regolamento edilizio - Comune di Valenzano

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regolamento edilizio - Comune di Valenzano
REGOLAMENTO EDILIZIO
Testo approvato con delibere consiliari n. 4 del 9 marzo 1974 e n. 25 dell’8 aprile 1974
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I – NORME PRELIMINARI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
L’attività costruttiva edilizia, le altre attività ad essa connesse, tutte le opere che tendono a modificare l’ambiente urbani
e territoriale, le lottizzazioni di aree a scopo edilizio nel territorio del Comune, sono disciplinate dal presente
Regolamento.
Art. 2 – Richiamo e disposizioni generali di legge
Oltre alle norme fissate in seguito disponendo l’art. 871 del Codice Civile che “le regole da osservarsi nelle costruzioni
sono stabilite dalla legge speciale e dai regolamenti edili comunali”, per tutto quanto non è specificatamente indicato
nel presente Regolamento, si intendono applicabili tutte le vigenti disposizioni di Legge in materia.
CAPO II – COMMISSIONE EDILIZIA
Art. 3 – Composizione della Commissione Edilizia
È istituita la Commissione Edilizia Comunale composta:
a) dal Sindaco o da un Assessore suo delegato, che la presiede;
b) omissis (delibera di Consiglio Comunale n. 193 del 23.12.1987)
c) dall’Ufficiale Sanitario;
d) da due Consiglieri Comunali, designati dal Consiglio Comunale;
e) da un ingegnere o architetto libero professionista designato dal Consiglio Comunale tra terne proposte dai
rispettivi Ordini Professionali;
f) da un Geometra residente nel Comune, designato dal Consiglio Comunale fra una terna proposta dal
Collegio dei Geometri;
g) da tre esperti nelle varie materie inerenti l’edilizia (ad esempio, un avvocato ed un impresario edile ecc.
designati dal Consiglio Comunale)
Per gli affari di speciale importanza il sindaco può invitare ad assistere alle adunanze, con voto consultivo, anche
persone notoriamente esperte nei problemi trattati.
I Commissari di nomina consiliare durano in carica due anni e non sono eleggibili per più di una volta
consecutivamente.
Il Commissario di nomina consiliare che cessi dall’Ufficio prima della scadenza del biennio viene sostituito sempre
mediante nomina consiliare, ed il sostituto resta in carica fino al compimento del biennio per il quale era stato nominato
il Commissario sostituito.
I Commissari di nomina consiliare decadono dalla carica quando risultino assenti senza giustificato motivo a tre sedute
consecutive.
La decadenza, su richiesta del Sindaco, è dichiarata dal Consiglio Comunale che prevede per la sostituzione.
Art. 4 – Attribuzione della Commissione Edilizia
La Commissione Edilizia dà parere al Sindaco:
a) sull’interpretazione del presente Regolamento;
b) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
c) sui progetti delle opere soggette a licenza di costruzioni;
d) sui progetti delle opere soggette ad autorizzazione;
e) in via preliminare sui progetti di massima relativi ad opere di particolare importanza;
f) su eventuali direttive per la esecuzione dei lavori.
La Commissione esprime parere sulla legalità formale delle opere proposte, sulla coerenza, decoro, ambientazione delle
opere, nel rispetto della espressione artistica, al fine del miglioramento funzionale e formale dell’abitato.
Art. 5 – Funzionamento della Commissione Edilizia
La Commissione si riunisce almeno una volta al mese, su convocazione scritta del Sindaco.
Per la validità delle adunanze devono intervenire la metà più uno dei Commissari…omissis (delibera di Consiglio
Comunale n. 193 del 23.12.1987).
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Il Presidente può designare tra i Commissari i relatori sui singoli progetti.
Le adunanze non sono pubbliche.
La Commissione ha facoltà di sentire durante le adunanze i progettisti per avere chiarimenti sui progetti sottoposti al
suo esame.
Tutti i progetti, prima dell’esame da parte della Commissione Edilizia, dovranno essere previamente esaminati, con
accurata istruttoria, dal Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, per accertare la rispondenza tra previsioni di progetto e
prescrizione modalità di cui al presente regolamento.
Il Capo dell’Ufficio Tecnico Comunale, di concerto con l’Ufficiale Sanitario per il controllo delle norme sanitarie ed
igieniche, emetterà, previamente, parere scritto per ciascun progetto, circa la rispondenza di cui sopra; trasmetterà
quindi l’elaborato ed il parere scritto al relatore del progetto tempestivamente designato dal Presidente della
Commissione Edilizia.
I componenti della Commissione Edilizia non potranno presenziare all’esame ed alla discussione dei progetti da essi
stessi elaborati, ed in cui siano comunque interessati.
L’osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.
Le funzioni di Segretario della Commissione Edilizia saranno disimpegnate dal segretario Comunale o da altro
impiegato del Comune all’uopo designato dal Sindaco, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze.
I processi verbali delle adunanze sono scritti in apposito registro e devono contenere la motivazione, almeno in forma
sommaria, del parere dato.
I processi verbali vengono firmati dal Presidente, dal Segretario e dai Commissari.
Del parere della Commissione il Segretario riferisce sommariamente sull’incarico relativo ad ogni domanda esaminata
ed appone sul relativo progetto la dicitura “Esaminato dalla Commissione edilizia…con parere…” completando così
con la data e la firma del Presidente e dei Commissari.
CAPO III – LICENZA DI COSTRUZIONE
Art. 6 – Opere soggette a licenza di costruzione
Le seguenti opere, permanenti, semipermanenti ed in precario, sia pubbliche che private, sono soggette a licenza di
costruzione:
a) costruzione, ampliamento, sopraelevazione, riduzione, restauro, riadattamento, modifica, trasformazione
strutturale ed estetica, demolizione ricostruzione totale e parziale, sia all’interno che all’esterno dei fabbricati;
b) costruzione, restauro, modifica, demolizione, ricostruzione di mura di cinta, cancellate, recinzioni;
c) scavi, rinterri e modifiche al suolo pubblico, opere e costruzioni sotterranee, alterazioni degli alberi
ornamentali di alto fusto;
d) opere di urbanizzazione primaria (strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognatura, rete idrica, rete
di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione, spazi di verde attrezzato;
e) modifiche, restauri, rifacimenti parziali o totali di intonaci, decorazioni, sui prospetti esterni, degli edifici sia
che essi si affaccino su strade, piazze od arre pubbliche che su aree private;
f) collocamenti, rimozioni di insegne, tabelle, iscrizioni, di arte esposti alla vista del pubblico, chioschi,
distributori di carburante e simili;
g) collocamento o modifica di tende e tettoie aggettanti sullo spazio pubblico.
Art. 7 – Lavori eseguibili senza licenza
Non è richiesta licenza di costruzione per i seguenti lavori, sempre che non debbano essere eseguiti in stabili dichiarati,
a norma di legge, di interesse artistico o storico:
a) demolizione e costruzione di pavimenti interni;
b) coloritura e decolorazione interne ed in genere lavori di manutenzione interna che non comportano variazioni
alcune alla disposizione dei locali;
c) spurgo, costruzione e restauro di docciante, fogne interne, fognali, pozzetti, fosse settiche o biologiche già
esistenti;
d) impianti di servizi accessori come illuminazione, energia industriale, telefono, riscaldamento, ventilazione,
ascensori, montacarichi ed opere inerenti, salvo l’osservanza delle disposizioni di legge e contenute in
regolamenti specifici, e solo nel caso che tali impianti non comportino l’esecuzione di opere visibili
dall’esterno.
Art. 8 – Lavori eseguibili d’urgenza
Potranno essere eseguiti senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per
scongiurare imminenti pericoli o danni, fermo restando l’obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione
al Sindaco o di presentare sollecitamente le domande di licenza di cui al precedente art. 6
Art. 9 – Progettisti e costruttore
La progettazione di fabbricati deve essere effettuata da tecnici specializzati in materia edilizia: Ingegneri, Architetti,
Geometri e Periti nell’ambito delle rispettive competenze.
I predetti professionisti devono essere iscritti negli Albi Professionali.
Il Costruttore, specialmente per quanto riguarda le strutture in cemento armato, deve essere debitamente abilitato e
disporre di un tecnico che possa assumersi la responsabilità del controllo del cantiere indipendentemente dal Direttore
dei Lavori.
Art. 10 – Domanda di licenza edilizia
La domanda di licenza ad eseguire i lavori di cui al precedente Art. 6 redatta in speciale modulo bollato secondo legge e
firmata dal proprietario o da suo legale rappresentante e dal progettista, deve essere indirizzata al Sindaco.
Nella domanda dovranno risultare esplicitamente:
a) l’obbligo di osservare le norme del presente Regolamento di edilizia e le leggi vigenti, attinenti le materie;
b) l’elezione del domicilio legale del proprietario;
c) l’obbligo di comunicare prima dell’inizio dei lavori il nome del Direttore dei lavori, del costruttore e di
denunciare, entro gli otto giorni successivi, eventuali cambiamenti;
d) l’eventuale designazione, da parte del proprietario, della persona od Ente al quale dovrà essere intestata la
licenza di costruzione.
Art. 11 – Documentazione delle domande – Progetto e allegati
Per le opere edilizie, a corredo della domanda, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in quattro copie:
a) corografia in scala non inferiore a 1:5000 con stralcio dello strumento urbanistico vigente;
b) planimetria quotata della località, in scala non inferiore a 1:1000 estesa per il raggio di almeno mt. 40,
riportante la precisa ubicazione dell’opera, la larghezza delle strade adiacenti, i nomi dei proprietari confinanti,
le altezze degli edifici circostanti e le distanze rispetto ad essi, gli estremi catastali dell’immobile e lo stato di
diritto alle servitù attive e passive;
c) la planimetria del lotto in scala non inferiore ad 1:500 con l’indicazione della sistemazione delle aree
circostanti al fabbricato, delle opere di giardinaggio delle recinzioni, delle eventuali aree per parcheggio o
rampe di accesso ai locali interrati;
d) i prospetti, le piante di ogni piano, e, se necessario, della copertura, con l’indicazione delle sovrastrutture
(volumi tecnici) ed almeno una sezione verticale quotata in corrispondenza dell’edificio, nella direzione della
linea di massima pendenza, riferita ad un determinato punto fisso, per una estensione a monte ed a valle di
almeno venti metri, con l’indicazione dell’andamento del terreno prima e dopo la prevista sistemazione, il tutto
in scala non inferiore a 1:100;
e) idoneo titolo attestante la proprietà.
Ogni disegno sarà quotato nelle principali dimensioni; saranno cioè indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli
spessori dei muri, le altezze dei singoli piani e quelle totali dell’edificio. Nel caso di divergenze fra quote e dimensioni
grafiche, faranno fede le quote numeriche.
Potranno essere richiesti particolari costruttivi e decorativi in scala maggiore, nonché grafici, disegno e plastici che
fossero ritenuti necessari per l’esame ed il giudizio dell’opera progettata.
Il progetto sarà inoltre corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali e colori da
impegnare nelle finiture esterne dei fabbricati, e notizie dettagliate del rifornimento dell’acqua potabile e dello scarico
delle acque bianche e nere.
I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di cm. 21x31.
Nei progetti di sistemazione, ampliamento e restauro di fabbricati, saranno indicati in giallo le demolizioni e gli scavi,
in rosso le nuove costruzioni.
I progetti di zona verde attrezzata, di monumenti, di elementi decorativi o reclamistici, dovranno illustrare
l’ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.
Le suddette norme valgono anche per le domande di autorizzazione ad eseguire varianti di progetti già approvati.
Sono richieste infine:
- parere favorevole dei Vigili del Fuoco per le opere di competenza;
- parere favorevole della Sovrintendenza ai Monumenti, nel caso il progetto riguardi opere ricadenti entro il
perimetro del Centro Storico, Storico Ambientale, od edifici vincolati dalla predetta Sovrintendenza.
La domanda di licenza edilizia corredata dei documenti qui sopra elencati deve essere presentata all’Amministrazione
comunale, la quale, dopo aver controllato che i documenti a corredo sono tutti quelli elencati nella domanda, rilascia al
nominativo del richiedente apposita ricevuta con l’indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda e la data
del ricevimento.
Art. 12 – Istruttoria preliminare dei progetti
Le domande di licenza edilizia vengono esaminate seguendo l’ordine cronologico di presentazione.
L’istruttoria preliminare dei progetti deve essere compiuta entro 20 giorni dagli uffici comunali competenti.
Entro tali termini potranno essere richiesti eventuali elaborati e documenti insufficienti o mancanti.
In questo caso l’iter viene sospeso, previa comunicazione scritta al titolare della domanda e la pratica, protocollata con
nuovo numero d’ordine, inizia nuovamente l’iter dalla di presentazione dei suddetti chiarimenti o elaborati.
Art. 13 – Licenza di costruzione
Il Sindaco, sentito il parere della commissione Edilizia, dichiara approvato o respinto il progetto dandone notizia
all’interessato nei termini di legge, motivando l’eventuale diniego.
