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Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014 RG n. 18198/2011 N. R.G. 18198/2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ELENA RIVA CRUGNOLA dott. MARIANNA GALIOTO dott. ANGELO MAMBRIANI Presidente relatore Giudice Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18198/2011 promossa da: ARMAN SRL (C.F. 06526690968) e MARIA FONTANA ARDITO (C.F. RDTMFN69E52D761C), entrambe con il patrocinio dell’avv. MILENA OLINI (C.F. LMOMLN66B67F205U) ed entrambe elettivamente domiciliate in VIA MONTE CRISTALLO, 1 20159 MILANO presso il difensore; ATTRICI contro DOMENICO ALESSANDRO MANNINO (C.F. MNNDNC70T04C351A), con il patrocinio dell’avv. DONATELLA IACONA (C.F. CNIDTL67B51F899Q), elettivamente domiciliato in VIA GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso il difensore; CONVENUTO pagina http://bit.ly/1sVFdZM 1 di 8 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014 RG n. 18198/2011 CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come segue: per il convenuto: "Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare: In via principale e nel merito: rigettare le domande delle attrici in quanto infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione, nonchè, attesa la temerarietà della lite siccome promossa ai danni del MANNINO, pur nella consapevolezza dei falsi presupposti addotti a sostegno delle proprie domande, condannarle, in solido tra loro, al risarcimento del danno a sensi e per gli effetti dell'art.92, 2° e 3° comma cpc, in favore del sig. MANNINO, da determinarsi in percentuale riferita al valore della presente controversia, secondo la dichiarazione di valore fatta dalle attrici, ai fini del pagamento del contributo unificato, in euro 101.386,17. In via subordinata istruttoria: si insta ex art.210 cpc affinché l'adito Giudice voglia ordinare alla ARMAN SRL di esibire il contratto di conto corrente bancario della ARMAN SRL da cui si possa evincere la persona autorizzata all'emissione di assegni con la spendita del nome della ARMAN SRL, nonchè copia del contratto con cui la stessa ha rilevato dal sig. GIUFFRIDA, nell'anno 2011, l'esercizio di Bar Pasticceria ANTICA SICILIA situato in Milano, piazza Ascoli angolo via Tiepolo. Spese di lite interamente rifuse." pagina http://bit.ly/1sVFdZM 2 di 8 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce per le attrici: Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014 RG n. 18198/2011 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le attrici, la SRL ARMAN e la socia di questa, MARIA ARDITO, hanno svolto congiuntamente azione di responsabilità nei confronti del cessato amministratore DOMENICO MANNINO (anche socio fondatore della srl), con quantificazione del danno subito dalla società come pari a tali ingiustificati prelievi. Il convenuto MANNINO ha contrastato la pretesa avversaria, riportandola ad intenti calunniosi della ARDITO, già manifestatisi con la sua estromissione dalla srl a mezzo della delibera assembleare dell'11.4.2011 (poi da lui impugnata) recante un azzeramento del capitale sociale per perdite non corrispondente alla effettiva situazione della società con contestuale aumento di capitale, nonchè, nel merito, negando ogni addebito e riconducendo la differenza tra le somme di cui al libro corrispettivi e i versamenti in banca ai pagamenti effettuati abitualmente dalla società in contanti: o a sè stesso per stipendi, o ai fornitori per acquisti, o a dipendenti assunti in nero, o a copertura anticipata di effetti cambiari emessi in favore di MARIO GIUFFRIDA a seguito di acquisto del ramo di azienda da costui. Le attrici hanno contestato tale difesa del convenuto, come risulta in particolare dal tenore dell'interrogatorio libero delle parti all'udienza del 20.6.2012: "Interrogate liberamente le parti dal g.i. la sig.ra ARDITO dichiara: quanto dice il MANNINO nella comparsa su pagamenti effettuati in contanti che spiegherebbero la differenza tra i libri corrispettivi e gli importi versati sul conto corrente sociale non ritengo corrisponda al vero. Preciso che i conti li hanno fatti i commercialisti e appunto risultava questa differenza. Aggiungo quanto al pagamento delle cambiali in anticipo di cui parla il MANNINO a pagina 7 della comparsa, questi pagamenti ci sono stati, me ne sono occupata io, ma non sono stati effettuati nel periodo di cui si parla nella comparsa. Comunque tutti questi pagamenti sono stati documentati nella contabilità. Quanto ai due dipendenti che il