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Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014
RG n. 18198/2011
N. R.G. 18198/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA B
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ELENA RIVA CRUGNOLA
dott. MARIANNA GALIOTO
dott. ANGELO MAMBRIANI
Presidente relatore
Giudice
Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18198/2011 promossa da:
ARMAN SRL (C.F. 06526690968)
e
MARIA FONTANA ARDITO (C.F. RDTMFN69E52D761C),
entrambe con il patrocinio dell’avv. MILENA OLINI (C.F. LMOMLN66B67F205U) ed entrambe
elettivamente domiciliate in VIA MONTE CRISTALLO, 1 20159 MILANO presso il difensore;
ATTRICI
contro
DOMENICO ALESSANDRO MANNINO (C.F. MNNDNC70T04C351A), con il patrocinio
dell’avv. DONATELLA IACONA (C.F. CNIDTL67B51F899Q), elettivamente domiciliato in VIA
GOFFREDO MAMELI, 20 20129 MILANO presso il difensore;
CONVENUTO
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TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sentenza n. 10960/2014 pubbl. il 16/09/2014
RG n. 18198/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per il convenuto:
"Voglia l'adito Tribunale, contrariis reiectis, così giudicare:
In via principale e nel merito: rigettare le domande delle attrici in quanto infondate in fatto e diritto
per le ragioni esposte nella narrativa della comparsa di costituzione, nonchè, attesa la temerarietà
della lite siccome promossa ai danni del MANNINO, pur nella consapevolezza dei falsi presupposti
addotti a sostegno delle proprie domande, condannarle, in solido tra loro, al risarcimento del danno a
sensi e per gli effetti dell'art.92, 2° e 3° comma cpc, in favore del sig. MANNINO, da determinarsi in
percentuale riferita al valore della presente controversia, secondo la dichiarazione di valore fatta dalle
attrici, ai fini del pagamento del contributo unificato, in euro 101.386,17.
In via subordinata istruttoria: si insta ex art.210 cpc affinché l'adito Giudice voglia ordinare alla
ARMAN SRL di esibire il contratto di conto corrente bancario della ARMAN SRL da cui si possa
evincere la persona autorizzata all'emissione di assegni con la spendita del nome della ARMAN SRL,
nonchè copia del contratto con cui la stessa ha rilevato dal sig. GIUFFRIDA, nell'anno 2011,
l'esercizio di Bar Pasticceria ANTICA SICILIA situato in Milano, piazza Ascoli angolo via Tiepolo.
Spese di lite interamente rifuse."
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per le attrici:
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Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le attrici, la SRL ARMAN e la socia di questa, MARIA ARDITO, hanno svolto congiuntamente
azione di responsabilità nei confronti del cessato amministratore DOMENICO MANNINO (anche
socio fondatore della srl),
 con quantificazione del danno subito dalla società come pari a tali ingiustificati prelievi.
Il convenuto MANNINO ha contrastato la pretesa avversaria,
 riportandola ad intenti calunniosi della ARDITO, già manifestatisi con la sua estromissione
dalla srl a mezzo della delibera assembleare dell'11.4.2011 (poi da lui impugnata) recante un
azzeramento del capitale sociale per perdite non corrispondente alla effettiva situazione della
società con contestuale aumento di capitale,
 nonchè, nel merito, negando ogni addebito e riconducendo la differenza tra le somme di cui al
libro corrispettivi e i versamenti in banca ai pagamenti effettuati abitualmente dalla società in
contanti:
o a sè stesso per stipendi,
o ai fornitori per acquisti,
o a dipendenti assunti in nero,
o a copertura anticipata di effetti cambiari emessi in favore di MARIO GIUFFRIDA a
seguito di acquisto del ramo di azienda da costui.