In caso di approvazione sono richiesti i seguenti ulteriori documenti ed adempimenti:
- versamento alla Cassa di Previdenza Ingegneri ed Architetti ed alla Cassa di Previdenza dei Geometri, del
contributo previsto dalle apposite leggi vigenti;
Per i progetti approvati se ne autorizza l’esecuzione condizionata o no alla osservanza di speciali modalità, mediante il
rilascio della licenza di costruzione, alla quale deve essere allegata una copia dei disegni di progetto debitamente
vistata.
L’eventuale dissenso del Sindaco dal parere della Commissione Edilizia deve essere motivato.
Copia della licenza di costruzione deve essere inviata alle Autorità competenti per territorio o per materia, pubblicata
secondale disposizioni vigenti.
Nelle licenze di costruzione deve essere annotato l’eventuale parere difforme della Commissione Edilizia.
Dell’eventuale rilascio della licenza edilizia, viene data notizia al pubblico mediante affissione per la durata di quindici
giorni consecutivi nell’albo pretorio del Comune, con la specificazione del titolare e della località nella quale la
costruzione deve essere eseguita.
L’affissione non fa decorrere i termini per la impugnazione. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici Comunali,
della licenza e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della licenza edilizia in quanto in contrasto con le
disposizioni di legge e dei regolamenti e con le prescrizioni urbanistiche.
La determinazione del Sindaco sulla domanda di licenza deve essere notificata all’interessato non oltre 60 giorni dalla
data di ricevimento di documenti aggiuntivi richiesti dal sindaco.
Scaduto il termine di 60 giorni senza che il Sindaco si sia pronunciato, l’interessato ha diritto di ricorrere contro il
silenzio rifiuto, ma non può comunque dare inizio ai lavori.
Art. 14 – Validità ed efficacia della licenza di costruzione
L’approvazione dei progetti e l’autorizzazione ad eseguirli sono concesse, in ogni caso, sotto riserva dei diritti di terzi
ed entro i limiti e sotto la piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano l’attività
edilizia.
La licenza di costruzione è personale ed è valida esclusivamente per il proprietario dell’immobile al quale è intestata,
salvo il caso previsto al precedente art. 10/a.
In caso di trapasso dell’immobile, gli eredi cessionari ed aventi causa devono chiedere la variazione dell’intestazione al
Comune, che accertatane la validità e la legittimità, provvederà a rilasciare una licenza nuova in sostituzione dell’altra
che verrà dichiarata semplicemente decaduta.
Art. 15 – Durata – Decadenza – Rinnovo della licenza di costruzione
La licenza di costruzione ha la durata di un anno, e si intende decaduta quando, ad un anno dal rilascio, le opere a cui si
riferisce risultino iniziate o sospese da più di 180 giorni, salvo caso di comprovata forza maggiore.
Prima della decadenza dei termini suddetti potrà essere richiesto, una tantum, il rinnovo della licenza che il Sindaco
sentita la Commissione Edilizia, potrà concedere anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio.
L’autorizzazione deve intendersi nulla e la licenza di costruzione revocata senza particolari formalità, nei seguenti casi:
a) quando risulti che il Direttore dei lavori indicato non abbia assunto l’effettiva direzione, l’abbia abbandonata, e
sia stato sostituito senza che ne sia stata data nei termini, la prescritta comunicazione al Comune;
b) quando l’autorizzazione risulti ottenuta in base a disegni di progetti alterati, non rispondenti al vero e non
riflettenti l’effettivo stato di fatto esistente all’atto dell’inizio della costruzione;
c) quando il titolare dell’autorizzazione contravvenga a disposizioni generali e speciali di legge e regolamento od
alle condizioni inserite nella licenza od esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuta
l’autorizzazione preventiva a norma del precedente art. 12. Le opere cui si riferisce la licenza debbono
comunque essere ultimate entro tre anni dal loro inizio.
Art. 16 – Varianti al progetto
Qualora si manifesti la necessità di varianti, gli interessati possono presentare i relativi progetti che sono assoggettati
alla procedura di approvazione seguita per il progetto originario.
Resta stabilito che con la determinazione del Sindaco sul progetto di variante non si modificano in alcun modo i termini
di validità e di decadenza previsti per il progetto originario.
La presentazione di varianti è ammessa anche in corso d’opera; in questo caso, qualora entro 60 giorni dalla data di
presentazione del progetto di variante il Sindaco non adotti alcuna determinazione in merito, il progetto originario
conserva la propria validità ed efficacia ed ogni conseguente effetto.
Art. 17 – Deroghe
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia e, previa deliberazione del Consiglio Comunale, può concedere licenza di
costruzione in deroga alle norme del presente regolamento con la procedura di cui all’art. 16 della legge 6.8.1967 n. 765
e l’osservanza dell’art. 3 della legge 21.12.1955 n. 1357.
Art. 18 – Direttore dei lavori e costruttore
Il titolare della licenza edilizia, prima di dare inizio alle opere deve comunicare al Sindaco il nominativo la qualifica e la
residenza del costruttore.
Il Direttore dei lavori e il costruttore, a loro volta, devono comunicare al Sindaco, sempre prima dell’inizio delle opere,
l’accettazione dell’incarico rispettivamente loro affidato.
Ogni e qualsiasi variazione successiva deve essere preventivamente comunicata al Sindaco con le modalità di cui sopra.
Art. 19 – Responsabilità
Il proprietario, il titolare della licenza, il direttore dei lavori, il titolare della impresa costruttrice, sono tutti responsabili,
nei limiti delle leggi vigenti, e ciascuno per la parte di sua competenza, dell’osservanza delle norme generali di legge e
regolamenti e delle modalità esecutive prescritte nella licenza di costruzione.
CAPO IV – AUTORIZZAZIONE
Art. 20 – Attività soggette ad autorizzazione
Sono soggette ad autorizzazione secondo le leggi e disposizioni vigenti:
a) le lottizzazioni di terreno a scopo edilizio previo nulla osta delle competenti autorità;
b) i cambiamenti di destinazione d’uso, nei limiti consentiti, per ogni tipo edilizio, dallo strumento urbanistico
vigente;
c) i depositi su aree scoperte;
d) le occupazioni su aree di suolo pubblico.
Art. 21 A – Lottizzazione
La lottizzazione potrà essere proposta dal proprietario o dai proprietari, se questi sono d’accordo; in tal caso la domanda
di autorizzazione, firmatala tutti i proprietari interessati o da loro legali rappresentanti, deve essere presentata al
Sindaco, con il progetto di lottizzazione in triplice copia, redatto secondo le norme sotto elencate.
Il Sindaco ha la facoltà di invitare i proprietari delle aree comprese entro una determinata zona a presentare, entro 120
giorni dall’invito, un progetto di lottizzazione fra di loro concordato che assicuri una razionale utilizzazione dell’area
complessiva. In caso di mancato accordo, il Sindaco disporrà un piano di lottizzazione d’ufficio e lo notificherà ai
proprietari. Se i proprietari non lo accetteranno entro 30 giorni dalla notifica, il Sindaco procederà ai sensi dell’art. 21
della legge 17 agosto 1942 n. 1150, modificato ed integrato dall’art. 8 della legge 6 agosto 1967 n. 765.
Il progetto dovrà essere redatto da architetti od Ingegneri iscritti ai relativi Albi Professionali, ed è composto di:
a) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a sei mesi con
tutte le indicazioni atte al riconoscimento della località;
b) planimetria dello stato di fatto, in rapporto non inferiore a 1:2000 con indicazione delle proprietà confinanti,
altimetri generale con equidistanza di un metro e quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti,
alberatura ad alto fusto, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, gasdotti, acquedotti, ecc., e
con i dati atti a definire la completa visione della zona;
c) la mappa della zona nel rapporto almeno 1/5000 con la localizzazione dell’insediamento nello strumento
urbanistico vigente, con la indicazione delle infrastrutture e dei servizi esistenti e programmati;
d) la planimetria generale dell’intero territorio oggetto del piano di insediamento nel rapporto almeno 1:1000
indicante:
1. la rete viaria automobilistica o pedonale, con assi stradali, raggi di curvatura, dettagli dei cigli, dei
marciapiedi, delle pavimentazioni, delle illuminazioni stradali, delle recinzioni, ed illuminazioni dei
lotti e simili;
2. la delimitazione delle aree destinate ai servizi ed al verde pubblico;
3. la delimitazione delle aree destinate allo sport ed allo svago con la indicazione di tutti gli impianti o le
attrezzature ad esse relative;
4. la posizione di tutti gli edifici pubblici e privati con le relative altezze e la indicazione delle loro
destinazioni;
e) la planimetria generale nel rapporto almeno 1:1000 degli impianti tecnologici (rete elettrica, idrica e fognante)
previsti al servizio della lottizzazione con il loro dimensionamento di massima;
f) una relazione generale dettagliata illustrante per tutto il piano di lottizzazione:
1. l’impostazione urbanistica del progetto con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti
stabiliti dallo strumento urbanistico vigente;
2. le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finimento esterno ed alle
coperture;
3. la precisazione dei distacchi dei fabbricati dal confine stradale e dai confini interni, dell’indice di
fabbricabilità, delle altezze massime, dei particolari obblighi di esecuzione, da parte di privati se
esistono, di recinzione, illuminazione, sistemazioni esterne e simili e di quante altre misure si ritenga
opportuno adottare;
g) il testo della convenzione da redigere secondo le vigenti norme di legge che dovrà essere stipulata tra il
Comune ed i proprietari e della quale formeranno parte integrante tutti gli elaborati precedentemente
menzionati.
Il rilascio della autorizzazione avviene con la ratifica delle convenzioni, dalla data della quale decorrono i
termini entro i quali l’autorizzazione può essere utilizzata.
h) per le opere di urbanizzazione primaria, i relativi progetti devono essere redatti di concerto con gli Uffici
competenti preposti alla realizzazione delle opere stesse. Ciò in conformità di quanto indicato da recenti
circolari del Ministero dei Lavori Pubblici – Direz. Gen. Urbanistica.
Art. 21 B – Convenzioni
Le convenzioni prescritte dagli articolo precedenti per i Piani di Lottizzazione devono prevedere:
1) la cessione gratuita entro i termini prestabiliti delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria
come precisato dalle norme tecniche di attuazione;
2) l’assunzione a carico del proprietario degli oneri relativi a tutte le opere di urbanizzazione primaria inerenti
alla lottizzazione nonché l’assunzione a carico del proprietario delle opere di urbanizzazione secondaria in
proporzione alla entità e alle caratteristiche degli insediamenti e di quelle opere necessarie per allacciare la
zona alle urbanizzazioni primarie esterne ad essa. Tutti gli oneri relativi alla urbanizzazione primaria e
secondaria (aree comprese) potranno essere, totalmente o parzialmente, soddisfatti anche con il versamento al
Comune di una somma corrispondente al loro valore di mercato, nei modi e nei tempi che la convenzione
stessa preciserà;
3) congrue garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
4) l’impegno del proprietario ad eseguire a propria cura spese le opere di urbanizzazione primaria, e, su richiesta
del Comune, quelle per l’allacciamento ai pubblici servizi.
5) il rimborso delle spese di lottizzazione nel caso il piano di lottizzazione sia stato compilato d’ufficio.
Alla convenzione devono essere allegati:
1. una planimetria catastale indicante le aree da cedersi e le opere di urbanizzazione da eseguirsi;
2. i progetti di massima delle opere di urbanizzazione primaria ed eventualmente di quelli di
urbanizzazione secondaria a carico della proprietà, completi di spesa.
3. nel caso che l’unità di intervento comprenda diverse proprietà interessate.
La Convenzione da trascriversi a cura e spese della proprietà deve essere approvata con delibera
consiliare nei modi e forme di legge, su schema predisposto dal Comune.
CAPO V – ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
Art. 21/2 – Inizio dei lavori
Il tracciamento e le quote di tutte le nuove costruzioni dovranno attenersi agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici, i
quali, entro 15 giorni dalla richiesta, saranno indicati e fissati dal Tecnico Comunale, prima dell’inizio della
costruzione, in apposito verbale che dovrà essere redatto in doppio esemplare firmato, ciascuno, dalle due parti.
In tale verbale dovrà risultare la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio relativo.
Art. 21/3 – Controllo sull’esecuzione dei lavori e vigilanza delle costruzioni
La corrispondenza tra le modalità di esecuzione dei lavori autorizzati le norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente
Regolamento Edilizio, nonché quelle indicate nell’autorizzazione a costruire e nei disegni di progetto (in base ai quali è
stata rilasciata la licenza) sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
A tal uopo la licenza edilizia ed i disegni allegati, o loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a
disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l’opera non sarà ultimata.