MANNINO contesta essere in nero, costoro in realtà sono stati assunti regolarmente dalla società (la DOMINGUEZ dopo un periodo transitorio in cui era tata regolarizzata come babysitter essendo straniera e solo per tale tipologia di lavoro essendo possibile la sanatoria), la DOMINGUEZ e il LEANZA preferivano essere retribuiti settimanalmente e venivano pagati in contanti, comunque tutti questi pagamenti risultavano in contabilità. Preciso che io ho iniziato a preoccuparmi quando nel settembre 2010 venni avvisata dal commercialista di verificare la cassa, aveva notato delle anomalie, inoltre a partire da quel periodo molti fornitori cominciarono a richiedere pagamenti e inoltre risultarono non pagati i canoni dell'affitto del locale. Il sig. MANNINO dichiara: ribadisco che la sig.ra ARDITO rimase assente solo il mese di luglio e restava in gelateria fino alle ore 6 di sera, io la cassa la chiudevo e la mattina dopo tutto veniva versato in banca dalla ARDITO che apriva il negozio la mattina. Ribadisco che il LEANZA dopo un primo periodo in cui era stato assunto in regola fu mandato via e quando tornò non fu regolarizzato. A pagina 3 di 8 http://bit.ly/1sVFdZM Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce addebitandogli prelievi personali dai fondi liquidi della società (esercente una pasticceria/gelateria) per euro 101.386,17, prelievi a loro dire documentati dalla differenza tra le risultanze del libro corrispettivi redatto dallo stesso MANINO e l'ammontare dei versamenti eseguiti sempre dal MANNINO sul conto corrente sociale per il periodo dal gennaio all'ottobre 2010 (cfr. docc. 3, 4 e 5), Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014 RG n. 18198/2011 me inoltre non risulta che questi pagamenti in contanti siano stati contabilizzati, dico questo in particolare quanto ai pagamenti dei vaglia cambiari relativi all'acquisto dell'azienda." Nei termini assegnati ex art.183 sesto comma cpc le parti hanno quindi depositato memorie formulando richieste istruttorie, ribadite all'udienza del 15.1.2013: "Su richiesta di precisazione del g.i.: l'avv. IACONA quanto ai fatti di cui capitoli 10 e 11 della comparsa ribadisce che la rilevanza probatori dei documenti prodotti sul punto dalla attrice con la seconda memoria ex art 183 cpc è stata espressamente contestata nella memoria numero 3 del convenuto per i ci i capitoli 10 e 11 sono tutt'ora necessari; l'avv. ZANOTTO dichiara che il fatto di cui al cap. 13 di cui alla comparsa non è contestato, mentre i fatti di cui ai cap. 14 e15 sono da considerare contestati in quanto incompatibili con i fatti esposti in citazione; l'avv. IACONA quanto ai fatti di cui al cap. 16 della comparsa ribadisce che la rilevanza probatoria dei documenti prodotti sul puto dalla attrice con la seconda memoria ex art 183 cpc è stata espressamente contestata nella memoria numero 3 del convenuto, quanto al capitolo 3 di cui alla seconda memoria delle attrici dichiara che il fatto non è stato contestato. Le difese insistono comunque in tutte le istanze istruttorie. L'avv. ZANOTTO deposita quale documento n. 197 sentenza pronunciata da questo Tribunale il 27/11/2012, in data successiva alla scadenza del secondo termine di cui all'articolo 183 cpc, sesto comma, in relazione alla impugnazione promossa dal MANNINO avverso la delibera della SRL ARMAN del 10/4/2011, impugnazione rigettata dal Tribunale. L'avv. IACONA si oppone a tale produzione in quanto irrilevante ai fii del decidere e in quanto si tratta di sentenze per la quale pende ancora il termine per l'impugnazione." e sulle quali il g.i. ha così provveduto con ordinanza del 15.1.2013: "rilevato che: quanto i capitoli dedotti nella comparsa di risposta risultano rilevanti e ammissibili i capitoli di cui ai numeri 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 e 16, gli altri capitoli riguardando fatti pacifici o irrilevanti; quanto i capitoli dedotti nella seconda memoria delle attrici risultano rilevanti e ammissibili i capitoli di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13, gli altri capitoli riguardando fatti pacifici o irrilevanti; quanto alle richieste ex art 210 cpc di parte convenuta, che le stesse non paiono ammissibili la prima di esse essendo volta a dimostrare circostanza pacifica e la seconda mirando a provare circostanza non dirimente; ammette le prove orali come sopra indicate per interrogatorio e testi, riservando all'esito ogni decisione circa la necessità di procedere a CTU, come richiesta da parte convenuta." Espletate