il sistema pensionistico

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il sistema pensionistico
IL SISTEMA PENSIONISTICO
LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE :
CONTRIBUZIONE, FONDO PENSIONE
LAVORATORI DIPENDENTI
A cura di: dott. Giovanni Manitta - Resp. segreteria amministrativa Anief - [email protected]
IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO
•  Il cardine della tutela previdenziale riguarda la
soddisfazione dei bisogni dei cittadini in ordine al
verificarsi di eventi indipendenti dalla propria
volontà (vecchiaia, malattia e morte )
•  La Previdenza sociale tratta il ramo della
legislazione sociale che ha come fine la tutela
del lavoratore (e dei familiari a suo carico) anche
dai rischi conseguenti alla diminuzione o alla
perdita della sua capacità lavorativa.
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IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO
•  In Italia la tutela ai lavoratori è garantita e gestita
dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (Inps),
che assicura i lavoratori del settore privato e dall’Istituto
Nazionale di Previdenza per i Dipendenti
dell’Amministrazione Pubblica (Inpdap), che assicura i
dipendenti pubblici.
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IL SISTEMA PENSIONISTICO ITALIANO
•  Il Decreto Salva Italia (D,L. 201/11) ha sancito
l’accorpamento degli enti previdenziali pubblici (Enpals,
Inpdap, Inps) in un unico soggetto a decorrere dal 1º
gennaio 2012 infatti è stato istituito “l’Istituto di
Previdenza Generale” (IPG). L’IPG esercita le funzioni
svolte dai seguenti enti di previdenza, che sono
soppressi a decorrere dalla medesima data:
a) Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS);
b) Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti
dell’amministrazione pubblica (INPDAP);
c) Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i
lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico
(ENPALS).
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LA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE
La contribuzione di distingue in:
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OBBLIGATORIA
VOLONTARIA
FIGURATIVA
DA RISCATTO
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LA CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
La contribuzione è obbligatoria quando il versamento di tali
somme di denaro è imposto dalla legge in relazione al tipo
di lavoro ed ha lo scopo di alimentare a monte i fondi con
cui vengono poi erogate a favore del lavoratore le
prestazioni economiche necessarie a garantire la continuità
del reddito al verificarsi di determinati eventi protetti, quali:
cessazione del rapporto di lavoro;
• diminuzione della capacità lavorativa;
• necessità di sostegno del reddito familiare;
• liquidazione della pensione alla fine della vita lavorativa.
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LA CONTRIBUZIONEOBBLIGATORIA
Settore Privato
Forme di
Lavoro dipendente
Lavoratori dipendenti
A cui si applica
il minimale
contributivo
Lavoratori agricoli
Lavoratori domestici
apprendisti
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LA CONTRIBUZIONEOBBLIGATORIA
Settore privato
Forme di
Lavoro autonomo
Artigiani
Commenrcianti
Coltivatori Diretti
Mezzadri e Coloni
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LA CONTRIBUZIONEOBBLIGATORIA
Gestione Separata
Collaboratori
Coordinati e
continuativi
Incaricati di vendita
A domicilio
Professionisti
senza cassa
di previdenza
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LA CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
•  Il lavoratore, ogni qualvolta sia cessato il rapporto di lavoro per
qualsivoglia causa, ovvero lo stesso si sia interrotto, può scegliere
se raggiungere i requisiti per il diritto alla pensione versando
volontariamente i contributi.
A tal fine il lavoratore è tenuto a presentare la relativa domanda di
autorizzazione all’ente previdenziale: nello specifico, affinché tale
autorizzazione sia rilasciata occorre avere almeno cinque anni di
contributi effettivi maturati in tutto il periodo lavorativo oppure tre
anni di contributi nei cinque anni precedenti la domanda.
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COME CALCOLARLI
•  L’importo del contributo volontario si ottiene applicando l’aliquota
contributiva specificatamente prevista per ciascun anno e per
ciascuna categoria, alla retribuzione imponibile percepita dal
lavoratore nell’anno precedente la data di presentazione della
domanda.
In ogni caso, l’importo minimo del contributo volontario non può
essere inferiore alla retribuzione settimanale imponibile, fissata dalla
Legge ogni anno.