In caso di interruzione dei lavori per qualsiasi causa, il proprietario dovrà darne avviso, entro le 48 ore successive, al
Sindaco il quale, sentito il tecnico comunale, disporrà i provvedimenti necessari per assicurare, durante l’interruzione
stessa, la pubblica incolumità, l’igiene ed il decoro, dandone comunicazione scritta all’interessato.
Tali provvedimenti dovranno essere attuati a cura e spese dell’intestatario della licenza.
Tutti gli addetti alla vigilanza sulle costruzioni hanno diritto al libero accesso sui cantieri e ad eseguire qualsiasi
operazione di controllo.
Art. 21/4 – Ultimazione dei lavori – Dichiarazione di agibilità ed abitabilità
Il proprietario dovrà provvedere a presentare al Comune la denuncia di ultimazione dei lavori, chiedendo la visita del
tecnico del Comune e dell’Ufficiale sanitario per il rilascio della dichiarazione di agibilità ed abitabilità.
Il Sindaco fisserà il giorno e l’ora della visita entro due mesi successivi alla data della domanda e ne darà
comunicazione scritta al proprietario, che ha diritto di intervenire o farsi rappresentare.
Constatata l’osservanza di tutte le norme di igiene ed edilizie, e particolarmente di quelle contenute nel presente
regolamento, nelle leggi sanitarie e nella licenza di costruzione, il Sindaco rilascerà la licenza di abitabilità che avrà
efficacia dopo sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
TITOLO II
ASPETTO DEI FABBRICATI – SPAZI INTERNI – ARREDO URBANO
CAPO I – CAMPIONATURE
Art. 22 – Campionature
È in facoltà della Commissione Edilizia di richiedere in sede di esame dei progetti di edifici di particolare importanza,
oppure di interesse ambientale o paesistico i campioni delle tinte e dei rivestimenti.
In ogni caso è obbligatorio il tempestivo deposito in cantiere dei campioni delle tinte e dei rivestimenti, onde consentire
alle Autorità di controllo la verifica della corrispondenza di tali elementi alle indicazioni di costruzione.
Art. 23 – Aspetto e manutenzione degli edifici
Gli edifici sia pubblici che privati e le eventuali aree a servizio degli stessi, devono essere progettati, eseguiti e
mantenuti in modo da assicurare l’estetica ed il decoro dell’ambiente.
Nelle nuove costruzioni o nella modificazione di edifici esistenti, tutte le pareti prospettanti su spazi pubblici e privati,
anche interni all’edificio, e tutte le opere ad esse attinenti (finestre, parapetti, ecc.) devono essere realizzati con materiali
e cura dettagli, tali da garantire la buona conservazione degli stessi nel tempo. Nelle pareti esterne, come sopra definite,
è vietato sistemare tubi di scarico, canne di ventilazione e canalizzazione in genere a meno che il progetto non preveda
un loro sistemazione che si inserisca armonicamente e funzionalmente nelle pareti con preciso carattere architettonico.
Ogni proprietario ha l’obbligo di mantenere il proprio edificio e tutte le pareti di esso in stato di normale conservazione,
in relazione al decoro ed alla estetica dell’ambiente.
Ogni proprietario ha l’obbligo di eseguire tempestivamente i lavori di riparazione, intonacatura e ricoloritura delle
facciate e delle recinzioni.
Quando le fronti del fabbricato sono sconvenienti ed indecorose, il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, ordina al
proprietario di eseguire i necessari lavori di cui al precedente comma entro un termine non superiore a mesi tre, decorso
il quale i lavori sono eseguiti d’ufficio.
Per il recupero delle spese relative si applicano le disposizioni di Legge vigenti.
Quando non nuocciano al libero transito o non impediscono la visuale in danno dei vicini il Sindaco può permettere,
dietro pagamento della relativa tassa e con la osservanza delle condizioni che riterrà opportuno caso per caso,
l’apposizione a porte e finestre di tende aggettati nello spazio pubblico.
Le tende, le loro appendici ed i loro meccanismi non possono essere situati ad altezza inferiore a m. 2,20 dal
marciapiede. Sono vietate le appendici verticali laterali ed in frangia se scendono al di sotto dei m. 2,20 dal suolo; salvo
casi speciali in cui una minore altezza, a giudizio dell’Ufficio Tecnico non nuoccia al decoro della località né alla
libertà di transito e visuale.
Art. 24 – Aggetti e sporgenze
Negli edifici e sui muri fronteggianti il suolo o di uso pubblico, sono vietati:
a) aggetti e sporgenze superiori a cm. 5 fino all’altezza di ml 2.20 dal piano del marciapiede, ed aggetti superiori
a cm. 20 fino alla quota consentita per BOW-Windows o balconi;
b) porte gelosie e persiane che si aprono all’esterno ad una altezza inferiore a ml 2.20 dal piano stradale, la strada
è fornita di marciapiedi, e di ml. 2.50 se la strada ne è priva.
I balconi di aggetto e le pensiline sulle strade pubbliche o private sono ammessi solamente quando dette strade abbiano
un larghezza non inferiore a ml. 800 od a ml. 600 se la fabbricazione è consentita su un solo lato.
L’aggetto, in ogni suo punto, non può essere ad altezza inferiore a ml. 3,50 dal piano di marciapiede e la larghezza di
quest’ultimo non può essere inferiore a quella dell’aggetto. Tale altezza di aggetto può essere ridotta a ml. 2,50 quando
trattasi di costruzioni arretrato almeno di mt. 5.00 dal filo della strada pubblica.
Tali altezze vanno misurate in corrispondenza del punto più basso del profilo dell’aggetto.
I balconi o pensiline non debbono sporgere dal filo del fabbricato più del decimo della larghezza della strada o del
distacco tra fabbricato e comunque per una larghezza pari al massimo a quelle del marciapiede.
I balconi totalmente chiusi (Bow-Window) o con alcuni lati chiusi sono ammessi soltanto nelle costruzioni arretrate dal
filo stradale o prospettanti su spazi pubblici di larghezza non inferiore a ml. 12,00 e sono sottoposte alle stesse
limitazioni previste per i balconi aperti.
I balconi chiusi non sono ammessi per una distanza inferiore dal confine laterale più vicino di almeno mt. 3.00.
Se la superficie frontale dei Bow-Windows supera un terzo della superficie della facciata, il computo della distanza tra
filo stradale esterno ed il confine prospiciente, verrà eseguito dal filo esterno del corpo progettante.
Art. 25 – Cortili e chiostrine a confine di proprietà
È concessa la costruzione di cortili e chiostrine sul confine di altre proprietà, in modo da realizzare la comunione con
quelle già realizzate dal confinante, purché si verifichino le seguenti proprietà:
a) deve venire conclusa tra confinanti, a loro spese, una convenzione legale, debitamente registrata o trascritta,
dalla quale risulti che le future costruzioni dovranno coordinarsi con quelle già eseguite o previste;
b) dovranno essere soddisfatte le condizioni di area minima e di distanza minima stabilito nelle norme di
attuazione, tenuto conto della massima altezza che potrebbero raggiungere – sulla linea di confine – le
costruzioni secondo le norme del presente Regolamento; e ciò allo scopo di non creare servitù sui fondi vicini
e non pregiudicare in alcun modo le possibilità costruttive dei confinanti;
c) fermo restando l’obbligo del rispetto delle norme fissate per i cortili e chiostrine dal presente Regolamento; è
possibile pregiudicare le possibilità costruttive dei confinanti, stabilendo la posizione del cortile e della
chiostrine sul confine, a carico delle due o più proprietà o di una sola di esse, ma, in tal caso la costituzione
della servitù deve essere regolarmente stipulata e trascritta con convenzione.
Art. 26 – Arredo urbano
L’esposizione anche provvisoria al pubblico di mostre, vetrine, bacheche, insegne, emblemi commerciali o
professionali, iscrizioni, pitture, fotografie, cartelli pubblicitari, ecc., è subordinata in tutto il territorio comunale a
licenza del Sindaco, previo parere dell’Ufficio Tecnico.
Gli interessati dovranno farne regolare richiesta presentando un disegno firmato da cui risulti definita la opera che si
vuole realizzare, con la precisazione, anche attraverso opportuni dettagli, dei materiali e colori impiegati, nonché di
ogni particolare costruttivo. Dovrà essere inoltre dimostrato, attraverso schizzi prospettici o fotomontaggi, l’inserimento
dell’opera nell’ambiente architettonico e paesistico.
È tassativamente vietata ogni opera o descrizione che nuoccia al decoro dell’ambiente, turbi l’estetica, alteri o copra
elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi paesistici, o il diritto di veduta di vicini.
L’installazione dovrà essere fatta in ogni caso in modo da permettere la massima facilità di pulizia o manutenzione.
In caso di riparazione o modifiche di marciapiedi o del piano stradale che richiedano la temporanea rimozione di
mostre, vetrine, o altri aggetti occupanti il suolo o lo spazio pubblico, gli interessati sono obbligati ad eseguire la
rimozione o la ricollocazione in sito, con le modifiche resesi necessarie, a tutte loro spese e responsabilità.
Ove non ottemperino, il Sindaco potrà ordinare la rimozione d’ufficio a loro spese.
Negli edifici sulla cui copertura siano installate o debbano installarsi più antenne radio o televisive, il Sindaco ha la
facoltà, di prescrivere una unica antenna centralizzata.
La concessione dell’autorizzazione delle opere di cui ai commi precedenti nelle zone demaniali o soggette a particolari
vincoli, sarà subordinata al nullaosta dell’Autorità competente, ai sensi delle norme vigenti in materia.
Tutto quanto costituisca o completi la decorazione architettonica dei fabbricati, i frammenti antichi, le lapidi, gli
stemmi, le mostre, i graffiti e qualsiasi altra opera di carattere ornamentale e che abbia forma o interesse storico non
potrà essere asportato, spostato o comunque modificato senza la preventiva autorizzazione del Comune e, nei casi
previsti dalle disposizioni vigenti, dalla Sovrintendenza ai Monumenti.
Nel caso di demolizione o trasformazione di immobili, il Sindaco potrà prescrivere che gli oggetti sopramenzionati,
anche se di proprietà privata, siano convenientemente collocati nel nuovo edificio o in luoghi prossimi o conservati in
raccolte aperte al pubblico, o effettuare tutti i rilievi o calchi che ritenga opportuno nell’interesse della cultura pubblica.
Art. 27 – Parcheggi privati obbligatori
Nelle nuove costruzioni, o anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse, debbono essere riservati appositi spazi
per parcheggi privati, in misura non inferiore ad un metro quadrato per ogni 10 metri cubi di costruzione. La
destinazione a garage o parcheggio sarà sancita a mezzo di atto pubblico per l’intera vita dell’immobile.
Se il parcheggio o garage è ricavato nell’area di pertinenza dell’immobile, purché con pavimento a quota al di sotto di
m. 1.50 dal piano stradale ed a condizione che l’altezza dei locali non sia superiore a mt. 2.90, il volume non verrà
computato nel calcolo dell’indice.
Art. 28 – Numeri civici
Agli edifici è imposta la servitù di apposizione dei numeri civici e delle targhe o tabelle indicanti il nome delle vie o
delle piazze.
L’apposizione e la conservazione dei numeri civici e delle targhe stradali sono, a norma di legge, a carico del Comune.
I proprietari dei fabbricati su cui sono apposti i numeri civici o targhe sono tenuti al loro ripristino quando siano distrutti
o danneggiati per fatti ad essi imputabili.
Il proprietario è tenuto a riprodurre il numero civico in modo ben visibile sulle mostre o tabelle applicate alle porte
quando queste occupino internamente la parte della parete all’uopo destinata.
In caso di demolizione di fabbricati che non debbono essere più ricostruiti o di soppressione di porte esterne di accesso
il proprietario deve notificare al Sindaco i numeri civici degli ingressi che saranno soppressi.
In caso di costruzione di nuovi fabbricati, o di aperture di nuove porte esterne di accesso per modificazione ai fabbricati
esistenti, il proprietario deve domandare al Comune il numero civico da applicare alle nuove porte o collocare la
relativa targhetta.
Qualora il proprietario non proceda alla riproduzione del numero civico nel modo prescritto o non lo ripristini se
distrutto o danneggiato, vi provvede d’ufficio il Comune, previa intimazione, a totale carico del proprietario.
CAPO II – NORME IGIENICHE
Art. 29 – Spazi interni agli edifici
Negli spazi interni definiti dalle norme di attuazione come “Ampio Cortile” e “Patio” possono affacciare ambienti di
qualunque destinazione.
Negli spazi interni definiti dalle norme di attuazione come “Cortile” possono affacciare disimpegni verticali o
orizzontali, depositi, locali igienici e cucine, con esclusione degli ambienti per abitazione, ufficio, lavoro,
insegnamento, ricreazione, cura.
Non sono consentiti nei cortili costruzioni parziali, ma solo la totale copertura, sempre che siano rispettati i parametri
stabiliti per la Zona (indice di copertura e fabbricabilità, volumi, ecc.). L’uso di parcheggio coperto e di autorimesse
ove intervenga il nullaosta dell’Autorità Sanitaria e dei Vigili del Fuoco.