Le attrici hanno contestato tale difesa del convenuto, come risulta in particolare dal tenore
dell'interrogatorio libero delle parti all'udienza del 20.6.2012:
"Interrogate liberamente le parti dal g.i. la sig.ra ARDITO dichiara: quanto dice il MANNINO nella
comparsa su pagamenti effettuati in contanti che spiegherebbero la differenza tra i libri corrispettivi e
gli importi versati sul conto corrente sociale non ritengo corrisponda al vero. Preciso che i conti li
hanno fatti i commercialisti e appunto risultava questa differenza. Aggiungo quanto al pagamento
delle cambiali in anticipo di cui parla il MANNINO a pagina 7 della comparsa, questi pagamenti ci
sono stati, me ne sono occupata io, ma non sono stati effettuati nel periodo di cui si parla nella
comparsa. Comunque tutti questi pagamenti sono stati documentati nella contabilità. Quanto ai due
dipendenti che il MANNINO contesta essere in nero, costoro in realtà sono stati assunti regolarmente
dalla società (la DOMINGUEZ dopo un periodo transitorio in cui era tata regolarizzata come babysitter essendo straniera e solo per tale tipologia di lavoro essendo possibile la sanatoria), la
DOMINGUEZ e il LEANZA preferivano essere retribuiti settimanalmente e venivano pagati in
contanti, comunque tutti questi pagamenti risultavano in contabilità. Preciso che io ho iniziato a
preoccuparmi quando nel settembre 2010 venni avvisata dal commercialista di verificare la cassa,
aveva notato delle anomalie, inoltre a partire da quel periodo molti fornitori cominciarono a
richiedere pagamenti e inoltre risultarono non pagati i canoni dell'affitto del locale.
Il sig. MANNINO dichiara: ribadisco che la sig.ra ARDITO rimase assente solo il mese di luglio e
restava in gelateria fino alle ore 6 di sera, io la cassa la chiudevo e la mattina dopo tutto veniva
versato in banca dalla ARDITO che apriva il negozio la mattina. Ribadisco che il LEANZA dopo un
primo periodo in cui era stato assunto in regola fu mandato via e quando tornò non fu regolarizzato. A
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 addebitandogli prelievi personali dai fondi liquidi della società (esercente una
pasticceria/gelateria) per euro 101.386,17, prelievi a loro dire documentati dalla differenza tra le
risultanze del libro corrispettivi redatto dallo stesso MANINO e l'ammontare dei versamenti
eseguiti sempre dal MANNINO sul conto corrente sociale per il periodo dal gennaio all'ottobre
2010 (cfr. docc. 3, 4 e 5),
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me inoltre non risulta che questi pagamenti in contanti siano stati contabilizzati, dico questo in
particolare quanto ai pagamenti dei vaglia cambiari relativi all'acquisto dell'azienda."
Nei termini assegnati ex art.183 sesto comma cpc le parti hanno quindi depositato memorie formulando
richieste istruttorie, ribadite all'udienza del 15.1.2013:
"Su richiesta di precisazione del g.i.:
 l'avv. IACONA quanto ai fatti di cui capitoli 10 e 11 della comparsa ribadisce che la rilevanza
probatori dei documenti prodotti sul punto dalla attrice con la seconda memoria ex art 183 cpc
è stata espressamente contestata nella memoria numero 3 del convenuto per i ci i capitoli 10 e
11 sono tutt'ora necessari;
 l'avv. ZANOTTO dichiara che il fatto di cui al cap. 13 di cui alla comparsa non è contestato,
mentre i fatti di cui ai cap. 14 e15 sono da considerare contestati in quanto incompatibili con i
fatti esposti in citazione;
 l'avv. IACONA quanto ai fatti di cui al cap. 16 della comparsa ribadisce che la rilevanza
probatoria dei documenti prodotti sul puto dalla attrice con la seconda memoria ex art 183 cpc
è stata espressamente contestata nella memoria numero 3 del convenuto, quanto al capitolo 3
di cui alla seconda memoria delle attrici dichiara che il fatto non è stato contestato.
