tribunale
27 Ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore,
il marchio richiesto è escluso dalla registrazione «se a causa dell’identità o della
somiglianza di detto marchio col marchio
anteriore e dell’identità o somiglianza dei
prodotti o servizi per i quali i due marchi
sono stati richiesti, sussiste un rischio di
confusione per il pubblico del territorio nel
quale il marchio anteriore è tutelato; il rischio di confusione comprende il rischio di
associazione con il marchio anteriore».
28 Secondo la giurisprudenza, costituisce un rischio di confusione la possibilità
che il pubblico creda che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa
impresa o, eventualmente, da imprese economicamente legate tra loro (sentenze della Corte 29 settembre 1998, causa C-39/97,
Canon, Racc. pag. I-5507, punto 29, e 22
giugno 1999, causa C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik Meyer, Racc. pag. I-3819,
punto 17; sentenza del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-104/01, Oberhauser/
UAMI – Petit Liberto (Fifties), Racc.
pag. II-4359, punto 25).
29 Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione nella mente del
pubblico dev’essere quindi valutato globalmente, prendendo in considerazione
tutti i fattori pertinenti del caso di specie
(sentenze della Corte 11 novembre 1997,
causa C-251/95, SABEL, Racc. pag.
I-6191, punto 22; Canon, cit. al punto 28,
punto 16; Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. al
punto 28, punto 18, e sentenza Fifties, cit.
al punto 28, punto 26).
30 Tale valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei marchi di cui
trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (sentenza
SABEL, cit. al punto 29, punto 23).
31 Tale valutazione globale implica una
certa interdipendenza tra i fattori che entrano in considerazione, in particolare tra la
somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un
tenue grado di somiglianza tra i prodotti o
i servizi designati può essere compensato
da un elevato grado di somiglianza tra i
marchi e viceversa (sentenze Canon, cit. al
punto 28, punto 17; Lloyd Schuhfabrik
Meyer, cit. al punto 28, punto 19, e Fifties,
cit. al punto 28, punto 27).
32 Inoltre, la percezione che il consumatore medio dei prodotti o servizi di cui trattasi ha dei marchi svolge un ruolo determinante nella valutazione globale del rischio
di confusione. Orbene, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio
come un tutt’uno e non effettua un esame
dei suoi singoli elementi (sentenze SABEL, cit. al punto 29, punto 23, e Lloyd
Schuhfabrik Meyer, cit. al punto 28,
punto 25; sentenze del Tribunale Fifties,
cit. al punto 28, punto 28, e 3 marzo 2004,
causa T-355/02, Mühlens/UAMI – Zirh International (ZIRH), Racc. pag. II-791, punto 41). Ai fini di questa valutazione globale, si ritiene che il consumatore medio dei
prodotti interessati sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Tuttavia occorre tener conto del fatto
che il consumatore medio solo raramente
ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che
ne ha mantenuto nella memoria. Occorre
anche prendere in considerazione il fatto
che il livello di attenzione del consumatore
medio può variare in funzione della categoria di prodotti o servizi di cui trattasi
(sentenze Lloyd Schuhfabrik Meyer, cit. al
punto 28, punto 26, e Fifties, cit. al punto 28, punto 28).
33 Infine, dal carattere unitario del marchio comunitario, sancito all’art. 1, n. 2,
del regolamento n. 40/94, deriva che un
marchio comunitario anteriore riceve la
stessa tutela in tutti gli Stati membri. I marchi comunitari anteriori sono quindi opponibili a qualsiasi successiva domanda di
marchio lesiva della loro tutela, se non altro in relazione alla percezione dei consumatori di una parte del territorio comunitario. Ne deriva che il principio sancito
all’art. 7, n. 2, del regolamento n. 40/94,
secondo il quale, per rifiutare la registrazione di un marchio, è sufficiente che un
impedimento assoluto alla registrazione
esista soltanto per una parte della Comunità, si applica per analogia anche nel caso
SOMMARIO
di un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del
regolamento n. 40/94 (sentenze del Tribunale 23 ottobre 2002, causa T-6/01, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany
(MATRATZEN), Racc. pag. II-4335, punto 59; ZIRH, cit. al punto 32, punto 36; 6
ottobre 2004, cause riunite da T-117/03 a
T-119/03 e T-171/03, New Look/UAMI –
Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE e NLCollection), Racc. pag. II-3471,
punto 34, e 1° marzo 2005, causa
T-185/03, Fusco/UAMI – Fusco International (ENZO FUSCO), Racc. pag. II-715,
punto 33).