Negli spazi interni definiti “chiostrine” dalle norme di attuazione possono affacciarsi soltanto disimpegni verticali ed
orizzontali e locali igienici.
Nelle chiostrine non vi possono essere né rientranze né sporgenze.
Tutti gli spazi interni debbono essere accessibili da locali di uso comune, salvo che per caso unifamiliari.
Salvo che nelle chiostrine, sono ammesse sistemazioni a giardino; tutte le rimanenti superfici dovranno essere
regolarmente pavimentate, assicurando in ogni caso lo smaltimento delle acque mediante opportune pendenze e fognoli
sifonati.
Le rientranze del perimetro del cortile sono ammesse quando la loro profondità non superi la metà della misura del lato
affacciatesi sul cortile. Negli altri casi di profondità maggiore, le rientranze – a meno che, di per se stesse, non siano
classificabili come cortili, a norma del precedente art. – vengono equiparate alle chiostrine e devono perciò, agli effetti
degli ambienti e delle dimensioni, rispondere alle norme fissate per chiostrine medesime.
Art. 30 – Uso dei distacchi tra fabbricati
I distacchi tra fabbricati possono essere utilizzati soltanto per giardini, parcheggi o rampe di accesso a parcheggi. In
ogni caso, deve essere previsto una efficiente protezione dell’edificio dall’umidità del terreno ed un adeguato
smaltimento delle acque.
Art. 31 – Convogliamento delle acque luride
Non è consentita la costruzione di pozzi neri od impianti di fogne perdenti. Nella richiesta di licenza di costruzione, o di
autorizzazione a lottizzare aree a scopo edilizio, debbono essere proposti sistemi di convogliamento con totale o
parziale depurazione delle acque luride ove la fognatura non esista o non possa raccogliere i liquami non depurati a
causa di una insufficiente sezione oppure di difficoltà di smaltimento. Sono ammissibili i sistemi di convogliamento e
depurazione costituiti da elementi prefabbricati, previo parere dell’Ufficiale Sanitario. Dovrà essere altresì indicato il
sistema di smaltimento. Non sono ammissibili i sistemi di coinvolgimento e depurazione di fattura artigianale costruiti
in loco.
Art. 32 – Scale
Nelle case di abitazione unifamiliare le rampe delle scale dovranno essere di larghezza non inferiore a mt. 1,00 negli
altri edifici dette rampe dovranno avere larghezza non inferiore a mt. 1,20, salvo che norme specifiche richiedano
dimensioni maggiori.
L’ambiente delle scale deve essere illuminato e ventilato dall’esterno; le scale che servono due soli piani abitabili
possono essere illuminate artificialmente ed areati con dispositivi meccanici.
Art. 33 – Forni – Focolai – Camini – Condotti di calore – Canne Fumarie
Il nullaosta dei Vigili del Fuoco è indispensabile per la concessione della dichiarazione di abitabilità ogni qualvolta un
edificio contenga impianti di uso artigianale o industriale, oppure di riscaldamento centralizzato di qualsiasi tipo, garage
o altri locali di cui la legge lo richieda, salvo che con riscaldamento completamente ad energia elettrica.
Gli impianti di riscaldamento devono, altresì ottemperare alle Leggi e Regolamenti vigenti.
Tanto gli impianti collettivi di riscaldamento che quelli singoli, nonché gli scaldabagni a gas e le stufe, cucine, focolai e
camini, debbono essere muniti di canne fumarie indipendenti, prolungate per almeno un metro al di sopra del tetto o
terrazza; la fuoriuscita di fumi deve verificarsi a non meno di mt. 10,00 da qualsiasi finestra a quota uguale o superiore.
Le canne fumarie non possono essere esterne alle murature o tompagnature se non costituenti una soddisfacente
soluzione architettonica, né possono essere contenute in pareti interne confinanti con stanze di abitazione.
I camini degli impianti artigiani o industriali debbono essere muniti di apparecchiature fumivore, riconosciute
dall’Ufficiale Sanitario idoneo ad evitare l’inquinamento atmosferico, oltre che dai Vigili del Fuoco per quanto di
competenza.
Art. 34 – Piano interrato
I piani risultanti, a sistemazione realizzata, totalmente al di sotto del livello delle aree circostanti al fabbricato, non
possono essere adibiti ad abitazioni, uffici o qualsiasi altro uso che comporti la permanenza, anche solo diurna di
abitanti, fatta eccezione per gli addetti ai magazzini od autorimesse.
Per i locali da adibire ed autorimesse e/o ad impianti di riscaldamento, aria condizionata e simili, dovranno essere
rispettate tutte le norme specifiche vigenti. Se il deflusso delle acque di scarico del fabbricato non avviene a quota
inferiore a quello dei piani interrati, dovrà essere installato un sistema di sollevamento delle acque stesse che, a giudizio
dell’Ufficiale Sanitario, sia tale da evitare qualsiasi inconveniente di carattere igienico. La areazione dei locali interrati
deve essere tale da assicurare sufficiente ricambio di aria.
Art. 35 – Piani seminterrati
I piani risultanti – a sistemazione realizzata – parzialmente al di sotto del livello delle aree circostanti il fabbricato,
possono essere adibiti a laboratori e simili, soltanto se in nessun punto il pavimento di ogni locale è a quota inferiore ad
un metro rispetto alla quota più alta della quota media del piano campagna e l’altezza utile netta interna è almeno di mt.
300; tale altezza utile interna deve essere aumentata se norme specifiche lo richiedono per particolari destinazioni d’uso.
Per il deflusso delle acque del fabbricato valgono le stesse norme di cui ai piani interrati.
Art. 36 – Piani terreni
I piani terreni, se adibiti ad abitazioni o uffici, e se privi di sottostante piano seminterrato, debbono essere rialzati di
almeno cm. 50 dal livello delle aree circostanti il fabbricato a sistemazione realizzata, ed avere il pavimento isolato con
apposito vespaio o camera d’aria; la loro altezza interna utile non deve essere inferiore a mt. 3.00.
I piani terreni adibiti ad autorimesse, negozi, laboratori, luoghi di riunione di uso pubblico; devono avere altezze utile
non inferiore a mt. 3,50, salvo diverse prescrizioni di norme specifiche.
I piani terreni adibiti a rimessa fino a due vetture (siano esse: auto, carri a trazione animale, trattori agricoli e simili), o a
deposito di cicli, motocicli, carrozzine e simili, possono avere altezza utile netta di mt. 2,30 misurata con le modalità
indicate al precedente capoverso.
I piani terreni destinati a portici aperti, pubblici e privati, debbono avere altezza utile netta non inferiore a mt. 2,50
misurata come innanzi detto.
Art. 37 – Piani sottotetti o mansardati
I piani sottotetti o mansardati possono essere adibiti ad abitazione, ufficio, ecc., se l’altezza media utile è di mt. 2,80, e
l’altezza minima non inferiore a mt. 2,30 se l’isolamento delle coperture è realizzato con camere d’aria o con materiali
coibenti tali da assicurare una temperatura uguale a quella dei piani sottostanti.
Art. 38 – Norme comuni a tutti i piani abitabili
In tutti piani abitabili la superficie delle finestre deve essere non inferiore ad 1/8 della superficie del pavimento con un
minimo di mq. 0,80. Almeno la metà della superficie delle finestre deve esser apribile. Per i piani abitabili per cui non è
stato prescritto nei precedenti articoli un minimo di altezza utile netta, il rispetto di tale rapporto si riferisce ad altezze
superiori a mt. 3.00; l’aumento di tale rapporto ad 1/6 consente di ridurre l’altezza interna da mt. 3.00 a mt. 2.70. il
rapporto tra pavimento e superficie delle finestre non è obbligatorio soltanto per i locali di servizio, ripostigli o depositi
di superficie non superiore a mq. 4.
Le cucine non devono avere superficie inferiore a mq. 5,00 ed i vani utili non inferiore a mq. 8,00.
Soltanto negli edifici destinati ad abitazione collettiva su conforme parere dell’Ufficiale Sanitario, da esprimersi in sede
di esame del progetto, è consentito l’accesso diretto ai locali igienici dalle stanze da letto, e l’aerazione artificiale dei
medesimi. I ripostigli, depositi, locali di servizio non devono sviluppare superficie superiore a mq. 4 per ambiente,
possono essere privi di finestre purché dotati di sistemi di aerazione artificiali.
Art. 39 – Fabbricati in zona rurale
I fabbricati in zone rurali debbono seguire le norme igieniche di cui ai fabbricati accessori quali ricovero di animali,
fienili, pozzi, concimaie, fosse settiche o impianti di depurazione.
In ogni caso i pozzi devono essere posti a monte delle abitazioni e le fosse settiche a valle, assieme alle concimaie ed ai
ricoveri per animali. Se la posizione della falda freatica non consente tale disposizione è comunque necessario che la
fossa settica, i ricoveri per animali e le concimaie siano posti a valle del pozzo, onde evitare inquinamenti. Le distanze
minime delle finestre e dell’abitazione rurale dei fabbricati accessori o dalle finestre dei locali adibiti a stalle o simili è
di mt. 10,00. L’Ufficiale Sanitario ed i Vigili del Fuoco possono subordinare la dichiarazione di abitabilità alla
esecuzione di eventuali migliorie delle condizioni igieniche e di sicurezza.
Art. 40 – Servizi igienici
I fabbricati per abitazione, di nuova costruzione o riattati, devono avere un numero di locali igienici corrispondenti a
quello degli appartamenti.
Gli edifici destinati a dormitori, convitti, educandati simili, avranno almeno un locale igienico per venti persone.
Ogni bottega artigiana ed ogni pubblico esercizio saranno muniti di appositi locali igienici ben ventilati e illuminati,
anche artificialmente; il gabinetto deve essere accessibile mediante locale di disimpegno.
Nei laboratori, negli uffici e negli studi professionali il numero delle latrine dovrà essere adeguato al numero del
personale impiegato.
Nei pubblici esercizi, ove sia prevedibile una prolungata permanenza di numerose persone pubblico, dovrà prevedersi
uno o più gabinetti per il personale e gabinetti separati per il pubblico, in proporzione alle attività prevedibili del
personale e del pubblico.
Per gli Alberghi, pensioni, scuole e simili saranno osservate le particolari disposizioni vigenti in materia.
Tutti i locali igienici saranno serviti da acqua corrente ed allacciati a fogna canalizzata; avranno almeno un lavabo ed un
w.c. Delle dimensioni, condizioni igieniche di ventilazione, illuminazione e disimpegno, giudicherà caso per caso,
l’Ufficiale Sanitario.
Art. 41 – Migliorie igieniche ai fabbricati esistenti
Nei fabbricati esistenti, debbono essere apportate le migliorie che risulteranno indispensabili. Tali migliorie
comprendono almeno l’eliminazione di locali igienici pensili o comunque esterni alle abitazioni e la dotazione per ogni
unità di abitazione di un locale igienico areato secondo le norme di cui ai precedenti articoli. L’Ufficiale Sanitario può
dichiarare inabile, ai sensi delle leggi vigenti, le unità di abitazione che non raggiungono a suo giudizio un livello
igienico accettabile.
CAPO III – NORME RELATIVE ALLE AREE SCOPERTE
Art. 42 – Manutenzione delle aree
Tutte le aree destinate alla edificazione ad ai servizi dello strumento urbanistico e non ancora utilizzati, e quelle di
pertinenza degli edifici esistenti debbono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l’igiene e la
sicurezza pubblica.
Il Sindaco potrà prescrivere i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria
della esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.
Art. 43 – Depositi su aree scoperte
I depositi di materiali su aree scoperte sono ammesse soltanto previa autorizzazione di cui all’art. 28 fatto salvo ogni
caso l’igiene, il decoro, la sicurezza; mediante le opere specificate in uno con l’autorizzazione.
In caso di depositi eseguiti senza autorizzazione il Sindaco potrà promuovere i provvedimenti necessari al rispetto di tali
condizioni, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a spese del proprietario inadempiente.
CAPO IV – NORME DI BUONA COSTRUZIONE
Art. 44 – Stabilità e sicurezza delle nuove costruzioni
Per ogni costruzione dovranno essere osservate le norme di prescrizione fissate dalle Leggi vigenti in materia di stabilità
delle fondazioni e delle costruzioni, nonché sulla sicurezza degli impianti tecnologici.
Art. 45 – Stabilità e sicurezza degli edifici esistenti
I proprietari degli edifici hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione di essi in modo che tutte le loro parti
mantengano costantemente i requisiti di stabilità e sicurezza richiesti dalle norme vigenti.
Quando un edificio o parte di esso minacci rovina dalla quale possa derivarne pericolo alla pubblica incolumità il
Sindaco, sentito il Tecnico Comunale, potrà ingiungere la pronta riparazione o la demolizione delle parti pericolanti,
fissando le modalità del lavoro da eseguire ed assegnando il termine preciso per la esecuzione del lavoro stesso, sotto
comminatoria delle esecuzione di ufficio a spese del proprietario e dei proprietari inadempienti.