le prove orali ammesse e precisate le conclusioni come sopra riportate, le sole attrici hanno depositato comparsa conclusionale, nella quale hanno ribadito le proprie pretese. All'esito di tale contraddittorio, reputa il Tribunale che la domanda principale delle attrici debba essere accolta nei limiti di cui si dirà infra. pagina http://bit.ly/1sVFdZM 4 di 8 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce l'avv. ZANOTTO dichiara che la circostanza del completo allontanamento del MANNINO dalla pasticceria a partire dai primi giorni di settembre é di per sè contestata; quanto ai fatti di cui ai capitoli 7, 8 e 9 in comparsa di risposta non vi è stata alcuna contestazione; Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014 RG n. 18198/2011 Al riguardo va infatti rilevato che la prospettazione delle attrici si fonda: da un lato sullo specifico ruolo del MANNINO di "chiusura" giornaliera della cassa dell'esercizio, con registrazione degli incassi nel registro dei corrispettivi e prelievo dei contanti dal registratore di cassa, e dall'altro sulle risultanze del prospetto illustrante le discrasie tra il registro dei corrispettivi e i versamenti eseguiti dal MANNINO sul conto corrente intestato alla società (doc.5 parte attrice), il primo ammesso dal MANNINO in sede di interrogatorio formale 1 e confermato anche dalla teste NYRI 2, le seconde non specificatamente contestate dal MANNINO, il quale si è limitato: o ad affermare di non aver più frequentato la pasticceria dopo i primi due giorni del mese di ottobre 2010, negando quindi la riferibilità a sé medesimo delle annotazioni nel registro dei corrispettivi successive ai primi due giorni di ottobre (cfr. p.5 comparsa, con riferimento alle annotazioni di cui al doc.3 di parte attrice); o ad affermare l'utilizzo di contanti per fini sociali. Sulla scorta di tali dati deve dunque ritenersi dimostrato in causa che le discrasie di cui al prospetto siano effettivamente da riferire a prelievi per contanti eseguiti dal MANNINO e ciò fino al mese di settembre 2010, per complessivi euro 73.503,70 (cfr. pag. 11, ultima colonna del prospetto sub 5): quanto al mese di ottobre 2010, l'assenza del MANNINO dal locale è stata ammessa dalla ARDITO in sede di interrogatorio formale 3 e se ne dà del resto conto anche nella difesa conclusionale delle attrici, cosicché il prospetto in discussione perde ogni valenza probatoria a carico del convenuto quanto alle discrasie relative al mese di ottobre 2010, in particolare non potendosi configurare quale prelievo indebito, per contanti, ad opera del convenuto l'importo di euro 27.882,47 relativo a tale mese (cfr. pag. 12, penultima colonna del prospetto sub 5). 1 Il MANNINO, interrogato sul capitolo 5 avversario ("Vero che ogni giorno, alla chiusura del negozio, il MANNINO conteggiava l'incasso giornaliero, ne riportava l'ammontare sul registro dei corrispettivi, prelevava il denaro dal registratore di cassa, lo inseriva in una busta che provvedeva a posizionare nell'apposito armadietto presente presso la pasticceria"), ha così risposto nel corso dell'udienza del 20.1.2014: "è vero quanto ivi indicato, ogni giorno alla chiusura del negozio conteggiavo l'incasso e dopo averlo riportato sul registro dei corrispettivi prelevavo il denaro dal registratore di cassa e lo mettevo in una busta che sistemavo nell'armadietto. Preciso però che talvolta utilizzavo parte del denaro contante per il pagamento di acquisti di forniture per la pasticceria oppure per pagare il personale." 2 La teste NYRI, interrogata sul capitolo 5 di parte attrice, ha così deposto nel corso dell'udienza del 20.1.2014: "a seconda dei momenti io presso la pasticceria servivo i clienti oppure stavo alla cassa. Normalmente ero io che al momento della chiusura del negozio prendevo i contanti dal registratore di cassa, li inserivo in una busta e la consegnavo al Mannino. Quanto al fatto che il Mannino prendesse la busta e la inserisse in un armadietto sito nella pasticceria, come detto nel capitolo, io posso solo dire che consegnavo la busta al Mannino, non ho mai saputo dove il Mannino riponesse la busta." 