34 Riguardo, in primo luogo, alla definizione di pubblico di riferimento occorre
constatare, alla stregua della commissione
di ricorso (punti 8 e 9 della decisione impugnata) e delle parti, che i prodotti indicati nella domanda di registrazione e quelli
indicati dal marchio anteriore sono suscettibili di essere commercializzati presso un
pubblico vasto, tanto di professionisti
quanto di non professionisti. Il pubblico di
riferimento è pertanto composto dall’insieme dei consumatori della Comunità.
35 Riguardo, in secondo luogo, al confronto tra i prodotti, la commissione di ricorso ha considerato, in sostanza, al
punto 21 della decisione impugnata, che la
definizione molto ampia dei prodotti nella
domanda di registrazione comprendeva
prodotti coperti dal marchio anteriore. Tra
questi ultimi, la Commissione di ricorso ha
menzionato, in particolare, alcuni prodotti
della classe 20, ovvero i prodotti in materie
plastiche, non inclusi nelle altre classi, le
stuoie, i materassi, i cuscinetti, prodotti riguardo ai quali la commissione di ricorso
rileva, in sostanza, che potevano essere
fabbricati con lo stesso materiale di base di
quelli indicati dal marchio domandato. La
commissione di ricorso è giunta quindi alla
conclusione che esistesse una notevole somiglianza, se non addirittura un’identità,
tra i prodotti indicati dai marchi in conflitto (punto 21 della decisione impugnata).
36 La ricorrente afferma, senza fornire
spiegazioni particolari, che i prodotti indicati dai marchi in conflitto non sono simili. Inoltre essa afferma, in sostanza, che la
possibilità che i prodotti indicati dai marchi in conflitto siano fabbricati a partire
dallo stesso materiale di base non è sufficiente a renderli prodotti simili ai sensi dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94. La commissione di ricorso avrebbe fornito quindi un’interpretazione erronea della condizione concernente la somiglianza dei prodotti.
37 L’UAMI, pur condividendo la conclusione della commissione di ricorso, secondo cui esiste una somiglianza tra i prodotti, vi giunge attraverso un ragionamento
differente. Esso considera, contrariamente
alla commissione di ricorso, che non sono
i prodotti del marchio domandato a comprendere alcuni prodotti del marchio anteriore, ma che invece sono i prodotti del
marchio anteriore, in particolare i «prodotti [della classe 20] in materie plastiche non
compresi in altre classi», categoria che, secondo l’UAMI, non conosce limiti né riguardo al tipo di plastica usata né riguardo
all’uso del prodotto in plastica, a comprendere i prodotti del marchio domandato.
38 L’interveniente sostiene che gli argomenti opposti dalla ricorrente, concernenti
i prodotti, sono irricevibili dinanzi al Tribunale, in applicazione dell’art. 135, n. 4,
del regolamento di procedura, poiché non
sono stati sollevati nel procedimento dinanzi all’UAMI. In via subordinata, l’interveniente condivide l’opinione della
commissione di ricorso secondo cui il testo
della domanda di marchio, per quanto concerne i prodotti indicati, è talmente ampio
da comprendere prodotti indicati dal marchio anteriore e rientranti nella classe 20.
L’interveniente produce alcuni documenti
commerciali che aveva già prodotto dinanzi all’UAMI.
39 Per ciò che riguarda, in primo luogo,
la sostenuta irricevibilità degli argomenti
della ricorrente concernenti i prodotti, occorre ricordare che un ricorso dinanzi al
Tribunale ha ad oggetto il controllo sulla
legittimità delle decisioni adottate dalle
commissioni di ricorso, ai sensi dell’art. 63, n. 2, del regolamento n. 40/94 (v.
sentenze del Tribunale 12 dicembre 2002,
causa T-247/01, eCopy/UAMI (ECOPY),
Racc. pag. II-5301, punto 46, e 22 ottobre
2003, causa T-311/01, Éditions Albert
René/UAMI – Trucco (Starix),
Racc. pag. II-4625, punto 70 e giurisprudenza ivi citata). Nell’ambito del regolamento n. 40/94, in applicazione del suo
art. 74, tale controllo dev’essere svolto con
riferimento all’ambito materiale e giuridico della controversia, nei termini in cui
quest’ultima è stata proposta alla commissione di ricorso (sentenze del Tribunale 5
marzo 2003, causa T-194/01, Unilever/
UAMI (pasticca ovoidale), Racc. pag.