La manutenzione delle aree di proprietà privata anche se destinate a strade, piazze, o spazi di uso pubblico sono a carico
dei proprietari fino a quando non siano perfezionate le pratiche di espropriazione, cessione od acquisizione.
CAPO V – USO DI SUOLO, SPAZIO E SERVIZI PUBBLICI
Art. 46 – Occupazione temporanea o permanente di spazio o suolo
È vietato occupare, anche temporaneamente il suolo o lo spazio pubblico senza preventiva autorizzazione specifica del
Sindaco, il quale può accordarla, dietro pagamento della relativa tassa, quando ritenga la occupazione stessa non
contrastante con il decoro cittadino e non dannosa per la pubblica igiene o incolumità.
Il Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, potrà anche consentire l’occupazione permanente di suolo pubblico per
costruzioni, quando essa conferisca decoro al fabbricato che deve sorgere e quando, si intende, lo consentano le
condizioni della proprietà confinanti e le esigenze della viabilità.
Sotto le stesse condizioni può consentire la creazione di dispositivi atti ad illuminare ed areare piani interrati;
eventualmente anche mediante intercapedini coperte, sotto il suolo stradale, illuminate ed areate a mezzo di luci e
pavimento, in vetro cemento, griglietti metallici o simili, di sporgenza se su pubblica via, non superiore a m. 1 e
comunque realizzabile solo se entro il marciapiede e nei limiti dello stesso.
È vietato eseguire scavi o rompere pavimento di strade pubbliche od aperte al pubblico transito per piantarvi pali,
immettere o restaurare conduttore sottosuolo, costruire o restaurare fogne o qualsiasi altro motivo senza specifica
autorizzazione del Sindaco, in cui siano indicate norme da osservarsi nella esecuzione dei lavori compresi quelli di
ripristino. Tale disposizione vale anche nei confronti di Enti pubblici e privati.
Il rilascio della suddetta autorizzazione è subordinata alla relativa tassa ed al deposito di garanzia da effettuarsi nella
Tesoreria del Comune e sul quale il Comune avrà piena facoltà di rivalersi delle eventuali penali e delle spese non
rimborsate dagli interessati.
Il Sindaco potrà, sentita la Commissione Edilizia, concedere l’occupazione del suolo e del sottosuolo stradale con
impianti per servizi pubblici di trasporto o con canalizzazione idrica, elettrica ecc., oltre che con chioschi il cui progetto
però dovrà rispettare le norme dettate al Titolo I – Capo III.
Il concessionario, in tal caso, oltre al pagamento del contributo prescritto per l’uso del suolo pubblico è tenuto ad
osservare sotto la sua personale responsabilità tutte le necessarie cautele perché il suolo stesso non subisca
danneggiamenti e purché non sia in alcun modo intralciato o reso pericoloso il pubblico transito.
Art. 47 – Rinvenimenti e scoperte
Oltre alle prescrizioni delle vigenti leggi nell’obbligo di denuncia alle Autorità competenti da parte di chiunque compie
scoperte di presumibile interesse paleontologico, storico artistico o archeologico il committente, il direttore e
l’assuntore dei lavori sono tenuti a segnalare immediatamente al Sindaco i ritrovamenti, aventi lo stesso presumibile
interesse, che dovessero verificarsi nel corso dei lavori di qualsiasi genere.
Analoghe segnalazioni vanno fatte nel caso di reperimento di ossa umane. Le suddette persone sono tenute ad osservare
o fare osservare tutti quei provvedimenti che il Sindaco ritenesse opportuno disporre in conseguenza di tali scoperte, in
attesa delle definitive determinazioni delle competenti Autorità.
Art. 48 – Uso di scarichi e di acque pubbliche
I luoghi per gli scarichi pubblici sono stabiliti dall’Ufficio Tecnico del Comune, sentito l’Ufficiale Sanitario e di essi è
data indicazione nella licenza rilasciata dal Comune.
I materiali scaricati dovranno essere sistemati e spianati secondo le indicazioni del Tecnico Comunale e, comunque, in
modo da non determinare cavità o ineguaglianza che permettono il ristagno dell’acqua.
È vietato senza speciale permesso del Comune, servirsi per i lavori, dell’acqua defluente da fontane pubbliche o
corrente in fossi e canali pubblici, nonché deviare, impedire o comunque intralciare il corso normale di questi ultimi.
CAPO VI – GARANZIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITÀ
Art. 49 – Segnalazione, recinzione ed illuminazione della zona dei lavori
In tutti i cantieri di lavoro deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente leggibile in cui siano
indicati:
1) nome cognome del proprietario committente ed, eventualmente, Amministrazione Pubblica interessata nei
lavori;
2) nome cognome e titolo professionale del progettista e Direttore dei lavori;
3) Impresa di costruzione;
4) nome cognome e qualifica dell’assistente di cantiere.
Se i lavori sono eseguiti in economia oltre tale esplicita indicazione dovranno risultare nella tabella i nominativi dei
responsabili tecnici della costruzione e delle eventuali domiciliazioni.
Qualsiasi cantiere dovrà essere decentemente recintato per l’altezza indicata nella licenza e dotato di razionale latrina
provvisoria.
Le recinzioni dovranno essere dotate in ogni angolo di lanterne rosse, facilmente visibili a media distanza, mantenute
accese a cura di chi gestisce il cantiere durante l’intero orario della pubblica illuminazione stradale, ed avere porte
apribili verso l’interno munito di serrature e catenacci che ne assicurino la chiusura nelle ore di sospensione dei lavori.
Il Sindaco potrà esentare dall’obbligo della recinzione quando:
a) si tratti di lavori di poca entità e di breve durata;
b) si tratti di lavori esclusivamente interni;
c) si tratti di tinteggiature, di prospetti, brevi opere di restauro esterno, ripulitura dei tetti;
d) non ostino ragioni di pubblico transito.
Salvo che nel caso di cui al punto b), tuttavia, dovranno essere disposti nella via sottostante od adiacente, idonee
segnalazioni luminose o di altro tipo, che avvertano i passanti del pericolo, ed il primo ponte di servizi non potrà essere
costruito ad altezze inferiori ai mt. 2,50 dal suolo nel punto in basso della armatura del ponte stesso; il quale dovrà
essere costruito in modo da costituire sicuro riparo per lo spazio sottostante.
Art. 50 – Ponti e scale di servizio
I ponti, i cavalletti, le scale di servizio e le installature debbono essere poste in opera con le migliori regole dell’arte in
modo da prevenire qualsiasi pericolo sia per gli operai che per i terzi. Le funi delle macchine adibite al sollevamento dei
materiali debbono essere munite di dispositivi di sicurezza che impediscano la caduta dei materiali e dei recipienti che li
contengono.
È vietato costruire ponti o porre assi a sbalzo sopra il suolo pubblico o installare apparati di sollevamento che
sottendano sotto carico la sede stradale o spazi pubblici, senza particolare autorizzazione comunale.
In caso di cattiva costruzione di un ponte o di insufficiente cautela nella posa di assi a sbalzo, sentito il Tecnico
Comunale, il Sindaco potrà ordinare l’immediato sgombero del ponte o la rimozione degli assi ritenuti pericolosi per la
pubblica incolumità, indipendentemente dalle responsabilità penali degli aventi causa.
Art. 51 – Scarico dei materiali – Demolizioni – Nettezza strade adiacenti ai cantieri
È assolutamente vietato gettare, tanto dai ponti di servizio che dai tetti o dall’interno delle case, materiale di qualsiasi
genere.
Durante i lavori, specie se di demolizione, dovrà essere evitato l’eccessivo sollevamento di polvere mediante opportune
bagnature.
Il gestore del cantiere deve provvedere ad assicurare il costante mantenimento della nettezza nella pubblica via per tutta
la estensione della costruzione e le immediate vicinanze.
Il trasporto dei materiali utili o di rifiuto dovrà essere fatto in modo da evitare ogni deposito o accatastamento lungo le
strade interne dell’abitato, salvo speciale autorizzazione del Sindaco e qualora non intralci il pubblico transito. Quando
ciò accade, il gestore del cantiere è tenuto a provvedere alla immediata rimozione dei materiali della parte di strada
pubblica su cui ne è avvenuto il deposito.
Art. 52 – Responsabilità degli esecutori di opere
L’assuntore dei lavori (o, se i lavori condotti in economia, il proprietario) e l’assistente, debbono adottare sotto la piena
ed esclusiva responsabilità, tutti quei mezzi e provvedimenti ed accorgimenti necessari per evitare pericoli di qualsiasi
genere che possano provenire dalla esecuzione delle opere.
Il Sindaco potrà far controllare, da funzionari, e da agenti agli ordini dell’Ufficio Tecnico, la idoneità dei provvedimenti
di cui sopra, e, ove lo ritenga opportuno, ordinare maggiori cautele, senza che con ciò si attenui la responsabilità dei
soggetti di cui al comma precedente.
Art. 53 – Rimozione delle recinzioni
Immediatamente dopo il compimento dei lavori il costruttore deve provvedere alla rimozione dei ponti, barriere e
recinzioni posti per il servizio dei medesimi, restituendo alla circolazione il suolo pubblico libero da ogni ingombro o
impedimento.
In caso di inadempienza il Sindaco potrà ordinare la esecuzione d’Ufficio a spese del proprietario e salvo le sanzioni
previste dalle norme vigenti.
In ogni caso, trascorso un mese dalla sistemazione delle opere, dovrà cessare ogni occupazione di suolo pubblico con
materiale, ponti e puntellature.
Art. 53/bis – Segnaletica stradale
La segnaletica stradale deve essere apposta, spostata e controllata dall’Ufficio Tecnico.
TITOLO III
SANZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 54 – Sanzioni
Per le violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, salvo le pene speciali che fossero stabilite da altre Leggi e
Regolamenti, si provvederà con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti in materia di edilizia e Urbanistica.
Se la violazione si riferisce ed occupazione di suolo o spazio pubblico, ovvero ad esecuzioni di lavori vietati o per i
quali sarebbe occorsa l’autorizzazione comunale, l’intimazione del Sindaco comporta l’obbligo per il contravventore di
cessare immediatamente dall’occupazione, di desistere dagli atti vietati demolendo i lavori e rimovendo gli oggetti e i
materiali, nonché di provvedere all’immediato ripristino dello stato “quo ante”, restando responsabile penalmente dei
danni non eliminabili.
Se la violazione consiste nella mancata esecuzione dei lavori o del mancato adempimento di atti obbligatori,
l’intimazione del Sindaco comporta l’obbligo dell’esecuzione per il contravventore.
In ogni caso di inadempienza il Sindaco può disporre la decadenza delle autorizzazioni e la sospensione dei servizi
prestati dal Comune al contravventore e può inoltre deferire i tecnici responsabili ai rispettivi consigli degli Ordini
professionali.
Art. 55 – Adeguamento al regolamento delle costruzioni preesistenti
Il Sindaco, per motivi di pubblico interesse, potrà sentire la Commissione Edilizia e, se del caso, l’Autorità urbanistica
territorialmente competente, ordinare la demolizione di costruzioni e la rimozione di strutture occupanti o restringenti le
sedi stradali ed eseguite a termine delle norme che vigevano all’epoca della loro costruzione, salvo il pagamento
dell’indennità spettante ai proprietari.
La rimozione delle strutture sporgenti sul suolo pubblico quali gradini, sedili esterni, paracarri, lastrine; grondaie,
tettoie, soprapassaggi, imposte di porte o di finestre aperte all’esterno, ecc., deve essere prescritta, ove non sia
assolutamente urgente ed indifferibile, in occasione da notevoli restauri o trasformazioni degli edifici o delle parti in
questione.
Art. 56 – Disposizioni transitorie
I lavori di qualsiasi genere non ancora iniziati alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggetti alle
disposizioni in esso dettate.
Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento potranno essere previste, modificate ed
eventualmente revocate tutte le autorizzazioni relative all’occupazione permanente di suolo pubblico assentite in base
alle precedenti disposizioni.
VARIANTE GENERALE AL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Testo normativo allegato al regolamento edilizio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità delle norme
Le norme di attuazione e gli elaborati grafici di progetto, costituiscono gli strumenti per l’organizzazione del territorio
comunale, secondo la visione programmata del Programma di Fabbricazione comunale e disciplinano, attraverso le
necessarie prescrizioni, l’attività edilizia sia di iniziativa pubblica che privata.
Art. 2 – Applicazione delle norme
Il Programma di Fabbricazione si applica secondo le prescrizioni di seguito riportate e quelle contenute negli elaborati
grafici di progetto allegati, a norma della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, modificata ed integrata con legge 6
agosto 1967 n. 765 e 19 novembre 1968 n. 1187 a tutto il territorio comunale.