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Da tale calcolo si devono escludere:
periodi di contribuzione figurativa (peraltro, qualora al lavoratore siano accreditati contributi
figurativi, lo stesso è tenuto a sospendere i versamenti volontari relativi al periodo contributivo cui
i figurativi si riferiscono)
di servizio militare
periodi di lavoro svolto presso un Paese estero non convenzionato
periodi di corresponsione dell’indennità di disoccupazione
periodi di malattia o di maternità riconosciuta nell’assicurazione obbligatoria.
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LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
E’ UNA CONTRIBUZIONE VIRTUALE
CONVENZIONALMENTE
RICONOSCIUTA IN RELAZIONE AD
EVENTI RITENUTI DAL LEGISLATORE
MERITEVOLI DI TUTELA
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LA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA
Le tipologie di contribuzione figurativa esistenti sono:
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Servizio militare obbligatorio (sino al 2005 )
Malattia ed infortunio
Assistenza antitubercolare
Maternità e relativi congedi parentali
Disoccupazione indennizzata
Cassa integrazione salariale
Mobilita’
Lavori socialmente utili
Contratti di solidarietà
Calamità naturali
Aspettativa non retribuita per lo svolgimento di funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali
Educazione ed assistenza figli ( nel sistema contributivo)
Persecuzione politica e razziale
Assistenza ai disabili
Donazione di sangue e prelievo midollo osseo
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LA CONTRIBUZIONE DA RISCATTO
•  I contributi da riscatto consentono invece al lavoratore
(con onere finanziario a suo carico, ovvero a carico del
datore di lavoro, o con trasferimento di fondi da altri enti
di previdenza), di regolarizzare, dal punto di vista
assicurativo, i periodi (lavorativi e non) che non siano
stati coperti da contribuzione (es. durata dei corsi legali
di studio universitario).
Essi sono equiparati, a tutti i fini, ai contributi obbligatori.
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LA CONTRIBUZIONE DA RISCATTO
I periodi oggetto di riscatto più frequenti sono:
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RISCATTO DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E TITOLI EQUIPARATI
PERIODI ASSENZA FACOLT. PER GRAVIDANZA AL DI FUORI DEL RAP
DI LAV
SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DAL 01/01/2009
CONGEDI PER FORMAZIONE E STUDIO
PERIODI INTERCORRENTI TRA UN RAPPORTO DI LAVORO E L’ALTRO
NEL CASO DI LAV. DISCONTINUO, STAGIONALE E TEMPORANEO
ECC
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LE FORME PENSIONISTICHE
•  PENSIONE DI VECCHIAIA
•  PENSIONE ANTICIPATA / ANZIANITA’
•  PENSIONE AI SUPERSTITI
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia è la principale forma di
previdenza pubblica e consiste in una prestazione
economica costituita dal versamento mensile di una
somma di denaro da parte dell'INPS in favore di un
lavoratore che abbia raggiunto una determinata età e che
abbia versato un certo numero di contributi. L'età minima
per ottenere la pensione di vecchiaia è stata più volte
innalzata negli anni e, da ultimo, il requisito è stato ritoccato
dalla riforma del sistema pensionistico realizzata nel 2011.