II-383, punto 16, e 1° febbraio 2005, causa
T-57/03, SPAG/UAMI – Dann e Backer
(HOOLIGAN), Racc. pag. II-287, punto 17). Inoltre, secondo l’art. 135, n. 4, del
regolamento di procedura, le memorie delle parti non possono modificare l’oggetto
della controversia dinanzi alla commissione di ricorso.
40 Occorre quindi esaminare se, asserendo per la prima volta dinanzi al Tribunale
che i prodotti indicati dal marchio in conflitto sono differenti, la ricorrente abbia o
meno modificato l’oggetto della controversia.
41 A tal riguardo, è giocoforza constatare che un’opposizione alla registrazione di
un marchio comunitario, quando è fondata
sull’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, investe l’UAMI della questione
dell’identità o della somiglianza dei prodotti e dei servizi indicati dai marchi in
conflitto.
42 Ciò vale anche quando l’UAMI, o una
delle parti del procedimento, ritenga inutile esaminare la questione dell’identità o
della somiglianza dei prodotti e dei servizi
in questione a causa delle notevoli differenze constatate tra i marchi, che escludono in ogni caso un rischio di confusione. Di
conseguenza, la circostanza che, nella fattispecie, la ricorrente abbia ammesso, dinanzi alla divisione d’opposizione, che i
prodotti indicati dai marchi potevano essere potenzialmente identici, e che poi abbia
dichiarato, dinanzi alla commissione di ricorso, che la questione della somiglianza
dei prodotti poteva essere tralasciata, considerata la pretesa differenza tra i marchi in
conflitto, non ha avuto assolutamente per
effetto di rendere l’UAMI incompetente in
merito alla questione se i prodotti indicati
dai detti marchi fossero simili o identici.
Tale circostanza non ha quindi nemmeno
avuto l’effetto di privare la ricorrente del
diritto di contestare, nei limiti dell’ambito
giuridico e materiale della controversia dinanzi alla commissione di ricorso, le valutazioni formulate da quest’ultima in merito
a tale argomento (v., per analogia, sentenza
del Tribunale 23 novembre 2004, causa
T-360/03 Frischpack/UAMI (Forma di una
scatola di formaggio), Racc. pag. II-4097,
punti 32-35).
43 Orbene, è giocoforza constatare che
le contestazioni della ricorrente dinanzi al
Tribunale, relative al confronto tra i prodotti, non si discostano dall’ambito della
controversia di cui la commissione di ricorso è stata investita. Infatti, la ricorrente
si accontenta di mettere in causa le valutazioni apportate e i ragionamenti seguiti al
riguardo da tale organo. Ne consegue che
la ricorrente non ha modificato l’oggetto
della controversia con tali argomenti e che
questi sono quindi ricevibili dinanzi al Tribunale.
44 Come emerge dalla giurisprudenza,
per valutare la somiglianza tra i prodotti o
i servizi in questione, si deve tener conto di
tutti i fattori pertinenti che contraddistin-
SOMMARIO
guono il rapporto tra tali prodotti o servizi
e, in particolare, la loro natura, la loro destinazione, il loro impiego nonché la loro
concorrenzialità o complementarità (sentenza Canon, cit. al punto 28, punto 23;
sentenze del Tribunale 8 luglio 2004, causa T-203/02, Sunrider/UAMI – Espadafor
Caba (VITAFRUIT), Racc. pag. II-2811,
punto 65, e 4 maggio 2005, causa
T-359/02, Chum/UAMI – Star TV (STAR
TV), Racc. pag. II-1515, punto 31).
45 Nella fattispecie, la definizione dei
prodotti indicati nella domanda di marchio
è estremamente ampia quanto alla natura di
tali prodotti, poiché designa prodotti che si
presentano come «componenti di sistema o
come prodotti finiti», vale a dire, virtualmente qualunque prodotto. Il solo limite
apportato a tale definizione riguarda il materiale con cui tali prodotti sono fabbricati:
si tratta di prodotti in resine espanse elastomeriche, termoplastiche o termoindurenti.