Art. 3 – Norme generali
Il Programma di Fabbricazione regola l’attività edificatoria nelle varie zone in cui è suddiviso il territorio comunale.
L’edificazione è inoltre soggetta anche alle disposizioni del Regolamento Edilizio e delle altre leggi e regolamenti
vigenti in materia. La concessione di ogni licenza edilizia dovrà essere subordinata alle prescrizioni contenute nelle
presenti norme e negli elaborati al P.d.F.
Art. 4 – Edificabilità
Area edificabile è quella dotata di urbanizzazione primaria e cioè ai sensi della legge 29 settembre 1964 n. 837, di
strade, spazi di sosta e parcheggio, fognature, rete idrica ed elettrica. La sola destinazione di un territorio a zona
edificabile secondo le previsioni del P.d.F. non conferisce titolo di edificabilità al terreno, ove non sussistano le opere di
urbanizzazione primaria, ovvero manchi la previsione da parte del comune dell’attuazione della stessa nel triennio
successivo alla concessione della licenza, oppure l’impegno dei privati a procedere all’attuazione delle medesime
contemporaneamente alle costruzioni oggetto della licenza. L’entrata in vigore del P.d.F. d delle presenti norme,
comporta la decadenza delle licenze edilizie non conformi, salvo che i relativi lavori siano già iniziati e vengano
completati entro tre anni dalla data di inizio.
Gli edifici esistenti in contrasto con la destinazione di zona e i tipi previsti dal P.d.F. potranno subire trasformazioni
soltanto per adeguarsi alle presenti norme.
Art. 5 – Indici edilizi
L’edificazione e l’urbanizzazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti indici:
1) Indici riferiti agli abitanti:
a)
superficie lorda abitabile = 30 mq/ab. di cui 25 mq destinati all’abitazione e 5 mq destinati ai servizi di
prima necessità;
b) volume lordo abitabile = 100 mc per abitante di cui 80 mc destinati alla abitazione e 20 mc destinati ai
servizi di prima necessità;
2) It = indice di fabbricabilità territoriale.
È il rapporto (mc/mq) fra il volume, come definito al seguente n. 13, realizzabile in una zona che lo strumento
urbanistico vigente destina ad insediamento della zona stessa. Detto indice si applica soltanto in sede di attuazione dello
strumento urbanistico, nell’ambito degli insediamenti unitari da esso definiti.
3) If = indice di fabbricabilità fondiaria.
È il rapporto (mc/mq) fra il volume realizzabile e l’area da edificare escluse le sedi viarie, anche se private da cedere al
Comune.
4) Sm = superficie minima di intervento
Area minima omogeneamente tipizzata nel P.d.F. richiesta per ogni intervento edilizio diretto ed ogni strumento
urbanistico di esecuzione.
5) Sc = superficie coperta.
È rappresentata dalla proiezione verticale di tutte le superfici edificate chiuse perimetralmente, di cui è composto
l’edificio.
6) Su = superficie utile.
È rappresentata dalla somma delle superfici edificate chiuse perimetralmente di tutti i piani ivi compresi quelli di
servizio. Anche eventuali soppalchi (superfici sviluppantesi a quote diverse all’interno di altre superfici chiuse
perimetralmente) sono da considerarsi come superfici utili. Sono escluse le superfici relative ad autorimesse e relativi
collegamenti verticali, cantine, se interrate mediamente di almeno metri 1,50 rispetto al livello del terreno circostante,
servizi tecnici del fabbricato (C.T., elettrica, di condizionamento, autoclave, riserva idrica, portineria, torrino scale ed
ascensore, sala macchine ascensore, ecc.). Vengono computate le superfici delle autorimesse per la misura eccedente 20
mq per ogni 100 mc di costruzione.
7) Hp = altezza lorda dei piani.
L’altezza lorda dei vari piani di un edificio è rappresentata dalla differenza delle quote dei rispettivi pavimenti.
8) Hn = altezza netta dei piani.
È rappresentata dalla differenza fra le quote del pavimento e quella dell’intradosso della copertura. Nel caso di soffitta a
volta, l’altezza si misura a metà saetta, nel caso di solaio a travetti multipli o cassettoni l’altezza si misura dal lembo
inferiore delle nervature. I locali a soffitto inclinato sono abitabili se hanno un’altezza media non inferiore a mt 2,50 con
altezza minima di mt 2,00.
9) H = altezza massima del fabbricato.
Media delle altezze delle varie fronti; l’altezza di ciascun fronte del fabbricato è data dalla differenza tra le quote medie
del marciapiede stradale (o in mancanza di questo, del piano di campagna) e la linea di intersezione tra il piano verticale
di facciata e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici a terrazzo, o la linea di gronda per le coperture a tetto.
Ove i volumi sottointesi da coperture inclinate siano abitabili, il secondo termine della differenza è dato dai due terzi
della proiezione verticale della copertura per pendenze superiori ai 45°.
Quando l’edificio è costituito da volumi complessi, per il calcolo delle altezze si deve suddividerlo in parti conducibili a
volumi semplici, nessuna di tali parti dell’edificio potrà superare l’altezza massima fissata dalle presenti norme.
10) V = volume.
È quello del manufatto edilizio o dei manufatti edilizi che emergono dal terreno sistemato secondo il progetto
approvato, con esclusione dei volumi porticati se destinati ad uso collettivo. È compreso, però, il volume relativo al
parcheggio obbligatorio si sensi delle leggi vigenti, se coperto.
11) Rc = rapporto massimo di copertura.
È il rapporto tra la superficie coperta e la superficie del lotto, considerando per superficie del lotto quella di cui
all’indice di fabbricabilità fondiaria.
12) Distanze.
- Dc = distanze dai confini.
È rappresentata dal minimo distacco fra le varie fronti del fabbricato ed i confini del lotto stesso.
- Df = distacco tra fabbricati.
È rappresentato dal minimo distacco delle fronti finestrate del fabbricato da quelli contermini.
- Ds = distanza dalla strada.
È la minima distanza tra il ciglio stradale interno e la proiezione della facciata del fabbricato prospiciente la strada.
13) S1 = superficie per le opere di urbanizzazione primaria.
Comprende le aree destinate a:
a) strade;
b) spazi di sosta e parcheggio;
c) spazi di verde a servizio diretto delle strutture viarie;ù
14) S2 = superficie per opere di urbanizzazione secondaria.
Comprende le aree destinate ad attrezzature di settore, cioè:
a) asilo nido, scuola materna, scuola elementare, scuola media;
b) attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, amministrative, per pubblici servizi, etc.;
c) aree per spazi pubblici attrezzati a parco urbano e per il giuoco e lo sport.
Art. 6 – Applicazione degli indici edilizi
L’indice di fabbricabilità (It = rapporto in mc/mq tra il volume – come definito al precedente art. 5 – realizzabile in una
zona che il P.d.F. destina ad insediamento abitativo o produttivo e le superfici della zona stessa) si applica nei Piani di
esecuzione del P.d.F. (Piani di lottizzazione, Piani-Quadro).
Tale indice si applica nelle zone di completamento (Zone B), quando i volumi superino i 3 mc/mq, nonché per qualsiasi
valore del volume nelle zone produttive di nuova espansione residenziale (Zone C).
L’indice di fabbricabilità fondiaria (If) si applica per la edificazione nei singoli lotti sia nel caso di attuazione di
lottizzazioni approvate, sia nel caso di edificazioni in zone che non richiedono il piano urbanistico di esecuzione.
Nel caso di edificazione successiva allo strumento urbanistico di esecuzione (piani di lottizzazione) il totale dei volumi
costruibili nei singoli lotti, non può superare quello calcolato applicando l’indice di fabbricabilità sulla superficie
territoriale. Per quanto riguarda i distacchi fra gli edifici e confini di proprietà, si precisa che le zone di distacco sono in
edificabili.
Nel caso di edifici preesistenti a muro cieco su confine, le nuove costruzioni possono essere edificate in aderenza.
Art. 6/bis – Spazi interni agli edifici
Si intendono per spazi interni le arre scoperte circondate da edifici per una lunghezza superiore a tre quarti del
perimetro.
Essi sono classificati nei seguenti tipi:
a) Cortile - S’intende per cortile, anche se pensile, uno spazio interno che risponda ai seguenti requisiti:
1) La superficie della sezione orizzontale minima dello spazio interno non sia inferiore alla quinta parte della
somma delle superfici delle pareti circostanti lo spazio stesso.
Nel computare le superfici delle detti pareti non si detraggono i vuoti delle aperture nei muri.
Nel computare la superficie orizzontale dello spazio interno si detraggono le aree delle proiezioni orizzontali
dei ballatoi e di qualsiasi altra gronda, solamente se la sommatoria delle dette aree supera un ventesimo della
superficie lorda dello spazio interno.
L’area occupata dalle proiezioni orizzontali dei balconi chiusi (bow-window) deve invece essere sempre
detratta nel computo della area libera.
2) La distanza della mezzeria di ciascuna finestra (veduta) al muro opposto sia almeno uguale a mt. 10.
3) L’altezza massima dei muri prospicienti il cortile misurata dal pavimento del cortile stesso alla cornice di
coronamento dei detti muri non sia superiore ad una volta e mezzo la distanza minima tra pareti opposte del
cortile.
b) Patio – Si intende per tale lo spazio interno di un edificio per abitazione unifamiliare ad un solo piano con normali
minime non inferiori a mt. 6 e pareti circostanti di altezza non superiore a metri 4,50.
c) Chiostrina – Si intende per tale anche se pensile uno spazio interno che abbia i seguenti requisiti:
1) La superficie della sezione orizzontale libera minima dello spazio interno non sia inferiore ad un
diciottesimo della somma delle superfici (senza detrazione dei vuoti nei muri) che recingono lo spazio interno.
2) La distanza delle mezzeria di ciascuna finestra al muro opposto, sia al minimo:
- di m. 3 se l’altezza della chiostrina non supera i metri 12;
- di metri 4 se l’altezza della chiostrina è superiore ai m. 12 ma minore ai m. 15;
- di m. 4,50 se l’altezza della chiostrina supera i m. 15.
TITOLO II
ZONIZZAZIONE
CAPO I – ZONIZZAZIONE
Art. 7 – Divisione del territorio comunale in zona
Il territorio comunale chiuso in zone, come risulta dalle allegate planimetrie, secondo la seguente classificazione:
1) Zone residenziali:
- di conservazione, restauro e risanamento igienico-statico: A (centro storico);
- di completamento: B;
- di espansione: C.
2) Zone produttive:
- industriali, artigianali: D;
- di uso agricolo: E.
3) Zone di uso pubblico:
- zone per verde di quartiere e servizi relativi alle zone residenziali, ai sensi del D.M. 2.4.1968;
- attrezzature ed impianti di intereresse collettivo, pubbliche o di uso pubblico: F;
- viabilità.
4) Zone a vincolo speciale.
CAPO II – ZONE RESIDENZIALI
Art. 8 – Zone residenziali
Le zone residenziali sono destinate alle abitazioni ed ai servizi connessi.
Da tali zone sono esclusi grandi magazzini di merce all’ingrosso, industrie, laboratori di artigianato con macchinario
che produce rumore o odore molesto, macelli, scuderie, stalle, porcili ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il
carattere residenziale della zona.
Sono ammesse stazioni di servizio e di riparazione per autoveicoli, purché sia garantita una superficie di parcheggio
pari almeno a 3 volte la superficie utile della officina e purché siano dotate di ambienti condizionati acusticamente per
le riparazioni che implicano la produzione di rumori molesti. Le zone residenziali si dividono in zona storica, zona di
completamento, zona di espansione.
Art. 9 – Centro storico A
1) La zona A è quella del centro storico antico dell’abitato. In tale zona si tende a mantenere l’attuale assetto
architettonico ed ambientale; l’attività edilizia sarà dunque soprattutto indirizzata verso il risanamento conservativo,
limitando la demolizione-ricostruzione a quei casi ritenuti indispensabili per motivi statici o a quelli di determinate parti
del complesso prive di valore storico, artistico ed ambientale e la cui sostituzione non sia di danno all’assetto
urbanistico ambientale del quartiere.
2) Sono consentite e incoraggiate le opere di consolidamento statico e quelle di bonifica igienica e distributiva
all’interno dei fabbricati con ricomposizione particellare intesa a migliorare le condizioni di abitabilità degli stessi e a
favorire il mutamento della loro destinazione d’uso, nel senso della sostituzione delle abitazioni malsane (specialmente
di quelle a piano terreno o seminterrato); con piccole botteghe e laboratori artigiani, piccoli uffici, negozi, bar, circoli e
luoghi di ritrovo collettivo per attività culturali, sociali e ricreative.
3) Per le operazioni di risanamento conservativo ed altre trasformazioni consentite, la densità edilizia (If) non deve
superare quella preesistente, computata senza tener conto delle sovrastrutture di epoca recente, prove di valore storico e
artistico.