Le difese insistono comunque in tutte le istanze istruttorie.
L'avv. ZANOTTO deposita quale documento n. 197 sentenza pronunciata da questo Tribunale il
27/11/2012, in data successiva alla scadenza del secondo termine di cui all'articolo 183 cpc, sesto
comma, in relazione alla impugnazione promossa dal MANNINO avverso la delibera della SRL
ARMAN del 10/4/2011, impugnazione rigettata dal Tribunale.
L'avv. IACONA si oppone a tale produzione in quanto irrilevante ai fii del decidere e in quanto si
tratta di sentenze per la quale pende ancora il termine per l'impugnazione."
e sulle quali il g.i. ha così provveduto con ordinanza del 15.1.2013:
"rilevato che:
 quanto i capitoli dedotti nella comparsa di risposta risultano rilevanti e ammissibili i capitoli di
cui ai numeri 5, 6, 10, 11, 12, 14, 15 e 16, gli altri capitoli riguardando fatti pacifici o
irrilevanti;
 quanto i capitoli dedotti nella seconda memoria delle attrici risultano rilevanti e ammissibili i
capitoli di cui ai numeri 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 e 13, gli altri capitoli riguardando fatti pacifici o
irrilevanti;
 quanto alle richieste ex art 210 cpc di parte convenuta, che le stesse non paiono ammissibili la
prima di esse essendo volta a dimostrare circostanza pacifica e la seconda mirando a provare
circostanza non dirimente;
ammette le prove orali come sopra indicate per interrogatorio e testi, riservando all'esito ogni
decisione circa la necessità di procedere a CTU, come richiesta da parte convenuta."
Espletate le prove orali ammesse e precisate le conclusioni come sopra riportate, le sole attrici hanno
depositato comparsa conclusionale, nella quale hanno ribadito le proprie pretese.
All'esito di tale contraddittorio, reputa il Tribunale che la domanda principale delle attrici debba
essere accolta nei limiti di cui si dirà infra.
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 l'avv. ZANOTTO dichiara che la circostanza del completo allontanamento del MANNINO dalla
pasticceria a partire dai primi giorni di settembre é di per sè contestata; quanto ai fatti di cui
ai capitoli 7, 8 e 9 in comparsa di risposta non vi è stata alcuna contestazione;
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Al riguardo va infatti rilevato che la prospettazione delle attrici si fonda:
 da un lato sullo specifico ruolo del MANNINO di "chiusura" giornaliera della cassa
dell'esercizio, con registrazione degli incassi nel registro dei corrispettivi e prelievo dei contanti
dal registratore di cassa,
 e dall'altro sulle risultanze del prospetto illustrante le discrasie tra il registro dei corrispettivi e i
versamenti eseguiti dal MANNINO sul conto corrente intestato alla società (doc.5 parte attrice),
 il primo ammesso dal MANNINO in sede di interrogatorio formale 1 e confermato anche dalla
teste NYRI 2,
 le seconde non specificatamente contestate dal MANNINO, il quale si è limitato:
o ad affermare di non aver più frequentato la pasticceria dopo i primi due giorni del mese
di ottobre 2010, negando quindi la riferibilità a sé medesimo delle annotazioni nel
registro dei corrispettivi successive ai primi due giorni di ottobre (cfr. p.5 comparsa, con
riferimento alle annotazioni di cui al doc.3 di parte attrice);
o ad affermare l'utilizzo di contanti per fini sociali.