46 Il marchio anteriore, da parte sua, indica, oltre ad alcuni prodotti richiamati
dalla commissione di ricorso al punto 21
della decisione impugnata e rientranti nella classe 20, una grande varietà di prodotti
suscettibili, la maggior parte di essi, di corrispondere alle definizioni di «componenti
di sistema» o di «prodotti finiti» e di essere fabbricati in resine espanse.
47 La ricorrente non ha mai sostenuto
che le resine espanse considerate nella sua
domanda di marchio presentino particolarità chimiche o fisiche tali da far sì che esse
siano destinate alla fabbricazione di prodotti molto specifici, che non rientrino nella lista dei prodotti indicati dal marchio anteriore.
48 La ricorrente si limita ad affermare, al
punto 65 del ricorso, che i prodotti in resine espanse, da un lato, e i prodotti in plastica della classe 20, dall’altro, non sono
simili e aggiunge che ciò vale anche per gli
altri prodotti indicati dal marchio anteriore.
49 Tale affermazione della ricorrente,
che non è, del resto, assolutamente dimostrata, non è di natura tale da rimettere in
causa la valutazione operata dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione
impugnata, secondo la quale «la plastica, la
gomma e i polimeri elastici» sono materiali simili ed è, in ogni caso, contraddetta
dalle seguenti considerazioni.
50 In primo luogo, come rilevato dall’UAMI nel suo controricorso, le resine
espanse elastomeriche, termoplastiche e
termoindurenti non sono altro che materie
plastiche. Del resto, sembra che la ricorrente ammetta tale fatto quando fa riferimento, al punto 63 del suo ricorso, alla
possibilità che i prodotti indicati dai marchi in conflitto siano fabbricati a partire dagli stessi materiali di base.
51 In secondo luogo, l’affermazione della ricorrente risulta in contraddizione con
la posizione che essa stessa difende nell’ambito dell’esame della somiglianza dei
segni, secondo cui il suffisso «foam» sarebbe «puramente descrittivo» dei prodotti
indicati dai marchi in conflitto (punto 43
del ricorso). Così, infatti, la ricorrente ammette implicitamente che i prodotti indicati dal marchio dell’interveniente sono anch’essi prodotti in resine espanse.
52 In terzo luogo, dai documenti prodotti dall’interveniente nel procedimento dinanzi all’UAMI e allegati al suo controricorso risulta che la ricorrente fabbrica
prodotti, con il marchio ARMAFOAM,
che corrispondono alla definizione contenuta nella domanda di marchio e che sono
identici o analoghi ad alcuni prodotti commercializzati dall’interveniente con il marchio NOMAFOAM, ovvero profilati di
protezione in resina espansa per l’imballaggio di prodotti fragili. Tali documenti
forniscono dunque un’illustrazione, certamente limitata ad alcuni prodotti, ma concreta, della somiglianza o dell’identità dei
prodotti indicati dai marchi in conflitto.
Del resto la ricorrente, in udienza, in risposta ad un quesito del Tribunale, non è stata
in grado di negare seriamente che alcuni
dei prodotti indicati nella domanda di marchio erano direttamente concorrenti di
quelli commercializzati dall’interveniente
con il marchio anteriore.
53 Da quanto precede risulta che la ricorrente non riesce a rimettere in causa la fondatezza della valutazione effettuata dalla
commissione di ricorso, secondo la quale il
«testo della domanda di marchio (articoli
prodotti in resine espanse elastomeriche,
termoplastiche) è tanto ampio da comprendere i prodotti indicati nella registrazione
anteriore (prodotti in materie plastiche non
compresi in altre classi)» (punto 21 della
decisione impugnata).
54 Inoltre, tale valutazione della commissione di ricorso non consiste assolutamente, contrariamente a quanto suggerito
dalla ricorrente, nel far dipendere la constatazione dell’esistenza di una somiglianza tra i prodotti esclusivamente dalla considerazione che è lo stesso materiale di
base che è utilizzato per la fabbricazione di
tali prodotti. Se la commissione di ricorso
è stata indotta a menzionare, al punto 21
della decisione impugnata, i materiali utilizzati per la fabbricazione dei prodotti, è
solamente per il fatto che la domanda di
marchio definiva i prodotti indicati non
tanto in base alla loro natura, potenzialmente molto ampia («componenti di sistema e prodotti finiti») quanto piuttosto in
base al loro materiale costitutivo («resina
espansa»).