4) Per eventuali nuove costruzioni ammesse, la densità fondiaria non deve superare il 50% della densità fondiaria media
della zona e in nessun caso i 5 mc/mq.
5) Per le operazioni di risanamento conservativo non è consentito superare le altezze degli edifici preesistenti,
computate senza tener conto delle sovrastrutture o sopraelevazioni aggiunte all’antiche strutture.
6) Per le eventuali trasformazioni o nuove costruzioni o sopraelevazioni che risultino ammissibili, l’altezza massima di
ogni edificio non può superare l’altezza degli edifici circostanti di carattere storico-ambientale.
7) Per le operazioni di risanamento conservativo ed eventuali ricostruzioni (e solo per queste operazioni), le distanze tra
edifici non possono essere inferiori a quelle intercorrenti fra i volumi edificati preesistenti, computati senza tenere conto
di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico, artistico o ambientale.
8) Tutte le opere permesse in detta zona dovranno avere il preventivo parere dell’Ufficio Urbanistico Regionale prima
di poter ottenere la licenza edilizia.
9) Nella ricostruzione e restauri di edifici bisogna tener conto dell’assetto urbanistico e architettonico della zona.
Nell’operare in tale zona storica, particolare attenzione andrà posta nel mantenimento delle caratteristiche
architettoniche e di rifinitura degli edifici, adottando materiali e lavorazione tipiche dell’ambiente in cui si opera
(murature, intonaci, pavimentazioni stradali in pietra, etc.) o adattando tecniche di lavorazione e rifiniture per materiali
non tradizionali tali che li rendano assimilabili all’ambiente circostante.
10) È fatto divieto di usare marmi lucidati, ceramiche e rivestimenti in grès e in cotto smaltato per qualsiasi opera di
rifinitura esterna.
11) Particolare attenzione si dovrà porre nel rinnovo delle tinteggiature esterne, tenendo presente che, per le architetture
minori è consentito solo l’uso del colore bianco calce.
Art. 10 – Zone di completamento B
Prescrizioni per la zona B.
In queste zone, quasi completamente o parzialmente edificate, sono consentite:
a) Consolidamenti;
b) Sopraelevazioni;
c) Nuovi edifici su suoli liberi;
d) Demolizione e ricostruzione di singoli edifici.
In tutti questi casi si devono rispettare i seguenti parametri:
- If: Indice di fabbricabilità fondiaria: 5 mc/mq (oppure 3 mc/mq con licenza singola);
- Rc: Rapporto massimo di copertura: 80%;
- Dc: Distanze dai confini; è consentita la costruzione sulla linea di confine. Qualora non si costruisca su detta
linea, il distacco minimo da osservarsi dal confine medesimo deve essere non inferiore a metri cinque (giusta
delibera di consiglio comunale n. 46 del 7 giugno 1976 e successivo D.P.G.R. n. 423 del 20 marzo 1978);
- Df: Distacco tra fabbricati con pareti finestrate: 10,00 ml.
Distacco tra fabbricati con pareti non finestrate H/2.
- Ds: Distanza dalla strada: tale da garantire il rapporto 1/1 fra l’altezza dell’edificio e la larghezza della strada
prospiciente, salvo allineamenti prevalenti
-
H: nelle zone prevalentemente libere sono ammessi porticati ad uso collettivo ed il limite massima dell’altezza
e di mt. 12,50.
Modi di intervento.
In tali zone il P.d.F. si attua attraverso strumenti urbanistici quali le lottizzazioni private o di ufficio e gli studi
particolareggiati e di piani-quadro; ciò al fine anche di assicurare il rispetto del VI comma dell’art. 17 della legge n.
765. Nel caso di adozione di piani-quadro o studi particolareggiati potranno ad essi applicarsi le istruzioni contenute
nella circolare della Regione Puglia Assessorato all’Urbanistica e LL.PP. n. 344 del 4.5.1972.
Sono ammesse densità superiori al predetto limite quando esse non eccedono il 70% della densità preesistente.
Si devono rispettare gli allineamenti preesistenti.
Nelle zone prevalentemente libere il rapporto tra la larghezza della strada e l’altezza degli edifici deve essere 1/1.
Prescrizioni per la zona B1.
In queste zone, parzialmente edificate, sono consentiti:
a) consolidamenti;
b) sopraelevazioni;
c) nuovi edifici su suoli liberi;
d) demolizione e ricostruzione di singoli edifici.
In tutti questi casi si devono rispettare i seguenti parametri:
- If indice di fabbricabilità fondiaria: 3 mc/mq
- Rc Rapporto massimo di copertura: 50%;
- Dc Distanze dai confini: (vedi precedente articolo 10);
- Df Distacco tra fabbricati con pareti finestrate: 10,00 ml;
Distacco tra fabbricati con pareti non finestrate: H/2;
- Hmax: 12,50 mt;
- Ds Distanza dalla strada: tale da garantire il rapporto 1/1 fra l’altezza dell’edificio e la larghezza della strada
prospiciente, salvo allineamenti prevalenti.
Modi di intervento.
È consentito l’intervento diretto (licenza edilizia singola). Nel caso di maglie parzialmente o totalmente edificate
potranno applicarsi le istruzioni contenute nella circolare della Regione Puglia – Assessorato all’Urbanistica e LL.PP. –
n. 344 del 4.5.1972, integrando le previsioni del P.d.F. con un piano-quadro o studio particolareggiato esteso all’intera
maglia; in quest’ultimo caso sono ammesse densità edilizie superiori al limite precedentemente fissato, non eccedenti il
70% della densità preesistente.
In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni e ampliamenti ricadenti in zone B, B1 vanno previsti spazi a parcheggio nella
misura prescritta dall’art. 41 sexies della legge urbanistica.
Art. 11 – Zone di espansione C
Nelle zone di espansione C la destinazione d’uso è quella prevista dall’art. 8 delle presenti norme.
L’urbanizzazione e l’edificazione di tali zone è subordinata all’approvazione di piani di lottizzazione o piano-quadro
interessanti almeno una intera maglia urbana: in tali zone dovranno essere rispettati, nella redazione di progetti di
lottizzazione o piani-quadro, i seguenti indici o parametri:
It = Indice di fabbricabilità territoriale = 3 mc/mq.
Sm = Superficie minima di intervento = 3.000 mq.
H = Altezza massima di fabbricazione mt. 14,50 – in detta altezza è compresa la eventuale costruzione di un piano a
pilotis;
Rc = Rapporto massimo di copertura = 40%.
Dc = Distanza dai confini: H/2; minimo 5 ml.
Df = Distacco tra i fabbricati: la distanza tra i fabbricati dovrà essere pari all’altezza dei fabbricati più alti che si
fronteggiano ed in ogni caso non dovrà essere minore di mt. 10;
Ds = Distanza dalla strada: secondo le norme citate dall’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444;
S1 = Aree per l’urbanizzazione primaria: parcheggi = 2,5 mq/100 mc.
S2 = Aree per opere di urbanizzazione secondaria: 4,5 mq/100/mc.
In sede di Piano-Quadro o Lottizzazione verranno specificate le destinazioni dei vari servizi previsti dal D.M. 2.4.1968
n. 1444.
Art. 12 – Zone di espansione C
Nelle zone di espansione C1 la destinazione d’uso è quella prevista dall’art. 8 della presente norma.
L’urbanizzazione e l’edificazione di tali zone è subordinata all’approvazione dei piani di lottizzazione o piani-quadro
interessanti almeno un’intera magli urbana; in tali zone dovranno essere rispettati, nella redazione dei progetti di
lottizzazione o piani-quadro, i seguenti indici e parametri.
It = Indice di fabbricabilità territoriale: 0,6 mc/mq.
Sm = Superficie minima d’intervento: 5000 mq.
H = Altezza massima del fabbricato: ml. 8,00.
Rc = Rapporto massimo di copertura: 20%.
Dc = Distacco dai confini: H/2; minimo 5 ml..
Df = Distacco tra i fabbricati: la distanza tra i fabbricati dovrà essere pari all’altezza dei fabbricati più alti che si
fronteggiano ed in ogni caso non dovrà essere minore di mt. 10 (dieci).
Ds = Distacco dalle strade: secondo le norme citate dall’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
S1 = Aree per l’urbanizzazione primaria: parcheggi = 2,5 mq/100 mc.
S2 = Aree per l’urbanizzazione secondaria: 9 mq/100 mc.
Lm = Lotto minimo: mq. 1.200.
Art. 13 – Zone di espansione C2
Nelle zone di espansione C2 la destinazione d’uso è quella prevista dall’art. 8 delle presenti norme.
Limitatamente alla zona C2 prevista in adiacenza alla strada provinciale Valenzano-Ceglie, già compromessa dalla
presenza di costruzioni unifamiliari, il P.d.F. si attua attraverso l’intervento diretto (licenza edilizia singola) applicando i
seguenti indici e parametri:
If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,3 mc/mq.
H = Altezza massima del fabbricato ml. 7,00.
Rc = Rapporto massimo di copertura 10%.
Df = Distacco tra i fabbricati: (H1 + H2) x 0,5.
Dc = Distacco dai confini: 5,00 ml.
Ds = Distacco dalle strade: secondo le norme citate dall’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
Lm = Lotto minimo mq. 1.200.
Nelle restanti zone C2 l’urbanizzazione e l’edificazione è subordinata all’approvazione di piani di lottizzazione o pianiquadro ai quali si applicano i seguenti indici e parametri:
It = Indice di fabbricabilità territoriale = 0,5 mc/mq.
Sm = Superficie minima di intervento = mq. 6.000.
H = Altezza massima del fabbricato = m. 7.
Rc = Rapporto massimo di copertura = 10%.
Dc = Distacco dai confini: 5,00 ml.
Df = Distacco tra i fabbricati: (H1 + H2) x 0,5.
Ds = Distacco dalle strade: secondo le norme citate dall’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
S1 = Aree per l’urbanizzazione primaria: parcheggi = 2,5 mc/100 mc.
S2 = Aree per l’urbanizzazione secondaria: 9 mq/100 mc.
Lm = Lotto minimo di 1.200.
Art. 14 – Zone di espansione C3
Nelle zone di espansione C3 la destinazione d’uso quella prevista dall’art. 8 delle presenti norme.
In tali zone l’urbanizzazione e l’edificazione è subordinata all’approvazione di piani-quadro o lottizzazioni
convenzionate, estesi all’intera zona, applicando i seguenti indici e parametri.
It = Indice di fabbricabilità territoriale: 3 mc/mq.
Sm = Superficie minima d’intervento: tutte le maglie.
H = Altezza massima del fabbricato: 17,50 mt.; sono ammessi porticati ad uso collettivo, in tal caso H = 19,50 mt.
Rc = Rapporto massimo di copertura: 40%.
Dc = Distanza dai confini: H/2; minimo 5,00 ml.
Df = Distacco fra i fabbricati: la distanza fra i fabbricati dovrà essere pari all’altezza dei fabbricati più alti che si
fronteggiano ed in ogni caso non deve essere di ml. 10.
Ds = Distanza dalle strade: secondo le norme citate dall’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
S1 = Aree per l’urbanizzazione primaria: parcheggi = 2,5 mq/100 mc.
S2 = Aree per l’urbanizzazione secondaria: 4,5 mq/100 mc.
In sede di piano-quadro o lottizzazioni, verranno specificate le destinazioni dei vari servizi previsti dal D.M. 2.4.1968 n.
1444.
In tali zone è ammesso un incremento della densità edilizia nella misura del 30% da destinare ad attività commerciali ed
uffici pubblici e privati, in tal caso si sostituiscono i seguenti indici:
It = Indice di fabbricabilità territoriale: 3,9 mc/mq di cui 3,00 mc/mq da destinare alla residenza e 0,9 da destinare ad
attività commerciali ed uffici pubblici e privati.
S1 = Aree per l’urbanizzazione primaria: parcheggi 5,00 mq/100 mc.
Art. 15 – Zone di espansione C4
Nelle zone di espansione C4 la destinazione d’uso è quella prevista dall’art. 8 delle presenti norme.
In tali zone l’urbanizzazione e l’edificazione è subordinata all’approvazione di piani-quadro o di lottizzazione
convenzionata, estesi all’intera zona applicando i seguenti indici e parametri.
It = Indice di fabbricabilità territoriale: 1,00 mc/mq.
Sm = Superficie minima di intervento: 30.000 mq.
H = Altezza massima del fabbricato: 10,50 ml.
Rc = Rapporto massimo di copertura: 20%.
Dc = Distanza dai confini: H/2; minimo 5,00 ml.
Df = Distacco tra fabbricati: la distanza fra i fabbricati dovrà essere pari all’altezza dei fabbricati dovrà essere pari
all’altezza dei fabbricati più alti che si fronteggiano ed in ogni caso non deve essere minore di mt. 10.
Ds = Distanza dalle strade: secondo le norme citate dall’art. 9 del D.M. 2.4.1968 n. 1444.