Sulla scorta di tali dati deve dunque ritenersi dimostrato in causa che le discrasie di cui al prospetto
siano effettivamente da riferire a prelievi per contanti eseguiti dal MANNINO e ciò fino al mese di
settembre 2010, per complessivi euro 73.503,70 (cfr. pag. 11, ultima colonna del prospetto sub 5):
quanto al mese di ottobre 2010, l'assenza del MANNINO dal locale è stata ammessa dalla ARDITO in
sede di interrogatorio formale 3 e se ne dà del resto conto anche nella difesa conclusionale delle attrici,
cosicché il prospetto in discussione perde ogni valenza probatoria a carico del convenuto quanto alle
discrasie relative al mese di ottobre 2010, in particolare non potendosi configurare quale prelievo
indebito, per contanti, ad opera del convenuto l'importo di euro 27.882,47 relativo a tale mese (cfr. pag.
12, penultima colonna del prospetto sub 5).
1
Il MANNINO, interrogato sul capitolo 5 avversario ("Vero che ogni giorno, alla chiusura del negozio, il
MANNINO conteggiava l'incasso giornaliero, ne riportava l'ammontare sul registro dei corrispettivi, prelevava
il denaro dal registratore di cassa, lo inseriva in una busta che provvedeva a posizionare nell'apposito
armadietto presente presso la pasticceria"), ha così risposto nel corso dell'udienza del 20.1.2014: "è vero quanto
ivi indicato, ogni giorno alla chiusura del negozio conteggiavo l'incasso e dopo averlo riportato sul registro dei
corrispettivi prelevavo il denaro dal registratore di cassa e lo mettevo in una busta che sistemavo
nell'armadietto. Preciso però che talvolta utilizzavo parte del denaro contante per il pagamento di acquisti di
forniture per la pasticceria oppure per pagare il personale."
2
La teste NYRI, interrogata sul capitolo 5 di parte attrice, ha così deposto nel corso dell'udienza del 20.1.2014:
"a seconda dei momenti io presso la pasticceria servivo i clienti oppure stavo alla cassa. Normalmente ero io
che al momento della chiusura del negozio prendevo i contanti dal registratore di cassa, li inserivo in una busta
e la consegnavo al Mannino. Quanto al fatto che il Mannino prendesse la busta e la inserisse in un armadietto
sito nella pasticceria, come detto nel capitolo, io posso solo dire che consegnavo la busta al Mannino, non ho
mai saputo dove il Mannino riponesse la busta."
3
La ARDITO, interrogata sul capitolo 5 avversario ("Vero che, dopo tale evento -indicato nel capitolo
precedente e situato intorno al 10.9.2010- , il MANNINO non ebbe più facoltà di accesso ai locali della
pasticceria e pertanto non vi è più ritornato"), ha così risposto nel corso dell'udienza del 12.6.2013: "non è vero,
la pasticceria è stata riaperta i primi di settembre dal sig. MANNINO che ha lavorato lì per le prime due o tre
settimane di settembre. Poi il MANNINO è andato in Sicilia, a suo dire perché doveva essere operato il figlio,
dopodiché non è più tornato. Io feci al MANNINO le contestazioni relative alla cassa quando lui era già in
Sicilia".