55 Di conseguenza, la commissione di
ricorso ha correttamente constatato, al
punto 21 della decisione impugnata, l’esistenza di una sovrapposizione tra la descrizione dei prodotti indicati dal marchio domandato e quella dei prodotti coperti dal
marchio anteriore e ha dunque ritenuto che
esistesse una somiglianza, se non addirittura un’identità, tra i prodotti indicati dai
marchi in conflitto, ai sensi dell’art. 8, n. 1,
lett. b), del regolamento n. 40/94.
56 Per ciò che riguarda, in terzo luogo, il
confronto tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha constatato l’esistenza di una somiglianza tra tali marchi, in
particolare dal punto di vista del pubblico
di riferimento non anglofono (punto 23
della decisione impugnata).
57 Riguardo, prima di tutto, alla comparazione concettuale dei marchi in conflitto,
la commissione di ricorso ha rilevato che
tali marchi, presi nel loro insieme, erano
costruzioni inventate che non avevano alcun senso coerente e non si prestavano
quindi ad una comparazione di tipo concettuale (punto 18 della decisione impugnata). La commissione di ricorso ha tuttavia
considerato che, tra i consumatori dei prodotti interessati, solo i consumatori anglofoni erano in grado di isolare spontaneamente, all’interno dei marchi in
conflitto, il suffisso «foam» corrispondente alla parola inglese che significa «resina
espansa» (punto 13 della decisione impugnata).
58 La ricorrente afferma, in sostanza,
che non vi sia alcuna somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto. A tal fine essa
sostiene che, poiché il suffisso «foam» è
percettibile spontaneamente dall’insieme
del pubblico di riferimento come puramente descrittivo dei prodotti, tale pubblico
non farà attenzione a tale suffisso, ma concentrerà la sua attenzione sulle parti iniziali «arma» e «noma» dei marchi in conflitto, le quali sono, se non prive di senso,
almeno prive di ogni somiglianza concettuale in tutte le lingue comunitarie.
59 L’UAMI e l’interveniente sono d’accordo con la posizione della commissione
SOMMARIO
di ricorso riguardo ai consumatori non anglofoni, secondo cui non è necessario effettuare la comparazione concettuale. Riguardo ai consumatori anglofoni, l’UAMI
ritiene che il fatto che questi ultimi identifichino nei marchi in conflitto il termine
inglese che significa «resina espansa» non
giustifichi di per sé la conclusione che esista una somiglianza di tipo concettuale.
L’interveniente, da parte sua, considera che
tale fatto comporti una relativa somiglianza concettuale tra i marchi in conflitto.
60 Il Tribunale giudica che la valutazione effettuata dalla commissione di ricorso
è fondata almeno riguardo ai consumatori
non anglofoni per i quali non occorre procedere ad una comparazione concettuale
dei marchi in conflitto. A tal riguardo, la
posizione della ricorrente, che consiste nel
sostenere che i consumatori non anglofoni,
proprio come i loro omologhi anglofoni,
identificherebbero spontaneamente il suffisso «foam» come il termine inglese che
significa «resina espansa» e quindi come
un termine descrittivo dei prodotti indicati
dai marchi in conflitto, è manifestamente
sbagliata, tanto più che tale posizione non
è assolutamente suffragata da alcun elemento del fascicolo.
61 Riguardo al confronto visivo e a quello fonetico dei marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha ritenuto, in sostanza,
per ciò che riguarda il pubblico non anglofono, che esistessero importanti somiglianze (punti 11-19 della decisione impugnata). Essa ha rilevato, infatti, che i
marchi in conflitto avevano sei lettere e tre
sillabe in comune su un totale di otto lettere, così come quattro sillabe ciascuno e che
i prefissi «ar» e «no», benché situati all’inizio dei marchi in conflitto, non erano di
natura tale da rimettere in causa la somiglianza visiva e fonetica di tali marchi.
L’interveniente e l’UAMI concordano con
tale posizione.
62 Per ciò che riguarda il pubblico anglofono, la commissione di ricorso ha considerato che il carattere descrittivo del suffisso «foam» fosse piuttosto tale da
aumentare le somiglianze visive e fonetiche d’insieme dei marchi in conflitto riguardo a tale pubblico (punti 16 e 17 della
decisione impugnata). L’UAMI ritiene che
il carattere descrittivo di tale suffisso dovrebbe piuttosto portare il detto pubblico a
concentrare la sua attenzione sulle parti
iniziali, molto diverse, «arma» e «noma»,
dei marchi in conflitto.