S1 = Aree per l’urbanizzazione primaria: parcheggi = 2,5 mq per 100 mc.
S2 = Aree per l’urbanizzazione secondaria: 9 mq/100 mc.
In sede di piano-quadro o lottizzazione, verranno specificate le destinazioni dei vari servizi previsti dal D.M. 2.4.1968
n. 1444.
CAPO III – ZONE PRODUTTIVE
Art. 16 – Zone artigianali-industriali D
Le zone industriali sono destinate all’insediamento di complessi produttivi, con esclusione di quelli nocivi di qualsiasi
genere e complessi artigianali. I capannoni di deposito sono di solito da non permettersi, salvo nei caso in cui siano
accessori di altre attività principali; e comunque non devono essere edificati a meno di mt. 50,00 dalla viabilità
principale.
Il 15% del volume previsto in tali zone può essere destinato a residenza per il personale di custodia ed ai servizi
aziendali, quali mense, attrezzature assistenziali e sanitarie, etc.
In tali zone l’urbanizzazione e l’edificazione è subordinata all’approvazione del piano-quadro, da redigersi a cura
dell’Amministrazione Comunale, esteso all’intera maglia a cui si applicano i seguenti indici e parametri.
If = Indice di fabbricabilità fondiario: 3,00 mc/mq.
H = Altezza massima dei fabbricati: 7,5 ml salvo corpi speciali.
Rc = Rapporto massimo di copertura: 40%.
Dc = Distanza dai confini: 5,00 ml.
Df = Distacco tra i fabbricati: 10,00 ml.
Ds = Distanza dalle strade: la distanza dalle strade, rispetto alla viabilità marginale, dovrà essere quella prescritta dal
D.M. 2.4.1968 n. 1444 per la Zona C (art. 9).
S1 = Parcheggi 5 mq/100 mc.
Lm = Lotto minimo 2000 mq.
Art. 17 – Zone agricole E
Tali zone agricole sono destinate prevalentemente all’esercizio delle attività agricole o di quelle connesse con
l’agricoltura.
In tali zone sono consentite:
a) case di abitazione, costruzioni al servizio dell’agricoltura, fabbricati rurali quali: stalle, porcili, silos, serbatoi
idrici, ricoveri per macchine agricole, etc.
b) costruzioni adibite alla conservazione e trasformazione di prodotti agricoli, annesse ad aziende agricole che
lavorano prevalentemente prodotti propri ed all’esercizio di macchine agricole;
c) allevamenti industriali;
d) costruzioni per industrie estrattive e cave, nonché per attività comunque direttamente connesse allo
sfruttamento in loco di risorse del sottosuolo, sempre che tali costruzioni non alterino zone in particolare
interesse panoramico.
In tali zone di P.d.F. si attua per intervento diretto applicando i seguenti indici e parametri:
1) Per case di abitazione
If = Indice di fabbricabilità fondiaria 0,03 mc/mq
H = Altezza massima del fabbricato: 8,00 ml.
2) Per le altre costruzioni consentite:
If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,2 mc/mq previa applicazione della procedura di deroga di cui all’art. 16 della
legge 6.8.1967 n. 765, in caso contrario va applicato il valore di 0,03 mc/mq
H = Altezza massima del fabbricato: 8,00 ml., salvo corsi speciali.
Dc = Distanze dai confini: H/2
Ds = (per i casi 1 e 2) = distanza dalle strade = ml. 20 e secondo il D.M. 1.4.1968 n. 1404.
CAPO IV – ZONE DI USO PUBBLICO F
Art. 18 – Servizi di quartiere F1
Tali zone, individuate ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444, sono destinate ai servizi per la urbanizzazione secondaria
relativi alle zone residenziali.
In tali zone sono consentite le seguenti costruzioni di:
a) asili nido e scuole materne, scuole elementari e medie;
b) attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, amministrative, per pubblici esercizi,
etc.
È consentita inoltre la costruzioni di abitazioni solo per l’eventuale personale di sorveglianza.
In tali zone di P.d.F. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici e parametri:
If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 3,00 mc/mq.
H = Altezza massima del fabbricato: 10,50 ml salvo volumi speciali.
Tc = Rapporto massimo di copertura: 30%.
Art. 19 – Verde di quartiere F2
Tali zone, individuate ai sensi del D.M. 2.4.1968 n. 1444, sono destinate alle aree di verde attrezzato a servizio delle
zone residenziali.
In tali zone è consentita la costruzione di attrezzature per il giuoco, costruzioni provvisorie per chioschi da adibire a bar
ristoro, impianti sportivi per allenamento.
Saranno inoltre curate le alberature eventualmente esistenti e la posa a dimora di nuove piante.
In questa zona il P.d.F. si attua per intervento diretto, applicando i seguenti indici e parametri:
If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 0,05 mc/mq.
H = Altezza massima del fabbricato: 5,00 ml.
Rc = Rapporto massimo di copertura: 2%.
Art. 20 – Attrezzature sportive F3
In tali zone è ammessa la costruzione di edifici ed impianti sportivi a livello urbano, nonché i relativi alloggi per la
custodia.
Il P.d.F. si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici e parametri:
If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc/mq.
H = Altezza massima del fabbricato: 10,50 ml salvo volumi speciali.
Rc = Rapporto massimo di copertura: 30%.
Dc = Distanza dai confini: 20,00 ml.
Df = Distanza dai fabbricati: 20,00 ml.
Ds = Distanze dalle strade: 20,00 ml.
Parcheggi: 15% dell’area, min.
Art. 21 – Servizi regionali – Università
In tali zone è ammessa la costruzione di attrezzature ed edifici per l’insegnamento e la ricerca, nonché la residenza di
docenti e studenti, le attività del tempo libero degli stessi, i servizi relativi, la residenza del personale di custodia.
Il P.d.F. si attua per intervento diretto secondo i seguenti indici e parametri.
If = Indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc/mq.
Sm = Superficie minima di intervento: mq 20.000 o l’intero lotto di minor superficie risultante dal P.d.F.
Rc = Rapporto massimo di copertura: 40% dell’area.
P. = Parcheggi: minimo 40% dell’area.
V. = Verde e strade di servizio: min. 20% dell’area;
Dc = Distanza dai confini: 20,00 ml.
Df = Distacco dai fabbricati: 20,00 ml min; (H1 + H2)x0,5.
Ds = Distanza dalle strade: min. 30,00 ml.
H = Altezza massima: 30,00 ml.
Art. 22 – Viabilità di progetto
Il sistema stradale, gli incroci, gli svincoli e la viabilità risultano della lettura delle Tavole del Piano.
Le zone destinate alla viabilità comprendono perciò le strade ed i nodi stradali.
All’interno di tali zone l’indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi ha valore di massima fino alla
redazione del progetto esecutivo dell’opera.
Le sedi viarie indicate nelle tavole allegate rappresentano essenzialmente le grandi maglie della viabilità minore da
prevedere nei piani esecutivi, secondo le indicazioni contenute nei precedenti articoli.
L’Amministrazione comunale può imporre arretramenti nelle zone in cui è consentita la costruzione sul filo stradale o
rispetto ad altro filo prescritto, per ragioni di circolazione, sosta, parcheggio, sicurezza.
L’Amministrazione comunale può disporre in caso di costruzione, o di notevole trasformazione di edifici, la rettifica di
allineamento tortuoso per una profondità non superiore a ml. 5,00 dalla linea su cui è ammessa la fabbricazione.
Per le strade di P.d.F. comunale e per la progettazione di strade della rete secondaria e di Piani Particolareggiati o piani
di lottizzazioni, il modulo base di progettazione per le carreggiate stradali è uguale a ml. 3,50 per corsia, mentre quelle
per il marciapiede dovrà essere minimo di ml. 0,75.
Decadenza dei vincoli per le zone ad uso pubblico F
Per tutte le zone F, qualora dopo l’approvazione del P.d.F. dovesse decadere per qualsiasi motivo il vincolo, le aree
devono essere considerate E e devono pertanto essere sottoposte alle norme, indici e parametri previste dall’art. 17, per
tali zone.
CAPO V – ZONE A VINCOLO SPECIALE
Art. 23 – Zone cimiteriali
Le zone sottoposte a vincolo cimiteriale comprendono il cimitero e le relative zone di rispetto. Nell’ambito delle zone di
rispetto è vietato qualsiasi tipo di costruzione, a norma dell’art. 338 del T.U. delle leggi sanitarie del 27.7.1934 n. 1265
e legge 17.10.1937 n. 983.
Art. 24 – Vincolo di arretramento
Questo vincolo regola l’arretramento del filo delle costruzioni dal limite dell’area tipizzata. Non annulla la cubatura ma
ne permette il trasferimento.
Art. 25 – Zone interessate da vincolo idrogeologico: “CANALONE”
Queste zone sono sottoposte a vincolo idrogeologico, e per la particolare natura dei luoghi sono in edificabili.
Art. 26 – Vincolo di rispetto
Queste zone sono da considerarsi agricole ed hanno la funzione di imporre il rispetto al Cimitero.
Art. 27 – Parco urbano
Queste aree da verde pubblico sono destinate ad attività del tempo libero.
In essa sono curate le alberature e realizzati nuovi impianti arborei per la creazione di parchi e giardini e possono essere
ubicate, secondo le disposizioni che seguono, attrezzature per lo svago, come chioschi, bar, biblioteche, cine-teatri
all’aperto, ristoranti, impianti sportivi per allenamento e spettacolo e simili.
It = Indice di fabbricabilità territoriale: 0,10 mc/mq.
Sm = Superficie minima di intervento: 30.000 mq.
Rc = Rapporto di copertura massimo: 4%.
P. = Parcheggio: min. 10% dell’area.
Dc = Distanza dai confini: min. 10,00 ml.
Ds = Distanza dalle strade: min. 10,00 ml.
In tali zone il P.d.F. si attua tramite intervento diretto.
TITOLO III
ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
CAPO I – MODALITÀ DI ATTUAZIONE
Art. 28 – Strumenti urbanistici di attuazione
Gli strumenti urbanistici con sui si attua il P.d.F. sono:
a) Piani-quadro;
b) Lottizzazioni private o d’ufficio;
c) Intervento diretto (licenza di costruzione).
Art. 29 – Piano-quadro
Il Piano-quadro è lo studio particolareggiato di parti più o meno estese del territorio urbano, con dimensioni
urbanisticamente valide; esso contiene l’individuazione delle opere di urbanizzazione primarie e secondarie, dà direttive
per la realizzazione edilizia, viene adottato dal Consiglio Comunale ed approvato dall’Ente Regione con la procedura di
cui all’art. 8 della legge 6.8.1967 n. 765.
Art. 30 – Piani di lottizzazione
Il piano di lottizzazione deve rispettare le destinazioni di zona indicate nelle tavole del P.d.F., nonché gli indici ed i
parametri previsti per ciascuna zona nelle presenti norme di attuazione. La redazione e l’attuazione del piano di
lottizzazione avverrà secondo quanto stabilito nell’allegato Regolamento Edilizio.
Art. 31 – L’intervento edilizio diretto
L’attuazione del P.d.F. mediante l’intervento edilizio diretto consiste nella edificazione su singoli lotti dietro rilascio di
licenza edilizia.
La edificazione è consentita a condizione che siano assicurate le opere e cedute le aree relative alla urbanizzazione
primaria non a diretto servizio dell’abitazione (parcheggi e simili) e che siano conservati gli indici edilizi indicati nelle
presenti norme e rispettate le prescrizioni del Regolamento Edilizio e di Igiene.
Il rilascio della licenza edilizia è subordinato alla dimostrazione da parte del richiedente nel godimento dei diritti di
proprietà o di superficie del lotto prescritto e delle opere di urbanizzazione primaria a servizio del lotto ai sensi dell’art.
10 della legge 6.8.1967 n. 765.
I vari edifici devono essere armonizzati con il tessuto urbano esistente e possono essere richiesti nuovi allineamenti
stradali per ragioni estetiche o per rettifiche o ampliamento dei tracciati esistenti.
Art. 32 – Utilizzazione degli indici nelle unità di intervento
L’utilizzazione totale degli indici It, If , corrispondenti ad una determinata superficie (St, Sf) esclude ogni richiesta
successiva di altre licenze di costruzione sulla superficie, salvo il caso di ricostruzione, indipendentemente da qualsiasi
passaggio di proprietà.
A tale scopo la superficie utilizzata dagli indici It e If va assoggettata prima del rilascio della licenza edilizia, a vincolo
di “non edificabilità” mediante presentazione al Comune di una dichiarazione in bollo, con firma autenticata, con
allegato stralcio planimetrico, firmato da un tecnico, della superficie interessata.
L’area di intervento tecnico minimo, fissata dalle presenti norme, può essere costituita anche da più proprietà, nel qual
caso la concessione della autorizzazione alla lottizzazione o della licenza di costruzione, sarà subordinata alla stipula tra
i proprietari interessati di apposita convenzione da trascriversi alla Conservatoria Immobiliare.