3 La ARDITO, interrogata sul capitolo 5 avversario ("Vero che, dopo tale evento -indicato nel capitolo precedente e situato intorno al 10.9.2010- , il MANNINO non ebbe più facoltà di accesso ai locali della pasticceria e pertanto non vi è più ritornato"), ha così risposto nel corso dell'udienza del 12.6.2013: "non è vero, la pasticceria è stata riaperta i primi di settembre dal sig. MANNINO che ha lavorato lì per le prime due o tre settimane di settembre. Poi il MANNINO è andato in Sicilia, a suo dire perché doveva essere operato il figlio, dopodiché non è più tornato. Io feci al MANNINO le contestazioni relative alla cassa quando lui era già in Sicilia". pagina http://bit.ly/1sVFdZM 5 di 8 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce ruolo e risultanze: Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014 RG n. 18198/2011 l'affermazione del MANNINO circa la regolamentazione in contanti del proprio compenso quale amministratore della srl per i primi sei mesi del 2010 (cfr. pagg. 6/7 comparsa di risposta) non è stata specificatamente contestata dalle attrici, le quali neppure hanno contestato l'ammontare del compenso mensile spettante al MANNINO quale risultante dal doc.5 prodotto dal convenuto né dedotto che i versamenti a tale titolo in favore del MANNINO fossero stati comunque contabilizzati (e, quindi, non potessero comunque "coprire" le discrasie di cui al prospetto): ne consegue che va ritenuta fondata la prospettazione del convenuto circa l'utilizzo dei fondi liquidi a sue mani e non riversati sui conti correnti sociali, in parte, per il pagamento del suo compenso, con conseguente deduzione dal totale dei prelievi ingiustificati risultanti dal prospetto sopra citato dell'importo di euro 14.586,00, pari al compenso mensile del MANNINO di euro 2.431,00 per i primi sei mesi 2010; l'affermazione del MANNINO circa la regolamentazione per contanti anche dei corrispettivi dovuti al personale a suo dire non assunto regolarmente presso l'esercizio sociale, DAISSY DOMINGUEZ e NICOLO' LEANZA (cfr. pag.7 comparsa di risposta,) specificatamente contestata dalle attrici, ha trovato parziale conferma nella deposizione del teste LEANZA, secondo il quale: o "nel 2009 ero stato assunto regolarmente presso la pasticceria di via Matteucci, non mi ricordo il tipo di contratto, poi ero andato via per motivi miei. Nel 2010 sono tornato lì, non ricordo in che mese, e in sostanza rimasi lì in nero mi sembra fino ad ottobre/novembre 2010, in questo periodo del 2010 venivo pagato in contanti, mi sembra che la somma fosse 250 euro a settimana, mi sembra di ricordare che il compenso mensile fosse sui 900/1000 euro. A quanto so io anche la Sig.ra DAISSY DOMINGUEZ che lavorava presso la pasticceria di via Matteucci non era assunta regolarmente ma lavorava in nero, dico ciò per il 2010 e dico ciò in quanto così mi riferì la stessa Sig.ra DAISSY DOMINGUEZ.", o deposizione che, in riferimento alla sola posizione del LEANZA, può essere ritenuta prova sufficiente di un utilizzo presso l'esercizio sociale di contanti per il pagamento di tale dipendente, con quantificazione forfettaria di tale utilizzo in euro 6.000,00 complessivi e conseguente deduzione dal totale dei prelievi ingiustificati risultanti dal prospetto sopra citato di tale importo, o mentre l'assunto del convenuto relativo all'altra dipendente DAISSY non appare suffragato da idoneo riscontro, dato il carattere de relato (e comunque palesemente generico) della deposizione del LEANZA sul punto e la rinuncia della difesa del convenuto alla escussione della teste DAISSY, risultata irreperibile (cfr. verbale udienza 7.10.2013); l'affermazione del MANNINO in ordine ad ulteriori rilevanti prelievi settimanali in contanti per acquisti di prodotti alimentari e di bibite presso supermercati (cfr. pag.7 comparsa di risposta) è stata specificatamente contestata dalle attrici e non è stata confermata dalla istruttoria, in particolare il teste LEANZA avendo descritto acquisti occasionali in contanti per 20/30 euro a fronte dei circa 700 euro settimanali indicati dal MANNINO, cosicché in sostanza è rimasto indimostrato l'assunto del convenuto circa l'abituale utilizzo, da parte sua, dei liquidi prelevati giornalmente dalla cassa e non riversati sui conti sociali per acquisti in contanti di consistente entità; pagina http://bit.ly/1sVFdZM 6 di 8 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Quanto alle ulteriori difese del MANNINO inerenti all'utilizzo di contanti per fini sociali, va poi rilevato che: l'affermazione del MANNINO in ordine a prelievi di contanti dalla cassa sociale da parte della socia ARDITO, senza contabilizzazione, per il pagamento anticipato di cambiali emesse dalla srl in favore di MARIO GIUFFRIDA, quale corrispettivo per la cessione di ramo d'azienda, è stata specificatamente contestata dalle attrici quanto alle circostanze qui rilevanti, in particolare l'ARDITO