63 La ricorrente, da parte sua, sostiene
che i prefissi «ar» e «no», a causa del loro
posizionamento all’inizio dei marchi in
conflitto, differenziano nettamente tali
marchi visivamente e foneticamente. Essa
ritiene anche che i prefissi «arma» e
«noma», che sono, a suo avviso, gli elementi dominanti dei marchi in conflitto,
siano nettamente differenti visivamente e
foneticamente.
64 Il Tribunale rileva che le sole differenze visive e fonetiche dei marchi in conflitto oggettivamente rilevabili dal pubblico non anglofono risultano dai prefissi
«ar» e «no» di tali marchi.
65 A tal riguardo, è certamente vero che
la parte iniziale dei marchi denominativi
può essere suscettibile di richiamare maggiormente l’attenzione del consumatore rispetto alle parti successive (v., in tal senso,
sentenze del Tribunale 17 marzo 2004,
cause riunite T-183/02 e T-184/02, El Corte Inglés/UAMI – González Cabello e Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), Racc. pag. II-965, punto 81, e 16
marzo
2005,
causa
T-112/03,
L’Oréal/UAMI – Revlon (FLEXI AIR),
Racc. pag. II-949, punti 64 e 65). Tuttavia
tale considerazione non può valere in ogni
caso (v., in tal senso, sentenze del Tribunale 14 ottobre 2003, causa T-292/01, Phillips-Van Heusen/UAMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS),
Racc. pag. II-4335, punto 50, e 6 luglio
2004, causa T-117/02, Grupo El Prado Cervera/UAMI – Héritiers Debuschewitz
(CHUFAFIT), Racc. pag. II-2073, punto 48). Essa non può in ogni caso rimettere
in questione il principio, espresso dalla
giurisprudenza citata ai precedenti punti
29-32, secondo cui l’esame della somiglianza dei marchi deve tenere conto dell’impressione complessiva prodotta da tali
marchi, dal momento che il consumatore
medio percepisce normalmente un marchio come un insieme e non si impegna in
un esame dei suoi differenti dettagli.
66 Nella fattispecie il Tribunale, alla
stregua della commissione di ricorso, dell’interveniente e dell’UAMI, considera
che, riguardo al pubblico non anglofono, la
differenza tra i prefissi «ar» e «no» dei
marchi in conflitto non è tale, a dispetto del
loro posizionamento all’inizio del marchio, da eliminare l’impressione di una
grande somiglianza visiva e fonetica prodotta dai detti marchi, la quale risulta tanto
dal fatto che tali marchi hanno una lunghezza identica (otto lettere e quattro sillabe ciascuno), quanto dal fatto che, a parte
la summenzionata differenza, tali marchi
sono rigorosamente identici, sia da un punto di vista visivo (sei lettere situate nello
stesso ordine: «m», «a», «f», «o», «a»,
«m») sia da quello fonetico («ma», «fo»,
«am»).
67 Ne consegue che, sul piano visivo e
fonetico, i marchi in conflitto sono simili,
almeno riguardo al pubblico non anglofono. Pertanto, tenuto conto del fatto che un
confronto concettuale tra tali marchi è privo di rilevanza per tale pubblico, occorre
concludere che tali marchi sono simili agli
occhi di questo.
68 Considerata tale conclusione e la giurisprudenza ricordata al precedente punto 33, secondo la quale i marchi comunitari anteriori sono opponibili a qualsiasi
successiva domanda di marchio lesiva della loro tutela, se non altro in relazione alla
percezione dei consumatori di una parte
del territorio comunitario, occorre constatare che è a giusto titolo che la commissione di ricorso ha considerato, al punto 19
della decisione impugnata, che i marchi in
conflitto erano simili ai sensi dell’art. 8,
n. 1, lett. b), del regolamento n. 40/94, senza che sia necessario statuire in merito alla
questione se tali marchi siano o meno simili anche riguardo al pubblico anglofono.
69 Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che il motivo unico di
annullamento, concernente la violazione
dell’art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento
n. 40/94, dev’essere respinto. In tali circostanze, occorre respingere il ricorso.
70
(…) Sulle spese
Dispositivo:
1) Il ricorso è respinto.
2) La Armacell Enterprise GmbH è
condannata a sopportare le proprie
spese nonché quelle dell’Ufficio per
l’Armonizzazione nel Mercato Interno (marchi, disegni e modelli) e quelle della nmc SA.