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ruolo e risultanze:
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 l'affermazione del MANNINO circa la regolamentazione in contanti del proprio compenso
quale amministratore della srl per i primi sei mesi del 2010 (cfr. pagg. 6/7 comparsa di risposta)
non è stata specificatamente contestata dalle attrici, le quali neppure hanno contestato
l'ammontare del compenso mensile spettante al MANNINO quale risultante dal doc.5 prodotto
dal convenuto né dedotto che i versamenti a tale titolo in favore del MANNINO fossero stati
comunque contabilizzati (e, quindi, non potessero comunque "coprire" le discrasie di cui al
prospetto): ne consegue che va ritenuta fondata la prospettazione del convenuto circa l'utilizzo
dei fondi liquidi a sue mani e non riversati sui conti correnti sociali, in parte, per il pagamento
del suo compenso, con conseguente deduzione dal totale dei prelievi ingiustificati risultanti dal
prospetto sopra citato dell'importo di euro 14.586,00, pari al compenso mensile del MANNINO
di euro 2.431,00 per i primi sei mesi 2010;
 l'affermazione del MANNINO circa la regolamentazione per contanti anche dei corrispettivi
dovuti al personale a suo dire non assunto regolarmente presso l'esercizio sociale, DAISSY
DOMINGUEZ e NICOLO' LEANZA (cfr. pag.7 comparsa di risposta,) specificatamente
contestata dalle attrici, ha trovato parziale conferma nella deposizione del teste LEANZA,
secondo il quale:
o "nel 2009 ero stato assunto regolarmente presso la pasticceria di via Matteucci, non mi
ricordo il tipo di contratto, poi ero andato via per motivi miei. Nel 2010 sono tornato lì,
non ricordo in che mese, e in sostanza rimasi lì in nero mi sembra fino ad
ottobre/novembre 2010, in questo periodo del 2010 venivo pagato in contanti, mi
sembra che la somma fosse 250 euro a settimana, mi sembra di ricordare che il
compenso mensile fosse sui 900/1000 euro. A quanto so io anche la Sig.ra DAISSY
DOMINGUEZ che lavorava presso la pasticceria di via Matteucci non era assunta
regolarmente ma lavorava in nero, dico ciò per il 2010 e dico ciò in quanto così mi
riferì la stessa Sig.ra DAISSY DOMINGUEZ.",
o deposizione che, in riferimento alla sola posizione del LEANZA, può essere ritenuta
prova sufficiente di un utilizzo presso l'esercizio sociale di contanti per il pagamento di
tale dipendente, con quantificazione forfettaria di tale utilizzo in euro 6.000,00
complessivi e conseguente deduzione dal totale dei prelievi ingiustificati risultanti dal
prospetto sopra citato di tale importo,
o mentre l'assunto del convenuto relativo all'altra dipendente DAISSY non appare
suffragato da idoneo riscontro, dato il carattere de relato (e comunque palesemente
generico) della deposizione del LEANZA sul punto e la rinuncia della difesa del
convenuto alla escussione della teste DAISSY, risultata irreperibile (cfr. verbale udienza
7.10.2013);
 l'affermazione del MANNINO in ordine ad ulteriori rilevanti prelievi settimanali in contanti per
acquisti di prodotti alimentari e di bibite presso supermercati (cfr. pag.7 comparsa di risposta) è
stata specificatamente contestata dalle attrici e non è stata confermata dalla istruttoria, in
particolare il teste LEANZA avendo descritto acquisti occasionali in contanti per 20/30 euro a
fronte dei circa 700 euro settimanali indicati dal MANNINO, cosicché in sostanza è rimasto
indimostrato l'assunto del convenuto circa l'abituale utilizzo, da parte sua, dei liquidi prelevati
giornalmente dalla cassa e non riversati sui conti sociali per acquisti in contanti di consistente
entità;
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Quanto alle ulteriori difese del MANNINO inerenti all'utilizzo di contanti per fini sociali, va poi
rilevato che:
 l'affermazione del MANNINO in ordine a prelievi di contanti dalla cassa sociale da parte della
socia ARDITO, senza contabilizzazione, per il pagamento anticipato di cambiali emesse dalla
srl in favore di MARIO GIUFFRIDA, quale corrispettivo per la cessione di ramo d'azienda, è
stata specificatamente contestata dalle attrici quanto alle circostanze qui rilevanti, in particolare
l'ARDITO in sede di interrogatorio libero avendo precisato che questi pagamenti furono
effettuati in periodo diverso dal 2010 e comunque rientrarono nella contabilità sociale: anche a
prescindere dalla mancata contestazione da parte del convenuto quanto al carattere
contabilmente regolare di questi pagamenti, va poi rilevato che, in ogni caso, la deduzione del
MANNINO non ha trovato sicuro riscontro in particolare quanto alla sua collocazione
temporale, posto il tenore del tutto vago della deposizione del teste GIUFFRIDA sul punto 4,
sicché, in definitiva, anche in questo caso l'assunto del convenuto non può ritenersi
adeguatamente dimostrato.