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA
REQUISITI:
1.  RAGGIUNGIMENTO DELL’ETA’
PENSIONABILE
2.  RAGGIUNGIMENTO DELLA
CONTRIBUZIONE NECESSARIA
3.  CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
LAVORATIVA DIPENDENTE
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA
LA RIFORMA PREVIDENZIALE DEL 2011 HA AVVIATO
UN PROCESSO IL CUI OBIETTIVO E’ QUELLO DI
UNIFORMARE L’ETA’ PENSIONABILE TRA I DIVERSI
ENTI, TRA UOMINI E DONNE, TRA DIPENDENTI E
AUTONOMI A DECORRERE DAL 2018
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITO
ANAGRAFICO A PARTIRE DALL’01/01/2012
DONNE LAVORATRICI DIPENDENTI PRIVATO
1.  ETA’: 62 ANNI
LA RIFORMA HA PREVISTO UN AUMENTO DI 18 MESI DI ETA’
OGNI 2 ANNI PRECISAMENTE NEL 2014 E NEL 2016 FINO AD
ARRIVARE A 66 ANNI A PARTIRE DAL 2018, HA PREVISTO
INOLTRE UN ULTERIORE INCREMENTO DENOMINATO
ASPETTATIVA DI VITA
2. CONTRIBUTI: 20 ANNI DI CONTRIBUTI
(1040 CONTRIBUTI SETTIMANALI)
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITO
ANAGRAFICO A PARTIRE DALL’01/01/2012
DONNE LAVORATRICI AUTONOME O ISCRITTE ALLA
GESTIONE SEPARATA
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Per le lavoratrici autonome la cui pensione è liquidata dalla
Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o dalla Gestione
Separata INPS in
63 anni e 6 mesi dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
63 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
64 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015
65 anni e 9 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017
66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA REQUISITO
ANAGRAFICO A PARTIRE DALL’01/01/2012
UOMINI DIPENDENTI E AUTONOMI E DONNE
DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO IMPIEGO
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Per i lavoratori autonomi la cui pensione è liquidata dalla
Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) o dalla Gestione
Separata INPS in
66 anni dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015
66 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA
DECORRENZA
La pensione di vecchiaia comincia a decorrere a partire dal primo
giorno del mese successivo a quello nel quale l’assicurato ha
raggiunto l’età pensionabile.
Può accadere però che il lavoratore raggiunga l’età pensionabile ma
non abbia in quel momento versato un numero sufficiente di
contributi. In questo caso la pensione di vecchiaia comincerà a
decorrere a partire dal primo giorno del mese successivo a quello
nel quale l’assicurato ha raggiunto anche il requisito dei contributi.
E’ però necessario che sia cessato il rapporto di lavoro dipendente.
La cessazione dell’attività non è invece richiesta per il lavoratore
autonomo.
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LA PENSIONE SUPPLEMENTARE
DI VECCHIAIA
Viene riconosciuta per la contribuzione accreditata esclusivamente
presso:
AGO
GESTIONE SEPARATA
ENPALS
INPGI
REQUISITI:
•  L’assicurato deve essere titolare di una pensione con diritto
autonomo
•  L’assicurato deve maturare l’età pensionabile prevista per la
vecchiaia ordinaria ( 62 anni lav donne dip., 63 anni e 6 mesi lav
donne autonome o iscritte alla gestione separata, 66 anni uomini)
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LA PENSIONE ANTICIPATA
La pensione anticipata è una strumento
previdenziale che sostituisce la pensione
di anzianità. Si consente sostanzialmente
al lavoratore che non ha raggiunto l'età
per ottenere la pensione di vecchiaia, ma
che ha versato un elevato numero di
contributi di ottenere una pensione. Si
tratta di uno strumento introdotto con la
riforma delle pensioni Monti-Fornero nel
2011.
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LA PENSIONE ANTICIPATA
REQUISITI DAL 2012
Requisito contributivo minimo richiesto:
42 anni e 1 mese
per gli uomini
41 anni e 1 mese
per le donne
TALI REQUISITI SONO STATI AUMENTATI RISPETTIVAMENTE NEL 2013 E NEL
2014 E SONO ANCH’ESSI SOGGETTI AGLI INCREMENTI DELL’ASPETTATIVA DI
VITA
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LA PENSIONE ANTICIPATA
DECORRENZA
PENSIONI A CARICO DELL’INPS:
Dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda
( semprechè a tale data si sia verificata la cessazione dell’attività lavorativa
dipendente)
PENSIONI A CARICO DEL REGIME EX INPDAP:
Dal primo giorno successivo alla maturazione del requisito contributivo fermo
restando la cessazione del servizio
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LA PENSIONE ANTICIPATA
PENALIZZAZIONE DELL’IMPORTO
•  Per coloro che accedono alla pensione anticipata con
un’età inferiore ai 62 anni è prevista l’applicazione di una
riduzione percentuale del trattamento pensionistico.