in sede di interrogatorio libero avendo precisato che questi pagamenti furono effettuati in periodo diverso dal 2010 e comunque rientrarono nella contabilità sociale: anche a prescindere dalla mancata contestazione da parte del convenuto quanto al carattere contabilmente regolare di questi pagamenti, va poi rilevato che, in ogni caso, la deduzione del MANNINO non ha trovato sicuro riscontro in particolare quanto alla sua collocazione temporale, posto il tenore del tutto vago della deposizione del teste GIUFFRIDA sul punto 4, sicché, in definitiva, anche in questo caso l'assunto del convenuto non può ritenersi adeguatamente dimostrato. Per quanto fin qui detto deve dunque concludersi che le attrici abbiano dato prova di prelievi di contanti dalla cassa sociale della srl ARMAN eseguiti dal convenuto nel corso del 2010 e, per euro (101.386,17 - 27.882,47 - 14.586,00 - 6.000,00) 52.917,70, rimasti privi di giustificazione, con conseguente obbligazione risarcitoria in capo al cessato amministratore convenuto nei confronti della srl attrice: in parziale accoglimento della domanda delle attrici il MANNINO va quindi condannato al pagamento in favore della srl ARMAN dell'importo di euro 52.917,70, oltre interessi legali su tale somma dalla data dei singoli prelievi (come ricavabile dal prospetto sopra citato) all'effettivo saldo, e ciò senza necessità di procedere alla emanazione dell'ordine di esibizione la cui richiesta è stata ribadita dal convenuto nelle conclusioni finali, trattandosi di richiesta relativa alla prova di circostanze in parte pacifiche e in parte comunque non dirimenti rispetto al ragionamento decisorio come sopra svolto. All'accoglimento sia pure parziale della domanda delle attrici consegue il rigetto della domanda risarcitoria del convenuto, da intendersi formulata ex art.96 cpc, il richiamo espresso all'art.92 cpc contenuto nelle conclusioni apparendo frutto di errore materiale. Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto conto della natura della causa (e in particolare della cifra per cui è stata pronunciata condanna) nonchè dell'attività difensiva svolta. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: 1. in parziale accoglimento della domanda principale delle attrici, accertata la responsabilità del convenuto DOMENICO ALESSANDRO MANNINO, quale amministratore della SRL ARMAN, nei confronti della stessa SRL per le ragioni di cui in motivazione, e liquidato il danno subito dalla SRL in euro 52.917,70, condanna il convenuto al pagamento in favore della SRL ARMAN di tale 4 Il teste GIUFFRIDA, interrogato sul capitolo 16 del convenuto ("Vero che la signora ARDITO, nel corso dell'anno 2010 ebbe ad aderire alle richieste del sig. MARIO GIUFFRIDA (portatore di nmerosi effetti cambiari di euro 7.000,00 cadauno emessi dalla ARMAN srl in sede di acquisto di ramo d'azienda, e consistente proprio nell'attività di bar pasticceria di via Matteucci), di procedere al pagamento anticipato di quattro/cinque effetti scadenti nel 201372014, cosa che faceva personalmente la ARDITO prelevandone le relative somme pari ad euro 28.000,00/35.000,00 dagli incassi della ARMAN SRL"), ha così deposto nel corso dell'udienza del 12.6.2013: "anche in questo caso non sono in grado di precisare l'anno, ma è vero che una parte degli effetti cambiari di cui al capitolo mi vennero pagati anticipatamente dalla ARMAN srl, neppure sono in grado di precisare quanto fosse l'ammontare di questi effetti il cui pagamento venne anticipato, ricordo che questo pagamento anticipato venne effettuato per contanti." pagina http://bit.ly/1sVFdZM 7 di 8 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014 RG n. 18198/2011 Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014 RG n. 18198/2011 importo di euro 52.917,70, oltre interessi legali su tale somma dalla data dei singoli prelievi all'effettivo saldo; 2. rigetta, per il resto, le domande delle attrici; 3. rigetta la domanda risarcitoria del convenuto; Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 26.6.2014. Il Presidente est. Elena Riva Crugnola pagina http://bit.ly/1sVFdZM 8 di 8 Firmato Da: PORTALE MARIA LUISA Emesso Da: POSTECOM CA3 Serial#: 2bb1c - Firmato Da: RIVA CRUGNOLA ELENA MARIA Emesso Da: POSTECOM CA2 Serial#: c98ce 4. condanna il convenuto DOMENICO ALESSANDRO MANNINO alla rifusione delle spese di lite in favore delle attrici, spese che liquida in euro 660,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15% del secondo importo ed oltre iva e cpa sempre sul secondo importo.