Per quanto fin qui detto deve dunque concludersi che le attrici abbiano dato prova di prelievi di
contanti dalla cassa sociale della srl ARMAN eseguiti dal convenuto nel corso del 2010 e, per euro
(101.386,17 - 27.882,47 - 14.586,00 - 6.000,00) 52.917,70, rimasti privi di giustificazione, con
conseguente obbligazione risarcitoria in capo al cessato amministratore convenuto nei confronti della
srl attrice: in parziale accoglimento della domanda delle attrici il MANNINO va quindi condannato
al pagamento in favore della srl ARMAN dell'importo di euro 52.917,70, oltre interessi legali su
tale somma dalla data dei singoli prelievi (come ricavabile dal prospetto sopra citato) all'effettivo saldo,
e ciò senza necessità di procedere alla emanazione dell'ordine di esibizione la cui richiesta è stata
ribadita dal convenuto nelle conclusioni finali, trattandosi di richiesta relativa alla prova di circostanze
in parte pacifiche e in parte comunque non dirimenti rispetto al ragionamento decisorio come sopra
svolto.
All'accoglimento sia pure parziale della domanda delle attrici consegue il rigetto della domanda
risarcitoria del convenuto, da intendersi formulata ex art.96 cpc, il richiamo espresso all'art.92 cpc
contenuto nelle conclusioni apparendo frutto di errore materiale.
Le spese di lite seguono la soccombenza del convenuto e vanno liquidate come in dispositivo, tenuto
conto della natura della causa (e in particolare della cifra per cui è stata pronunciata condanna) nonchè
dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento della domanda principale delle attrici, accertata la responsabilità del
convenuto DOMENICO ALESSANDRO MANNINO, quale amministratore della SRL ARMAN,
nei confronti della stessa SRL per le ragioni di cui in motivazione, e liquidato il danno subito dalla
SRL in euro 52.917,70, condanna il convenuto al pagamento in favore della SRL ARMAN di tale
4
Il teste GIUFFRIDA, interrogato sul capitolo 16 del convenuto ("Vero che la signora ARDITO, nel corso
dell'anno 2010 ebbe ad aderire alle richieste del sig. MARIO GIUFFRIDA (portatore di nmerosi effetti cambiari
di euro 7.000,00 cadauno emessi dalla ARMAN srl in sede di acquisto di ramo d'azienda, e consistente proprio
nell'attività di bar pasticceria di via Matteucci), di procedere al pagamento anticipato di quattro/cinque effetti
scadenti nel 201372014, cosa che faceva personalmente la ARDITO prelevandone le relative somme pari ad
euro 28.000,00/35.000,00 dagli incassi della ARMAN SRL"), ha così deposto nel corso dell'udienza del
12.6.2013: "anche in questo caso non sono in grado di precisare l'anno, ma è vero che una parte degli effetti
cambiari di cui al capitolo mi vennero pagati anticipatamente dalla ARMAN srl, neppure sono in grado di
precisare quanto fosse l'ammontare di questi effetti il cui pagamento venne anticipato, ricordo che questo
pagamento anticipato venne effettuato per contanti."
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importo di euro 52.917,70, oltre interessi legali su tale somma dalla data dei singoli prelievi
all'effettivo saldo;
2. rigetta, per il resto, le domande delle attrici;
3. rigetta la domanda risarcitoria del convenuto;
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio di questo Tribunale il 26.6.2014.
Il Presidente est.
Elena Riva Crugnola
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4. condanna il convenuto DOMENICO ALESSANDRO MANNINO alla rifusione delle spese di lite
in favore delle attrici, spese che liquida in euro 660,00 per esborsi ed euro 10.000,00 per compensi
professionali, oltre rimborso forfettario spese generali pari al 15% del secondo importo ed oltre iva
e cpa sempre sul secondo importo.