•  Tale riduzione è pari all’1% per ciascuno dei primi due
anni mancanti ai 62 anni di età ( 60 e 61) e sale al 2%
per ogni ulteriore anno di anticipo qualora si scelga di
andare in pensione con un’età inferiore a 60 anni
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ATTENZIONE
•  OPZIONE PER LA LIQUIDAZIONE DEL
TRATTAMENTO PENSIONISTICO CON LE REGOLE
DEL SISTEMA CONTRIBUTIVO.
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Con la nuova normativa previdenziale rimane in vigore l’art. 1 comma 9 della L. n. 243/2004 che, in via
sperimentale fino al 31.12.2015, dà la possibilità di conseguire il diritto a pensione di anzianità alle lavoratrici
dipendenti con 35 anni di contribuzione e 57 anni di età, solo a seguito di opzione per la liquidazione del
trattamento pensionistico mediante il sistema di calcolo contributivo a condizione che la decorrenza del
trattamento pensionistico si collochi entro il 31.12.2015. Nei confronti di dette lavoratrici, continua a trovare
applicazione la disciplina delle decorrenze (c.d. finestre) e trovano applicazione le disposizioni in materia di
adeguamento alla speranza di vita. Pertanto, il requisito anagrafico (57 anni) dal 1° gennaio 2013 sarà
incrementato di tre mesi, 57 anni + 3 mesi (circolare INPS, Direzione Generale – n. 37 del 14.03.2012).
Inoltre, il comma 7 dell’art. 24 della legge n. 214/2011 fa salva la facoltà dei lavoratori che possono far valere al
31.12.1995 un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico
esclusivamente con le regole del sistema di calcolo contributivo, a condizione che, al momento dell’opzione,
abbiano maturato un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel sistema medesimo. Nel
contempo, però, stabilisce che i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non sono
quelli previsti nel regime contributivo, bensì quelli introdotti dal medesimo art. 24 e previsti per i lavoratori con
anzianità contributiva al 31.12.1995, precedentemente illustrati.
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LA PENSIONE AI SUPERSTITI
PENSIONE DI REVERSIBILITA’:
LAVORATORE GIA’
PENSIONATO
PENSIONE INDIRETTA :
LAVORATORE
ASSICURATO
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LA PENSIONE AI
SUPERSTITI
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LA PENSIONE AI SUPERSTITI
•  In caso di morte di un pensionato viene
erogata ai familiari di quest'ultimo (e su
loro richiesta) una prestazione economica
detta pensione di reversibilità (che invece
prende il nome di pensione indiretta
quando il decesso colpisce un lavoratore
non pensionato). L'importo della pensione
di reversibilità viene stabilito in una
percentuale della pensione a suo tempo
goduta dal defunto.
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LA PENSIONE INDIRETTA : REQUISITI
•  Spetta ai superstiti a condizione che il defunto possa far
valere uno dei due requisiti:
15 anni di contribuzione utile
almeno 5 anni di contribuzione di cui 3
nel quinquennio precedente la data di
morte del defunto
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LA PENSIONE DI REVERSIBILITA’:
REQUISITI
• 
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La pensione di reversibilità (detta anche comunemente “reversibilità”) è
una prestazione economica (una somma di denaro) che viene erogata in
favore dei familiari superstiti di un pensionato dal momento della morte di
quest’ultimo.
La pensione indiretta, invece, è la prestazione erogata in favore dei
familiari di un lavoratore non pensionato se il lavoratore aveva maturato,
alternativamente:
almeno 780 contributi settimanali;
almeno 260 contributi settimanali di cui almeno 156 nei cinque anni
precedenti la morte.
La pensione spetta a partire dal primo giorno del mese successivo a
quello in cui è avvenuto il decesso a prescindere dal momento in cui viene
presentata la domanda.
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I BENEFICIARI
• 
La pensione di reversibilità può essere erogata in
favore:
•  del coniuge (marito o moglie) superstite anche se al
momento della morte è separato;
•  dei figli che al momento della morte del genitore sono
minorenni, inabili, studenti universitari e a carico dei
genitori;
•  dei nipoti che alla morte del nonno o della nonna erano
a loro totale carico.
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